Eureka Previdenza

L'Assegno Sociale

Richiesta documenti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990

(circ.131/2022)

L’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, reca disposizioni per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilendo che: “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. [...] 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.

In attuazione della legge n. 241/1990, con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, l’Istituto ha adottato il “Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi”.

Tale Regolamento fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.

Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa “di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l’integrazione documentale necessaria.

La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un’eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta.

Il cittadino dovrà presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.

L'Assegno Sociale

Maggiorazione ai sensi dell’articolo 70 della legge n. 388/2000 e dell’articolo 38 della legge n. 448/2001

(circ.131/2022)

A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’Istituto ha fornito le relative indicazioni operative con le circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002.

Si riassumono di seguito i requisiti richiesti per il riconoscimento delle misure introdotte dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 e 38 della legge n. 448/2001, rinviando alle citate circolari per le istruzioni di dettaglio.


4.1 Articolo 70 della legge n. 388/2000

Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di pensione sociale, l’articolo 70, comma 4, della legge n. 388/2000 riconosce una maggiorazione a incremento della misura di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. L’aumento spetta anche a coloro che sono esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali, ma che sono titolari dell’aumento ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 544/1988.

La prestazione è riconosciuta d’ufficio se il beneficiario è già titolare dell’aumento di cui al citato articolo 2 e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti. In mancanza del suddetto aumento la prestazione è riconosciuta a domanda dell’interessato e decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

Dal 1° gennaio 2001, per i titolari di assegno sociale l’articolo 70, comma 1, della legge n. 388/2000 dispone che la maggiorazione spetta solo a coloro che hanno diritto all’assegno sociale medesimo e nelle seguenti modalità:

  • età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
  • età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.

La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.

La maggiorazione non è soggetta a perequazione.


4.2 Articolo 38 della legge n. 448/2001

A decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione viene incrementata ogni anno, come stabilito dall’articolo 38, commi 1, 5 e 6, della legge n. 448/2001.

L’incremento è riconosciuto a coloro che hanno 70 anni di età. L’età viene ridotta di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni). A tale fine deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.

Il riconoscimento dell’incremento di cui alla norma in commento è concesso d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti indicati nella normativa in esame.

L’incremento della maggiorazione di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001 è soggetto a perequazione.


4.3 Redditi

Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.

Sono esclusi i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • il reddito delle pensioni di guerra;
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

4.4 Criterio di competenza

Si rinvia a quanto illustrato nel messaggio n. 4111 del 20 ottobre 2017 che, in applicazione della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 12796/2005, estende il criterio di competenza anche alle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 70 della legge n. 388/2000 e all’incremento delle maggiorazioni di cui all’articolo 38 della legge n. 448/2001.

L'Assegno Sociale

Autocertificazione

(circ.131/2022)

Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa sono contenute nel D.P.R. n. 445/2000 e si rivolgono in particolare ai cittadini italiani e dell’Unione europea (cfr. l’art. 3, comma 1).

Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al fine della verifica della veridicità delle informazioni autocertificate da tali cittadini, è possibile utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019). Tramite l’accesso al sistema EESI-RINA Portal, inoltre, si può verificare la presenza di lavoro estero e/o posizione assicurativa del soggetto richiedente l’assegno sociale.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma limitatamente:

  1. agli stati,
  2. alle qualità personali e
  3. ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di tale ultimo caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui ai citati articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri (cfr. i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 445/2000).

L'Assegno Sociale

Dichiarazioni dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari

(circ.131/2022)

Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, che devono essererese per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, le Strutture territoriali, in coerenza con quanto disposto per altre prestazioni assistenziali relative all’invalidità civile e al Reddito di cittadinanza, dovranno procedere con le seguenti modalità:

  1. per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza in uno dei Paesi inclusi nell’elenco allegato al decreto 21 ottobre 2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Allegato n. 1), il reddito da patrimonio immobiliare e/o gli altri redditi, non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, devono essere documentati attraverso una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero;
  2. per le domande presentate da cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla presente circolare, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo 3 e individuate dall’articolo 3, commi 2 e 3, del D.P.R n. 445/2000.

Assegno Sociale, Prestazioni agli invalidi civili e ai sordomuti

Requisiti anagrafici per il diritto all’assegno sociale e per la qualifica di “ultrasessantacinquenne”

(msg.4570/2018)

L’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.

A seguito degli adeguamenti del 2013 e del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato dapprima a 65 anni e 3 mesi (cfr. il messaggio n. 16587/2012) e, successivamente, a 65 anni e 7 mesi.

Con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017).

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha provveduto all’adeguamento dei requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.


Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l’età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto sarà pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.

Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, saranno concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.


Analogamente a quanto precisato nei messaggio n. 16587/2012 e n. 4920/2017, si sottolinea che coloro i quali compiono l’età prevista dalla normativa attualmente vigente (66 anni e 7 mesi) entro il 31 dicembre 2018, a prescindere dalla data di presentazione dell’istanza di assegno sociale, sono da considerare “ultrassessantacinquenni”.

Ne consegue che tali soggetti:

  1. qualora presentino la domanda di assegno sociale successivamente al 1° gennaio 2019, saranno ritenuti titolari del requisito anagrafico pur non avendo ancora compiuto i 67 anni previsti a partire dal 2019;
  2. qualora richiedano il riconoscimento dell’invalidità civile nel corso del 2019 prima di avere compiuto 67 anni, in caso di accoglimento della domanda conseguiranno comunque la condizione di invalidi “ultrasessantacinquenni”, per cui sarà preclusa la possibilità di richiedere la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione ai sordi di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
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