Home Pensioni Da contributi Pensione di inabilità Pensione ordinaria di inabilità Inabilità per iscritti all'INPS Norme Circolari Inps CI 1988 Circolare 233 del 18 novembre 1988
-
Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati di inabilità
-
Cause di incompatibilità sopravvenute
-
Cause ostative per la erogabilità della pensione
-
Compatibilità tra assegno di invalidità civile parziale e pensione di inabilità
-
Decorrenza della pensione
-
Determinazione della misura della pensione di inabilità
-
Domanda di inabilità e di AOI in subordine
-
Domanda di pensione di inabilità sottoscritta dagli eredi
-
Inabilità ed integrazione al trattamento minimo
-
Istruttoria
-
Lavoratori non vedenti e inabilità
-
Limite alla presentazione di una nuova domanda
-
Maggiorazione convenzionale dal 1° febbraio 2012
-
Pensione di inabilità e pensione di reversibilità
-
Pensione di inabilità e rendita INAIL o IPSEMA
-
Pensione di inabilità per i soggetti iscritti nell'AGO
-
Pensione di invalidità (ante 08/84) delle Gestioni Speciali e pensione di inabilità
-
Pensione ordinaria di inabilità ed indennità sostitutiva di preavviso
-
Requisiti per il diritto
-
Revisione
-
Riconoscimento di contribuzione figurativa per il periodo di godimento della pensione di inabilità revocata per recupero della capacità lavorativa
-
Rinuncia condizionata
-
Rischio precostituito
- Dettagli
- Visite: 29301
Circolare 233 del 18 novembre 1988
Oggetto:
SERVIZIO MILITARE. EQUIPARAZIONE PERIODI DI MILITARIZZAZIONE. DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL' ART. 9, 1 COMMA, LEGGE 29 FEBBRAIO 1958, N. 55.
LA CORTE COSTITUZIONALE, CON SENTENZA N. 575 DELL' 11 DICEMBRE 1987,
PUBBLICATA SULLA 1 SERIE SPECIALE - N. 55 - DELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30
DICEMBRE 1987, HA DICHIARATO L' ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "DELL' ART.
9, 1 COMMA, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55 NELLA PARTE IN CUI NON
PREVEDE CHE, AGLI EFFETTI DEL PRECEDENTE ART. 7, SIANO CONSIDERATI PERIODI
DI SERVIZIO MILITARE ANCHE QUELLI PRESTATI COME MILITARIZZATI DA DIPENDENTI
DI AZIENDE PRIVATE".
DI CONSEGUENZA:
- CESSANO DI AVER EFFICACIA LE DISPOSIZIONI CHE LIMITAVANO IL
RICONOSCIMENTO DELL' ACCREDITAMENTO DI CONTRIBUZIONE AI SOLI DIPENDENTI DA
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO O DA ENTI PUBBLICI CHE, IN TALE QUALITA'
AVESSERO RIVESTITO LA QUALIFICA DI MILITARIZZATI;
- DEVONO TROVARE ACCOGLIMENTO LE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO DI
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA IN RELAZIONE A PERIODI DI MILITARIZZAZIONE
PRESTATI DA PERSONALE CIVILE ALLE DIPENDENZE DI DITTE PRIVATE TRA IL 10
GIUGNO 1940 E IL 15 OTTOBRE 1946;
- SONO, ALTRESI' , ACCREDITABILI I PERIODI DI PRIGIONIA SUSSEGUENTI A
PERIODI DI MILITARIZZAZIONE SINO ALLA DATA DEL RIMPATRIO, ANCORCHE'
SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946.
PER QUANTO OVVIO, SI PRECISA CHE L' EVENTUALE VALUTAZIONE DEL PERIODO
DI MILITARIZZAZIONE IN ALTRO FONDO DI QUIESCENZA OBBLIGATORIO, E'
PRECLUSIVA DEL RICONOSCIMENTO AI FINI DELL' ASSICURAZIONE I.V.S.
PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI CHE TRATTASI GLI
INTERESSATI DOVRANNO PRESENTARE APPOSITA DOMANDA CORREDATA DELLA
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DALLA COMPETENTE AUTORITA' MILITARE, ATTESTANTE I
PERIODI DI MILITARIZZAZIONE IN QUALITA' DI CIVILI DIPENDENTI DA DITTE
PRIVATE TRA IL 10 GIUGNO 1940 ED IL 15 OTTOBRE 1946, OVVERO I PERIODI DI
PRIGIONIA SUSSEGUENTI A PERIODI DI MILITARIZZAZIONE SINO ALLA DATA DEL
RIMPATRIO, ANCORCHE' SUCCESSIVA AL 15 OTTOBRE 1946 (1).
RICOSTITUZIONE DELLE PENSIONI
I PENSIONATI AVENTI TITOLO ALL' ACCREDITO DI PERIODI DI CONTRIBUZIONE
FIGURATIVA IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA IN ARGOMENTO POTRANNO OTTENERE, A
DOMANDA, LA RICOSTITUZIONE DELLA PENSIONE IN GODIMENTO CON EFFETTO DALLA
DATA DI DECORRENZA ORIGINARIA. INFATTI, PER CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA DI
LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ED ORDINARIA, LE SENTENZE ABLATIVE DI NORME DI
LEGGE O DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE SI CONFIGURANO COME PROVVEDIMENTI
COSTITUTIVO-DICHIARATIVI AVENTI EFFETTI "ERGA OMNES" ED EFFICACIA
RETROATTIVA, I QUALI INVALIDANO LA NORMA CADUCATA "AB ORIGINE" ED INCIDONO
SULLE SITUAZIONI PREGRESSE PURCHE' NON ESAURITE, CONSOLIDATE ED
INTANGIBILI.
PERTANTO, LA ELIMINAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL' ART. 9, 1 COMMA
DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1958, N. 55 DALL' ORDINAMENTO FIN DALLA SUA ORIGINE
E SALVO I RAPPORTI GIURIDICI ORMAI DEFINITI, COMPORTA L' ESTENSIONE IN
FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE PRIVATE DEGLI EFFETTI DI CUI
ALL' ART. 7 DELLA CITATA LEGGE N. 55/1958 FIN DALL' ORIGINE.
PER QUANTO RIGUARDA I LIMITI PRESCRIZIONALI ENTRO I QUALI
CORRISPONDERE GLI ARRETRATI DELLE RICOSTITUZIONI, SI FA RINVIO ALLE
ISTRUZIONI IMPARTITE CON LA CIRCOLARE N. 170 DEL 4 AGOSTO 1988 (2), LE
QUALI PREVEDONO IL PAGAMENTO DELLE SOLE SOMME MATURATE NEI CINQUE ANNI
ANTERIORI ALLA DOMANDA.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
BILLIA
N O T E
(1) E' APPENA IL CASO DI RAMMENTARE CHE I CRITERI STABILITI CON LA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11 DEL 5 FEBBRAIO 1988 IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA AI FINI DELL' ACCREDITO DI PERIODI DI SERVIZIO
MILITARE ED EQUIPARATI, RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I PERIODI SUCCESSIVI AL
31 DICEMBRE 1945.
(2) V. "ATTI UFFIICALI" 1988, PAG. 2033.