Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Norme Messaggi ME 1993 Messaggio 936 del 29 dicembre 1993
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 13508
Messaggio 936 del 29 dicembre 1993
Oggetto: Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1994
1 - Si comunica che sono disponibili per la ricezione ed il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell'Area prestazioni i programmi che consentono di attivare la liquidazione in competenza dell'esercizio 1994 delle pensioni acquisite con la procedura di calcolo passante e con la procedura LP1, nonché le pensioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'Operazione pensionesubito. I nuovi programmi consentono altresì l'acquisizione ed il calcolo delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75. Dopo aver caricato i programmi, gli operatori di controllo debbono verificarne la presenza in macchina tramite il comando DSPPGM.
2 - Per l'attivazione della procedura di liquidazione delle pensioni con il calcolo passante in competenza del nuovo esercizio sono stati ampliati gli utenti del modulo base da PNA160 a PNA199. Dopo aver caricato i programmi e la nuova versione del modulo base, tramite il comando RSTACG, gli operatori di controllo debbono verificare la presenza in macchina dei seguenti prodotti, tramite i comandi di seguito descritti:
3-1 dati relativi agli aumenti attribuiti alle pensioni per l'anno 1994 a nonna dell'articolo 11, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica», dell'articolo 11, conuna 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nonché gli importi dei trattamenti minimi 1994, delle pensioni sociali e degli assegni vitalizi sono riepilogati nella circolare n. 299 del 27 dicembre 1993, trasmessa in pari data con messaggio n. 00623.
4 - Finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nell'anno 1994, nonché' il coefficiente di rivalutazione della pensione base per il calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi con decorrenza nello stesso anno, a norma dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 638 del 1983, le pensioni dirette ed indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1993 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità' aventi decorrenza nell'anno 1994 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.
5 - La procedura di liquidazione delle pensioni e' stata aggiornata per consentire, ai fini dell'integrazione degli assegni di invalidità' a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, la segnalazione, nel pannello MNLREDO, sia dei redditi del pensionato sia dei redditi del coniugo. Per tali trattamenti pertanto non devono essere più' segnalati i valori convenzionali previsti in precedenza. Ai fini di verificare l'integrabilità' dell'assegno, la procedura provvede in via automatica a sommare ai redditi segnalati dalla Sede l'importo a calcolo dell'assegno stesso. Non si rende pertanto più necessario che le Sedi procedano alla preventiva liquidazione dell'assegno con la funzione «verify», al fine di rilevarne l'importo a calcolo.
6-1 limiti di reddito per l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 sono riepilogati negli allegati 2, 3 e 4 della citata circolare n. 299 del 27 dicembre i limiti di reddito per la concessione della pensione sociale e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544.
7 - Nell'allegato 1 sono riepilogati i massimali di retribuzione pensionabile con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento,
nonché' le fasce di retribuzione pensionabili con le ulteriori aliquote di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1994.
8 - Le ritenute IRPEF per l'anno 1994 vengono determinate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convcrtito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con l'attribuzione delle detrazioni di imposta nella misura prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dea. Ministri 14 dicembre 1993 (vedere allegati 8 e 9 alla circolare n.299 del 27 dicembre 1993).
9 - Nell'allegato 2 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a
norma dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989. n. 389.
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli
operai agricoli, agii apprendisti ed ai periodi di servizio militare o equiparato.
10 - Gli anticipi recuperabili il cui diritto e' acquisito con il cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, devono essere liquidati con la procedura delle pensioni in regima internazionale. I trattamenti in parola infatti non possono essere più' liquidati con la procedura di calcolo passante.
11 - I nuovi programmi consentono anche la liquidazione degli interessi legali dovuti sulle pensioni liquidate in competenza del nuovo esercizio.
12 - A norma dell'articolo 11, comma 38, della citata legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 rimane disciplinata dalla normativa vigente al 31 dicembre 1992. Pertanto, ai fini :ell'integrazione al minino di tali pensioni si prendono in considerazione soltanto i redditi del pensionato, con esclusione di quelli del coniugo.
Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 ai fini dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni viene preso in considerazione anche il reddito del coniugo.In particolare, per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994 il trattamento minimo non spetta :
a) ai pensionati che posseggano redditi propri per un importo superiore a due volte 1'ammontare annuo del trattamento minino calcolato in misura pari a tredici volte l'importo «tensile in vigore al !• gennaio;
b) ai pensionati coniugati, e non legalmente ed effettivamente «eparati, che posseggano redditi propri per un importo superiore a quello di cui al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniugo per un inporto superiore a cinque volte l'ammontare annuo del -trattamento minino calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al I* gennaio.
13 - La stampa dei mandati di pagamento delle pensioni di nuova liquidazione potrà' essere disposta, oltre che sui moduli P.l/ott della serie 1994, anche su quelli della serie 1993, • 1992. Considerato che la prima cedola comprende gli arretrati riferiti alla
fine del primo bimestre dell'anno 1994, i mandati di pagamento potranno essere inviati agli uffici pagatori a partir» dal 2 gennaio
pressino. Gli stessi criteri vengono seguiti per la messa a disposizione agli Istituti di credito dei dati delle pensioni il cui paga-
mento viene disposto via cavo.
14 - Richieste di chiarimenti o segnalazioni di eventuali anomalie di ordine tecnico devono essere rivolte agli indirizzi indicati di seguito.
...omissis...
p. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE PER LA
PER LE PENSIONI TECNOLOGIA INFORMATICA
CORVINO DE VITOFRANCESCHI