Eureka Previdenza

Circolare 77 del 2 aprile 1981

OGGETTO: Indennita' spettanti alle lavoratrici madri a norma dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
1. - Generalita'.
L'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (1) "Tutela delle
lavoratrici madri" da' facolta' alla lavoratrice di fruire, durante il
primo anno di vita del bambino, nel corso dell'orario giornaliero di
lavoro, di due permessi ovvero di uno solo a seconda che detto orario sia
pari o superiore a sei ore ovvero inferiore: i permessi hanno l'ampiezza di
un'ora ciascuno, ridotta a mezz'ora quando la lavoratrice intende avvalersi
della camera di allattamento o dell'asilo nido istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro (2).
Sulla materia e' successivamente intervenuto l'art. 8 della legge 9
dicembre 1977, n. 903 (3) "Parita' di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro" il quale dispone testualmente:
"Per i riposi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
con effetto dal 1 gennaio 1978 e' dovuta dall'Ente assicuratore di malattia
presso il quale la lavoratrice e' assicurata, un'indennita' pari all'intero
ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi".
"L'indennita' e' anticipata dal datore di lavoro ed e' portata a
conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Ente assicuratore".
"All'onere derivante agli Enti di malattia per effetto delle
disposizioni di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti
dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza
contabile".
Anche per le indennita' spettanti alle lavoratrici madri l'INPS e'
subentrato (4) a far tempo dal 1 gennaio 1980, agli enti assicuratori di
malattia nelle operazioni di rimborso delle somme anticipate a detto titolo
dai datori di lavoro (v. successivo punto 3).
2. Computo dell'indennita'.
Per quanto riguarda l'importo dell'indennita' si chiarisce,
innanzitutto, che. agli effetti della relativa determinazione, devono
essere considerati tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel
concetto di paga globale di fatto giornaliera, anche di carattere
accessorio, assoggettabili a contributo ai sensi dell'articolo 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, che vengono corrisposti normalmente ed in
forma continuativa (paga base, indennita' di contingenza, scatti di
anzianita' ecc.)
Relativamente agli emolumenti corrisposti in misura e scadenze diverse,
devono essere incluse nel calcolo della prestazione in esame, nella misura
corrispondente alle ore di lavoro non prestate, solamente quelle
elargizioni che, come ad esempio la tredicesima mensilita', o altra
mensilita' aggiuntiva, costituiscono parte integrante della normale
retribuzione.
Ne restano, invece, esclusi quegli emolumenti che non sono riferibili
alle ore lavorative perdute in occasione dei riposi o perche' non
imputabili "pro-quota" alle ore stesse (ad es. indennita' di alloggio) o
perche' la loro spettanza e' collegata con particolari modalita' di
effettuazione della prestazione di lavoro (ad esempio lavoro
straordinario).
Per quanto riguarda poi le modalita' di frazionamento della
retribuzione cosi' determinata, per il calcolo della misura oraria e quindi
del quantum da imputare ad un permesso della durata di un'ora, e' evidente
che nessuna particolare elaborazione dovra' effettuarsi per i casi in cui
le lavoratrici (operaie) siano retribuite ad ora. Nelle ipotesi nelle quali
la retribuzione, ovvero taluni elementi di essa, siano stabiliti in misura
fissa mensile, sia nei riguardi delle operaie che delle impiegate, i
rispettivi importi saranno suddivisi per il coefficiente numerico previsto
dai singoli contratti di lavoro, fissato appositamente per determinare la
quota oraria dello stipendio o del salario. Qualora poi nel contratto siano
indicati, a parita' di orario settimanale, diversi coefficienti (ved. CCNL
25 settembre 1976 per i dipendenti da aziende commerciali) in rapporto ai
vari istituti, si fara' riferimento a quello adottato per il calcolo
dell'indennita' di contingenza.
In mancanza dell'indicazione di tale coefficiente, nonche' in tutti i
casi in cui le parti non si attengano di fatto alla vigente contrattazione
collettiva di categoria, la retribuzione complessiva mensile sara'
suddivisa per 26, pervenendo cosi' ad individuare la retribuzione
giornaliera, da frazionare ulteriormente per il numero medio di ore
giornaliere di lavoro, calcolato su base settimanale (orario settimanale
diviso 6). In presenza di periodi di paga quadrisettimanali, bisettimanali,
settimanali, ecc. la retribuzione giornaliera sara' ottenuta dividendo
quella complessiva per 24, 12 o 6.
Con le illustrate modalita' sara' determinata la quota oraria della
tredicesima mensilita' e delle altre elargizioni ad essa equiparate,
prendendo a base il rateo mensile.
Per le lavoratrici per le quali sia prevista, ai fini del calcolo dei
contributi e delle prestazioni, una retribuzione convenzionale, si
procedera' parimenti, agli effetti del calcolo dell'indennita', in rapporto
alle retribuzioni effettivamente corrisposte.
Per ultimo si ritiene necessario sottolineare che i dati salariali su
cui operare il computo della prestazione di specie debbono riferirsi al
periodo di paga nel quale si effettuano i riposi, e non - come si verifica
per l'indennita' di maternita' - a quello precedente.
Si ricorda che l'indennita' di cui trattasi non e' assoggettabile a
contribuzione.
3. Rimborso ai datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva dei mod.
DM 10/M UN.
La legge 29 febbraio 1980, n. 33 (5) prevede che i datori di lavoro
pongano a conguaglio le indennita' di cui trattasi corrisposte alle
lavoratrici madri con i contributi e le altre somme dovute all'INPS
comunicando i relativi dati nella denuncia contributiva (mod.DM 10/M UN).
I datori di lavoro non sono tenuti a presentare specifica domanda
all'INPS, ma devono porre direttamente a conguaglio l'importo complessivo
delle somme anticipate mensilmente alla lavoratrici dipendenti nella prima
denuncia contributiva utile, osservando le modalita' illustrate a pag. 46
dell'opuscolo (edizione 1980) di istruzioni per la compilazione della
denuncia stessa.
I datori di lavoro sono, comunque, tenuti a compilare mensilmente (6) e
a conservare ai propri atti, a disposizione degli organi di vigilanza, per
un periodo di 10 anni, un elenco (v.fac-simile allegato 1) delle
lavoratrici che hanno percepito l'indennita' di cui trattasi, contenente
per ciascuna lavoratrice le generalita', il numero complessivo delle ore di
riposo godute nel mese e il corrispondente ammontare dell'indennita'
anticipata e posta a conguaglio; in calce sara' riportato il totale
generale delle indennita' corrisposte e conguagliate nel mese.
I moduli saranno quanto prima a disposizione presso le Sedi provinciali
e zonali e potranno, comunque, essere riprodotti in proprio a cura delle
aziende interessate.
Qualora il datore di lavoro non abbia gia' agli atti la documentazione
attestante la nascita del bambino (ad esempio per precedente astensione,
obbligatoria o facoltativa dal lavoro, erogazione assegni familiari ecc.)
dovra' acquisire e conservare anche idonea certificazione (7) (ad esempio
stato di famiglia).
Nell'ipotesi in cui i datori di lavoro abbiano alle dipendenze anche
lavoratrici per le quali il versamento dei contributi non e' effettuato a
mezzo del mod. DM 10/M UN, possono porre a conguaglio nella denuncia
contributiva anche le indennita' per riposi di cui all'art. 10 della legge
n. 1204/1971 corrisposte a tali ultime dipendenti: tale e' il caso delle
aziende agricole aventi alle dipendenze impiegati e operai agricoli.
4. Rimborso ai datori di lavoro non tenuti alla compilazione della denuncia
contributiva di mod. DM 10/M UN e agli artigiani che occupano solo
apprendisti.
Per i datori di lavoro di cui al titolo, la corresponsione del rimborso
da parte dell'Istituto e' subordinata alla presentazione di apposita
domanda (allegato 2) alla competente Sede provinciale o zonale dell'INPS.
Il rimborso sara' effettuato dall'INPS mediante pagamento diretto.
Allegato alla domanda va presentato l'elenco delle lavoratrici che
hanno fruito dei riposi in questione (allegato 1).
5. - Modalita' di pagamento diretto.
Il pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso deve essere
effettuato all'indirizzo indicato dalla ditta e con la modalita' che la
Sede reputa piu' opportuna oltre che celere (8).
Nel caso in cui la ditta stessa abbia espressamente richiesto nella
domanda anche la modalita' di riscossione delle somme anticipate, la Sede,
ove nulla osti, puo' aderire alla richiesta stessa.
Come causale del pagamento sara' indicata la dicitura "riborso riposi
lavoratrici madri - art. 8 legge n. 903.
Gli estremi contabili dei pagamenti disposti saranno riportati, come di
consueto, sui prospetti di liquidazione.
Per quanto concerne l'aspetto fiscale si precisa che nessuna
trattenuta, deve essere operata dalle Sedi in quanto nella fattispecie
l'Istituto non e' sostituto d'imposta.
6. - Istruzioni contabili.
a) Indennita' per riposi delle lavoratrici madri poste a conguaglio su
denuncia DM.
Gli importi delle indennita' di cui trattasi, anticipate dai datori di
lavoro e poste a conguaglio sulle denuncie DM 10/M UN con il codice "D800"
- Art. 8 L. 903 - e il codice "D900" - Res. art. 8 L. 903 - saranno
rilevati in sede di specificazione contabile dei saldi risultanti dalle
denunce medesime ai conti IMR 30/10 e IMR 30/80, istituiti con circolare n.
210 B, del 6 agosto 1980.
b) Indennita' per riposi delle lavoratrici madri da rimborsare direttamente
ai datori di lavoro che le hanno anticipate.
Per quanto riguarda i rimborsi delle indennita' in parola ai datori di
lavoro non tenuti alla presentazione della denuncia rendiconto DM 10/M UN
le Sedi, all'atto della emissione degli ordinativi di pagamento, singoli o
collettivi, provvederanno a registrare il carico dell'impegno su apposito
modulo P 26 - da istituire - contrassegnato dalle lettere RLM (riposi
lavoratrici madri); nel predetto P 26 dovra' essere riportata, ovviamente,
anche la descrizione dell'azienda a favore della quale viene effettuato il
rimborso delle indennita'.
La gestione dei dati da riportare sul mod. P 26 RLM dinanzi citato
sara' simile a quello degli altri P 26 in uso, con l'avvertenza che per
ogni pagamento dovra' essere indicato anche il numero di dipendenti per le
quali viene effettuato il rimborso nonche' il numero dei datori di lavoro
in caso di mandato collettivo.
In merito alla contabilizzazione dei pagamenti relativi ai rimborsi in
questione dovranno essere interessati i seguenti conti:
- IMR 30/15 (9), per le indennita' alle lavoratrici madri rimborsate
direttamente ai datori di lavoro, di competenza degli anni precedenti;
- IMR 30/85 (10), per le indennita' alle lavoratrici madri rimborsate
direttamente ai datori di lavoro, di competenza dell'anno in corso.
Eventuali recuperi e reintroiti di indennita' alle lavoratrici madri
saranno rilevati al conto IMR 24/35 (10).
Per quanto riguarda l'evidenza del debito per somme non riscosse dai
beneficiari si conferma l'imputazione al conto IMR 10/31 (v. al riguardo il
messaggio n. 106302 del 3 luglio 1980 che prevede l'imputazione diretta al
partitario del conto GPA 10/30 con l'indicazione del codice di bilancio
"60").
La domanda di rimborso (allegato 1) e l'elenco delle lavoratrici che
hanno fruito dei riposi (allegato 2) saranno riprodotti a cura delle Sedi
con i mezzi ritenuti piu' opportuni .
Il testo della presente circolare, fino al punto 4 compreso, sara'
riprodotto per i datori di lavoro a cura di codeste Sedi, enucleando,
ovviamente, le note che fanno riferimento ad atti interni dell'Istituto.
I dirigenti delle sedi regionali, ove lo ritengano opportuno per motivi
di rapidita' di fornitura e di economia di spesa, potranno accentrare le
operazioni di stampa della ciroclare e del modulario occorrente presso una
delle Sedi provinciali o presso la Sede regionale.
Le Sedi avranno cura di fornire la circolare in parola alle
Organizzazioni di categoria e ai consulenti del lavoro perche' provvedano a
loro volta alla piu' ampia divulgazione della stessa.
In attesa di eventuale, diversa regolamentazione i controlli degli
importo posti a conguaglio da parte dei datori di lavoro con i contributi
dovuti all'INPS saranno operati attraverso la normale attivita' di
vigilanza esterna.
Per i datori di lavoro non tenuti alla compilazione della denuncia
contributiva di mod. DM 10/M UN e per gli artigiani che occupano solo
apprendisti, i controlli sugli importi di cui viene chiesto il rimborso ed
elencati sul mod. RLM 2, saranno effettuati a campione nelle misure e nei
casi in cui cio' sia ritenuto opportuno dalle Sedi in relazione alle
situazioni esistenti in particolari ambiti territoriali o singole aziende.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti Ufficiali" 1972, pag. 73.
(2) Ai sensi dell'art. 1 della stessa legge n. 1204/1971, le norme
dell'articolo 10 si applicano alla generalita' delle lavoratrici
dipendenti, comprese le apprendiste ed escluse le lavoratrici a domicilio e
le addette ai servizi domestici e familiari.
(3) V. "Atti ufficiali", 1977, pag. 1924.
(4) V. circolare n. 625 EAD - n. 134362 AGO del 22 aprile 1980, punto 2)
"Atti ufficiali", 1980, pag. 1008.
(5) V."Atti ufficiali" 1980, pag. 284.
(6) Il mese deve corrispondere a quello del DM 10/M con il quale le
indennita' sono state portate in detrazione dai contributi dovuti all'INPS.
(7) Il certificato di nascita privo dell'indicazione del grado di parentela
con la lavoratrice non puo' essere considerato "idonea certificazione".
(8) Per la Sede Provinciale di Roma e relative Sedi zonali si rammentaano
le istruzioni di cui alla nota n. 22101199 del 27 novembre 1978 di questa
Direzione generale.
(9) Conto istituito e comunicato con messaggio n. 668801 del 22 gennaio
1981.
(10) Conto istituito e comunicato con messaggio n. 114403 del 10 ottobre
1980.

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