Eureka Previdenza

Circolare 223 del 20 dicembre 2001

Oggetto:
Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; criteri attuativi del decreto legislativo 16/9/1996, n. 565. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.


SOMMARIO:
il decreto legislativo n. 565/1996 ha disposto la trasformazione della gestione "Mutualità pensioni, istituita dalla legge n. 389/1963 in favore delle casalinghe, prevedendo l’iscrizione d’ufficio delle stesse ad un nuovo Fondo, con trasferimento dei contributi già versati. Vengono stabiliti i requisiti di iscrivibilità dei nuovi assicurati, le nuove modalità di versamento dei contributi, disposizioni transitorie per il versamento di contributi pregressi nonché i requisiti di accesso alle prestazioni a carico del nuovo Fondo.

1 - Premessa
Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, e successive modificazioni ed integrazioni (allegato n. 1), emanato in attuazione della delega conferita dall’articolo 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni della citata legge 335/1995.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto in esame, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la predetta gestione ha assunto la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari".
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (allegato n. 2), avente ad oggetto "Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari".
Come precisato con messaggio n. 173 del 14 giugno 2001 (allegato n. 3), con la pubblicazione di tale decreto si è completato il quadro normativo che consente la concreta operatività del nuovo Fondo di previdenza.
Con la presente circolare si impartiscono pertanto i criteri applicativi del decreto legislativo n. 565/1996, come modificato dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 e dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.


PARTE PRIMA
Disposizioni in materia di contribuzione

1 - Il nuovo Fondo di previdenza per le "casalinghe"
Come precisato in premessa, con effetto dal 1° gennaio 1997 la gestione "Mutualità pensioni" – già istituita in favore delle casalinghe che non prestavano attività retribuite, comportanti l’iscrizione ad una qualsiasi delle forme obbligatorie di previdenza - ha assunto la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari".

1.1 - Soggetti interessati
Come disposto dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 565/1996, con effetto dal 1° gennaio 1997 le casalinghe iscritte alla "Mutualità pensioni" sono inserite d'ufficio nel Fondo di nuova istituzione utilizzando, quale premio unico d'ingresso, i contributi dalle stesse già versati alla predetta Mutualità.
Dalla medesima decorrenza hanno facoltà di iscriversi al nuovo Fondo anche i soggetti di entrambi i sessi e di età non inferiore a quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro e compresa entro il 65simo anno, che - senza vincolo di subordinazione - svolgano lavoro domestico non retribuito in relazione a responsabilità familiari, a condizione che non prestino attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussiste obbligo di iscrizione al un altro ente o cassa previdenziale e che non siano titolari di trattamenti pensionistici diretti per anzianità, vecchiaia o invalidità/inabilità.
E’ quindi possibile l'iscrizione per i titolari di pensione ai superstiti (indiretta o di riversibilità).

1.2 - Compatibilità dell'iscrizione al Fondo con altre forme di assicurazione
Ferme restando le condizioni di iscrivibilità fissate dall'articolo 1, comma 2, del decreto in esame, il comma 3 del medesimo articolo 1 prevede la compatibilità dell’iscrizione al Fondo con un’attività lavorativa, anche continuativa, prestata ad orario ridotto; la riduzione dell’orario di lavoro deve peraltro essere tale da determinare, ai fini del diritto a pensione nel regime generale obbligatorio, la contrazione del corrispondente periodo assicurativo.
Non sono pertanto iscrivibili al Fondo coloro che hanno già titolo al riconoscimento dell’intero periodo di lavoro, anche nel caso di attività ad orario ridotto, qualunque sia l’ordinamento previdenziale obbligatorio interessato.
A tale proposito, si ricorda che il requisito della contribuzione piena si realizza quando l’importo medio settimanale della retribuzione percepita nel periodo lavorativo risulta almeno pari al valore determinato per ciascun anno sulla base dell’articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389 (allegato n.4).
Per quanto riguarda i lavoratori non soggetti all’applicazione delle norme sopra richiamate in materia di minimale, vanno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori domestici è pari a quello delle settimane per le quali risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative (art. 7, comma 6, legge 638/1983);
per i lavoratori agricoli dipendenti il requisito di contribuzione annua corrisponde a 270 giornate (art. 7, comma 9, legge 638/1983);
l’anzianità contributiva riconosciuta in ogni singolo anno agli iscritti alla "Gestione separata" di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, viene determinata con riferimento al minimale di reddito fissato per la Gestione dei Commercianti (allegato n. 5).


2 - Modalità di iscrizione al Fondo e decorrenza
L’iscrizione al Fondo avviene in seguito ad esplicita domanda degli interessati, formulata secondo lo schema di cui all'allegato n.6, e decorre dal primo giorno del mese di presentazione della richiesta.
Le domande di iscrizione, saranno acquisibili con apposita procedura informatica, predisposta al fine di consentire all’utenza interessata di avvalersi di tutta la gamma dei sistemi di comunicazione di cui l’Istituto dispone:
via Internet: accedendo al sito www.inps.it;
via Call Center: contattando il numero telefonico 16464;
via Intranet: presso tutte le Agenzie dell’Istituto.
Le procedure suddette provvederanno ad emettere, con sistemi di posta automatizzata, le lettere di accoglimento con i relativi bollettini di c/c in euro predisposti e tutte le istruzioni utili per il versamento della contribuzione al Fondo, oppure le lettere di reiezione.
Con successivi messaggi saranno comunicate le opportune istruzioni ed i facsimile delle lettere predisposte per gli interessati.
La seconda parte del modello di iscrizione, conterrà la dichiarazione del richiedente in ordine al possesso dei requisiti di iscrivibilità previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del D.Lgs. 565/1996 (V. precedenti punti 1.1 e 1.2): tale dichiarazione ha valore di autocertificazione.
La richiesta di iscrizione, può essere presentata o spedita ad una qualsiasi delle Sedi o Agenzie dell'Istituto; la Struttura ricevente avrà poi cura di trasmettere la domanda alla Sede competente, individuata con riferimento alla residenza dell'interessato.
Nel caso la richiesta di iscrizione sia presentata via Internet o Call Center, la sede competente attribuita sarà quella rilevabile automaticamente da Agenda Sedi (versione Intranet) sulla base del CAP.
Ricevuta la domanda, con la quale il richiedente certifica, come detto, anche il possesso dei requisiti di iscrivibilità richiesti dalla norma in esame, la Sede competente, nel caso ne rilevi l’opportunità, e comunque con un sistema a campione, effettuerà i controlli e le verifiche al momento possibili, necessari ad accertare la legittimità della domanda.
Nell’ipotesi di accoglimento basato sulla sola autocertificazione, nel provvedimento inviato all’interessato dovrà essere posto in evidenza che l'Istituto si riserva la facoltà di accertare in un momento successivo la presenza dei requisiti richiesti dalla norma in esame e di confermare o meno l’efficacia dell’iscrizione.
Nel caso in cui venisse rilevata l'assenza delle condizioni di iscrivibilità, verrà notificata all'interessato la reiezione della domanda con lettera raccomandata.

2.1 - Efficacia dell'iscrizione
L’iscrizione conserva efficacia anche durante i periodi in cui il conto assicurativo non viene alimentato; tuttavia, la contribuzione potrà essere versata limitatamente ai periodi durante i quali il soggetto conserva i requisiti di iscrivibilità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto in esame.
Come più volte precisato, non sarà pertanto possibile effettuare versamenti in costanza di attività lavorativa a cui consegua la copertura integrale del relativo periodo; analogamente non potranno proseguire i versamenti coloro che siano divenuti titolari di pensione diretta successivamente all'iscrizione al Fondo.
A tale proposito si precisa che la prosecuzione volontaria dell'iscrizione ad altro ordinamento pensionistico obbligatorio ovvero l'accredito di contribuzione figurativa connessa alla risoluzione del rapporto di lavoro (ad esempio, per disoccupazione) non costituiscono causa ostativa al versamento della contribuzione al Fondo.
Gli interessati - una volta iscritti, e per l’intero periodo in cui conservano i requisiti di iscrivibilità -possono perciò decidere il momento e l'entità dei versamenti da effettuare, fatto salvo, in favore di coloro che hanno corrisposto un contributo di ammontare inferiore al minimale annuo, il riconoscimento di un numero di contributi mensili proporzionale alla somma versata, determinato con riferimento all’importo del contributo minimo mensile fissato dall'articolo 58 della legge n. 144/1999 o del suo eventuale diverso ammontare, di volta in volta stabilito (vedi il successivo punto 3).
Con successiva circolare verranno impartite disposizioni in merito ai provvedimenti da adottare ed alle relative modalità operative, nei casi di versamenti al Fondo incompatibili con altra tipologia di contribuzione.
Va tuttavia tenuto presente che nessuna verifica in merito ai requisiti di iscrivibilità più volte accennati deve essere effettuata nei confronti delle iscritte provenienti dalla gestione "Mutualità Pensioni", inserite d’ufficio nel nuovo Fondo, le quali conservano le facoltà ed i diritti derivanti dall’iscrizione, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 24 aprile 1964, n. 665.

3 - Contribuzione
Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 565/1996, al momento dell’adesione al Fondo l’iscritto poteva scegliere di versare in una delle cinque classi di contribuzione previste dalla citata norma, ferma restando la possibilità dell'interessato di effettuare successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta. Tali classi di contribuzione dovevano essere determinate entro il 31 dicembre 1996 con apposito decreto ministeriale.
Il criterio di determinazione del contributo per classi non ha mai trovato applicazione per la mancata definizione delle suddette fasce contributive ed è stato poi superato con l’emanazione della legge 17 maggio 1999, n. 144, che - all'articolo 58 – ha sostituito il predetto comma 1, introducendo un minimale mensile di contribuzione, con effetto dal 1° gennaio 1999.
A partire dalla suddetta data, pertanto, l’ammontare dei versamenti da effettuare al Fondo non può essere inferiore a lire 50mila mensili (25,82 Euro); il predetto minimale mensile di contribuzione verrà peraltro utilizzato per determinare l’entità dei periodi di assicurazione da riconoscere agli iscritti ai fini del perfezionamento dei requisiti per il diritto a pensione.
Nell’eventualità in cui, in un anno solare, vengano effettuati più versamenti di importo inferiore a lire 50mila (25,82 Euro), si determinerà la copertura – ai fini del diritto a pensione – arrotondando per difetto il valore ottenuto dividendo l’importo complessivamente versato in tale anno per il minimale mensile di contribuzione.
Qualora, nell’anno solare, risultasse versato un importo complessivo comunque inferiore a lire 50mila, non verrà riconosciuto alcun contributo mensile ai fini del diritto a pensione, ma la contribuzione – in presenza, ovviamente, dei requisiti per il diritto alla prestazione - sarà comunque valutata nel montante contributivo per determinare l’ammontare del rendimento.
Nulla è stato invece previsto in materia di massimale contributivo, sebbene i trattamenti pensionistici a carico del Fondo siano regolati dal medesimo sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori ed anche se l’articolo 2, comma 18, della legge 335/1995 ha fissato un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per coloro che liquideranno la pensione nel citato sistema.
Sull’argomento si fa riserva di successive precisazioni, non appena il competente Ministero, interessato in proposito, avrà fornito i richiesti chiarimenti.
Come previsto dall'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 565/1996, sulla contribuzione del Fondo è applicata un'aliquota aggiuntiva, parametrata alle effettive spese di gestione; nella fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, il decreto interministeriale del 14 marzo 2001 ha fissato nella misura del 2 per cento la percentuale da applicare ad ogni versamento contributivo, a titolo di compensazione dei costi amministrativi.
Si precisa peraltro che in favore degli iscritti dovrà essere comunque accreditato l'ammontare dell'intera somma versata e che su tale importo (al lordo dell’aliquota aggiuntiva del 2 per cento) verrà determinata l’anzianità contributiva da riconoscere ai fini del diritto a pensione; per contro, per determinare il montante su cui calcolare l’importo della prestazione verrà utilizzato il 98 per cento del versato.
Dal 1° gennaio 2001, inoltre, i contributi versati al Fondo per se stessi e/o per i familiari fiscalmente a carico sono interamente deducibili, ai fini fiscali, dal reddito complessivo del dichiarante (art. 10, comma 1, lettera e), del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’art. 13, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47).

3.1 – Facoltà esercitabili nel periodo transitorio

In fase di prima attuazione della norma in esame, tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre 2002, in deroga al principio di cassa, potranno coprire di contribuzione anche gli anni precedenti la domanda, a partire dal 1997, effettuando il relativo versamento al Fondo, entro la medesima data, senza maggiorazione per interessi.
Si precisa che possono esercitare tale facoltà i soggetti di età inferiore a 65 anni, alla data del 1° gennaio 1997.
Decorso il termine fissato per l’esercizio della facoltà di cui sopra, i contributi saranno invece attribuiti esclusivamente all'anno di versamento, secondo il richiamato principio di cassa.

4 - Premio unico di ingresso
Come accennato in precedenza, il D.Lgs. 565/1996 stabilisce che - con effetto dal 1° gennaio 1997 – le casalinghe già iscritte alla gestione "Mutualità Pensioni" sono inserite nel nuovo Fondo, utilizzando, come "premio unico di ingresso", i contributi versati nella predetta gestione e quelli eventualmente provenienti dall’Assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827.
Secondo la normativa che disciplinava la gestione "Mutualità Pensioni", l’importo del contributo annuo costante dovuto dall’iscrizione al compimento dell’età pensionabile (65 anni) era determinato in relazione all’ammontare della pensione mensile, fissato dall’interessata all’atto della domanda.
Posto che la norma in esame non stabilisce l’entità minima del "premio unico di ingresso" e che l’art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 565/1996 richiede agli iscritti al Fondo il possesso dei requisiti contributivi di accesso alla pensione previsti per tutti coloro ai quali si applicherà il sistema contributivo, anche al "premio unico di ingresso" verrà attribuita automaticamente una propria anzianità contributiva, da far valere ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per liquidare le prestazioni a carico del Fondo.

4.1 - Rivalutazione dei contributi
L’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce fra l’altro che i contributi versati fino al 31 dicembre 2000 alla gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 389/1963, nonché quelli versati nell’assicurazione facoltativa, siano rivalutati secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili a liquidare la quota "A" di pensione retributiva).
A tale proposito va precisato che il 5 per cento dei contributi versati dalle iscritte alla "Mutualità pensioni" veniva destinato al "conto speciale", di cui all’articolo 13 della legge n. 389/1963, secondo quanto disposto dall’articolo 4, ultimo comma, della stessa legge; conseguentemente, ai fini della determinazione del premio unico d'ingresso da accreditare al Fondo, dovrà essere utilizzato solo il 95 per cento dei suddetti contributi. Verranno invece utilizzati nel loro intero ammontare i contributi provenienti dall’assicurazione facoltativa, per i quali non era previsto alcun tipo di accantonamento.
Dalla rivalutazione in discorso vanno peraltro esclusi i contributi versati alla "Mutualità pensioni" per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, da computare nel calcolo della pensione contributiva liquidata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 565/1996; tali contributi dovranno essere pertanto accreditati al Fondo per il loro effettivo ammontare, senza operare alcuna rivalutazione.
Ai fini della rivalutazione dovranno essere utilizzati i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998, che consentono di comprendere in tale operazione anche i versamenti relativi all’anno 1996; infatti, se si utilizzassero i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza 1997, i contributi accreditati al 1996 resterebbero esclusi sia dalla rivalutazione di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982, sia da quella prevista ai fini della determinazione del montante contributivo (la prima rivalutazione avverrà infatti al 31 dicembre 1998, sui contributi relativi al 1997).
Tale operazione consente -inoltre- un’attualizzazione dell’intero premio unico d’ingresso all’anno 1997.

4.2 – Anzianità contributiva relativa al "premio unico d’ingresso"
Una volta determinato l'ammontare del "premio unico di ingresso", si dovrà calcolare la corrispondente anzianità contributiva: l’ammontare complessivo delle somme relative agli anni antecedenti il 1997, preventivamente rivalutate, dovrà essere diviso per l'importo di lire 50mila (25,82 euro) ed il quoziente ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto.
Il numero dei mesi risultante dalla predetta operazione dovrà essere poi confrontato con quello dei mesi ottenuto moltiplicando per 12 il numero degli anni interessati dai versamenti nella gestione "Mutualità pensioni"; in favore dell’interessata verrà conseguentemente accreditata l’anzianità contributiva corrispondente al minore dei due predetti valori.
Le suddette operazioni verranno effettuate in automatico per tutte le posizioni assicurative che risulteranno acquisite in archivio CAFAC (vedi messaggio D.C. Entrate Contributive n.175 del 12 novembre 2001; allegato n.7).

4.3 - Adempimenti a carico delle Sedi

Le iscritte alla gestione "Mutualità pensioni", inserite d'ufficio nel Fondo di recente istituzione, dovranno essere debitamente informate in merito alla situazione contributiva determinatasi in conseguenza dell’applicazione della norma in esame, alla misura del contributo minimo fissato per la copertura mensile, alle diverse modalità di versamento dei contributi al Fondo, alla possibilità di integrare i versamenti eventualmente effettuati dopo il 31 dicembre 1996, nonché in merito alle prestazioni erogate dal nuovo Fondo.
Al fine di effettuare, con apposita procedura, la rivalutazione delle contribuzioni versate alla gestione "Mutualità Pensioni" fino al 31 dicembre 1996 e la determinazione del premio unico di ingresso e della relativa anzianità contributiva da accreditare alle interessate, è necessario che le Sedi acquisiscano con ogni possibile sollecitudine tutte le posizioni assicurative non ancore inserite nell’archivio CAFAC, seguendo le istruzioni a suo tempo fornite con messaggio D.C. Entrate Contributive n. 21379 del 28 maggio 1998 (allegato n. 8)
Le Sedi dovranno inoltre provvedere ad aggiornare le posizioni assicurative già presenti nel citato archivio, acquisendo le contribuzioni eventualmente contenute nei libretti di assicurazione riconsegnati dalle iscritte ed ancora non registrate sul relativo conto assicurativo.
Una volta completate le operazioni di cui sopra, verrà inviata, a cura della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni, una nota esplicativa a tutte le persone iscritte alla predetta gestione e non ancora pensionate.
Con l'occasione le interessate verranno inoltre invitate a versare il libretto di assicurazione eventualmente ancora in loro possesso, contenente o meno le previste marche assicurative, al fine di consentite l’accredito nel Fondo degli eventuali versamenti eseguiti e non ancora noti all’Istituto, di aggiornare l’ammontare del premio unico d'ingresso e la corrispondente anzianità contributiva da riconoscere in loro favore.


5 - Versamento per periodi pregressi (disposizioni transitorie)
Come già precisato al precedente punto 3.1, in fase di prima attuazione della norma in esame, tutti coloro che si iscriveranno per la prima volta entro il 31 dicembre 2002 e che, entro la medesima data, verseranno contribuzione al Fondo, potranno coprire di assicurazione gli anni pregressi rispetto alla domanda, a partire dal 1997, senza l’aggravio di oneri aggiuntivi (interessi legali, sanzioni), utilizzando il previsto bollettino di conto corrente postale predisposto dall’Istituto.
Potranno avvalersi di tali disposizioni transitorie - effettuando versamenti dal 1997 in poi, ovvero integrando quelli già effettuati per il medesimo periodo - le iscritte alla "Mutualità pensioni" alla data del 31 dicembre 1996 nonché gli iscritti al Fondo in data successiva al 31 dicembre 1996, anche se ultrasessantenni.
In deroga al principio di cassa, i versamenti eseguiti fino al 31 dicembre 2002 a copertura di periodi antecedenti l'anno della domanda saranno considerati come versati negli anni ai quali si riferiscono ed agli stessi accreditati, anche ai fini della determinazione dell’importo della pensione.
Come più volte precisato, solo per i versamenti dovuti a partire dal 1° gennaio 1999 è stato fissato un contributo minimo mensile; il versamento potrà comunque essere effettuato nella misura liberamente decisa dagli interessati, anche per importi inferiori a lire 50mila mensili.
Tuttavia, il minimale mensile più volte citato costituirà l’unico parametro di riferimento per determinare l'anzianità contributiva e ad esso si dovrà comunque ricorrere anche per stabilire il numero dei contributi da accreditare ai periodi antecedenti il 1° gennaio 1999.
La copertura assicurativa verrà attribuita con riferimento all’importo complessivo dei versamenti relativi ad ogni anno solare, riconoscendo agli iscritti un numero di mesi proporzionale alla somma versata, con accredito effettuato a partire dal mese di gennaio di ciascun anno interessato e fino alla concorrenza dei 12 mesi.
Eventuali versamenti che nell’anno solare risultino di importo complessivo inferiore al minimale mensile non influiranno sull’anzianità contributiva utile a perfezionare il diritto a pensione, ma verranno comunque valutati (depurati delle spese di gestione, pari al 2 per cento) nel montante contributivo da utilizzare per la misura della prestazione, come si evince dal prospetto che segue.


   

A

B

C

D

(A + D)

anno

versato nell’anno

mesi coperti

utile a pensione

montante anno prec.

coeffic. rivalutaz.

montante anno prec.rivalutato

Montante al 31/12

1997

20.000

0

19.600

==

==

==

19.600

1998

30.000

0

29.400

19.600

1,053597

20.651

50.051

1999

300.000

6

294.000

50.051

1,056503

52.879

346.879

2000

500.000

10

490.000

346.879

1,051781

364.820

854.820

Totale

850.000

16

833.000

Totale

854.820

 

Dal prospetto sopra riportato, gli anni 1997 e 1998 risultano privi di copertura assicurativa, essendo inferiori al minimale le somme complessivamente versate in ciascuno di essi; dette somme, tuttavia, vengono considerate nel totale dei versamenti eseguiti (lire 850.000) e contribuiscono alla determinazione del montante individuale, che alla data del 31 dicembre 2000 ammonta a lire 854.820.


5.1 - Soggetti ultrasessantenni iscritti entro il 31 dicembre 2002
Per i nuovi iscritti, ultrasessantenni alla data della domanda di iscrizione, l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 565/1996 concede la possibilità di perfezionare il requisito per il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età mediante versamento di una riserva matematica; esercitando tale facoltà gli interessati potranno incrementare l’anzianità contributiva maturabile fra la data di iscrizione ed il compimento dell’età pensionabile sopra richiamata del numero di anni necessario a perfezionare il requisito contributivo previsto per accedere alla prestazione.
Tuttavia, come anticipato al punto precedente, in deroga alla previsione dell’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 565/1996 (versamento di una riserva matematica), anche gli ultrasessantenni, che si iscriveranno al Fondo entro la data del 31 dicembre 2002, potranno utilizzare il normale sistema di versamento anche per coprire il periodo necessario a perfezionare il requisito per il diritto a pensione, corrispondendo la relativa contribuzione entro la medesima data, senza maggiorazione per interessi.
Decorso il suddetto termine, i soggetti ultrasessantenni potranno coprire il periodo necessario a perfezionare il requisito per il diritto a pensione unicamente con il ricorso al sistema della riserva matematica, come modificato dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.


5.2 - Ultrasessantenni iscritti dal 1° gennaio 2003 (versamento mediante riserva matematica)
Come accennato al punto precedente, coloro che, in data successiva al 31 dicembre 2002, si iscriveranno al Fondo per la prima volta in età superiore a 60 anni, potranno incrementare l’anzianità contributiva necessaria a perfezionare il diritto a pensione al raggiungimento del 65° anno di età, solo avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto in esame.
A tale proposito appare comunque utile precisare che l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. 184/1997, modificando i criteri di calcolo degli oneri di riscatto per i periodi ricadenti nel sistema contributivo (post 31/12/1995), ha sostituito il criterio della riserva matematica con quello del calcolo percentuale, in tal modo superando la previsione dell'articolo 2, comma 3, del D.Lgs 565/1996.
Secondo i criteri fissati dal citato D.Lgs. 184/1997, l'onere deve essere calcolato utilizzando le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime in cui opera il riscatto alla data della relativa domanda. Tuttavia, considerato che nella particolare forma pensionistica istituita dal D.Lgs. 565/1996 non esistono né una base imponibile annua né una specifica aliquota di finanziamento del Fondo, l’onere di riscatto corrisponderà all’importo che l’interessato intenderà versare per la copertura del periodo in argomento, ovviamente nel rispetto del minimale, di volta in volta stabilito.
Detto importo è attribuito temporalmente ai periodi richiesti, ma la sua rivalutazione, ai fini del calcolo del montante individuale dei contributi disciplinato dall’articolo 1, comma 8, della legge n. 335/1995, ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
In merito alle modalità ed ai termini di presentazione della domanda valgono, anche per gli iscritti al Fondo, i medesimi criteri che disciplinano la facoltà di riscatto nel regime obbligatorio; analogamente devono essere applicate le stesse modalità in merito al versamento dell’onere, nonché gli stessi termini di decadenza, nei casi di pagamento effettuato in ritardo.

6 - Modalità di versamento dei contributi
I contributi dovranno essere versati al Fondo utilizzando, al momento, appositi bollettini di conto corrente postale, debitamente predisposti dall’Istituto ed inviati agli interessati.
Le norme di disciplina del Fondo non hanno previsto alcun termine per il versamento dei contributi, lasciando agli interessati la scelta del momento in cui effettuarlo.
Tuttavia, essendo la contribuzione del Fondo regolata dal principio di cassa, la stessa verrà attribuita all’anno del relativo versamento, fatto salvo quanto previsto per la contribuzione corrisposta nel periodo transitorio, che verrà invece accreditata secondo il principio di competenza.
I suddetti bollettini potranno essere indifferentemente utilizzati, sia per gli accrediti da attribuire all’anno del relativo versamento, secondo il principio di cassa, sia per i versamenti attinenti ad anni precedenti quello della domanda di iscrizione, da accreditare con le modalità indicate al punto successivo, secondo il principio transitorio di competenza.
Si sottolinea, infine, che la decorrenza delle nuove modalità di versamento dei contributi di che trattasi, è fissata al 1° gennaio 2002, tenuto conto che -con l’introduzione dell’Euro- a partire dall’anno suddetto le marche assicurative, il cui valore è espresso esclusivamente in lire, non potranno essere più utilizzate dagli interessati.

6.1 – Trattazione dei versamenti cumulativi (periodo transitorio)
Come precisato ai precedenti punti 5 e 5.1, nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2002) sarà possibile effettuare versamenti anche relativamente ad anni precedenti quello della domanda.
In tali casi, laddove sia stato utilizzato un unico bollettino per effettuare un versamento riguardante più anni, verrà riconosciuto agli iscritti un numero di mesi proporzionale alla somma versata: l’importo complessivamente versato –in assenza di specifiche indicazioni da parte del contribuente in ordine agli anni di riferimento- verrà distribuito sui vari anni, a partire da quello di versamento, sulla base del minimale mensile, attribuendo la relativa copertura a partire dal mese di gennaio dello stesso anno e fino alla concorrenza dei 12 mesi.
Le somme eccedenti il minimale annuo verranno accreditate agli anni precedenti, sulla base del medesimo criterio, come evidenziato nell’esempio che segue.

1° esempio

Versamento eseguito nel mese di novembre 2002 per l’ammontare complessivo di 1.370 euro (lire 2.652.690), da riferire anche ad anni pregressi.

  • Periodo massimo accreditabile 1.1.1997/31.12.2002 – mesi 72

  • Sulla base del minimale mensile di lire 50.000 (25,82 euro) è possibile accreditare 53 mesi

    mesi (1.370: 25,82 ) = mesi 53,06 da arrotondare a 53

    Attribuzione della copertura assicurativa fino a 53 mesi

    anno

    dal

    al

    mesi coperti

    contributo

    mesi residui

    contributo residuo

    2002

    1.1.

    31.12

    12

    309,84

    41

    1.060,16

    2001

    1.1.

    31.12

    12

    309,84

    29

    750,32

    2000

    1.1.

    31.12

    12

    309,84

    17

    440,48

    1999

    1.1.

    31.12

    12

    309,84

    5

    130,64

    1998

    1.1.

    31.05

    5

    130,64

    0

    0

       

    totale

    53

    1.370,00

    0

    0

    2° esempio

    Versamento eseguito nel mese di ottobre 2002 per l’ammontare complessivo di 2.100 euro (lire 4.066.167), da riferire anche ad anni pregressi.

  • Periodo massimo accreditabile 1.1.1997/31.12.2002 = mesi 72.

  • Il risultato ottenuto dividendo l’importo complessivamente versato per il minimale mensile di lire 50.000 (25,82 euro) è pari a 81,33 mesi (2.100 : 25,82 ) = mesi 81,33

    Poiché il quoziente ottenuto dalla suddetta operazione è superiore al numero massimo dei mesi compresi fra il 1° gennaio 1997 ed il 31 dicembre 2002, in favore dell’interessato verrà accreditato il numero di mesi corrispondenti alla capienza del predetto periodo (72 mesi).

    In tale caso – essendo il periodo massimo accreditabile pari a 6 anni pieni – facendo riferimento al minimale mensile si utilizza la somma di 1.859,04 euro (25,82 x 12 x 6), con un residuo di 240,96 euro.

    Poiché l’ammontare complessivamente versato supera quello necessario alla copertura con applicazione del minimale, si opererà nel modo seguente, distribuendo equamente la somma complessiva sui 6 anni interessati

  • euro (2.100 : 6) = euro 350

  • Attribuzione della copertura assicurativa fino a 72 mesi

    anno

    dal

    al

    mesi coperti

    contributo

    mesi residui

    contributo residuo

    2002

    1.1.

    31.12

    12

    350

    60

    1.750

    2001

    1.1.

    31.12

    12

    350

    48

    1.400

    2000

    1.1.

    31.12

    12

    350

    36

    1.050

    1999

    1.1.

    31.12

    12

    350

    24

    700

    1998

    1.1.

    31.12

    12

    350

    12

    350

    1997

    1.1.

    31.12

    12

    350

    0

    0

       

    totale

    72

    2.100

    0

    0

     

    7 - Accredito delle contribuzioni (criteri applicati a regime)
    I contributi versati al Fondo - salvo quanto previsto in relazione ai versamenti pregressi, effettuati fino al 31 dicembre 2002 – vengono accreditati all'anno di pagamento, secondo il principio di cassa.
    Pertanto, ogni versamento effettuato a far tempo dal 1° gennaio 2003 deve essere accreditato all’anno in cui è stato eseguito.
    In ogni caso, la contribuzione accreditata in ciascun anno solare viene attribuita temporalmente a partire dal mese di iscrizione (coincidente con quello di presentazione della relativa domanda) o dall'inizio dell'anno solare interessato e fino alla fine dell'anno stesso, per gli anni successivi a quello dell’iscrizione.
    L'attribuzione temporale deve essere effettuata a prescindere dal momento in cui i contributi vengono versati, nel rispetto del limite di capienza del periodo interessato (ad esempio: il versamento di lire 800mila nel mese di dicembre 2003 da parte di un soggetto iscritto a decorrere da marzo 2003 comporta il riconoscimento di 10 mesi; il versamento di lire 800mila nel mese di gennaio 2004 - unico versamento nell'anno 2004 - da parte di un soggetto iscritto a decorrere da marzo 2003 determina il riconoscimento dell'intero anno 2004).

    7.1 - Determinazione dell'anzianità contributiva
    Per determinare l’anzianità contributiva derivante dai versamenti effettuati dagli interessati, elemento utile ai soli fini del diritto alle prestazioni liquidabili a carico del Fondo, si dovrà fare esclusivo riferimento al minimale mensile di lire 50mila, considerando interamente coperto ogni anno in cui risultino versate somme di ammontare pari o superiore a lire 600mila (euro 309,84).
    Qualora invece i versamenti accreditati all’anno solare risultassero di importo inferiore a lire 600mila (euro 309,84), i mesi di anzianità contributiva da riconoscere dovranno essere attribuiti in proporzione alla somma corrisposta dal contribuente.
    Verrà pertanto accreditato un numero di mesi corrispondente al valore intero ottenuto dividendo per il minimale mensile l'importo complessivo annuo; la relativa copertura assicurativa verrà attribuita temporalmente a partire dal mese di iscrizione o dall'inizio dell'anno solare, fino alla concorrenza dell’importo versato.
    Sebbene solo a partire dal 1° gennaio 1999 sia stato fissato un contributo minimo mensile, il suddetto criterio di determinazione dell’anzianità contributiva si ritiene che debba essere adottato
    –per omogeneità- anche in relazione ai versamenti eseguiti anteriormente alla predetta data.
    Tutti i versamenti, quindi, accreditati al Fondo per qualunque periodo -siano essi antecedenti al 1997 (premio unico d'ingresso), ovvero relativi agli anni 1997 e 1998, ancorché effettuati nella misura liberamente decisa dagli interessati- danno perciò diritto al riconoscimento di un'anzianità contributiva determinata prendendo a riferimento il minimale di 50mila mensili (euro 25,82).

    8 - Scontistica
    Considerato che la vigente normativa non pone alcuna limitazione in merito alle modalità di alimentazione del conto assicurativo acceso nel Fondo, gli iscritti potranno incrementare la contribuzione attraverso il meccanismo della "scontistica", oltre che con versamenti direttamente effettuati.
    La "scontistica" costituisce perciò un’ulteriore, innovativa modalità di contribuzione disponibile per gli iscritti al Fondo, che offre la possibilità di concretizzare una copertura assicurativa per il raggiungimento del diritto a pensione e/o una maggiore base contributiva per liquidare la prestazione pensionistica.
    Anche l’adesione a tale modalità di contribuzione è libera. Coloro che aderiranno all’iniziativa, avvalendosi di tale opportunità, potranno destinare ai fini pensionistici l’importo corrispondente agli abbuoni accantonati su acquisti effettuati presso Centri di vendita convenzionati
    Tali abbuoni verranno accreditati sulla base dei criteri di carattere generale indicati al precedente punto 7; l’entità della copertura assicurativa derivante da tale tipologia di contribuzione corrisponderà pertanto al numero dei mesi (valore intero) ottenuto dividendo l’ammontare accreditato ad ogni anno solare per il minimale vigente nell’anno medesimo, ovvero integrerà l’importo dei versamenti effettuati dall’interessato.
    Sull’argomento si fa riserva di successive istruzioni, in attesa che vengano compiutamente disciplinati i criteri e le modalità di gestione di tale innovativo sistema di contribuzione.

    PARTE SECONDA
    Disposizioni in materia di prestazioni

    1 - Prestazioni e requisiti di accesso
    L’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n.565 del 1996 disciplina le prestazioni alle quali hanno diritto gli iscritti al Fondo ed i relativi requisiti.
    In particolare, la predetta norma dispone che gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di inabilità.
    Non è prevista, per gli iscritti al Fondo, la pensione ai superstiti.

    1.1 Pensione di vecchiaia
    Per il diritto alla pensione di vecchiaia sono richiesti i seguenti requisiti:
    57 anni di età;
    5 anni di contribuzione;
    importo della pensione non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n.335, per i richiedenti che hanno meno di 65 anni di età.
    Al compimento del 65° anno di età, fermo restando il requisito di 5 anni di contribuzione, il diritto alla pensione si consegue senza limiti di importo.
    Ai fini del perfezionamento del requisito di 5 anni di contribuzione devono risultare accreditati in favore dell’iscritto 60 mesi di contribuzione.
    Sono utili – fatto salvo quanto precisato al successivo punto 4.2 per le iscritte provenienti dalla "Mutualità pensioni" - unicamente i contributi versati nel nuovo Fondo di previdenza, istituito dal decreto legislativo n.565 del 1996.
    Come precisato al precedente punto 3, parte 1^, per determinare il numero di mesi da accreditare, la contribuzione deve essere valutata al lordo dell’aliquota aggiuntiva prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto n.565 a copertura delle spese di gestione, attualmente fissata nella misura del 2 per cento dall’articolo 4 del decreto interministeriale 14 marzo 2001.

    1.2 Pensione di inabilità
    L’iscritto al Fondo ha diritto alla pensione di inabilità:
    con almeno 5 anni di contribuzione;
    a condizione che sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
    Non è prevista, per gli iscritti al nuovo Fondo, la possibilità di ottenere la pensione di invalidità già contemplata dall’articolo 8 della legge n.389 del 1963 in favore delle iscritte alla "Mutualità pensioni" la cui capacità di esercitare la normale, diretta attività propria delle casalinghe fosse ridotta a meno di un terzo.
    Per quanto concerne il perfezionamento del requisito di 5 anni di contribuzione si richiama quanto precisato al precedente punto 1.1, parte 2^.
    Con successiva circolare saranno fornite istruzioni in merito all’accertamento dello stato di inabilità ed alla modulistica da utilizzare.


    2 - Modalità di calcolo delle prestazioni
    Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n.565 dispone che "L’importo del trattamento pensionistico è determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all’articolo 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, salvo quanto disposto dal secondo comma".
    Il successivo comma 2, come modificato dall’articolo 58, comma 1, lettera b) della legge 17 maggio 1999, n.144, prevede che "Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335".
    Gli specifici coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni a carico del nuovo Fondo sono stati determinati, come anticipato in premessa, con il decreto 14 marzo 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001.
    L’importo annuo del trattamento pensionistico per le pensioni a carico del nuovo Fondo deve pertanto essere determinato secondo il sistema contributivo previsto dalla legge n.335, moltiplicando il montante individuale dei contributi per lo specifico coefficiente di trasformazione.

    2.1 Determinazione del montante individuale dei contributi
    Per le pensioni da liquidare con il sistema contributivo, l’articolo 1, comma 8, della legge n.335 del 1995 prevede che il montante individuale dei contributi si determini applicando alla base imponibile l’aliquota di computo e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
    Ai sensi del comma 9 dello stesso articolo, il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolato dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
    Considerato che nella particolare forma assicurativa prevista dal decreto legislativo n.565 non esiste, come nei regimi obbligatori, una base imponibile annua, per determinare il montante contributivo individuale si deve fare direttamente riferimento alla contribuzione versata dall’assicurato in ciascun anno.
    Tale contribuzione deve essere valutata al netto dell’aliquota del 2 per cento prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto n.565 a copertura delle spese di gestione.
    Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi maturato dagli iscritti al nuovo Fondo, occorre:
    individuare l’ammontare - al netto dell’aliquota del 2 per cento - dei contributi di ciascun anno;
    sommare l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolato dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, la contribuzione di ciascun anno si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
    Si riportano di seguito i coefficienti da utilizzare per la rivalutazione, fino al 31 dicembre 2000, della contribuzione accreditata nel nuovo Fondo. Si tratta dei coefficienti comunicati al punto 11 della circolare n.220 del 27 dicembre 2000 ai fini della liquidazione delle pensioni contributive aventi decorrenza nell’anno 2001.
    Considerato che la contribuzione accreditata nel nuovo Fondo si riferisce ad anni successivi al 1996, la prima rivalutazione da effettuare è quella al 31 dicembre 1998 per i contributi relativi al 1997. Si omette pertanto il coefficiente previsto per l’anno 1997 ai fini della rivalutazione dei contributi relativi all’anno 1996.

    Anno al quale rivalutare i montanti contributivi

    Coefficienti

    di rivalutazione

    1998

    1,053597

    1999

    1,056503

    2000

    1,051781

     

    Come precisato al precedente punto 5, parte 1^, i contributi versati fino al 31 dicembre 2002 per anni pregressi devono essere rivalutati sulla base del tasso di capitalizzazione considerandoli versati nell’anno cui si riferiscono.
    In caso di soggetti ultrasessantenni che si iscriveranno al Fondo successivamente al 31 dicembre 2002, i contributi versati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n.565, al fine di incrementare l’anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età, dovranno essere rivalutati considerandoli versati nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.

    2.2 Coefficienti di trasformazione
    Il decreto interministeriale 14 marzo 2001, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.565 del 1996, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, ha determinato gli specifici coefficienti di trasformazione da utilizzare per le pensioni a carico del nuovo Fondo in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni.
    Si riportano di seguito gli specifici coefficienti di trasformazione.

    Età

    Coefficiente di trasformazione

    57

    4,903%

    58

    5,049%

    59

    5,204%

    60

    5,368%

    61

    5,542%

    62

    5,727%

    63

    5,925%

    64

    6,136%

    65

    6,361%

     

    Ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
    Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 59 anni e sei mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 60 anni (5,368 per cento) e quello relativo all’età di 59 anni (5,204 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 5,204 + (6/12 x 0,164) = 5,286.
    Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
    Per le pensione di inabilità da liquidare a soggetto di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
    Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i coefficienti di trasformazione possono essere variati, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 565, e successive modificazioni).

    2.3 Misura della pensione
    Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento costituisce l’importo annuo della pensione contributiva (articolo 1, comma 6 della legge n. 335 del 1995).
    L'importo della pensione di inabilità deve essere determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva età di pensionamento, se superiore.
    L’importo mensile della pensione si ottiene dividendo l’importo annuo per 13.
    Le pensioni a carico del Fondo in esame non sono soggette alla disciplina della perequazione automatica.
    Alle pensioni a carico del nuovo Fondo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al minimo.


    3 – Soggetti già iscritti, alla data del 31 dicembre 1996, alla "Mutualità pensioni".
    I trattamenti pensionistici per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996 alla gestione "Mutualità pensioni" e non ancora pensionati alla data di pubblicazione del decreto interministeriale 14 marzo 2001 (23 maggio 2001) devono essere liquidati facendo riferimento alla nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n.565 del 1996, e successive modificazioni ed integrazioni (vedi da ultimo il messaggio n.173 del 14 giugno 2001).


    3.1 Prestazioni e requisiti di accesso
    Le assicurate già iscritte al 31 dicembre 1996 e non ancora pensionate possono conseguire la pensione di vecchiaia, ovvero la pensione di inabilità, in presenza dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 565.
    Si richiamano al riguardo le istruzioni di cui ai precedenti punti 1.1 ed 1.2, parte 2^.
    Si precisa peraltro che ai fini del perfezionamento dei 5 anni di contribuzione sono utili anche i contributi versati fino al 31 dicembre 1996 nella gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n.389, che - rivalutati e depurati dell’aliquota del 5 per cento, come indicato al precedente punto 4.1, parte 1^- costituiscono il premio unico di ingresso.
    Entrano a far parte del premio unico d’ingresso, e sono pertanto utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, anche i contributi eventualmente provenienti dall’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Poiché per tali contributi non era previsto alcun tipo di accantonamento, gli stessi devono essere considerati, opportunamente rivalutati, nel loro intero ammontare (vedi punto 4.1, parte 1^).
    Si ricorda che, come precisato con il citato messaggio n. 173 del 2001, nei confronti dei soggetti che alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 14 marzo 2001 (23 maggio 2001) abbiano un’età pari o superiore a 65 anni e siano in possesso del requisito minimo di 15 anni di assicurazione, può continuare ad essere liquidata la pensione di vecchiaia sulla base della legge 5 marzo 1963, n.389, previa rivalutazione dei contributi ai sensi dell’articolo 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 secondo le istruzioni di cui al punto 4.1 della circolare n. 79 del 30 marzo 2001.


    3.2 Calcolo contributivo
    Ai fini del calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo, da liquidare a carico del nuovo Fondo nei confronti delle assicurate già iscritte alla "Mutualità casalinghe" alla data del 31 dicembre 1996, nel richiamare i criteri illustrati al precedente punto 3, parte 2^, si forniscono le seguenti precisazioni.
    Per la determinazione del montante individuale dei contributi devono essere utilizzati anche i contributi versati fino al 31 dicembre 1996 nella gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, - ivi compresi quelli eventualmente provenienti dall’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Detti contributi, debitamente rivalutati e – per quanto riguarda quelli della mutualità pensioni - depurati dell’aliquota del 5 per cento come indicato al precedente punto 4.1, parte 1^, costituiscono il premio unico di ingresso.
    Dal premio unico di ingresso non deve ovviamente essere detratta l’aliquota del 2 per cento prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 565 del 1996 per i contributi versati nel nuovo Fondo.
    Anche la predetta contribuzione, al pari di quella successiva al 31 dicembre 1996, deve essere rivalutata annualmente, a far tempo dal 31 dicembre 1998, sulla base del tasso annuo di capitalizzazione.
    Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritta al momento del pensionamento costituisce l’importo annuo della pensione contributiva (articolo 1, comma 6 della legge n. 335 del 1995).


    3.3 Doppio calcolo
    Fermo restando che il diritto a pensione nel nuovo Fondo è condizionato dalla presenza dei requisiti richiesti dal decreto legislativo n. 565 del 1996, e successive modificazioni e integrazioni, per le casalinghe già iscritte al 31 dicembre 1996 alla "Mutualità pensioni" che possano far valere anche i requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, l’importo del trattamento pensionistico non può essere inferiore a quello che sarebbe spettato in applicazione di tale legge.
    Conseguentemente, nei confronti delle assicurate di età pari o superiore a 65 anni ed in possesso del requisito minimo di 15 anni di assicurazione alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, si deve procedere sia al calcolo della pensione di vecchiaia secondo il sistema contributivo, sia al calcolo della pensione di vecchiaia previsto dalla legge n. 389 del 1963.
    Ai fini del calcolo della pensione ai sensi della previgente normativa, i contributi versati fino al 31 dicembre 1996 – ovviamente nel loro importo effettivo e non in quello determinato ai fini del calcolo del premio unico di ingresso - al pari di quelli versati successivamente, devono essere rivalutati a norma dell’articolo 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in base ai coefficienti utili ai fini della rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili di cui all’articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, secondo le istruzioni di cui al punto 4 della circolare n. 79 del 30 marzo 2001.
    Si tratta, come è noto, dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi da utilizzare, ai fini della liquidazione delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi, per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992 (c.d. quota A).
    I contributi devono pertanto essere rivalutati, in relazione all’anno di versamento, sulla base dei coefficienti validi per il calcolo della predetta quota A per le pensioni con decorrenza nello stesso anno di decorrenza della pensione a carico del nuovo Fondo.
    I contributi relativi agli anni dal 1997 al 2001 e versati, a copertura di tali anni, entro il 31 dicembre 2002, devono essere rivalutati considerandoli versati nell’anno cui si riferiscono.
    I contributi successivi al 31 dicembre 1996 devono essere valutati al netto dell’aliquota aggiuntiva del 2 per cento prevista dal comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 565.
    Ovviamente per il calcolo effettuato ai sensi della normativa previgente non opera la rivalutazione al tasso di capitalizzazione previsto per il calcolo in forma contributiva dal comma 9 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995.
    Per il calcolo delle pensioni in base alla legge n.389 del 1963, si richiamano le circolari n. 12600 C.e V. del 23 settembre 1964 e n. 134 del 30 maggio 1991.
    Si precisa peraltro che deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,95 unicamente la quota di pensione derivante dalla contribuzione versata nella gestione "Mutualità pensioni", con esclusione quindi non solo dell’eventuale quota di rendita derivante dai versamenti eseguiti nell’assicurazione facoltativa, ma anche della quota derivante dai versamenti successivi al 31 dicembre 1996.
    Si ricorda che anche l’importo determinato secondo le vecchie disposizioni costituisce l’ammontare annuo della pensione.
    Una volta effettuato il doppio calcolo, dovrà essere messo in pagamento l’importo più favorevole.

    4 - Decorrenza
    La pensione, sia di vecchiaia sia di inabilità, decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempre che a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
    Qualora i requisiti non sussistano alla data di presentazione della domanda, ma risultino perfezionati prima della definizione della domanda stessa, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale i requisiti stessi sono stati conseguiti.


    PARTE TERZA
    Organo di gestione e ricorsi

    1 – Organo di gestione
    Ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 del decreto n.565, al Fondo "sovrintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro".
    Il suddetto Comitato (ricostituito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 15 dicembre 200) svolge i compiti indicati al comma 2 del predetto art.5, tra i quali rientra la decisione dei ricorsi.


    2 - Ricorsi
    Il Comitato decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo.
    Il termine per ricorrere al Comitato è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
    Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
    La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento.


    PARTE QUARTA
    Istruzioni contabili

    In relazione a quanto rappresentato in premessa, l'attuale Gestione MP - Gestione speciale della mutualità pensioni a favore delle casalinghe - assume la seguente nuova dizione:
    " Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari".
    La Gestione continua ad essere retta con il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, individuato attraverso la contabilità separata MPK attualmente prevista.
    Ciò posto, a scioglimento della riserva contenuta nel messaggio 2001/0014/000220, si comunica che per la rilevazione contabile delle riscossioni dei contributi versati dagli iscritti con bollettini di conto corrente postale, come previsto dal precedente punto 6), è stato istituito il conto di transito MPK 52/10, che sarà movimentato in contropartita del conto GPA 02/31, acceso al conto corrente postale sul quale saranno canalizzate le riscossioni di che trattasi.
    Il conto MPK 52/10 sarà assistito da apposita causale di mod. FL02: 10511 - "RISC.CTR.FONDO LAV.CURA FAMIL.", di nuova istituzione.
    Per la sistemazione contabile definitiva delle suddette riscossioni seguiranno successive istruzioni al momento in cui verranno definiti, sul piano procedurale, gli ulteriori adempimenti amministrativo-contabili.
    A seguito dell'introduzione delle nuove modalità di versamento dei contributi in questione viene a cessare la funzione dei conti MPK 21/00 e MPK 21/01 i quali devono, quindi, intendersi soppressi.
    Riguardo alle modalità di imputazione contabile dei riscatti, di cui al precedente punto 5.2, si fa rinvio al momento della definizione dei relativi aspetti procedurali.
    Si fa riserva, inoltre, di successive disposizioni finalizzate al ritiro delle marche assicurative e alla disciplina dei relativi aspetti contabili.
    Nulla è cambiato, infine, per quanto concerne le modalità di imputazione contabile delle prestazioni pensionistiche e somme connesse.
    I predetti conti GPA 02/31 e MPK 52/10, di nuova istituzione, sono riportati nell'allegato n.9.

    IL DIRETTORE GENERALE
    TRIZZINO



    Allegato 1
    Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 565
    (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996 – Supplemento Ordinario n. 184)
    "Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389"

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e la legge 5 marzo 1963, n. 389;
    Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
    Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 agosto 1996;
    Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
    E m a n a
    il seguente decreto legislativo:
    Art. 1.
    Istituzioni del fondo e soggetti interessati
    Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualità pensioni", istituita in seno all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.
    A decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione "Mutualità pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti già iscritti nella gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresì iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.
    L’iscrizione al Fondo è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuità, tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.
    Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell’ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.
    Art. 2.
    Contribuzione
    A decorrere dal 1° gennaio 1999, l’importo della contribuzione da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili. (1)
    Le classi di contribuzione, determinate entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere modificate, con le stesse modalità, su proposta del comitato amministratore del Fondo di cui all’art. 5. (2)
    In caso di iscrizione in età superiore ai sessant’anni, l’iscritto ha facoltà di incrementare l’anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65° anno di età mediante il versamento della relativa riserva matematica.
    Sulla contribuzione al Fondo di cui all’articolo 1 e’ applicata un’aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilità, con verifica di congruità a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e’ determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all’art. 5.
    Ai contributi versati al Fondo si applica la disciplina di cui all’art. 13-bis, commi 1, lettera f), e 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (3)
    Art. 3.
    Prestazioni
    L’iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
    trattamento pensionistico secondo la formula di cui all’articolo 4, a partire dal 57° anno di età con cinque anni di contribuzione, a condizione che l’importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, oppure, senza limiti di importo, al compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque anni di contribuzione;
    pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
    Art. 4.
    Calcolo del trattamento pensionistico
    L’importo del trattamento pensionistico e’ determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all’art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto al comma secondo.
    Tenuto conto della peculiarità della specifica forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica. (4)
    L’importo della pensione di inabilità è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni o a quello dell’effettiva età di pensionamento, se superiore.
    Art. 5.
    Comitato amministratore
    Al Fondo autonomo di cui all’art. 1 sovrintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed è composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente è eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.
    Il Comitato amministratore ha i seguenti compiti:
    predispone, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza per il consiglio di amministrazione dell’INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo e delibera sui bilanci tecnici relativi al Fondo;
    delibera in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
    fa proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
    vigila sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione delle prestazioni, nonché sull’andamento del Fondo;
    decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni del Fondo. Il termine per ricorrere al Comitato e’ di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l’autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende il provvedimento;
    assolve ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
    Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi’ 16 settembre 1996
    SCALFARO
    PRODI, Presidente del Consiglio
    dei Ministri
    TREU, Ministro del lavoro e della
    previdenza sociale
    CIAMPI, Ministro del tesoro
    Visto, il Guardasigilli: FLICK
    ^^^^^^^^^^^^^
    (1)comma così sostituito dall’art. 58 della legge 17/5/1999, n. 144.
    Il testo del comma 1 dell’art. 2 era il seguente "L’iscritto può scegliere, al momento dell’adesione al Fondo, tra cinque diverse classi di contribuzione con possibilità di successivi passaggi a classi diverse da quella inizialmente prescelta. L’importo dei rispettivi contributi e’ annualmente aggiornato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
    (2) comma abrogato dall’art. 58 della legge 17/5/1999, n. 144.
    (3) comma abrogato dall’art. 13, comma 4, del D.Lgs. 18/2/2000, n. 47.
    (4) comma così sostituito dall’art. 58 della legge 17/5/1999, n. 144.
    Il testo del comma 1 dell’art. 4 era il seguente "Tenuto conto della peculiarità della specifica forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A) allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, operanti nella fase di prima applicazione, sono determinati in apposite tabelle approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui all’art. 1, comma 44, della citata legge n. 335 del 1995. Con le medesime modalità i coefficienti cosi determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica."

    Allegato 2
    Decreto 14 marzo 2001
    Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.
    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001
    IL Ministro del lavoro e della previdenza sociale
    di concerto con
    il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
    Visto l’art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n.335;
    Visto il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565, ed, in particolare, l’art. 2, comma 4, l’art. 4, comma 2, come sostituito dall’art. 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, e l’art. 5;
    Sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 44 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
    Decreta:
    Articolo 1
    Sono determinati, nell’allegata tabella, i coefficienti di trasformazione in pensione del montante contributivo per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, specifici per la particolare assicurazione.
    Articolo 2
    Le basi demografiche per la determinazione dei coefficienti di trasformazione di cui all’art. 1 sono riferite alle tavole di mortalità ISTAT per sesso ed età dell’anno 1996, sulle quali è stata calcolata la media dei sopravviventi dei due sessi per età.
    Articolo 3
    Il tasso tecnico annuo impiegato è valutato pari all’1,5 per cento, in analogia al tasso tecnico previsto per il sistema pensionistico obbligatorio.
    Articolo 4
    In fase di prima applicazione e fino alla quantificazione delle effettive spese di gestione, la percentuale di caricamento su ogni versamento contributivo, a titolo di compensazione dei costi amministrativi, è rapportata al 2 per cento.
    Articolo 5
    Su proposta del comitato amministratore del Fondo, le amministrazioni concernenti valutano, alla fine di ogni anno, la congruità dei coefficienti di trasformazione impiegati, con la verifica delle ipotesi demografiche ed economiche assunte a riferimento nella determinazione dei medesimi e dell’andamento delle pensioni di inabilità.
    Articolo 6
    I coefficienti di trasformazione individuati dall’art. 1 possono essere variati, su proposta del comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    Roma, 14 marzo 2001
    Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale SALVI
    p.Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica SOLAROLI
    Registrato alla Corte dei Conti, Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 297

    Decreto legislativo 16 settembre 1996, n.565
    Coefficienti di trasformazione
    Età Valori
    57 4,903%
    58 5,049%
    59 5,204%
    60 5,368%
    61 5,542%
    62 5,727%
    63 5,925%
    64 6,136%
    65 6,361%

    Tasso di sconto = 1,5%
    Allegato 3
    MESSAGGIO N.173 DEL 14 GIUGNO 2001


    DIREZIONE CENTRALE
    DELLE PRESTAZIONI

    AI DIRETTORI REGIONALI
    AI DIRETTORI DI AREA
    AI DIRETTORI DELLE AGENZIE

    OGGETTO: Decreto 14 marzo 2001 avente ad oggetto "Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari". Soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996 nella gestione "Mutualità pensioni" non ancora pensionati.

    Sulla Gazzetta Ufficiale n.118 del 23 maggio 2001 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente ad oggetto "Determinazione dei coefficienti di trasformazione per il Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari".
    Con la pubblicazione di tale decreto, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.565 del 1996, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, si è completato il quadro normativo che consente la concreta operatività del nuovo Fondo di previdenza.
    Con circolare in corso di predisposizione saranno fornite le istruzioni applicative per l’accertamento del diritto e per il calcolo in forma contributiva delle pensioni a carico del predetto Fondo.
    Come precisato al punto 4.2 della circolare n.79 del 30 marzo 2001, a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale che consente la liquidazione delle pensioni in forma contributiva, i trattamenti pensionistici per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1996 alla gestione "Mutualità pensioni" e non ancora pensionati debbono essere liquidati facendo riferimento alla nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n.565.
    Peraltro, nei confronti dei soggetti che alla data di pubblicazione del decreto ministeriale (23 maggio 2001) abbiano un’età pari o superiore a 65 anni e siano in possesso del requisito minimo di 15 anni di assicurazione, potrà continuare ad essere liquidata la pensione di vecchiaia sulla base della legge 5 marzo 1963, n.389, previa rivalutazione dei contributi ai sensi dell’articolo 69, comma 5, della legge n.388 del 2000 secondo le istruzioni di cui al punto 4.1 della circolare n.79.
    Le Sedi dovranno individuare i soggetti che hanno maturato i requisiti di età e di assicurazione per il diritto alla pensione di vecchiaia entro la predetta data - e che non abbiano presentato ancora la relativa domanda – e prospettare loro la possibilità di presentare con immediatezza la domanda di pensione per ottenerne la liquidazione in applicazione della previgente normativa.
    Per le posizioni assicurative non ancore inserite nell’archivio di cui al messaggio n.21379 del 28 maggio 1998, l’individuazione dei soggetti aventi diritto dovrà essere effettuata tramite i fascicoli cartacei degli iscritti.


    IL DIRETTORE GENERALE
    TRIZZINO

    Allegato n. 4

    Allegato n. 4

    Retribuzioni minime ex art. 7, legge n. 638/1983

    anno

    importo

    settimanale

    importo

    annuo

    1997

    274.420

    14.269.840

    1998

    279.080

    14.512.160

    1999

    284.100

    14.773.200

    2000

    288.640

    15.009.280

    2001

    296.140

    15.399.280

    Allegato n. 5

    Gestione Separata – minimali di reddito e di contribuzione

    anno

    Minimali mensili

    Contributo mensile

    Minimali annui

    Contributo annuo

    1997

    1.802.884

    180.288

    21.634.601

    2.163.460

    1998

    1.831.666

    219.800

    21.979.984

    2.637.598

    1999

    1.862.658

    223.519

    22.351.888

    2.682.227

    2000

    1.890.685

    245.789

    22.688.224

    2.949.469

    2001

    1.937.018

    251.813

    23.244.208

    3.021.747

    L’ammontare del contributo mensile ed annuo si riferisce a soggetti privi di altra tutela previdenziale, tenuti al versamento del contributo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla tutela della maternità e dall’assegno per il nucleo familiare (aliquota dello0,5% dal 1/1/1998).


    L’ammontare del contributo mensile ed annuo si riferisce a soggetti privi di altra tutela previdenziale, tenuti al versamento del contributo per il finanziamento degli oneri derivanti dalla tutela della maternità e dall’assegno per il nucleo familiare (aliquota dello0,5% dal 1/1/1998).

    Allegato n. 6



    Timbro a data
    (riservato all'INPS)
    All’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
    Agenzia di __________________


    Domanda di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari"
    _l_ sottoscritt_ _______________________________________, nat_ a _____________________________________
    provincia di _____________ il ____________ e residente a ______________________________________, via __________________________________, n° ______, prov. di ___________, CAP _________ codice fiscale _______________________________, chiede l’iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" ai sensi del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 e successive modificazioni ed integrazioni.
    A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, _l_ sottoscritt_ dichiara:
    di svolgere lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
    di non prestare attività lavorativa alle dipendenze di terzi ovvero di svolgere attività lavorativa ad orario ridotto in qualità di _______________________, alle dipendenze di ____________________________ ;
    di non svolgere attività lavorativa autonoma, comportante l’iscrizione a forme previdenziali obbligatorie;
    di non essere titolare di trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità, d’invalidità/inabilità.
    Data, _________________ Firma _________________________________________
    Delega per l'Ente di Patronato
    Io sottoscritt__, con il presente atto delego il Patronato ____________________________ ad assistermi gratuitamente nei confronti dell'INPS per la trattazione della presente pratica, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.
    Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto all’art. 10 della legge n. 675/1996, l’informativa sul trattamento dei miei dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all’art. 22 della legge medesima:
    consento il loro trattamento per conseguire le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del Patronato;
    consento che gli stessi siano comunicati all’INPS.
    Data, _________________ Firma _________________________________________



    Timbro
    del Patronato



    Firma dell'Operatore del Patronato







    Sigla del Patronato Zona N° pratica
    RICEVUTA
    Sede INPS di
    __________________

    In data odierna __l__ Signor__ ____________________________________ ha presentato domanda di iscrizione al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari"


    Timbro a data
    (riservato all'INPS)




    Firma dell'impiegato addetto


    Allegato n. 7
    Messaggio N. 175 del 12/11/2001 della Direzione Centrale Entrate Contributive
    Direzione Centrale Entrate Contributive
    Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
    Come noto, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, a decorrere dal 1° gennaio 1997, la gestione "Mutualità pensioni" in favore delle casalinghe ha assunto la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari" e, con effetto dalla medesima data, le iscritte alla predetta gestione sono inserite d'ufficio nel Fondo di nuova istituzione utilizzando, quale premio unico d'ingresso, i contributi dalle stesse già versati alla "Mutualità pensioni" e quelli eventualmente provenienti dall’Assicurazione facoltativa di cui al RDL 4 ottobre 1935, n. 1827.
    Peraltro, come precisato al punto 4.2 della circolare n.79 del 30 marzo 2001 - a seguito dell’emanazione del decreto ministeriale che consente la liquidazione delle pensioni in forma contributiva - i trattamenti pensionistici per i soggetti già iscritti alla gestione "Mutualità pensioni" al 31 dicembre 1996 e non ancora pensionati debbono essere liquidati facendo riferimento alla nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n.565.
    Peraltro, nei confronti dei soggetti che alla data di pubblicazione del decreto ministeriale (23 maggio 2001) abbiano un’età pari o superiore a 65 anni e siano in possesso del requisito minimo di 15 anni di assicurazione, potrà continuare ad essere liquidata la pensione di vecchiaia sulla base della legge 5 marzo 1963, n.389, previa rivalutazione dei contributi ai sensi dell’articolo 69, comma 5, della legge n.388 del 2000 secondo le istruzioni di cui al punto 4.1 della circolare n.79/2001.
    Pertanto per tutti gli iscritti per i quali non è maturato il diritto a pensione, dovrà essere calcolato il premio di ingresso che costituisce anche il passaggio automatico dal vecchio al nuovo Fondo.
    La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 69, comma 5) dispone inoltre la rivalutazione, secondo l’anno di versamento, dei contributi versati alla gestione "Mutualità pensioni" e nell’assicurazione facoltativa.
    Diventa pertanto obbligatorio aggiornare l’attuale archivio CAFAC con tutte le posizioni suddette, ancora non acquisite in archivio, al fine di – una volta acquisite e/o aggiornate le posizioni assicurative in discorso - effettuare la rivalutazione delle contribuzioni versate alla "Mutualità Pensioni" e quantificare correttamente l’ammontare del premio unico d'ingresso, con la corrispondente anzianità contributiva da riconoscere in favore delle persone transitate al nuovo Fondo.
    Le posizioni già presenti in archivio come non pensionati, che alla data del 23 maggio 2001 hanno raggiunto o superato i 65 anni di età, sono elencati nella lista disponibile sul sito Intranet – FTP.INPS, all’indirizzo
    "DirezioneGenerale/DCSIT/ContributiDiversi/VersamentiVolontari/Casalinghe.zip"
    Tali posizioni debbono essere aggiornate, a cura delle sedi, con i dati della pensione nel caso sia già stata liquidata, ovvero con il codice "999" al posto della categoria della pensione, nel caso l’assicurato/a abbia raggiunto il diritto alla stessa in base al requisito minimo di 15 anni di assicurazione, ma non risulti ancora pensionato.
    Il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione con la contestuale determinazione del premio unico di ingresso sarà effettuato con apposita procedura informatica.
    Tale passaggio dovrà essere effettuato entro il 30 dicembre p.v., posto che in fase di determinazione del premio di ingresso si provvederà anche alla trasformazione in EURO del suo importo.
    Pertanto è indispensabile che le Sedi completino con ogni possibile sollecitudine - e comunque entro e non oltre il 12 dicembre 2001 - le operazioni di acquisizione di tutte le posizioni assicurative non ancore inserite nell’archivio CAFAC, seguendo le istruzioni fornite con messaggio n. 21379 del 28 maggio 1998, anche per quanto attiene le autorizzazioni per l’accesso alla procedura.
    Si rammenta, infatti, che i terminali da utilizzare per le operazioni di aggiornamento debbono essere quelli riconosciuti dal sistema standard di sicurezza dell’Istituto. Nel caso di inconvenienti legati al riconoscimento in fase di accesso alla procedura, è necessario rivolgersi a:
    Claudio Filesi 06 59053435
    Mario Giovanardi 06 59053407
    Numero Fax 06 59053058
    Si fa presente che il suddetto archivio CAFAC sarà ancora disponibile, per un periodo limitato, solo per la visualizzazione delle posizioni acquisite, e non sarà più aggiornabile, in quanto le informazioni saranno state elaborate e avranno formata la base informativa dell’archivio costituito ad hoc per la gestione del nuovo Fondo
    Per eventuali problemi relativi all’applicazione rivolgersi a:
    Gabriella Nunzi 06 59055813
    Enzo Salvatori 06 59053148
    Gianfranco Barisone 019 8315482


    IL DIRETTORE CENTRALE p. IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI
    ENTRATE CONTRIBUTIVE INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
    (Giorgio Craca) (Pierlodovico Pellizzari)
    Allegato n. 8
    MESSAGGIO N. 21379 DEL 28 MAGGIO 1998


    INPS
    DIREZIONE CENTRALE PER I CONTRIBUTI
    COORDINAMENTO GENERALE STATISTICO ATTUARIALE
    DIREZIONE CENTRALE TECNOLOGIA INFORMATICA

    AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI
    E, P.C. AL PRESIDENTE
    AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
    AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI
    E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
    AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO
    DI INDIRIZZO E VIGILANZA
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI
    DI FONDI E CASSE
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
    AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

    OGGETTO: RILASCIO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA E DELLA "GESTIONE MUTUALITA' PENSIONI CASALINGHE DI CUI ALLA LEGGE 5 MARZO 1963, N.389".
    SI COMUNICA CHE E' STATA MESSA IN LINEA UN'APPOSITA PROCEDURA CHE PREVEDE L'INFORMATIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DELLE GESTIONI IN OGGETTO, ATTUALMENTE RESIDENTI SU DOCUMENTI CARTACEI.
    LE SEDI DOVRANNO PROVVEDERE ALL'ACQUISIZIONE DEI DATI CONTRIBUTIVI RELATIVI SIA ALLE POSIZIONI CHE HANNO GIA' DATO LUOGO A PENSIONE, SIA A QUELLE ANCORA ATTIVE.
    LA PROCEDURA PREVEDE, INOLTRE, L'ACQUISIZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE E DELLE PENSIONI DELLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEI BARROCCIAI, PICCOLI AUTOTRASPORTATORI E AUSILIARI DEL TRAFFICO, DEI FACCHINI ED AUSILIARI, E DELLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEI GIOCATORI DI CALCIO PROFESSIONISTI E SEMIPROFESSIONISTI NONCHE' DELLE RELATIVE PENSIONI AI SUPERSTITI.
    SI FA PRESENTE CHE:
    LE POSIZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AI PENSIONATI A CARICO DELLA GESTIONE "MUTUALITA' CASALINGHE" E GESTIONE FACOLTATIVA SONO GIA' STATE INSERITE NELL'ARCHIVIO IN OGGETTO
    LE POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE ALLE PENSIONI LIQUIDATE PRECEDENTEMENTE ALL'ANNO 1992 SARANNO ACQUISITE A CURA DELLA DIREZIONE GENERALE, PRESSO LA QUALE RISULTANO GIACENTI I RELATIVI FASCICOLI.
    AFFINCHE' LA PROCEDURA POSSA FORNIRE INFORMAZIONI EFFICACI, SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE SULLA CORRETTA ACQUISIZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI RELATIVI SIA AGLI ASSICURATI CHE AI PENSIONATI.
    L'ACCESSO ALLA PROCEDURA AVVIENE TRAMITE INFOINPS POSIZIONANDO IL CURSORE SULLA TRANSAZIONE CAFAC COME DA MANUALE OPERATIVO ALLEGATO.

    IL DIRETTORE GENERALE

    ALL. 1

    PROCEDURA DI GESTIONE DELLA ASSICURAZIONE FACOLTATIVA E DELLA "GESTIONE MUTUALITA' PENSIONI CASALINGHE DI CUI ALLA LEGGE 5 MARZO 1963, N. 389".
    MANUALE OPERATIVO:

    N.B. si omette l’allegato n. 1 (MANUALE OPERATIVO), reperibile in HERMES
    Allegato n. 9
    VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

    Tipo variazione
    :
    I
    Codice conto
    :
    GPA 02/31
    Denominazione completa
    :
    C/C corrente postale per la riscossione dei contributi del Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari
    Denominazione abbreviata
    :
    C/C POST.RISC.CTR.FONDO PREV.LAVORI CURA RESP.FAM.
    Tipo variazione
    :
    I
    Codice conto
    :
    MPK 52/10
    Denominazione completa
    :
    Riscossioni ed accreditamenti di contributi, in attesa di imputazione definitiva
    Denominazione abbreviata
    :
    RISCOSS.E ACCRED.CTR.IN ATTESA IMPUTAZIONE DEFIN.

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