Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione di inabilità nel fondo casalinghe

Calcolo della pensione - Coefficiente di trasformazione

Il decreto interministeriale 14 marzo 2001, emanato in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n.565 del 1996, come sostituito dall’articolo 58, comma 1, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n.144, ha determinato gli specifici coefficienti di trasformazione da utilizzare per le pensioni a carico del nuovo Fondo in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni.
Si riportano di seguito gli specifici coefficienti di trasformazione.

Coefficiente di trasformazione
Età Coefficiente di trasformazione
57 4,903%
58 5,049%
59 5,204%
60 5,368%
61 5,542%
62 5,727%
63 5,925%
64 6,136%
65 6,361%

 

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’assicurato alla decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione.
Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 59 anni e sei mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 60 anni (5,368 per cento) e quello relativo all’età di 59 anni (5,204 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 5,204 + (6/12 x 0,164) = 5,286.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese (vedi circolare 180/96).
Per le pensione di inabilità da liquidare a soggetto di età inferiore a 57 anni deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i coefficienti di trasformazione possono essere variati, su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica (articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 565, e successive modificazioni).

Twitter Facebook