Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Leggi LE 1958 Legge 322 del 2 aprile 1958
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 7850
Legge 322 del 2 aprile 1958
(PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)
Oggetto:
Ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L'importo di tali contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto.