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Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
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Cause di incompatibilità sopravvenute
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Cause ostative per la erogabilità della pensione
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Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
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Decorrenza della pensione
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Determinazione della misura della pensione di inabilità
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Domanda di inabilità e di AOI in subordine
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Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
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Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
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Istruttoria
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Lavoratori non vedenti e inabilità
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Limite alla presentazione di una nuova domanda
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Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
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Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
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Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
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Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
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Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
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Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
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Requisiti per il diritto
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Revisione
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Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
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Rinuncia condizionata
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Rischio precostituito
Circolare 5 del 7 gennaio 1985
Oggetto: Legge 2 maggio 1983, n. 181. Ricostituzione nell' assicurazione
italiana delle posizioni assicurative trasferite all' Istituto
Nazionale di assicurazione sociale libico. Variazione al piano dei
conti.
Facendo seguito alla circolare del 2 agosto 1983, n. 3104 CI - n. 631
RCV (1), si forniscono ulteriori indicazioni per l' applicazione delle
disposizioni della legge in oggetto in ordine alle questioni per le quali era
stata fatta riserva di successive istruzioni.
1 - CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA RELATIVA ALLE PENSIONI O QUOTE DI
PENSIONE CORRISPONDENTI ALLE CONTRIBUZIONI TRASFERITE ALL' INAS LIBICO.
Al fine di dirimere eventuali dubbi sorti al riguardo, si premette che le
contribuzioni IVS rese efficaci dall' art. 1 della legge sono quelle versate a
questo Istituto sino a quando lo stesso ha operato nel territorio libico e
cioe' sino al 30 giugno 1957. Le contribuzioni versate dopo tale data all'
INAS libico non rientrano, pertanto, nel campo di applicazione della norma in
argomento.
Per il calcolo della riserva matematica da chiedere allo Stato per la
copertura degli oneri pensionistici derivanti dalle contribuzioni a suo tempo
trasferite all' INAS libico ed ora rese efficaci dalla legge, le Sedi si
atterranno ai seguenti criteri:
- i soggetti titolari delle contribuzioni a suo tempo trasferite
saranno in concreto individuati in occasione della trattazione di pratiche di
vario genere (pensioni, domande di autorizzazione ai versamenti volontari,
trasferimenti di posizioni, ricongiunzione, istanze varie, ecc. ); va da se'
che le Sedi per individuare i soggetti medesimi potranno avvalersi di ogni
altro mezzo a disposizione, o, comunque, ritenuto idoneo allo scopo;
- identificati, come sopra detto, i soggetti titolari delle predette
contribuzioni, le Sedi cureranno l' acquisizione dei dati personali ed
assicurativi occorrenti per il calcolo della riserva matematica; tali dati
sono quelli che occorrono per l' espletamento delle operazioni di costituzione
di rendita vitalizia ai sensi dell' art. 13 della legge n. 1338/1962 e delle
altre operazioni di riscatto il cui onere e' basato sulla stessa tecnica;
- il calcolo della riserva matematica sara' riferito alla data di
entrata in vigore della legge n. 181/1983 (2) e cioe' al 31 maggio 1983. Di
conseguenza, gli elementi di calcolo (norme per la determinazione della
pensione, condizioni assicurative, eta' , tabelle, ecc.) vanno determinati
avendo riguardo alla data predetta;
- il calcolo della riserva matematica sara' eseguito secondo le norme
ed i criteri vigenti per l' applicazione dell' art. 13 della legge n.
1338/1962, capitalizzando la quota annua di pensione corrispondente ai
contributi IVS trasferiti all' INAS libico e resi efficaci nell' AGO dall'
art. 1 della legge; tale quota di pensione sara' , pertanto, quella calcolata
esclusivamente su tali contributi nei casi di soggetti sprovvisti di
altre contribuzioni, mentre, per i soggetti che vantano anche altre
contribuzioni, tale quota sara' ricavata, come di consueto, per differenza tra
la pensione annua corrispondente al coacervo dei contributi (contributi
trasferiti all' INAS piu' contributi diversi) e la pensione annua
corrispondente ai soli contributi diversi; per i soggetti pensionati con
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, la quota
annua di pensione e' quella derivante dall' aumento della pensione stessa per
effetto del computo dei contributi in argomento (in caso di pensione integrata
al minimo, si assumera' l' incremento della pensione quale risulta dal calcolo
dei contributi, prescindendo dalla circostanza se la pensione, includendo i
contributi di cui alla legge in esame, superi o resti inferiore al citato
trattamento minimo);
- ottenuto l' importo della riserva matematica lo stesso sara' ridotto
del cinquanta per cento.
Al termine di ciascun esercizio, entro i termini fissati annualmente con
la circolare delle chiusure contabili, le Sedi provvederanno a trasmettere a
questa Direzione Generale - Servizio Bilanci - un prospetto riepilogativo
(v. all. n. 1) dei dati relativi alle posizioni assicurative costituite nell'
anno, occorrente per la richiesta delle somme poste dalla legge a carico dello
Stato.
2 - RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAGLI INTERESSATI TITOLARI DI PENSIONE CON
DECORRENZA ANTERIORE ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 181/1983.
Con riferimento alla riserva espressa nella citata circolare (punto n. 4,
ultimo periodo), si comunica che nei confronti di coloro i quali avevano
esercitato in proprio il riscatto di periodi coperti di contribuzioni
trasferite all' INAS libico, che riacquistano efficacia in forza della legge
in argomento, potra' farsi luogo al rimborso delle somme versate dagli
interessati, anche se i periodi riscattati sono stati utilizzati in pensione
con decorrenza anteriore all' entrata in vigore della legge medesima.
Tale rimborso, peraltro, sara' ammissibile solo per la parte che
risultera' disponibile sulla base dei criteri di seguito indicati:
a) lo Stato si assumera' , come previsto dalla legge n. 181, il
pagamento della riserva matematica ridotta del 50 per cento, relativa alla
pensione o quota di pensione derivante dai periodi contributivi contemplati
dalla legge anzidetta, con riferimento per quel che concerne il calcolo, alla
data di entrata in vigore di quest' ultima (v. art. 5);
b) l' INPS - a fronte della riserva matematica originaria a suo tempo
calcolata mediante i noti coefficienti che, tenendo conto della durata media
di vita, presuppongono il godimento di una quota di pensione vitalizia -
effettuera' il conteggio della riserva matematica sulla base dei coefficienti
che terranno conto di una durata temporanea della rendita vitalizia (dalla
data di presentazione della originaria domanda di riscatto da parte dell'
interessato alla data di decorrenza della pensione fissata dall' art. 5 della
legge n. 181 - 31 maggio 1983). La differenza, se esiste, rappresentando la
quota di riserva matematica non utilizzata, verra' rimborsata all'
interessato.
I coefficienti di rendita temporanea - necessario al calcolo della
riserva con la quale determinare per differenza la somma da rimborsare -
saranno indicati da questa Direzione Generale - Ruolo Professionale - Ramo
attuariale, al quale le Sedi indirizzeranno le singole richieste allegando
fotocopia del Mod. R.v.r. 4/bis mediante il quale e' stato effettuato il
calcolo del valore di riscatto originario.
La somma da rimborsare risultera' , pertanto, dalle seguenti operazioni:
P X C = rm
R M - rm = somma da rimborsare
in cui:
P = quota annua di pensione a suo tempo presa a base per il calcolo
della riserva matematica originaria;
C = coefficiente di rendita temporanea (indicato dal Ramo Attuariale);
RM = riserva matematica calcolata a suo tempo (ridotta del 50% se in
origine venne applicata tale riduzione);
rm = riserva matematica riferita a rendita temporanea (ridotta del 50%
se tale riduzione e' stata applicata su RM).
Qualora siano state effettuate operazioni di riscatto inerenti ad un
periodo di cui solo una parte e' coperta da contributi interessati dalla legge
in esame, (per cui non si realizza una coincidenza completa tra periodo
ammesso a riscatto e periodo coperto da contributi trasferiti all' INAS), le
somme versate a titolo di riscatto relative ai periodi privi di tali
contributi non saranno ammesse a rimborso dovendo il riscatto effettuato per
tali periodi restare in essere.
In questi casi, si rendera' , pertanto, necessario scorporare dal dato
complessivo originario (riserva matematica relativa all' intero periodo
riscattato), l' importo della riserva matematica inerente ai soli periodi
coperti da contributi trasferiti all' INAS.
Nei casi di cui trattasi, la determinazione della somma eventualmente
rimborsabile sara' effettuata da questa Direzione Generale - Ruolo
Professionale - Ramo Attuariale, cui le Sedi invieranno copia del citato
Modello R.v.r. 4/bis corredato della copia della posizione assicurativa,
evidenziando i periodi ammessi a riscatto ed il corrispondente numero di
settimane, per i quali si verifica coincidenza con i contributi trasferiti
all' INAS.
La individuazione dei soggetti interessati al rimborso, trattandosi di
soggetti gia' pensionati al momento di entrata in vigore della legge n.
181/1983, verra' effettuata sulla base delle richieste degli interessati o con
qualsiasi altro mezzo possibile.
In occasione dell' espletamento delle pratiche di rimborso, verra'
conteggiata anche la riserva matematica ridotta del 50 per cento da accollare
allo Stato, il cui importo dovra' essere segnalato a fine anno a questa
Direzione Generale, unitamente agli altri elementi, come disposto al
precedente punto n. 1.
Nell' effettuare il calcolo della riserva matematica da accollare allo
Stato, la quota differenziale di pensione da capitalizzare sara' determinata,
con riferimento al 31 maggio 1983, sulla base della differenza tra la pensione
annua corrispondente al coacervo dei contributi (contributi trasferiti all'
INAS ed altri contributi) e la pensione annua corrispondente ai soli altri
contributi (da detto calcolo verranno, pertanto, stralciate le contribuzioni,
coincidenti con i periodi contributivi trasferiti all' INAS, derivanti da
operazioni di riscatto le cui somme sono rimborsabili agli interessati secondo
quanto detto in precedenza).
3 - POSIZIONI TRASFERIBILI MA NON TRASFERITE PER QUALSIASI MOTIVO ALL' INAS
LIBICO.
Per le posizioni trasferibili, ma per qualsiasi motivo non trasferite
all' Ente libico, ferma restando la loro piena efficacia nell' assicurazione
IVS, le Sedi non effettueranno gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui al precedente punto n. 1, non contemplando la legge l'
accollo allo Stato del relativo onere.
4 - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI PRESSO ALTRE GESTIONI DELLE
CONTRIBUZIONI TRASFERITE O TRASFERIBILI ALL' INAS LIBICO RESE EFFICACI
NELL' ASSICURAZIONE IVS AI SENSI DELL' ART. 1 DELLA LEGGE N. 181/1983.
Agli effetti della ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n. 29 (3), presso altre gestioni previdenziali delle contribuzioni in
epigrafe, le Sedi valuteranno tali contribuzioni sulla base di comuni criteri.
Per la determinazione dei relativi importi ed interessi si fara' ,
pertanto, uso degli appositi prontuari.
Si intende che, per l' accollo allo Stato dei corrispondenti oneri,
dovranno essere espletati gli adempimenti per il calcolo della riserva
matematica di cui prima si e' detto.
5 - ISTRUZIONI CONTABILI.
Ogni qualvolta si verifichino casi di rimborso, contemplati dall' art.
4 della legge n. 181/1983, le Sedi, dopo averne quantificato l' ammontare,
liquideranno agli interessati, come di consueto, le somme spettanti. Tali
somme dovranno essere addebitate al conto FPR 34/04 di nuova istituzione (vedi
allegato n. 2).
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2370.
(2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1149.
(3) V. "Atti ufficiali" 1979, pag. 340.
Allegati V. supporto cartaceo.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
-
Circolare 105 dell'11 maggio 1985
Oggetto: Art.7, comma 13, della legge 11 novembre 1983, n.638. Nuove disposizioni in materia di versamenti volontari ad integrazione dei lavoratori agricoli dipendenti.
L' art. 7, comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463 (1), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.638 (2), dispone che "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione obbligatoria per l' invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".
La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (3), rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:
1) La possibilita' di effettuare i versamenti integrativi e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidita', la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non sono piu' consentiti i versamenti integrativi per l' assicurazione contro la tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art. 4 del D.L. 29 luglio 1981, n.402 (4), convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537 (5), la quale aveva gia' soppresso la facolta' di proseguire volontariamente nella predetta assicurazione Tbc.
2) I limiti per l' integrazione, gia' fissati in 104 giornate annue per gli uomini e 70 per le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con cio' si e' inteso adeguare i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che metre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate da ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora nel computo del parametro di 270 giornate annue sono presi in considerazione, agli stessi fini, sia i contributi obbligatori che quelli figurativi.
La norma in esame ha vigore dal 1 gennaio 1984 e trova quindi applicazione per i versamenti volontari ad integrazione relativi agli anni solari dal 1984 in poi.
Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del richiamato art.4 del DPR n. 1432/1971 per quanto concerne i termini, l' importo e le modalita' di pagamento dei contributi integrativi e la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.
1 - Condizioni per l' ammissione ai versamenti integrativi
La facolta' di effettuare i versamenti volontari ad integrazione spetta sia agli operai agricoli a tempo determinato e loro equiparati (compartecipanti, piccoli coloni) sia agli operai agricoli a tempo indeterminato, a condizione che nell' anno per il quale e' richiesta l' integrazione risultino iscritti nei relativi elenchi di categoria e non raggiungano complessivamente 270 giornate di contribuzione effettiva e figurativa, ivi compresa quella versata od accreditata con le norme comuni.
Per l' accertamento dell' esistenza di questa ultima condizione i contributi versati o accreditati a settimana devono essere trasformati in contributi giornalieri applicando le seguenti equivalenze:
- 1 settimana di contribuzione figurativa agricola accreditata per eventi diversi dalla ds. agr. e dalla integrazione salariale agricola e' pari a 6 giornate;
- 1 settimana di contribuzione obbligatoria o figurativa accreditata con le norme comuni e' pari a 5,19 giornate;
Nei confronti dei lavoratori iscritti negli elenchi nominativi per una frazione di anno l' autorizzazione puo' essere concessa solo se, dopo aver rapportato proporzionalmente all' intero anno il numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo cui si riferisce l' iscrizione stessa (6), risulta che gli interessati sono al di sotto del limite di 270 giornate annue.
L' esistenza della suddetta condizione e' verificata quando il numero delle giornate di contribuzione obbligatoria e figurativa comprese nel periodo di iscrizione parziale risulta inferiore al prodotto che si ottiene moltiplicando il numero dei giorni di calendario coperti dall' iscrizione per il coefficiente 0,739. Lo stesso prodotto costituisce ovviamente anche il limite fino a concorrenza del quale possono essere effettuati i versamenti integrativi.
Si precisa che anche i lavoratori che si sono avvalsi della facolta' di effettuare i versamenti integrativi previsti dall' art. 8 della legge 12 marzo 1968, n.334 (7), (si ricorda che le giornate di integrazione di cui trattasi sono riportate negli elenchi nominativi di categoria) possono richiedere, ai sensi del 13 comma dell' art.7 in esame, l' autorizzazione ad integrare ulteriormente le predette 51 giornate fino a concorrenza del limite di 270 all' anno.
Ovviamente, mentre le giornate di integrazione versate ai sensi dell' art.8 della legge n.334 sono da considerare utili per tutte le forme assicurative, quelle versate a norma dell' art.7 della legge n. 638 sono soltanto per l' assicurazione I.V.S.
2 - Nuovo modulo di domanda d' autorizzazione ai versamenti
Per la richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari ad integrazione i lavoratori interessati devono avvalersi del nuovo mod. 0,10 integr. (cfr. allegato 1) che le Sedi sono autorizzate a riprodurre per mezzo di duplicatore.
Si rammenta che le domande di autorizzazione ad effettuare i versamenti volontari presentate dai lavoratori agricoli debbono essere sempre esaminate sulla base della posizione assicurativa dei richiedenti e quindi considerate come intese ad ottenere la prosecuzione ovvero l' integrazione volontaria dell' assicurazione generale obbligatoria - o entrambe le autorizzazioni - a seconda della situazione di iscrizione negli elenchi e dei requisiti che gli interessati possono in effetti far valere prescindendo dall' aspetto formale della domanda (8).
Per tale motivo e' della massima importanza che le Sedi procedano, anche sulla base delle indicazioni fornite dagli interessati con le risposte al questionario inserito nel mod. 0.10 integr., ad una diligente ricognizione della posizione assicurativa dei richiedenti l' autorizzazione.
In particolare, ai fini di una corretta istruttoria delle domande di integrazione, e' indispensabile verificare se per l' anno oggetto della domanda siano state liquidate ai lavoratori prestazioni previdenziali che danno luogo all' accreditamento d' ufficio dei contributi figurativi (disoccupazione, integrazione salariale, tbc) come pure procedere agli accreditamenti degli altri periodi da riconoscere figurativamente (servizio militare, malattia, gravidanza e puerperio, ecc.) eventualmente segnalati dagli interessati nel modulo di domanda.
3 - Termini per la presentazione della domanda
Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui all' art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.
Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i dati identificativi delle aziende senza alcuna indicazione dei dati occupazionali e retributivi. Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982 (9), e' tenuto ad inviare, entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art.4 del D.P.R. 1432 deve farsi, pertanto, decorrere dalla data di invio della predetta certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U. E' da tener presente, tuttavia, che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima di ricevere la certificazione annuale, allegando alla domanda medesima il mod. Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405 O/132 del 9 luglio 1983 (10).
4 - Determinazione dell' importo del contributo integrativo giornaliero
Anche per quanto riguarda l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del D.P.R. n.1432/1971 la quale stabilisce che detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell' anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, i compartecipanti e i piccoli coloni, l' importo del contributo integrativo giornaliero continuera' ad essere determinato dagli Uffici della Direzione Generale in relazione alle diverse retribuzioni medie giornaliere vigenti nelle singole province e sara' portato a conoscenza delle Sedi mediante le consuete tabelle annuali (per l' anno 1984 c.f.r. allegato 2).
Per gli operai a tempo indeterminato nei cui confronti l' art. 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n.54 (11), ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali sono calcolati sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero sara' , invece, determinato direttamente dalle Sedi che rileveranno le retribuzioni in questione dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati alle domande di integrazione.
Ai fini del calcolo del contributo occorre:
- determinare l' ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);
- dividere l' ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell' anno;
- applicare alla retribuzione media giornaliera cosi' determinata l' aliquota I.V.S. vigente nel settore agricolo (per l' anno 1984 detta aliquota e' pari al 13,31%).
5 - Modalita' e termini per il versamento dei contributi
Circa le modalita' e i termini per il versamento dei contributi integrativi nulla e' mutato rispetto alla disciplina dettata dall' art.4, 4 comma, del D.P.R. n.1432/1971, per cui si fa rinvio alle disposizioni impartite in materia al punto 34 della gia' citata circolare del 16 settembre 1972.
C' e' solo da tener presente che, essendo venuta meno la possibilita' di effettuare i versamenti integrativi nell' assicurazione Tbc, la stampigliatura da apporre nello spazio del bollettino di c/c postale riservato lla causale di versamento e' cosi' modificata nella parte relativa alla ripartizione degli importi ai conti di competenza:
a)
b) FPR 22/77 L. ....... FPR 22/30 L. ....... FPT 22/77 L. ....... FPT 22/30 L. ....... FPR 22/85 L. ....... FPR 22/15 L. ........ (12)
6 - Modalita' di accreditamento dei contributi
In attesa che sia istituita una procedura che consenta di memorizzare i dati relativi ai versamenti integrativi nell' archivio magnetico dei lavoratori agricoli, i versamenti stessi dovranno continuare ad essere accreditati sulla scheda 07 con le modalita' previste al punto 34 della piu' volte citata circolare del 16 settembre 1972.
E' da tener presente, peraltro, che per gli operai agricoli a tempo indeterminato, a fianco del numero delle giornate di integrazione versate, dovra' essere registrato sulla scheda 07 l' importo, contraddistinto con la sigla "retr.giorn.", della retribuzione media giornaliera effettiva sulla base della quale e' stato calcolato l' importo del contributo integrativo giornaliero.
La registrazione di detto importo, che sara' rilevato dall' apposita voce inserita nella parte del mod. 0.10 integr. riservata all' INPS, si rende necessaria in quanto l' importo stesso potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.
7 - Motivazioni dei provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione
Nella loro attuale formulazione i testi di cui ai punti 14 e 15 del mod. 0.17 non sono piu' utilizzabili per motivare i provvedimenti di reiezione delle domande di integrazione decise sulla base della nuova normativa. In attesa che il predetto mod. 0.17 sia modificato in occasione della prossima ristampa, le Sedi continueranno ad utilizzare le scorte dei modelli a loro disposizione, riportando la motivazione del provvedimento di reiezione nelle righe in bianco del punto 17.
La motivazione da dare al provvedimento sara' , a seconda del caso ricorrente, una delle seguenti:
- la S.V. puo' gia' far valere 270 giornate di contribuzione effettiva e figurativa negli anni .../.../.../.../... - la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro un anno dalla data di pubblicazione (.....) degli elenchi nominativi degli operai agricoli a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa;
- la domanda di integrazione volontaria non e' stata presentata entro un anno dalla data di rinvio da parte del Servizio C.A.U. della certificazione attestante i dati occupazionali e retributivi degli operai agricoli a tempo indeterminato relativi agli anni (.../.../.../.../...) ai quali si riferisce la domanda stessa.
IL DIRETTORE GENERALE FASSARI ----------
(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2537. (2) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961. (3) V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 972. (4) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 1572. (5) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 2133. (6) Poiche' le prestazioni per disoccupazione agricola (indennita' ordinaria e/o trattamento speciale) sono riferite indistintamente all' intero anno solare, il numero delle relative giornate di contribuzione figurativa da computare per la frazione di anno cui si riferisce l' iscrizione negli elenchi va determinato rapportando proporzionalmente alla frazione predetta le giornate di disoccupazione agricola indennizzate per l' intero anno. A tale fine si moltiplica il numero delle giornate di indennita' ordinaria e/o di trattamento speciale per il numero dei giorni compreso nel periodo di iscrizione e si divide il prodotto per 365. (7) V. "Atti ufficiali" 1968, pag. 433. (8) Sull' argomento si fa comunque rinvio a quanto piu' dettagliatamente precisato al punto 34 della circ. n.88 D.S.E.A.D. - n.317 C. e V. - n.19668 O. - n.197 Rg/190 del 16 settembre 1972 (V. "Atti ufficiali" 1972, pag. 2180). (9) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 1883. (10) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 1961. (11) V. "Atti ufficiali" 1982, pag. 730. (12) I conti della colonna a) sono riservati ai contributi di competenza dell' anno nel corso del quale e' effettuato il versamento, i conti della colonna b) ai contributi di competenza degli anni precedenti a quello del versamento, ipotesi che, di regola, e' quella ricorrente. La ripartizione degli importi ai conti di competenza va effettuata in base alla tabella di cui all' allegato 2, nella quale sono riportate sia le aliquote percentuali di ripartizione (che devono essere necessariamente utilizzate per i versamenti degli operai a tempo indeterminato) sia le quote del contributo integrativo giornaliero degli operai a tempo determinato e dei compartecipanti e piccoli coloni, gia' determinate ai fini dell' imputazione ai singoli conti (per questi ultimi lavoratori, in pratica, sara' sufficiente, per la ripartizione del versamento complessivo, moltiplicare la quota giornaliera imputabile a ciascun conto per il numero delle giornate ammesse all' integrazione). v. supporto cartaceo.
Circolare 82 del 10 aprile 1985
Oggetto:
Legge 12 giugno 1984 n. 222. "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile". Istruzioni operative.
I ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
1. Presentazione della domanda.
Per la richiesta dell'assegno di invalidita' e della pensione di
inabilita', sia ordinari che privilegiati, in attesa della ristampa del
modulo di domanda ristrutturato, dovra' continuare ad essere utilizzato il
modulo Io1 corredato dell'intercalare di modello Io1/bis nel testo aggior-
nato (allegato 1) che sostituisce quello allegato alla circolare n. 53608
AGO - n. 9880 O. - n. 4018 SA. - n. 941 EAD - n. 303 S.L./167 del 19 luglio
1984 (1).
Al riguardo si fa presente che dal testo del suddetto intercalare e'
stata stralciata la domanda di assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa ai pensionati di inabilita', per la presentazione della quale
e' stato predisposto apposito modulo contraddistinto dalla sigla ASS/1
(allegato 2).
E' stata, inoltre, semplificata la sezione B del Quadro 2, destinata a
contenere le notizie relative all'attivita' lavorativa svolta alle dipen-
denze di terzi, prevedendo che le stesse vengano fornite direttamente
dall'interessato e non piu' dal datore di lavoro. Il testo del modello e'
stato altresi' integrato con l'aggiunta del Quadro 3 per la richiesta di
una serie di informazioni atte ad agevolare l'istruttoria della Sede per
l'individuazione di eventuali cause ostative alla concessione della pen-
sione di inabilita', sia ordinaria che privilegiata, e all'assegno di
invalidita' privilegiato.
Oltre che dal suddetto intercalare e dalla consueta documentazione la
domanda dovra' essere corredata del mod. RED. 2, relativo al richiedente e
- in caso di richiesta di assegno di invalidita' - all'eventuale coniuge
non legalmente separato.
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(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2349.
Al riguardo si precisa che la mancata presentazione del Mod. RED. 2
unitamente alla domanda di prestazione non dovra' costituire motivo per la
sospensione dell'istruttoria, in quanto alla richiesta dello stesso potra'
provvedersi dopo il riconoscimento dello stato di invalidita' o di inabi-
lita'.
Alle domande di pensione di inabilita', gli interessati, qualora
intendano richiedere anche l'assegno di accompagnamento dovranno allegare
il citato modello ASS./1 che le Sedi riprodurranno per il momento a dupli-
catore, analogamente a quanto dovra' essere operato per il nuovo modello
IO1/bis.
I suddetti modelli andranno distribuiti, in congruo numero, anche ai
locali Enti di Patronato.
2. ISTRUTTORIA
L'individuazione nella "capacita' di lavoro" del nuovo rischio tute-
lato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella
formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessita' di acqui-
sire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessa-
to, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle
condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilita' di conti-
nuare a svolgere attivita' confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a cio' si fa presente che per le domande di assegno di
invalidita' e di pensione di inabilita' dovra' procedersi sistematicamente,
prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consulta-
zione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel
fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilita' ordinaria e privi-
legiata, nonche' quelle di assegno di invalidita' privilegiato, occorrera'
esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3
del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovra' essere richiesta la prevista certificazione,
ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
privilegiati occorrera' altresi' accertare se l'interessato sia titolare
anche di un trattamento a carattere continutativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della
presente legge - si dovra' infatti pronunciare il medico, in sede di
accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.
3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
In attesa che venga data attuazione al disposto dell'art. 13 della
legge in esame e siano, pertanto, giuridicamente definiti i nuovi livelli
differenziati di funzioni e di responsabilita' nell'ambito del ruolo
sanitario, il medico che ha effettuato la visita formulera' sul modello SS4
la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad
ottenere la pensione di inabilita' ed in subordine l'assegno di invalidi-
ta', dovra' riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato
inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il giudizio conclusivo sara' espresso, sempre in via provvisoria, con
le modalita' di cui al messaggio TP n. 06537 del 2 aprile 1985.
Il Dirigente del Reparto assumera' il provedimento di decisione sulla
prestazione.
Atteso, peraltro, che indipendentemente dall'attuazione del citato
art. 13, la decisione del Dirigente del Reparto dovra' essere assunta sulla
sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo piu'
valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza deci-
sionale del Dirigente stesso non potra' piu' sostanziarsi nella possibili-
ta' di modificare direttamente tale giudizio, ma dovra' configurarsi come
una facolta' di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunita', un riesame da
parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte
dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.
In relazione a cio' si e' provveduto a modificare - come da allegato
n. 3 - le parti V e VI del modello SS4 TP, relative, rispettivamente, al
giudizio conclusivo del medico e alla decisione del Dirigente del Reparto.
In attesa della completa ristrutturazione della relazione medico
legale, le Sedi provvederanno a riprodurre il testo dell'allegato n. 3 a
duplicatore e ad utilizzarlo come intercalare dell'attuale modello SS4 TP.
4. DEFINIZIONE.
4.1. Assegno ordinario e privilegiato di invalidita'.
In caso di non riconoscimento dello stato invalidante la domanda
andra' respinta per mancata riduzione della capacita' di lavoro al di sotto
dei limiti di legge.
Le domande di assegno privilegiato di invalidita' dovranno essere
respinte anche in caso di accertata sussistenza di uno stato invalidante,
qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto a
rendita INAIL, o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico per lo stesso evento per cui e'
stato richiesto l'assegno di invalidita'.
Per le domande accoglibili si procedera' al completamento
dell'istruttoria e alla liquidazione sulla base delle istruzioni impartite
con circolare n. 973 EAD, del 20 novembre 1984 (2).
Al riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni. La
valutazione dei redditi, per l'accertamento del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', andra' effettuata tenendo presente che il
riferimento alla pensione sociale rileva solo ai fini della determinazione
del limite di reddito e non anche ai fini della individuazione dei redditi
computabili che sono gli stessi previsti dall'art. 6 della legge n.
638/1983 (3), ai quali - ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.
53616 AGO del 3 dicembre 1984 - debbono, peraltro, aggiungersi anche i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' l'importo
dell'assegno da integrare.
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(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3508.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Il criterio interpretativo di includere l'assegno tra i redditi
valutabili ai fini della determinazione della integrabilita' dell'assegno
stesso comporta che alla individuazione del reddito complessivo, da segna-
lare per la liquidazione, si potra' pervenire solo dopo aver determinato
l'importo a calcolo dell'assegno ed averne sommato l'ammontare annuo al
reddito dichiarato dall'interessato e dall'eventuale coniuge.
Attesa, peraltro, la non definitivita' di tale criterio, per il quale
si e' in attesa di risposta ad apposito quesito, le Sedi per il momento
dovranno procedere alla liquidazione dei soli assegni, il cui diritto o la
cui esclusione dall'integrazione non possa in alcun modo essere influenzato
- stante l'entita' dei redditi dichiarati - dalla valutazione dell'assegno.
In particolare, si fa presente che sono liquidabili, oltre gli assegni
non integrabili, in quanto relativi a soggetti che posseggono redditi
propri o cumulati con quelli del coniuge di ammontare superiore ai limiti
previsti, anche quelli sicuramente integrabili, in quanto relativi a sog-
getti che, se non coniugati, abbiano dichiarato reddito "zero" e, se
coniugati, redditi propri o cumulati per un importo non superiore a L.
3.000.000.
Successive istruzioni saranno impartite in proposito non appena verra'
fornita risposta al quesito proposto.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e l'importo della
pensione da integrare continueranno invece ad essere esclusi dalla valuta-
zione in sede di accertamento del diritto all'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni di inabilita', atteso il rinvio alla normativa
vigente contenuto all'art. 2 della presente legge in materia d'integrazione
al minimo di tali pensioni.
Qualora dall'esame dei dati reddituali esposti sul modello RED. 2
risulti che l'interessato - ancorche' riconosciuto invalido - abbia, per
l'anno di decorrenza dell'assegno, redditi da lavoro per un ammontare
superiore ai limiti previsti dall'art. 8 della citata legge 638/1983,
andra' disposta la revisione per l'anno successivo dovendosi considerare
gia' realizzata la condizione per la revisione stessa prevista dal 1 comma
dell'art. 9 della legge in esame.
A tal fine dovra' essere acquisita nel campo 11/02 del PANNELLO AV1
(campo 36 del mod. IVS 74/TP) la data di scadenza della revisione: mese di
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione
reddituale.
4.2 Pensione ordinaria e privilegiata di inabilita'
In caso di non riconoscimento dello stato inabilitante la domanda
andra' respinta con la motivazione che le infermita' riscontrate non
comportano un'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Le domande di pensione privilegiata di inabilita' dovranno essere
respinte - anche in caso di accertata sussistenza di uno stato inabilitante
- qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto
a rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, per lo stesso evento per cui
e' stata richiesta la pensione di inabilita'.
Ove, in subordine alla pensione di inabilita', l'interessato abbia
richiesto l'assegno di invalidita' e non sia stato neanche riconosciuto lo
stato invalidante, dovra' farsi luogo ad una doppia reiezione: una per
insussistenza dello stato inabilitante ed una per insussistenza dello stato
invalidante.
Qualora invece sia stato dichiarato accoglibile l'assegno di invali-
dita', sulla reiezione della domanda di pensione di inabilita' andra'
inserita un'avvertenza del seguente tenore: "Si fa presente che e' in corso
di definizione la domanda di assegno di invalidita', nel quale andra'
inserita la documentazione occorrente per la liquidazione sia della pre-
stazione principale sia degli eventuali trattamenti di famiglia, nonche'
fotocopia della documentazione sanitaria strettamente indispensabile,
previa annotazione degli estremi della pratica nella quale e' contenuta la
certificazione originale. La domanda di pensione di inabilita' andra'
quindi archiviata tra le respinte, mentre la domanda di assegno di invali-
dita' verra' presa in carico nella procedura EAD 75, con un nuovo numero di
domanda.
Al completamento dell'istruttoria e alla liquidazione dell'assegno di
invalidita' si procedera' in base a quanto gia' illustrato al precedente
punto 4.1.
Per le domande di pensione di inabilita' accoglibili, anche ben inteso
sotto il profilo contributivo, occorrera' innanzitutto verificare che non
esista alcuna delle cause ostative al riconoscimento del diritto a pensione
previste al comma 2 dell'art. 2 della legge in esame.
In relazione a cio' si e' provveduto - come gia' innanzi specificato -
ad integrare il testo del modello Io1/bis in modo da consentire l'acquisi-
zione all'atto della domanda di una serie di informazioni sulla cui traccia
sara' possibile svolgere gli accertamenti necessari per la individuazione
di eventuali cause ostative direttamente rilevabili, ed e' stato predispo-
sto un apposito modulo contraddistinto dalla sigla Inab/int. (allegato 4)
con il quale potranno essere richieste quelle notizie e certificazioni che
non risulteranno ne' agli atti della Sede, ne' acquisite tra la documenta-
zione gia' presentata dall'interessato.
Cio' posto, le Sedi dovranno operare come di seguito illustrato in
relazione a ciascuna delle possibili cause ostative.
a) Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Come e' noto l'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel
corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attivita' lavorati-
va, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente,
imputabili all'intero anno.
Cio' posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non
risulti dai dati di archivio la cessazione della attivita' lavorativa,
occorrera' necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale
non ha piu' titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attivita'.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato si dovra' tenere apposita evidenza al fine di
poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorche' si renderanno
disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati
al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno
impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segna-
lazione stessa.
b) Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi, ove l'avvenuta concellazione non risulti agli atti, andra' richiesta
all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo
S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di
cancellazione.
c) Iscrizione ad albi professionali
Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis
risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovra'
essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale,
al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di
cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con solleci-
tudine la certificazione richiesta, potra' provvisoriamente presentare, per
evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avve-
nuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso
soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.
d) Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la
disoccupazione
Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul
modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso
i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto
della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di
disoccupazione, occorrera':
- disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
- determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni fami-
liari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
- disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della
pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupa-
zione dovra' essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare
come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione -
una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la
sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero
tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'ero-
gazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccu-
pazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacita'
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non puo'
essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata
l'illegittimita' e che non puo' quindi, che essere revocata e recuperata
d'ufficio.
e) Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Nei confronti del richiedente la pensione occorrera' accertare - anche
attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia
per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in
corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di inden-
nita' di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspetta-
tiva per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali
ipotesi dovra' essere acquisita:
- una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in
atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente
dall'Istituto;
- una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla
quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitu-
tivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo
previsto di aspettativa negli altri casi.
Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la
dichiarazione dell'interessato, sara' disposta la sospensione del pagamen-
to, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la
rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore
di lavoro questi dovra' dichiarare di aver sospeso le integrazioni sala-
riali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sara' fissata la decor-
renza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa
alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere
poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora
entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire
nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more
della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitu-
tivo o integrativo della retribuzione, la pensione verra' liquidata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale e'
cessata la corresponsione di tale trattamento.
Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di
inabilita', nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL,
andra' rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno
valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3
dell'art. 2.
II PENSIONE AI SUPERSTITI
1. PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Per la definizione delle domande di pensione di reversibilita' pre-
sentate da superstiti di titolare di pensione di inabilita' - sia ordinaria
che privilegiata - trovano piena applicazione le disposizioni vigenti in
materia di pernsioni di reversibilita' nell'A.G.O. e nelle Gestioni Spe-
ciali dei lavoratori autonomi.
Si fa riserva di istruzioni per la definizione delle domande di
pensione presentate da superstiti di assicurato il quale, dopo aver
presentato domanda di pensione di inabilita', sia deceduto nel corso del
mese di perfezionamento del relativo diritto.
In attesa della definizione della questione, attualmente all'esame di
questa Direzione Generale, in favore dei richiedenti potra' comunque farsi
luogo alla liquidazione della pensione indiretta quali superstiti di
assicurato.
2. PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER INABILITA'.
Le disposizioni contenute al 2 comma dell'art. 6 introducono un
principio di particolare favore nei confronti dei superstiti di assicurato
deceduto per causa di servizio, prevedendo, solo nei loro confronti, la
liquidazione della pensione indiretta per inabilita'. In relazione a cio',
la sussistenza dei requisiti contributivi ordinari non puo' far venire
meno, contrariamente a quanto previsto per le domande di assegno privile-
giato di invalidita' e di pensione privilegiata di inabilita', l'esigenza
di accertare se il decesso sia riconducibile a finalita' di servizio.
Ricorrendo tale circostanza, infatti, alla determinazione della
pensione che sarebbe spettata al dante causa dovra' farsi luogo attenendosi
ai criteri stabiliti al punto 2 - 5 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3
dicembre 1984 relativi al calcolo della pensione ordinaria di inabilita'.
Nei confronti dei richiedenti, oltre alla certificazione comprovante
il rapporto di causalita' tra finalita' di servizio e decesso, dovra'
essere richiesta una dichiarazione attestante se nei confronti degli stessi
sia stato riconosciuto, a seguito della morte del dante causa, il diritto a
rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, e, in caso positivo, dovra'
essere acquisita la relativa documentazione.
Qualora non venga riconosciuto il nesso di causalita' tra finalita' di
servizio e morte del dante causa, ovvero i superstiti risultino titolari di
rendita o trattamento preclusivi al riconoscimento del diritto alla pen-
sione privilegiata indiretta per inabilita', la domanda verra' respinta,
qualora non risultino perfezionati i normali requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione indiretta. Si dara' invece luogo alla liqui-
dazione di quest'ultima in presenza dei prescritti requisiti.
Si fa presente che la reiezione della domanda di pensione privilegiata
indiretta per inabilita' dovra' essere notificata anche nel caso in cui si
proceda alla liquidazione della pensione indiretta, stante la facolta' di
ricorso dell'interessato.
III ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI
INABILITA'.
I richiedenti la pensione di inabilita', sia ordinaria che privile-
giata, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge in
esame, potranno presentare la relativa domanda utilizzando l'apposito
modulo ASS/1.
Qualora la domanda di assegno non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione di inabilita' dovra' essere allegata a quest'ultima, se
in corso d'istruttoria, per consentire al sanitario di pronunciarsi su
entrambe le prestazioni richieste.
Le domande di assegno istruite contemporaneamente alla domanda di
pensione di inabilita' (sia presentate contestualmente, sia nel corso
dell'istruttoria della pensione) verranno, per il momento, prese in carico
nella procedura EAD 75 solo nell'ipotesi in cui venga concessa la pensione
di inabilita' e respinto l'assegno.
Il caricamento all'atto della reiezione dell'assegno, nella procedura
EAD 75 verra' effettuato come ricostituzione della pensione liquidata, per
mantenere il collegamento fra le due prestazioni, e l'individuazione
dell'assegno dovra' essere effettuata apponendo il codice ASP al campo 36.
Sempre come ricostituzione e con l'individuazione mediante codice ASP
al campo 36 andranno prese in carico le domande di assegno presentate da
soggetti gia' titolari di pensione di inabilita'.
Si rammenta che la domanda di assegno andra' respinta, oltre che per
insussistenza dei previsti requisiti sanitari, anche nel caso in cui
l'interessato sia titolare di assegno a titolo di assistenza personale e
continuativa erogato dall'I.N.A.I.L..
In caso di ricovero dell'interessato in un Istituto di cura o di
assistenza con onere a carico della Pubblica Amministrazione l'assegno
verra' accolto ma ne restera' sospeso il pagamento.
Della circostanza che l'assegno potra' essere corrisposto alla fine
del periodo di ricovero ovvero in caso di trasferimento presso una casa di
cura privata la cui retta di degenza non sia a carico della Pubblica
Amministrazione dovra' essere data comunicazione all'interessato.
La reiezione dell'assegno andra' notificata utilizzando il modello EAD
50/TP, stante anche la facolta' di ricorso in via amministrativa e giudi-
ziaria riconosciuta all'interessato.
Qualora l'interessato, avente titolo all'assegno, abbia dichiarato di
fruire di una prestazione a carattere continuativo (diversa da quella
erogata dall'I.N.A.I.L.) a titolo di assistenza personale, dovra' essere
acquisita una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore attestante
decorrenza e importo mensile della prestazione stessa, e posto, quindi in
pagamento l'assegno ridotto in misura corrispondente all'importo dell'as-
segno fruito.
Si richiama, ad ogni buon fine, l'attenzione delle Sedi sulla circo-
stanza che in caso di presentazione della domanda di assegno in un momento
successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilita',
anche in caso di contestuale definizione di entrambe le prestazioni, la
decorrenza dell'assegno andra' fissata in relazione alla data di presenta-
zione della specifica domanda e non gia' in relazione alla data di presen-
tazione della specifica domanda di pensione di inabilita'.
IV CONTENZIOSO
Nel fare riserva di successive istruzioni in materia, si fa comunque
presente che i ricorsi presentati dalgi assicurati avverso i provvedimenti
di reiezione per motivi sanitari delle domande di assegno di invalidita' e
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati, di assegno mensile
per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita',
continueranno per il momento ad essere istruiti utilizzando gli attuali
formulari della serie Io48/SAN.
Sara' naturalmente cura delle Sedi apportare, all'atto della compila-
zione dei redetti moduli, i necessari adattamneti per quanto riguarda, ad
esempio i vari tipi di prestazione, ovvero i riferimenti alla capacita' di
guadagno.
* * *
Con apposita circolare in corso di predisposizione verranno fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni erogate ai sensi
della nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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N.B.: La presente circolare - nelle more della composizione e della
stampa tipografiche - e' stata diramata in fotocopia per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
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ALLEGATO 1
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 2
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 3
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 4
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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Circolare 52 del 28 febbraio 1985
Oggetto: D.M. 8 gennaio 1985. Schema di convenzione INPS - UU. SS. LL. in
materia di controlli sullo stato di malattia dei lavoratori.
Adempimenti sanitari.
Con decreto 8 gennaio 1985, pubblicato sulla G. U. n. 33 del 7 febbraio
1985, il Ministro della Sanita', di concerto con il Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale ha apportato modifiche all' art. 4 dello schema -
tipo delle convenzioni di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1984,
emanato ai sensi dell' art. 5 comma 9 del decreto - legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638 (1) (il nuovo testo
dell' art. 4 e' riportato in allegato).
A decorrere dalla predetta data del 7 febbraio 1985 il testo dell' art. 4
delle convenzioni gia' sottoscritte secondo il citato schema - tipo deve,
pertanto, intendersi adeguato alla nuova formulazione.
Quanto sopra, dovra', ad ogni buon conto, essere rappresentato alle
UU.SS.LL. che hanno gia' aderito alla convenzione in parola.
Le modifiche e le integrazioni introdotte con il provvedimento di cui
trattasi concernono essenzialmente: la riduzione dell' orario delle fasce di
reperibilita' ; l' obbligo del medico di controllo di dare adeguata
motivazione ove modifichi la prognosi del medico curante; la possibilita' per
l' assicurato di non accettare l' esito della visita di controllo e l'
attribuzione della competenza al capo del servizio medico - legale della U. S.
L. ad emettere in tal caso il giudizio definitivo.
L' ampiezza delle fasce di reperibilita' del lavoratore e' stata ridotta
da 6 a 4 ore complessive, essendo previsto nel decreto che le visite mediche
domiciliari (e, ovviamente, i controlli preliminari) possono essere effettuati
dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di tutti i giorni compresi
i domenicali o festivi.
In ordine all' obbligo del medico di motivare adeguatamente la modifica
della prognosi, atteso che tale modifica non puo' che discendere da
valutazioni di ordine sanitario, si ritiene che la motivazione debba trovare
la sua giusta sede in quella parte del referto dedicato alla "relazione
medica" che, coperta dal segreto d' ufficio, e' prevista - come noto - solo
nella copia per la U. S. L. e per l' INPS.
Per quanto concerne il caso del lavoratore che non accetti l' esito della
visita di controllo, questa Direzione, con circolare n. 134421 A.G.O. 10876 O.
117 G.L.S.M.M. , 949 EAD, dell' 8 agosto 1984 (2) aveva gia' previsto tale
eventualita' disponendo che il medico di controllo ne annotasse la circostanza
sul referto.
Quanto sopra premesso, nel confermare la suddetta disposizione anche alla
luce di quanto previsto dal comma 7 del nuovo art. 4, si pone il problema di
conoscere dalle UU. SS. LL. il termine entro il quale puo' essere emesso il
giudizio del Capo del Servizio medico - legale, giudizio che, per esigenze di
certezza - del lavoratore, dell' azienda e dell' INPS - dovrebbe essere
definito con assoluta tempestivita'.
Ove si realizzi tale condizione, e' auspicabile che la trasmissione all'
INPS di tutta la documentazione concernente i singoli controlli avvenga in
unica soluzione.
Qualora, invece, siano prevedibili ritardi nella definizione dei casi de
quo da parte delle UU. SS. LL. , si ravvisa opportuna l' acquisizione
immediata del referto - da trasmettere, ovviamente, anche al datore di lavoro
richiedente il controllo - allo scopo di evitare, nelle more, eventuali
liquidazioni eccedenti la data stabilita per la ripresa del lavoro in
occasione della visita di controllo.
Degli elementi sopra evidenziati, quali emergono dalla modifica dell'
art. 4 del citato decreto ministeriale, e' opportuno sia data adeguata
pubblicizzazione, anche d' intesa con le competenti autorita' sanitarie
locali.
La gestione della certificazione sanitaria e il concreto avvio dei
relativi adempimenti da parte delle Sedi, comportano implicazioni di carattere
sanitario, oltre che amministrativo: si reputa quindi opportuno fornire con l'
occasione le seguenti indicazioni, con particolare riferimento ai compiti dei
medici dipendenti, anche in vista degli adempimenti in tema di controlli
sanitari che l' Istituto deve effettuare mediante i medici delle istituende
"liste speciali", per la cui regolamentazione si e' in attesa dell' emanazione
dell' apposito decreto ministeriale di cui al comma 13 del citato art. 5.
Nell' ambito delle funzioni istituzionali dei medici dipendenti e' venuta
ad aggiungersi, alla originaria attivita' , quella altrettanto delicata di
vigilare affinche' le prestazioni economiche di malattia vengano erogate,
sotto il profilo sanitario, nel rispetto delle vigenti norme e cioe' in
presenza di un' accertata incapacita' lavorativa derivante da malattia.
A tale scopo l' opera del sanitario, in base a valutazioni di ordine
medico - legale, deve rivolgersi in tre distinte e concomitanti direzioni:
a) individuare, anche attraverso un esame di congruita' tra giudizio
diagnostico e giudizio prognostico, i casi di malattia da sottoporre a
controllo, ai fini della successiva segnalazione al competente Servizio per l'
accertamento;
b) disporre, nei casi di dubbia competenza tra l' INPS e l' INAIL, le
indagini diagnostiche suppletive necessarie per l' esatta attribuzione e la
tempestiva definizione della pratica;
c) enucleare, ai fini dei successivi accertamenti necessari per la
eventuale instaurazione dell' azione di surrogazione, i casi in cui possono
sussistere responsabilita' di terzi nella determinazione dell' evento che ha
causato l' incapacita' lavorativa, e quindi l' impegno economico dell'
Istituto.
Gli indirizzi di cui sopra dovranno ovviamente essere tenuti presente
anche nei casi in cui la ricezione e l' esame della certificazione siano
svolti attraverso le UU.SS.LL. ai sensi dell' art. 3 lett. B) della
convenzione di cui al citato D. M. 25 febbraio 1984.
Nei casi di specie, considerato che la responsabilita' gestionale ricade
sempre sull' Istituto, e' necessario che da parte dei medici dipendenti
vengano assicurate le opportune verifiche, ai fini dell' eventuale opera di
coordinamento affinche' l' attivita' svolta in materia dalle UU.SS.LL. risulti
in linea con le esigenze dell' INPS.
Eventuali richieste di chiarimenti sotto l' aspetto medico - legale
possono essere rivolte a questa Direzione Generale "Gruppo di lavoro per gli
adempimenti sanitari per la Malattia e la Maternita' " (G.L.S.M.M.).
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2659.
Allegato: v. archivio cartaceo.
Circolare 4396 del 10 aprile 1985
Oggetto:
Legge 12 giugno 1984 n. 222. "Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile". Istruzioni operative.
I ASSEGNO DI INVALIDITA' E PENSIONE DI INABILITA'.
1. Presentazione della domanda.
Per la richiesta dell'assegno di invalidita' e della pensione di
inabilita', sia ordinari che privilegiati, in attesa della ristampa del
modulo di domanda ristrutturato, dovra' continuare ad essere utilizzato il
modulo Io1 corredato dell'intercalare di modello Io1/bis nel testo aggior-
nato (allegato 1) che sostituisce quello allegato alla circolare n. 53608
AGO - n. 9880 O. - n. 4018 SA. - n. 941 EAD - n. 303 S.L./167 del 19 luglio
1984 (1).
Al riguardo si fa presente che dal testo del suddetto intercalare e'
stata stralciata la domanda di assegno mensile per l'assistenza personale e
continuativa ai pensionati di inabilita', per la presentazione della quale
e' stato predisposto apposito modulo contraddistinto dalla sigla ASS/1
(allegato 2).
E' stata, inoltre, semplificata la sezione B del Quadro 2, destinata a
contenere le notizie relative all'attivita' lavorativa svolta alle dipen-
denze di terzi, prevedendo che le stesse vengano fornite direttamente
dall'interessato e non piu' dal datore di lavoro. Il testo del modello e'
stato altresi' integrato con l'aggiunta del Quadro 3 per la richiesta di
una serie di informazioni atte ad agevolare l'istruttoria della Sede per
l'individuazione di eventuali cause ostative alla concessione della pen-
sione di inabilita', sia ordinaria che privilegiata, e all'assegno di
invalidita' privilegiato.
Oltre che dal suddetto intercalare e dalla consueta documentazione la
domanda dovra' essere corredata del mod. RED. 2, relativo al richiedente e
- in caso di richiesta di assegno di invalidita' - all'eventuale coniuge
non legalmente separato.
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(1) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 2349.
Al riguardo si precisa che la mancata presentazione del Mod. RED. 2
unitamente alla domanda di prestazione non dovra' costituire motivo per la
sospensione dell'istruttoria, in quanto alla richiesta dello stesso potra'
provvedersi dopo il riconoscimento dello stato di invalidita' o di inabi-
lita'.
Alle domande di pensione di inabilita', gli interessati, qualora
intendano richiedere anche l'assegno di accompagnamento dovranno allegare
il citato modello ASS./1 che le Sedi riprodurranno per il momento a dupli-
catore, analogamente a quanto dovra' essere operato per il nuovo modello
IO1/bis.
I suddetti modelli andranno distribuiti, in congruo numero, anche ai
locali Enti di Patronato.
2. ISTRUTTORIA
L'individuazione nella "capacita' di lavoro" del nuovo rischio tute-
lato, con la esclusione di valutazioni di carattere socio-economiche nella
formulazione del giudizio medico legale, comporta la necessita' di acqui-
sire tutte le notizie e informazioni sulla vita lavorativa dell'interessa-
to, utili per l'indagine che il sanitario e' tenuto ad espletare sia sulle
condizioni psico-fisiche del richiedente, sia sulla possibilita' di conti-
nuare a svolgere attivita' confacenti alle proprie attitudini.
In relazione a cio' si fa presente che per le domande di assegno di
invalidita' e di pensione di inabilita' dovra' procedersi sistematicamente,
prima dell'invio delle pratiche al gabinetto diagnostico, alla consulta-
zione degli archivi contributivi automatizzati e all'inserimento nel
fascicolo di domanda delle risultanze di tale consultazione.
Nell'istruire le domande di pensione di inabilita' ordinaria e privi-
legiata, nonche' quelle di assegno di invalidita' privilegiato, occorrera'
esaminare, sulla base delle risposte fornite dall'interessato al Quadro 3
del modello Io1/bis se sia stata liquidata una rendita INAIL.
In caso positivo dovra' essere richiesta la prevista certificazione,
ove non prodotta.
Per le domande di assegno di invalidita' e di pensione di inabilita'
privilegiati occorrera' altresi' accertare se l'interessato sia titolare
anche di un trattamento a carattere continutativo di natura previdenziale o
assistenziale a carico dello Stato o di altri Enti pubblici.
Sulla rilevanza o meno delle suddette prestazioni - ai sensi della
presente legge - si dovra' infatti pronunciare il medico, in sede di
accertamento dello stato invalidante o inabilitante del richiedente.
3. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO MEDICO LEGALE.
In attesa che venga data attuazione al disposto dell'art. 13 della
legge in esame e siano, pertanto, giuridicamente definiti i nuovi livelli
differenziati di funzioni e di responsabilita' nell'ambito del ruolo
sanitario, il medico che ha effettuato la visita formulera' sul modello SS4
la proposta di giudizio conclusivo che, ove la domanda sia intesa ad
ottenere la pensione di inabilita' ed in subordine l'assegno di invalidi-
ta', dovra' riguardare, in caso di ritenuta insussistenza dello stato
inabilitante, anche l'esistenza o meno dello stato invalidante.
Il giudizio conclusivo sara' espresso, sempre in via provvisoria, con
le modalita' di cui al messaggio TP n. 06537 del 2 aprile 1985.
Il Dirigente del Reparto assumera' il provedimento di decisione sulla
prestazione.
Atteso, peraltro, che indipendentemente dall'attuazione del citato
art. 13, la decisione del Dirigente del Reparto dovra' essere assunta sulla
sola base del giudizio tecnico espresso dal sanitario, non essendo piu'
valutabili gli elementi di carattere socio-economico, la competenza deci-
sionale del Dirigente stesso non potra' piu' sostanziarsi nella possibili-
ta' di modificare direttamente tale giudizio, ma dovra' configurarsi come
una facolta' di richiedere, ove ne ravvisi l'opportunita', un riesame da
parte dell'Ufficio Sanitario della Sede o, in casi particolari, da parte
dell'Ufficio Sanitario della Sede Regionale.
In relazione a cio' si e' provveduto a modificare - come da allegato
n. 3 - le parti V e VI del modello SS4 TP, relative, rispettivamente, al
giudizio conclusivo del medico e alla decisione del Dirigente del Reparto.
In attesa della completa ristrutturazione della relazione medico
legale, le Sedi provvederanno a riprodurre il testo dell'allegato n. 3 a
duplicatore e ad utilizzarlo come intercalare dell'attuale modello SS4 TP.
4. DEFINIZIONE.
4.1. Assegno ordinario e privilegiato di invalidita'.
In caso di non riconoscimento dello stato invalidante la domanda
andra' respinta per mancata riduzione della capacita' di lavoro al di sotto
dei limiti di legge.
Le domande di assegno privilegiato di invalidita' dovranno essere
respinte anche in caso di accertata sussistenza di uno stato invalidante,
qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto a
rendita INAIL, o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico per lo stesso evento per cui e'
stato richiesto l'assegno di invalidita'.
Per le domande accoglibili si procedera' al completamento
dell'istruttoria e alla liquidazione sulla base delle istruzioni impartite
con circolare n. 973 EAD, del 20 novembre 1984 (2).
Al riguardo, si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni. La
valutazione dei redditi, per l'accertamento del diritto all'integrazione
dell'assegno di invalidita', andra' effettuata tenendo presente che il
riferimento alla pensione sociale rileva solo ai fini della determinazione
del limite di reddito e non anche ai fini della individuazione dei redditi
computabili che sono gli stessi previsti dall'art. 6 della legge n.
638/1983 (3), ai quali - ai sensi di quanto previsto dalla circolare n.
53616 AGO del 3 dicembre 1984 - debbono, peraltro, aggiungersi anche i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, nonche' l'importo
dell'assegno da integrare.
----------------
(2) V. "Atti ufficiali" 1984, pag. 3508.
(3) V. "Atti ufficiali" 1983, pag. 2961.
Il criterio interpretativo di includere l'assegno tra i redditi
valutabili ai fini della determinazione della integrabilita' dell'assegno
stesso comporta che alla individuazione del reddito complessivo, da segna-
lare per la liquidazione, si potra' pervenire solo dopo aver determinato
l'importo a calcolo dell'assegno ed averne sommato l'ammontare annuo al
reddito dichiarato dall'interessato e dall'eventuale coniuge.
Attesa, peraltro, la non definitivita' di tale criterio, per il quale
si e' in attesa di risposta ad apposito quesito, le Sedi per il momento
dovranno procedere alla liquidazione dei soli assegni, il cui diritto o la
cui esclusione dall'integrazione non possa in alcun modo essere influenzato
- stante l'entita' dei redditi dichiarati - dalla valutazione dell'assegno.
In particolare, si fa presente che sono liquidabili, oltre gli assegni
non integrabili, in quanto relativi a soggetti che posseggono redditi
propri o cumulati con quelli del coniuge di ammontare superiore ai limiti
previsti, anche quelli sicuramente integrabili, in quanto relativi a sog-
getti che, se non coniugati, abbiano dichiarato reddito "zero" e, se
coniugati, redditi propri o cumulati per un importo non superiore a L.
3.000.000.
Successive istruzioni saranno impartite in proposito non appena verra'
fornita risposta al quesito proposto.
I trattamenti di fine rapporto comunque denominati e l'importo della
pensione da integrare continueranno invece ad essere esclusi dalla valuta-
zione in sede di accertamento del diritto all'integrazione al trattamento
minimo delle pensioni di inabilita', atteso il rinvio alla normativa
vigente contenuto all'art. 2 della presente legge in materia d'integrazione
al minimo di tali pensioni.
Qualora dall'esame dei dati reddituali esposti sul modello RED. 2
risulti che l'interessato - ancorche' riconosciuto invalido - abbia, per
l'anno di decorrenza dell'assegno, redditi da lavoro per un ammontare
superiore ai limiti previsti dall'art. 8 della citata legge 638/1983,
andra' disposta la revisione per l'anno successivo dovendosi considerare
gia' realizzata la condizione per la revisione stessa prevista dal 1 comma
dell'art. 9 della legge in esame.
A tal fine dovra' essere acquisita nel campo 11/02 del PANNELLO AV1
(campo 36 del mod. IVS 74/TP) la data di scadenza della revisione: mese di
gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la situazione
reddituale.
4.2 Pensione ordinaria e privilegiata di inabilita'
In caso di non riconoscimento dello stato inabilitante la domanda
andra' respinta con la motivazione che le infermita' riscontrate non
comportano un'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi
attivita' lavorativa.
Le domande di pensione privilegiata di inabilita' dovranno essere
respinte - anche in caso di accertata sussistenza di uno stato inabilitante
- qualora nei confronti dell'interessato sia stato riconosciuto il diritto
a rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, per lo stesso evento per cui
e' stata richiesta la pensione di inabilita'.
Ove, in subordine alla pensione di inabilita', l'interessato abbia
richiesto l'assegno di invalidita' e non sia stato neanche riconosciuto lo
stato invalidante, dovra' farsi luogo ad una doppia reiezione: una per
insussistenza dello stato inabilitante ed una per insussistenza dello stato
invalidante.
Qualora invece sia stato dichiarato accoglibile l'assegno di invali-
dita', sulla reiezione della domanda di pensione di inabilita' andra'
inserita un'avvertenza del seguente tenore: "Si fa presente che e' in corso
di definizione la domanda di assegno di invalidita', nel quale andra'
inserita la documentazione occorrente per la liquidazione sia della pre-
stazione principale sia degli eventuali trattamenti di famiglia, nonche'
fotocopia della documentazione sanitaria strettamente indispensabile,
previa annotazione degli estremi della pratica nella quale e' contenuta la
certificazione originale. La domanda di pensione di inabilita' andra'
quindi archiviata tra le respinte, mentre la domanda di assegno di invali-
dita' verra' presa in carico nella procedura EAD 75, con un nuovo numero di
domanda.
Al completamento dell'istruttoria e alla liquidazione dell'assegno di
invalidita' si procedera' in base a quanto gia' illustrato al precedente
punto 4.1.
Per le domande di pensione di inabilita' accoglibili, anche ben inteso
sotto il profilo contributivo, occorrera' innanzitutto verificare che non
esista alcuna delle cause ostative al riconoscimento del diritto a pensione
previste al comma 2 dell'art. 2 della legge in esame.
In relazione a cio' si e' provveduto - come gia' innanzi specificato -
ad integrare il testo del modello Io1/bis in modo da consentire l'acquisi-
zione all'atto della domanda di una serie di informazioni sulla cui traccia
sara' possibile svolgere gli accertamenti necessari per la individuazione
di eventuali cause ostative direttamente rilevabili, ed e' stato predispo-
sto un apposito modulo contraddistinto dalla sigla Inab/int. (allegato 4)
con il quale potranno essere richieste quelle notizie e certificazioni che
non risulteranno ne' agli atti della Sede, ne' acquisite tra la documenta-
zione gia' presentata dall'interessato.
Cio' posto, le Sedi dovranno operare come di seguito illustrato in
relazione a ciascuna delle possibili cause ostative.
a) Iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli.
Come e' noto l'iscrizione negli elenchi avviene per ciascun anno nel
corso dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'attivita' lavorati-
va, in base alle giornate effettivamente prestate, che sono, generalmente,
imputabili all'intero anno.
Cio' posto, nei confronti dei lavoratori agricoli, per i quali non
risulti dai dati di archivio la cessazione della attivita' lavorativa,
occorrera' necessariamente avvalersi di una dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato stesso, con la quale attesti la data dalla quale
non ha piu' titolo all'iscrizione per avvenuta cessazione dall'attivita'.
Delle pensioni liquidate sulla base della dichiarazione di responsa-
bilita' dell'interessato si dovra' tenere apposita evidenza al fine di
poter operare un riscontro con i dati d'archivio allorche' si renderanno
disponibili.
Inoltre, gli estremi delle suddette pensioni dovranno essere segnalati
al settore addetto alla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione
agricola cui, con apposita circolare in via di predisposizione, verranno
impartite istruzioni sugli adempimenti da espletare a seguito della segna-
lazione stessa.
b) Iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi
Per gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori auto-
nomi, ove l'avvenuta concellazione non risulti agli atti, andra' richiesta
all'interessato una certificazione rilasciata, a seconda dei casi, o dallo
S.C.A.U. o dalle Commissioni provinciali competenti, attestante la data di
cancellazione.
c) Iscrizione ad albi professionali
Qualora dalla dichiarazione resa al Quadro 3 del modello Io1/bis
risulti che l'interessato sia iscritto ad un albo professionale dovra'
essere richiesta allo stesso una certificazione dell'Ordine professionale,
al cui albo abbia dichiarato di essere iscritto, attestante la data di
cancellazione.
In tutti i casi in cui l'interessato non possa ottenere con solleci-
tudine la certificazione richiesta, potra' provvisoriamente presentare, per
evitare la reiezione della domanda di pensione, un'attestazione dell'avve-
nuta presentazione della domanda di cancellazione, proveniente dallo stesso
soggetto tenuto al rilascio della certificazione definitiva.
d) Trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione
Qualora risulti o dalla dichiarazione resa dall'interessato sul
modello Io1/bis o, comunque, dagli atti in possesso della Sede - attraverso
i necessari collegamenti con il settore DS - che il richiedente, all'atto
della presentazione della domanda di pensione, percepiva un trattamento di
disoccupazione, occorrera':
- disporre la sospensione dei pagamenti se ancora in corso;
- determinare le somme corrisposte per DS ed eventuali assegni fami-
liari e relative maggiorazioni a far tempo dalla decorrenza della pensione;
- disporre il recupero di tali somme in sede di liquidazione della
pensione.
Dell'avvenuto recupero delle somme corrisposte a titolo di disoccupa-
zione dovra' essere data notizia all'interessato.
In relazione a quanto sopra illustrato si ritiene di sottolineare
come, pur prevedendo la norma - ai fini della concessione della pensione -
una rinuncia dell'interessato alla prestazione di disoccupazione, la
sospensione d'ufficio dei pagamenti eventualmente in corso ed il recupero
tante, derivano direttamente dai principi generali, che disciplina l'ero-
gazione dei trattamenti di disoccupazione, contenuti nel Regio decreto 7
dicembre 1924, n. 2270. In base a tali principi i trattamenti di disoccu-
pazione non possono essere concessi a chi abbia perduto ogni capacita'
lavorativa.
Ne consegue che, in presenza di una siffatta causa ostativa, non puo'
essere richiesta la rinuncia ad una prestazione di cui sia stata accertata
l'illegittimita' e che non puo' quindi, che essere revocata e recuperata
d'ufficio.
e) Trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione
Nei confronti del richiedente la pensione occorrera' accertare - anche
attraverso i necessari collegamenti con i settori CIG e/o CISOA, e malattia
per i casi di pagamento diretto delle suddette prestazioni - se sia in
corso di erogazione un trattamento di integrazione salariale, o di inden-
nita' di malattia, ovvero se l'interessato versi in uno stato di aspetta-
tiva per malattia retribuita dal datore di lavoro. Ricorrendo una di tali
ipotesi dovra' essere acquisita:
- una dichiarazione di rinuncia dell'interessato al trattamento in
atto percepito, qualora tale trattamento sia erogato direttamente
dall'Istituto;
- una dichiarazione del datore di lavoro attestante la data dalla
quale l'interessato ha rinunciato alla erogazione del trattamento sostitu-
tivo o integrativo, ovvero alla retribuzione spettantegli per il periodo
previsto di aspettativa negli altri casi.
Per i trattamenti erogati direttamente dall'Istituto, pervenuta la
dichiarazione dell'interessato, sara' disposta la sospensione del pagamen-
to, delle integrazioni salariali e la liquidazione della pensione con
decorrenza dal 1 giorno del mese successivo a quello da cui ha effetto la
rinuncia.
Nel caso di pagamento delle integrazioni salariali da parte del datore
di lavoro questi dovra' dichiarare di aver sospeso le integrazioni sala-
riali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della rinuncia e dallo stesso giorno sara' fissata la decor-
renza della pensione.
Le domande di pensione sospese in attesa della documentazione relativa
alla cessazione delle cause ostative alla liquidazione, dovranno essere
poste in evidenza procedendo, poi, alla reiezione delle stesse, qualora
entro il termine di 60 giorni gli interessati non abbiano fatto pervenire
nessuna documentazione, neanche di carattere interlocutorio.
Per i casi in cui all'atto della liquidazione risulti che nelle more
della decisione della domanda sia stato percepito un trattamento sostitu-
tivo o integrativo della retribuzione, la pensione verra' liquidata con
decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dal quale e'
cessata la corresponsione di tale trattamento.
Prima di procedere alla liquidazione della pensione ordinaria di
inabilita', nel caso che il richiedente sia titolare di rendita INAIL,
andra' rilevato dal modello SS4 TP se tale rendita debba essere o meno
valutata ai fini della determinazione della maggiorazione di cui al comma 3
dell'art. 2.
II PENSIONE AI SUPERSTITI
1. PENSIONE DI REVERSIBILITA'.
Per la definizione delle domande di pensione di reversibilita' pre-
sentate da superstiti di titolare di pensione di inabilita' - sia ordinaria
che privilegiata - trovano piena applicazione le disposizioni vigenti in
materia di pernsioni di reversibilita' nell'A.G.O. e nelle Gestioni Spe-
ciali dei lavoratori autonomi.
Si fa riserva di istruzioni per la definizione delle domande di
pensione presentate da superstiti di assicurato il quale, dopo aver
presentato domanda di pensione di inabilita', sia deceduto nel corso del
mese di perfezionamento del relativo diritto.
In attesa della definizione della questione, attualmente all'esame di
questa Direzione Generale, in favore dei richiedenti potra' comunque farsi
luogo alla liquidazione della pensione indiretta quali superstiti di
assicurato.
2. PENSIONE PRIVILEGIATA INDIRETTA PER INABILITA'.
Le disposizioni contenute al 2 comma dell'art. 6 introducono un
principio di particolare favore nei confronti dei superstiti di assicurato
deceduto per causa di servizio, prevedendo, solo nei loro confronti, la
liquidazione della pensione indiretta per inabilita'. In relazione a cio',
la sussistenza dei requisiti contributivi ordinari non puo' far venire
meno, contrariamente a quanto previsto per le domande di assegno privile-
giato di invalidita' e di pensione privilegiata di inabilita', l'esigenza
di accertare se il decesso sia riconducibile a finalita' di servizio.
Ricorrendo tale circostanza, infatti, alla determinazione della
pensione che sarebbe spettata al dante causa dovra' farsi luogo attenendosi
ai criteri stabiliti al punto 2 - 5 della circolare n. 53616 A.G.O. del 3
dicembre 1984 relativi al calcolo della pensione ordinaria di inabilita'.
Nei confronti dei richiedenti, oltre alla certificazione comprovante
il rapporto di causalita' tra finalita' di servizio e decesso, dovra'
essere richiesta una dichiarazione attestante se nei confronti degli stessi
sia stato riconosciuto, a seguito della morte del dante causa, il diritto a
rendita I.N.A.I.L. o ad altro trattamento previdenziale o assistenziale a
carico dello Stato o di altro Ente pubblico, e, in caso positivo, dovra'
essere acquisita la relativa documentazione.
Qualora non venga riconosciuto il nesso di causalita' tra finalita' di
servizio e morte del dante causa, ovvero i superstiti risultino titolari di
rendita o trattamento preclusivi al riconoscimento del diritto alla pen-
sione privilegiata indiretta per inabilita', la domanda verra' respinta,
qualora non risultino perfezionati i normali requisiti assicurativi e
contributivi per la pensione indiretta. Si dara' invece luogo alla liqui-
dazione di quest'ultima in presenza dei prescritti requisiti.
Si fa presente che la reiezione della domanda di pensione privilegiata
indiretta per inabilita' dovra' essere notificata anche nel caso in cui si
proceda alla liquidazione della pensione indiretta, stante la facolta' di
ricorso dell'interessato.
III ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI DI
INABILITA'.
I richiedenti la pensione di inabilita', sia ordinaria che privile-
giata, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge in
esame, potranno presentare la relativa domanda utilizzando l'apposito
modulo ASS/1.
Qualora la domanda di assegno non sia presentata contestualmente alla
domanda di pensione di inabilita' dovra' essere allegata a quest'ultima, se
in corso d'istruttoria, per consentire al sanitario di pronunciarsi su
entrambe le prestazioni richieste.
Le domande di assegno istruite contemporaneamente alla domanda di
pensione di inabilita' (sia presentate contestualmente, sia nel corso
dell'istruttoria della pensione) verranno, per il momento, prese in carico
nella procedura EAD 75 solo nell'ipotesi in cui venga concessa la pensione
di inabilita' e respinto l'assegno.
Il caricamento all'atto della reiezione dell'assegno, nella procedura
EAD 75 verra' effettuato come ricostituzione della pensione liquidata, per
mantenere il collegamento fra le due prestazioni, e l'individuazione
dell'assegno dovra' essere effettuata apponendo il codice ASP al campo 36.
Sempre come ricostituzione e con l'individuazione mediante codice ASP
al campo 36 andranno prese in carico le domande di assegno presentate da
soggetti gia' titolari di pensione di inabilita'.
Si rammenta che la domanda di assegno andra' respinta, oltre che per
insussistenza dei previsti requisiti sanitari, anche nel caso in cui
l'interessato sia titolare di assegno a titolo di assistenza personale e
continuativa erogato dall'I.N.A.I.L..
In caso di ricovero dell'interessato in un Istituto di cura o di
assistenza con onere a carico della Pubblica Amministrazione l'assegno
verra' accolto ma ne restera' sospeso il pagamento.
Della circostanza che l'assegno potra' essere corrisposto alla fine
del periodo di ricovero ovvero in caso di trasferimento presso una casa di
cura privata la cui retta di degenza non sia a carico della Pubblica
Amministrazione dovra' essere data comunicazione all'interessato.
La reiezione dell'assegno andra' notificata utilizzando il modello EAD
50/TP, stante anche la facolta' di ricorso in via amministrativa e giudi-
ziaria riconosciuta all'interessato.
Qualora l'interessato, avente titolo all'assegno, abbia dichiarato di
fruire di una prestazione a carattere continuativo (diversa da quella
erogata dall'I.N.A.I.L.) a titolo di assistenza personale, dovra' essere
acquisita una certificazione rilasciata dall'Ente erogatore attestante
decorrenza e importo mensile della prestazione stessa, e posto, quindi in
pagamento l'assegno ridotto in misura corrispondente all'importo dell'as-
segno fruito.
Si richiama, ad ogni buon fine, l'attenzione delle Sedi sulla circo-
stanza che in caso di presentazione della domanda di assegno in un momento
successivo alla presentazione della domanda di pensione di inabilita',
anche in caso di contestuale definizione di entrambe le prestazioni, la
decorrenza dell'assegno andra' fissata in relazione alla data di presenta-
zione della specifica domanda e non gia' in relazione alla data di presen-
tazione della specifica domanda di pensione di inabilita'.
IV CONTENZIOSO
Nel fare riserva di successive istruzioni in materia, si fa comunque
presente che i ricorsi presentati dalgi assicurati avverso i provvedimenti
di reiezione per motivi sanitari delle domande di assegno di invalidita' e
pensione di inabilita', sia ordinari che privilegiati, di assegno mensile
per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilita',
continueranno per il momento ad essere istruiti utilizzando gli attuali
formulari della serie Io48/SAN.
Sara' naturalmente cura delle Sedi apportare, all'atto della compila-
zione dei redetti moduli, i necessari adattamneti per quanto riguarda, ad
esempio i vari tipi di prestazione, ovvero i riferimenti alla capacita' di
guadagno.
* * *
Con apposita circolare in corso di predisposizione verranno fornite le
istruzioni operative per la gestione delle prestazioni erogate ai sensi
della nuova normativa.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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N.B.: La presente circolare - nelle more della composizione e della
stampa tipografiche - e' stata diramata in fotocopia per consentirne
l'immediata conoscenza ed applicazione.
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ALLEGATO 1
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 2
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 3
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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ALLEGATO 4
SI RINVIA SU SUPPORTO CARTACEO
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