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Messaggio 261 del 19 gennaio 2017
OGGETTO:
Assegno natalità di cui all’art.1, commi da 125 a 129 della Legge n.190/2014. Nuove istruzioni, precisazioni ed implementazioni procedurali.
Premessa
Con riferimento all’assegno di natalità in oggetto si forniscono di seguito nuove istruzioni e precisazioni. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle istruzioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015 e 4255/2016.
1. Nuove istruzioni
1.1. Attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare. Aggiornamenti procedurali
La procedura di gestione delle domande è stata recentemente implementata con una nuova funzionalità volta ad intercettare automaticamente le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari.
Al riguardo, si ricorda che l’Istituto determina l’ISEE sulla base delle informazioni autodichiarate dal cittadino, dei dati acquisiti dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi (D.P.C.M. n.159/2013). In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, del citato D.P.C.M.).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità. In tale ipotesi, l’Ente erogatore può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate;
2) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2017, la procedura intercetta le attestazioni ISEE riportanti omissioni e/o difformità sui rapporti finanziari, sospendendo in automatico l’istruttoria della domanda (se si tratta di una domanda nuova), oppure il pagamento della prestazione (se questo è in corso) e invia automaticamente all’utente una comunicazione per l’avviso:
- dell’avvenuta sospensione di istruttoria o pagamento per omissioni e/o difformità presenti nella DSU;
- della possibilità di presentare entro il termine di 30 giorni una nuova DSU in linea con le risultanze dell’Agenzia delle Entrate; in alternativa, di produrre alla Struttura INPS la documentazione dell’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle Entrate, per consentire all’INPS, quale Ente erogatore, di verificare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU già presentata. Tale documentazione dovrà essere prodotta alle Strutture dell’Istituto da parte dell’utente entro dodici mesi dalla data di attestazione della DSU viziata dalle omissioni/difformità.
La predetta comunicazione è effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda (PEC dell’utente o del Patronato) o, in mancanza, all’indirizzo di residenza/domicilio del richiedente tramite racc.ta A/R postale.
La sospensione perdurerà fino a quando l’utente non si sarà attivato, secondo una delle due predette opzioni (nuova DSU o esibizione di idonea documentazione), per consentire alla Struttura INPS competente di procedere al completamento dell’istruttoria.
Per le DSU che verranno presentate dal 2017 nel corso degli ultimi mesi dell’anno, preme sin da ora richiamare l’attenzione sulla circostanza che la tempistica per sanare, con la presentazione della nuova DSU, l’eventuale presenza di omissioni e difformità, si conclude necessariamente entro la fine dell’anno. Infatti, sulla base della normativa ISEE, dal 1° gennaio di ogni anno cambia l’anno di riferimento dei redditi e dei patrimoni; pertanto, qualora la nuova DSU sia presentata nell’anno successivo a quello di presentazione della DSU viziata da omissioni o difformità, non sarà più possibile con la “nuova DSU” indicare quelle informazioni omesse o difformi riferite all’anno precedente e le mensilità dell’anno a cui si riferiva tale DSU viziata non potranno più essere recuperate (Vedi esempio n. 2).
Diversamente, la nuova DSU effettuata tempestivamente entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della DSU viziata consentirà di ottenere l’erogazione delle mensilità di assegno riferite all’anno medesimo.
Si riportano a titolo esemplificativo le seguenti casistiche:
Esempio 1 Nuova domanda di assegno e DSU presentate ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU entro novembre 2017 – la domanda di assegno è accolta e pertanto le mensilità da ottobre a dicembre 2017 sono erogate – nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU Esempio 2 Nuova domanda di assegno e DSU presentata ad ottobre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino presenta una nuova DSU il 10 gennaio 2018 – Tale DSU varrà per il 2018, ma non potrà essere utile per l’erogazione delle mensilità l’anno 2017. Esempio 3 Nuova domanda di assegno e DSU presentata a dicembre 2017 – Attestazione ISEE con omissioni/difformità – il cittadino produce a gennaio 2018 la documentazione dell’intermediario idonea a giustificare le omissioni/difformità riscontrate – La DSU presentata a dicembre 2017 giustificata consentirà l’erogazione della mensilità di dicembre 2017 - nell’anno 2018 va presentata una nuova DSU |
Per l’attività delle Strutture dell’Istituto, si precisa, per quanto ovvio, che la nuova DSU è idonea a sanare quella viziata da omissioni o difformità se e solo se risulta in linea con i dati e le informazioni dell’Agenzia delle Entrate ovvero è anch’essa priva di omissioni e/o difformità.
L’utente, una volta acquisita questa documentazione, la produrrà alla struttura Inps territorialmente competente attraverso uno dei seguenti canali: posta elettronica certificata, raccomandata postale A/R, sportello avendo cura di indicare il protocollo della DSU alla quale la documentazione si riferisce.
Tutti gli indirizzi delle Strutture Inps sono reperibili dal sito istituzionale www.inps.it (le sedi INPS).
La Struttura interessata esaminerà la predetta documentazione individuando, all’interno della lista dei rapporti finanziari presente nelle annotazioni dell’attestazione ISEE, i rapporti finanziari omessi o difformi rispetto a quelli dichiarati nella DSU (quadro FC2); tali rapporti finanziari (omessi o difformi) dovranno essere quindi verificati alla luce della documentazione appositamente prodotta.
All’esito della verifica:
a) qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);
b) qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, la sede inserirà tale esito in procedura (documentazione non giustificativa/non idonea) e la domanda rimarrà sospesa fino alla produzione di idonea documentazione giustificativa alla struttura territorialmente competente comunque entro i dodici mesi dalla attestazione con omissioni/difformità.
Tale esito sarà comunicato all’indirizzo PEC indicato in domanda e comunque sarà visualizzabile in procedura accedendo al proprio profilo.
1.2. ISEE corrente: validità e rinnovo
L’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.
Si rammenta che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo, secondo le indicazioni riportate nel par. 9 della circolare Inps n. 171/2014 alla quale si rimanda per ogni utile approfondimento.
Ciò detto, è possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
Ogni nuovo ISEE, infatti, viene individuato in automatico dalla procedura di gestione dell’assegno.
L’ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, può essere rinnovato previa presentazione di un'altra DSU Modulo sostitutivo.
Altrimenti, scaduto l’ISEE corrente, se non viene presentata una nuova DSU modulo Sostitutivo, verrà presa a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.
Ciò comporta che :
- ove l’ISEE ordinario risulti superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all’utente;
- ove invece l’ISEE ordinario risulti compreso tra i 7.000 euro ed i 25.000 euro l’importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili.
All’atto della presentazione di una nuova DSU ordinaria o di una DSU Modulo sostitutivo verrà preso a riferimento l’indicatore derivante da tale DSU sia per riattivare eventualmente l’erogazione dell’assegno sia per determinare l’importo della rata mensile spettante.
1.3. Nuove modalità di comunicazione del codice iban e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.
In linea con le istruzioni contenute nei Messaggi n. 1652/2016 e n. 4395/2016, relativi alle nuove modalità di comunicazione del codice iban per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, si forniscono di seguito le specifiche istruzioni relative all’assegno di natalità. Per quanto non espressamente dettagliato nel presente messaggio si fa rinvio alle istruzioni dei predetti messaggi.
In fase di invio della domanda di assegno di natalità l’utente può indicare, tra le modalità di pagamento attraverso le quali ricevere le rate di assegno, il bonifico domiciliato allo sportello postale oppure l’accredito su un conto con iban (circolare n. 93/2015). L’utente che opta per tale seconda modalità è tenuto a presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
Il modello SR163 è necessario per verificare la corrispondenza tra l’iban indicato nella domanda di assegno e la titolarità del conto a cui l’iban stesso si riferisce, e pertanto è funzionale alla corretta erogazione dell’assegno a favore del richiedente. A tale fine quindi nel mod. SR163 andrà riportato, oltre che il codice fiscale del richiedente, la modalità di pagamento scelta (che è la stessa indicata nella domanda di assegno di natalità), i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice iban, riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca.
In ordine agli aspetti operativi si precisa che:
1) se l’utente dichiara nella domanda di assegno di aver già presentato il mod. SR163 (ad esempio per l’erogazione di un’altra prestazione dell’INPS), la procedura attiva le verifiche e, in caso di esito positivo, definirà l’istruttoria della domanda, mentre in caso di esito negativo sospenderà la domanda di assegno e invierà in automatico la richiesta del suddetto modello all’indirizzo di PEC/email indicato in domanda. In mancanza, l’operatore si attiverà con la richiesta del modello SR163 per il completamento dell’istruttoria;
2) se l’utente dichiara di inviare il mod. SR163 contestualmente alla domanda, dovrà scannerizzare ed allegare, il modello SR163 alla domanda stessa avvalendosi della funzione ”allega documento” ;
3) se l’utente, a causa di impedimenti tecnici, dichiara di produrre il mod. SR163 successivamente all’invio della domanda lo stesso dovrà provvedere ad inviare il modulo scannerizzato avvalendosi dell’apposita funzione ”allega documento” oppure avvalendosi del patronato. Resta ferma la possibilità di provvedere all’invio, utilizzando la casella PEC della sede Inps competente per territorio (con allegata la copia del documento di identità in corso di validità).
L’utente che non sia in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dovrà scannerizzare e inviare il modello SR163, con allegata la copia di un documento d’identità in corso di validità, da una casella di posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale delle Prestazioni a sostegno del reddito della sede Inps competente per territorio.
Gli indirizzi PEC e di posta istituzionale della Linea servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture territoriali sono reperibili nel sito www.inps.it, nella sezione “Le Sedi INPS”.
Resta fermo che, nel caso di impedimento all’invio on-line, il modello può essere consegnato in originale presso la Struttura Inps territorialmente competente, con allegata copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Si ricorda che, in ogni caso, il pagamento della domanda rimane sospeso fino alla presentazione del modello SR163.
2. Precisazioni
2.1 ISEE minorenni quale unico indicatore rilevante per l’individuazione della soglia di legge.
Come già indicato nella citata circolare n. 93/2015, l’assegno di natalità spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata della prestazione, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro annui.
Per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno di natalità occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni”.
Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti vedasi la citata Circolare n. 171/2014, paragrafo 7.
2.2 Parto gemellare ed adozioni plurime : necessità di domanda di assegno per ciascun minore.
Tenuto conto delle richieste di chiarimenti che ancora provengono dal territorio, appare utile precisare la necessità che sia presentata, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati). A tal fine, al termine della compilazione e dopo l’invio della prima domanda l’utente può procedere all'inserimento delle successive mediante il pulsante NUOVA DOMANDA; in tal modo, il sistema predisporrà una successiva domanda precaricando alcune delle informazioni richieste.
Analoga precisazione vale in caso di adozioni o affidamenti plurimi, ossia avvenuti contestualmente.
2.3 Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU
Come precisato con messaggio n. 4255/2016, benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
Esempio : nascita o ingresso in famiglia del figlio a novembre 2016 – con DSU presentata a dicembre 2016 – domanda di assegno presentata il 16 gennaio 2017 senza che sia stata presentata nuova DSU nel 2017. La domanda è respinta per ISEE non reperito in quanto la DSU presentata a dicembre 2016 è valida fino al 15 gennaio 2017.
Si puntualizza inoltre che, ai fini dell’assegno di natalità, è necessario che nel nucleo familiare indicato nella predetta DSU (nel quadro a) sia indicato il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU, che sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
Esempio: DSU presentata a gennaio 2017 e nascita del bambino a settembre 2017: per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio ma occorre presentare un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio.
2.4 Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: mancanza del presupposto per la concessione dell’assegno.
Si ribadisce infine che, nel caso in cui la domanda di assegno sia presentata da persona che ha il minore in affidamento temporaneo (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo), data la natura provvisoria di questo istituto giuridico che ben potrebbe essere limitato ad un breve periodo e porsi anche in continuità rispetto all’erogazione dell’assegno di natalità al genitore naturale del bambino, occorre verificare sempre l’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017.
Infatti, anche questo in caso, l’evento tutelato rimane la nascita o l’adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel predetto triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l’assegno non potrà essere concesso, benché l’affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.
Esempio 1. bambino nato nel 2014 ed in affido preadottivo nel 2016, la prestazione spetta in quanto l’affido preadottivo (evento tutelato) si è verificato nel triennio 2015-2017.
Esempio 2. bambino nato nel 2014 ed in affido temporaneo nel 2016, la prestazione non spetta in quanto la nascita (evento tutelato) non si è verificata nel triennio 2015-2017.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele