Eureka Previdenza

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D

(msg.12577/2013) (art.1 comma 231 lett.d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 850 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:

  1. dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.

Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.
In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.

Salvaguardia

Terza salvaguardia - 10.130

Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D

(msg.12577/2013) (art.1 comma 231 lett.d)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in n. 850 unità.

Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che:

  1. dopo la cessazione del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità effettuino i versamenti volontari che consentano il perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima del 6 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2015 (data di scadenza del trentaseiesimo mese successivo al 6.12.2011, data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011).

Nei confronti di tali lavoratori non risultano applicabili le condizioni per l’accesso alla salvaguardia in argomento previste per i lavoratori appartenenti alle categoria illustrata al punto 2.2 del presente messaggio. Pertanto, per questa tipologia di lavoratori, l’eventuale rioccupazione successiva al termine del periodo di mobilità determinerà l’esclusione dalla salvaguardia.

Per completezza, relativamente ai lavoratori del presente punto, si richiamano i chiarimenti forniti al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.
In particolare nella circolare e nel messaggio sopra citati è stato chiarito che, in analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata (comprensiva della mobilità), anche le istanze prodotte da soggetti collocati in mobilità ordinaria devono essere definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.
Qualora le domande di prosecuzione volontaria siano state respinte, le Sedi dovranno riesaminarle in base ai criteri illustrati al punto 3.6 della circolare n. 50 del 17/4/2008 e con messaggio n. 020286 del 10/12/2012.

Criterio ordinatorio

Criterio ordinatorio
Il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari.

Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione

Istanza di accesso al beneficio: modalità di presentazione
Con riferimento ai lavoratori di cui al presente punto, l’articolo 8 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013 ha disposto che i medesimi devono presentare all’INPS istanza di accesso al beneficio previsto dalla norma in esame entro il 25 settembre 2013 (120° giorno dal 28 maggio 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del predetto decreto interministeriale).
Le istanze devono essere inoltrate in via telematica, secondo le modalità già illustrate al precedente punto 2.2, lett. c) del presente messaggio relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento presso la Sede competente.

Attività delle Sedi territoriali competenti

Attività delle Sedi territoriali competenti
Relativamente a tali lavoratori esclusi dalle precedenti salvaguardie in quanto non potevano far valere un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, alle Sedi - come illustrato al punto 2.2., lett. d), del presente messaggio relativamente ai prosecutori volontari - verranno fornite le relative posizioni.
Quanto sopra al fine di consentire alle stesse Sedi di informare tali lavoratori della circostanza che per accedere al beneficio della salvaguardia in parola, devono presentare istanza all’INPS entro il 25 settembre 2013 secondo le modalità indicate alla lettera b) del presente punto.
Anche per tale categoria di lavoratori a breve verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo.
Relativamente alla gestione delle domande di pensione già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio delle posizioni in argomento, le Sedi non dovranno adottare provvedimenti di reiezione

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