Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Seconda salvaguardia - 55.000 Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
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Seconda salvaguardia - 55.000
Lavoratori che maturano i requisiti pensionistici vigenti all’entrata in vigore della legge 214 del 2011 prima dell’accesso in CIGS e/o mobilità
(msg.17606/2013 e msg.19202/2013)
La salvaguardia di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge n. 135 del 2012, illustrata con messaggio n. 4678 del 2013, è volta a tutelare i lavoratori che siano stati coinvolti nelle procedure di gestione degli esuberi attraverso accordi in sede governativa stipulati entro il 31.12.2011. Tali accordi, conclusi tra le parti per la gestione delle eccedenze occupazionali, hanno previsto l’accompagnamento dei lavoratori al pensionamento attraverso la sola mobilità ovvero, attraverso un unico periodo, seppure articolato nei due ammortizzatori sociali, prima la cigs e poi la mobilità.