Eureka Previdenza

Messaggio 28542 del 24 dicembre 2008

OGGETTO: Annullamento di contribuzione a seguito di verifiche amministrative e indagini penali. Riflessi su prestazioni già erogate.
1. Premessa

Da parte di alcune Sedi sono pervenute richieste di chiarimenti relativamente ai casi nei quali si può legittimamente procedere al ricalcolo, all’annullamento o alla sospensione di prestazioni già erogate a seguito di successive procedure di annullamento di contribuzione derivanti da verifiche amministrative o indagini penali.

La questione è meritevole di approfondimento trattandosi, da una parte, di tutelare la legittimità dell’azione amministrativa e/o giudiziaria e dall’altra di tenere in giusta considerazione le aspettative degli interessati e la tutela di una categoria, quale quella dei pensionati, che potrebbe entrare in una situazione di disagio o di allarme sociale in modo incolpevole rispetto all’evento o alla circostanza che determina l’annullamento della contribuzione.

Al riguardo, si ritiene opportuno fornire - coerentemente con le istruzioni impartite, nell’ambito del settore agricolo, con la circolare n. 103 del 31 maggio 2002, i cui contenuti, per il settore di riferimento, si ribadiscono e si confermano - le seguenti precisazioni per le ipotesi, rispettivamente, di modifica della situazione contributiva, nonché di annullamento o sospensione di prestazioni a seguito di verifiche amministrative o di indagini penali in settori diversi da quello agricolo.


2. Verifiche amministrative

Il principio guida che deve indirizzare i comportamenti dell’Istituto è quello della “definitività” del provvedimento che abbia riconosciuto la non spettanza della contribuzione contestata, ovvero che abbia annullato il titolo giustificativo dell’accredito contributivo stesso.

In assenza, pertanto, di un provvedimento amministrativo che abbia il carattere della “definitività”, nessun pregiudizio può essere arrecato alla sfera dei diritti in testa ai pensionati.

Ne scaturisce che devono continuare ad essere tenute in pagamento le prestazioni che siano oggetto di verifiche ispettive non concluse, ovvero di procedimenti amministrativi di contestazione da parte dell’Istituto o di soggetti terzi, parimenti non aventi i caratteri della “definitività”.


3. Indagini penali

Per il caso di indagini penali che abbiano riflessi sia su aspetti contributivi che su prestazioni in essere, occorre distinguere le due fattispecie ricorrenti:

    denunce penali presentate da soggetti terzi;

    denunce penali presentate dall’Istituto.


Nella prima ipotesi (denunce di terzi) le prestazioni devono continuare ad essere provvisoriamente erogate per tutta la fase delle indagini preliminari, salve diverse disposizioni impartite dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria e salva, in ogni caso, la sospensione, per ragioni prudenziali, delle prestazioni ove gli indagati siano sottoposti a misure cautelari personali ai sensi degli artt. 272 e segg. c.p.p.
Si dovrà, d’altro canto, procedere alla sospensione delle prestazioni allorché il Pubblico Ministero abbia esercitato l’azione penale, la quale, ai sensi dell’art. 405 c.p.p., avviene con la formulazione dell’imputazione ovvero con la richiesta di rinvio a giudizio.

Nella seconda ipotesi (denunce presentate dall’Istituto), le stesse, che dovranno essere formulate secondo le istruzioni fornite con circolare n. 114 del 17 maggio 1990 e complete di adeguati elementi probanti, produrranno la sospensione delle prestazioni in godimento da parte dei soggetti denunciati (si veda, in tal senso, anche la citata circolare n. 103 del 31 maggio 2002, punto 2.2).

Si ribadisce, infine, l’esigenza che le prestazioni riguardanti soggetti denunciati vadano sospese nel solo presupposto che siano stati acquisiti concreti elementi circa l’annullabilità della contribuzione, ovvero di insussistenza del rapporto di lavoro.

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Casi particolari

Le istruzioni fornite con il presente messaggio devono trovare puntuale e tempestiva applicazione nelle circostanze in cui vi siano pensionati cui è stata già rilasciata dall’INAIL l’attestazione di esposizione ultradecennale all’amianto e nei confronti dei quali siano in corso procedure di riesame delle condizioni a seguito delle quali era stata rilasciata la predetta attestazione.

Si raccomanda la puntuale aderenza alle suesposte direttive delle azioni e dei comportamenti operativi delle Sedi in considerazione di quanto detto in premessa circa i risvolti economico-sociali di azioni non in linea nei confronti di una categoria da proteggere socialmente in circostanze nelle quali non vengano rilevati comportamenti dolosi.
Il Direttore Generale

                                                                Crecco

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