Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Ottava salvaguardia - 30.700 Norme Circolari Inps CI 2011 Circolare 41 del 25 febbraio 2011
-
Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
-
Caselle di posta elettronica
-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
-
Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
-
Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
-
Lettera E - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
-
Modalità e termine di presentazione delle domande
-
Monitoraggio delle domande di pensione
-
Ottava salvaguardia - 30.700
-
Punto di consulenza “Sportello Amico”
-
Rinvio a precedenti istruzioni
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 32121
Circolare 41 del 25 febbraio 2011
Oggetto:
Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
SOMMARIO:
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, a decorrere dal 1° maggio 2010, per l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, deve ritenersi superata la condizione che i cinque anni di contribuzione effettiva richiesti all’atto della domanda devono essere perfezionati sulla sola base della contribuzione italiana.
Premessa
Come noto, dal 1° maggio 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.
A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, con la circolare n. 82 del 1° luglio 2010 è stato precisato, al punto 9, che ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 relativo alla totalizzazione, fatte salve le disposizioni contrarie del regolamento stesso, qualora la legislazione di uno Stato comunitario preveda il requisito di determinati periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza
per il diritto o la durata delle prestazioni,
per l’iscrizione all’assicurazione (obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata),
per l’ammissione ad un beneficio previsto dalla legislazione nazionale,
l’istituzione competente debba considerare gli analoghi periodi svolti sotto la legislazione di altri Stati membri come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione che essa applica.
Cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro
Alla luce dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, l’Istituto ha formulato uno specifico quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla possibilità di cumulare periodi assicurativi esteri ai fini del raggiungimento del requisito contributivo previsto per il riconoscimento dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Infatti, gli articoli 25, comma 2, e 35, comma 5, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 stabiliscono, in favore degli iscritti al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale per l’IVS, l’accredito figurativo e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione effettiva versata in costanza di rapporto di lavoro.
Si ricorda, in proposito, che con il messaggio n. 4837 del 20 febbraio 2004, punto 1, è stata confermata la circolare n. 261 del 9 novembre 1993, punto 6, che stabiliva che il predetto requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva dovesse essere perfezionato sulla sola base della contribuzione italiana.
In risposta al quesito, il suddetto Ministero ha comunicato che, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, il contenuto del punto 6 della circolare n. 261 del 9 novembre 1993 deve ritenersi superato.
Pertanto, con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti, il predetto requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in altro Stato comunitario - periodi da accertare con i consueti formulari comunitari E205 e, in futuro, Paper SED P5000 -, fermo restando il rispetto del minimale di 52 settimane di contribuzione richiesto dalla regolamentazione comunitaria per l’accesso alla totalizzazione.
Inoltre, vista la rilevanza della citata disposizione e dell’ormai prossima applicazione della nuova regolamentazione comunitaria anche alla Svizzera ed ai Paesi SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, sempre dal 1° maggio 2010, il requisito dei cinque anni può essere perfezionato anche con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in tali Stati.
Il Direttore Generale
Nori