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Prima salvaguardia - 65.000
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria - Lettera D
(msg.13343/2012)
Lavoratori, di cui alla lettera d), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 10.250 unità.
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Ai fini dell’individuazione dei soggetti potenziali destinatari della c.d. salvaguardia le Sedi dovranno verificare:
- il perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi utili a conseguire, secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, il diritto al pensionamento con decorrenza compresa entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011 (6 dicembre 2011);
- che tali soggetti non abbiano comunque ripreso attività lavorativa successivamente all’autorizzazione in parola e possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore del DL 201/2011. Per quanto concerne la condizione di non rioccupazione successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, le Sedi dovranno acquisire una dichiarazione di responsabilità da parte dell’interessato ai sensi del DPR 445/2000.
Relativamente al punto b) si osserva che qualora, successivamente alla data di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, i soggetti siano stati utilizzati, quali lavoratori socialmente utili, tenuto conto che tale utilizzazione non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro, tale attività non comporta l’esclusione dalla salvaguardia, a condizione che alla data del 6 dicembre 2011 risulti accreditato o accreditabile un contributo volontario.