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Integrazione al trattamento minimo
Pensione di reversibilità liquidata al coniuge superstite e all'ex coniuge come contitolari
(circ.132/2001)
In relazione ai criteri enunciati dalla Corte di Cassazione secondo cui il trattamento corrisposto al coniuge ed all’ex coniuge costituiscono "un unico trattamento" da corrispondere tra i suoi contitolari, spiega efficacia il comma 11 bis, dell’articolo 6 della legge 11 novembre 1983, che dispone che le norme per l’integrazione al trattamento minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.
Di conseguenza l’integrazione delle suddette pensioni non è soggetta a limiti reddituali ed in caso di bititolarità è possibile integrare, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta.
Le Sedi dovranno definire le situazioni pensionistiche, presenti e future, di che trattasi in conformità alle disposizioni di cui al citato comma 11 bis, dell’art. 6, legge n. 638/1983; i casi già definiti in difformità saranno riesaminati, a domanda degli interessati, secondo i criteri di cui sopra.