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Messaggio 326 dell'11 dicembre 2001
Oggetto: Pensione sociale e assegno sociale. Titolari di prestazioni INVCIV come ciechi civili.
Al punto 15.1 della circolare n. 94 del 22 aprile 1999 è stato precisato che le pensioni sociali liquidate ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e gli assegni sociali liquidati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono incompatibili con le pensioni a favore dei ciechi civili e che nel caso in cui si debba liquidare una prestazione INVCIV in qualità di cieco ad un titolare di assegno o pensione sociale, si dovrà provvedere alla revoca della prestazione non più spettante e a trattenere dagli arretrati della prestazione INVCIV in liquidazione le somme riscosse in più sull’assegno o pensione sociale.
Nel ribadire che, ai fini dell’accertamento dei requisiti reddituali per il diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale, il reddito derivante dalla prestazione in liquidazione deve essere valutato, è comunque necessario tener conto che gli importi delle prestazioni a favore dei ciechi civili si sono nel tempo differenziati e che non tutte le tipologie di tali prestazioni sono di importo superiore alla pensione sociale o all’assegno sociale.
Nei casi in cui la prestazione concessa ai ciechi civili sia di importo inferiore alla pensione sociale o all’assegno sociale, tali ultime prestazioni sono dovute per la quota differenziale.
Le Sedi terranno conto degli anzidetti criteri nella definizione delle prestazioni interessate.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE
PRESTAZIONI
De Stefanis