Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2017 Messaggio 828 del 24 febbraio 2017
-
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
-
APE Sociale
-
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Cause di esclusione e di incompatibilità
-
Cessazione e revoca del beneficio
-
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
-
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
-
Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
-
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
-
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
-
Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
-
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
-
FAQ su APE Sociale
-
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
-
Modalità di trasmissione delle domande
-
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
-
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
-
Recupero di crediti sull'APE Sociale
-
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
-
Regime fiscale
-
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
-
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
-
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
-
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
-
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
- Dettagli
- Visite: 19231
Messaggio 828 del 24 febbraio 2017
OGGETTO:
nascite e adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017 - proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti di cui all’art.4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si rappresenta che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2017.
Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all’Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens, secondo le disposizioni fornite con messaggio Hermes n.6499 del 18 aprile 2013.
Il congedo facoltativo per i padri non è prorogato per l’anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell’Istituto.
A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all’Istituto e, per tutto l’anno solare 2017, non dovranno essere esposte in Uniemens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla citata circolare INPS n.40/2013.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele