Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile Contribuzione Maggiorazione dell'anzianità contributiva Benefici per i sordomuti ed invalidi >74% Riconoscimento della maggiorazione sui supplementi di pensione
-
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
-
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
-
Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
-
Decorrenza della pensione anticipata flessibile
-
Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
-
Incentivo al posticipo del pensionamento
-
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
-
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
-
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
- Dettagli
- Visite: 8215
Benefici previsti per i lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74%
Riconoscimento della maggiorazione sui supplementi di pensione
(msg.13952/2008)
Sono state più volte prospettate le situazioni di un soggetto titolare di una prestazione pensionistica con decorrenza antecedente a febbraio 2002, che richiede un supplemento di pensione con decorrenza pari o successiva a tale data.
E’ stato chiesto se in questi casi sia possibile riconoscere il beneficio in parola sul supplemento di pensione e per quali periodi di attività lavorativa.
Nella circolare n. 29 del 2002 è stato precisato che la norma in oggetto esplica i suoi effetti dall'anno 2002 e, quindi, per le pensioni con decorrenza febbraio 2002 per tutti i periodi di lavoro, anche anteriori all'anno 2002, che non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione o di supplementi.
Nella medesima circolare è stato chiarito che la maggiorazione va attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Pertanto nella fattispecie in esame la maggiorazione contributiva ex articolo 80 della legge n. 388 del 2000 può essere attribuita sul supplemento di pensione, maggiorando i soli periodi di attività lavorativa svolti successivamente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico principale e fino alla decorrenza del supplemento stesso.