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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Circolare 87 dell'8 luglio 2014
OGGETTO:
Art. 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà.
Aspetti di carattere contributivo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Aspetti contributivi riferiti alla previsione di cui all’articolo 16 del DL 28 dicembre 2013, n. 149. Modalità operative per l’assolvimento, da parte dei partiti e movimenti politici, della contribuzione in materia di Cigs e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.
Premessa.
Il DL 28 dicembre 2013, n. 149[1], recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”, all’articolo 16, dispone l’estensione ai partiti e movimenti politici del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà.
Con la presente circolare si affrontano i profili di carattere contributivo che discendono da detto provvedimento e si forniscono le istruzioni operative per l’assolvimento della relativa contribuzione.
1) Art. 16 del DL n. 149/2013.
A decorrere dal 1 gennaio 2014, l’art. 16, co. 1, del DL n. 149/2013 estende ai partiti e movimenti politici di cui alla legge n. 157/1999 e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali - a prescindere dal numero dei dipendenti - le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in argomento – oltre a quanto versato dai partiti politici a titolo di contributo Cigs - il secondo comma dell’art. 16 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016.
Infine, il terzo comma demanda ad un Decreto interministeriale (Lavoro- Economia) la disciplina delle modalità attuative delle disposizioni in commento.
2) DM 22 aprile 2014.
In data 22 aprile 2014 è stato emanato il Decreto interministeriale (allegato 1) con cui, in particolare, sono stati individuati i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati all’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013.
Nel dettaglio, l’art. 1 del DM, ribadisce l’estensione ai partiti politici delle norme in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale, ivi compresi i relativi obblighi contributivi, nonché della disciplina in materia di contratti di solidarietà, specificando che trattasi dei CdS di cui all’art. 1 della legge 863/84 (contratti di solidarietà difensivi, cd di tipo A).
L’art. 2, primo comma, dispone che ai trattamenti straordinari di integrazione salariale nonché ai CdS indicati dal precedente articolo 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Il secondo comma indica i criteri di priorità per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale. Il terzo comma, infine, dispone che i partiti politici “…sono tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni e del contributo di solidarietà, secondo le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria”.
L’art. 3 demanda all’INPS l’individuazione del limite di spesa annuo sulla base della somma degli stanziamenti di cui all’art. 16, comma 2, del DL n. 149/2013 e dei contributi Cigs annualmente dovuti dai partiti politici. Detta individuazione deve avvenire entro il primo trimestre di ciascun anno.
L’art. 4, primo comma, affida all’Istituto il monitoraggio dei contributi dovuti dai partiti politici, dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa. Il secondo comma, infine, stabilisce ulteriori criteri utili ai fini gestionali.
3) Soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 16, DL n. 149/2013.
Come detto, destinatari dell’estensione della disciplina dei trattamenti straordinari Cigs e dei contratti di solidarietà sono i partiti e movimenti politici.
L’art. 2, co. 1, del DL 149/2013 definisce i partiti politici libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale.
L’art. 18, co. 1, chiarisce che “ Ai fini del presente decreto, si intendono per partiti politici i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall’art. 10, comma 1, lettera a), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo art. 10”.
I partiti, come sopra individuati, debbono essere iscritti all’apposito Registro di cui all’art. 4 del più volte citato decreto, tenuto dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”.
Ai sensi del 6° comma del predetto art. 4, i partiti politici costituiti alla data di entrata in vigore del Decreto in oggetto (28 dicembre 2013), nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto, sono tenuti, entro dodici mesi, a trasmettere una copia autentica dello statuto alla suddetta Commissione.
Il successivo 7° comma dispone testualmente che “L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto….” Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'art. 16…..”.
L’accesso agli interventi di integrazione salariale straordinaria è, quindi, condizionato dall’iscrizione e dal mantenimento di tale iscrizione nell’apposito Registro.
Tuttavia, il medesimo comma 7 prevede che, nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014), i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 possono, comunque, accedere agli ammortizzatori sociali ivi contemplati.
4) Adempimenti contributivi
Contributo ordinario.
Come noto, ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la Cigs viene finanziata attraverso il versamento di un contributo ordinario mensile da parte delle aziende, in misura pari allo 0,90% della retribuzione imponibile, di cui 0,30% a carico dei lavoratori.
Il contributo è dovuto per le seguenti categorie di soggetti per i quali è possibile il ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinario:
operai, intermedi, impiegati e quadri (anche con contratto a tempo determinato e/o part time).
Viceversa, il predetto contributo non è dovuto per i lavoratori esclusi dal novero dei destinatari della Cigs e, cioè:
dirigenti;
apprendisti;
lavoratori a domicilio.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del DL 149/13, il contributo è dovuto, a decorrere dal 1 gennaio 2014, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati.
Contributo addizionale.
Inoltre, i datori di lavoro che si avvalgono degli interventi di Cigs, sono, di regola, tenuti a versare un contributo addizionale, stabilito in misura diversa, determinata in base alla media dei lavoratori occupati nell'anno precedente.
Per le aziende fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale e pari al 3% dell'integrazione salariale corrisposta; per quelle con più di 50 dipendenti è pari al 4,5%.
Decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del trattamento Cigs, il contributo raddoppia, diventando pari al 6%, ovvero al 9%, dell’integrazione salariale corrisposta.
Si rammenta, infine, che nei casi di integrazioni salariali straordinarie autorizzate nell'ambito di un contratto di solidarietà difensivo ex art. 1, L. n. 863/84, il contributo addizionale non è dovuto.
5) Inquadramento previdenziale dei partiti e movimenti politici –Riclassificazione.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi, i partiti politici sono attualmente classificati nel settore terziario con CSC 70703 e con ATECO 2007 94.92.00.
Per ottimizzare la gestione contributiva conseguente alla previsione di cui all’articolo 16 del DL n. 149/2013, si é ritenuto di riclassificare centralmente -da “gennaio 2014” -i partiti e movimenti politici di cui sopra con il nuovo CSC 70710 cui sarà accoppiato il medesimo ATECO 2007 94.92.00.
Non sono state interessate dalla modifica dell'inquadramento le posizioni contributive, contraddistinte dal C.S.C. 70703 con c.a. 9U, riferite al personale dirigente già assicurato ai fini pensionistici all'ex INPDAI, trattandosi di soggetti esclusi dalla disciplina.
La nuova classificazione comporterà l’obbligo del contributo Cigs 0,90% che, quindi, andrà ad aggiungersi alle altre voci contributive già previste con riguardo al precedente inquadramento con il CSC 70703 che, peraltro, resta comunque in essere per i periodi fino a dicembre 2013.
Inoltre, ricorrendone i presupposti (requisito occupazionale fino a 50 dipendenti) alle nuove posizioni contributive è stato centralmente attribuito il codice di autorizzazione “1J”, che assume il più ampio significato di ”datore di lavoro (fino a 50 dipendenti) tenuto al versamento del contributo addizionale di integrazione salariale in misura ridotta”.
6) Modalità operative.
A partire dal periodo di paga "luglio 2014" i partiti e movimenti politici incrementeranno l'aliquota complessivamente dovuta della percentuale contributiva dello 0,90% a titolo di Cigs.
6.1) Regolarizzazione dei periodi pregressi.
In sede di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16, DL n. 149/2013, il versamento del contributo Cigs dovuto per il periodo da "gennaio a giugno 2014" dovrà essere effettuato, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare[2].
Ai fini dell'esposizione sul flusso Uniemens della regolarizzazione contributiva di cui trattasi, dovrà essere valorizzato, nell'elemento <CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di < DatiRetributivi > il nuovo codice causale "M132" avente il significato di "Contributo Cigs ex art. 16, del DL 149/2013" e, nell'elemento <ImportoADebito>, la somma complessiva da pagare.
7) Istruzioni contabili.
Per la rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in applicazione dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 81401 del 22 aprile 2014, attuativo dell’art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, si istituiscono nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), i seguenti nuovi conti, da movimentare a seconda che il contributo sia rispettivamente di competenza degli anni precedenti o dell’anno in corso:
GAU21116 – Contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, dovuto dai partiti e movimenti politici tenuti alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
GAU21176 – Contributo per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, dovuto dai partiti e movimenti politici tenuti alla denuncia ed al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 16, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
La procedura di ripartizione DM, appositamente aggiornata, provvederà ad imputare in automatico l’importo di tale contributo ai suddetti conti. Relativamente al gettito contributivo dovuto per il periodo da gennaio a giugno 2014 e valorizzato sui flussi Uniemens con il nuovo codice causale "M132", la medesima procedura imputerà le somme al nuovo conto GAU21176.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 93 del 17 luglio 2014
OGGETTO: Gestione diretta delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni per malattia e altre prestazioni per i lavoratori assicurati ex IPSEMA. Nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale
3. Istruzioni procedurali (DCSIT)
4. Formazione
Come noto, a far data dal 1° gennaio 2014, l’Inps è subentrato nella gestione diretta delle attività relative all’accertamento e riscossione dei contributi e all’erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale assicurato all’ex IPSEMA (art. 10 comma 3 del decreto legge 76/2013 convertito con modificazioni dalla legge 99/2013).
L’Istituto, con circolare congiunta INPS-INAIL n. 179 del 23 dicembre 2013, ha emanato le prime istruzioni operative affidando, in un primo periodo transitorio, la gestione delle attività in argomento alle Direzioni provinciali di Genova, Napoli, Palermo, Trieste, Messina e Bari ed alle Agenzie di Molfetta e Mazara del Vallo (punto 11 della circolare menzionata).
Questa soluzione è scaturita dall’opportunità di adottare un modello organizzativo analogo a quello in uso presso il disciolto IPSEMA e, successivamente, presso l’INAIL (che, come noto, è immediatamente subentrato nelle attività dell’ex IPSEMA prima che queste passassero definitivamente all’Istituto) al fine di garantire la continuità del servizio e di evitare quanto più possibile disagi all’utenza interessata. Il criterio di attribuzione delle competenze tra le diverse Strutture INPS sopra menzionate avviene sulla base del compartimento marittimo di iscrizione della nave e, per la sola Regione Sicilia, anche sulla base della residenza degli assicurati.
Il monitoraggio delle attività svolte durante questi mesi ed analisi amministrative e procedurali più approfondite hanno confermato l’esigenza – già evidenziata nella citata circolare 179/2013 - di distribuire in modo più omogeneo su tutto il territorio nazionale la gestione delle prestazioni in argomento, sia per alleggerire i carichi di lavoro delle Strutture territoriali finora coinvolte, sia per giungere gradatamente all’integrazione delle attività in questione nei sistemi operativi e procedurali che l’Istituto adotta nella gestione delle prestazioni a sostegno del reddito a favore della generalità dei lavoratori assicurati.
I nuovi criteri di attribuzione della competenza sono stati individuati tenendo conto inoltre delle istanze espresse dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore marittimo in merito all’esigenza di individuare un maggior numero di Strutture INPS competenti nella gestione delle prestazioni in argomento.
2. Nuovi criteri di attribuzione della competenza territoriale
L’esigenza di operare una distribuzione più omogenea delle attività in questione, unitamente all’opportunità di armonizzarle all’interno del sistema organizzativo dell’Istituto, comporta la necessità di sostituire il criterio sopra richiamato (compartimento marittimo di iscrizione della nave) prioritariamente con il criterio generale della residenza degli assicurati, al fine di individuare la competenza territoriale delle Strutture deputate all’erogazione delle prestazioni in argomento.
In considerazione delle peculiarità proprie del settore della navigazione, in aggiunta a tale criterio si è ritenuto opportuno considerare anche l’allocazione degli uffici del Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti - SASN (o dei medici fiduciari individuati dal Ministero della Salute) nonché delle Capitanerie di porto, coinvolti nei processi gestionali per l’erogazione delle prestazioni previdenziali ex IPSEMA.
In questo senso, anche nell’ottica di conseguire economie di scala su prodotti/servizi che, per le loro peculiarità, raggiungono una “massa critica” solo in alcune zone del territorio nazionale, si ritiene che l’adozione di un modello organizzativo e territoriale per “Poli regionali/interregionali” meglio risponda alle esigenze operative dell’Istituto, garantendo un servizio capillare all’utenza.
La costituzione di tali “Poli regionali/interregionali” avverrà nell’ambito delle esistenti Linee prodotto/servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture di cui alla Tabella 1, colonna B.
Le Direzioni regionali, sulla base degli effettivi e complessivi carichi di lavoro e della relativa domanda di servizio, potranno comunque proporre ulteriori o diverse Strutture su cui attivare il Polo in questione, facendone apposita e motivata richiesta alla Direzione centrale Organizzazione ed alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito.
Per quanto sopra, con decorrenza 1° gennaio 2015, le attività relative ai lavoratori assicurati ex IPSEMA saranno attribuite in via definitiva, come proprio carico di lavoro, alle Strutture INPS di seguito riportate:
Direzione Regionale Colonna A |
Struttura Colonna B |
Competenza – Regione/provincia di residenza dei lavoratori assicurati ex IPSEMA Colonna C |
---|---|---|
Abruzzo |
AT Giulianova |
Abruzzo e Molise |
Calabria |
DP Vibo Valentia |
Calabria: tutte le province meno Reggio Calabria |
Campania |
DM Napoli |
Campania |
Emilia Romagna |
DP Ferrara |
Emilia Romagna |
Friuli Venezia Giulia |
DP Trieste |
Friuli Venezia Giulia |
Lazio |
DM Roma |
Lazio e Umbria |
Liguria |
DP Genova |
Liguria |
Lombardia |
DM Milano |
Lombardia |
Marche |
AT San Benedetto del Tronto |
Marche |
Piemonte |
DM Torino |
Piemonte e Valle d’Aosta |
Puglia |
DP Bari |
Puglia: provincia di Bari |
AT Molfetta |
Puglia: altre province. Basilicata |
|
Sardegna |
DP Cagliari |
Sardegna: province di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Carbonia-Iglesias |
AC Olbia |
Sardegna: province di Olbia-Tempio e Sassari |
|
Sicilia |
DP Palermo |
Sicilia: provincia di Palermo |
DP Messina |
Sicilia: provincia di Messina Calabria: provincia di Reggio Calabria |
|
DP Catania |
Sicilia: province di Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta |
|
AT Mazara del Vallo |
Sicilia: province di Trapani e Agrigento |
|
Toscana |
DP Livorno |
Toscana |
Veneto |
DP Venezia |
Veneto e Trentino Alto Adige |
Le Strutture Polo individuate con la citata circolare 179/2013 che, dopo la data del 1° gennaio 2015, dovessero ricevere istanze per le quali non hanno più la competenza territoriale, avranno cura di trasmetterle alle competenti Strutture di cui alla Tabella 1, colonna B.
Ogni Struttura sul territorio avrà cura, in ogni caso, di farsi carico di eventuali istanze di servizio o richieste di informazioni provenienti dalla specifica utenza e di veicolarle presso la Struttura territoriale competente.
Periodo transitorio
Al fine di trasferire le necessarie conoscenze e competenze operative e normative, a decorrere dal prossimo mese di settembre, presso i Poli di cui alla circolare n. 179/2013 saranno attivate sessioni formative on the job dirette al personale proveniente dalle Strutture di cui alla colonna B della Tabella 1, opportunamente individuato dai Direttori regionali competenti per territorio.
A conclusione di ciascuna sessione formativa i Poli individuati con la circolare n. 179/2013 trasferiranno la gestione delle prestazioni previdenziali in argomento alle Linee prodotto Servizio Prestazioni a sostegno del reddito delle Strutture di cui alla colonna B della Tabella 1, con le procedure proprie della sussidiarietà e secondo il criterio generale della residenza degli assicurati.
In Tabella 2, sono riportate le Strutture/Poli ex circolare n.179/2013, le Strutture coinvolte in una prima fase del processo formativo e i rispettivi ambiti territoriali di competenza:
Struttura Polo circolare 179/2013 |
Struttura individuata |
Nuova competenza “residenza dei lavoratori assicurati ex IPSEMA” (regioni/provincie) |
---|---|---|
DP Trieste |
DP Trieste |
Friuli Venezia Giulia |
DP Venezia |
Veneto; Trentino Alto Adige |
|
DP Ferrara |
Emilia Romagna |
|
AT San Benedetto del Tronto |
Marche |
|
AT Giulianova |
Abruzzo; Molise |
|
DP Genova |
DP Genova |
Liguria |
DP Livorno |
Toscana |
|
DM Roma |
Lazio, Umbria* |
|
DM Milano |
Lombardia |
|
DM Torino |
Piemonte e Valle d’Aosta |
|
DM Napoli |
DM Napoli |
Campania |
DM Roma |
Lazio, Umbria* |
|
DP Cagliari |
Cagliari, Medio Campitano, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Carbonia Iglesias. |
|
AC Olbia |
Sassari, Olbia/Tempio |
|
DP Vibo Valentia |
Calabria, eccetto Reggio Calabria |
|
DP Bari |
Bari |
|
AT Molfetta |
Puglia; Basilicata |
|
DP Palermo |
DP Palermo |
Palermo |
DP Messina |
Messina, Reggio Calabria |
|
DP Catania |
Catania, Enna, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta |
|
AT Mazara del vallo |
Trapani, Agrigento |
*La DM Roma seguirà la sessione formativa attivata dal Polo di Genova e avrà una iniziale competenza sui soli residenti della regione Lazio. Completata la sessione formativa del Polo DM Napoli, quest’ultima struttura provvederà a decentrare sulla DM Roma, in sussidiarietà, il carico di lavoro relativo ai residenti sulla regione Umbria.
Le Strutture Polo di cui alla circolare n. 179/2013 che, completata la sessione formativa, dovessero ricevere istanze per le quali sono state attivate le procedure di sussidiarietà avranno cura di trasmettere le citate richieste alla nuova Struttura competente.
Le istanze in corso di lavorazione alla data del completamento della sessione formativa, e comunque pervenute entro la predetta data, saranno gestite dalla Struttura che le ha ricevute in base al criterio precedentemente individuato (compartimento marittimo di iscrizione della nave).
I Direttori regionali avranno cura di comunicare, entro la data del 31/7/2014 alla Direzione centrale Organizzazione e alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito:
la conferma ovvero la modifica/implementazione delle Strutture coinvolte nel processo di decentramento delle attività inerenti alla gestione delle prestazioni previdenziali in argomento.
Entro la medesima data comunicheranno alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito i nominativi del personale che dovrà essere coinvolto nel processo formativo per la gestione delle prestazioni previdenziali di cui alla presente circolare.
Le Direzioni regionali e provinciali coinvolte avranno cura, inoltre, di adottare ogni iniziativa di comunicazione utile a far conoscere all’utenza interessata le Strutture Inps territorialmente competenti in base ai nuovi criteri.
La Direzione generale continuerà a monitorare costantemente l’andamento della gestione delle attività in questione.
3. Istruzioni procedurali (DCSIT)
L’applicazione per l’erogazione delle prestazioni in parola è raggiungibile dalla INTRANET dell’Istituto al seguente percorso: Processi > Prestazioni a sostegno del reddito > SERVIZI > Servizi ex-IPSEMA e sarà utilizzabile esclusivamente dal personale e dalle postazioni di lavoro individuate dalle sole Agenzie interessate.
Per poter accedere all’applicazione dalla postazione di lavoro, è preliminarmente necessario che sulla stessa siano installate delle specifiche componenti software e che siano svolte a cura della DCSIT particolari attività sistemistiche e relative alla sicurezza.
E’ pertanto necessario che per ogni Agenzia sia individuato un referente per l’installazione di tali componenti software; è inoltre necessario determinare le postazioni di lavoro su cui opererà il personale e l’elenco degli operatori da abilitare all’uso della procedura.
Le suddette informazioni saranno raccolte attraverso un apposito modulo che sarà inviato ai Direttori delle Agenzie interessate.
Le principali istruzioni operative sono già state fornite con i messaggi n. 021173 del 31/12/2013, n. 001146 del 21/01/2014 e n. 002774 del 21/02/2014.
Durante la prima fase di gestione delle attività in argomento, come previsto nella citata circ. 179/2013, si è svolto l’addestramento del personale INPS delle Strutture di cui al punto 11 della menzionata circolare sulla base degli accordi presi con l’INAIL nel protocollo siglato il 31 dicembre 2013.
L’addestramento, affidato al personale proveniente dal disciolto IPSEMA, è stato inizialmente previsto per il primo trimestre dell’anno corrente, successivamente prorogato per ulteriori tre mesi, fino al 30 giugno 2014 e da ultimo prolungato fino a dicembre 2014.
La distribuzione delle attività su tutto il territorio nazionale, in base ai nuovi criteri individuati con la presente circolare, comporterà la necessità di avviare ogni iniziativa formativa utile, oltre a quelle in modalità on the job, al fine di consentire al personale che verrà addetto alla trattazione delle materie di interesse di acquisire o consolidare le competenze necessarie.
Di tali iniziative si darà comunicazione con appositi messaggi.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 167 del 12 dicembre 2014
OGGETTO:
Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e contratti di solidarietà (art. 16, comma 1 DL 149/2013 conv. con mod. dalla L. 13/2014 - D.I. 81401 del 22 aprile 2014 - D.M. 82762 del 27 giugno 2014) – disciplina delle prestazioni, limiti di spesa e monitoraggio. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
1. Disciplina e soggetti destinatari
2. Prestazioni: causali – durata – misura
3. Limiti di spesa e monitoraggio
4. Istruzioni procedurali
5. Istruzioni contabili
1. Disciplina e soggetti destinatari
A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono estesi ai partiti e ai movimenti politici di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti (art. 16 DL n. 149/2013 conv. con mod. dalla L. n. 13/2014).
Il decreto n. 81401 del 22 aprile 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha dettato le modalità attuative delle disposizioni di cui al citato art.16, individuando anche i criteri e le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa fissati dalla legge.
Conseguentemente, questo Istituto, con circolare n. 87 del 8.7.2014, ha dato istruzioni per quanto riguarda gli aspetti di carattere contributivo.
Nella suddetta circolare, inoltre, sono stati individuati – v. punto 3 - i soggetti destinatari della disciplina di cui all’art. 16 D.L. n. 149/2013, chiarendo che i partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore del DL n. 149/2013 possono accedere agli ammortizzatori sociali ivi contemplati nelle more della scadenza del termine di iscrizione (28 dicembre 2014) nel Registro di cui all’art. 4 del D.L. n. 149/2013.
Successivamente, con decreto n. 82762 del 27 giugno 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito i criteri per l’esame delle istanze di accesso al trattamento di integrazione salariale.
2. Prestazioni: causali – durata – misura
Le integrazioni salariali straordinarie per CIGS (L. 223/91) o contratto di solidarietà (art. 1 L. 863/84) possono essere concesse, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai lavoratori dipendenti dei partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, che abbiano un'anzianità lavorativa presso i medesimi di almeno 90 giorni alla data della domanda al Ministero.
La suddetta estensione delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale non comporta l’applicabilità della disciplina riguardante la mobilità.
I partiti e movimenti politici possono presentare istanza per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei propri dipendenti, per le seguenti causali:
a) crisi, ivi compresa la cessazione totale o parziale di attività;
b) riorganizzazione;
c) contratto di solidarietà.
Ai fini dell'intervento della CIGS per le causali di crisi e di riorganizzazione si applica la normativa e la procedura per l'esame congiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218 (art. 8 DM 82762).
I contratti di solidarietà devono stabilire una riduzione dell'orario di lavoro, con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 6 del decreto ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009 (art. 7 DM 82762).
Alle causali sopra elencate si applicano i limiti di durata massima sotto indicati:
a) 12 mesi per i programmi di crisi;
b) 24 mesi per i programmi di riorganizzazione con possibilità di due proroghe, ciascuna di durata non superiore ai 12 mesi;
c) 24 mesi per i contratti di solidarietà prorogabili di ulteriori 24 mesi o 36 per i territori del Mezzogiorno.
Resta fermo quanto disposto relativamente al computo dei 36 mesi nel quinquennio fisso dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall'articolo 4, comma 35, del decreto-legge n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996.
Nell'ambito dei programmi di cui sopra le istanze e i relativi decreti di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai fini del rispetto del limite delle risorse finanziarie annualmente assegnate, hanno durata massima annuale.
L’esame delle istanze viene effettuata dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I. O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerta la sussistenza delle predette causali secondo i criteri contenuti nel DM 82762 ed effettua, prima dell'emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell'onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.
Per quanto riguarda la misura delle prestazioni, che verranno erogate in ogni caso con la modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’INPS (art. 9, c. 1, DM 82762), si ricorda che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà è prevista una maggiorazione nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014 (art. 1, c. 186, L. 147/2013). Tale maggiorazione sarà imputata al finanziamento previsto all’art. 16, c.2, D.L. n. 149/13, che per l’anno 2014 consta di 15 milioni di euro.
3. Limiti di spesa e monitoraggio
Come sopra detto, l’art. 16, c. 2, D.L. n.149/13 ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, lettera b), e comma 2, del decreto dianzi citato.
Peraltro, secondo quanto disposto dall’art. 3 del D.I. 81401 del 22.4.2014, i trattamenti in oggetto possono essere erogati nel rispetto del limite determinato sulla base della somma degli stanziamenti di cui al suddetto art. 16, comma 2, e dei contributi dovuti annualmente dai partiti e dai movimenti politici.
Conformemente a detta disposizione, l’art.4, comma 4, del D.M. 82762 prevede che l’INPS quantifichi annualmente le risorse finanziarie disponibili, tenuto conto dello stanziamento annuale, della contribuzione dovuta dai partiti e dai movimenti politici.
A tal proposito, al punto 7) della circolare INPS n. 87/14 sopra richiamata, sono stati istituiti i nuovi conti, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per la rilevazione contabile del contributo ordinario dovuto per il finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, in applicazione dell’art. 2, comma 3, del citato Decreto n. 81401 del 22 aprile 2014.
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I. O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - come detto - effettua, prima dell'emanazione di ogni decreto, una stima preventiva dell'onere finanziario connesso e delle residue risorse disponibili.
Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie annualmente assegnate, i trattamenti straordinari di integrazione salariale saranno erogati, come già accennato, con la modalità del pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori. In funzione di ciò, l’Istituto provvede al monitoraggio della spesa presentando rendiconti annuali al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il suddetto monitoraggio verrà effettuato tramite le esistenti procedure informatiche, che rileveranno le spese dei relativi decreti.
I flussi di spesa saranno afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni (integrazioni salariali) ed al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa nonché ANF e TFR (art. 2, co. 2, L. 464/72) laddove spettanti.
Per ottenere il pagamento delle integrazioni salariali, successivamente all’emanazione del decreto di concessione, è necessario inviare telematicamente all’INPS l’apposita modulistica (mod. IG15/Str – cod. SR40 e i modelli IGStr/Aut – cod. SR41 relativi ai lavoratori).
A tal fine bisogna collegarsi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG>Invio domande CIGS o CIG in deroga; al predetto indirizzo è reperibile anche il relativo manuale con le istruzioni.
Nell’ambito della procedura informatica di autorizzazione CIGS sono istituiti i seguenti nuovi codici evento, che andranno ad individuare le prestazioni in oggetto ai fini della corretta imputazione contabile e del connesso monitoraggio:
- sotto il codice intervento 300 (CIGS), viene individuato il nuovo codice evento “020 – partiti politici”;
- sotto il codice intervento 306 (contratti di solidarietà), viene individuato il nuovo codice evento “081 – contratti di solidarietà – partiti politici”.
Ai fini dell’imputazione contabile dell’onere derivante dall’erogazione diretta dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, in applicazione dell’art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 81404 del 22 aprile 2014 e n. 82762 del 27 giugno 2014), si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza contabile GAU (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), il seguente conto:
GAU30183 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
Relativamente ai lavoratori interessati dalla disciplina dei contratti di solidarietà, l’onere per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria andrà imputato al nuovo conto:
GAU30184 – Integrazione salariale straordinaria corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici, per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1, del decreto legge n. 768/1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
L’erogazione di tali prestazioni è disposta mediante la procedura automatizzata dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee, che dovrà essere opportunamente aggiornata.
Il debito per i trattamenti straordinari di che trattasi dovrà essere rilevato al conto esistente GPA10029.
Eventuali somme non riscosse dai beneficiari verranno evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA10031 dalla medesima procedura automatizzata che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia e saranno contraddistinte dal codice bilancio in uso “03074 – Somme non riscosse dai beneficiari – prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Eventuali recuperi di prestazioni erogate indebitamente andranno imputati al nuovo conto:
GAU24183 – Entrate varie – recuperi e reintroiti dell’integrazione salariale straordinaria, corrisposta direttamente ai lavoratori dipendenti dai partiti e movimenti politici – art. 16, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
A tale ultimo conto, valido anche per i recuperi di prestazione ai lavoratori in contratto di solidarietà, viene abbinato nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio esistente – “01094 – Indebiti relativi a prestazioni diverse a sostegno del reddito – GA (Gestione assistenziale)”.
Gli importi relativi alle partite di che trattasi che, alla fine dell'esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU00030.
Il codice bilancio sopra menzionato dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
I rapporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rimborso all’Istituto degli oneri derivanti dall’erogazione di tali prestazioni, verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 13 del 29 gennaio 2014
OGGETTO:
Indennità antitubercolari.
SOMMARIO:
Variazioni degli importi da corrispondere a titolo di indennità antitubercolari, secondo la percentuale indicata dagli artt. 1 e 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 novembre 2013.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, co. 2, della legge n. 88/87) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall’art. 1 e dall’art. 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20/11/2013, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 29/11/2013, pari rispettivamente al 3% dal 1°gennaio 2013 (conformemente a quanto determinato in misura provvisoria per lo stesso anno con D.M. del 16 novembre 2012) e all’1,2% dal 1°gennaio 2014 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2013 e per il 2014, gli importi delle seguenti indennità:
1°gennaio 2013 |
1°gennaio 2014 | |
---|---|---|
|
€ 12,97 |
€ 13,12 |
|
€ 6,49 |
€ 6,56 |
|
€ 21,62 |
€ 21,88 |
|
€ 10,82 |
€ 10,94 |
|
€ 87,23 |
€ 88,28 |
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.
Si rammenta che l’aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest’ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell’art. 1, co. 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera nella misura fissa di Euro 13,12, dovrà essere erogata quest’ultima.
Il Direttore Generale
Nori
Circolare 181 del 23 dicembre 2014
OGGETTO:
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2015.
Tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione.
Limiti di reddito mensili da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2015 sono stati rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l'accertamento del carico ai fini dei diritto agli assegni stessi.
Le presenti disposizioni trovano applicazione nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull'assegno per il nucleo familiare, e cioè nei confronti dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dei piccoli coltivatori diretti (cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).
Nei confronti dei predetti soggetti (al pari di quelli cui si applica la normativa concernente l'assegno per il nucleo familiare), la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia, per effetto delle vigenti disposizioni in materia di reddito familiare, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
Inoltre, ad ogni buon fine, si precisa che gli importi delle prestazioni sono:
Euro 8,18 mensili spettanti ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri per i figli ed equiparati;
Euro 10,21 mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti per il coniuge e i figli ed equiparati;
Euro 1,21 mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per i genitori ed equiparati;
I. TABELLE DEI LIMITI DI REDDITO FAMILIARE DA APPLICARE AI FINI DELLA CESSAZIONE O RIDUZIONE DELLA CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DELLE QUOTE DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE PER L'ANNO 2015
Ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione delle pensioni da lavoro autonomo, i limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso d'inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro.
Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d'inflazione programmato per il 2014 è stata pari al 2,1% per cento.
Con riferimento a quanto precede sono state aggiornate le tabelle (allegati da1 a4 ), da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa relativa all'assegno per il nucleo familiare e sopra elencati.
***
Le procedure di calcolo delle pensioni sono già aggiornate in conformità ai nuovi limiti di reddito.
II. LIMITI DI REDDITO MENSILI DA CONSIDERARE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI PER L'ANNO 2015
In applicazione delle vigenti norme per la perequazione automatica delle pensioni, il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2015 e per l'intero anno nell'importo mensile di euro 502,39.
In relazione a tale trattamento, i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell'accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari risultano così fissati per tutto l'anno 2015:
- Euro 707,54 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;
- Euro 1238,19 per due genitori ed equiparati.
I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore e a suo tempo rese note, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti (indice unitario di mantenimento).
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza delle associazioni di categoria dei lavoratori interessati, dei consulenti del lavoro, degli Enti di Patronato e delle Organizzazioni sindacali, il contenuto della presente circolare.
Il Direttore Generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Allegato N.4