Eureka Previdenza

La pensione di Inabilità

Pensione di inabilità nel fondo casalinghe

Calcolo della pensione - Premio unico di ingresso

Il D.Lgs. 565/1996 stabilisce che - con effetto dal 1° gennaio 1997 – le casalinghe già iscritte alla gestione "Mutualità Pensioni" sono inserite nel nuovo Fondo, utilizzando, come "premio unico di ingresso", i contributi versati nella predetta gestione e quelli eventualmente provenienti dall’Assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del RDL 4 ottobre 1935, n. 1827.

Al "premio unico di ingresso" verrà attribuita automaticamente una propria anzianità contributiva, da far valere ai fini del raggiungimento del requisito contributivo richiesto per liquidare le prestazioni a carico del Fondo.

L’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce fra l’altro che i contributi versati fino al 31 dicembre 2000 alla gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 389/1963, nonché quelli versati nell’assicurazione facoltativa, siano rivalutati secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti di cui all’art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni utili a liquidare la quota "A" di pensione retributiva).

A tale proposito va precisato che il 5 per cento dei contributi versati dalle iscritte alla "Mutualità pensioni" veniva destinato al "conto speciale", di cui all’articolo 13 della legge n. 389/1963, secondo quanto disposto dall’articolo 4, ultimo comma, della stessa legge; conseguentemente, ai fini della determinazione del premio unico d'ingresso da accreditare al Fondo, dovrà essere utilizzato solo il 95 per cento dei suddetti contributi. Verranno invece utilizzati nel loro intero ammontare i contributi provenienti dall’assicurazione facoltativa, per i quali non era previsto alcun tipo di accantonamento.

Dalla rivalutazione in discorso vanno peraltro esclusi i contributi versati alla "Mutualità pensioni" per i periodi successivi al 31 dicembre 1996, da computare nel calcolo della pensione contributiva liquidata ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 565/1996; tali contributi dovranno essere pertanto accreditati al Fondo per il loro effettivo ammontare, senza operare alcuna rivalutazione.

Ai fini della rivalutazione dovranno essere utilizzati i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998, che consentono di comprendere in tale operazione anche i versamenti relativi all’anno 1996; infatti, se si utilizzassero i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza 1997, i contributi accreditati al 1996 resterebbero esclusi sia dalla rivalutazione di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982, sia da quella prevista ai fini della determinazione del montante contributivo (la prima rivalutazione avverrà infatti al 31 dicembre 1998, sui contributi relativi al 1997).

Tale operazione consente un’attualizzazione dell’intero premio unico d’ingresso all’anno 1997.

Una volta determinato l'ammontare del "premio unico di ingresso", si dovrà calcolare la corrispondente anzianità contributiva: l’ammontare complessivo delle somme relative agli anni antecedenti il 1997, preventivamente rivalutate, dovrà essere diviso per l'importo di lire 50mila (25,82 euro) ed il quoziente ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto.

Il numero dei mesi risultante dalla predetta operazione dovrà essere poi confrontato con quello dei mesi ottenuto moltiplicando per 12 il numero degli anni interessati dai versamenti nella gestione "Mutualità pensioni"; in favore dell’interessata verrà conseguentemente accreditata l’anzianità contributiva corrispondente al minore dei due predetti valori.

Anzianità contributiva accreditata
L’ammontare complessivo delle somme relative agli anni antecedenti il 1997, preventivamente rivalutate utilizzando i coefficienti previsti per le pensioni aventi decorrenza nell’anno 1998 di cui all’art. 3 della legge n. 297/1982, dovrà essere diviso per l'importo di lire 50mila (25,82 euro) ed il quoziente ottenuto dovrà essere arrotondato per difetto.

Il numero dei mesi risultante dalla predetta operazione dovrà essere poi confrontato con quello dei mesi ottenuto moltiplicando per 12 il numero degli anni interessati dai versamenti nella gestione "Mutualità pensioni"; in favore dell’interessata verrà conseguentemente accreditata l’anzianità contributiva corrispondente al minore dei due predetti valori.

 

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