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Legge 37 del 16 febbraio 1977
Ulteriori miglioramenti delle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.
Vigente al: 12-5-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 213 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dai seguenti:
"L'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta
derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni, e' corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata dell'inabilita' stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle lettere a) e c) dell'articolo 205, nella misura del sessanta per cento della retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Ove la durata dell'inabilita' di cui al comma precedente si
prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennita' giornaliera e' elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente".
Art. 2.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano agli
infortuni sul lavoro avvenuti successivamente al 31 dicembre 1976.
Resta salva l'applicazione, se piu' favorevole, dell'indennita'
giornaliera prevista dal decreto ministeriale 15 novembre 1974, concernente la rivalutazione triennale delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore agricolo.
Art. 3.
Con effetto dal 10 gennaio 1977, il trattamento economico spettante
per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.
Art. 4.
Con effetto dal 10 gennaio 1977 il contributo di cui all'articolo 3
della legge 27 dicembre 1973, n. 852, e' fissato nella misura del 3,50 per cento delle retribuzioni imponibili dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro "e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. (3) ((4))
Con effetto dal 10 gennaio 1977 la quota capitaria annua di cui
all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, e' fissata nella misura di L. 750 per ogni unita' attiva facente parte del nucleo coltivatore diretto-allevatore diretto, colonico o mezzadrile. (1) (3) ((4))
Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere variato con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione al fabbisogno annuale della gestione agricola.
Per gli esercizi successivi al 1977 tale variazione e' obbligatoria
qualora al termine di ciascun esercizio il disavanzo della gestione risulti superiore del 10 per cento rispetto a quello dell'esercizio precedente. (2)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L.
26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 7 comma 1) che "Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre
1977, n. 984."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 maggio 1982, n.251 ha disposto (con l'art. 13 comma 3) che
"Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e colonia a partire dal 1 gennaio 1984 la quota capitaria di cui all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1977, n. 37 cosi' come modificato dal decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, con legge 26 settembre 1981, n. 537, verra' aumentata in relazione al maggior onere derivante dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali."
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 20 comma 1)
"La misura contributiva di cui all'articolo 4, comma primo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevata al 6 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986, al 7 per cento dal 1 gennaio 1987 e all'8 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' elevata a lire 100.000 a decorrere dal 1 gennaio 1986, a lire 150000 dal 1
gennaio 1987 e a lire 250.000 dal 1 gennaio 1988."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 11 marzo 1988, n.67 ha disposto (con l'art. 9 comma 3) che
"La misura contributiva di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, gia' fissata all'8 per cento dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' elevata al 9 per cento dal 1 gennaio 1988. Per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia, la quota capitaria annua, di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, come modificata dal decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e dall'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, gia' fissata in lire 250.000 dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' aumentata di lire 50.000 dal 1 gennaio 1988, di ulteriori lire 100.000 dal 1 gennaio 1989 e di ulteriori
lire 100.000 dal 1 gennaio 1990."
Art. 5.
I lavoratori agricoli dipendenti, che in base ai contratti
collettivi o accordi sindacali prestano in cinque giorni l'ordinario orario di lavoro settimanale presso una medesima impresa agricola, hanno diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi per sei giornate di occupazione con l'obbligo, per i datori di lavoro, del versamento dei relativi contributi assicurativi.
Art. 6.
La misura del trattamento speciale in caso di disoccupazione,
previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' elevata al 66 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della stessa legge.
Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e' dovuto a decorrere dal 10 gennaio 1977, in luogo dell'indennita' di disoccupazione loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1049, un trattamento speciale pari al 40 per cento della retribuzione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore e da allegare alla domanda per l'indennita' di disoccupazione, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno luogo all'iscrizione negli elenchi nominativi compilati secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento speciale e' corrisposto per il periodo massimo di 90 giorni nell'anno, osservando le norme vigenti in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.
A decorrere dal 1 gennaio 1977 il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e' stabilito nella misura dell'1,25 per cento della retribuzione imponibile fissata secondo le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. (1) ((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 luglio 1981, n.402 convertito con modificazioni dalla L.
26 settembre 1981, n.537 ha disposto (con l'art. 11) che "Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 7, ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' elevato dal 1,25 al
2,75 per cento."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 24 dicembre 2007, n.247 ha disposto (con l'art. 1 comma 55)
che "Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennita' ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonche' dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e' fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed e' corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro
annuo di riferimento."
Art. 8.
Ai lavoratori agricoli salariati, braccianti e assimilati, compresi
i compartecipanti familiari e i piccoli coloni, iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate annue al lavoro, sono corrisposti gli assegni familiari per l'intero anno.
L'onere relativo e' posto a carico della cassa unica per gli
assegni familiari.
I lavoratori iscritti negli elenchi di cui alla legge 5 marzo 1963,
n. 322, e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi a provare l'effettuazione delle giornate di lavoro loro attribuite nei suddetti elenchi mediante una dichiarazione, convalidata dalla commissione locale per la manodopera agricola prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, da produrre all'Istituto erogatore, attestante i periodi di occupazione in agricoltura nell'anno per cui e' richiesta la prestazione e i datori di lavoro presso i quali hanno svolto la loro opera. Le risultanze di tali dichiarazioni sono utilizzate anche ai fini del controllo delle denunce periodiche di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412.
Le dichiarazioni daranno, luogo all'iscrizione negli elenchi
nominativi compilati secondo le modalita' e le procedure di cui all'articolo 7, n. 5, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, facendo venir meno il diritto alla reiscrizione negli elenchi a validita' prorogata di cui alla legge 5 marzo 1963 n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni in sede di prima applicazione della presente legge la dichiarazione prevista dal terzo comma del presente articolo dovra' essere prodotta entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Vigente al: 31-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli
effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della
Repubblica e quella della festa dell'Unita' nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre.
Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e
4 novembre.
Art. 2.
Le solennita' civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e
dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici. E' fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.
Art. 3.
Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni
feriali, non costituiscono giorni di vacanza ne' possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
Art. 4.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI - MALFATTI -
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Legge 903 del 9 dicembre 1977
Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
Vigente al: 30-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 2
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 5.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).
2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico
un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni)).
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 6-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 6-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 2000, N. 53))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 13.
L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresi'
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso".
Art. 14.
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare e' riconosciuto il diritto di rappresentare
l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di
ogni altra forma associativa.
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))
Art. 16.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198)).
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e'
punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si
applicano le penalita' previste dall'articolo 31 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
Art. 17.
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della
presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed
in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con
un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 196))
Art. 19.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le
norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere
efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo
dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le
disposizioni della presente legge.
Sono altresi' nulle le disposizioni dei contratti collettivi o
individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli
statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute
nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO