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Prima salvaguardia - 65.000
Lavoratori in esonero dal servizio - Lettera E
(msg.13343/2012)
Lavoratori, di cui alla lettera e), dell’articolo 2 del decreto interministeriale del 1° giugno 2012, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il contingente numerico per questa tipologia di soggetti è stato determinato in 950 unità.
Per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell’esonero dal servizio.
Al riguardo, qualora gli interessati si rivolgano presso le Strutture INPS, si dovrà preliminarmente verificare se il lavoratore sia iscritto presso la Gestione ex INPDAP o presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso.
Nella prima ipotesi, l’operatore della Sede Inps, avrà cura di contattare la Struttura Gestione ex INPDAP fornendo alla medesima i dati relativi alla posizione dell’interessato al fine di consentire a quest’ultima di fissare un appuntamento per fornire consulenza al soggetto.
La Struttura Gestione ex INPDAP, un volta effettuata la verifica dei requisiti utili per l’inclusione dei soggetti in parola nel monitoraggio ed acquisita la comunicazione di accoglimento – da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente - della richiesta di accesso ai benefici in parola, dovrà fornire alla sede INPS ogni utile informazione per valutare se l’interessato possa essere inserito nella graduatoria dei potenziali destinatari della c.d. salvaguardia.
Le Sedi della gestione ex Inpdap dovranno altresì comunicare le medesime informazioni alla casella di posta elettronica dell’Ufficio I pensioni della D.C. Previdenza.
Qualora risulti che il lavoratore è iscritto presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti o forme sostitutive dello stesso, si interessano le Sedi a verificare – in attesa della comunicazione di accoglimento da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente della richiesta di accesso ai benefici in parola - se l’interessato perfezioni i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa nei termini stabiliti dal decreto ministeriale del 1° giugno e se risulti essere in esonero alla data del 4 dicembre 2011 ovvero il provvedimento di concessione sia stato emesso in data anteriore al 4/12/2011.