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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986 - TUIR
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Vigente al: 17-11-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n.
825;
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma
dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e dell'interno;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio di
Ministri
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della
programmazione economica
SCALFARO, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1986
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38
TITOLO
I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE
Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
Art. 1
((Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il
possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie
indicate nell'articolo 6.))
Art. 2
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
((2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria,
i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)).
2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova contraria, i
cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione
residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale
privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10 ((...))e per i non
residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
(102)
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui
redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2
e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria;
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N.314;
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonche', con
gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per
carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti
dalla legge.
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici
prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544.
((d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal
Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese
internazionali)).
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.
1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si
scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico."
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che la seguente modifica "ha effetto a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2000. Fino alla predetta data restano in vigore le disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto."
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AGGIORNAMENTO (56)
La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art. 38, comma 3)
che "Fino alla data di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la disposizione recata dalla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, va intesa nel senso che l'esclusione dalla
base imponibile opera anche per i redditi di lavoro prestato nelle
zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti
nel territorio dello Stato. I percettori dei suddetti redditi non
possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e se
richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica
amministrazione sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio
erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria
situazione economica".
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AGGIORNAMENTO (62)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs. 16
giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli
interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'articolo 2,
comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,
nell'esercizio di attivita' commerciali, assoggettati ad imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma 1, lettera b), e 108,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a
formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva assolta si
scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico".
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AGGIORNAMENTO (72)
Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.Lgs 23
dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 5 comma 1) che "Gli
interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui all'art.2, commi
1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art. 2,
commi 1, 1-bis e 1-ter , nell'esercizio di attivita' commerciali,
assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma
1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta
sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del
predetto testo unico."
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AGGIORNAMENTO (94)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
349, lettera a)) che a decorrerre dal 1 gennaio 2005, nell'articolo
3, comma 1 del presente articolo, le parole: "nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli
articoli 11 e 12".
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 24) che
"Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente
alla data del 3 luglio 2006".
Art. 4
((Coniugi e figli minori
1. Ai Fini della determinazione del reddito complessivo o della
tassazione separata:
a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale
di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro ammontare netto o per la
diversa quota stabilita ai sensi dell'articolo 210 dello stesso
codice; I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono a
lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare.
b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati
per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle
ipotesi previste nell'articolo 171 del detto codice i redditi dei
beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero
ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;
c) i redditi dei beni dei Figli minori soggetti all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto
a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero
ammontare.))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che "Ai
fini dell'applicazione della disposizione recata dall'articolo 4,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attivita' separata
di ciascun coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero
ammontare".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera a)
del comma 1 del presente articolo si applica a partire dal 1 gennaio
1988.
Art. 5
((Redditi prodotti in forma associata
1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono
imputati a ciascun socio indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate
al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra
persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la
scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per
la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello
Stato. L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura
privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita'
effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis
del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo
e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La
presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai
familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate
alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato
nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di
imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in
modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi,
il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il
secondo grado.))
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei
redditi da presentare nell'anno 1991.
Art. 6
Classificazione dei redditi
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro
dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f)
redditi diversi. ((101))
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della
stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali
interessi sono maturati.
3. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto
sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
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AGGIORNAMENTO (28)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 4)
che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono
intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi
derivanti da fatti, atti o attivita' qualificabili come illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro o
confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle ritenute
alla fonte, per gli interessi percepiti dalla data di entrata in
vigore del decreto 557/1993.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art. 14, comma 4 della L. 24
dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto (con l'art. 36,
comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i
proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili
nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati
come redditi diversi".
Art. 7
((Periodo di imposta
1. L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto
stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma
3 dell'articolo 11.
2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta e' regolata
dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano.
3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili
al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli
articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16,
anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo
16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno
percepiti.))
Art. 8
(Determinazione del reddito complessivo)
1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60.
2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice di cui all'articolo 5, nonche' quelle delle societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite della societa' in accomandita semplice che eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica
nei soli confronti dei soci accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le
perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84. (101) (108) ((120))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che
"[...] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse
disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili
acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 28) che "Le
disposizioni del comma 27 si applicano ai redditi e alle perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art 1 comma 30)
che "Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (120)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
"a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 sul
reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo
superiore a 300.000 euro lordi annui, e' dovuto un contributo di
solidarieta' del 3 per cento sulla parte eccedente il predetto
importo".
Art. 9
((Determinazione dei redditi e delle perdite))
((1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato
complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o
sostenuti o del giorno antecedente piu' prossimo e, in mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i
titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o
esteri e il conferimento o l'apporto e' proporzionale, il
corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in
condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle
mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i
servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale e' determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in
mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio netto della
societa' o ente, ovvero, per le societa' o enti di nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati
regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri
elementi determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento e per i conferimenti in societa')).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma
1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto
dal 1 gennaio 1988".
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data del 30 dicembre 1993.
Art. 10
(Oneri deducibili)
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi
degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in
ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie
nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, sostenute
dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualita' e
quantita' dei beni e l'indicazione del codice fiscale del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche
le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne'
dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito; (103)
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di
donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno
concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge , nonche' quelli versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al fondo
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8
marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (104)
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della
salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria
versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i
contributi versati nell'interesse delle persone indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere
funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore
delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento corrisposte per
disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di
abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma
2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1,
della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2,
della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184.
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ((del Fondo per il merito
degli studenti universitari)) e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanita' e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro,
nonche' degli enti parco regionali e nazionali.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili
anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone
indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000,
i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e
all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 5
DICEMBRE 2005, N.252. (104)
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti
dalle societa' semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito
complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione e' deducibile, per quote costanti nel periodo
d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa'
stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino
all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare stessa
e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante
il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unita' immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23
DICEMBRE 2000, N.388. Sono pertinenze le cose immobili di cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in
categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unita'
immobiliare non risulti locata.
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AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento
con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989.
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AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che
la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto:
- (con l'art. 2, comma 4) che "Ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo e
secondo periodo, p) e r) dell'articolo 10 del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1, e'
riconosciuta, in luogo della deduzione prevista dal medesimo
articolo, una detrazione di imposta nella misura del 22 per cento
degli oneri stessi, ridotta al 10 per cento per la parte in cui
l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza tra il reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati, e
il limite superiore del primo scaglione di reddito";
- (con l'art. 2, comma 5) che "Le disposizioni del comma 4 si
applicano anche con riferimento a quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e ai fini della determinazione
del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed enti non
residenti"; - (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute
nei commi 4 e 5 si applicano agli oneri conseguenti a contratti
stipulati, spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988".
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AGGIORNAMENTO (6a)
Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni dalla
L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis)
che "[...] Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con
ridotte o impedite capacita' motorie, di cui alla legge 9 aprile
1986, n. 97".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 3)
che le modifiche di cui alla lettera d), del comma 1, del presente
articolo si applicano agli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione conseguenti a contratti stipulati dopo il 31
dicembre 1990. Ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1
gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1 comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007."
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente articolo
dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 10-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 11
(Determinazione dell'imposta)
1. L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. (108)
3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli
articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis )) nonche' in altre disposizioni
di legge.
4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare
dei crediti d'imposta e' superiore a quello dell'imposta netta il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. (91)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per
scaglioni di reddito previste nel comma 1 dell'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle
seguenti:
a) fino a 6 milioni di lire, 10 per cento;
b) oltre 6 fino a 12 milioni di lire, 22 per cento;
c) oltre 12 fino a 30 milioni di lire, 26 per cento;
d) oltre 30 fino a 60 milioni di lire, 33 per cento;
e) oltre 60 fino a 150 milioni di lire, 40 per cento;
f) oltre 150 fino a 300 milioni di lire, 45 per cento;
g) oltre 300 milioni di lire, 50 per cento".
Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1) che "[...] Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11
e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si
applicano relativamente ai beni ammortizzabili acquistati ed ai
contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. [...]"
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AGGIORNAMENTO (19a)
La L. 31 dicembre 1991, n. 415, ha disposto (con l'art. 3, comma 6)
che "Per gli anni 1992, 1993 e 1994 le aliquote del 26, 33, 40, 45 e
50 per cento, previste dall'articolo 11 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono elevate
rispettivamente al 27, 34, 41, 46 e 51 per cento".
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2 comma 28)
che "All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "reddito
complessivo" sono inserite le seguenti: ", diminuito degli eventuali
citati redditi di terreni e da abitazione principale,"."
L'originario art. 11 corrisponde all'attuale art. 12.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art 1 comma 14)
che "La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007."
Art. 12
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 2) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro; 3) 690 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro; b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a: 1) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro; 2) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro; 3) 30 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro; 4) 20 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro; 5) 10 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro; c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di eta' pari o superiore a 21 anni. La detrazione e' aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con piu' di tre figli a carico la detrazione e' aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a); (213) d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria (( , esclusi in ogni caso i figli, ancorche' per i medesimi non spetti la detrazione ai sensi della lettera c) )). La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro. 1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e' riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. (133) 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a 4.000 euro. (133) (189) (213) 3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalita' di erogazione del predetto ammontare. (133) 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis. (133) ((4-ter. Ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
l'ammontare della detrazione di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, e' ulteriormente elevato, per l'anno 1988, a lire
462 mila.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che il limite di
reddito di cui al comma 4, del presente articolo e' elevato a lire 4
milioni a partire dall'anno 1988.
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La
detrazione per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente
separato di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata per
l'anno 1989 a lire 552 mila. La detrazione e' ulteriormente elevata
per l'anno 1990, a lire 600 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire
624 mila".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma 2)
che "A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del
trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a
lire 24.000 per ciascun figlio".
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art 1 comma 16)
che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 13
(Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata
al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
((1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui
agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai
sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo
pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000
euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro)). ((141))
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), e'
aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a
27.700 euro ma non a 28.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella
di cui al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di
pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 15.000
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e
i), ((ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri
deducibili,)) 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 4.800
euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. ((108))
((5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri
deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non
rapportate ad alcun periodo nell'anno)). ((108))
6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 e'
maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre
decimali. (94)
((6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo e'
assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui
all'articolo 10, comma 3-bis)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37, comma
1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con effetto
dal 1 gennaio 1988".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.
13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
l'ammontare della detrazione prevista dal comma 1 del presente
articolo e' elevato per l'anno 1988 a lire 516 mila.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'ammontare della
ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto indicato al
comma 1, e' elevato a partire dall'anno 1988 a lire 228 mila; [...]
Per l'anno 1988 i sostituti di imposta procedono all'applicazione
della disposizione del presente comma in sede di conguaglio di fine
anno 1988 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di
lavoro".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
"L'ammontare della detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
indicato nel comma 1, e' elevato per l'anno 1989 a lire 552 mila. Il
predetto ammontare e' ulteriormente elevato, per l'anno 1990, a lire
576 mila e, a partire dall'anno 1991, a lire 600 mila".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3) che "L'ammontare
dell'ulteriore detrazione di cui al comma 2 dell'articolo 13 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto
indicato al comma 1, e' stabilito, a partire dall'anno 1989, in lire
180 mila".
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AGGIORNAMENTO (94)
La L. 30 dicembre 2004, n.311 ha disposto (con l'art. 1 comma 349
lettera c)) che "l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e sono,
altresi', apportate le seguenti modificazioni:
1) nell'alinea del comma 1, le parole: "della deduzione per
assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11"
sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12"
3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14 e 15" sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche' in altre
disposizioni di legge";"
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art 1 comma 12)
che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007."
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha inoltre disposto (con l'art 1
comma 16) che "Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007."
Art. 13-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 13-ter
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311))
Art. 15
(Detrazioni per oneri)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il
reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno nuovo di
importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto
di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che
entro un anno dal rilascio l'unita' immobiliare sia adibita ad
abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del
quale e' variata la dimora abituale; non si tiene conto delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi', delle variazioni dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che
l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita' immobiliare
e' adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o di
piu' contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e' riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e' intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote;
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale per un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'
c) Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di
assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10,
comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini
della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e quantita' dei
beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese
riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi
tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente
periodo, con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni permanenti delle capacita' motorie. Tra i veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i
cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da
stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato
da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti
della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro
quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima ripartizione
della detrazione in quattro quote annuali di pari importo e'
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il
limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o
premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito
complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si
considerano, altresi', rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. (103)
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per
le quali spetta la detraibilita' delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o
affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna
di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e
universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidita' permanente non inferiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di
assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto, per un
importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a
decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14,
limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per
legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e
ambientali, previo accertamento della loro congruita' effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali da' immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei
redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che
svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che
organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione
o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonche'
per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-
culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le
pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di
settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che deve approvare
la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate
per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego
delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le
erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attivita' o
manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono
destinate ad un fondo da utilizzare per le attivita' culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonche'
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei
beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, ai
soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato.
i-bis) i contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa' di mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La
detrazione e' consentita a condizione che il versamento di tali
contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori
modalita' idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (128)
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti
disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera
i-bis)
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di
eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre,
piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla
pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di
ospitalita', nonche' agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da quello
di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e
comunque in una provincia diversa, per unita' immobiliari situate
nello stesso comune in cui ha sede 1' universita' o in comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime
condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da
atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa
vigente nello Stato in cui l'immobile e' situato, dagli studenti
iscritti a un corso di laurea presso un'universita' ubicata nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (123)
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se
il reddito complessivo non supera 40.000 euro.
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni ((, nonche' a
favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle universita')), finalizzate all'innovazione
tecnologica, all'edilizia scolastica ((e universitaria)) e
all'ampliamento dell'offerta formativa; la detrazione spetta a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. (104) ((140))
i-novies) le erogazioni liberali in denaro al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate mediante versamento
bancario o postale ovvero secondo altre modalita' stabilite con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento,
per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065
euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non
appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE). La detrazione e' consentita a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
secondo ulteriori modalita' idonee a consentire all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per
cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno
2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei
movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature
elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o
del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante
eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome
di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro
annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario
o postale.(128)
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione e'
ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte
del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto reale
dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' e le
condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente
comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di
lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c ), e), f), i-quinquies) e
i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che
si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli
oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.
Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si
trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo,
affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la
parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta,
relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie,
ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla
lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui
all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa
proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito.
-------------
AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1 comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b) del comma 28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007."
-------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13 comma 8) che " Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007."
-------------
AGGIORNAMENTO (123)
La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 16, comma 2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012".
-------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 6 luglio 2012, n. 96, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che
la modifica al comma 1-bis del presente articolo decorre dal 2013.
Ha inoltre disposto (con l'art. 15 comma 2) che la modifica al
comma 1, lettera i-bis del presente articolo decorre dal 1 gennaio
2013.
-------------
AGGIORNAMENTO (140)
Il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)
che le presenti modifiche "si applicano a partire dall'anno di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
Art. 16
(Detrazioni per canoni di locazione)
((01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
complessivamente pari a:
a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma
non euro 30.987,41)) ((108))
1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione
((complessivamente pari a:))
a) lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. ((108))
1-bis. ((Ai)) lavoratori dipendenti che hanno trasferito o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di
quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di ((contratti)) di locazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate
nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione,
spetta una detrazione, per i primi tre anni ((complessivamente pari
a:)) a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera lire 30
milioni; b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30
milioni ma non lire 60 milioni. (90) ((108))
((1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni,
che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per l'unita' immobiliare da destinare a
propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste.
1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione
piu' favorevole.
1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare
superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni
di cui agli articoli 12 e 13, e' riconosciuto un ammontare pari alla
quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta
imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attribuzione del predetto ammontare
108))
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344 ha disposto (con l'art. 3 comma
1) che "Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed
il comma 3 dell'articolo 131."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art 1 comma 10)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2007."
Art. 16-bis
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento
delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono
effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117
del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti
nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto
pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazione di gravita', ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia; (122)
(126)
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della
documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica
del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. (126a) (129)((132))
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi
della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da
cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di
termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o
assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di
un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita'
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in
ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche
delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di
pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e
diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro
delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante
norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1
della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le
spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che
"La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere
dal 1° gennaio 2013".
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AGGIORNAMENTO (126)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134,
non prevede piu' (con l'art. 4, comma 4) che la detrazione prevista
dal comma 1, lettera h) del presente articolo si applichi alle spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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AGGIORNAMENTO (126a)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che
"Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli
interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis."
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AGGIORNAMENTO (129)
Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-ter)
che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le citate norme si interpretano nel senso che esse sono applicabili
anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012,
relativamente alla quota delle spese di ricostruzione sostenuta dai
medesimi."
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AGGIORNAMENTO (132)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013, n.
63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha
disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Per le spese documentate,
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo
16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari
al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le
ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis."
Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, nel modificare l'art. 11, comma 1, del D.L. 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16, comma 2)
che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle
ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in
vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
10.000 euro".
Art. 17
Tassazione separata
1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:
a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del
codice civile e indennita' equipollenti, comunque denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi
quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo
47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile;
altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza
della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi
dell'articolo 2125 del codice civile nonche' le somme e i valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro;
a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252));((104))
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di
contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volonta' delle
parti, compresi i compensi e le indennita' di cui al comma 1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46;
c) indennita' percepite per la cessazione dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2
dell'articolo 49, se il diritto all'indennita' risulta da atto di
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in ogni caso,
le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e trattamento di integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n.
489, corrisposti anticipatamente;
d) indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa' di persone;
e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili;
f) indennita' percepite da sportivi professionisti al termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4
della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a);
g) plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da piu' di
cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali esercitate da piu' di cinque
anni;
g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;
g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma 1-quater, se
percepiti in unica soluzione;
h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento delle
farmacie spettanti al precedente titolare;
i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni;
l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci delle societa' indicate nell'articolo 5
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale, delle societa' stesse, se il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa' e la
comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di
riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale
dei beni assegnati ai soci di societa' soggette all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del
capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione del
recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della
liquidazione e' superiore a cinque anni;
n) redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni
attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo e'
superiore a cinque anni.
n-bis) somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di
oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si e' fruito
della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo.
2. I redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa' in nome
collettivo o in accomandita semplice; se conseguiti da persone
fisiche nell'esercizio di imprese commerciali, sono tassati
separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per
quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta' di
non avvalersi della tassazione separata facendolo constare
espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio la percezione. Per i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli
uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con
le modalita' stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo
concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo
dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole per
il contribuente.
4. (DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5).
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della lettera a) del
comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 17-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 18
Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera
1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la
ritenuta a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di cui
all'articolo 2, ((comma 1-bis)), del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, sono soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte
sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta.
Il contribuente ha la facolta' di non avvalersi del regime di
imposizione sostitutiva ed in tal caso compete il credito d'imposta
per i redditi prodotti all'estero. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle distribuzioni di utili di cui
all'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ((118))
2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti anche gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992.
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AGGIORNAMENTO (118)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con l'art. 2, comma
24) che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012".
Art. 19
Indennita' di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un
importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui
e' maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo
che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate
ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno
preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per
dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a
quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, ((iscrivendo a
ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle
spettanti)).
1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1 non vi e'
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento
agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi e' stato
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a
rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 e'
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i
periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a mese. Se
il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la
somma e' proporzionalmente ridotta.
2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto
dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali indennita' e somme, se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.
2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),
del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L.
600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con
esclusione dei periodi di anzianita' convenzionale; per i periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma e'
proporzionalmente ridotta. L'imposta e' applicata con l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto
alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare
netto delle indennita', alla cui formazione concorrono contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati,
e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di
tali indennita' corrispondente al rapporto, alla data del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla
percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a
carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di
previdenza.
3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di line
rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita'
della retribuzione annua per ogni anno preso a base di
commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.
4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle
anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle anticipazioni
relative alle altre indennita' e somme, si applica l'aliquota
determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis,
considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)). ((101))
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata
a norma del presente articolo, e' dovuta dagli aventi diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda
ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.
6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri
e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini
dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla
corresponsione delle indennita' e delle altre somme in dipendenza
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 23) che "La
disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro
cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
nonche' con riferimento alle somme corrisposte in relazione a
rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi
data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252)).((104))
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente
articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 20-bis
(((Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso,
esclusione, riduzione del capitale e liquidazione)
1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione
compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli
eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.))
Art. 21
((Determinazione dell'imposta per gli altri redditi tassati
separatamente
1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di
quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e di
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
percepito, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in
cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti. Per i
redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 e per
quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare
conseguito o imputato, l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore
all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta la
detrazione, l'imposta e' determinata applicando un'aliquota non
superiore al 27 per cento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si procede alla
tassazione separata nei confronti degli eredi e dei legatari;
l'imposta dovuta da ciascuno di essi e' determinata applicando
all'ammontare percepito, diminuito della quota dell'imposta sulle
successioni proporzionale al credito indicato nella relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del suo reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e' aperta
la successione.
3. Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito
imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi
e' ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste
nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura
in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli
arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono
dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1
dell'articolo 16 l'imposta si applica anche sulle eventuali
anticipazioni salvo conguaglio.))
Art. 22
((Scomputo degli acconti
1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si
scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte
pagate all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i
versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati
separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della
dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al
periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
sui redditi delle societa', associazioni e imprese indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei
versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo
d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.))
Art. 23
((Applicazione dell'imposta ai non residenti
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
a) i redditi fondiari;
b) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli
interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
c) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
e) i redditi d'impresa derivanti da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello Stato e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
1) delle plusvalenze di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo 67, derivanti da cessione a titolo oneroso di
partecipazioni in societa' residenti negoziate in mercati
regolamentati, ovunque detenute;
2) delle plusvalenze di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
2. Indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d),
e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato,
se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio
dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti:
a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di
fine rapporto di cui alle lettere a), c), d), e) e]) del comma 1
dell'articolo 16;
b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo
47; 78
c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di marchi d'impresa nonche' di processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico;
d) i compensi corrisposti ad imprese, societa' o enti non
residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per
loro conto nel territorio dello Stato.))
Art. 24
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo e sui redditi tassati separatamente a norma dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3.
2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di
cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del comma 1 dell'articolo
10.
3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui
all'articolo 13 nonche' quelle di cui all'articolo 15, comma 1,
lettere a), b), g), h), h-bis) e i) ((, e dell'articolo 16-bis )). Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono.
Capo II
REDDITI FONDIARI
Art. 25
((Redditi fondiari
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto
edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.))
Art. 26
((Imputazione dei redditi fondiari
1. I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla
percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che
possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto
o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo 30, per
il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosita' del conduttore. Per le imposte versate sui canoni
venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto
per morosita' e' riconosciuto un credito di imposta di pari
ammontare.
2. Nei casi di contitolarita' della proprieta' o altro diritto
reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso
il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o in
parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre
a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27
LUGLIO 1994, N. 473.))
Art. 27
((Reddito domenicale dei terreni
1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte domenicale del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 29.
2. Non si considerano produttivi di reddito dominicale i terreni
che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in
affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di
impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.))
Art. 28
((Determinazione del reddito domenicale
1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale,
per ciascuna qualita' e classe di terreno.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e
nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci
anni.
3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze,
previo parere della Commissione censuaria centrale e puo' essere
effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche
per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi di
terreni. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono
sentire i comuni interessati.
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto
dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.
4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture
prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della
corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu' alta
in vigore nella provincia.))
Art. 29
((Variazioni del reddito dominicale))
((1. Da' luogo a variazioni del reddito dominicale in aumento la
sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra
di maggiore reddito.
2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito;
b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per
naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se
non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie.
4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo a revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non
si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di
coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione
censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi,
secondo le norme della legge catastale.
5. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello
stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo'
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e
in ogni caso previo parere della Commissione censuaria centrale,
l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle
esistenti.))
Art. 30
((Denuncia e decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2
dell'articolo 26 devono essere denunciate dal contribuente
all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate
la partita catastale e le particelle cui le variazioni si
riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere
unita la dimostrazione grafica del frazionamento.
2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i
fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto da tale
anno.
3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26 se la
denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata.
4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5
dell'articolo 26 hanno effetto dall'anno successivo a quello di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.))
Art. 31
((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni
qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato
coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause
non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per
l'anno in cui si e' chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30
per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli.
2. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno
in cui si e' verificata la perdita, si considera inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data
non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima
dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata
all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della
diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte.
3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici
gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni
interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori
danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura,
provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi e le
corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte
catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a
ciascuna di esse.
4. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e
contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti.))
Art. 32
Reddito agrario
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al
lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attivita' agricole:
a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla
silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste;
((c) le attivita' di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non
svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali)).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva
dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della
specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24.
Art. 33
Imputazione del reddito agrario
1. Se il terreno e' dato in affitto per uso agricolo, il reddito
agrario concorre a formare il reddito complessivo dell'affittuario,
anziche' quello del possessore, a partire dalla data in cui ha
effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto
dell'articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito
complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il
possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla
dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un
solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si
presume che questo sia ripartito in parti uguali.
((2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le
attivita' di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte
nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)))
Art. 34
((Determinazione del reddito agrario
1. Il reddito agrario e' determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le
norme della legge catastale.
2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le
disposizioni dell'articolo 25. Alle revisioni si procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti
del reddito dominicale.
3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in
affitto o in forma associata le denunce di cui all'articolo 27
possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli
associati.
4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici
adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.))
Art. 35
((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il reddito agrario si
considera inesistente.))
Art. 36
((Reddito dei fabbricati
1. Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio
ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana.
2. Per unita' immobiliari urbane si intendono i fabbricati e le
altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito
autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita'
immobiliari.
3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di
locazione, le unita' immobiliari destinate esclusivamente
all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, purche'
compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione e le loro pertinenze. Non si considerano, altresi',
produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali sono state
rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente
al periodo di validita' del provvedimento durante il quale l'unita'
immobiliare non e' comunque utilizzata.
3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli
immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di
proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente
se d'importo non superiore a lire 50 mila.))
Art. 37
Determinazione del reddito dei fabbricati
1. Il reddito medio ordinario delle unita' immobiliari e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite
secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e
classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o
particolare, mediante stima diretta.
2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione
speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere
permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del
Ministro delle finanze previo parere della Commissione censuaria
centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie.
Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i
comuni interessati.
3. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto
dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo
prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno
in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene oltre il mese
precedente quello stabilito per il versamento dell'acconto di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo.
4. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in
catasto e' determinato comparativamente a quello delle unita'
similari gia' iscritte.
4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione,
ridotto forfetariamente del ((5 per cento)), sia superiore al reddito
medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale
riduzione. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e
nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e'
elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata
al 35 per cento.(124) ((127))
4-ter. COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N.330 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N.473.
4-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N.133.
-------------------
AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 5-septies)
che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 5-sexies."
--------------
AGGIORNAMENTO (127)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 74)
che "La disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere
dall'anno 2013".
Art. 38
((Variazioni del reddito dei fabbricati
1. Se per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita'
immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il 50 per
cento di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione
dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del
contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento
dell'unita' immobiliare, ovvero, per i fabbricati a destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita. Il
reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione
risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e'
determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita'
immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso
fabbricato o in fabbricati vincitori.
2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari
di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della
Commissione censuaria centrale, dispone per l'intera zona la
revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei
fabbricati a destinazione speciale o particolare.))
Art. 39
((Decorrenza delle variazioni
1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate
a norma dell'articolo 35 hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno
successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la
revisione.))
Art. 40
((Fabbricati di nuova costruzione
1. Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a
formare il reddito complessivo dalla data in cui il fabbricato e'
divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato
dal possessore.))
Art. 41
(((Unita' immobiliari non locate)
1. Se le unita' immobiliari ad uso di abitazione, possedute in
aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o
dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente,
anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari
o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito e'
aumentato di un terzo.))
Art. 42
((Costruzioni rurali
1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le
costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' dei familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.))
Art. 43
((Immobili non produttivi di reddito fondiario
1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili
relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o
professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli
immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro
caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto
disposto nell'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresi',
strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato)).
Capo III
REDDITI DI CAPITALE
Art. 44
Redditi di capitale
1. Sono redditi di capitale:
a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e
conti correnti;
b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari,
nonche' dei certificati di massa;
c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra
garanzia;
e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2
dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati
dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai
contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo
53;
g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi
investimenti;
g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute;
g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
capitalizzazione;
g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo
50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi
funzione previdenziale;
((g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi
dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;))
h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti
attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e
negativi in dipendenza di un evento incerto.
2. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti
finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente
dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente
o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati
emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi
da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si
considerano similari alle azioni a condizione che la relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del
reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a
tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (98)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247; (98)
c) si considerano similari alle obbligazioni:
1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19
febbraio 1928, n. 510;
2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a
quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi
periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di
partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa.
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006;
quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo
periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004."
Art. 45
Determinazione del reddito di capitale
1. Il reddito di capitale e' costituito dall'ammontare degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo di imposta,
senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e
g) del comma 1 dell'articolo 41 e' compresa anche la differenza tra
la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla
scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata, apportata o
affidata in gestione, ovvero il valore normale dei beni impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera g)
del comma 1 dell'articolo 41 sono determinati valutando le somme
impiegate, apportate o affidate in gestione nonche' le somme
percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente,
secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono
impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la somma percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il prezzo di
emissione dei titoli o certificati indicati nella lettera b) del
comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od in parte in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla
data di emissione dei titoli o certificati, la parte di detto
importo, proporzionalmente riferibile al periodo di tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro assumono rilevanza ai fini della determinazione della
differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del comma 1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza positiva tra i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute. Da
tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo
di durata del rapporto, con esclusione dei redditi esenti dalle
imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in
valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il cambio del
giorno in cui sono pagati o incassati. Nei proventi di cui alla
lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei titoli, non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto.
2. Per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova
contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura
pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto
gli interessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel
periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
3. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente si considerano percepiti anche gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto.
4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito
per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito
e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta disposizione
non si applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di
capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni ed integrazioni.
4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)).
4-ter. I redditi di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza tra l'importo di
ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e
quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei
rendimenti finanziari.
Art. 46
((Versamenti dei soci
1. Le somme versate alle societa' commerciali e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali
soggetti non risulta che il versamento e' stato fatto ad altro
titolo.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.))
Art. 47
Utili da partecipazione
1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), gli
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione
dalle societa' o dagli enti indicati nell'articolo 73, anche in
occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta.
2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il
valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento
del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso
in cui si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il
reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili
di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito
imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo
dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo
110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si
applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano
rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito
per il loro intero ammontare. (98)
3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109.
4. ((Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono
integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili
provenienti da societa' residenti in Stati o territori diversi da
quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli
stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1
dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta
dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del
rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87)). Le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti
nei predetti Paesi o territori. (98) (101)
5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci
delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a
titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con
sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute.
6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e
nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e'
considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme
delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
diversamente.
7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo
II. (91)
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2 comma 36)
che "All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;"."
L'originario art. 47 corrisponde all'attuale art. 50.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 2 comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006;
quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo
periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 4) che "Le
disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto."
Art. 48
((Redditi imponibili ad altro titolo))
((1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili
e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli conseguiti dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui alla lettera
d) del medesimo comma, nonche' quelli conseguiti nell'esercizio di
imprese commerciali.
2. I proventi di cui al comma 1, quando non sono soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,
concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del
reddito d'impresa.))
Art. 48-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Capo IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
Art. 49
((Redditi di lavoro dipendente
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile.))
Art. 50
((Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente))
((1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante;
c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo
percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o
revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza
personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di
collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di
mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita,
sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33,
lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le
congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero professionale intramuraria
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, del
personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo
6, comma 5,del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche' i compensi corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384,
percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento
europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente
della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato,
costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle
derivanti da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con
imprese autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato,
o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione;
h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;
i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui
produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro,
compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41.
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati ai
redditi di lavoro dipendente a condizione che la cooperativa sia
iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi
siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h) e i) del
comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non comporta
le detrazioni previste dall'articolo 13.)) ((91))
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2 comma 36)
che "All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche' i compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;"."
L'originario art. 47 corrisponde all'attuale art. 50.
Art. 51
(Determinazione del reddito di lavoro dipendente)
1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
(100)
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N.93 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro,
nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di
lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte
agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla
generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi
ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma
1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1
dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati
nell'articolo 12;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di
lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, nonche' per borse di studio
a favore dei medesimi familiari.
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla
societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni
siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la
cessione;
g-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133; (110)
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni
effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie
di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore
di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da
parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito
contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. (103)
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2
si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a
quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente,
controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende
applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre
anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la societa'
risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni
successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle
azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di
lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al
comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al
coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il
diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative
alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura
pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle
cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto
valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il
30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo
chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di
ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede
alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente; (105)
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento
della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai
dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione
guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a
ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato,
si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese
le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in
connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non
devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato.
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri.
Il decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo
di imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte
eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e'
ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso
di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non
documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in
occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai
lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo
previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli
ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice
dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo
della Guardia di finanza di cui all'((articolo 2161 del citato
codice,)) nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono
a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere
individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita'
della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e
quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo
non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio
nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in
questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo
per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso
dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento
della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi
prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per
cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle
amministrazioni statali la legge prevede la sorresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel
territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione
esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito
di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183
giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
ottobre 1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo
non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono
essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la
variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il
suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante
dall'applicazione del medesimo decreto. (91)
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AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 3 comma 118)
che "Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza alla
formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.".
L'originario art. 48 corrisponde all'attuale art. 51.
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AGGIORNAMENTO (100)
La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1 comma 123)
che " Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20."
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1 comma 399)
che "Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20."
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AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis comma 8) che "Le
disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 27 giugno 2007."
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 82 comma 24) che "La
disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni
assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto."
Art. 52
(Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)
1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo
quanto di seguito specificato:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N.47;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 75 per cento;
b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi', a
formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive
pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni di cui agli
articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purche' l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano
disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g)
del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la
quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali. Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura
corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate,
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i
propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del
comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del
predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono
percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze
risultanti dai relativi titoli. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS 18
FEBBRAIO 2000, N.47;
((d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le
disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma
6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252));((104))
d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta'
prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e
che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire
18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede
complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.
d-ter) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N.252)).((104))
----------------
AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore delle modifiche delle lettere d) e
d-ter) del comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1°
gennaio 2007.
Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 53
((Redditi di lavoro autonomo
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano
dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e
professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da
quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1
dell'articolo 41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno
1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91,
si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla
lettera a) del comma 2.))
Art. 54
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o
in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a
carico del soggetto che li corrisponde.
1-bis. Concorrono a formare il reddito le plusvalenze dei beni
strumentali, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione di cui al comma 5, se: a) sono realizzate mediante
cessione a titolo oneroso; b) sono realizzate mediante il
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni; c) i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a
finalita' estranee all'arte o professione. (103)
1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis
sono deduci-bili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b)
del medesimo comma 1-bis. (103)
1-ter. Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti e
il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la
differenza tra il valore normale del bene e il costo non
ammortizzato.
1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale.)
2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali
di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali e'
ammessa ((per un periodo non)) inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto
decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di
quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del
calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di locazione
finanziaria e' ammessa ((per un periodo non)) inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali
sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese
relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e
professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono
deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5
per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal
registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque periodi
d'imposta successivi. (103)((124))
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli
indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a
1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura
sono deducibili i canoni di locazione anche Finanziaria e di noleggio
e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell' arte o professione, e' deducibile una somma pari
al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti
mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per
cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (103)
3-bis. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento. (103)
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento
e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2
per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi addebitate
nella fattura. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti
dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono
comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per
l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da
collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio
dell'arte o professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito;
le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi
di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
(110)
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le quote
delle indennita' di cui alle lettere a) e c) del comma 1
dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e
alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni
sono deducibili nelle misure previste dal comma 1-ter dell'articolo
62.
6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti
7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413.
8. I redditi indicati alla lettera b) dello stesso comma sono
costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi compensi sono
percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le partecipazioni
agli utili e le indennita' di cui alle lettere c), d), ed e)
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta. I redditi indicati alla lettera f) del comma 2 dell'articolo
49 sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo
di deduzione forfetaria delle spese.
8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei
volontari e dei cooperanti e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli
affari esteri di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura del contratto purche' stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49.
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
335) che "Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di
deduzione dell' ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria
degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 403) che "Le disposizioni
introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006; per il
medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto dovuto
ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo precedente
quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle disposizioni
dei predetti commi 401 e 402".
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 83 comma 28-quinquies)
che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008."
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto".
Capo VI
REDDITI DI IMPRESA
Art. 55
((Redditi d'impresa
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e delle
attivita' indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32
che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in
forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate
in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non
rientrano nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di
miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque
interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti
ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente
articolo.))
Art. 56
Determinazione del reddito d'impresa
1. Il reddito d'impresa e' determinato secondo le disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito
nel presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I ((e del
capo VI del titolo II)), relative alle societa' e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), valgono anche per le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa,
al netto dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi ((non dedotti ai sensi
degli articoli 61 e 109, comma 5)), e' computata in diminuzione del
reddito complessivo a norma dell'articolo 8. ((Per le perdite
derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2
dell'articolo 8)). ((108))
3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo
91, non concorrono alla formazione del reddito:
a) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia delle
persone fisiche e delle societa' di persone;
b) le plusvalenze, le indennita' e gli altri redditi indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17, quando ne e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso
articolo.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota
esente dei proventi di cui all'articolo 87, determinata secondo
quanto previsto nel presente capo.
5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di
allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del
comma 2 dell'articolo 32 il reddito relativo alla parte eccedente
concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato
attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto
delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri
componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio
e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due
anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei
redditi di cui all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il
coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si
avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per
la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il
contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di
non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di
animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi
stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a
dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati
alla durata di esso. (98)
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 3 comma
4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo
quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una
diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 56-bis
(((Altre attivita' agricole)
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre il limite di cui all' articolo 32, comma 2,
lettera b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a
formare il reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al
reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione
insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all' articolo 73 , comma 1, lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o
la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme
per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni)).
Art. 57
((Ricavi
1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il
valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore.))
Art. 58
((Plusvalenze
1. Per le plusvalenze derivanti da cessione delle aziende, le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando
e' richiesta la tassazione separata a norma del comma 2
dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di morte o
per atto gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze
dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai medesimi valori
fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa. I criteri
di cui al periodo precedente si applicano anche qualora, a seguito
dello scioglimento, entro cinque anni dall'apertura della
successione, della societa' esistente tra gli eredi, la predetta
azienda resti acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al
60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa concorrono a
formare il reddito anche se i beni vengono destinati al consumo
personale o familiare dell'imprenditore o a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.))
Art. 59
Dividendi
((1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al
patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73,
nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono
alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per
cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si
applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal
periodo precedente.)) ((98))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa
decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto."
Art. 60
((Spese per prestazioni di lavoro
1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro
prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore, dal coniuge, dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente
inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonche' dai familiari
partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.))
Art. 61
(((Interessi passivi)
1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono
deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare
dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del
comma 1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione
dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 15)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 62
((ARTICOLO ABROGATO DALLA 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 63
((ARTICOLO ABROGATO DALLA 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ((108))
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 64
Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa
((1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i
requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d),
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese
precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed i costi
specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui
all'articolo 58, comma 2.)) ((97))
2. Le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o
familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili, o deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio
dell'impresa.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5, comma 3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 65
((Beni relativi all'impresa
1. Per le imprese individuali, ai fini delle imposte sui redditi,
si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85, a quelli strumentali
per l'esercizio dell'impresa stessa ed ai crediti acquisiti
nell'esercizio dell'impresa stessa, i beni appartenenti
all'imprenditore che siano indicati tra le attivita' relative
all'impresa nell'inventario tenuto a norma dell'articolo 2217 del
codice civile. Gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 43 si
considerano relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario;
per i soggetti indicati nell'articolo 66, tale indicazione puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero
secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695.
2. Per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice
si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse
appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le societa' di
fatto.
3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, i
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e i beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli iscritti in pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente come strumentali
per l'esercizio dell'impresa.
3-bis. Per i beni strumentali dell'impresa individuale
provenienti dal patrimonio personale dell'imprenditore e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il costo determinato in base alle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1974, n. 689, da iscrivere tra le attivita' relative
all'impresa nell'inventario di cui all'articolo 2217 del codice
civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro
dei cespiti ammortizzabili. Le relative quote di ammortamento sono
calcolate a decorrere dall'esercizio in corso alla data
dell'iscrizione.))
Art. 66
Imprese minori
1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno
optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri proventi
di cui agli articoli 56 e 57, comma 1, conseguiti nel periodo
d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle
rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai
sensi dell'articolo 54 e delle sopravvenienze attive di cui
all'articolo 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze
passive di cui all'articolo 66.
2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le
disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali
quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101. Non
e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli
accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili a condizione
che risultino iscritti nei registri di cui all'articolo 18 del
decreto indicato al comma 1.
3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108,
90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e
110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica inoltre, con riferimento ai
ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di
impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1, la
disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 109. I
costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo
109, comma 2, lettera b), ((possono essere dedotti)) nell'esercizio
nel quale e' stato ((registrato)) il documento probatorio. Tale
disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo
indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000. (108)
((124))
4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'articolo 1 del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei
ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24.
5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto
di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate,
di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati
dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49
per quelli effettuati oltre tale ambito. Per le medesime imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94 per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa complessiva a pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi. La deduzione spetta una
sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto,
indipendentemente dal numero dei viaggi. Il contribuente deve
predisporre e conservare un prospetto recante l'indicazione dei
viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'articolo 56
della legge 6 giugno 1974, n. 298; i documenti di trasporto, le
fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla
scadenza del termine per l'accertamento. (100)
--------------
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma
106) che "Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle
regioni confinanti".
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008".
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 9) che le
modifiche al presente comma trovano applicazione a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Capo VII
REDDITI DIVERSI
Art. 67
Redditi diversi
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o
di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni,
esclusi quelli acquisiti per successione e le unita' immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione In caso di
cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante; (100)
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino,
complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25
per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i
titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di
diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente
lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una partecipazione
al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto; (98)
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare
dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche'
di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (98)
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente
qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento
dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della
presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di
metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera
sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli
precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati
mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in
riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o
sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere
dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del
comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le
plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo
come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o
familiari dell'imprenditore;
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate
abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i
premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita'
dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di
attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da
qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita'
sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di
natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche; (112)
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione
eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti.
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e
c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le
partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i
certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi
acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente.
(98)
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di
valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal
contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del
periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere cter),
cquater) e cquinquies) si comprendono anche quelli realizzati
mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei
rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. ((Fra
le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle
di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o
azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di
investimento collettivo.))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che
"[...] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse
disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili
acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]"
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AGGIORNAMENTO (42)
La L. 23 dicembre 1996, n.662 ha disposto (con l'art. 3 comma 34)
che la presente modifica si applica "a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (52)
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha disposto (con l'art. 14, comma 2)
che "In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 67, comma 7, e
74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili
ammortizzabili posseduti o detenuti, ivi compresi gli impianti
elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e
condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, nei quali
viene esercitata l'attivita' dai seguenti soggetti, con ammontare dei
ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti
nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute
costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a
privati:
a) iscritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
b) esercenti l'attivita' di abbigliamento su misura di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537;
c) esercenti tintolavanderie;
d) esercenti attivita' commerciale con autorizzazione per la
vendita al dettaglio;
e) esercenti attivita' di somministrazione di alimenti e bevande;
f) esercenti attivita' turistica;
g) esercenti attivita' di estetista;
h) esercenti attivita' di produzione con vendita diretta al
pubblico."
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha inoltre disposto (con l'art. 14
comma 3) che " Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alle
spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1
gennaio 1998 e in quello successivo."
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha inoltre disposto (con l'art. 14
comma 4) che "Per la deduzione delle spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle
indicate al comma 2, sostenute nei periodi di imposta indicati nel
comma 3, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare
la percentuale prevista dal citato articolo 67, comma 7, del testo
unico delle imposte sui redditi, va assunto al netto di quello
relativo agli immobili di cui al comma 2."
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha inoltre disposto (con l'art. 17
comma 2 lettera b)) che "nell'articolo 67, comma 10, primo periodo,
le parole da: "; per le imprese individuali" fino alla fine del
periodo sono soppresse;"
La L. 27 dicembre 1997, n.449 ha inoltre disposto (con l'art. 17
comma 3)che " Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1997."
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 4 comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio
2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2),
ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006".
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AGGIORNAMENTO (100)
La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1 comma 496)
che "In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non piu' di cinque anni, e di terreni suscettibili di
utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti
al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta
della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di
cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva
dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento".
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AGGIORNAMENTO (112)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n.207 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 35 comma 5) che
"Nelle parole "esercizio diretto di attivita' sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica"
Art. 68
Plusvalenze
1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i
corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di
acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di
ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per
donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione
quello sostenuto dal donante.
2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo
67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della
lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il
valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni
stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su
terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del
valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione
o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 e' costituito dal prezzo di
acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito
definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo
inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili e di successione.
3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente
articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate
algebricamente alla corrispondente quota delle relative
minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze
l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40
per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi,
ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale
le minusvalenze sono state realizzate. (98)
4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del
comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da
societa' residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, salvo la dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle
condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87,
concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla
citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da
societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le
plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate
algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono
superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione
integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
quale le minusvalenze sono state realizzate. (98)
5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle
di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono
sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai
redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle
plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del
comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle
minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo
delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli
altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il
quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e
le perdite sono state realizzate. (98)
6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter) del
comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei
beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato
agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli
esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura
della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume
come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre
partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del
capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo
originario sul numero complessivo delle azioni, quote o
partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa'
indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei
redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si
scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili
distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si
assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente
alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore
di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute
estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della
documentazione del costo, si assume come costo il valore della
valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'articolo
110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e'
realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri
stabiliti per le plusvalenze.
((6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma
1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al
capitale in societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da
almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e
c-bis) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti e
stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in
societa' di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera
a), che svolgono la medesima attivita', mediante la sottoscrizione
del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non
piu' di tre anni.
6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non puo'
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
sviluppo.))
7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze:
a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,
nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di
capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti
dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); (98)
b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al
periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle
percentuali si considerano percepiti in tale periodo;
c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti
si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla
data di effettuazione del prelievo;
d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono
determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della
cessione;
e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in
dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma
1 dell'articolo 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di
cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o
riscossi su opzioni;
f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del
corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente
corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.
8. I redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1
dell'articolo 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze
e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i
commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che
l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono
a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e'
esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio.
Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le
attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'articolo
67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7.
Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la
cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati
nella lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67.
9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera
c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67, sono costituiti dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme
od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla
loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal
corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i
redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non
riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del
creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni
della lettera f) del comma 7.
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 4 comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma
7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera
c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi
di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
Art. 69
((Premi, vincite e indennita'
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1
dell'articolo 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare
percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 non concorrono a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel
periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresi', a formare
il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.))
Art. 70
((Redditi di natura fondiaria
1. I censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche' consistenti in
prodotti del fondo o commisurati ad essi, e i redditi dei beni
immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non
devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
concorrono a formare il reddito complessivo nell'ammontare e per il
periodo di imposta in cui sono percepiti.
2. I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero
concorrono. alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero
per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita'
dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero
che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati
non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a
formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese.))
Art. 71
Altri redditi
1. I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 81
costituiscono reddito per l'ammontare percepito nel periodo di
imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso.
2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1
dell'articolo 81 sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti
alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e
h-bis) del predetto articolo 81 sono determinate a norma
dell'articolo 54.
((2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all' articolo 67, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo
29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del presente
comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80)).
TITOLO II
((IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'))
Capo
I
((SOGGETTI
PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI))
Art. 72
((Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle societa' e' il
possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle
categorie indicate nell'articolo 6.))
Art. 73
Soggetti passivi
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le
societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
societa' di mutua assicurazione , nonche' le societa' europee di cui
al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello
Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',nonche' i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
(( c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', i trust
che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciale nonche' gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato));
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o
senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello
Stato.
2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c)
del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono
comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo
5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i
redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai
beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata
nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto
principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato ((gli organismi di investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e)) , salvo prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del
trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust
istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di proprieta' di beni
immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di destinazione sugli
stessi
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto,
se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in
base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello
Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non
residenti.
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione di societa' ed enti, che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359,
primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma , del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di
cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
(101)
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel
territorio dello Stato le societa' o enti il cui patrimonio sia
investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento
immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati
direttamente o indirettamente, per il tramite di societa' fiduciarie
o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il
controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e
secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'.
((5-quinquies. I redditi degli organismi di investimento collettivo
del risparmio istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e
di quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive
modificazioni, sono esenti dalle imposte sui redditi purche' il fondo
o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di
vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di capitale
sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti
correnti e depositi bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e
5 del medesimo articolo 26 e dall'articolo 26-quinquies del predetto
decreto nonche' dall'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni.)) (117) (118)
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35 comma 14) che "La
disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (117)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
69) che la presente modifica esplica effetto a partire dal 1° luglio
2011.
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AGGIORNAMENTO (118)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 24)
che "Le disposizioni dei commi da 13 a 23 esplicano effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2012".
Art. 74
Stato ed enti pubblici
1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i
comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta.
2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:
a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali ((nonche' l'esercizio di
attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di
previdenza obbligatoria)).
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che
"[...] Le disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7,
9, 10, 11 e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse
disposizioni si applicano relativamente ai beni ammortizzabili
acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria conclusi a
partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [...]"
Art. 75
Base imponibile
1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato
secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa'
e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73,
del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e
dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla
lettera d).
2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI.
((120))
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AGGIORNAMENTO (120)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma
36-quinquies) che "L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali".
Art. 76
Periodo d'imposta
1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto
stabilito negli articoli 80 e 84.
2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di
gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o
dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito
dall'anno solare.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((98))
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004."
Art. 77
Aliquota dell'imposta
1. L'imposta e' commisurata al reddito complessivo netto con
l'aliquota del ((27,5 per cento)). ((108))
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 78
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le
erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti
politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi
tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, limitatamente alle societa' e agli
enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli
enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli
siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche'
dalle societa' ed enti che controllano, direttamente o
indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano
controllati dalla stessa societa' o ente che controlla i soggetti
medesimi, nonche' dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera
i-ter).(128)
((1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).))
----------------
AGGIORNAMENTO (128)
La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che
la modifica al presente articolo decorre dal 2013.
Art. 78-bis
(((Altre attivita' agricole)
1. Per le attivita' dirette alla produzione di vegetali
esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera
b), il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario
relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste in
proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti
diversi da quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, il reddito e' determinato applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
redditivita' del 15 per cento.
3. Per le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito e'
determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d),
nonche' alle societa' in nome collettivo ed in accomandita
semplice.
5. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o
la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme
per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di
imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni)).
Art. 79
((Scomputo degli acconti))
((1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta
e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano
dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2
del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito
complessivo ancorche' non siano stati percepiti e assoggettati alla
ritenuta. L'importo da scomputare e' calcolato in proporzione
all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a
formare il reddito.))
Art. 80
Riporto o rimborso delle eccedenze
1. Se l'ammontare complessivo dei ((crediti per le imposte pagate
all'estero)), delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di
cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo,
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero
di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ((98))
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004".
Capo
II
((DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI
ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
Sezione
I
DETERMINAZIONE DELLA BASE
IMPONIBILE))
Art. 81
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti
commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa
ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione.))
Art. 82
((Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote
alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis,
secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma
dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.))
Art. 83
Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo e' determinato apportando all'utile o
alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio
chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle
successive disposizioni della presente sezione. In caso di attivita'
che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del
reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ((anche nella
formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4,
comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,))
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli
della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi
contabili. (108)
-------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 84
Riporto delle perdite
((1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.))
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; (101)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio
precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori.
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 30
settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 65 comma 2) che "A
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta
successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al
limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50
per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi".
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 14) che "Le
disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti
le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. L. 24 novembre 2006, n.
286, ha disposto (con l'art. 36 comma 13) che "Le disposizioni della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi
tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600."
-------------
AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1 comma 73)
che " Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006."
-------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 84
Riporto delle perdite
((1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse
norme valevoli per la determinazione del reddito, puo' essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede
l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti. La perdita e' diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza potra' tuttavia
essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti
compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui
all'articolo 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi
d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di
ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel
reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.))
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la
maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle
assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo
e, inoltre, venga modificata l'attivita' principale in fatto
esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione
non si applica qualora:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; (101)
b) le partecipazioni siano relative a societa' che nel biennio
precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali dal conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori.
-------------
AGGIORNAMENTO (97)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 come modificata dal D.L. 30
settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2
dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 65 comma 2) che "A
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta
successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al
limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50
per cento dei redditi imponibili del periodo d' imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi".
-------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 14) che "Le
disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano ai soggetti
le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto."
-------------
AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. L. 24 novembre 2006, n.
286, ha disposto (con l'art. 36 comma 13) che "Le disposizioni della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi
tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in periodi
anteriori alla predetta data resta ferma l'applicazione dell'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600."
-------------
AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha disposto (con l'art. 1 comma 73)
che " Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
introdotti dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai
redditi prodotti e agli utili realizzati a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006."
-------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 85
Ricavi
1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni
di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli
strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella
produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di
partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di
societa' ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le
partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa'
ed enti di cui all'articolo 73, che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c)
e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di
cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a
contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a
norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni
di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
((3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come
tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni
finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per
la negoziazione)). (91)
---------------
AGGIORNAMENTO (91)
La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2 comma 6
lettera c)) che "all'articolo 85, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per le
operazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), poste in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo
29, eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 78-bis. Le disposizioni del presente
comma non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
alla legge 7 aprile 2003, n. 80".
L'originario art. 85 corrisponde all'attuale art. 71.
Art. 86
Plusvalenze patrimoniali
1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il
reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la
plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo
oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito
esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un
complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i
beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in
denaro eventualmente pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non
ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societa'
sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il
quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei
redditi; se questa non e' presentata la plusvalenza concorre a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu' recente.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di
avviamento.
((5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte
che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.))
((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
Art. 87
Plusvalenze esenti
1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in
quanto esenti nella misura ((del 95 per cento)) le plusvalenze
realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed
enti indicati nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli
enti alle stesse equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle
non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del ((dodicesimo))
mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute
per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di
possesso;
((c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato
o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o,
alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' di cui al comma
5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da
quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo
168-bis));
d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa
commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55. Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui
valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni
immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui
scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio
d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio
d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i
terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola.
((108))
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla
categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle
appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno
considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.
(98)
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo
stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse
condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate
ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle
partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli
strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo
44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo. (98)
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il
requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte
pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla
predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in
via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono
alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando
tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale
della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. (98)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247. (98)
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi
3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo
periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo,
del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93,
comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio
2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e
89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo,
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal
1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),
e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli
interessi passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente,
a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al
comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per
cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi
d'imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2004. La
disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica
a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa
lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione
finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a
partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 88
Sopravvenienze attive
1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi
conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha
concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
2. Se le indennita' di cui alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a quello
che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi,
l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma del comma 4 del
detto articolo.
3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in
forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86;
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte
salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti
produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di
immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' quelli
erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di
abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.
((4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in
denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle
societa' e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' gli
apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni,
ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato
fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione delle
perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di accordo
di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle
imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce
sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e
di periodo, di cui all'articolo 84.))
5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
Art. 89
Dividendi ed interessi
1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti
nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,
dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a),
b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui
sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della
societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro
ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti
eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o
dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. (98)
((2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti
per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti)).
3. ((Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2
si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo
73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati
con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai
quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le
modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano
rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 87)). Concorrono in ogni caso alla formazione del
reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo. (98)
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove
compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si
computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a
contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del
cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del
contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a
pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle
attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per
servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di
legge o di contratto.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi
3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo
periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo,
del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93,
comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio
2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e
89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo,
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal
1° gennaio 2006."
Art. 90
Proventi immobiliari
1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo
le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati
nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli
situati all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi,
dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio delle
attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi
stabiliti. ((Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito medio ordinario di
cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50 per cento e non si
applica comunque l'articolo 41)). In caso di immobili locati,
qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto,
fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente
rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al
reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e'
determinato in misura pari a quella del canone di locazione al
netto di tale riduzione. ((Per gli immobili locati riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora il
canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per
cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita'
immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del
canone di locazione al netto di tale riduzione)).((124))
2. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 5-septies)
che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 5-sexies."
Art. 91
((Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito
1. Non concorrono alla formazione del reddito:
a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione
dall'imposta;
b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva;
c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante
annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della
relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o
negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente
quota del patrimonio netto;
d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni
o quote.))
Art. 91-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 92
((Variazioni delle rimanenze
1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle esistenze
iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal
fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia effettuata a
costi specifici o a norma dell'articolo 93, sono assunte per un
valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in
categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun
gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle
disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono
valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla
divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati
nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e'
aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per
esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la
diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti
esercizi, a partire dal piu' recente.
4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali
con il metodo della media ponderata o del "primo entrato, primo
uscito" o con varianti di quello di cui al comma 3, le rimanenze
finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del
metodo adottato.
5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, e' superiore al valore
normale medio di essi nell'ultimo mese dell'esercizio, il valore
minimo di cui al comma 1, e' determinato moltiplicando l'intera
quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore
normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in
conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte
nello stato patrimoniale per un valore superiore.
6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di
esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle
spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito
nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi di durata
ultrannuale.
7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato
dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
successivo.
8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che
valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al
dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in
deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella
dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con
riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa
dell'impresa.))
Art. 92-bis
(((Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese)
1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e' effettuata secondo il
metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito",
anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di
ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di
settore, esercenti le attivita' di:
a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e
residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a
quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei
beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo
92.))((110))
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 81 comma 20) che
"Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto."
Art. 93
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare
il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che
costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono
assunte per il valore complessivo determinato a norma delle
disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.
2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti.
Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di
disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto,
finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai
corrispettivi liquidati.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (101)
4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso
di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). ((103))
6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita'
e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli
elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di
tali elementi nei conti dell'impresa.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247. (98)
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 21) che "Le
disposizioni del comma 20 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (103)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 70)
che "La disposizione del periodo precedente si applica alle opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 2006."
Art. 94
Valutazione dei titoli
1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d),
ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati
applicando le disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e
7 salvo quanto stabilito nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di
"pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo
di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle
rimanenze dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli
emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo
per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85, comma 1,
lettera e); a tal fine il valore minimo e' determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in base ai
prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base
alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese. Non si
applica, comunque, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo
periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo
9, comma 4, lettera c).
((4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base
alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai
fini fiscali)).
5. In caso di aumento del capitale della societa' emittente
mediante passaggio di riserve a capitale il numero delle azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia'
possedute in proporzione alle quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria e il valore unitario si determina, per
ciascuna voce, dividendo il costo complessivo delle azioni gia'
possedute per il numero complessivo delle azioni.
6. L'ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto o in conto
capitale alla societa' dai propri soci o della rinuncia ai crediti
nei confronti della societa' dagli stessi soci, si aggiunge al
costo dei titoli e delle quote di cui all'articolo 85, comma 1,
lettera c), in proporzione alla quantita' delle singole voci della
corrispondente categoria; la stessa disposizione vale relativamente
agli apporti effettuati dei detentori di strumenti finanziari
assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per la
valutazione delle quote di partecipazione in societa' ed enti non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettera c).
Art. 95
Spese per prestazioni di lavoro
1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1.
2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di
manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono
deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al ((secondo)) periodo siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano
l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili. ((98))
3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e
dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore
ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le
trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una
specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio
relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno,
elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle
spese di viaggio e di trasporto.
5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti
((di cui all'articolo 73)), comma 1, sono deducibili nell'esercizio
in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono
deducibili anche se non imputati al conto economico. ((98))
6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 109, comma 9,
lettera b) le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori
dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in
diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
Art. 96
(Interessi passivi)
1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli
compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino
a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento del risultato
operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato
operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per
la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di
competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d'imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di
cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione
finanziaria di beni strumentali, cosi' come risultanti dal conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di
conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi
passivi e gli interessi attivi, nonche' gli oneri e i proventi
assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di
locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli
similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con
la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi
rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati
indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal
reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in
tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri
assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi
assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo
lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle
societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa
da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle
societa' consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
alle societa' costituite per la realizzazione e l'esercizio di
interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive
modificazioni ((. . .)). ((122))
5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli
da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti
al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti
partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La
societa' o ente controllante opera la deduzione integrale degli
interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di
dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa
variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti. (110)
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico,
dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in
materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1,
comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di
interessi sui prestiti dei soci delle societa' cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla
sezione H del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un
soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito complessivo
di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la
deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di
riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti
virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere
incluse anche le societa' estere per le quali ricorrerebbero i
requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e
132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del
consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi
passivi e al risultato operativo lordo della societa' estera
corrispondenti a quelli indicati nel comma 2 (108)
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 82 comma 2) che " In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007"
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che in
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica
al comma 5 del presente articolo si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 96-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 97
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 98
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 99
((Oneri fiscali e contributivi
1. Le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento.
2. Gli accantonamenti per imposte non ancora definitivamente
accertate sono deducibili nei limiti dell'ammontare corrispondente
alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti o provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie.
3. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura
in cui sono dovuti, in base a formale deliberazione
dell'associazione.))
Art. 100
Oneri di utilita' sociale
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalita' di educazione, istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili
per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille
dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato;
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalita'
di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N.266;
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del
soggetto che effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando
non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, previo accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il competente ufficio
dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali da' immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle
violazioni che comportano la indeducibilita' e dalla data di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese
le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di
esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli
studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa
non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le
erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini
assegnati, ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello
spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita' dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a
favore delle ONLUS, nonche' le iniziative umanitarie, religiose o
laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille
dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a
1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a
favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute,
per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri
che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i
soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo
scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di informazione da parte dei
soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi
effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata,
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo
maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un importo pari
al 37 per cento della differenza;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate
per sostenere attivita' di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalita' di
interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con
proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, versano
all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della
differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto
determina altresi', fino a concorrenza delle somme allo scopo
indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate.
((o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di
lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del 2 per cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.)) ((104))
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono ammesse in
deduzione.
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che " Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".
Art. 101
Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono
deducibili se sono realizzate ai sensi dell'articolo 86, commi 1,
lettere a) e b), e 2. (101)
1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1,
lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie
si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli
di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non
eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e
quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati
nell'ultimo semestre. (98)
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di
acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il
reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da
quelle di cui all'articolo 87.
((5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non
ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a
procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di
concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli
elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito
sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di
modesta entita' quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000
euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui all'articolo
27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore
a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito e'
prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di
eventi estintivi.))
6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa societa' che ha generato le
perdite. (108)
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione
ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 19) che "Le
disposizioni del comma 18 si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 102
Ammortamento dei beni materiali
1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella
risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo
esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244. (101) (108)
4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro
e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute. (103)
6 Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel
limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio ((. . .)). L'eccedenza e' deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza
dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la
manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto
nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. (98)
((7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa
concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura
risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale
prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ai due
terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione
della regola di cui al periodo precedente determini un risultato
inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la
deduzione e' ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a
undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui
all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei canoni di
locazione finanziaria e' ammessa per un periodo non inferiore al
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal
contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96)). (97) (101)
(108)((124))
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di
ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento sono
commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla
contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del
costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o
registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di
deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile,
concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni
ammortizzabili. (98)
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e'
elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo. (103)
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-ter comma 2) che
"La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente
ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36 comma 6) che "Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere dal periodo
di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, acquistati nel corso di precedenti
periodi di imposta."
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha inoltre disposto (con l'art. 36 comma 6-ter)
che "La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai
canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (103)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 27 dicembre 2006,
n.296 ha disposto (con l'art. 37 comma 37-bis) che " Per detti
apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese di
acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni."
La L. 27 dicembre 2006, n.296 ha inoltre disposto (con l'art. 1
comma 403) che "Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella
determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2102, n. 16 convertito con modificazioni dalla L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1, lettera
b)) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti
stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 16-quater) che la presente
modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
Art. 102-bis
(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di
alcune attivita' regolate)
1. Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle seguenti attivita' regolate sono deducibili nella
misura determinata dalle disposizioni del presente articolo, ferma
restando, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo
2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma
1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili
cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale
tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio
2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera 30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto
e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una
vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30
gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione
di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e
vita utile dei cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene
e, per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario, fino al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione
alla durata del possesso.
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas successivamente all'entrata in vigore della presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per i
beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi
l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente
all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di
ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei
beni (100)
---------------
AGGIORNAMENTO (100)
La L. 23 dicembre 2005, n.266 ha disposto (con l'art. 1 comma 327)
che "Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 103
Ammortamento dei beni immateriali
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione
di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi,
formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non
superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei
marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo. (101)
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal
contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del valore stesso. (97)
((3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento e'
ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali
previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico)).
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102.
---------------
AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-bis comma 2) che
"La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue
quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di
imposta precedenti."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37 comma 46) che "Le
disposizioni del comma 45 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto anche per le quote di ammortamento relative ai costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti."
Art. 103-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 104
((Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una
concessione e' consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli
articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento
finanziario.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile e' determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni di durata della concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica e' stata
convenuta.
3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per
effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni
altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata
della concessione.
4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di
opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli
casi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in
rapporto proporzionale alle quote previste nel piano
economico-finanziario della concessione, includendo nel costo
ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.))
Art. 105
Accantonamenti di quiescenza e previdenza
1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi
dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle
quote maturate nell'esercizio in conformita' alle disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei
dipendenti stessi.
2. I maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a
sopravvenute modificazioni normative e retributive sono deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi.
((3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e' deducibile nella misura prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252)).((104))
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 valgono anche per gli
accantonamenti relativi alle indennita' di fine rapporto di cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f).
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dalla L. 27
dicembre 2006, n. 296, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) la
modifica dell'entrata in vigore della modifica del comma 3 del
presente articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007.
Art. 105-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 106
Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti
1. Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1
dell'articolo 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei
crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di
accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non e' piu'
ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di
acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine
dell'esercizio.
2. Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente alla parte
che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso.
3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito
alla clientela, compresi i crediti finanziari concessi a Stati,
banche centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse collegate, sono
deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare
delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle
svalutazioni che supera lo 0,30 per cento e' deducibile in quote
costanti nei diciotto esercizi successivi. Ai fini del presente comma
le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo
delle svalutazioni e' inferiore al limite dello 0,30 per cento, sono
ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu' deducibili quando
il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore
dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. (97)
((3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009,
limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati
nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da
garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo
Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o
indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma
sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni
eccedenti il detto limite e' deducibile in quote costanti nei nove
esercizi successivi.))
4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare dei crediti
si comprendono anche quelli impliciti nei contratti di locazione
finanziaria nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori
bilancio" iscritte nell'attivo in applicazione dei criteri di cui
all'articolo 112.
5. Le perdite sui crediti di cui al comma 3 ((e di cui al comma
3-bis)), determinate con riferimento al valore di bilancio dei
crediti, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 101, limitatamente
alla parte che eccede l'ammontare dell'accantonamento per rischi su
crediti dedotto nei precedenti esercizi. Se in un esercizio
l'ammontare del predetto accantonamento eccede il 5 per cento del
valore dei crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
formare il reddito dell'esercizio stesso.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto."
Art. 106-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 107
Altri accantonamenti
1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di
manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di ciascuna nave o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei
beni ammortizzabili. La differenza tra l'ammontare complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il
reddito, o e' deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha
termine il ciclo.
2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le imprese subconcessionarie di queste sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della
concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo 102.
La deduzione e' ammessa, per ciascun bene, nel limite massimo del
cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha
raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene
medesimo sostenute negli ultimi due esercizi. ((Per le imprese
concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la
percentuale di cui al periodo precedente e' pari all' 1 per cento)).
Se le spese sostenute in un esercizio sono superiori all'ammontare
del fondo l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nell' esercizio
stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli accantonamenti non
utilizzati concorre a formare il reddito dell'esercizio in cui
avviene la devoluzione.
3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni
a premio e da concorsi a premio sono deducibili in misura non
superiore, rispettivamente, al 30 per cento e al 70 per cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a
carico dei corrispondenti accantonamenti sulla base del valore
unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del terzo esercizio
successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito
dell'esercizio stesso.
4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo.
Art. 108
Spese relative a piu' esercizi
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica
l'articolo 88, comma 3.
2. Le spese di pubblicita' e di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti
nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. ((Le spese di
rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruita' stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione
della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi
dell'attivita' caratteristica dell'impresa e dell'attivita'
internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese
relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non
superiore a euro 50)) ((108))
3. Le altre spese relative a piu' esercizi, diverse da quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota
imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non
capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali,
sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state
sostenute e nei quattro successivi.
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 109
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o
determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data
della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o
titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano
di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al
conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a
concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i
ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento
alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che
soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d)
del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria
derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle
azioni di cui al comma 3-bis. (97)
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto
economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano
imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a
patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono
tuttavia deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. . Le spese e gli oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non
risultando imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi. (98) (101) (108)
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che
concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze
di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del
periodo precedente. ((Fermo restando quanto previsto dai periodi
precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento)) (108) ((110))
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244. (108)
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o
corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o
indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari
sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione
ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche' sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-quinquies comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37 comma 48) che "Le
disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere dal periodo di imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
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AGGIORNAMENTO (110)
Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 83 comma 28-quinquies)
che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2008."
Art. 109-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 110
Norme generali sulle valutazioni
1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente:
a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento gia'
dedotte;
b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta
imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per
l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto
di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli
direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui
produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel
costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro
costruzione o ristrutturazione;
c) Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che
per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i
beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;
d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti
finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei
maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non
concorrono alla formazione del reddito, ne' alla determinazione del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti;
e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata
nell'esercizio.
((1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:
a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo
85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati
a conto economico in base alla corretta applicazione di tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;
b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le
quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85,
comma 3-bis;
c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari
alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota
esclusa dalla formazione del reddito.
1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi
contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n.
1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla
valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche ai fini fiscali))
2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e
oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto
ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla
formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la tenuta della
contabilita' plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine
esercizio ai saldi dei relativi conti.
3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di
obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli
assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al
cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e' coperto, qualora i
contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N.38.
5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi.
6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di
valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato.
7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa'
non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o
indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa, sono
valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto
in esecuzione degli accordi conclusi con le autorita' competenti
degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli"
previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti nel
territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime o merci o di
fabbricazione o lavorazione di prodotti.
8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal
contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi
successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche
agli esercizi successivi.
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo.
((10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti
ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati
nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 168-bis. Tale deduzione e' ammessa per le operazioni
intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al citato decreto)).
11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del
primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei
redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione
dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve
notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di
novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga
idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione
nell'avviso di accertamento. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE
2006, N.296.
12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le
operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti
applicabile gli articoli 167 o 168, concernente disposizioni in
materia di imprese estere partecipate.
12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle
prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in ((Stati
o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale
disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto)).
Art. 110-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 111
Imprese di assicurazioni
1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto
stabilito nei commi successivi.
((1-bis. La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative
al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli
altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi, anche se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei dividendi
di cui all'articolo 89, comma 2, e delle plusvalenze di cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto rileva in misura non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento)).((115))
2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i
minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di
partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85,
comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze
che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a
formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio
di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono
nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il
reddito. (98)
3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 30
per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. E'
considerato componente di lungo periodo il 75 per cento della
medesima riserva sinistri. (97)
3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo
danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti
finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. (98)
4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta
sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due
successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a
copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari
alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci
anni.
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AGGIORNAMENTO (97)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6 comma 4) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6 comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 38, comma 13-ter) che
"Le disposizioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 111 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal
comma 13-bis del presente articolo, hanno effetto, nella misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto
dell'imposta sul reddito delle societa' dovuto per il periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto".
Art. 111-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 111-ter
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 112
(Operazioni fuori bilancio)
1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'.
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e
negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori
bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere
superiori alla differenza tra il valore del contratto o della
prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di
chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo
valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati
regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro
la chiusura dell'esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo
94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio
a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta
di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a
termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a
quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di
operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.
((3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo
anche ai fini fiscali)).
4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con
finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte
da attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e negativi
derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il
reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i
componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da
realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente coperte o di
copertura.
5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con
finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi
concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di
imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalita' di
copertura di rischi connessi a specifiche attivita' e passivita',
ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di attivita' e
passivita'.
6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai
fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di
copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio".
Art. 113
((Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari))
((1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate,
secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il
regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di
crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione
dei crediti verso imprese in temporanea difficolta' finanziaria, di
cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 22
giugno 1993, n. 242632.
2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:
a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di
crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura
rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle
modalita' e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di
partecipazioni dirette nella societa' debitrice, la precisazione che
l'operativita' di quest'ultima sara' limitata agli atti connessi con
il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;
b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli
elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di
difficolta' finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di
riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed
economicamente conveniente la conversione rispetto a forme
alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate
le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere
predisposto da piu' enti creditizi o finanziari rappresentanti una
quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta';
c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad
avvalersi, nei confronti della societa' in cui si acquisisce la
partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del
presente capo e della facolta' prevista dall'articolo 115 fino
all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui
sopra.
3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti
delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo
diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti
sia trasferito alle azioni ricevute.))
Art. 114
(( (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi) ))
((1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e
dell'Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci
compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC
e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si
tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5,
e 112.)) ((98))
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo
unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma
4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
Art. 115
Opzione per la trasparenza fiscale
1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile
dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui
capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e'
imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al
periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto
diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo
2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari
alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I
requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal
primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del
periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel
caso in cui:
a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa';
b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli
articoli 117 e 130. (98)
2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non
siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione
e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla
fonte sugli utili distribuiti.
3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle
societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto
sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui
e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria
quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. (101)
((102))
4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della
societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e
comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre
esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il
regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti
esercizi o riserve di cui all'articolo 47, comma 5. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del
comma 1.
6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio
dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli
effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della
compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di
nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2.
7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di
acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e
dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si
applica quanto previsto dall'articolo 124, comma 2. Nel caso di
mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano
senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa'
partecipata, sia per i soci.
8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito.
9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129.
10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di
imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa'
partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128, fino a
concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal
socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti.
12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 7, comma
2) che "Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005".
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data".
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286,
ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi
delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600."
Art. 116
Opzione per la trasparenza fiscale delle societa' a ristretta base proprietaria
1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con le
stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione di quelle
indicate nel comma 1 del medesimo articolo 115, dalle societa' a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste per l'applicazione degli studi di settore e con una
compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di societa' cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (101)
2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo del
comma 3 dell'articolo 115 e quelle del primo e terzo periodo del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e gli
utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono a formare il
reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. (101) ((102))
---------------
AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le
disposizioni di cui ai commi 9 e 10 hanno effetto dal periodo
d'imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi di imposta chiusi a partire dalla
predetta data."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le disposizioni
del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto."
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286,
ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui ai
commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i redditi
delle societa' partecipate relativi a periodi d'imposta precedenti
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600".
((Sezione II
CONSOLIDATO NAZIONALE))
Art. 117
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate
residenti
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa'
controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di
cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i
requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono
esercitare l'opzione di cui al comma 1 ((...)) solo in qualita' di
controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un
accordo per evitare la doppia imposizione;
((b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita'
d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile
organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio
sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.))
((98))
3. Permanendo il requisito del controllo di cui ((al comma 1)),
l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel
caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui
all'articolo 124. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1
gennaio 2006."
Art. 118
Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
((1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i
redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:
a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo
globale;
b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e'
accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per
ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno
Stato;
c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima
del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il
diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui
all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i
redditi all'estero.)) ((98))
2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio
della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono
essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi
possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o
alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'articolo 43-ter del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono
esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato
sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi
dell'articolo 122. Per il primo esercizio la determinazione
dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base
dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e
delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei
redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle
dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1
gennaio 2006."
Art. 119
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la
sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante;
b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante;
c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso
la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di
accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui
all'articolo 122;
d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere
comunicato all'Agenzia delle entrate entro il ((sedicesimo)) giorno
del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta
precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio
dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 129. (98) ((108))
2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per
effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione
volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 8 comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 120
((Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione si considerano controllate
le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita'
limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi relativamente all'ente o societa'
controllante, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto di voto
esercitabile nell'assemblea generale richiamata dall'articolo 2346
del codice civile.
2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente al quale
la societa' o ente controllante e la societa' controllata si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione.))
Art. 121
((Obblighi delle societa' controllate
1. Per effetto dell'esercizio congiunto dell'opzione di cui
all'articolo 117, ciascuna societa' controllata, secondo quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve:
a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi al fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi quelli compensabili ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e degli acconti autonomamente versati. Al modello deve essere
allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b),
con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di
reddito dedotti;
b) fornire alla societa' controllante i dati relativi ai beni
ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
all'articolo 123, specificando la differenza residua tra valore di
libro e valore fiscale riconosciuto;
c) fornire ogni necessaria collaborazione alla societa'
controllante per consentire a quest'ultima l'adempimento degli
obblighi che le competono nei confronti dell'Amministrazione
finanziaria anche successivamente al periodo di validita'
dell'opzione.))
Art. 121-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 122
(((Obblighi della societa' o ente controllante)
1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione dei
redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale
risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti
dichiarati da ciascuna delle societa' partecipanti al regime del
consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo
secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale
di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello
annuale di dichiarazione dei redditi)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 123
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ((108))
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 123-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 124
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
triennio
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo
d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato ((o
diminuito)) per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti ((o non dedotti)) nei
precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto
dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello
fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente
controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche
nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
cessionaria. ((98))
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno
del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto
versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente
effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con
le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la
societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte,
i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio
obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il
requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui
all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto
previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono
nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il
decreto di cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi criteri per
l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione
di cui ((all'articolo 122)), alle societa' che le hanno prodotte ((,
al netto di quelle utilizzate,)) e nei cui confronti viene meno il
requisito del controllo. ((98))
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel
consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato puo' essere
richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione
del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono
disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata
del consolidato.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle
somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare
gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo
relativi all'imposta sulle societa'.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1
gennaio 2006."
Art. 125
((Mancato rinnovo dell'opzione
1. Le disposizioni dell'articolo 124, comma 1, lettera b), si
applicano sia nel caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui
all'articolo 117, sia nel caso in cui l'opzione rinnovata non
riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b).
2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa' singolarmente
considerata con riferimento ai redditi propri cosi' come risultanti
dalle comunicazioni di cui all'articolo 121. Si applica la
disposizione dell'articolo 124, comma 4.
3. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle
somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 per
compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione
di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.))
Art. 126
((Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione
1. Non possono esercitare l'opzione di cui all'articolo 117 le
societa' che fruiscono di riduzione dell'aliquota dell'imposta sui
redditi delle societa'.
2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa,
l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa
dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.))
Art. 127
Responsabilita'
((1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi
relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122;
b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla
medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo
prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei
redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del
medesimo decreto;
c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione
del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122;
d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione
di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha
commesso la violazione.)) ((98))
((2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e'
responsabile:
a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la
maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al
reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui
all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio
reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di
controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di
liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in
conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei
redditi;
b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata
riferita al reddito complessivo globale risultante dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica
operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano
dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del
medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla
propria dichiarazione dei redditi;
c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b))).
((98))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((98))
4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei
confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno
effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1°
gennaio 2006."
Art. 127-bis
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
ED ARTICOLI))
Art. 128
((Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla
societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori fiscali
degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono
ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in
proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e
fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.))
Art. 129
((Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.))
((Sezione III
CONSOLIDATO MONDIALE))
Art. 130
((Soggetti ammessi alla determinazione della unica base imponibile
per il gruppo di imprese non residenti.))
((1. Le societa' e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettere
a) e b), possono esercitare l'opzione per includere
proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente
dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di
cui all'articolo 133.
2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1 e' consentito alle
societa' ed agli enti:
a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati;
b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone fisiche residenti che non si qualifichino a loro volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali soggetti controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,
numeri 1) e 2), del codice civile di altra societa' o ente
commerciale residente o non residente.
3. Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) del
comma 2, le partecipazioni possedute dai familiari di cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro.
4. La societa' controllante che si qualifica per l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.))
Art. 131
((Effetti dell'esercizio dell'opzione
1. L'esercizio dell'opzione consente di imputare al soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione i redditi e le
perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui all'articolo
133 per la quota parte corrispondente alla quota di partecipazione
agli utili dello stesso soggetto controllante e delle societa'
controllate residenti di cui al comma 2, tenendo conto della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo.
2. Nel caso in cui la partecipazione in una controllata non
residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite di una o
piu' controllate residenti, per la validita' dell'opzione di cui
all'articolo 130 e' necessario che la societa' controllante e
ciascuna di tali controllate residenti esercitino l'opzione di cui
alla sezione II. In tal caso la quota di reddito della controllata
non residente da includere nella base imponibile del gruppo
corrisponde alla somma delle quote di partecipazione di ciascuna
societa' residente di cui al presente comma.
3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene nel periodo d'imposta
del soggetto controllante e delle societa' controllate di cui al
comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa'
non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del bilancio d'esercizio, l'imputazione avviene
l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il bilancio volontario
di cui all'articolo 132, comma 2.
4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili alla data di chiusura dell'esercizio della societa' non
residente o se maggiore quella alla data di approvazione o revisione
del relativo bilancio.
5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130. Per
il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla
controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle
detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
corrispondente alla somma algebrica degli imponibili relativi al
periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi
presentate per il periodo stesso dalle societa' residenti
singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.))
Art. 132
Condizioni per l'efficacia dell'opzione
1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 e' irrevocabile
per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto
controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a
tre esercizi.
2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi
delle seguenti condizioni:
a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133;
b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel
caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni
locali;
c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e
delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di
quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti
iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti,
anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli
stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale
o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo
della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo
sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio
volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui
al primo periodo;
d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non
residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 142 dalla quale risulti:
1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla
lettera c);
2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la
collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per
adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro
notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria.
d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle
entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del
termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello
di cui al comma 3. (98)
3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la societa'
controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la
sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In
particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare:
a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;
b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate;
c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta,
l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti
nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla
controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che
richiedono tale diversita';
d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito
l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta
accettazione di tali incarichi;
e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.
4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere
subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante
dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela
degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3
il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del
reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa'
controllate di dimensioni non rilevanti ((residenti negli Stati o
territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168- bis)).
5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate
all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso
comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si sono verificate.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 9 comma
6) che "Le disposizioni del testo unico modificate dal presente
articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005."
Art. 133
Definizione del requisito di controllo
1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate
le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita'
giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni,
quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti
direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate
residenti di cui all'articolo 131, comma 2, tenendo conto della
eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di
controllo.
2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia ((i redditi e le
perdite prodotti)) dalle societa' cui tali partecipazioni si
riferiscono ((sono esclusi)) dalla formazione della base imponibile
di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine
dell'esercizio della societa' controllante. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 9, comma
6) che "Le disposizioni del testo unico modificate dal presente
articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005."
Art. 134
Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di
consolidamento
1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il
reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il
reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo
III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e
con le rettifiche di seguito previste:
a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)); ((108))
b) indipendentemente dai criteri adottati per la redazione dei
singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme dei
componenti positivi e negativi di reddito dagli stessi risultanti
secondo i criteri di cui alla predetta sezione I, consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non solo se imputati al conto economico di un esercizio precedente,
ma anche successivo;
c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o
periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le
disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini
dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli
derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei
precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali
eventualmente previsti dal decreto di cui all'articolo 142 salvo
quanto di seguito previsto:
1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo capo si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta sul
reddito fino a concorrenza dell'importo massimo per gli stessi
previsto;
2) qualora le norme della sezione I di questo capo non
prevedano un importo massimo, gli stessi si considerano fiscalmente
riconosciuti per intero o nel minor ammontare corrispondente agli
accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme della
predetta sezione I a condizione che tale minore ammontare sia
rideterminato dal soggetto controllante;
3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; (98)
4) il valore delle rimanenze finali dei beni indicati alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente
riconosciuto in misura non superiore al valore normale di cui
all'articolo 92, comma 5.
d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite
di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata
superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non residenti o
fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica
base imponibile di cui alla presente sezione se denominati nella
valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore
per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132, comma
2;
e) i redditi rideterminati secondo i criteri di cui ai punti
precedenti concorrono alla formazione dell'imponibile convertiti
secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione della societa' non residente;
f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9, 108,
comma 2, secondo periodo e 164;
g) relativamente al reddito imponibile delle controllate estere
l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni
locali. In tal caso, e' ammessa la deducibilita' dei componenti
negativi ivi previsti fino a concorrenza del minor importo tra la
misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto effettivamente
dedotto dalla controllata estera secondo le modalita' ed alle
condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in mancanza
della predetta previsione nella legislazione locale e fermo restando
quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili dal
reddito complessivo del gruppo i componenti negativi di reddito di
cui al predetto articolo non imputati al conto economico della
controllata estera cui si riferiscono.
2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
130.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 9 comma
6) che "Le disposizioni del testo unico modificate dal presente
articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 135
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)) ((108))
---------------
AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 136
Determinazione dell'imposta dovuta
1. La societa' controllante, effettuando la somma algebrica del
proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati
secondo i criteri ((di cui agli articoli precedenti)), determina il
reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola
l'imposta corrispondente. ((98))
2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle
detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al
soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul
reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di
cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6.
3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al
reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta
italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui
all'articolo 165.
4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al
reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente
all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche
((se)) distribuito. ((98))
5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano
prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu'
recenti.
((6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu'
societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di
tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione
se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa' controllate
non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese
estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come
imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla tassazione
di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo,
una o piu' societa' a seconda che la compensazione dei singoli
imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o
parziale.)) ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 9, comma
6) che "Le disposizioni del testo unico modificate dal presente
articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli
132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005."
Art. 137
((Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del
periodo di validita' dell'opzione
1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva
della societa' o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2,
gli effetti dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
periodo precedente non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante abbia a sua volta esercitato l'opzione di cui alla
presente sezione.
2. Nel caso di cui al comma 1, primo periodo, le perdite del
soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine
del periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva
si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte nel periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le
societa'.))
Art. 138
((Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu'
controllate non residenti
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
del controllo venga meno relativamente ad una o piu' societa'
controllate non residenti prima del compimento del periodo di cui
all'articolo 132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura corrispondente agli interessi passivi dedotti per effetto
della disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi
precedenti rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma
1.
2. Nel caso in cui il requisito del controllo venga meno
relativamente ad oltre due terzi delle societa' controllate non
residenti oltre a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui all'articolo 137, comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite fiscali delle societa' non residenti di cui al presente
comma.))
Art. 139
((Mancato rinnovo dell'opzione
1. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto
di cui al comma 2 dell'articolo 137.))
Art. 139-bis
(((Recupero delle perdite compensate)
1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del
consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal
possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa' consolidante
dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di
consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie
regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della
differenza tra le perdite della societa' estera che si considerano
dedotte e i redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso
di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del
rapporto di controllo.
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
Art. 140
((Coordinamento con l'articolo 167
1. Le disposizioni di cui all'articolo 167 non si applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso
in quello della societa' controllante per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 130.))
Art. 141
((Norma transitoria
1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla
societa' o ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali
degli elementi dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono
ridotti o aumentati dell'importo delle predette svalutazioni in
proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e
fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.))
Art. 142
((Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, possono essere
stabiliti i criteri per consentire la rivalutazione degli
ammortamenti deducibili ai fini del calcolo del reddito delle
societa' controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo, saranno considerati tali quelli in cui la variazione
dell'indice dei prezzi al consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).))
Capo III
((ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI))
Art. 143
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo
2195 del codice civile rese in conformita' alle finalita'
istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
2. Il reddito complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte
pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai
predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.))
Art. 144
Determinazione dei redditi
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo di tutti i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo non e'
diversamente stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai
redditi delle varie categorie. ((Per gli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il reddito
medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del 50
per cento e non si applica comunque l'articolo 41)). Per i redditi
derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ((quarto e quinto
periodo)).((124))
2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata.
3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis.
4. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e di altre attivita', sono deducibili per la parte del loro importo
che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita catastale o il canone di
locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.
5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo 26 della legge 20
maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali, le spese
relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri sono
determinate con i criteri ivi previsti.
6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilita'
pubblica sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilita'
separata qualora siano osservate le modalita' previste per la
contabilita' pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli
stessi enti.
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AGGIORNAMENTO (124)
Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma 5-septies)
che "Le disposizioni di cui al comma 5-sexies si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le
disposizioni di cui al comma 5-sexies."
Art. 145
((Regime forfetario degli enti non commerciali
1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilita' semplificata ai sensi
dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficientedi
redditivita' corrispondente alla classe di appartenenza secondo la
tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attivita' di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per
cento;
b) altre attivita':
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per
cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' il coefficiente si determina con
riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende
di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale
e' esercitata fino a quando non e' revocata e comunque per un
triennio. La revoca dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione
annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))
Art. 146
((Oneri deducibili
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili
nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.))
Art. 147
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) ((, i-quater) e i-octies)))del
comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i
predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di
rimborso degli oneri per i quali si e' fruito della detrazione
l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per cento dell'onere
rimborsato. ((104))
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AGGIORNAMENTO (104)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8) che " Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007".
Art. 148
((Enti di tipo associativo
1. Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle finalita'
istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1
dell'articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno
diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi
diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima
attivita' e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei
rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e
per le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
5. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi
specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata,
presso le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, sempreche' le predette attivita' siano strettamente
complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi
istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5 non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche, sindacali e di categoria, nonche' da associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
7. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si
considerano effettuate nell'esercizio di attivita' commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al
comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonche'
l'assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione che le associazioni interessate si conformino alle
seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative volte a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti
maggiori d'eta' il diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi, principio
del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice
civile, sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al 1° gennaio 1997, preveda tale modalita' di voto ai sensi
dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di
organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo associativo ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
9. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.))
Art. 149
((Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene
conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attivita'
commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti
attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita' commerciali
rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita' commerciali
rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta
in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta l'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patrimonio dell'ente nell'inventario di cui all'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventario deve essere effettuata entro sessanta
giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il
mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche)).
Art. 150
((Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di
attivita' commerciale lo svolgimento delle attivita' istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.))
Capo IV
((SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI))
Art. 151
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e'
formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa,
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel
territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le
plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).))
Art. 152
Determinazione del reddito complessivo
1. Per le societa' e gli enti commerciali con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, eccettuate le societa'
semplici, il reddito complessivo e' determinato secondo le
disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di
apposito conto economico relativo alla gestione delle stabili
organizzazioni e alle altre attivita' produttive di redditi
imponibili in Italia.
2. In mancanza di stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo sono
determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle
categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si deducono
gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10.
In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito
complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso. ((Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma
6)). ((108))
3. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si e'
fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale la
societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata di un
importo pari al 19 per cento dell'onere rimborsato.
4. Per le societa' commerciali di tipo diverso da quelli regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2.
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
((Capo V
ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI))
Art. 153
((Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti non residenti
di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 e' formato
soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad
esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi
indicati nell'articolo 23, tenendo conto, per i redditi d'impresa,
anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati o
comunque relativi alle attivita' commerciali esercitate nel
territorio dello Stato, ancorche' non conseguite attraverso le
stabili organizzazioni, nonche' gli utili distribuiti da societa' ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 e le
plusvalenze indicate nell'articolo 23, comma 1, lettera f).))
Art. 154
((Determinazione del reddito complessivo
1. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni del Titolo I. Dal reddito complessivo si
deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a)
e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.
2. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1
dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
3. Agli enti non commerciali che hanno esercitato attivita'
commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato, si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 5 dell'articolo
144.
4. Sono altresi' deducibili:
a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di
altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o
promuovono attivita' dirette alla tutela del patrimonio ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose
indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli
elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto
legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base
ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e
al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le
erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni,
nonche' allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le
cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati
alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva
autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del
territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui
beni immobili vincolati, determina la indeducibilita' delle spese dal
reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da'
immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle
violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data
di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per
il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori;
b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale
paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette
al conseguimento delle finalita' di interesse generale cui
corrispondono tali ambiti protetti;
c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e
alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di
cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base ai piani di
cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
5. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la
regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti
privati, affinche' siano perseguiti gli scopi per i quali le
erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori
delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola
volta dall'autorita' di vigilanza, per motivi non imputabili ai
beneficiari.))
((Capo VI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME))
Art. 155
Ambito soggettivo ed oggettivo
1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, lettera a), derivante dall'utilizzo ((...)) delle navi indicate
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di
quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della
presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal
senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del
periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le
modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161. L'opzione e'
irrevocabile per dieci esercizi sociali e puo' essere rinnovata.
L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata relativamente a
tutte le navi aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1,
gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione
concorrono la societa' controllante e le controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile secondo i
criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1 con un
tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta destinate
all'attivita' di:
a) trasporto merci;
b) trasporto passeggeri;
c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti
ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare.
3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita' direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161.
Art. 156
Determinazione del reddito imponibile
((1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i
requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra
fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per
tonnellata;
b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per
tonnellata;
c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per
tonnellata;
d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per
tonnellata.)) ((98))
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni
di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione,
riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e
trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei
giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo
temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi
precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma
l'applicazione dell'articolo 84.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10,
comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344."
Art. 157
((Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia
1. L'opzione di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e
se esercitata viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene locato dal contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore, per ciascuna unita', al 50 per cento dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la
determinazione del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico
per quanto attiene ai costi specifici, e secondo la proporzione di
cui all'articolo 159 per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende
i ricavi e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva dall'esercizio delle navi di cui all'articolo 155 e delle
attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata, il nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto.))
Art. 158
((Plusvalenze e minusvalenze
1. Nel caso di cessione a titolo oneroso di una o piu' navi
relativamente alle quali e' efficace l'opzione di cui all'articolo
155, l'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 comprende
anche la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la
cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore
in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del
presente regime, all'imponibile determinato ai sensi dell'articolo
156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito,
al netto degli oneri di diretta imputazione, ed il costo non
ammortizzato dell'ultimo esercizio antecedente a quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione.
2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione del regime di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione, al reddito prodotto dalla nave ceduta si
rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma
precedente e' aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento
del suo ammontare.
3. Nel caso in cui le navi cedute costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino l'80 per cento del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.))
Art. 159
((Obblighi contabili
1. Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali diverse da quelle indicate nell'articolo 155 non e'
ricompreso nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e
deve essere determinato secondo le disposizioni contenute nella
sezione I del capo II.
2. Agli effetti del comma 1 le spese e gli altri componenti
negativi assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad
attivita' o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da
quelli ricompresi nella determinazione dell'imponibile, secondo i
criteri di cui all'articolo 156; a tal fine e' tenuta una
contabilita' separata secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui all'articolo 161.
3. Le spese e gli altri componenti negativi che si riferiscono
indistintamente a componenti positivi di reddito ricompresi e non
ricompresi nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156
sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi non ricompresi
nell'imponibile determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.))
Art. 160
Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione
1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155 non
possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II
ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati.
2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le
societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi
dell'articolo 156 e le altre imprese((, anche se residenti nel
territorio dello Stato,)) si applica, ricorrendone le altre
condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'articolo
110, comma 7. ((Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.))
((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 10,
comma 4) che "Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo
unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i
periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344."
Art. 161
((Disposizioni applicative
1. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni
applicative della presente sezione.
2. Per tutto quanto non disciplinato nella presente sezione si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I.))
TITOLO III
((DISPOSIZIONI COMUNI))
((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))
Art. 162
((Stabile organizzazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di
affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione
nazionale relativa all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali, lo Stato puo' esercitare diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e'
considerato "stabile organizzazione" soltanto se tale cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
4. Una sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile
organizzazione se:
a) viene utilizzata una installazione ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti
all'impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
e) viene utilizzata ai soli fini di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi altra attivita' che abbia carattere preparatorio o
ausiliario;
f) viene utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita' menzionate nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
5. Oltre a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se'
stabile organizzazione la disponibilita' a qualsiasi titolo di
elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano
la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati
alla vendita di beni e servizi.
6. Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto dal comma 7, costituisce una stabile organizzazione
dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto, residente o non
residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in
nome dell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
7. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non
residente il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato
la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status
indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita'.
8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce
stabile organizzazione dell'impresa il solo fatto che la stessa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di
un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
o di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato controlli un'impresa
residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese siano
controllate da un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non costituisce di per se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.))
Art. 163
((Divieto della doppia imposizione
1. La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in
dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di
soggetti diversi.))
Art. 164
Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi
relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni
1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di
trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della
determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a), b) e b-bis):
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) ((nella misura del 20 per cento)) relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo
54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e
motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera
a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e
professioni in forma individuale, la deducibilita' e' ammessa,
((nella misura del 20 per cento)), limitatamente ad un solo veicolo;
se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e da associazioni di
cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita soltanto per un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte
del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel
caso di esercizio delle predette attivita' svolte da societa'
semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti,
che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere
variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi
nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le
autovetture e' elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. (105) (127)
b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli dati in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.
(105) (127)
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le
plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa
proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il
costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti
rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di
ammortamento
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AGGIORNAMENTO (105)
Il D.L. 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla L. 3
agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis comma 8) che "Le
disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in
corso alla data del 27 giugno 2007."
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AGGIORNAMENTO (127)
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 73)
che "Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge. Nella determinazione degli acconti
dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72".
((Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO ED AI
RAPPORTI INTERNAZIONALI))
Art. 165
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su
tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta
fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo
al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in
diminuzione.
2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di
criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato.
3. se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (98)
4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo
stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto
dal comma 7.
5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile
organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del
capo II del Titolo II, la detrazione puo' essere calcolata
dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo
definitivo avviene entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo.
L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e'
condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle
imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il
pagamento a titolo definitivo.
6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti,
nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo
definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana
relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta
fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana
rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino
all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia
verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo'
essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed
essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca
l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente
comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto
in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi
d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al
consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso
paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6. (98)
7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia'
liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche
dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera
dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il
termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia.
8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata.
9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' , associazioni e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che hanno esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai
singoli soci nella proporzione ivi stabilita. (98)
10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente. ((101))
---------------
AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 11, comma
3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo
165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano
a decorrere dal 1 gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (101)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 30) che "In
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico."
Art. 166
Trasferimento all'estero della residenza
1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che
esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della
residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al
valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso
aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile
organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti
nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore
normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni
all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone si
applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). (98)
2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in
caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del
trasferimento della residenza , sono assoggettati a tassazione nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile
della predetta stabile organizzazione. (98)
2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore a
quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della residenza
fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a tale periodo,
sono computabili in diminuzione del reddito della predetta stabile
organizzazione ai sensi dell'articolo 84 e alle condizioni e nei
limiti indicati nell'articolo 181.
2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte
di una societa' di capitali non da' luogo di per se' all'imposizione
dei soci della societa' trasferita. (106)
((2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini
delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, comma 1, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo
sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti
tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE
del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto stabilito
al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del
realizzo ivi previsto in conformita' ai principi sanciti dalla
sentenza 29 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
((122))
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono adottate le disposizioni di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l'altro,
le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i
criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalita' di
versamento.)) ((122))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 11 comma
3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo
165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano
a decorrere dal 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e),
concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della
direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione,
scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007."
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AGGIORNAMENTO (122)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 91, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti
effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto".
Art. 167
Disposizioni in materia di imprese estere controllate
1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o
indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta
persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro
ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto
estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato,
ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi
detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni
in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro
stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli
di cui al citato decreto.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche
residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere
a), b) e c).
3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al
comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di
societa' controllate e societa' collegate.
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244.
5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto
residente dimostra, alternativamente, che:
((a) la societa' o altro ente non residente svolga un'effettiva
attivita' industriale o commerciale, come sua principale attivita',
nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le
attivita' bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima
condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento));
b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve
interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
statuto dei diritti del contribuente.
((5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si
applica qualora i proventi della societa' o altro ente non residente
provengono per piu' del 50% dalla gestione, dalla detenzione o
dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale, letteraria
o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi nei confronti di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa' o
l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari.))
6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque,
non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base
alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonche' degli articoli 96,
96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo.
7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non
residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del
reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per
effetto del terzo periodo del predetto comma.
8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.
((8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche
nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso
comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi
richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia;
b) hanno conseguito proventi derivanti per piu' del 50% dalla
gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla
proprieta' industriale, letteraria o artistica nonche' dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o
indirettamente controllano la societa' o l'ente non residente, ne
sono controllati o sono controllati dalla stessa societa' che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i servizi
finanziari.
8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il
soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non
rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un
indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il
contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo
le modalita' indicate nel precedente comma 5.))
Art. 168
Disposizioni in materia di imprese estere collegate
1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la
norma di cui all'articolo 167 ((, con l'esclusione di quanto disposto
al comma 8-bis)) si applica anche nel caso in cui il soggetto
residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, una
partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di
un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;
tale percentuale e' ridotta al 10 per cento nel caso di
partecipazione agli utili di societa' quotate in borsa. La norma di
cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in
soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto
relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo
decreto.
2. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono
determinati per un importo corrispondente al maggiore fra:
a) l'utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto
dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge;
b) un reddito induttivamente determinato sulla base dei
coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che
compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.
3. Per la determinazione forfettaria di cui al comma 2 si applicano
i seguenti coefficienti:
a) l'1 per cento sul valore dei beni indicati nell'articolo 85,
comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da
beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione
finanziaria;
c) il 15 per cento sul valore delle altre immobilizzazioni, anche
in locazione finanziaria.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 168
(((Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di
informazioni)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio
di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e
110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26,
commi 1 e 5, nonche' nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23
marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1,
comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.
239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli
Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni
e nei quali il livello di tassazione non e' sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87,
comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1,
del presente testo unico, nonche' negli articoli 27, comma 4, e
37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 90)
che "Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del
comma 83 del presente articolo, sono altresi' inclusi, per un periodo
di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di
entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti
del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive
modificazioni, nonche' nei decreti del Ministero dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001
e n. 29 del 4 febbraio 2002."
Art. 169
((Accordi internazionali
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu'
favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi
internazionali contro la doppia imposizione.))
((Capo III
OPERAZIONI STRAORDINARIE))
Art. 170
((Trasformazione della societa'
1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in societa' non soggetta a tale imposta, o
viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e'
determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta di cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta
le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati
ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la trasformazione siano
state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non
concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e
l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 47.
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di cui al titolo II in societa' non soggetta a tale imposta le
riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al comma 5 dell'articolo 47, sono imputate ai soci, a norma
dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta
indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate ad imposta
secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle
societa' di cui all'articolo 73.))
Art. 171
((Trasformazione eterogenea
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si
considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano
confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente stesso. Le
riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al comma 5 dell'articolo 47, sono assoggettate a tassazione nei
confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le
disposizioni dell'articolo 67, comma 1, lettera h). Si applicano le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del codice civile, di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta di cui al Titolo II si considera conferimento
limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.))
Art. 172
Fusione di societa'
1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo
derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della
societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa,
fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. (98)
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo
bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di
fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla
fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o
incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da
concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle
riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e
delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle
gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non
concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e
le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della
partecipazione annullata. (98)
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore,
dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del
codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce
la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa'
le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a
quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.
Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a
norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o
quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute
dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla
fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a
concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali
azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute
dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto
di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si
applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le
regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica della fusione. ((Le disposizioni del
presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto
di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96)) ((108))
8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.
9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento,
inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino
alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti
obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa'
incorporante o comunque risultante dalla fusione.
((10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni)) ((108))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12 comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33,
lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo
d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita' degli interessi
passivi e' aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e
a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha
effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta
ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in
corso al 1° gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera
n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di
cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere
dai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2008."
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha inoltre disposto (con l'art. 1
comma 47) che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2007."
Art. 173
Scissione di societa'
1. La scissione totale o parziale di una societa' in altre
preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della societa'
scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di
avviamento.
2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti
alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo
conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del
codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile
all'annullamento o al concambio di una partecipazione, con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti
sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le posizioni soggettive della societa' scissa, ivi compresa quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale,
alla stessa societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote
del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che
trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per
insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari.
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla societa' scissa, in caso di scissione parziale, ovvero si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in relazione alle quote di patrimonio netto imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse.
6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi di accantonamento
della societa' scissa si considera gia' dedotto dalle beneficiarie,
oltre che, in caso di scissione parziale, dalla suddetta societa',
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso.
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del
precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le
voci individuate per periodo di formazione in capo alla societa'
scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove
esistano, all'inizio del periodo medesimo presso le societa'
beneficiarie.
8. In caso di scissione parziale e in caso di scissione non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui ha effetto la
scissione. In particolare:
a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria si
presumono, in proporzione alle quantita' rispettivamente ricevute,
provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa e dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione;
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali
nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative ai beni
trasferiti vanno ragguagliate alla durata del possesso dei beni
medesimi da parte della societa' scissa e delle societa'
beneficiarie; detto criterio e' altresi' applicabile alle spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti.
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo
bilancio della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle
beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma 4. In
caso di scissione parziale, le riserve della societa' scissa si
riducono in corrispondenza. Se la sospensione d'imposta dipende da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della societa'
scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che
acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria ai fini
della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta e delle
altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le disposizioni
dettate per le fusioni dai commi 5 e 6 dell'articolo 172 per la
societa' incorporante o risultante dalla fusione.
10. Alle perdite fiscali delle societa' che partecipano alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172,
riferendosi alla societa' scissa le disposizioni riguardanti le
societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa' risultante dalla fusione o incorporante ed avendo riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se inferiore, dal progetto di scissione di cui all'articolo
2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione patrimoniale di
cui all'articolo 2506-ter del codice civile.
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti
della scissione e' regolata secondo le disposizioni del comma 1
dell'articolo 2506-quater del codice civile, ma la retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello
stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per la fase
posteriore a tale periodo.
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a
periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha
effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa
societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione.
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento
relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della
societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella
appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione
e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima
nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono
responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli
interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le
societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa o quella
designata debbono indicare, a richiesta degli organi
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti e i luoghi presso i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale, le scritture contabili e la documentazione amministrativa e
contabile relative alla gestione della societa' scissa, con
riferimento a ciascuna delle parti del suo patrimonio trasferite o
rimaste. In caso di conservazione presso terzi estranei alla
operazione deve essere inoltre esibita l'attestazione di cui
all'articolo 52, comma 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa' scissa o quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte quanto
ad essi richiesto, si applicano le disposizioni del comma 5 del
suddetto articolo.
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle
societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a
tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo
beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si
applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5
dell'articolo 170, considerando a tal fine la societa' scissa come
trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla
beneficiaria.
((15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter
dell'articolo 176 puo' essere applicato, con le modalita', le
condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societa'
beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a
seguito di tali operazioni)). (98) ((108))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12 comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 47)
che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007."
Art. 174
((Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 172 e 173 valgono, in quanto
applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi
dalle societa'.))
Art. 175
((Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento))
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i
conferimenti ((...)) di partecipazioni di controllo o di collegamento
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente
disposizioni in materia di societa' controllate e collegate,
effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese
commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle
scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore,
quello attribuito ((...)) alle partecipazioni conferite nelle
scritture contabili del soggetto conferitario. ((108))
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ed il valore di
realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di
conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive
dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 se le
partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti
predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 87.
3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244)). ((108))
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 47)
che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007."
Art. 176
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze . Tuttavia il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni
ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di
quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato. (108)
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento e' disciplinata dagli articoli 67, comma 1,
lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore
fiscale dell'azienda conferita. (108)
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2
e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in essere l'operazione o, al piu' tardi, in quella del periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi
all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i
10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a
partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva
versata e' scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli
articoli 22 e 79 (108) ((111))
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuita' dei valori
fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al presente
articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella di cui
agli articoli 58 e 68, comma 3,. (98) (108)
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati
con il regime di cui al presente articolo si considerano possedute
dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del
soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che
hanno effettuato i conferimenti di cui al periodo precedente o le
operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date
in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis, L'eccedenza in
sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera
b), relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto
conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di
sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. (108)
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N.244. (108)
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12 comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (108)
La L. 24 dicembre 2007, n.244 ha disposto (con l'art. 1 comma 47)
che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007."
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AGGIORNAMENTO (111)
Il D.L. 29 novembre 2008, n.185 convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art. 15 comma 10) che "In
deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo 176
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo
1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del relativo
decreto di attuazione, i contribuenti possono assoggettare in tutto o
in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai
marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali all'imposta
sostitutiva di cui al medesimo comma 2-ter, con l'aliquota del 16 per
cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso
del quale e' stata posta in essere l'operazione."
Art. 177
Scambi di partecipazioni
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n.
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate e collegate, ((ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo
legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo)) in
altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo
ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti
positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo
delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o
quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le
condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella
parziale di cui agli articoli 58 e articolo 68, comma 3. (98) ((106))
2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in
societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il
controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, ((ovvero incrementa, in virtu' di un
obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di
controllo)) sono valutate, ai fini della determinazione del reddito
del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di
patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del
conferimento. (98) ((106))
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12 comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e),
concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della
direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione,
scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007."
((Capo IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL'UNIONE EUROPEA))
Art. 178
Fusioni, scissioni conferimenti di attivo scambi di azioni
concernenti societa' di Stati membri diversi
1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle fusioni tra societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata, cooperative e di mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali, residenti nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in altri Stati membri
della Comunita' economica europea, purche' non si considerino, per
convenzione in materia di doppia imposizione con Stati terzi,
residenti fuori della Comunita', che appartengano alle categorie
indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, da
considerare automaticamente aggiornata in conformita' con eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunita'
europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una delle
imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo unico o
ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione,
sempre che nel concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai
partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi il 10% del
valore nominale della partecipazione ricevuta;
b) alle scissioni attuate mediante trasferimento dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella stessa lettera, preesistenti o di nuova
costituzione, alcuno dei quali sia residente in uno Stato della
Comunita' diverso da quello del primo, e limitatamente alla parte
corrispondente dell'operazione, con assegnazione ai partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari in misura
proporzionale alle rispettive partecipazioni nel soggetto scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano residenti
nel territoriodello Stato, che la quota di patrimonio trasferita a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi aziendali
relativi a singoli rami dell'impresa del conferente e che nel
concambio l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti della
societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta;
((b-bis) alle scissioni parziali mediante le quali uno dei
soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto,
mantenendo almeno un'azienda o un complesso aziendale, una o piu'
aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati
nella stessa lettera, preesistenti o di nuova costituzione, alcuno
dei quali sia residente in uno Stato della Comunita' diverso da
quello del primo, e limitatamente alla parte corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo un
criterio proporzionale, delle azioni o quote del soggetto o dei
soggetti beneficiari, sempre che il soggetto scisso o uno dei
beneficiari sia residente nel territorio dello Stato e che
l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto scisso
non superi il dieci per cento del valore nominale della
partecipazione ricevuta in concambio;)) ((106))
c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi della Comunita', sempre che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato;
d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con
riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
oggetto delle operazioni stesse;
e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote, mediante i
quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti o integri
una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, comma
1, n. 1), del codice civile ((ovvero incrementi, in virtu' di un
obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di
controllo)), in uno dei soggetti indicati nella stessa lettera,
residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello del primo,
attribuendo ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di
quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio
in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette
azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano lo
scambio sia residente nel territorio dello Stato ovvero la
partecipazione scambiata sia relativa ad una stabile organizzazione
nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera a).
((106))
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e),
concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della
direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione,
scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007."
Art. 179
Regime di neutralita' fiscale
1. Alle operazioni indicate ((nelle lettere a), b) e b-bis)))
dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli
172 e 173. ((106))
2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
178 si applica l'articolo 176. Le disposizioni del comma 1 si
applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con
riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano,
limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o,
nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 178,
non residente, in essa effettivamente confluiti.
3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della
stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a
titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa
imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della
imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione,
avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non
residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli
obblighi tributari. ((Regole analoghe a quelle previste dai periodi
precedenti si applicano nel caso in cui una societa' residente in
Italia trasferisca la propria residenza fiscale in un altro Stato
membro, assumendo, quale valore su cui calcolare la tassazione
virtuale della stabile organizzazione all'estero, il valore normale
che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di realizzo al
valore normale di detta stabile organizzazione.)) ((106))
4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni
mediante permuta o conferimento, indicate nell'articolo 178, non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle
azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei
valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del
rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della
societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma
7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei
percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante
permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,
l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui
agli articoli 58 e 68, comma 3. (98)
5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione
situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono
imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di
realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in
assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n.
90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata
fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un
importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a
saldo.
6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti
dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto
delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1
dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa
disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel
territorio dello Stato ne vengano distolti.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12 comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005."
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AGGIORNAMENTO (106)
Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e),
concernenti il recepimento dell'articolo 2, paragrafo 2, della
direttiva 2005/19/CE, si applicano alle operazioni di fusione,
scissione, conferimento di attivo e scambio di partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007."
Art. 180
((Riserve in sospensione d'imposta
1. Nelle fusioni, nelle scissioni e nei conferimenti di cui
all'articolo 178 i fondi in sospensione di imposta iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto non residente beneficiario nella misura in cui non siano
stati ricostituiti nelle scritture contabili della stabile
organizzazione.))
Art. 181
Perdite fiscali
1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1,
((dell'articolo 178)), le perdite fiscali sono ammesse in deduzione
da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di
cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra
gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla
stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante
dall'operazione e nei limiti di detta differenza. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 12,
comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176,
177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005."
((Capo V
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI))
Art. 182
((Liquidazione ordinaria
1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico, ovvero a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma
177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in conformita' alle risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo 2277 del codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio
in cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di
tale esercizio e a ciascun successivo esercizio intermedio e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero
a norma dell'articolo 66 se ne ricorrono i presupposti, salvo
conguaglio in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per piu' di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonche' in caso di omessa presentazione del bilancio finale, i
redditi cosi' determinati, ancorche' gia' tassati separatamente a
norma degli articoli 17 e 21, si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione si chiude in perdita si applicano le disposizioni
dell'articolo 8.
3. Per le societa' soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione e' determinato in base al bilancio finale. Se la
liquidazione si protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito relativo alla residua frazione di tale esercizio e ciascun
successivo esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in
base al rispettivo bilancio, liquidando la relativa imposta salvo
conguaglio in base al bilancio finale; le perdite di esercizio
anteriori all'inizio della liquidazione non compensate nel corso di
questa ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di conguaglio. Se la liquidazione si protrae per piu' di cinque
esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa presentazione del bilancio finale, i redditi determinati in
via provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche i redditi compresi nelle somme
percepite o nei beni ricevuti dai soci, ancorche' gia' tassati
separatamente a norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.))
Art. 183
Fallimento e liquidazione coatta
1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio
dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento
che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto
dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese
individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci
relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione
di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione.
2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio
e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata
di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e'
costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio
netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento,
determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. ((Il
patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del
procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo
i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le
attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1,
redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal
commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se
l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle
attivita'.)) ((98))
3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e'
diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali
dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella
liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne
risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel
periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si
chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i
redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o
nella liquidazione a norma dell'articolo 46 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa
relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla
differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i
redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e di
quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento
o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata,
nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.
5. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 54, COME COMMA 6.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177,
comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005."
Art. 184
((Applicazione analogica
1. Le disposizioni degli articoli 182 e 183 valgono, in quanto
applicabili, anche nei casi di liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle societa'.))
TITOLO IV
((DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI))
Art. 185
Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto
di regimi legali di determinazione del canone questo risulta
inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito
dominicale e' determinato in misura pari a quella del canone di
affitto.
2. In deroga ((all'articolo 37)), per i fabbricati dati in
locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito
imponibile e' determinato in misura pari al canone di locazione
ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano,
la riduzione e' elevata al 25 per cento. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 13,
comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 185 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004."
Art. 186
((Societa' civili
1. Ai fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204, commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa'
semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attivita' commerciali. Alle societa' civili costituite in forma di
societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204,
si applicano le disposizioni del presente testo unico relative a
questo tipo di societa'.))
Art. 187
((Eredita' giacente
1. Se la giacenza dell'eredita' si protrae oltre il periodo di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione, il reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via provvisoria secondo le
disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita' e'
persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle del titolo II, capo
III, se il chiamato e' un soggetto diverso. Dopo l'accettazione
dell'eredita' il reddito di tali cespiti concorre a formare il
reddito complessivo dell'erede per ciascun periodo di imposta,
compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative imposte. I redditi di cui
all'articolo 7, comma 3, se il chiamato all'eredita' e' persona
fisica o non e' noto, sono in via provvisoria tassati separatamente
con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo scaglione di
reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.)) ((90))
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AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 ed
il comma 3 dell'articolo 131."
Art. 188
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248))
Art. 188-bis
(( (Campione d'Italia) ))
((1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i
redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del
comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel
territorio dello stesso comune per un importo complessivo non
superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del
cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20
per cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito
d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, gia'
residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica)).
((102))
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AGGIORNAMENTO (102)
Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 26) che
"Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal comma 25 del presente
articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per l'anno 2006,
si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006."
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 28) che "Per l'anno 2007,
il tasso convenzionale di cambio di cui all'articolo 188-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per ogni
franco svizzero."
Art. 189
((Riferimenti legislativi ad imposte abolite
1. Il riferimento contenuto nelle norme vigenti a redditi, o a
determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal
1 gennaio 1974 va inteso come fatto agli stessi redditi
nell'ammontare netto determinato ai fini delle singole categorie di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Se il riferimento e' fatto alla non assoggettabilita'
all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo, la
condizione si considera soddisfatta quando il reddito complessivo
netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta, diversi da
quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati
a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla
formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto
ammontare viene elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente considerato.
3. Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli
effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo non superiore ad un determinato ammontare indicato nella
legge, la condizione si considera soddisfatta quando il reddito
complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare
indicato nella legge stessa, aumentato come previsto nel comma 2
quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di
lavoro dipendente.
4. Se il riferimento e' fatto ad un ammontare dell'imponibile
dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo
iscritto a ruolo, la condizione si considera soddisfatta se il
reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente,
di lire 100 mila per ciascun componente la famiglia che risulti a
carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale
l'imposta e' dovuta e di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente.
5. Se il riferimento e' fatto alla quota esente dall'imposta
completamente progressiva sul reddito o ad un sito multiplo, tale
ammontare e' determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
6. Se il riferimento e' fatto ad una quota o ad un determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie
B e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati
ai sensi del titolo 1, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per
la categoria C/ 2 ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati
determinati ai sensi dello stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire 840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va
fatto alla quota del reddito di impresa o di lavoro autonomo della
societa' o associazione, diminuito di lire 360 mila, imputabile
all'interessato.
7. Se il riferimento e' fatto alla non iscrizione nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, la condizione si
intende soddisfatta se il contribuente non possiede redditi di
impresa o redditi di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire
360 mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi
diversi.
8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla
formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti
della verifica dei limiti stabiliti dalle singole leggi per la
concessione dei benefici medesimi.
9. Nelle domande agli uffici delle imposte volte ad ottenere
certificati da cui risultino le condizioni previste nel presente
articolo, il richiedente deve dichiarare se ed in quale misura
possiede redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e
redditi esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche,
diversi da quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
10. Gli uffici delle imposte rilasciano i certificati di cui al
comma 9 anche in base a dichiarazione attestante i fatti oggetto
della certificazione, resa dall'interessato ad un funzionario
dell'ufficio competente. Alla dichiarazione si applicano le
disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei
certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1)
e 4) della tabella allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il
rilascio di certificati concernenti la presentazione della
dichiarazione dei redditi e la situazione reddituale da essa
risultante.))
Art. 190
((Redditi dei fabbricati
1. Per i periodi di imposta anteriori a quello in cui avranno
effetto le modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata
ai sensi del comma 2 dell'articolo 34 le rendite catastali dei
fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti
stabiliti annualmente, per singole categorie di unita' immobiliari
urbane, con, decreto del Ministro delle finanze su conforme parere
della Commissione censuaria centrale.
2. Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante
dal contratto di locazione ridotto di un quarto sia superiore alla
rendita catastale aggiornata per oltre un quinto di questa, il
reddito determinato in misura pari a quella del canone di locazione
ridotto di un quarto. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia
centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano la
presente disposizione si applica con riferimento al canone di
locazione ridotto di due quinti anziche' di un quarto per i
fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza
radicali trasformazioni, la presente disposizione si applica con
riferimento al canone di locazione ridotto di un terzo, salvo il
disposto del comma 2 dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le
disposizioni del comma 2 dell'articolo 129 si applicano con
riferimento alla rendita catastale aggiornata.
3. L'aggiornamento delle rendite catastali degli immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi della legge
11 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
e' effettuato mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti
previsti per i fabbricati. Qualora i predetti immobili risultino
allibrati al catasto terreni, la relativa rendita catastale e'
ridotta a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.
Il mutamento di destinazione degli immobili medesimi senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali e il mancato assolvimento degli obblighi di legge per
consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli
immobili vincolati determinano la decadenza dall'agevolazione
tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per
i beni culturali e ambientali ne da' al competente ufficio delle
imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a
decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei
redditi.))
Art. 191
((Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie))
((1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, e da leggi speciali.))