Eureka Previdenza

Decreto del Presidente della Repubblica 1092 del 29 dicembre 1973

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Vigente al: 5-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21
della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;

Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 29 dicembre 1973

LEONE

RUMOR - GAVA - LA MALFA
- GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 4 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 9. - CARUSO
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI

CIVILI E MILITARI DELLO STATO

PARTE PRIMA

Diritto al trattamento di quiescenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.
(Soggetti del diritto)

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno
diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli
impiegati civili e gli operai dello Stato nonche' i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti
di istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di
polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 2.
(Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici)

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non
spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza,
a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme
dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si
applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte
del presente testo unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per
periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di
quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme
anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi
speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del
presente testo unico.
Art. 3.
(Ritenute sugli assegni di attivita')

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni
pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attivita' di servizio
sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le
norme concernenti il trattamento economico di attivita'.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 APRILE 1976, N.177)).
Art. 4.
(Cessazione dal servizio per limiti di eta')

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a
riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; gli operai
sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', se uomini, e del sessantesimo anno di eta', se donne. ((30))
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione
del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del limite di eta'.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti
fissi di eta' per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello
Stato che appartengano a particolari categorie e quelle che
stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza
della cessazione dal servizio nonche' le norme che prevedono il
trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di
eta'.
La cessazione dal servizio del personale militare per il
raggiungimento di limiti di eta' nonche' tutte le altre cause di
cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che
militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato
giuridico.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 3 - 18 giugno 1991, n.282 (in
G.U. 1a s.s. 26/06/1991, n.25) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 dell'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)," nella
parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al
raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo non
abbia compiuto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo
della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al
conseguimento di tale anzianita' minima, e comunque non oltre il 70°
anno di eta'".
Art. 5.
(Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del
diritto)

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di
riversibilita', non si perde per prescrizione, per perdita della
cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il
trattamento di riversibilita' dagli articoli 81, comma settimo, e 86,
comma secondo.
Art. 6.
(Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi)

Un periodo di attivita' lavorativa, che sia valutabile ai fini di
quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, e' valutato una
sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi
di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui e' consentito il cumulo di impieghi, ai
sensi delle norme in materia.
Art. 7.
(Membri del Governo e parlamentari)

L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti
dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del
trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di
altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
TITOLO II

SERVIZI COMPUTABILI

Capo I

SERVIZI DEI DIPENDENTI STATALI


Art. 8.
(Computo)

Tutti i servizi prestati in qualita' di dipendente statale si
computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le
disposizioni contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto
d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa
per motivi di famiglia ((...));
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o
in posizione corrispondente che comporti la privazione dello
stipendio o della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
((COMA ABROGATO DAL D. LGS, 15 MARZO 2010, N. 66)).
Art. 9.
(Cessazione dal servizio seguita da riammissione)

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o
del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari,
cui segua la riammissione in servizio con diritto agli assegni non
percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento
penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla
data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in
servizio.
Capo II

SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Art. 10.
(Disposizioni comuni)

A favore dei dipendenti statali per i quali e' previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e'
ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina,
indicati dagli articoli seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi puo' essere
esercitato in tutto o in parte.
Art. 11.
(Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad altri fondi)

Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie del
personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio
comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art.
41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale versera' allo Stato i
contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato,
relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualita' di incaricato
o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria,
professionale o artistica, sono computabili per il periodo
retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano anche nei
casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno
allo Stato i relativi contributi.
Art. 12.
(Servizi resi ad enti diversi)

I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze delle
assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti
parastatali o di enti e istituti di diritto pubblico sottoposti a
vigilanza o a tutela dello Stato, sono computati a domanda
dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il
dipendente ha prestato servizio o e' stato iscritto ai fini di
quiescenza corrispondera' allo Stato l'importo dei contributi
versati, compresi quelli a carico dell'interessato, in relazione al
periodo ammesso al computo ai fini del trattamento di quiescenza
statale; nulla e' dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i
servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute
nel successivo titolo VII.
Art. 13.
(Periodi di studi superiori e di esercizio professionale)

Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come condizione
necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o, in
aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di
corsi universitari di perfezionamento puo' riscattare in tutto o in
parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli
studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, verso
corresponsione di un contributo pari al 6 per cento, commisurato
all'80 per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione
della domanda, in relazione alla durata del periodo riscattato. Se la
domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo
e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio. (2) (27) (29)
((38))
Il riscatto puo' essere esercitato per i periodi di studio
decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come
condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi
professionali, e' ammesso anche il riscatto totale o parziale di
detto periodo nonche' dei periodi di pratica necessari per il
conseguimento della abilitazione professionale, verso corresponsione
di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio spettante alla
data di presentazione della domanda, in relazione al periodo
riscattato. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal
servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei limiti
quantitativi indicati nei commi stessi, e' consentito anche a chi sia
acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere
di cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica
equiparata o superiore a quella anzidetta nonche' ai funzionari della
carriera direttiva nominati fra estranei all'amministrazione con
qualifica pari o superiore a quella di dirigente generale e ai
professori universitari.
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto
presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto
dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o
da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (27)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 5 dicembre
1990, n.535 (in G.U. 1a s.s. 12/12/1990, n.49) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata
legale del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi
dell'Accademia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di
maturita' artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per
l'ammissione ai concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di
belle arti".
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AGGIORNAMENTO (29)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12 giugno 1991,
n.257 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1991, n.24) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 13 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non comprende, tra i periodi di tempo
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza, quello
corrispondente alla durata dei corsi di preparazione per il
reclutamento di impiegati delle Amministrazioni statali, organizzati
e tenuti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione".
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AGGIORNAMENTO (38)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 - 15 febbraio 2000, n.52
(in G.U. 1a s.s. 23/02/2000, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 13, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) e dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), "nella parte in cui
non consentono al dipendente dello Stato di riscattare, ai fini del
trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di
studi svolto presso l'Accademia di belle arti ovvero presso istituti
o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando
il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di
perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio
per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di
determinate funzioni".
Art. 14.
(Servizi ammessi a riscatto)

Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n.
I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato
dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente
volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione
superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della
legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della
qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera
direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma
dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e
amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli
uffici italiani all'estero;
g) docente presso universita' estere, prima della nomina a
professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore,
purche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18
marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita'
estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali
di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di
istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste
dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45. ((21))
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il
dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6
per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o
della retribuzione spettante alla data di presentazione della
domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto
nei successivi commi quarto e quinto. (2)
Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal
servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo
stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo
di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o
della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua
assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico
del bilancio dello Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art.
11.
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AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che
"A decorrere dal 1 gennaio 1976, per le domande di riscatto
presentate dalla data stessa, il contributo del 6 per cento previsto
dall'articolo 13, primo comma, e dall'articolo 14, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, o
da altre analoghe disposizioni di legge, e' elevato al 7 per cento.
Restano salve le diverse misure del contributo di riscatto previste
dalle norme in vigore."
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 21 gennaio 1988, n.44
(in G.U. 1a s.s. 27/01/1988,n.4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, lettera h) del presente articolo "nella
parte in cui non prevede i professori universitari di ruolo dalla
facolta' di riscatto dei servizi prestati in qualita' di lettore di
lingua e letteratura italiana presso universita' estere".
Art. 15.
(Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento)

I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualita' di
dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo
che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad
assicurazione obbligatoria.
Restano ferme, se piu' favorevoli, le particolari norme di
computabilita' contenute nelle singole leggi di inquadramento.
Art. 16.
(Personale postelegrafonico)

Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato
dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5
agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato
dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le
aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato
servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione;
si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge
31 dicembre 1961, n. 1406.
Art. 17.
(Corsi di istruzione per i servizi telefonici)

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o
meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di
Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le
disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo,
in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26
marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei
corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o
per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo
presso la suddetta Azienda di Stato.
Capo III

AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Art. 18.
(Campagne di guerra)

Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna
di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento
per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si
riferisce.
Art. 19.
(Servizio di navigazione e servizio su costa)

Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in
armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si
applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in
tempo di guerra.
E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto
dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli
ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come
commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano
emigranti e al personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi
militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva
dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a
bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra
e' aumentato della meta'. ((35))
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 20.
(Servizio di volo)

Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative
indennita' mensili, e' aumentato di un terzo. ((35))
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 21.
(Servizio di confine)

Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o
militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato
con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il
tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi
diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato
prestato senza interruzione. ((35))
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D. L.gs. 30 aprile 1997, n.165, ha disposto (con l'art. 5, comma
1) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli
aumenti del periodo di servizio di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini
pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 23.
(Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in
residenze disagiate)

Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli
affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate,
stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello
per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre
quarti.
A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra
sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.
Art. 24.
(Servizi scolastici)

Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per
il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali
italiane all'estero;
b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti
di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in
paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o
da organismi internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di
Trieste non amministrata dall'Italia Se i servizi indicati nel comma
precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si
osserva lo art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico
1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita'
delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al
regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico
1940 - 1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai
provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei
comuni di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente
di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle
lettere a) e b).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449)).
Art. 25.
(Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici)

Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai
polverifici e' aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i
periodi di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con
quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono
considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto
luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.
Art. 26.
(Servizi prestati in colonia e in territorio somalo)

Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato
della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo.
Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia
durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo
articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre
colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano
separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti
servizi, il secondo comma dell'art. 21.
Art. 27.
(Servizio prestato in zona di armistizio)

Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra 1914-18 o
in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1925, e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per
il tempo successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma
dell'art. 21.
Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 28.
(Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali)

Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con
assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio
reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si
applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello
Stato.
E' equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione
nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze
armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative
disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della
Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo
di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto
per esigenze di carattere eccezionale.
E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di
dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato
generale del Governo per il Territorio di Trieste.
Art. 29.
(Servizi scolastici)

Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o
supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore
agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947,
n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del
trattamento di quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso
della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188,
servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale
insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino
all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole
dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni
anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto
entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della
totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato
fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione
al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di
quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6
febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV
della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato
anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le
norme contenute nel titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita'
di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza
iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
Art. 30.
(Servizio ferroviario)

Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente
prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa
secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale
ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 32.
(Studi superiori richiesti agli ufficiali)

Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio
permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di
laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento
di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla
durata legale dei relativi corsi.
Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi
universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come
condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo
o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.
Art. 33.
(Servizio prestato dai legionari fiumani)

Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13
settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo
Stato.
Art. 34.
(Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici)

Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o
razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla
cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in
relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i
dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73
della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo
delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4
della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il
servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua
tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo
dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo
oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle
opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi
prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni
nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
Art. 35.
(Ex combattenti partecipanti a esami riservati e vincitori di
concorsi annullati)

In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina in ruolo
mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6
gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo
1946, n. 141, e che erano in possesso dei requisiti prescritti dallo
art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi
originari, e' computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il
tempo intercorso fra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo
e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo
di coloro che parteciparono ai concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, e' retrodatata al 26 luglio 1943
la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta
data con graduatorie di merito formate in sostituzione di quelle gia'
approvate alla data del 26 luglio 1943 e successivamente annullate
per l'eliminazione delle preferenze e del relativo punteggio
attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.
Art. 36.
(Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi)

Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali e degli
enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il
periodo di effettivo servizio prestato presso gli enti di
provenienza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai soppressi
enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per
l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
maggio 1947, n. 936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella
legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa italiana che
abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a
contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n.
431, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge
18 marzo 1968, n. 350.
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico economico
dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio
1951, n. 64.
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i ciechi
civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27
maggio 1970, n. 382.
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilita', anche ai
fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso
amministrazioni o enti pubblici soppressi nonche' di particolari
periodi connessi alla prestazione di tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai sensi di
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a
carico del bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a
dette disposizioni; per l'esercizio del diritto da parte degli
interessati si osservano i termini stabiliti dall'art. 147.
Art. 37.
(Servizio reso nella m.v.s.n.)

Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi effettivamente
resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e
sue specialita' sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a),
della legge 20 marzo 1954, n. 72.
Sono valutabili, altresi', i periodi successivi allo scioglimento
della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti
sanitari in seguito a ferite o infermita' riconosciute contratte in
guerra o per causa di guerra.
I servizi prestati nelle regioni libiche permanenti della milizia
volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo
corrispondente a quello di leva, nonche' quelli prestati da militari
delle Forze armate dello Stato in qualita' di ufficiali,
sottufficiali o militari di truppa della milizia stessa sono
valutabili se resi presso reparti mobilitati in tempo di guerra
dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in operazioni di
grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia portuale
e nella milizia stradale si computano rispettivamente, a sensi del
regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n.
890, e del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresi'
valutabili i servizi resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica anche per
gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, sue specialita' e milizie speciali.
Art. 38.
(Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto 18 febbraio
1923, n. 440)

Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18 febbraio
1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio
nell'amministrazione italiana e' computato secondo le norme degli
ordinamenti di provenienza.
fo;

Capo V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 39.
(Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del
testo unico)

Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita' in
base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera
una sola volta secondo la normativa piu' favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo
comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 40.
(Servizio effettivo e servizio utile)

Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma dei
servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener
conto degli aumenti di cui al precedente capo III, costituisce il
servizio effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il
servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione d'anno,
la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la
frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da computare
aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio utile
e' arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal
caso la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
Art. 41.
(Servizi non computabili)

I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato o
concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi
sostitutivi o integrativi di essa oppure derivante da iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza, non sono computabili ai
fini del trattamento di quiescenza statale, neppure mediante
riscatto.
Non sono riscattabili ne' altrimenti computabili, ai fini del
trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti
ai sensi dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ovvero ai
sensi di analoghe disposizioni, anche se detti servizi siano
assistiti da iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o ad
altri fondi.
TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA NORMALE

Capo I

PERSONALE CIVILE


Art. 42.
(Diritto al trattamento normale)

((Il dipendente civile che cessa dal servizio per raggiungimento
del limite di eta' o per infermita' non dipendente da causa di
servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici
anni di servizio effettivo)).
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in ogni
altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha
diritto alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio
effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico
spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel secondo
comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque
anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto a un'indennita' una volta tanto purche' abbia
compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Art. 43.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli
assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente
percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti
dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di
ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennita' ed assegno personale pensionabile previsti
dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il
personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio,
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1
ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n.
766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti
di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio
1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica;
f) indennita' e assegno personale pensionabili previsti
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851 per il personale
di ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se
pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base
pensionabile. (2) (4b) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
il presente articolo 43 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio
aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976.
----------------
AGGIORNAMENTO (4b)
La L. 3 aprile 1979, n. 101 ha disposto (con l'art. 20, comma 1)
che "Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui
all'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, modificato dall'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
nonche' del trattamento di previdenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo
stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote
mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento
periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio".
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di
decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".
Art. 44.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al personale civile con l'anzianita' di
quindici anni di servizio effettivo e' pari al 35 per cento della
base pensionabile; detta percentuale e' aumentata di 1,80 per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione
spetta con anzianita' inferiore a quindici anni di servizio
effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e' ridotta di
1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno
di servizio utile.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 45.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))
Art. 46.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N.449))
Art. 47.
(Personale scolastico)

Il trattamento di quiescenza spettante al personale incaricato
delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale
o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra
e per meno di diciotto ore settimanali, e commisurato a tanti
diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media
aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio.
Art. 48.
(Dipendenti civili affetti da tubercolosi)

Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per infermita'
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita',
dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha
maturato un'anzianita' di almeno sette anni risultante dalla somma
del servizio effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo
di cinque anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di
servizio effettivo. Ai fini del raggiungimento di tale limite, non si
tiene conto degli eventuali periodi di studio e degli altri periodi
previsti dall'art. 13, riscattati dall'interessato.
Art. 49.
(Personale gia' in servizio nel territorio di Trieste)

Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste,
trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a
riposo per i limiti di eta' abbia prestato almeno dieci anni di
servizio effettivo, senza aver raggiunto l'anzianita' prevista dal
primo comma dell'art. 42, ha diritto alla pensione normale come se
avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
Art. 50.
(Personale addetto alla commutazione telefonica)

I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in
qualita' di operatore, di assistente o di capoturno da parte del
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono
aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come
servizio effettivo.
((Il disposto di cui al comma precedente e' esteso al personale
dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di
radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici
radio p.t.)).
Art. 51.
(Benefici combattentistici)

A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati si
applicano le norme contenute nella legge 24 maggio 1970, n. 336,
nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, n.
824.
Capo II

PERSONALE MILITARE

Art. 52.
(Diritto al trattamento normale)

L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione
normale se hanno raggiunto una anzianita' di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o continuativo per
raggiunti limiti di eta' il militare consegue la pensione normale
anche se ha un'anzianita' inferiore a quella indicata nel comma
precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per
perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno
compiuto almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o
continuativo e' necessaria, ai fini del diritto alla pensione
normale, una anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano
dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto
a pensione, spetta un'indennita' per una volta tanto purche' abbiano
compiuto un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami, raggiunga
un'anzianita' di almeno venti anni di servizio effettivo e' liquidata
la pensione, previa rifusione della indennita' per una volta tanto
precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dall'art. 51.
Art. 53.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza del personale militare, escluso quello indicato
nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i
colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n.
804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,
previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in
favore degli ufficiali di rado inferiore a colonnello o capitano di
vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al
personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957,
n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se
pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione
di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base
pensionabile Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato
investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della
cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a
detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si
considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a
tale grado. (2) ((7))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che
l'articolo 53 e' sostituito, per le cessazioni dal servizio aventi
decorrenza non anteriore al 1 gennaio 1976.
----------------
AGGIORNAMENTO (7)
La L. 11 luglio 1980, n. 312 ha disposto (con l'art. 161, comma 1)
che "Per le cessazioni dal servizio successive alla data di
decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali
o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base
pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli
15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento
di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della
cessazione dal servizio".
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado
per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio,
uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al
presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste
nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella
di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione
della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal
servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei
finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica
del ruolo speciale per mansioni di ufficio collocati in congedo prima
del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal
servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla
data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento
inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio
reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di
truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del
3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui
ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base
pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella
che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli
anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo
per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato
l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e'
pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione
normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base
pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 55.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 56.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 57.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 58.
(Non cumulabilita' delle rate di pensione con gli assegni di
attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio)

Al personale militare cessato dal servizio permanente o
continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado
o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle
norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle
leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli
di attivita'.
Art. 59.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 60.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 61.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al
personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonche'
agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia
nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo
concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si
considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di
quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado
dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della
carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche'
ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello
Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le
corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si
applica il terzo comma dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo,
l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo i di 3,60.
Art. 62.
(Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa
Italia e dell'ordine di Malta)

Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate
dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce
rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si
osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito
appartenenti alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel
comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perche' rivestito della
dignita' vescovile ha diritto alla pensione prevista per ufficiale
che cessa dal servizio permanente per eta'.
Art. 63.
(Militari invalidi di guerra)

Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per
invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito
trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale
se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio
effettivo.
In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del
trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti
sono gli anni di servizio utile.
Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno
integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare
perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno
successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo
stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio
permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il
collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione
normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita'
prevista dal primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento
della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato
con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il
limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo
spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di
guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo
senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso
l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo
perche' invalido della guerra 1940-45 si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive
modificazioni.
TITOLO IV

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO


Art. 64.
(Diritto alla pensione)

Il dipendente statale che per infermita' o lesioni dipendenti da
fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrita' personale
ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora
dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Art. 65.
(Misura della pensione privilegiata per il personale civile non
operaio)

Per i dipendenti civili le cui infermita' o lesioni siano
ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, la pensione privilegiata e' pari a otto decimi
della base pensionabile di cui all'art. 43, salvo quanto disposto
nell'articolo seguente. Qualora le infermita' o le lesioni siano di
minore entita', la pensione e' pari a un quarantesimo della base
anzidetta per ogni anno di servizio utile, ma non puo' essere
inferiore ad un terzo ne' superiore a otto decimi della base stessa
in caso di cessazione dal servizio per infortunio sul lavoro che dia
diritto a una rendita di inabilita' in base alle norme vigenti in
materia, la pensione privilegiata e' diminuita di una somma pari alla
rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non puo'
essere inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi
prestati, secondo le disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti al
Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato e' liquidato
con le norme stabilite per i militari, se piu' favorevoli.
Art 66.
(Misura della pensione privilegiata degli operai)

La pensione privilegiata spettante all'operaio e' pari a quella
normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni;
in ogni caso la pensione privilegiata non puo' essere inferiore al 44
per cento ne' superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il trattamento
previsto dalle norme di legge in materia di infortuni sul lavoro, e'
data facolta' all'interessato di optare per l'indennita' di
infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza
eventualmente spettante oppure per la pensione privilegiata con
esclusione del diritto al trattamento infortunistico.
Art. 67.
(Misura della pensione privilegiata dei militari)

Al militare le cui infermita' o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione.
La pensione e' pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermita' o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilita', rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianita' necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione cosi' aumentata non puo' eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianita' indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se piu' favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonche' per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
Art. 68.
(Assegno rinnovabile per i militari)

Se le infermita' o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie
della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono
suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno
rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei
anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo
quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermita'
o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della
tabella A e non sono piu' suscettibili di miglioramento spetta la
pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata
legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennita' per una volta tanto
stabilita dall'articolo seguente; se non sono piu' ascrivibili ad
alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento
privilegiato. Qualora, invece, le infermita' o le lesioni siano
ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e
continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo
assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata
di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o
l'indennita' per una volta tanto, secondo la ascrivibilita' delle
infermita' o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento
se esse non sono piu' ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui
sopra.
La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno
rinnovabile non puo' eccedere quattro anni per gli invalidi affetti
da un'infermita' di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermita' di assegno
rinnovabile con superinvalidita'. In ogni caso, se alla scadenza
dell'assegno la invalidita' sia ascrivibile, per miglioramento, ad
una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano
immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il
nuovo trattamento decorrera' dalla scadenza del biennio medesimo ove
venga riconfermata l'ascrivibilita' della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la
pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che
abbia compiuto la necessaria anzianita' di servizio consegue la
pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"Dal 1 gennaio 1979 l'assegno rinnovabile di cui all'articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
liquidato per un periodo di tempo non inferiore a due anni ne'
superiore a quattro."
Art. 69.
(Indennita' per una volta tanto per i militari)

Il militare che abbia contratto infermita' o riportato lesioni,
dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa
alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della
cessazione dal servizio e purche' non gli spetti la pensione normale,
a un'indennita' per una volta tanto in misura pari a una o piu'
annualita' della pensione di ottava categoria, con un massimo di
cinque annualita', secondo la gravita' della menomazione fisica.
((4))
E' consentito il cumulo dell'indennita' per una volta tanto con la
pensione o l'assegno rinnovabile per infermita' ascrivibile alla
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Le due
attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due
trattamenti non potra' in alcun caso superare la misura del
trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le
infermita' classificate alla tabella B fossero state ascritte
all'ottava categoria della tabella A.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 20 gennaio 1977, n. 48
(in G.U. 1a S.S. 26/01/1977 n.24) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1, del presente art. 69, limitatamente
all'inciso "purche' non gli spetti la pensione normale".
Art. 70.
(Aggravamento)

Nei casi di aggravamento delle infermita' o delle lesioni per le
quali sia gia' stato attribuito il trattamento privilegiato,
l'invalido puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la
revisione senza limiti di tempo. ((E' ammessa tuttavia una ulteriore
istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui e' stata presentata la
domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non
riscontrato aggravamento)).
L'interessato puo' altresi' in ogni tempo far valere i suoi
diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso
provvedimento negativo di trattamento privilegiato perche' le
infermita' o le lesioni non erano valutabili ai fini della
classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo
stato giuridico del personale, le infermita' o le lesioni siano state
riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se,
eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda e' respinta,
essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte per la stessa
infermita' o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande
presentate prima del 12 giugno 1965.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si
accerti che l'invalidita', sebbene non aggravata, sia tuttavia da
ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima
assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di
aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora
risulti piu' favorevole, dalla data della visita medica e sono
corrisposti con deduzione delle quote di pensione o di assegno gia'
riscosse dall'interessato dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennita' per una volta tanto,
quest'ultima e' attribuita in aggiunta a quella precedentemente
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al primo comma dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o
assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata gia' liquidata
indennita' per una volta tanto, l'importo dell'indennita' stessa,
limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta
sui ratei arretrati.
Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero e'
effettuato sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto
dell'importo dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' di cui al
successivo art. 104, resta impregiudicata la facolta' di chiedere la
revisione della pensione o dello assegno per aggravamento
dell'invalidita' di servizio ai sensi delle norme contenute nel
presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica,
in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante e'
attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermita' o lesioni delle quali
in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art.
169.
Art. 71.
(Criteri di classificazione)

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla
tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita
anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e'
equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di
segmenti di esso.
Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo
1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio
1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con effetto non
anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971,
n. 585.
Art. 72.
(Coesistenza di piu' infermita')

Nel caso di coesistenza di due infermita' o lesioni ascrivibili a
categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge
18 marzo 1968, n. 313, all'invalido compete, per il complesso di
esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta
dal cumulo delle infermita' o lesioni medesime, secondo quanto
previsto dalla tabella F-1 annessa alla legge suddetta.
Qualora le infermita' o lesioni siano piu' di due, il trattamento
complessivo e determinato aggiungendo alla categoria alla quale e'
ascritta l'invalidita' piu' grave quella risultante dal complesso
delle altre infermita' o lesioni, in base a quanto stabilito dalla
tabella F-1 di cui al precedente comma.
Art. 73.
(Perdita dell'organo superstite)

Qualora il dipendente statale, gia' affetto per causa estranea al
servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari,
perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite,
la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base
alla categoria corrispondente all'invalidita' complessiva risultante
dalla lesione dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver
conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa
estranea al servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennita' dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o
da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non dipendenti
da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o
dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo
1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro,
ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la pensione
o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
Art. 74.
(Computo dell'indennita' di aeronavigazione, di volo e di
paracadutismo)

((Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di
volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le
relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e
aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 59 nel testo
modificato dalla presente legge e nell'articolo 60, con un minimo di
aumento corrispondente a diciotto ventottesimi.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di
cui sopra e' stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e lire
39.000 se specialisti)).
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e'
determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la
prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art.
67.
In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo
stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di
aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.
Art. 75.
(Servizi antincendi e Corpo forestale)

Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari si
applicano anche al personale di cui all'art. 61.
Art. 76.
(Allievi delle accademie militari)

La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie
militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al
grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e
al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso
qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di
sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza
e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai
sottufficiali, la pensione privilegiata e' determinata in base al
grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia
di pubblica sicurezza.
Art. 77.
(Malattie tropicali)

Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono
considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente
tropicali ivi contratte.
Art. 78.
(Ricovero in ospedali psichiatrici)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per
gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i
pensionati di guerra.
Art. 79.
(Opzione per trattamento a carico di Governi esteri)

Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in territori esteri, gli aventi diritto hanno facolta' di optare, con
le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale
indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti
territori, rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato
diretto o di riversibilita' previsti dal presente testo unico.
Art. 80.
(Servizio di guerra)

Il servizio di guerra o attinente alla guerra non da' titolo al
trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale
trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con
le modalita' stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di
guerra.
Qualora la lesione o l'infermita' per la quale e' chiesto il
trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in
tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e'
emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio
provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perche'
il servizio che ha determinato la lesione o l'infermita' non e'
considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento
del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o
l'infermita' sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art.
89 della legge 18 marzo 1968, n. 313.
TITOLO V

TRATTAMENTO DI RIVERSIBILITA'


Art. 81.
(Coniuge superstite)

La vedova del dipendente statale deceduto in attivita' di servizio
dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto
alla pensione di riversibilita'; se il dipendente era un militare in
servizio permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova
purche' il dante causa avesse maturato quindici anni di servizio
utile di cui dodici di servizio effettivo.
La vedova del pensionato ha diritto alla pensione di riversibilita'
purche' il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio o
sia stato contratto prima che il pensionato compisse il
sessantacinquesimo anno di eta' ovvero se dal matrimonio sia nata
prole, anche se postuma, o se con il matrimonio siano stati
legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilita' spetta anche alla vedova del
pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal
servizio e dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' a
condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni e che la
differenza di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni. (5)
(21a) (22) (26a)
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata pronunciata
sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua
colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, e' corrisposto
alla vedova un assegno alimentare. ((36))
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare, deceduto
dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato
l'anzianita' di cui al primo comma, spetta un'indennita' per una
volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o pensionata, la
pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto inabile a
proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto
matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di
eta'. Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato,
di separazione per colpa del marito, si osserva il disposto del
precedente quarto comma. (10) ((36))
La pensione di riversibilita' e l'assegno alimentare previsti dal
presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad altre
nozze.
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970,
n. 898.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 novembre-6 dicembre 1979,
n.139 (in G.U. 1a S.S. 12/12/1979, n.338) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, a norma dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87, in relazione al disposto dell'art. 32 della legge
22 novembre 1975, n. 168, del comma 3 dell'art. 81, "in quanto non
consente la deroga al requisito che il matrimonio contratto dal
pensionato sia durato almeno due anni", introdotta dall'art. 32 "per
i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento
del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre
1975".
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AGGIORNAMENTO (10)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 18 luglio 1984, n.214
(in G.U. 1a S.S. 25/07/1984, n.204) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 dell'art. 81, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato"), "nella parte in cui stabilisce che per il
conferimento della pensione di riversibilita' al vedovo di una
dipendente o pensionata statale occorre che il vedovo sia inabile a
proficuo lavoro e vivesse a carico della moglie."
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AGGIORNAMENTO (21a)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 aprile-5 maggio 1988, n.
502 (in G.U. 1a s.s. 11/05/1988, n. 19), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo comma, del t.u.
approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella
parte in cui - nei casi di impossibilita' a contrarre nuove nozze per
l'esistenza di precedente vincolo - non consente, per i matrimoni
celebrati entro il 31 dicembre 1975, la deroga al requisito della
differenza di eta' tra i coniugi non superiore ai venticinque anni."
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 12 - 31 maggio 1988, n.587
(in G.U. 1a S.S. 08/06/1988, n.587) ha dichiarato l'illegittimita'
Costituzionale, a norma dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, del
comma 3 dell'art. 81, t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n.1092 (Norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato) "limitatamente alle parole "e che la differenza
di eta' tra i coniugi non superi i venticinque anni"".
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AGGIORNAMENTO (26a)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 1990, n. 123 (in
G.U. 1a s.s. 21/3/1990, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) limitatamente alle parole "a condizione che il matrimonio sia
durato almeno due anni".
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AGGIORNAMENTO (36)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 30 luglio 1997, n.284
(in G.U. 1a s.s. 06/08/1997, n.32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 dell'art. 81, del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella
parte in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' in
favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata
con sentenza passata in giudicato, allorche' a questa spettasse il
diritto agli alimenti da parte del coniuge poi deceduto".
Ha dichiarato, inoltre, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo
1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del comma 6, ultima
proposizione, dell'art. 81, del medesimo d.P.R. 29 dicembre 1973, n.
1092, "che estende l'applicabilita' del quarto comma anche al marito
al quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in
giudicato".
Art. 82.
(Orfani)

Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di cui al
primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla
pensione di riversibilita'; la pensione spetta anche agli orfani
maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta
anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e
nullatenenti. (23)
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi, purche'
la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del sessantesimo anno di eta', nonche' i figli
naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purche' la domanda
di dichiarazione giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di
morte del dante causa. Qualora non sopravvivano figli legittimi o
legittimati ovvero se essi non hanno diritto a trattamento di
riversibilita', tale trattamento spetta anche agli affiliati, purche'
la domanda di affiliazione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. ((24))
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando questa sia
stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento di
obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in
luoghi di cura o in altri istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare deceduto
dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato,
rispettivamente, l'anzianita' prevista dall'art. 42, comma secondo, o
dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennita' per una volta tanto.
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo 1988, n.366 in
G.U. 1a S.S. 06/04/1988 n.14) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) "nella parte
in cui esclude il diritto alla pensione di riversibilita' degli
orfani maggiorenni dei dipendenti statali, in caso di frequenza da
parte loro di un corso di studi universitario, per tutta la durata
del corso medesimo e, comunque, fino al limite massimo del
ventiseiesimo anno di eta'".
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AGGIORNAMENTO (24)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-7 aprile 1988, n.403
(in G.U. 1a S.S. 13/04/1988 n.15) ha dichiarato l'illegittimita'
Costituzionale del comma 3 dell'art. 82 del d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato)
"limitatamente alle parole "purche' la domanda di dichiarazione
giudiziale di paternita' sia anteriore alla data di morte del dante
causa"".
Art. 83.
(Genitori)

Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al pensionato
non sopravvivono il coniuge ne' figli o affiliati ovvero se tali
congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilita', questa
spetta al padre o, in mancanza, alla madre, purche' siano inabili a
proficuo lavoro o in eta' superiore a sessanta anni nonche'
nullatenenti e a carico del dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano legittimato il
dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti, ai
genitori naturali, agli affilianti.
Alla madre vedova e' equiparata quella che alla data del decesso
del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di
seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito
sia il padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la
pensione, questa e' divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni la separazione tra i
coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre
spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o che
potrebbe a questi spettare.
E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove
nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
Art. 84.
(Fratelli e sorelle)

In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli precedenti
del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione di
riversibilita', questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche
naturali, del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o
del pensionato, purche' siano minorenni ovvero inabili a proficuo
lavoro o in eta' superiore a sessanta anni, nonche' conviventi a
carico del dante causa e nullatenenti.
Si applica l'art. 82, comma terzo.
Art. 85.
(Condizioni economiche)

Ai fini del diritto alla pensione di riversibilita', gli orfani
maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del
dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui
quando questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i
necessari mezzi di sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti
possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle
persone fisiche, indipendentemente dalle modalita' di riscossione
dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila
annue. ((16))
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente comma e'
effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici
finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza
delle condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il diritto
alla pensione di riversibilita' spettante ai familiari suindicati e'
subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a
quelle previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante
dichiarazione delle competenti autorita' consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1 gennaio 1974 si
considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi
allora vigenti, all'imposta complementare.
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 28 febbraio 1986, n.41 ha disposto (con l'art. 24, comma 6)
che "A partire dall'anno 1986 il limite di reddito previsto per la
concessione della pensione di reversibilita' a favore degli orfani,
dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del
pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro, stabilito
dal secondo comma dell'articolo 85 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' quello previsto per la concessione delle
pensioni agli invalidi civili totali, di cui all'articolo 12 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, dal comma quarto dell'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato
agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici
di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT
agli effetti della scala mobile sui salari."
Art. 86.
(Sussistenza e cessazione delle condizioni previste)

Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto
al trattamento di riversibilita' devono sussistere al momento della
morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di
riversibilita' e' revocata. La stessa norma si applica nel caso in
cui cessi lo stato di bisogno della vedova in godimento dell'assegno
alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la mancanza di
congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di
riversibilita', salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
((E' fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente
direzione provinciale del tesoro la cessazione, delle condizioni che
hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno
alimentare, nonche' il verificarsi di qualsiasi evento che comporti
variazione della misura della pensione stessa ovvero soppressione
degli assegni accessori)).
Art. 87.
(Consolidamento)

La pensione di riversibilita' spettante al padre del dante causa si
consolida, in caso di sua morte, in favore della madre. Se i genitori
del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di meta'
della pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida
nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale spettava
per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa,
purche' le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla
riversibilita' in favore di detti collaterali risultino sussistenti
dal momento della morte del dante causa a quello della morte del
genitore.
Art. 88.
(Misura della pensione di riversibilita' e dell'assegno alimentare)

La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della
pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e'
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla
data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un terzo;
tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento; piu' di quattro, 60 per
cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a
pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre
70 per cento; con piu' di tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno
degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani
maggiorenni oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la
pensione viene ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge
superstite e il rimanente, calcolato come nella precedente lettera
c), diviso in parti uguali fra tutti gli orfani; pero' le quote
relative agli orfani minorenni, che non siano figli di precedente
matrimonio del dante causa e che convivano col coniuge superstite,
spettano a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge superstite
o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo le
norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di
cessazione della pensione. La stessa disposizione si applica per la
pensione dei collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel caso di
separazione legale e' pari al 20 per cento della pensione diretta;
qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non puo'
superare la differenza tra l'importo della pensione di
riversibilita', che sarebbe spettata al coniuge superstite con
orfani, ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione, e
l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare,
i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali
abbiano diritto alla pensione di riversibilita', la conseguono nella
misura prevista dal primo comma con detrazione dell'importo
dell'assegno alimentare.
Art. 89.
(Misura dell'indennita' per una volta tanto)

L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della
base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base
pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio
utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal
militare.
Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi
sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani
minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente
matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla
vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani
minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di
precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova
spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita',
questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un
quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano
con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'.
Art. 90.
(Riversibilita' dell'assegno rinnovabile)

I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno diritto alla
pensione di riversibilita' secondo le norme applicabili per i
congiunti del pensionato.
Art. 91.
(Scomparsa e irreperibilita')

I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai quali
possa competere la pensione di, riversibilita', conseguono
temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il
curatore ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi
sia il legale rappresentante di cui al secondo comma dello stesso
articolo e purche' sia stato emesso il provvedimento di cessazione
dal servizio.
Il trattamento temporaneo e' corrisposto con decorrenza dalla data
di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa e' avvenuta
successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello
scomparso. Se questi ritorna o se e' provata la sua esistenza, il
trattamento temporaneo cessa e le rate gia' corrisposte sono imputate
alle competenze di attivita' o di quiescenza a lui spettanti; se e'
accertata la sua morte, il trattamento temporaneo e' tramutato in
pensione.
In caso di irreperibilita' per eventi di guerra o connessi con lo
stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1 ottobre
1951, n. 1140.
Art. 92.
(Trattamento privilegiato di riversibilita')

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la
pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle
disposizioni in materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori
restano quelli previsti dalle disposizioni contenute nel successivo
titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi anteriori alla
cessazione della guerra 1940-45.
E' data facolta' agli aventi causa di optare per il trattamento
derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli
precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo
comma dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla,
pensione privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento di
infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art.
65, terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa
delle infermita' o e lesioni per le quali aveva conseguito il
trattamento privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo, l'applicazione
delle norme in materia di pensioni di guerra non puo' avere effetto
anteriore al 21 novembre 1967.
Art. 93.
(Trattamento speciale)

Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per
fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di
prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e'
attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un
trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima
categoria e dell'assegno complementare previsto dall'art. 101, oltre
agli aumenti di integrazione di cui all'art. 106, relativi ai figli
minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente spetta anche
agli orfani maggiorenni, purche' sussistano le condizioni stabilite
dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda e' presentata dopo due
anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda ed e' corrisposto, comunque, non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla
data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti,
comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilita'.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o
senza assegno di superinvalidita', deceduto per cause diverse da
quelle che hanno determinato la invalidita', sono parificati, a tutti
gli effetti, alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano a
decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965,
n. 488.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66)).
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2, primo
comma 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
TITOLO VI

ASSEGNI ACCESSORI


Art. 94.
(Tredicesima mensilita')

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una
tredicesima mensilita' da corrispondere unitamente alla rata pagabile
in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilita' e' commisurata
alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre, maggiorata
dell'assegno di caroviveri e degli assegni personali di cui all'art.
37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e all'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero anno cui
la tredicesima mensilita' si riferisce, questa e' dovuta, per ogni
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un
dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1
dicembre oppure all'atto della cessazione della pensione o
dell'assegno, se anteriore a tale data, e va corrisposta,
rispettivamente, con la rata di pensione o assegno pagabile in
dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno.
La tredicesima mensilita' non e' dovuta, per le quote di pensione a
carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con
altri enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti
stessi, quando nella liquidazione della pensione vengono considerate
mensilita' aggiuntive allo stipendio annuo o quando quest'ultimo sia
corrisposto in un numero di mensilita' superiore a dodici.
Per il personale militare al quale e' applicabile l'articolo 58, il
rateo della tredicesima mensilita' e' calcolato in rapporto al
trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il
trattamento stesso e' sospeso.
Art. 95.
(Tredicesima mensilita': personale militare sfollato)

All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio permanente o
continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la
riduzione dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra
1940-45, e che siano in godimento del particolare trattamento
economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscano del
medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima
mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e
nella misura di cui all'art. 94, aumentata dell'assegno integratore
fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.
La mensilita' suddetta non va considerata nel raffronto da
istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti
pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.
Art. 96.
(Assegno di caroviveri)

Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile d'importo
non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di
riversibilita' d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde
compete un assegno di caroviveri nella misura di L. 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete anche al
titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di
pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza
all'ottava, al quale l'assegno e' dovuto nella misura di L. 11.040
annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile di importo
compreso tra L. 400.000 a L. 424.000 e al titolare di pensione di
riversibilita' d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000
l'assegno di caroviveri spetta in misura pari alla differenza,
rispettivamente, tra L. 424.000 o L. 324.000 e la pensione o
l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi proporzionalmente
alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 29, comma 1)
che "A decorrere dal 1 gennaio 1976 l'assegno di caroviveri di cui
all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e' soppresso. Gli assegni di caroviveri
spettanti sulle pensioni liquidate o da liquidarsi fino al 31
dicembre 1975 continuano ad essere corrisposti aumentando la pensione
del relativo importo."
Art. 97.
(Sospensione della tredicesima mensilita' e dell'assegno di
caroviveri)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta opera
retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche
o di enti pubblici, anche se svolgano attivita' lucrativa, non
competono la tredicesima mensilita' e l'assegno di caroviveri per il
periodo in cui ha prestato detta opera retribuita. ((31))
Qualora, pero', l'importo della tredicesima mensilita' relativa
alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a
quello della tredicesima mensilita' dovuta in relazione alla nuova
prestazione di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilita'
della pensione in misura pari alla differenza tra i due importi
predetti.
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AGGIORNAMENTO (31)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 27 maggio 1992, n.232
(in G.U. 1a s.s. 03/06/1992, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 99, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non determina la misura della
retribuzione, oltre la quale non compete la tredicesima mensilita'".
Art. 98.
(Quote di aggiunta di famiglia)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono le quote
di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori
a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti
familiari, secondo le disposizioni in vigore per il personale in
servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge
considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale
percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di piu' pensioni o assegni le quote di aggiunta di
famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e' sospesa
nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in
dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni
familiari.
Art. 99.
(Indennita' integrativa speciale)

Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una
indennita' integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto
del Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000
la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo
agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente
precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che li considera uguale
a 100. Nella percentuale che misura la variazione si trascurano le
frazioni della unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per
eccesso le frazioni superiori. In ogni caso l'indennita' suddetta non
potra' ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva percentuale di
variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato la
misura in atto dell'indennita' stessa non raggiunga l'unita': Per
indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si
intende la media aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e
del commercio.
Al titolare di piu' pensioni o assegni l'indennita' integrativa
speciale compete a un solo titolo. ((32))
Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi,
spetta una sola indennita' integrativa speciale, da ripartirsi
proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di
essi.
L'indennita' integrativa speciale non e' cedibile ne pignorabile
ne' sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennita' e' sospesa nei
confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera
retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni
pubbliche o enti pubblici, anche se svolgono attivita' lucrativa. 26
L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche alla vedova o al
vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale
prevista per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.
COMMA ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1985, N.82. (28)
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AGGIORNAMENTO (26)
La Corte costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 566
(in G.U. 1a s.s. 27/12/1989, n.52) ha dichiarato l'illegittimita' del
comma 5 dell'art. 99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (28)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-2 marzo 1991,
n.96 (in G.U. 1a s.s. 06/03/1991, n.10) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma del presente art.
99 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato).
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AGGIORNAMENTO (32)
La Corte costituzionale, con sentenza 29 - 31 dicembre 1993, n.494
(in G.U. 1a s.s. 05/01/1994, n.1) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 2, dell'art. 99, del d.P.R. 29 dicembre 1973
n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella
parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due
pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative
speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti".
Art. 100.
(Assegno di superinvalidita')

Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermita' elencate nella
tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, hanno diritto a
un assegno di superinvalidita', non riversibile, in una delle
seguenti misure, secondo le indicazioni contenute in detta tabella:



((1) lettera A . . . . . . . . . . . . . . L. 7.200.000
2) lettera A-bis . . . . . . . . . . . . L. 6.480.000
3) lettera B . . . . . . . . . . . . . . L. 5.760.000
4) lettera C . . . . . . . . . . . . . . .L. 5.040.000
5) lettera D . . . . . . . . . . . . . . .L. 4.320.000
6) lettera E . . . . . . . . . . . . . . .L. 3.600.000
7) lettera F . . . . . . . . . . . . . . .L. 2.880.000
8) lettera G . . . . . . . . . . . . . . L. 2.160.000
9) lettera H . . . . . . . . . . . . . . .L. 1.440.000)) (6) ((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
gli importi degli assegni di superinvalidita' sono fissati nelle
seguenti misure dal 1 gennaio 1979.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 2 maggio 1984, n.111 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che
gli importi degli assegni di superinvalidita' non reversibili,
previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato
dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle
misure annue sopra descritte dal 1 gennaio 1984.
Art. 101.
(Assegno complementare)

Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidita', hanno diritto a un assegno complementare, non
riversibile, nella misura unica di L. 444.000 annue. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno complementare di
cui all'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 102.
(Assegno di incollocamento)

I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto
ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
L'assegno di cui sopra e' attribuito, sospeso o revocato secondo le
norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra. ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di
incollocamento di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 103.
(Assegno di previdenza)

Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile dalla
seconda all'ottava categoria compete un assegno di previdenza, non
riversibile ne' sequestrabile, di L. 204.000 annue quando abbiano
compiuto la eta' prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto
allo analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a
qualsiasi proficuo lavoro.
L'assegno e' attribuito, sospeso o revocato secondo le norme
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di
guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini
dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, e' escluso l'ammontare
della pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.
((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9, ha disposto (con l'art. 18, comma 2)
che a decorrere dal 1 gennaio 1981 per i titolari di pensione o di
assegno privilegiati ordinari e' soppresso l'assegno di previdenza di
cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092.
Art. 104.
(Assegno di incollocabilita')

Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o
ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e
che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della
legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado
della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio
alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza
degli impianti e che risultino effettivamente incollocabili, e'
attribuito, in aggiunta alla pensione o all'assegno e fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di
incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo corrispondente alla prima categoria senza
superinvalidita' e quello complessivo di cui sono titolari, escluso
l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di
incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica,
ascrivibile alla seconda, terza o quarta categoria, l'assegno stesso
viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo
corrispondente alla prima categoria con assegno di superinvalidita'
di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313,
esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui
gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' vengono
assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli
invalidi ascritti alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del
compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato
dell'assegno di incollocabilita' viene corrisposto, dal giorno
successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito
per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla
pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera
a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.
L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e'
attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Art. 105.
(Non cumulabilita')

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono
cumulabili tra loro ne' con l'assegno di incollocabilita' ne' con
l'indennita' integrativa speciale e con le quote di aggiunta di
famiglia.
Art. 106.
(Aumento di integrazione)

Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima categoria
ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito proprio
superiore alle lire 360.000 annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni, ed
inoltre nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili
maggiorenni purche' siano riconosciuti, in sede di accertamenti
sanitari, inabili a proficuo lavoro.
In caso di inabilita' temporanea l'aumento e' attribuito nei
termini e con le modalita' stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma
compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile,
qualora siano iscritti ad universita' o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non
oltre il ventiseiesimo anno di eta'.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per
decreto, per i figli naturali riconosciuti nonche' per i figli
adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purche' l'adozione
o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo
anno di eta' da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione sia
presentata oltre un anno dal giorno in cui e' sorto il diritto, il
pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di
pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della
domanda stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna
provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di piu' pensioni o assegni privilegiati possono
conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se
entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati
di prima categoria, con o senza superinvalidita', l'aumento di
integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, e' attribuito
ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di
cui ai precedenti commi, non e' cumulabile con le quote di aggiunta
di famiglia.
Art. 107.
(Indennita' di assistenza e di accompagnamento)

((Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti
da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E
annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, e' accordata d'ufficio una
indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di
un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di
accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 184.000
lettera A-bis, n. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 162.000
lettera A-bis n. 2, comma secondo, e n. 3. . . . . . . L. 126.500
lettera A-bis n. 2, comma primo. . . . . . . . . . . . L. 51.500
lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 45.000
lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 40.000
lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 35.000
lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 30.000
lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 25.000
lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 20.000
I pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle
lettere A; A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3),
4); C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a
richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennita' di cui al presente articolo e'
ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione e' operata
sull'indennita' spettante agli invalidi di cui alle lettere A;
A-bis,n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi
ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo
accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare
i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un
assegno a titolo di integrazione dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi
in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in
istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta
nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto
all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico
dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente
assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti
saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione
delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che
ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione
delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della
legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni
disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel
senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti
rieducativi o assistenziali non e' a totale carico
dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di
un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento)).
((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n. 361, ha disposto (con l'art.7, comma 1)
che "I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli
articoli 1 e 2 della presente legge, nonche' l'aumento
dell'indennita' di assistenza e di accompagnamento previsto dal
secondo comma dell'articolo 107 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato - approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato dal precedente
articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1 gennaio
1975".
Art. 108.
(Assegno di cura)

A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato per
infermita' tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non
abbiano assegno di superinvalidita', e' attribuito un assegno di cura
non riversibile nella misura di annue L. 96.000, se si tratti di
infermita' ascrivibile ad una delle categorie dalla seconda alla
quinta, e di annue L. 48.000 se l'infermita' stessa sia ascrivibile
alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla
legge 18 marzo 1968, n. 313.
Art. 109.
(Assegno per cumulo di infermita')

Nel caso in cui con una invalidita' ascrivibile alla prima
categoria coesistano altre infermita' o lesioni, al mutilato o
invalido e' dovuto un assegno per cumulo di infermita', non
riversibile, secondo quanto stabilito e nella misura indicata nella
tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Qualora con una invalidita' di seconda categoria coesistano altre
infermita' o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in
base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, una invalidita' di prima categoria, e' corrisposto un
assegno per cumulo, non riversibile, non superiore alla meta' ne'
inferiore al decimo della differenza fra il trattamento economico
complessivo della prima categoria e quello della seconda categoria,
in relazione alla gravita' delle minori infermita' o lesioni
coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta
tabella F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di superinvalidita'
quando anche la superinvalidita' derivi da cumulo di infermita'.
Quando con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria
coesistano due o piu' infermita' o lesioni, l'assegno per cumulo, di
cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria
risultante dal complesso delle invalidita' coesistenti, secondo
quanto stabilito dalla tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi,
di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri
della predetta tabella F-1, dovra' essere calcolata sulla base degli
assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per
coesistenza di una infermita' di prima categoria e per coesistenza di
una infermita' di seconda categoria.
Ove con una invalidita' ascrivibile alla prima categoria coesistano
infermita' ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidita', dovra' tenersi conto, ai fini della
determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermita'
coesistenti, secondo gli importi stabiliti dalla tabella F. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che la tabella F, relativa all'assegno di cumulo per infermita', di
cui all'articolo 109 del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, e' sostituita dalla seguente tabella:


TABELLA F

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITA'
Natura del cumulo Annuo

Per due superinvalidita contemplate nelle lettere A,
A-bis e B........................................ L. 3.960.000

Per due superinvalidita di cui una contemplata nel
le lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle
lettere C, D, E.................................. " 3.000.000

Per due superinvalidita di cui una contemplata nella
lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C,
D, E............................................. " 1.620.000

Per due altre superinvalidita contemplate nella ta-
bella E.......................................... " 1.200.000

Per una seconda infermita della 1ª categoria della
tabella A........................................ " 840.000

Per una seconda infermita della 2ª categoria della
tabella A........................................ " 510.000

Per una seconda infermita della 3ª categoria della
tabella A........................................ " 456.000

Per una seconda infermita della 4ª categoria della
tabella A........................................ " 402.000

Per una seconda infermita della 5ª categoria della
tabella A......................................... " 348.000

Per una seconda infermita della 6ª categoria della
tabella A......................................... " 294.000

Per una seconda infermita della 7ª categoria della
tabella A......................................... " 240.000

Per una seconda infermita della 8ª categoria della
tabella A......................................... " 174.000
Ha inoltre disposto (con l'art.7, comma 1) che "I miglioramenti
economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato
dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal
1 gennaio 1975".
Art. 110.
(Assegno speciale annuo)
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidita' di cui
alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E
annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta un assegno speciale
annuo, non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L.
1.200.000. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 25 luglio 1975, n.361, ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'articolo
110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1974, n. 168, e' stabilito
nelle seguenti misure annue:
tabella E - lettera A. . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.840.000
tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo,
n. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.100.000
tabella E - lettera B. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.380.000
tabella E - lettera C. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.116.000
tabella E - lettera D. . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.020.000
tabella E - lettera E. . . . . . . . . . . . . . . . L. 870.000
tabella E - lettera F. . . . . . . . . . . . . . . . L. 720.000
tabella E - lettera G. . . . . . . . . . . . . . . . L. 583.200
prima categoria senza assegno di superinvalidita . . L. 324.000"
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I miglioramenti
economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della
presente legge, nonche' l'aumento dell'indennita' di assistenza e di
accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 107 del
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato - approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 - come risulta modificato
dal precedente articolo 3, sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal
1 gennaio 1975".
Art. 111.
(Indennita' speciale annua)

Ai mutilati ed invalidi che al 1 dicembre di ogni anno siano
titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una
indennita' speciale annua pari alla differenza tra una mensilita' del
trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi
gli assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilita'; non
si considera l'indennita' integrativa speciale di cui all'art. 99.
L'indennita' speciale annua e' attribuita a condizione che gli
interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una
attivita' lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e inoltre,
per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava,
purche' gli interessati non risultino possessori di redditi
assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche,
indipendentemente dalle modalita' di riscossione dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'indennita' speciale e' corrisposta in unica soluzione entro il 31
dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilta',
obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione
provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La
domanda e' utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni
successivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1 gennaio 1974, le
condizioni economiche previste dal secondo comma del presente
articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era
assoggettabile all'imposta complementare.
fo;

TITOLO VII

RIUNIONE E RICONGIUNZIONE DI SERVIZI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 112.
(Riunione di servizi statali)

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse
amministrazioni statali, servizi per i quali e' previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha
diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento
di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei
servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275
(in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma
secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il
caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo
unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio
precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il
successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti
disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che,
sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo
pensionabile."
Art. 113.
(Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali)

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni
dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio militare
permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di
enti locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati
dal Ministero del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o
convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti,
nonche' con il servizio comunque prestato con iscrizione agli
istituti di previdenza sopra menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si effettua anche per
il servizio non permanente o non continuativo reso dai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano conseguito
almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso
dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari
grado dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di
finanza e degli agenti di custodia nonche' per quello prestato dai
graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre l'applicazione dei
commi precedenti, la ricongiunzione e' estensibile ai servizi ivi non
contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato,
degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal dipendente
nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato
prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di
specializzazione connessa alla laurea, si applica l'art. 25 della
legge 3 maggio 1967, n. 315.
Art. 114.
(Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti)

All'atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha
diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della
totalita' dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art.
113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura,
e' stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio e'
stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto
trattamento presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta
servizio o e' iscritto all'atto della definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza e' corrisposto integralmente dallo
Stato ovvero dall'ente o dall'istituto di cui al comma precedente; ed
e' considerato a tutti gli effetti a totale carico
dell'amministrazione statale, dell'ente o dell'istituto che lo
corrisponde, come se a tale amministrazione, ente o istituto il
dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto durante
l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di riversibilita', sia per il diritto che per la
misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base
a quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o
- nel caso che il dipendente sia deceduto in attivita' di servizio -
avrebbe dovuto corrispondere il relativo trattamento di quiescenza
diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il trattamento
liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli
ordinamenti speciali degli enti locali.
Art. 115.
(Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla
ricongiunzione)

Se in seguito al transito, con o senza soluzione di continuita',
dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113,
comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo
Stato determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data
di inizio del nuovo rapporto, considerando tutti i servizi
valutabili, anche mediante ricongiunzione, anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli assegni
accessori, e' corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale
il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il
dipendente stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i
coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno
1954, n. 523, tenendo conto dell'eta' dell'interessato all'atto
dell'assunzione del nuovo servizio.
Se al dipendente spetti, anziche' la pensione, l'indennita' per una
volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di
cui al secondo comma.
Nel caso in cui sia stata gia' costituita la posizione assicurativa
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica
l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennita' per una volta tanto, lo Stato
versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a
tanti dodicesimi dell'indennita' minima prevista quanti sono i mesi
computabili, trascurando le frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli enti di
cui al primo comma dell'art. 113 pendenze dello Stato, l'ente di
provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era iscritto
liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento e
ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute
nei commi precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza possono
consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti
locali sia corrisposto, anziche' in unica soluzione, mediante
pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non
superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25
per cento.
Art. 116.
(Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di
Napoli e di Sicilia)

I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo comma, sono
ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il
servizio reso in qualita' di impiegato del Banco di Napoli o del
Banco di Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato articolo 113,
terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
Art. 117.
(Rifusione del trattamento gia' liquidato)

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente
che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o
assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto
a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di
servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure
ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla
retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un
quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo
massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto
e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante
la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con
l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del
nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data
della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul
nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con
trattenute non superiori al quinto della misura mensile del
trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il
recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.
Art. 118.
(Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, ai fini
della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di
quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti,
non possono essere considerati uno stipendio, una paga o una
retribuzione superiori a quelli posti a base della liquidazione del
precedente trattamento di quiescenza se non sia trascorso almeno un
anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non puo', comunque, essere
inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio
precedente. ((3))
---------------
AGGIORNAMENTO (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 29 dicembre 1976, n. 275
(in G.U. 1a S.S. 05/01/1977 n. 4) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 112 e 118, comma
secondo, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, "nella parte in cui non prevede, per il
caso di cui all'art. 133, comma secondo, lett. c) dello stesso testo
unico, la corresponsione, in aggiunta al maggiore trattamento di
quiescenza che sarebbe spettato sulla base del solo servizio
precedente, di un trattamento supplementare di quiescenza per il
successivo periodo di servizio, da liquidarsi secondo le vigenti
disposizioni, limitatamente a quella parte di detto servizio che,
sommato al precedente, non oltrepassi il limite massimo
pensionabile."
Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 119.
(Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti diversi, o
viceversa)

I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge siano
transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti
conseguono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di
quiescenza sulla base della totalita' del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che sia
transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di
legge, purche' il servizio non statale gia' prestato fosse produttivo
di trattamento pensionistico secondo le norme dell'ente di
provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di
riversibilita', e' stabilito secondo le norme applicabili ai
dipendenti statali e il relativo importo e' ripartito tra lo Stato e
gli altri enti, in proporzione della durata dei servizi utili
rispettivamente resi; agli effetti di tale ripartizione, il computo
si effettua a mesi interi, trascurando le frazioni di mese.
Art. 120.
(Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale
postelegrafonico e telefonico)

In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del
personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle
amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei
servizi resi con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto
postelegrafonici, o riscattati secondo le norme del fondo stesso, con
quelli prestati allo Stato, si applicano le disposizioni
dell'articolo 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuita', del
personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto
alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134,
nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei
servizi si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n.
523. Per il personale iscritto alla Cassa medesima, assicurato presso
l'istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi dell'art. 10 del
regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del
capitale garantito dalla relativa polizza sara' stabilita con il
regolamento di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo
unico.
Art. 121.
(Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione)

Il servizio reso presso Istituti non statali di Istruzione, con
iscrizione a fondi speciali di pensione, e' ricongiungibile con il
servizio successivamente prestato in qualita' di dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio, il dipendente
consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della
totalita' dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la
ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma.
Art. 122.
(Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di
istruzione)

La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica anche nei
casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione,
con polizza assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalita' dei
servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, e' liquidato
secondo le norme relative ai dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica l'art. 119,
ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa nei
confronti degli interessati.
Art. 123.
(Insegnanti elementari e personale scolastico gia' comunale)

Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1 gennaio 1934
furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia
scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti
elementari, conseguono il trattamento di quiescenza per la totalita'
dei servizi in base alle norme relative ai dipendenti statali; a tali
fini, il servizio reso con iscrizione al Monte pensioni per gli
insegnanti elementari si considera come reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza e' ripartito tra lo
Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi
utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota capitalizzata a
norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e quello
previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente
locale ed e' da questo determinata e direttamente corrisposta
all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti elementari
che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a
regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata
l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1 ottobre 1948;
nonche' ai direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai
direttori centrali e in genere al personale di cui all'art. 59 della
legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello
Stato successivamente al 30 settembre 1948.
TITOLO VIII

RAPPORTI CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE


Art. 124
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122))
Art. 125.
(Contributi)

I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza
sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono
determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o
retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la
costituzione della posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono
determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o
alla retribuzione considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai
precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore,
rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
Art. 126.
(Casi di esclusione)

Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per
i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a
pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico
del Fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non
optino per la costituzione della posizione assicurativa presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme
vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la
riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa
qualora, in caso di morte del dipendente in attivita' di servizio,
non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione
obbligatoria dell'istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 127.
(Annullamento della posizione assicurativa)

La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua
costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di
cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro
servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando
venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti,
diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la
pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o
la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla
ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a
carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto
e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli
interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in
relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
Art. 128.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 129.
(Operai)

Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono
iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico
dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi
causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i
servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione
predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.
Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla
data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di
invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del
precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal
servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile
1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la
pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta',
hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla
pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla
data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo
comma.
Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del
1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche
agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il
passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
TITOLO IX

CUMULO DI PENSIONI E STIPENDI


Art. 130.
(Pensione normale diretta e trattamento di attivita')

E' ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente
con un trattamento di attivita' quando detti trattamenti derivino da
servizi resi alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese
quelle con ordinamento autonomo, di regioni, di province, di comuni o
di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di enti
parastatali, di enti o istituzioni di diritto pubblico, anche con
ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato o
al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere
continuativo, nonche' di aziende annesse o direttamente dipendenti
dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti
suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto e' liquidato il
trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto
stesso. Tale trattamento e' cumulabile con la pensione o assegno gia'
conseguiti in dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo
degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni
accessori di attivita'.
Art. 131.
(Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi)

In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al secondo
comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la
ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale
interessato puo' optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti
gli effetti previsti dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni degli
art. 151 e 262, ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il godimento
della pensione o dell'assegno gia' conseguiti e deve rifondere le
rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il trattamento
di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalita' dei servizi
prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta
cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle casse
pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o
fondi speciali per pensioni amministrati da comuni, province o
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano
le norme contenute nei commi secondo, terzo e quarto del presente
articolo. In tali casi l'esercizio della opzione e la rifusione delle
rate di pensione percepite si effettuano secondo le norme e le
modalita' contemplate dagli ordinamenti delle casse pensioni, dei
monti pensioni degli istituti o fondi speciali per pensioni sopra
indicati.
Art. 132.
(Effetti del precedente servizio in caso di cumulo)

Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un
trattamento di attivita', il precedente servizio che ha dato diritto
alla pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini
economici e di carriera nel nuovo rapporto ne' ai fini dell'ulteriore
trattamento di quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130;
resta altresi' esclusa l'applicazione di norme che consentano
maggiorazioni a qualsiasi titolo dell'anzianita' di servizio
valutabile ai fini di pensione, che siano gia' state considerate
nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
Art. 133.
(Divieto di cumulo)

Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art. 130 non
e' ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione,
continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla
pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di pensione
per il precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato, in
applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di
posti in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato esclusivamente a
soggetti che hanno gia' prestato servizio ovvero a tali soggetti
insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o istituti
dello stesso grado di quelli presso cui e' stato prestato il servizio
precedente in qualita' di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di cui
all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o,
comunque, in costanza di un precedente rapporto d'impiego
rispettivamente con lo Stato o con gli enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo alla
liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso e'
sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di quiescenza
secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.
Art. 134.
(Reiscrizioni a casse di previdenza)

Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da iscrizione ad
una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza,
amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione di
iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano
le disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni
precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in
servizio o riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione
di iscrizione o con reiscrizione alla cassa medesima, le norme
contenute nei primi tre commi dell'art. 133 trovano applicazione
soltanto nei casi in cui la cessazione dal servizio non derivi da
collocamento a riposo per limiti di eta' previsti da legge, da norme
regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere
nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme indicate
nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente puo' chiedere
il trattamento di pensione spettante per la totalita' dei servizi
resi con iscrizione e con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione alla cassa oppure i separati trattamenti di pensione e
di pensione aggiuntiva relativi, rispettivamente, al servizio reso
con iscrizione e da quello reso con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione; la pensione rimane comunque sospesa per la durata del
servizio reso con continuazione di iscrizione o di reiscrizione.
Art. 135.
(Personale in servizio alla data del 1 marzo 1966)

Nei confronti del personale che alla data del 1 marzo 1966 si
trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed
era titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966
in materia di cumulo fra pensione e assegni di attivita', salvo che
il personale stesso abbia esercitato opzione per la riunione o
ricongiunzione dei servizi.
Art. 136.
(Trattamento di attivita' e pensione di riversibilita')

E' ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di
attivita' con una pensione normale, di riversibilita' o indiretta,
conseguita per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze
delle amministrazioni o degli enti indicati nell'art. 130, salva
l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.
Art. 137.
(Trattamento economico di sfollamento)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente
titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in
godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei
confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur
non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico
dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti

presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento
autonomo.
Art. 138.
(Pensioni a carico dell'I.N.P.S.)

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente
titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a
carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Art. 139.
(Pensione privilegiata)

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili
con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento
pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello
che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei
servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i
sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza
soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art.
133, lettera e).
Art. 140.
(Pensione di riversibilita')

E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilita', spettante al
coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui
gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano
stati dipendenti statali.
TITOLO X

RITENUTE SULLA PENSIONE RECUPERO DI CREDITI PRESCRIZIONE DELLE RATE


Art. 141.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 142.
(Ritenute non operate sugli assegni di attivita)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate
del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo e' imputato al
trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante
trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o
dell'assegno rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo
non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata del
periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro
applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
Art. 143.
(Sequestro, pignoramento, cessione)

Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori,
fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, e'
sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da
risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente
all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza
passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche
mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere
sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura
superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui
all'art. 141.
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295.
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del
suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il
provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno
rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico.
Art. 144.
(Recupero dell'equo indennizzo)

Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo
indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione
privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara'
recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo
pari a un decimo dell'ammontare di questa.
PARTE SECONDA

Procedimento

TITOLO I

DOCUMENTAZIONE, RISCATTO E RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI


Art. 145.
(Dichiarazione dei servizi e documentazione)

Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e'
tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di
ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio
militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di
pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La
dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli
impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente
abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli
insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a
ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di
due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di
decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere
integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al
suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi
precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita
d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti
non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 146.
(Trasmissione della dichiarazione)

Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume
servizio, ricevuta la dichiarazione pre, vista dall'art. 145 e la
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli
atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non
prodotta dall'interessato.
Art. 147.
(Servizi e periodi computabili a domanda)

Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi
computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la
domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure
successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del
limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la
decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia
scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso
nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a
liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e
periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare
domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione
dell'invito dell'ufficio.
Art. 148.
(Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti)

Le 4 disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si
osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non
di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del
trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non
appartenente al servizio permanente o continuativo.
Art. 149.
(Definizione della domanda di computo)

Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art.
147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto.
Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione
della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato
all'interessato in forma amministrativa.
Art. 150.
(Pagamento del contributo di riscatto)

Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione
oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione
o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non
superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese
successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui
all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il
contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica
soluzione dall'indennita' stessa.
Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di
contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente
all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il
numero delle rate stesse.
Art. 151.
(Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio)

La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su
domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente,
sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia
cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al
nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o
all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero
all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei
mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il
trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato
liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine
anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di
liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima
rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta
tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove
non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o
all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale
era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione
della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a
liquidare il trattamento normale diretto.
Art. 152.
(Determinazione della pensione capitalizzata)

Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in
valore capitale o l'indennita' per una volta tanto da versare
all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al
secondo comma dell'art. 151 e' emesso entro sei mesi dalla data di
ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto
articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o
che e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante
al proprio dipendente.
Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa
all'interessato nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e'
transitato ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di
quiescenza.
Art. 153.
(Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII,
capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento
di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla
ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota
comunale nei casi di cui all'art. 123.
Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa
all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla
ricongiunzione.
TITOLO II

LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

Capo I

TRATTAMENTO NORMALE DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. - Trattamento normale diretto


Art. 154.
(Competenza)

Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere
al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a
liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni
amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione
provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per
causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il trattamento
di quiescenza normale e' liquidato dall'ufficio precedentemente
indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio
trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della
Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni
previste per il diritto a detto trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento
di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni
centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione
non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato
fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici
provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il
collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di
quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti, per ogni
amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e
con il Ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di
quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e
periferico, dipendente dal Ministero stesso nonche' del personale
degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri
provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura dello
Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in Vigore del
presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di
determinate categorie di dipendenti dello Stato e' disposto con
decreto del Presidente della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in
cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di
carattere esclusivamente tecnico.
Art. 155.
(((Cessazione dal servizio per limiti di eta').

La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e
la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non
ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della
riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli
minorenni.
Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo
almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia
copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione
provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti,
indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di
pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per
il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente
terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di
concessione della pensione, procede all'apertura della relativa
partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del
trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento
stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti
risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di
liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne
rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti
predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma
del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art.
162)).
Art. 156.
(Altri casi di cessazione del servizio)

Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal
raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e'
comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente
affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ((ottavo))
dell'art. 155.
Art. 157.
(Liquidazione di ufficio)

Il trattamento normale diretto e' in ogni caso liquidato di
ufficio.
Sezione II. - Trattamento normale di riversibilita'


Art. 158.
(Competenza)

In caso di decesso in servizio il trattamento normale di
riversibilita' e' liquidato dall'ufficio competente a liquidare il
trattamento diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione provinciale
del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione
diretta; se per la liquidazione della pensione di riversibilita' sia
necessario determinare nuovamente la misura della pensione diretta,
provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla
liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri
titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che
ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede
altresi' nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe
della pensione nonche' nei casi di consolidamento.
Per la riversibilita' della pensione in favore dei familiari dei
dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione
centrale.
Art. 159.
(Liquidazione in caso di decesso in servizio)

Il trattamento normale di riversibilita' in favore (ella vedova e
degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di
servizio e' liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi
diritto si provvede su domanda degli interessati.
Art. 160.
(Liquidazione in caso di morte del pensionato)

In caso di morte del pensionato la direzione provinciale del
tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la
pensione di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani
minorenni, in base ai dati risultanti nel decreto di liquidazione del
trattamento diretto e previo accertamento della inesistenza di
sentenza di separazione personale per colpa della vedova - Senza
provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso
di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite,
titolare di pensione di riversibilita'.
((Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli
orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge
superstite titolare di pensione di riversibilita', nonche' in favore
del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso
in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato
stesso compisse il sessantacinquesimo anno di eta', ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano
stati legittimati figli naturali, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni suddette)).
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di
riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minori anche in
mancanza dei dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155
e previo accertamento della tempestivita' del matrimonio contratto
dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
Art. 161.
(Riversibilita' ordinaria del trattamento privilegiato)

Le disposizioni della presente sezione si applicano anche per la
riversibilita' ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno
rinnovabile.
Sezione III. - Disposizioni comuni


Art. 162.
(((Liquidazione provvisoria).

Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del
pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale
del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio,
determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione
prodotta ovvero in possesso dell'amministrazione, purche' sussistano
i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge, da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche dal coniuge
ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attivita' di
servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di
corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo comma e'
disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione
centrale o periferica competente a liquidare il trattamento
definitivo a norma delle disposizioni vigenti, contenente anche
l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla relativa
partita.
Lo stesso numero sara' attribuito alla pensione definitiva che
verra' successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto
dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le
dichiarazioni previste dalle norme vigenti, e' trasmessa, almeno tre
mesi prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione
provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede
all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi di
cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite
di eta' o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante
l'attribuzione della pensione provvisoria deve essere trasmessa con
il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro
trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La
direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta
sugli affari correnti, l'immediato pagamento della pensione
spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma e' estesa alla Corte dei
conti per il riscontro successivo sui pagamenti.
A tal fine gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte
medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale
dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi
applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in
attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in
via provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che
ad essi compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di
reversibilita' risultante dal decreto di concessione registrato alla
Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via
provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle
necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a
debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le
liquidazioni di cui al presente articolo nonche' quelli preposti
all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi
nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo
e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai
dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti
comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento
di pensione)).
Capo II

TRATTAMENTO PRIVILEGIATO DIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

Sezione I. - Organi e competenza


Art. 163.
(Amministrazione centrale)

Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il trattamento
privilegiato, sia diretto che di riversibilita', e' adottato
dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo
quanto disposto negli articoli 164 e 188.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N.387,CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N.472)).
Art. 164.
(Altri uffici)

All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il
trattamento normale diretto e', altresi', devoluta la competenza a
provvedere sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e,
qualora il dipendente sia deceduto in servizio, sulla domanda di
trattamento privilegiato di riversibilita' nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169 e
184, terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o dai
suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti sanitari
nel termine stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono
definitivi.
Art. 165.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 166.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Sezione II. - Trattamento privilegiato diretto


Art. 167.
(Iniziativa d'ufficio o su domanda)

Il trattamento privilegiato e' liquidato d'ufficio nei confronti
del dipendente cessato dal servizio per infermita' o lesioni
riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto e' liquidato
a domanda.
Art. 168.
(Presentazione e contenuto della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato diretto e' presentata
all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo
servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermita' o le lesioni per
le quali il trattamento e' richiesto e devono essere specificati i
fatti di servizio che le determinarono.
Il richiedente puo', inoltre, produrre certificazioni sanitarie ed
ogni altro documento che ritenga utile.
Art. 169.
(Ammissibilita' della domanda)

La domanda di trattamento privilegiato non e' ammessa se il
dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal
servizio senza chiedere "accertamento della dipendenza delle
infermita' o delle lesioni contratte.
Il termine e' elevato a dieci anni qualora l'invalidita' sia
derivata da parkinsonismo. (6) ((42))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con sentenza 7-14 dicembre 1979 n. 149(in
G.U. 1a s.s. 19/12/1979, n. 345)ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 9, primo comma, del d.lgt. 1 maggio 1916, n.
497 e dell'art. 169 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973,
n. 1092, - in relazione al disposto degli artt. 89 della legge 18
marzo 1968, n. 313, e 99 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 -, in
quanto non consentono, nei confronti dei minori e dei dementi, la
sospensione del termine per l'accertamento della dipendenza delle
infermita' o lesioni da causa di servizio, "finche' duri la (loro)
incapacita' di agire"".
---------------
AGGIORNAMENTO (42)
La Corte costituzionale, con sentenza 30 luglio - 1 agosto 2008,
n.323 (in G.U. 1a s.s. 06/08/2008, n. 33) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), "nella parte in cui non prevede che, allorche' la malattia
insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine
quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento
della dipendenza delle infermita' o delle lesioni contratte, ai fini
dell'ammissibilita' della domanda di trattamento privilegiato,
decorra dalla manifestazione della malattia stessa".
Art. 170.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 171.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 172.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010, N.66))
Art. 173.
(Spese di ricovero)

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in
ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172,
la spesa per il ricovero e' a carico dell'istituto erogatore
dell'assistenza sanitaria.
Art. 174.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 175.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 176.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 177.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 178.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 179.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 180.
(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto al
trattamento privilegiato diretto)

Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa
luogo alla liquidazione provvisoria della pensione normale, con
riserva di pronuncia sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purche' il Comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul
trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la
corresponsione di un trattamento provvisorio in misura pari alla
pensione o all'assegno rinnovabile, con gli eventuali assegni
accessori, della categoria da attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata del
trattamento provvisorio di cui al comma precedente non puo' superare
quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione privilegiata o
dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le somme
corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
Art. 181.
(Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno)

Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il titolare
e' sottoposto a nuova visita medica. L'invalido che senza
giustificato motivo, non si presenti alla visita medica entro un anno
dalla convocazione oppure dalla scadenza dell'assegno, se
quest'ultimo termine e' piu' favorevole, per ottenere ulteriore
trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il
nuovo trattamento non potra' decorrere che dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione medica
ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di
assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla
competente direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
Art. 182.
(Scadenza dell'assegno rinnovabile)

Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non sia
ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza
dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro
proroga i pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura
dell'ultima rata dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel
terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga
attribuito un altro assegno rinnovabile e la pensione, le somme
corrisposte per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione
medesimi; tuttavia, in caso di assegnazione di categoria inferiore
l'imputazione e' limitata all'importo degli arretrati costituiti
dalle rate maturate del trattamento di minore categoria; oltre tale
limite non si fa luogo a recupero. Qualora invece, non venga
attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono
abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidita' non sia stato compiuto per mancata presentazione
dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del
tesoro, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 181, sospende i
pagamenti relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti
all'amministrazione centrale, che provvede di conseguenza.
Art. 183.
(Aggravamento)

Nel caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni di cui
all'art. 70, la domanda di revisione e' presentata
all'amministrazione centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti,
entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per
accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne da'
comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della
commissione medica ospedaliera, respinge la istanza di revisione.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a
seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente
spettante decorrera' dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della nuova domanda.
Sezione III. - Pensione privilegiata di riversibilita'


Art. 184.
(Decesso in servizio)

In caso di morte del dipendente in attivita' di servizio, l'avente
causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire
la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare domanda
all'ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo
quanto disposto dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art. 168.
La domanda non e' ammessa qualora sia presentata oltre il termine
di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che
quest'ultimo avesse gia' chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa violenta
nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione privilegiata
di riversibilita' a favore della vedova e degli orfani minorenni e'
liquidate d'ufficio.
Art. 185.
(Adempimenti degli uffici)

Il capo dell'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di
pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento
dei fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla
trasmissione degli atti all'ufficio di cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione medica
ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione
centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi
previsti dall'art. 164, lettere a) o b).
Art. 186.
(Decesso del titolare di trattamento diretto)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermita' o alla
lesione per la quale era stato attribuito detto trattamento, per
conseguire la pensione privilegiata di riversibilita' deve presentare
documentata domanda all'amministrazione centrale che ha liquidato il
trattamento diretto, salvo quanto disposto nell'articolo 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause della
morte del titolare del trattamento diretto, e' acquisito
dall'amministrazione centrale.
Art. 187.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 OTTOBRE 2001, N.461))
Art. 188.
(Trattamento speciale)

In favore della vedova e degli orfani minorenni del titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima
categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di
riversibilita' previsti dall'articolo 93 sono liquidati d'ufficio,
senza l'adozione di provvedimento formale, dalla direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa al
trattamento diretto, in base ai dati risultanti dal provvedimento di
liquidazione di tale trattamento e previo accertamento della
inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della
vedova.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo la
direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale e la
pensione privilegiata di riversibilita' a favore della vedova e degli
orfani minori anche in mancanza dei dati di cui al secondo comma del
precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestivita' del
matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il
trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilita'
previsti dall'articolo 93 sono liquidati dalla direzione provinciale
del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta, con
l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 160, terzo comma.
((La liquidazione del trattamento speciale e della pensione
privilegiata di riversibilita' in favore del coniuge e degli orfani
minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno
rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia
stato contratto prima che il pensionato compisse il
sessantacinquesimo anno di eta' ovvero dal matrimonio sia nata prole,
anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli
naturali, e' effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza
l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni suddette)).
Art. 189.
(Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla
pensione privilegiata di riversibilita')

In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno
rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e
degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160,
salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione
privilegiata di riversibilita'.
Art. 190.
(Rinvio)

Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione privilegiata
di riversibilita' o di perdita del diritto a tale compartecipazione
nonche' nei casi di consolidamento si applica il disposto dell'art.
158, comma terzo.
Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 191.
(Decorrenza e durata della pensione e degli assegni)

La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla data di
cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i
casi per i quali e' diversamente disposto.
La pensione di riversibilita' decorre dal giorno successivo a
quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, la
pensione di riversibilita' viene corrisposta con effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa e'
presentata oltre due anni dopo il giorno in cui e' sorto il diritto,
il pagamento della pensione o dello assegno rinnovabile ha luogo con
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda o dei documenti prescritti. Tuttavia, ove
per la stessa infermita' l'interessato consegua ulteriore assegno
rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di attribuzione sia in
tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del precedente
assegno, il nuovo trattamento sara' corrisposto dalla data in cui
viene a a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di cui al
comma precedente nonche' quelli stabiliti da altre disposizioni del
presente testo unico rimangono sospesi finche' duri la incapacita' di
agire.
Art. 192.
(Domanda di liquidazione)

Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza
e' prevista la domanda dell'interessato, questa puo' essere spedita a
mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in
cui e' consegnata all'ufficio postale, che e' tenuto ad apporre il
timbro a data sulla domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o
apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve
provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della
decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione
della domanda al primo ufficio.
Art. 193.
(Comunicazione del decreto)

Il decreto relativo al trattamento di quiescenza e' comunicato
all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero e' consegnato
dalla direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che
ne rilascia ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente articolo
155, ((settimo)) comma.
Se l'interessato e' deceduto, la comunicazione del decreto relativo
al trattamento diretto e' fatta al coniuge superstite o agli orfani;
in mancanza di questi, e' fatta impersonalmente agli eredi
nell'ultima residenza del defunto, mediante affissione all'albo del
comune.
Le stesse modalita' vengono osservate per la comunicazione dei
decreti relativi al trattamento di riversibilita'.
Art. 194.
(Inabilita' a proficuo lavoro)

Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere
prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di
un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale
sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente
di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del
raggiungimento della maggiore eta', se successiva con l'indicazione
delle cause dell'inabilita'.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da
quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre
certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari
presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Art. 195.
(Competenza per gli assegni accessori)

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione
dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno
per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita'
di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo;
provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di
incollocabilita'.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio
all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di
caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su
domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale
annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e
dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di
provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni
provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente
amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il
disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto
della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di
pensione.
Art. 196.
(Quote di aggiunta di famiglia)

Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione
di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su
domanda dell'interessato, salvo quanto e' previsto nei successivi
commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione e'
effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di
pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente
ufficio, delle generalita' delle persone per le quali era corrisposta
l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero,
qualora trattisi di personale gia' amministrato dalla direzione
provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in
possesso della direzione stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423,
tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della
rata di pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 160 del presente
testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia e'
effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in
possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare
a carico dell'avente diritto.
E' fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote
di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del
tesoro il venir meno delle condizioni cui e' subordinato il diritto
alla quota di aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al
vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi,
del godimento della quota di aggiunta di famiglia.
TITOLO III

PAGAMENTI


Art. 197.
(Pagamento delle pensioni e degli assegni).

Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o
bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del
bimestre. La tredicesima mensilita' viene pagata unitamente
all'ultima rata dell'anno. La periodicita' dei pagamenti e' stabilita
con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del
bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio
decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate
mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la
stessa periodicita' stabilita per il pagamento della rata di
pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli
interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della
rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della
quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra
la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo
alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilita' soltanto
per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a
trimestre intero maturato, alla data che sara' stabilita dal Ministro
del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe
della pensione di riversibilita', la riduzione della misura della
pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese
successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.
((E' fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile
di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il
verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del
pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o
dell'assegno nonche' la riduzione o la soppressione degli assegni
accessori. Analogo obbligo e' fatto anche al rappresentante legale
del titolare di pensione o di assegno nonche' al rappresentante
volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per
motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati
all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al
precedente comma)).
Art. 198.
(Arrotondamento)

((L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile e'
arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento)). ((2))
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette
competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti
ai dipendenti statali.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che
la modifica dell'art. 198, primo comma decorre dal 1 gennaio 1976.
Art. 199.
(Nomina del rappresentante)

I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono nominare
mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via
amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del
tesoro, un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del
trattamento loro spettante.
Art. 200.
(Documenti validi per la riscossione)

La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai dipendenti
civili e militari dello Stato in attivita' di servizio ed in
quiescenza ed ai loro familiari e' documento valido anche ai fini
della riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il
pagamento delle pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni
provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento
apposita annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della
relativa partita di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra viene
rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validita', ai fini della riscossione, i
certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in
vigore del presente testo unico.
Art. 201.
(Pagamento dei ratei insoluti)

In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno
rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto,
spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o,
in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il
rateo e' devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le
norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo puo' essere delegata ad uno degli aventi
diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa.
Art. 202.
(Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle
spese per pensioni)

Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla
registrazione della Corte dei conti, potra' emanare disposizioni sui
servizi concernenti il pagamento delle pensioni in relazione
all'aggiornamento delle tecniche meccanografiche ed elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e rinnovabili dei
dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato e dei
loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con
esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di
amministrazioni ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito
capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalita' di attuazione
della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite con
decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni
delle competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato
in materia di liquidazione e di ordinazione di pagamento delle
pensioni nonche' quelle dei rispettivi organi di controllo centrali e
periferici.
fo;

TITOLO IV

REVOCA E MODIFICA DEL PROVVEDIMENTO


Art. 203.
(Competenza)

Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza puo'
essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo
le norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 204.
(Motivi)

La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente puo' aver
luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto
di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del
contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o
indennita' o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le
aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennita';
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del
provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti
riconosciuti o dichiarati falsi.
Art. 205.
(Iniziativa e termini)

La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda
dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il
provvedimento e' revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine
di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei
casi di cui alle lettere c) e d) di detto articolo il termine e' di
sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia
della riconosciuta o dichiarata falsita' dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi
previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla
data in cui il provvedimento e' stato comunicato all'interessato.
Art. 206.
(Effetti)

Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o
modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero
indennita', risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle
somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state
disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso
dell'interessato. ((15))
((Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del
presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in
caso di dolo o colpa grave)).
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 7 agosto 1985, n.428 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le
condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo
unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione
della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con
altro provvedimento formale soggetto a registrazione."
Art. 207.
(Revoca o modifica su domanda nuova)

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento
puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato
presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia
formato oggetto del precedente provvedimento.
Art. 208.
(Perdita del diritto alla pensione di riversibilita')

Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilita' o di
assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo
comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale
del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo
all'attribuzione della pensione o dell'assegno, la stessa direzione
provinciale sospende i pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento
di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da altro
ufficio, la direzione provinciale del tesoro, so spesi i pagamenti,
trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore,
che procede alla revoca
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da parte
dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del
tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o
all'assegno siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica
allo interessato, in via amministrativa, gli elementi in suo
possesso, per le eventuali deduzioni da presentarsi entro trenta
giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia prodotto
deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal
secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni, provvede
in merito la direzione provinciale de tesoro ovvero l'ufficio
liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
PARTE TERZA

Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato

TITOLO I

FONDO PENSIONI


Art. 209.
(Disposizioni di carattere generale)

Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e
per i loro familiari il trattamento di quiescenza e' erogato a carico
del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i dipendenti di
ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' quelli
non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un
anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per effetto di
disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto
riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di
inquadramento.
Il Fondo pensioni e' dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni
della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto
di previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, n. 132;
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
il patrimonio di cui sopra e' custodito e amministrato
gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme
possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato,
in mutui al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato e negli altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario viene
corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale" del
bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
l'interesse annuo del cinque per cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate dello
stesso Fondo e con un contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono evidenziati
in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed autonome" del
bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 210.
(Spese ed entrate del Fondo)

Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennita' una tantum da corrispondersi in luogo di
pensione e dai trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei
pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli
iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della stessa
azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle
ritenute ordinarie e straordinarie a carico negli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo
pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la
previdenza marinara in applicazione della legge 27 luglio 1967, n.
658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente articolo e
da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo pensioni
indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da
stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla
differenza tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale
contributo e' iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di previsione
dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in
apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso viene
corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
Art. 211.
(Ritenute a carico degli iscritti)

Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti ritenute:

a) Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta ordinaria
del 7 per cento ((...)):
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilita';
2) dell'indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per
i primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennita' pensionabile prevista dalla legge 16
febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,
compreso l'importo corrisposto sulla tredicesima mensilita'.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero. (2) (14) ((25))
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo assegnato
all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in
ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta
eccezione per i dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della
legge 7 ottobre 1969, n. 747, detta ritenuta, nei confronti degli
altri dipendenti che hanno compiuto trenta anni di eta', viene
aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno
utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il
godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere
commisurata alla precedente retribuzione.
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 21, comma 1)
che la presente modifica dell'articolo 211, lettera a) decorre dal 1
gennaio 1976.
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
La L. 17 aprile 1985, n.141 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che
"Con la stessa decorrenza la ritenuta per il Fondo pensioni del
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, prevista
dall'articolo 211, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo
21 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e fissata al 7,06 per cento
con il del Ministro del tesoro in data 21 luglio 1983, e' elevata
all'8,25 per cento."
---------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D. L. 2 marzo 1989, n.65, convertito, con modificazioni, dalla
L. 26 aprile 1989, n. 155, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la
ritenuta per il Fondo pensioni del personale dell'Ente ferrovie dello
Stato, prevista dall'articolo 211, lettera a), del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 21 della legge 29 aprile
1976, n. 177, e dall'articolo 9 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
e' fissata nelle misura del 6,75 per cento, a decorrere dal 1°
gennaio 1989, del 6,95 per cento dal 1° gennaio 1990 e del 7,15 per
cento dal 1° gennaio 1991.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che le parole: "dell'80
per cento", di cui al primo comma dell'art. 211 lettera a), sono
soppresse a decorrere dal 1° gennaio 1989.
TITOLO II

SERVIZI COMPUTABILI


Art. 212.
(Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione al Fondo
pensioni)

Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni
si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo pensioni
fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio,
senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa dello
stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello
stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la
legge 26 marzo 1958, n. 425.
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il periodo di
sospensione e' computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute
ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da
effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati
per ogni mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata e'
seguita dalla riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se durante
la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o,
rispettivamente, la morte del dipendente e sempreche' siano versate
al Fondo pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna penale
o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con
diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in
conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello
disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione
del rapporto di impiego a quella di riammissione in servizio.
Art. 213.
(Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo
pensioni)

I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai
sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del regio
decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del
decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, e dai
contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 9 luglio 1947, n. 667, sono
computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei
limiti e con le modalita' stabilite dalle rispettive norme di
inquadramento.
Il servizio prestato dal 1 settembre 1954 al 13 aprile 1963 dal
personale gia' a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero
dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi
coloniali, inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed
iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione dell'art. 20
della legge 18 febbraio 1963, n. 304, e' computabile d'ufficio per
intero e senza onere a carico del personale interessato, ai fini del
trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
Art. 214.
(Servizi resi ad enti diversi)

Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica dal
personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di
detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo
pensioni in base all'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 marzo 1965, n. 144, e' computabile ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati e', altresi', computabile il servizio
prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato
generale del Governo del territorio di Trieste dal personale che
successivamente sia stato iscritto al Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie
Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento Monte Antico,
Poggibonsi-Colle Val d'Elsa, Santhia-Biella, Biella-Novara e
Sondrio-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in
applicazione delle leggi 30 aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959,
n. 1143, e' computabile il servizio reso alle ferrovie di provenienza
anteriormente alla iscrizione al Fondo pensioni a condizione che il
servizio stesso risulti coperto da contribuzione assicurativa presso
lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi
di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
Art. 215.
(Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai
fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato)

Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni
sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 La valutazione si effettua
secondo le norme concernenti il trattamento di quiescenza a carico
dello Stato.
Art. 216.
(Servizi computabili a domanda)

A favore dei dipendenti per i quali e' previsto il trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a domanda, in
tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato in qualita' di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti
servizi non sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione
generale, si applica l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualita' di sussidiario o di contrattista sono
computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili
d'ufficio in base all'art. 213, primo comma.
E' computabile a domanda, nei limiti e con le modalita' di cui
all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in
qualita' di assuntore anteriormente al 1 febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per
l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le
disposizioni contenute nello art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione I, della
legge 27 luglio 1967, n. 658, concernenti il riscatto dei servizi non
di ruolo prestati dal personale ferroviario con iscrizione alla
gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresi'
valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I,
titolo II, capo II del presente testo unico, con le modalita' e alle
condizioni, ivi stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, gia' computati o
riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio computabile
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni; in
tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di
riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato, sono
devolute al Fondo pensioni.
Art. 217.
(Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi)

Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da
iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato
ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, e'
valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che
esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di eta' per
il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento
vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in
cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I, titolo II,
capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se
ineriscono a servizi computati o riscattati ai fini della predetta
pensione ferroviaria.
Art. 218.
(Disposizioni comuni)

Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche per i
servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria.
Dell'aumento previsto dall'art. 217, primo comma, si tiene conto
esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente parte sono
estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
TITOLO III

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA


Art. 219.
(Diritto al trattamento normale)

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165
dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e
successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque
sia l'anzianita' di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione
ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti
di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono sostituiti dal limite
unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento
a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della
pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente
consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di
servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio
spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo
comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque
anni. ((41))
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla
pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio
effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche'
abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
---------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in
G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili
e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il
beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di
cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate
con prole a carico".
Art. 220.
(Base pensionabile)

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennita'
pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del
18 per cento:
a) indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi
dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
b) indennita' pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974,
n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano soltanto gli
assegni o indennita' previsti come utili ai fini della determinazione
della base pensionabile, da disposizioni di legge. (2)
Degli assegni personali di cui al comma precedente non concorre a
determinare la misura della base pensionabile il "compenso
combattenti". Detto compenso e' liquidato in valore capitale, da
determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso
stesso per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1 luglio 1973 e
per dieci nei casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
((4a))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 22, comma 1)
che l'articolo 220, primo comma, del presente decreto e' sostituito
per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1
gennaio 1976.
----------------
AGGIORNAMENTO (4a)
La L. 6 febbraio 1979, n. 42 ha disposto (con l'art. 14, comma 6)
che "Ai fini della determinazione della misura del trattamento di
quiescenza di cui all'articolo 220 del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 22 della legge
29 aprile 1976, n. 177, l'ultimo stipendio integralmente percepito
deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di
stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della
cessazione dal servizio".
Ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma 3) che la presente
modifica ha effetto dal 1 ottobre 1978.
Art. 221.
(Calcolo delle competenze accessorie)

Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte dello
stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto
dal dipendente al momento in cui e' venuta a cessare la
corresponsione in suo favore delle competenze stesse. Qualora siano
intervenute modifiche nella misura del trattamento di attivita', si
considerano i corrispondenti stipendi ed assegni pensionabili
risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data della
cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il dipendente ha
percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di
valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37
anni ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio
valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile
ai fini di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il
trentasettesimo si trascurano.
Art. 222.
(Misura del trattamento normale)

La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo e' pari
al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale e'
aumentata di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a
raggiungere il massimo dell'80 per cento.
La pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo
comma, e' calcolata con la percentuale della base pensionabile
corrispondente all'anzianita' di servizio utile maturata, se questa
non e' inferiore a quella assunta a limite di servizio per il
collocamento a riposo d'ufficio nel quadro 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri
casi, la pensione e' liquidata su un'anzianita' pari al predetto
limite ed e' sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a favore del
Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli
anni computati nella liquidazione della pensione e quelli
complessivamente maturati dal dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola sostituzione del
limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni stabilito
dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del
personale che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a
carico dello Stato o del Fondo pensioni.
L'indennita' per una volta tanto e' pari ad un dodicesimo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Art. 223.
(Dipendenti affetti da tubercolosi)

Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermita'
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermita',
dichiarata contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.
Art. 224.
(Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi)

Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi, inquadrati nei
ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai
sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si applica
l'art. 10 della legge stessa.
Art. 225.
(Diritto alla pensione privilegiata)

Il personale che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di
servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla
pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata,
al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli
73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle
malattie tropicali e al servizio di guerra.
Art. 226.
(Misura della pensione privilegiata)

Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione
privilegiata e' liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di
quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile
maturato, un supplemento corrispondente alla differenza fra il
trattamento continuativo predetto e quello calcolato su 30 anni di
servizio utile o, se piu' favorevole, sul numero di anni di servizio
utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento continuativo di
quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli anni
di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad
un'anzianita' di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma e' attribuito in misura
proporzionale al grado di riduzione della capacita' lavorativa e, nel
caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni
o malattie professionali che abbiano determinato, come causa o
concausa, la cessazione dal servizio, per la parte eventualmente
eccedente l'importo di detta rendita.
Nei casi di cecita' o di perdita totale di due arti, causate da
fatti di servizio, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura
massima prevista dal primo comma dell'art. 222.
Art. 227.
(Trattamento di confronto - Aggravamento)

In luogo del trattamento comprensivo della pensione privilegiata
liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della rendita
spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle
malattie professionali, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola
pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il
dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la
stessa qualifica fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio
secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato piu' favorevole risultante
dall'applicazione del precedente comma e' attribuito in via
definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti
da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art 70.
Art. 228.
(Casi particolari)

In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per
gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i
pensionati di guerra.
Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata
diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista
dall'art. 79.
Art. 229.
(Diritto al trattamento di riversibilita')

In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia maturato 10
anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del pensionato,
hanno diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge superstite,
i figli e gli affiliati, i genitori ed i collaterali, secondo le
norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia maturato
l'anzianita' di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di
servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai
citati articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennita' per una
volta tanto.
Art. 230.
(Misura della pensione di riversibilita)

La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della
pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e'
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla
data della morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un
avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento
per quattro o piu' aventi titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il
dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con
quattro o piu', 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente
alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero
degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a),
spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli
orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con
il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del
dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25
per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro
numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si
considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella
percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al
nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero
orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il
coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri
compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge
spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo
familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50
settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani e'
attribuita, per quote uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge
superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai
figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti.
La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto
e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge
superstite e' stabilita secondo la disposizione dell'art. 88,
penultimo comma.
Art. 231.
(Misura dell'indennita' una tantum - Criteri di ripartizione)

L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari
a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di
servizio utile maturati dal dante causa.
La predetta indennita' e' assegnata in misura intera alla vedova
sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e
sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio
dell'iscritto medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti
dal matrimonio con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel
modo seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se
questi sono in numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio
con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo,
l'indennita' spetta per due terzi alla vedova con o senza figli
propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio
del dante causa qualunque sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli
compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del
presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in
rapporto al numero dei figli compartecipi.
L'indennita' spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha
diritto.
L'indennita' ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa
in parti uguali fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti
dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono
corrisposte a quest'ultima.
Art. 232.
(Pensione privilegiata di riversibilita'- Morte del dipendente in
attivita' di servizio)

Quando la morte del dipendente e' conseguenza di infermita' o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati
nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilita'.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali di
riversibilita' di cui all'art. 230 agli importi del trattamento
continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226,
primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo
alla riversibilita' ha diritto ad una rendita di infortunio, questa
va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di
riversibilita' privilegiata risultante dall'applicazione del comma
precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se
piu' favorevole, la pensione di riversibilita' liquidata applicando
le percentuali previste dall'art. 230 alla pensione che sarebbe
spettata al dipendente in base all'art. 227.
Art. 233.
(Pensione privilegiata di riversibilita' Morte del pensionato)

La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche
in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima
infermita' o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto,
che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di
riversibilita' spettante ai familiari di cui all'art. 229 e'
liquidato applicando le percentuali stabilite dall'art. 230, al
trattamento privilegiato diretto in godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa
che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera,
alla data della morte, in godimento del trattamento costituito dalla
sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227
Art. 234.
(Scomparsa e irreperibilita)

Nei casi di scomparsa e di irreperibilita' dell'iscritto, i
familiari aventi diritto alla pensione di riversibilita' conseguono
il relativo trattamento alle condizioni e con le modalita' stabilite
dall'art. 91.
Art. 235.
(Pensione di riversibilita' a carico del Fondo speciale "equo
trattamento")

Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo speciale
"equo trattamento" a carico dell'esercizio ferroviario istituito con
regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le disposizioni
contenute negli articoli da 229 a 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di riversibilita',
si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative alla
decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto razionale della
previdenza sociale.
Art. 236.
(Assegni accessori)

In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle
condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente
testo unico, la tredicesima mensilita', l'assegno di caroviveri, le
quote di aggiunta di famiglia e l'indennita' integrativa speciale.
L'indennita' integrativa speciale e' dovuta anche al coniuge
superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale
stabilita per la determinazione della misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni accessori
previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le
modalita' stabilito dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di
superinvalidita', l'assegno complementare, l'assegno di presidenza,
gli alimenti di integrazione, l'indennita' di assistenza e di
accompagnamento, l'assegno di cura, l'assegno per cumulo di
infermita', l'assegno speciale annuo e l'indennita' speciale annua.
Art. 237.
(Riunione di servizi)

Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali e'
previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai
fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in
relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi fara'
carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio
abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 238.
(Casi particolari di riunione di servizi)

Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato,
anteriormente al 15 novembre 1949, ad alta amministrazione statale
con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico
trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi
prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilita', sono
liquidati con le norme della presente parte del testo unico e
ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della
durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente.
Agli effetti del riparto, il computo si effettua a mese intero,
trascurando le frazioni di mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei
confronti del personale ferroviario transitato in base al regio
decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15
luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il
servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e successivamente
passato ad altra amministrazione statale la tal caso, il servizio
reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera
prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle
ferrovie dello Stato.
Art. 239.
(Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti
pubblici)

La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle
disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e'
equiparato al servizio statale.
Art. 240.
(Disposizioni comuni)

In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il
dipendente che abbia conseguito ii trattamento di quiescenza per il
servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed e' tenuto alla
rifusione prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento
di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti,
si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
Art. 241.
(Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.)

Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono
applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio di
diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle
ferrovie dello Stato e' equiparato all'assegno vitalizio di diritto a
carico del Fondo di previdenza per i dipendenti statali.
Art. 242.
(Cumulo di pensioni e stipendi)

Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico,
concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al
personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del
Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
Art. 243.
(Ritenute)

Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo
pensioni, il relativo importo e' trattenuto sull'indennita' per una
volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e
143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte
erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di
recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.
TITOLO IV

PROCEDIMENTO


Art. 244.
(Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi)

Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni,
all'atto dell'assunzione in servizio, e' tenuto a dichiarare per
iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza
allo Stato, compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici,
nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali
riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza. La dichiarazione
deve essere resa anche se negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli articoli
145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151,
152 e 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di pagamento
rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il
provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della
pensione e' comunicato all'interessato.
Art. 245.
(Liquidazione del trattamento di quiescenza normale)

In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a
liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto e' devoluta al
capo della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, e'
affidato, nell'ambito del servizio del personale ed in sede centrale,
il servizio delle pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento normale di
riversibilita' in caso di morte del dipendente durante l'attivita' di
servizio.
Quando spetta la pensione e non e' possibile liquidarla
tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi
utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare
in sede di liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di
riversibilita' in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi primo,
secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II,
capo I del presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli
154, 155 primo, terzo ed ultimo comma, 161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del presente
articolo sono definitivi.
Art. 246.
(Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa - Competenza)

Il trattamento privilegiato diretto e' liquidato d'ufficio in caso
di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneita' fisica,
riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento e' liquidato a domanda degli
interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve contenere
l'indicazione delle infermita' o lesioni per le quali il trattamento
e' richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le
determinarono. L'interessato puo' allegare alla domanda tutta la
documentazione che ritiene utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata al
servizio centrale o al compartimento presso il quale e' stato
prestato l'ultimo servizio.
La domanda non e' ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla data di
cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di
parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da
fatti di servizio delle infermita' o lesioni denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per la
revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento
della causa di servizio, nel termine e con le modalita' stabilite
dall'art. 164 dello stato giuridico per il personale ferroviario,
approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;
c) e' stato dispensato dal servizio per inidoneita' fisica, non
riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della
visita di revisione;
d) non si e' sottoposto, senza giustificato motivo, agli
accertamenti sanitari entro il termine di un anno Nei casi previsti
dal comma precedente, la domanda e' respinta con provvedimento
definitivo del direttore del servizio centrale o del compartimento
competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si liquida o
si nega il trattamento privilegiato diretto e' adottato con decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo
parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Il Ministro, qualora non condivida il parere del consiglio di
amministrazione, fa risultare nel decreto i motivi del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre
che spetti la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai
servizi utili accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale
stessa da recuperare in sede di liquidazione del trattamento
definitivamente spettante.
Art. 247.
(Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria)

L'ufficio al quale e' stata presentata la domanda di trattamento
privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed acquisisce
il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto
informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio,
unitamente alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato sanitario
con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio parere sulla
dipendenza da fatti di servizio delle infermita' e delle lesioni
denunciate, sull'ascrivibilita' di esse per assimilazione alle
tabelle applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente
alla capacita' lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo sanitario
l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il tramite
del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle
ferrovie dello Stato per il prescritto parere.
Art. 248.
(Trattamento di riversibilita' - Morte in servizio del dipendente)

La pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata di ufficio
a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente
deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di
servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di morte del
dipendente in attivita' di servizio lo avente causa che ritenga la
morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la
pensione privilegiata di riversibilita', motivata domanda al servizio
centrale o al compartimento presso il quale il dante causa prestava
servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla data
della morte del dipendente, non e' ammissibile: essa e' respinta con
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del
compartimento competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora
il dipendente avesse gia' chiesto l'accertamento della dipendenza
delle infermita' o lesioni contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo, alla
liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di
riversibilita' si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile, adottato previo parere del consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in base al giudizio
medico, quando sia ritenuto necessario, dell'ispettorato sanitario
competente, sulla relazione causale tra l'infermita' o la lesione da
cui e' derivata la morte del dipendente e i fatti denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
246, ultimo comma, e 247.
Art. 249.
(Trattamento di riversibilita' - Morte dell'iscritto in quiescenza)

In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato diretto,
la pensione privilegiata di riversibilita' e' liquidata su domanda
degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e
l'aviazione civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa ritiene
che la morte sia dovuta all'infermita' o alla lesione per la quale
era stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro
competente provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla
domanda stessa si e' pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha
espresso parere il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello
Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la cessazione dal
servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla pensione
privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al
compartimento, presso il quale l'iscritto presto' l'ultimo servizio.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
nell'art. 247.
La domanda di cui al comma precedente e' dichiarata inammissibile
con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del
compartimento competente se e' presentata oltre il termine perentorio
di due anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata
prodotta entro il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle
decadenze stabilite dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).
Art. 250.
(Disposizioni comuni)

Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento di
quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni
accessori si applicano le disposizioni comuni contenute nella parte
II, titolo II, capo III del presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza puo' essere
comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art.
193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa del
dipendente deceduto in attivita' di servizio, sono effettuati
dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la
pensione ha la residenza.
Art. 251.
(Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento)

Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II del
presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento
delle pensioni ferroviarie nonche' alla revoca e alla modifica dei
provvedimenti relativi a dette pensioni.
PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 252.
(Data di entrata in vigore)

Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del mese
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto nello articolo seguente.
Art. 253.
(Norme sulla competenza degli uffici periferici)

Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza degli
uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale
per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il trattamento
normale diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli
stessi uffici la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della
parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare
provvedimenti definitivi nei confronti del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.
Art. 254.
(Norme abrogate)

Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile
1909, n. 229, e successiva integrazioni e modificazioni, nonche'
tutte le altre norme relative al trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, vigenti alla data del 21
dicembre 1973, salve le disposizioni richiamate dal presente testo
unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme
abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le
corrispondenti norme del presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e
le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo, prevedono la perdita del diritto al trattamento di
cessazione dal servizio nei casi di licenziamento per motivi
disciplinari o di dimissioni volontarie.
Art. 255.
(Norme sul controllo e sull'impugnabilita' dei provvedimenti in
materia di riscatto)

Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti sui
provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza
nonche' le norme che regolano l'impugnabilita' di tali provvedimenti
sono applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui
all'art. 149.
Art. 256.
(Casi in corso di trattazione)

Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o
giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche per
gli effetti anteriori alla data predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere
applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1958, data da cui
ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei casi in cui il
diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilita',
sia stato introdotto da tale legge.
La base pensionabile non puo' essere determinata in misura diversa
da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui
la base stessa deve essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento di
quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennita' di
aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere
fissate decorrenza e misura diverse da quelle stabilite dalle
disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali
detti assegni e aumenti spettano.
Art. 257.
(Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico)

L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di trattamento di
quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente testo
unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o
dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato gia'
emesso provvedimento ai fini di detto trattamento.
Art. 258.
(Applicabilita' a domanda di norme del testo unico)

I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa
hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle
seguenti norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle
precedenti disposizioni, non erano riscattabili ne' altrimenti
computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilita' dei servizi non di
ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli
enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente
alla computabilita' dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti
collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di
eta';
c) art. 13, relativamente alla riscattabilita' dei periodi di
iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari
per il conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilita' del servizio
prestato, rispettivamente, in qualita' di incaricato tecnico, di
amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianita' minima di
venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto
alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di
riversibilita' in favore della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del diritto
alla pensione di riversibilita' in favore degli orfani maggiorenni e
dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, e' prevista
l'eta' sessagenaria quale condizione alternativa di quella
dell'inabilita' a proficuo lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianita' di
servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a
pensione da parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e
di dimissioni dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del
trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a
determinare la pensione privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione della
pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilita'.
Se la domanda di cui al comma precedente e' presentata entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le
norme suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta;
negli altri casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del
mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, che abbia da far valere servizi o periodi di
cui alle lettere a), b), e) o d), puo' presentare la domanda nel
termine perentorio di due anni dalla data predetta, qualora tale
termine sia piu' favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e
secondo comma. In caso di decesso il diritto puo' essere esercitato
dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma del citato
articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili
d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui all'art.
257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono
applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la
domanda di trattamento di quiescenza e' presentata entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le citate
disposizioni sono applicabili con effetto da tale data; negli altri
casi sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Art. 259.
(Revisione di provvedimenti)

Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate
dall'art. 258, risultino piu' favorevoli delle norme anteriori,
l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento
definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con
effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di
inammissibilita'.
Art. 260.
(Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi professionali)

Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della
facolta' prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei
periodi di iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di
pratica necessari per il conseguimento dell'abilitazione, e' tenuto
al pagamento del contributo di riscatto commisurato al 18 per cento
dello stipendio spettante, alla data di presentazione della domanda,
al personale in attivita' di servizio che abbia qualifica o grado
pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della cessazione
dal servizio.
Art. 261.
(Riscatto di servizi resi ad enti diversi)

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un
anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi
di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero
degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un
contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in
relazione ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo
stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non
si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.
Art. 262.
(Pensioni a onere ripartito)

Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore del
presente testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli
articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta
in materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati
ancora emessi provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei casi di
passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro
ente di cui agli articoli sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e'
riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato
definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.
Art. 263.
(Pensione dell'I.N.P.S.)

Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione
normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258,
comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla
pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
gia' liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico
dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali
che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
gia' ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con
conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo
comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
Art. 264.
(Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita)

Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e
agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo
superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico
stesso, la differenza e' conservata a titolo di assegno personale,
riassorbibile in occasione di successivi aumenti della misura delle
pensioni.
Art. 265.
(Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95)

Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla
legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e
dei loro congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20,
21, 22 e 23 della legge stessa.
Art. 266.
(Personale del Ministero della difesa)

Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo del
Ministero della difesa che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre
1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di
lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27
febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del
contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle
sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, si
osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.
Art. 267.
(Incaricati tecnici)

Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del primo
comma dell'art. 258, chiedano l'applicazione dell'art. 14, lettera
d), il contributo di riscatto e' commisurato all'80 per cento dello
stipendio previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico, per la qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la
domanda e' presentata entro il termine perentorio di un anno dalla
data predetta.
Art. 268.
(Operai dei monopoli di Stato)

Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in
servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971,
n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge
medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione
delle norme del presente testo unico, se piu' favorevoli.
Art. 269.
(Personale scolastico dell'ex comune di Fiume)

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori
scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti al
regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su
domanda, alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle
norme del regolamento comunale gia' in vigore. La pensione e' a
totale carico dello Stato.
Art. 270.
(Personale addetto alla tenuta di Racconigi)

Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi e'
riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio
di cui alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo le norme
contenute nella legge stessa.
Art. 271
(Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958)

Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai sensi delle
disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente testo
unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile
1967, n. 264, relativa ai matrimoni anteriori alla pubblicazione
della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha effetto dal 1 gennaio 1958.
Art. 272.
(Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1
gennaio 1958)

E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del
dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958,
che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo
decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e
nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di
nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del
pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
Art. 273.
(Ciechi titolari di pensione di riversibilita)

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di
riversibilita' per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e
di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare,
entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita' lavorativa, per
la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno gia' cessato
dall'attivita' lavorativa alla data dell'entrata in vigore del
presente testo unico possono esercitare la facolta' di opzione entro
un anno dalla stessa data.
Art. 274.
(Procedimenti amministrativi in corso)

Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza,
in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo
le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e'
investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni
effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi
sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in
conseguenza dei quali abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale
del contributo a carico dell'interessato o siano stati gia' regolati
i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data
suddetta.
Art. 275.
(Regolamento)

Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con le
disposizioni del presente testo unico sino a quando non sara'
emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo
regolamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR
TABELLA N. 1

PERCENTUALI DI AUMENTO PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI DEGLI
UFFICIALI CESSATI DAL SERVIZIO PERMANENTE

Parte di provvedimento in formato grafico
((TABELLA A

PENSIONI NORMALI DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

Parte di provvedimento in formato grafico

)) ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che le pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 precedentemente annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero
1092, sono maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976
e di un ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con effetto dal 1
gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 sono sostituite, rispettivamente, dalle
tabelle A e B".
TABELLA B

PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE TABELLARI

Parte di provvedimento in formato grafico


(2) (6) ((11))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 29 aprile 1976, n.177, ha disposto (con l'art. 9,comm1) che le
pensioni di cui alle tabelle 2 e 3 precedentemente annesse al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, sono
maggiorate del 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1976 e di un
ulteriore 30 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1977.
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Con effetto dal 1
gennaio 1978 le tabelle 2 e 3 sono sostituite, rispettivamente, dalle
tabelle A e B".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 26 gennaio 1980, n.9 nel modificare (con l'art. 15, comma 1)
l'art. 1 dell'allegato della L. 29 aprile 1976, n.177 ha
conseguentemente disposto che le pensioni di cui alla tabella B sono
maggiorate del 50 per cento dal 1 gennaio 1979, e di un ulteriore 50
per cento a decorrere dal 1 gennaio 1981, considerando per tutti i
gradi le misure previste per il caporale maggiore e caporale,
sottocapo e comune di la classe del C.E.M.M., primo aviere e aviere
scelto.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 2 maggio 1984, n. 111, nel modificare (con l'art. 8, comma 1)
l'art. 1 dell'allegato della L. 29 aprile 1976, n.177 ha
conseguentemente disposto che le pensioni di cui alla tabella B
aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio
1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1
gennaio 1984 e di un ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio
1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale
maggiore a soldato e gradi equiparati.

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