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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Legge 1058 del 6 dicembre 1971
Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
Vigente al: 26-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita'
di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le stesse modalita', i benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti degli operai dipendenti da' aziende artigiane, sempreche' svolgano attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale attivita' di lavorazione svolgono in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':
1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione
del granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino; escavazione delle ardesie; escavazione delle pietre silicee; escavazione delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione delle altre pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
4) produzione di pietrame e pietrisco;
5) lavorazione delle selci;
6) produzione di sabbia e ghiaia.
Art. 2.
Al pagamento delle prestazioni si provvede con un contributo a
carico dei datori di lavoro nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda corrisposta agli operai indicati all'articolo 1 soggetta al contributo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 14 settembre 1978, n.897 ha disposto (con l'articolo
unico) che "A decorrere dal 1 gennaio 1978, le aliquote dei contributi previsti dall'art. 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevate rispettivamente al 4 per cento ed al 2,80 per cento della
retribuzione lorda imponibile."
Art. 3.
La gestione speciale per gli operai: dell'edilizia terra'
contabilita' separate, rispettivamente per il settore dell'industria e per quello dell'artigianato; per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.
Art. 4.
La misura dei contributi, dovuti rispettivamente dalle aziende
industriali ed artigiane, potra' essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in modo da far corrispondere il gettito contributivo al costo delle prestazioni risultante da ciascuna delle contabilita' di cui all'articolo 3. Qualora le risultanze delle contabilita' di cui all'articolo 3 evidenzino disavanzi, il decreto del Presidente della Repubblica modifichera' la misura dei contributi con effetto dall'esercizio dell'anno successivo a quello di approvazione dei bilanci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 5.
Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della
presente legge, sono chiamati a partecipare alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963; n. 77, in sostituzione dei rappresentanti dell'edilizia; due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti dei lavoratori delle categorie interessate.
Art. 6.
La presente legge ha effetto dal 1 dicembre 1971.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN
FERRARI-AGGRADI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Legge 118 del 30 marzo 1971
Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove
norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Vigente al: 23-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Conversione)
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5,
concernente provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili.
Art. 2.
(Nuove norme e soggetti aventi diritto)
Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno
efficacia fino al 30 aprile 1971. A partire dal 1 maggio 1971, in
favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui
agli articoli seguenti.
Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed
invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o
acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari
psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico,
insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali
che abbiano subito una riduzione permanente della capacita'
lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che
abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione
dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed
invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta'
persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
eta'.
Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di
servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre
leggi.((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in
G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma,
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi
civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di
totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa
concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."
Art. 3.
(Assistenza sanitaria)
Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero
della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi
periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore
dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del
caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui
risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra
regione viciniore.
Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente
all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica
e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati
in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il
periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non
provvedano enti mutualistici e assicurativi.
L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore
dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri
convenzionati col Ministero della sanita'.
L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di
trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza
residenziale.
Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei
precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche
universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni
pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che
siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni
educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.
Art. 4.
(Centri di riabilitazione, ricerca e prevenzione)
Il Ministero della sanita', nei limiti di spesa previsti, dalla
presente legge per l'assistenza sanitaria e in misura non superiore
ai due miliardi di lire, ha facolta' di concedere contributi a enti
pubblici e a persone giuridiche private non aventi finalita' di lucro
per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'impianto e il
miglioramento delle attrezzature dei centri di riabilitazione,
nonche' di altre istituzioni terapeutiche quali focolari, pensionati,
comunita' di tipo residenziale e simili.
Tutti i centri ad internato o a seminternato che ospitino invalidi
civili di eta' inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di
istruzione per l'espletamento e il completamento della scuola
dell'obbligo.
Le istituzioni private per l'assistenza agli invalidi civili sono
sottoposte al controllo e alla sorveglianza del Ministero della
sanita'. La loro denominazione deve contenere sempre l'indicazione
"privato" o "privata".
Non possono essere usate denominazioni atte ad ingenerare
confusione con gli istituti ed enti medico-psicopedagogici pubblici.
Chiunque intenda aprire, ampliare o trasformare un centro di
riabilitazione privato, deve inoltrare domanda al medico provinciale
e adempiere alle prescrizioni tecnico-assistenziali del Ministero
della sanita' e del Consiglio provinciale di sanita'. Il medico
provinciale, in caso di inadempienza alle prescrizioni inserite
nell'atto di autorizzazione, puo' diffidare l'istituzione privata ad
eliminarle, ordinare la chiusura del centro fino ad un periodo di tre
mesi e puo', in caso di ripetute infrazioni o disfunzioni, revocare
l'autorizzazione di apertura, sentito il Consiglio provinciale di
sanita'.
Il Ministero della sanita' ha facolta' altresi' di concedere nei
limiti degli stanziamenti previsti per l'assistenza sanitaria e nella
misura non superiore a un miliardo:
a) contributi alle scuole di cui al successivo articolo 5 e borse
di studio per la formazione di personale specializzato;
b) contributi a enti pubblici e persone giuridiche private non
aventi finalita' di lucro per stimolare lo studio sulla prevenzione
ed i servizi sanitari, psicologici e sociologici, concernenti le
principali malattie, a carattere congenito o acquisito e progressivo,
che causano motolesioni, neurolesioni o disadattamenti sociali.
Art. 5.
(Personale ed educatori specializzati)
Presso le universita' e presso enti pubblici e privati possono
essere istituite scuole per la formazione di assistenti-educatori, di
assistenti sociali specializzati e di personale paramedico.
Il riconoscimento delle scuole presso enti avviene con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per
la sanita'.
I programmi, l'ordinamento dei tirocini e i requisiti dei docenti
sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di
concerto con il Ministro per la sanita'.
Art. 6.
(Accertamento delle condizioni di minorazione)
L'accertamento delle condizioni di minorazione degli aspiranti ai
fini dei benefici previsti dalla presente legge e' effettuato in
ciascuna provincia dalla commissione sanitaria di cui all'articolo 7,
nominata dal prefetto su proposta del medico provinciale e che ha
sede presso l'ufficio del medico provinciale. Ove necessario, il
prefetto su richiesta del medico provinciale puo' nominare con la
stessa procedura piu' commissioni le quali possono avere sede anche
in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale
sanitario.
Art. 7.
(Commissione sanitaria provinciale: composizione)
((La commissione sanitaria provinciale e' composta:
dal medico provinciale che la presiede;
da un ispettore medico del lavoro o da altro medico scelto dal
capo dell'ispettorato provinciale del lavoro preferibilmente tra i
medici previdenziali o fra gli specialisti in medicina legale o del
lavoro, ovvero tra gli specialisti in igiene generale e speciale;
da un medico designato dall'Associazione nazionale dei mutilati
ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458)).
Qualora si tratti di accertare anomalie neuropsichiche la
commissione e' integrata da un medico specializzato in discipline
neuropsichiatriche ovvero da un medico in servizio presso ospedali o
cliniche psichiatriche o altre istituzioni psichiatriche pubbliche,
designato dall'ordine dei medici della provincia.
In questa ipotesi, in caso di parita', prevale il voto del
Presidente.
Il medico provinciale puo' designare in sua sostituzione a far
parte della commissione, con funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio del medico provinciale o un ufficiale sanitario o
un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico
provinciale e' tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui
egli faccia parte della commissione sanitaria regionale.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su
designazione del medico provinciale, da un funzionario del ruolo
della carriera direttivo-amministrativa o della carriera di concetto
dei segretari dei Ministeri della sanita' o dell'interno o del lavoro
e previdenza sociale o dal segretario del comune presso il cui
ufficio sanitario ha sede la commissione.
Art. 8.
(Compiti della commissione sanitaria provinciale)
La commissione sanitaria provinciale ha il compito di:
a) accertare la minorazione degli invalidi e mutilati di cui
all'articolo 2 della presente legge e la causa invalidante nonche' di
valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione puo' essere ridotta mediante idoneo
trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione stessa
impedisca la frequenza dei corsi normali di addestramento;
c) valutare la necessita' o l'opportunita' di accertamenti
psico-diagnostici ed esami attitudinali.
I nominativi dei mutilati ed invalidi civili che hanno diritto alla
pensione di inabilita' o all'assegno di assistenza sono comunicati,
entro tre giorni alle prefetture, a cura del segretario della
commissione.
Entro dieci giorni, dalla data della riunione, il segretario della
commissione deve comunicare agli interessati l'esito
dell'accertamento diagnostico.
Gli elenchi dei nominativi, di cui al comma precedente, sono
trasmessi contemporaneamente anche alla Associazione nazionale dei
mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458,
a cura del segretario della commissione.
L'accertamento della minorazione e della causa invalidante e la
valutazione della natura e del grado di invalidita' degli invalidi
civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla
commissione provinciale anche ai fini della iscrizione degli
interessati nell'elenco di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile
1968, n. 482.
La dichiarazione di inabilita' permanente o di irrecuperabilita'
deve essere emessa dopo approfonditi accertamenti diagnostici da
effettuarsi presso centri o cliniche specializzate e dopo adeguato
periodo di osservazione o degenza.
Art. 9.
(Commissioni regionali sanitarie)
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale,
l'interessato puo' presentare ricorso in carta libera, entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione, aia commissione sanitaria
regionale costituita presso l'ufficio del medico provinciale del
capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la
presiede; da un docente universitario di medicina o da un medico che
svolga funzioni di primario preferibilmente residenti in un comune
della regione, da un ispettore medico del lavoro o da altro medico
designato dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro, da un
medico specialista in discipline neuropsichiatriche e da un medico
designato dall'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili
di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per
la sanita'.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del
ruolo della carriera direttiva-amministrativa dei Ministeri della
sanita' o dell'interno o del lavoro e della previdenza sociale.
La decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere
definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla
competente commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto
prescritto dal secondo e terzo comma del precedente articolo.
((Le commissioni sanitarie regionali possono disporre gli
accertamenti diagnostici, di cui ai precedenti articoli 7 e 8)).
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.26 MAGGIO 1975, N. 165))
Art. 11.
(Presentazione delle domande)
Per il conseguimento delle provvidenze previste dagli articoli 12,
13, 23 e 24 della presente legge gli interessati debbono produrre
istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale
competente per territorio.
Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilita', deve
dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite
eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma
dell'art. 12.
Ai fini del conseguimento delle provvidenze sanitarie la domanda
deve essere prodotta all'autorita' competente in relazione
all'articolo 3 della presente legge.
Alle domande deve essere allegato un certificato medico attestante
la natura della infermita' invalidante.
Art. 12.
(Pensione di inabilita')
Ai mutilati ed invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei
cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una
totale inabilita' lavorativa, e' concessa a carico dello Stato e a
cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilita' di lire
234.000 annue da ripartire in tredici mensilita' con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda per l'accertamento della inabilita'.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della
pensione sono quelle stabilite dall'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione e' corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro
che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente
in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o
provenienza di importo inferiore alle lire 18.000 mensili, la
pensione e' ridotta in misura corrispondente all'importo delle
rendite, prestazioni e redditi percepiti. (3) (4)
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concessa una
tredicesima mensilita' di lire 18.000, che e' frazionabile in
relazione alle mensilita' corrisposte nell'anno.
In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento
dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi,
salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla
data della morte. (3) (4) (6) ((7))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La
pensione di inabilita' di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti
sia accertata una totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L.
325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del
citato art. 12, sono elevati a L. 25.000." Tali disposizioni hanno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1974.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16 aprile 1974, n. 114 come modificato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160
ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "La pensione di inabilita' di
cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei
mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una
totale inabilita' lavorativa, e' elevata a L. 494.000 annue. Gli
importi di L. 25.000, di cui al terzo comma del citato articolo 12,
sono elevati a L. 38.000."
La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 5) che la
seguente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1975.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di
invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e
degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una
totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L.13 dicembre 1986, n.912 ha disposto (con l'art.1 comma 1) che
"L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve
intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile,
deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno
diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate
dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso
sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la
necessita' della deliberazione stessa."
Art. 13.
(Assegno mensile)
1. Agli invalidi civili di eta' compresa fra il diciottesimo e il
sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una
riduzione della capacita' lavorativa, nella misura pari o superiore
al 74 per cento, che non svolgono attivita' lavorativa e per il tempo
in cui tale condizione sussiste, e' concesso, a carico dello Stato ed
erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici
mensilita', con le stesse condizioni e modalita' previste per
l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12. ((15))
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'INPS
ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il
soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attivita'
lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso e' tenuto a
darne tempestiva comunicazione all'INPS.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 ha disposto (con l'art. 22 comma 1)
che "A decorrere dal 1 luglio 1972, e' elevato a lire 18.000
l'assegno mensile previsto dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.
118, in favore dei mutilati ed invalidi civili, compresi quelli per i
quali e' in corso la revisione ai sensi dell'art. 33 della legge
medesima."
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n.663, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n.33 ha disposto (con l'art. 14-septies comma 1)
che "Con decorrenza 1 luglio 1980 l'importo mensile della pensione di
invalidita' di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e
degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una
totale o parziale inabilita' lavorativa e' elevato a L. 100.000
comprensive dell'aumento derivante dall'applicazione, nell'anno 1980,
della perequazione automatica prevista dall'articolo 7 della legge 3
giugno 1975, n. 160."
Ha inoltre disposto (con l'art. 14-septies, comma 5) che con
decorrenza 1 luglio 1980 "il limite di reddito per il diritto
all'assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili,
di cui agli articoli 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' fissato in lire
2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell'IRPEF con esclusione del
reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il
soggetto interessato fa parte."
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AGGIORNAMENTO (6a)
La L. 12 giugno 1984, n. 222 ha disposto (con l'art. 1, comma 12)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo
1971, n. 118, e' incompatibile con l'assegno di invalidita'."
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.LGS. 23 novembre 1988, n. 509 ha disposto(con l'art.9 comma 1)
che "A modifica dell'articolo 13, primo comma, della legge 30 marzo
1971, n. 118, la riduzione della capacita' lavorativa indicata nella
misura superiore ai due terzi e' elevata alla misura pari al 74 per
cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 2, comma 1."
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel modificare l'art. 9, comma 1 del
D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che "Per le domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di
invalidita' prevista dall'articolo 9, comma 1, del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509 e' elevata nella misura pari o
superiore all'85 per cento".
Art. 14.
(Norme per la concessione della pensione o dell'assegno)
La concessione della pensione o dell'assegno mensile e' deliberata,
previo accertamento delle condizioni di cui agli articoli 11, 12 e
13, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
del quale fanno parte, limitatamente all'attuazione della presente
legge, due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e
invalidi civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, nominati
con decreto del prefetto su designazione dell'Associazione stessa.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione dell'assegno
e' deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e successive modificazioni, e
di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai
numeri 6) e 7) dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo
luogotenenziale n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio
presso il commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a
direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche
amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina del
due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del
Governo presso la regione Trentino-Alto Adige, su designazione
dell'Associazione stessa.
Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di
assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due rappresentanti
della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
nominati dal presidente della Giunta regionale.
Art. 15.
(Ricorsi in materia di pensione e di assegno)
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e
beneficenza pubblica l'interessato puo' presentare ricorso in carta
libera, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero
dell'interno, che provvede previo parere di una commissione
consultiva, composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica,
in qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore,
da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non
inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della
categoria, designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di
sezione.
La commissione e' nominata dal Ministro per l'interno e dura in
carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli
stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessita', il Ministro per l'interno puo' procedere
alla costituzione di piu' commissioni consultive presiedute da
funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a
vice prefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza
pubblica.
Art. 16.
(Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle
imposte)
Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche i comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono
direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici
giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il
certificato relativo all'eventuale iscrizione dell'interessato nei
ruoli dell'imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il
certificato relativo alla eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli
dell'imposta complementare dei redditi.
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 NOVEMBRE 1988, N. 508))
Art. 18.
(Scadenze delle rate)
La pensione o l'assegno di assistenza e' pagato in rate bimestrali
scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilita' percetta
anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il
recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze
spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi
causa.
Art. 19.
(Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche)
In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli
12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese
successivo al compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione
sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui
all'articolo 12 della presente legge, la differenza di lire 6 mila,
tra l'importo della pensione sociale e quello della pensione di
inabilita', viene corrisposta, con onere a carico del Ministero
dell'interno, con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica che, dalla stessa data, sospendono
la corresponsione della pensione o dell'assegno, salva l'applicazione
della disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara' tenuto a
rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di
pensione sociale a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo
anno di eta'. ((19))
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che
"A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il
conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno".
Art. 20.
(Modalita' di erogazione della pensione o dell'assegno)
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad
accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della
pensione o dell'assegno previsto dalla presente legge, in relazione
al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere
effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi,
provvedono a ripartibili tra gli enti comunali di assistenza,
mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la
destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell'assegno ai beneficiari e'
effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali
tratti sui predetti conti correnti.
Art. 21.
(Accertamenti sulla permanenza dei requisiti)
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di
cui all'articolo 14, puo' disporre accertamenti sulle condizioni
economiche, di inabilita' e di incollocabilita' nei confronti dei
beneficiari della pensione o dell'assegno deliberando, se del caso,
la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, e' ammesso ricorso nei termini
e con le modalita' di cui all'articolo 15.
Art. 22.
(Tutela giurisdizionale)
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e'
ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi
ordinari e amministrativi.
Art. 23.
(Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale,
lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione)
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2, dopo
l'espletamento dell'obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle
provvidenze intese all'orientamento, all'addestramento, alla
qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le
disponibilita' di una gestione speciale istituita in seno al fondo di
cui agli articoli 62 e seguenti della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina,
secondo le richieste e su segnalazione degli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da
assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento
professionale promossi o autorizzati ai sensi della legge 29 aprile
1949, n. 264, e successive modificazioni.
I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano
loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai
corsi all'uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanita'.
L'idoneita' dei minorati affetti da irregolarita' psichiche, di cui
all'articolo 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma
precedente, deve essere accertata dalle commissioni provinciali
sanitarie istituite ai sensi dello articolo 7 della presente legge.
L'autorizzazione dei corsi e dei centri puo' essere concessa,
previo riconoscimento di particolare competenza nel settore della
riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale potra' inoltre
promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino,
all'acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche,
nonche' all'istituzione di centri sperimentali e di appositi centri
di formazione professionale.
Art. 24.
(Indennita' di frequenza ai corsi)
I mutilati e invalidi civili di cui all'articolo 2 della presente
legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento
professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un
assegno di lire 600, aumentato di 120 lire per ogni figlio, per il
coniuge e per i genitori, purche' siano a carico dei suddetti
lavoratori.
L'assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono
l'indennita' di disoccupazione o il trattamento speciale di cui
all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.
Art. 25.
(Sistemi di lavoro protetto)
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti
necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per
speciali categorie di invalidi.
Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni
competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente
qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458.
Art. 26
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2011, N. 119))
Art. 27.
(Barriere architettoniche e trasporti pubblici)
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili
gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni
scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova
edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare
del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la
eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le
possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti
all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti
pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere
accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o
aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in
tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o
spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e
riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi
situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e
popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che
hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica
su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
Art. 28.
(Provvedimenti per la frequenza scolastica)
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che
frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento
professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della
scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o
dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei
corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il
superamento e la eliminazione delle barriere architettoniche che ne
impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi piu'
gravi.
((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))
((COMMA ABROGATO DALLA L.5 FEBBRAIO 1992, N. 104))
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e
per i doposcuola.
Art. 29.
(Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero)
Esclusivamente quando sia accertata l'impossibilita' di far
frequentare ai minorati la scuola pubblica, dell'obbligo, il Ministro
per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore
agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti
ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di
riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero
della sanita' o del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla
istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezione
staccate della scuola statale.
L'insegnante dovra' attuare lo svolgimento dei programmi normali e
l'aggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.
Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per
l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno,
nonche' per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori
possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Art. 30.
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di
disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione
superiore ai due terzi della capacita' lavorativa ed ai figli dei
beneficiari della pensione di inabilita', e' concessa l'esenzione
dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta,
analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi
civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i
loro figli.
Art. 31.
(Finanziamenti)
Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai
precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9,
sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati
Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti
somme annue:
1) Ministero dell'interno:
per la concessione della pensione o dell'assegno mensile di
assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12,
13 e 17: lire 27 miliardi;
2) Ministero della sanita':
a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire
24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli
esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9:
lire 850.000.000.
Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere
altresi' utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in
bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre
1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;
3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per l'orientamento e la formazione professionale di cui
all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti allo acquisto ed al
rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonche'
all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi
centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25
quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al
Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo
150 milioni.
Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono
essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 32.
(Copertura della spesa)
Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al
precedente articolo, si fa fronte, per l'anno finanziario 1971,
quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire
8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli
1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del
Ministero della sanita' per l'anno medesimo, quanto a lire 14.800
milioni con le somme gia' stanziate in applicazione del decreto-legge
30 gennaio 1971, n. 5, e quanto a lire 20.200 milioni mediante
riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 33.
(Disposizioni transitorie)
I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno
d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidita' di
cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13,
alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili,
che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile
di assistenza.
Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno
mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a
percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 10
maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai
sensi dell'articolo 12 e' riconosciuta la pensione di inabilita'.
Art. 34.
(Disposizioni finali)
In relazione alla attuazione dell'ordinamento regionale cesseranno
di avere efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente
alle materie di cui allo articolo 117 della Costituzione, in
corrispondenza e all'atto dell'entrata in vigore della legislazione
regionale nelle materie medesime.
Sono abrogati il regio decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2043, e le
leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1971
SARAGAT
COLOMBO - RESTIVO -
MARIOTTI - DONAT-CATTIN
- FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Legge 1204 del 30 dicembre 1971
Tutela delle lavoratrici madri.
Vigente al: 29-10-2013
TITOLO I
NORME PROTETTIVE
Art. 1
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 2
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 3
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 4
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 4-bis
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 5
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 6
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 7
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 8
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 9
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 10
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))((16a))
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AGGIORNAMENTO (16a)
Il D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114 ha disposto (con l'art. 7, comma
6) che "In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma
1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal
padre".
Art. 11
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 12
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 13
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 14
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 15
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 16
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 17
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151 ((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
La Corte Costituzionale con sentenza del 3 - 14 dicembre 2001 n.
405 (in G.U. 1a s.s. 19/12/2001 n. 49) ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, primo comma, della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri),
nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennita' di
maternita' nell'ipotesi prevista dall'art. 2, lettera a), della
medesima legge".
Art. 18
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 19
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 20
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 21
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
Art. 22
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 26 MARZO 2001, N.151))
TITOLO III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI ATTIVITA'
COMMERCIALE.
Art. 23
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 24
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 25
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 26
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 27
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 28
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 29
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 30
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 31
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 32
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 33
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 34
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 35
((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))