Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Decreti DE 1998 Decreto Legislativo 109 del 31 marzo 1998
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
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Decreto Legislativo 109 del 31 marzo 1998
Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
Vigente al: 21-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Visto l'articolo 59, commi 51, 52 e 53 della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Acquisito il parere delle commissioni riunite Bilancio e Finanze
della Camera dei deputati;
Acquisito il parere della commissione Finanze del Senato della
Repubblica;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e della
sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Prestazioni sociali agevolate
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei
servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre
disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via
sperimentale, criteri unificati di valutazione della situazione
economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque
collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del
presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della
maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno e della pensione
sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonche' della
pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita' di
accompagnamento e assimilate. In ogni caso, ciascun ente erogatore di
prestazioni sociali agevolate utilizza le modalita' di raccolta delle
informazioni di cui al successivo articolo 4.
2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per
l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilita' di prevedere
criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla
composizione della famiglia, secondo le modalita' di cui all'articolo
3. Gli enti erogatori possono altresi' differire l'attuazione della
disciplina non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle
disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, comma 3. Entro la
medesima data l'I.N.P.S. predispone e rende operativo il sistema
informativo di cui all'articolo 4-bis.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per
la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita'
attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del
presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59,
comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-bis. Nell'ambito della normativa vigente in materia di
regolazione dei servizi di pubblica utilita', le autorita' e le
amministrazioni pubbliche competenti possono utilizzare l'indicatore
della situazione economica equivalente risultante al Sistema
informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente
gestito dall'I.N.P.S. ai sensi del presente decreto per la eventuale
definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di
rispettiva competenza.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 2.
(Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione
economica equivalente).
1. La valutazione della situazione economica del richiedente e'
determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo
familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e
quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione
sostitutiva unica di cui all'articolo 4.
2. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere
ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i
soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai
fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui
sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica,
anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18
anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone,
fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i
soggetti che ai fini I.R.P.E.F. risultano a carico di piu' persone,
per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa
residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in
affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie
anagrafiche.
4. L'indicatore della situazione economica e' definito dalla somma
dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale
indicatore del reddito e' combinato con l'indicatore della situazione
economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori
patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.
5. L'indicatore della situazione economica equivalente e' calcolato
come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 4 e il parametro
desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in
riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare.
6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli
alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono
essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori
della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice
civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del
richiedente la prestazione sociale agevolata.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 3.
Integrazione dell'indicatore della situazione economica e variazione
del nucleo familiare da parte degli enti erogatori
1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti
per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, come
calcolato ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto, criteri
ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicita' della
dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 4, gli enti erogatori
possono altresi' tenere conto, nella disciplina delle prestazioni
sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica
successive alla presentazione della dichiarazione medesima.
2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi
dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo
familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'articolo 2,
commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si
applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui
alla tabella 2.
2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le
prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio
universitario, il nucleo familiare del richiedente puo' essere
integrato, dall'amministrazione pubblica cui compete la disciplina
dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive
modificazioni, con quello di altro soggetto, che e' considerato, alle
condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l'onere di
mantenimento del richiedente.
2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate
nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura
sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a
ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap
permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della
stessa legge, nonche' a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende
unita' sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si
applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarieta'
sociale e della sanita'. Il suddetto decreto e' adottato, previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza
dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di
evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in
relazione alle modalita' di contribuzione al costo della prestazione,
e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle
amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a
determinare criteri per l'uniformita' di trattamento da parte di enti
erogatori da esse vigilati o comunque finanziati.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 4.
(Dichiarazione sostitutiva unica).
1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione
sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di validita' annuale, concernente le informazioni necessarie per la
determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente
di cui all'articolo 2, ancorche' l'ente si avvalga della facolta'
riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. E' lasciata facolta' al
cittadino di presentare entro il periodo di validita' della
dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora
intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed
economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione
economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti
erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la
decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla
quale e' richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.
3. E' comunque consentita la presentazione all'INPS, in via
telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura
del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica
equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto
richiedente la prestazione agevolata.
5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente,
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici,
individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformita' degli stessi
rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema
informativo dell'anagrafe tributaria.
6. Gli esiti delle attivita' effettuate ai sensi del comma 5 sono
comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura
informatica, all'INPS che provvedera' a inoltrarli ai soggetti che
hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero
direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione
sostitutiva unica ai sensi del comma 3.
7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i
comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche
ai quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano
un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica
equivalente, nonche' il contenuto della dichiarazione e gli elementi
informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione e'
rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3.
L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformita' di
cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione
rilasciata, puo' essere utilizzata, nel periodo di validita', da ogni
componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni
agevolate di cui al presente decreto.
8. In presenza delle omissioni o difformita' di cui al comma 5, il
soggetto richiedente la prestazione puo' presentare una nuova
dichiarazione sostitutiva unica, ovvero puo' comunque richiedere la
prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione
presentata recante le omissioni o le difformita' rilevate
dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione e' valida ai fini
dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita' dei dati indicati nella dichiarazione. Gli
enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito
servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono
ad ogni adempimento conseguente alla non veridicita' dei dati
dichiarati.
9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione
del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo
7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di
specifiche omissioni o difformita' rilevate ai sensi del comma 5,
effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di
informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative
procedure automatizzate di colloquio.
10. Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
della Guardia di finanza, una quota delle verifiche e' riservata al
controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei
nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo
criteri selettivi.
11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono
divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati
alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e
l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.
12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle
entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalita' attuative e le
specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie
all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento
degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate,
a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e
dell'Agenzia delle entrate possono essere altresi' previste
specifiche attivita' di sperimentazione finalizzate a sviluppare
l'assetto dei relativi flussi di informazione.
14. Ai fini del rispetto dei criteri di equita' sociale, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla
razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto
all'evoluzione della normativa fiscale.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 4-bis.
(Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica
equivalente.).
1. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo
dell'indicatore della situazione economica equivalente puo' stipulare
apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,
lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
2. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale
agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia gia'
presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale l'indicatore della situazione
economica equivalente. L'ente erogatore richiede all'Istituto
nazionale della previdenza sociale anche le informazioni analitiche
contenute nella dichiarazione sostitutiva unica quando procede alle
integrazioni e alle variazioni di cui all'articolo 3, ovvero effettua
i controlli di cui all'articolo 4, comma 8, o quando costituisce e
gestisce, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela dei
dati personali, una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni
da esso erogate.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende disponibili
le informazioni analitiche o l'indicatore della situazione economica
equivalente relativi al nucleo familiare, agli enti utilizzatori
della dichiarazione sostitutiva unica presso i quali il richiedente
ha presentato specifica domanda.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 5.
Coordinamento istituzionale e monitoraggio
1. La commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente
un rapporto sullo stato d'attuazione e sugli effetti derivanti
dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione
economica disciplinati dal presente decreto. A tale fine l'INPS le
amministrazioni e gli enti erogatori e quelli responsabili delle
attivita' di controllo delle dichiarazioni sostitutive dei
richiedenti comunicano alla commissione le informazioni necessarie
dirette ad accertare le modalita' applicative, l'estensione e le
caratteristiche dei beneficiari delle prestazioni e ogni altra
informazione richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica trasmette il rapporto al Parlamento.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e'
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato
consultivo per la valutazione dell'applicazione della disciplina
relativa agli indicatori della situazione economica equivalente. Del
comitato fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, degli enti
erogatori, delle regioni e della commissione tecnica per la spesa
pubblica.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Art. 6.
(Trattamento dei dati).
1. Il trattamento dei dati di cui al presente decreto e' svolto nel
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali
e in particolare delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni, nonche' del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135. Si applicano le disposizioni sulle misure minime
di sicurezza, emanate ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n.
675 del 1996.
2. I dati della dichiarazione sostitutiva unica su cui e'
effettuato il trattamento da parte di soggetti di cui all'articolo 4,
comma 2, del presente decreto sono specificati dal decreto di cui al
medesimo articolo 4, comma 12. Gli enti erogatori possono trattare,
nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ulteriori tipi di
dati quando stabiliscono i criteri ulteriori di selezione dei
beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Ai fini dei controlli formali di cui all'articolo 4, commi 8 e
9, del presente decreto, gli enti erogatori, l'Agenzia delle entrate
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale possono effettuare
l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle
amministrazioni collegate, nel rispetto della disciplina di cui al
comma 1 del presente articolo.
4. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi
dell'articolo 4, ricevono la dichiarazione sostitutiva unica possono
effettuare il trattamento dei dati, ai sensi del comma 1 del presente
articolo, al fine di assistere il dichiarante nella compilazione
della dichiarazione unica, di effettuare l'attestazione della
dichiarazione medesima, nonche' di comunicare i dati all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. I dati acquisiti dalle
dichiarazioni sostitutive sono conservati, in formato cartaceo o
elettronico, dai centri medesimi al fine di consentire le verifiche
del caso da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non e'
consentita la diffusione dei dati, ne' altre operazioni che non siano
strettamente pertinenti con le suddette finalita'. Dopo due anni
dalla trasmissione dei dati all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione
dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni che ricevono dichiarazioni sostitutive per
prestazioni da essi non erogate.
5. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli enti
erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di
studio in forma anonima; l'Istituto nazionale della previdenza
sociale provvede alle elaborazioni secondo le indicazioni degli
organismi di cui all'articolo 5. Ai fini dello svolgimento dei
controlli di cui all'articolo 4, i dati sono conservati dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, dall'Agenzia delle entrate e
dagli enti erogatori per il periodo da essi stabilito.
((4))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Turco, Ministro per la solidarieta'
sociale
Napolitano, Ministro dell'interno
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Flick
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Tabella 1
CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE
DELLA SITUAZIONE REDDITUALE
Parte I.
La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo
definito dall'art. 2, si ottiene sommando:
a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima
dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione
della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo
rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto
riguarda la valutazione dei redditi agrari dovra' essere predisposta
un'apposita circolare ministeriale;
b) il reddito delle attivita' finanziarie, determinato applicando
il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al
patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.
Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in
abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a
concorrenza, per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso
il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di
locazione registrato.
Parte II - Definizione del patrimonio.
a) Patrimonio immobiliare:
fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone
fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai
fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di
possesso nel periodo d'imposta considerato.
Dal valore cosi' determinato si detrae l'ammontare del debito
residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per
l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come
sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di
proprieta', in alternativa alla detrazione per il debito residuo, e'
detratto, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della
casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L.
100.000.000. La detrazione spettante in caso di proprieta'
dell'abitazione di residenza e' alternativa a quella per il canone di
locazione di cui alla parte I della presente tabella.
b) Patrimonio mobiliare:
l'individuazione del patrimonio mobiliare e' effettuata indicando
in un unico ammontare complessivo l'entita' piu' vicina tra quelle
riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A
tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare e' ottenuta
sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in
societa' non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali,
secondo le modalita' che saranno definite con successiva circolare
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale
franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito
complessivo di cui alla parte I della presente tabella.
Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro
dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi
diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta
sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volonta' espressa dal
legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali.
((4))
-------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".
Tabella 2
LA SCALA DI EQUIVALENZA
Numero dei componenti Parametro
-- --
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori
e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico
permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, o di invalidita' superiore al 66%.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui
entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135,
ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "A far data dai trenta giorni
dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo
modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le
informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative
del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221".