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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
Messaggio 4431 del 27 luglio 1999
OGGETTO. LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO NON STAGIONALE.PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI E DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.
IN RELAZIONE A QUESITI POSTI DA ALCUNE SEDI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA CIRCOLARE N.123 DEL 3 GIUGNO 1999, SI CHIARISCE QUANTO SEGUE.
AI FINI DEL CALCOLO DELLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E NON AGRICOLA CON REQUISITI RIDOTTI E DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA, I PERIODI TRASCORSI IN PAESI EXTRACOMUNITARI - SIA DA PARTE DEI LAVORATORI ITALIANI CHE DA PARTE DEI LAVORATORI STRANIERI - NON SONO INDENNIZZABILI E VANNO DETRATTI DAL PARAMETRO FISSO 365 (PARAMETRO CHE VALE ANCHE PER IL CALCOLO DEI TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA).
AI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CHE DIMOSTRINO DI ESSERE RESIDENTI IN ITALIA MEDIANTE L'ESIBIZIONE DELLA CARTA DI IDENTITA', NON DOVRA'ESSERE RICHIESTA ALTRA DOCUMENTAZIONE
(PASSAPORTO, PERMESSO DI SOGGIORNO ECC.)IN QUANTO, ESSENDO LA LORO POSIZIONE EQUIPARATA A QUELLA DEI LAVORATORI ITALIANI, SARA' SUFFICIENTE CHE GLI STESSI FORNISCANO RISPOSTA ALLO SPECIFICO QUESITO CONTENUTO NEL MODULO DI DOMANDA CONCERNENTE I PERIODI DI ESPATRIO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO DELLA DOMANDA STESSA.
I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI NON STAGIONALI CHE, INVECE, ABBIANO CONSERVATO LA RESIDENZA NEL PAESE DI ORIGINE DOVRANNO PRESENTARE COPIA DEL PASSAPORTO DAL QUALE POTRANNO ESSERE INDIVIDUATI GLI EVENTUALI PERIODI, DA CONSIDERARE NON INDENNIZZABILI, DI RIMPATRIO NEL PAESE DI ORIGINE O DI SOGGIORNO IN ALTRO PAESE NON COMUNITARIO.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Messaggio 16920 del 28 gennaio 1999
Oggetto: INDENNITA' DI MOBILITA' IN FAVORE DEI LAVORATORI CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE O SINDACALI.
A SEGUITO DI QUESITI AVANZATI DA ALCUNE SEDI E' STATO
NUOVAMENTE APPROFONDITO IL PROBLEMA RIGUARDANTE IL RICONOSCIMENTO
DEI DIRITTO ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' IN FAVORE DEI LAVORATORI
IN OGGETTO IN MERITO AL QUALE E' STATO CHIESTO UNO SPECIFICO
PARERE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.
IL SUDDETTO MINISTERO - SOTTOLINEATA L'ESIGENZA DI FISSARE
UNA IDENTICA DISCIPLINA PER TUTTI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE
PUBBLICHE ELETTIVE O SINDACALI - HA PRECISATO CHE AI LAVORATORI
IN QUESTIONE DEVE ESSERE RICONOSCIUTA LA POSSIBILITA' DI CUMULARE
L'INDENNITA' DI MOBILITA' CON L'INDENNITA' E/O I GETTONI
PERCEPITI PER L'ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI IN QUESTIONE NEI
LIMITI STABILITI DALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, DELLA LEGGE 23 LUGLIO
1991, N. 223, E CIOE' NEI LIMITI NECESSARI PER GARANTIRE LA
PERCEZIONE DI UN REDDITO COMPLESSIVO PARI ALLA RETRIBUZIONE
PERCEPITA AL MOMENTO DEL COLLOCAMENTO IN MOBILITA' , FERMO
RESTANDO IN OGNI CASO IL DIRITTO ALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
CONSEGUENTE ALL'INDENNITA' DI MOBILITA' STESSA.
LE SEDI PERTANTO DOVRANNO PROCEDERE ALLA DEFINIZIONE DELLE
DOMANDE, RIESAMINANDO QUELLE GIA' DEFINITE IN MANIERA DIFFORME
DA TALE CRITERIO SU ISTANZA DELL'INTERESSATO E SEMPRE CHE NON SIA
GIA' INTERVENUTA LA RELATIVA DECADENZA, CON L'APPLICAZIONE DEI
CRITERI INDICATI NELLA CIRCOLARE N. 229 DEL 21.11.1996.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO DE STEFANIS
Messaggio 15809 del 10 novembre 1999
Oggetto: Versamenti volontari a lavoratore all’estero.
Codesta sede ha prospettato il caso di una domanda di prosecuzione volontaria avanzata da un assicurato
che ha svolto attività lavorativa in Italia fino al 1996, in Olanda dal luglio 1997 all’aprile 1998 con
relativo rimborso dei contributi, in Sud Africa dall’Aprile 1998 a tutt’oggi.
In relazione a quanto precede si chiede se possa essere neutralizzato il periodo in Olanda e se l’eventuale
importo del contributo volontario debba essere calcolato solo sui contributi italiani, anche nel caso in cui
tali contributi si collochino in epoca anteriore al triennio previsto dalla Legge.
In proposito va considerato che l’art. 3 del D.P.R. 1432/1971, confermato dall’art. 3 del D.L.vo 30 aprile
1997, n. 184, esclude dal computo del quinquennio per l’accertamento dei requisiti previsti per
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria i periodi di lavoro subordinato o autonomo compiuti
all’estero e non protetti, per qualsiasi, motivo, agli effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi
o convenzioni internazionali.
A ciò si aggiunga il fatto che in caso di lavoro in paese convenzionato non coperto peraltro da
assicurazione è stato adottato il criterio di concedere la facoltà di riscatto ai sensi dell’art. 51, comma 2,
della Legge n. 153/69 (cfr. circolare n. 222 C.e.V. del 25 luglio 1969, parte XI, punto 51).
Alla luce delle suesposte disposizioni nulla osta alla neutralizzazione del periodo svolto in Olanda, non
coperto da assicurazione ai fini dell’accertamento dei requisiti per la prosecuzione volontaria.
In tal caso, peraltro, prima di concedere l’autorizzazione dovrà essere effettuato l’accertamento sulla
inesistenza della contribuzione olandese richiedendo all’istituzione estera il rilascio di un formulario
E205.
Per quanto riguarda l’importo dell’eventuale contributo volontario, una volta neutralizzato il periodo
estero, sia olandese che sud-africano, il valore del contributo volontario non può che essere stabilito sulla
base dei contributi italiani.
Lo stesso criterio va applicato anche nei casi in cui il periodo estero non possa essere neutralizzato in
quanto coperto da assicurazione riconosciuta ai sensi della normativa convenzionale di sicurezza sociale e
costituisca l’unica contribuzione esistente nel triennio richiesto dalla legge vigente per la prosecuzione
volontaria.
È evidente che in tal caso l’autorizzazione può essere concessa a condizione che l’interessato faccia
valere nell’assicurazione italiana almeno un contributo settimanale effettivo in qualunque epoca versato,
con esclusione della contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata o pervenuta alla gestione
pensionistica.
Messaggio n. 15809 del 10.11.1999
Come è noto tale condizione non è richiesta in caso di applicazione della normativa convenzionale Italo –
Svizzera.
IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE CONTRIBUTIVE DELLE PRESTAZIONI
Messaggio 20775 del 24 febbraio 1999
Oggetto TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA.
PAGAMENTO DIRETTO.
AD INTEGRAZIONE DEI CRITERI OPERATIVI PER L'ISTRUTTORIA
DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DIRETTO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI,
IMPARTITI CON IL MESSAGGIO N.18541 DEL 30.3.96, SI EVIDENZIA
LA NECESSITA CHE LA DOCUMENTAZIONE POSTA A FONDAMENTO DI RICHIESTE
MOTIVATE DA DIFFICOLTA FINANZIARIE DELLA DITTA SIA DEBITAMENTE
AUTENTICATA DALLE SEDI.
SI RIBADISCE, INOLTRE, L'ESIGENZA CHE DETTE RICHIESTE
SIANO INOLTRATE A QUESTI UFFICI CORREDATE IN OGNI CASO DA UNA
MOTIVATA PROPOSTA DI DEFINIZIONE DA PARTE DELLE SEDI MEDESIME
NONCHE DA TUTTE LE INFORMAZIONI ESSENZIALI PER UNA COMPLETA
VALUTAZIONE DEI MOTIVI ADDOTTI COME IMPEDITIVI DELL'ANTICIPAZIONE
DELLE PRESTAZIONI IN PAROLA DA PARTE DELLE AZIENDE.
PER IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO RIGHETTI
Messaggio 4656 del 29 luglio 1999
DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI
Oggetto:
TRATTAMENTI DI PREPENSIONAMENTO. REDDITI DA LAVORO
CON NOTA DEL 21 LUGLIO 1999 IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, OSSERVATO CHE L'ISTITUTO NON RITIENE APPLICABILE AI TITOLARI DI PREPENSIONAMENTO AVENTE DECORRENZA 1 GENNAIO 1995 LA NORMA DEROGATORIA AL REGIME DI CUMULO PENSIONI - REDDITI DA LAVORO DI CUI ALL'ARTICOLO 11, COMMA 10, DELLA LEGGE 24
DICEMBRE 1993, N. 537, HA RILEVATO CHE SONO, PERTANTO, APPLICATE ANCHE AI PREDETTI PREPENSIONAMENTI, COME A QUELLI CONSEGUITI SUCCESSIVAMENTE E FINO AL COMPIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE, LE VIGENTI DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE REGOLANTI IL CUMULO DELLE PENSIONI DI ANZIANITA' CON REDDITI DA LAVORO, COMPORTANTI L'INCUMULABILITA' CON I REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E LA
CUMULABILITA' PARZIALE CON I REDDITI DA LAVORO AUTONOMO.
AL RIGUARDO IL PREDETTO DICASTERO HA OSSERVATO CHE STANNO ASSUMENDO RILIEVO CONSIDERAZIONI CHE INGENERANO PERPLESSITA' SU TUTTA LA QUESTIONE E HA PERTANTO CHIESTO DI DISPORRE AFFINCHE', FINO ALLA DEFINIZIONE DEL REGIME DI CUMULO CUI DEVONO RITENERSI SOTTOPOSTI I PREPENSIONAMENTI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 31
DICEMBRE 1994, SIANO SOSPESE LE INIZIATIVE DELL'ISTITUTO PER IL RECUPERO DELLE SOMME IN ATTO RITENUTE INCUMULABILI, NEL CASO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUTONOMA.
IN RELAZIONE ALLE ANZIDETTE INDICAZIONI MINISTERIALI LE AGENZIE
SOSPENDERANNO LE INIZIATIVE PER IL RECUPERO DELLE SOMME IN PAROLA.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO