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Messaggio 2634 del 11 febbraio 2013
Oggetto: Domande di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 presentate dal 1° gennaio 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, all’articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Infatti il citato comma 240 dispone che “Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorchè tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni.“
Pertanto, in attesa dell’emanazione della circolare sull’argomento, le domande di pensione di inabilità ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, presentate dal 1° gennaio 2013 continueranno ad essere esaminate e definite secondo i consueti criteri, ove i richiedenti abbiano contribuzione accreditata in un’unica forma assicurativa gestita dall’Istituto.
Negli altri casi le sedi dovranno tenere in apposita evidenza le domande di pensione di inabilità presentate dalla predetta data del 1° gennaio 2013.
Al riguardo si fa riserva di fornire successive istruzioni.
Il Direttore generale
Nori