Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Requisiti anagrafici e contributivi

(circ.60/2008)

Dal 1° gennaio 2008, i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo possono accedere alla pensione di vecchiaia:

  • a 60 anni, se donne, e a 65 anni, se uomini, e con una anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
  • a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 35 anni in concorrenza con almeno 59 anni di età.

Dal 1°luglio 2009, si applica il più volte citato “sistema delle quote” (vedi anche "DETERMINAZIONE DELLE QUOTE").

Le quote che devono raggiungere i lavoratori autonomi per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia contributiva, purché siano in possesso di almeno 35 anni di contribuzione sono le seguenti:

  • dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010, quota 96 con un’età minima di 60 anni;
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012 quota 97 con un’età minima di 61 anni;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2013 quota 98 con un’età minima di 62 anni.

L’accesso al pensionamento prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione risultante non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale (articolo 1, comma 20, della legge n. 335). Resta ferma la condizione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Decorrenza per requisiti perfezionati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011

(circ.126/2010)

L’art. 12 (commi da 1 a 6) della predetta legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007, lasciando peraltro impregiudicati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.

REQUISITI MATURATI DAL :

DECORRENZA

1° GENNAIO 2011 trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

 

Si ritiene opportuno precisare, che le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi - Decorrenza per requisiti perfezionati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

(circ.60/2008)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.

Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO

LAVORATORI AUTONOMI

31 MARZO

1° OTTOBRE

30 GIUGNO

1° GENNAIO
ANNO SUCCESSIVO

30 SETTEMBRE

1° APRILE
ANNO SUCCESSIVO

31 DICEMBRE

1° LUGLIO
ANNO SUCCESSIVO

 

Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004, i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti in alternativa per tale prestazione:

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO

LAVORATORI DIPENDENTI

30 GIUGNO

1° LUGLIO
ANNO SUCCESSIVO

31 DICEMBRE

1° GENNAIO
2° ANNO SUCCESSIVO

 

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate in una delle gestioni dei lavoratori autonomi

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