Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Modalità particolari di accesso alla pensione Opzione per il contributivo Rivalutazione del montante individuale per periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dopo il 31/12/1995
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 12723
Opzione per il Sistema Contributivo
Rivalutazione del montante individuale per periodi oggetto di riscatto collocati temporalmente dopo il 31/12/1995
Con circolare n. 162 del 19 luglio 1997 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184.
In tale contesto è stato precisato che relativamente ai periodi da riscattare collocati temporalmente dopo il 31 dicembre 1995, per i quali la relativa quota di pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo, in quanto l’anzianità contributiva alla predetta data risulta inferiore a 18 anni, il corrispondente onere è determinato non più in termini di riserva matematica ma applicando l’aliquota contributiva obbligatoria vigente, alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella gestione pensionistica in cui opera il riscatto stesso.
La retribuzione, presa a base di calcolo dell’onere e rapportata al periodo riscattato è accreditata sulla posizione assicurativa dell’iscritto, collocandola temporalmente in corrispondenza dei periodi oggetto di riscatto.
Ai fini del calcolo della pensione, “la rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. (articolo 2, comma 5, del decreto n.184 del 1997)
A norma dell’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, “Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica alla base imponibile l’aliquota di computo nei casi che danno luogo a versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno al tasso di capitalizzazione”
Consegue che la rivalutazione del montante in parola deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione dell’anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto.
I criteri sopra delineati trovano applicazione per i casi di riscatto per i quali, ai fini del calcolo dell’onere, si applica l’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (articolo 4 decreto n.184 del 1997).