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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Circolare Ministero dell'Interno 18 del 9 settembre 1998
Oggetto:
Attuazione articolo 130, D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112, Recante: " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi Dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Prot. N. 8792/MC/105/3 (118) Roma, 09 settembre. 1998
Come noto, è stato pubblicato nella G.U. del 21 aprile 1998 (n. 77/L supplemento ordinario alla G:U: n. 92 del 21 aprile 1998) il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1° della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Detto provvedimento disciplina, tra l’altro, all’art. 130 il trasferimento di funzioni e competenze in materia di invalidità civile.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni di base per l’attuazione del nuovo assetto, avendo peraltro sentiti, per i vari aspetti, i pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS.
Si premette che ai sensi dell’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 sono conservate allo Stato le funzioni di revisione delle pensioni, assegni e indennità previsti in materia di invalidità civile e di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo ai benefici economici (art. 129 del D.L.vo n. 112/98).
1) Trasferimento della funzione di erogazione all’INPS.
Il primo comma del menzionato art. 130 prevede, a decorrere dal 120° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (3 settembre 1998), il trasferimento all’INPS della funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti alle categorie di invalidi civili assistite, vale a dire invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. La spesa graverà su un apposito fondo di gestione istituito presso l’Ente stesso.
Per quanto concerne l’attuazione del primo comma, si è pervenuti nella determinazione di effettuare il pagamento delle provvidenze con scadenza al mese di settembre ancora secondo le consuete modalità, mediante invio, cioè da parte delle Prefetture, dei mandati di pagamento ai competenti Uffici postali.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione, in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre da parte del C.E.D. dei Servizi Elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Per effetto di quanto sopra, il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS secondo le proprie procedure informatiche, avverrà dal mese di novembre p.v..
Cesserà di converso con il 2 settembre la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria Provinciale, venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288-4289-4290).
Permane a codesti Uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal Giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti Uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura Generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti Uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius " agli eredi) talaltro dalla particolare urgenza (es. esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’Erario ad ulteriori maggiori oneri.
Per la liquidazione "una tantum" in via amministrativa dei ratei maturati e non riscossi da invalidi civili deceduti, una volta assolto l’obbligo del riconoscimento delle provvidenze in capo al "de cuius" da parte di codeste Prefetture, sarà trasmesso all’INPS l’intero fascicolo per l’ulteriore istruttoria ed il seguito di competenza, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino liquidazione "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria) sarà inviata all’INPS copia conforme del relativo titolo.
In via generale si può dire pertanto che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS dal 3 settembre si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa stessa.
2 - Trasferimento della funzione di concessione alle Regioni
Il secondo comma dell’art. 130 trasferisce alle Regioni la funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore delle categorie di invalidi summenzionate.
L’attuazione del comma è collegata alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Pertanto, solo a decorrere dalla data prefissata dagli stessi, la competenza a decidere sulla concessione o meno dei benefici economici in relazione alle istanze pendenti a della data potrà considerarsi trasferita alle Regioni.
Il secondo comma dell’art. 130 prevede, altresì, la possibilità per gli Enti di cui sopra di provvedere secondo "il criterio di integrale copertura", con risorse proprie all’eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con leggi dello Stato per tutto il territorio nazionale.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 7 della legge n. 59/97, la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle Regioni.
A tal fine è stata concordata con l’INPS la predisposizione di un collegamento, tramite il CED del Servizi Elettorali, tra le Prefetture ed il sistema informatizzato dell’INPS. Con gli adeguamenti procedurali del caso e che saranno tempestivamente oggetto di apposita specifica informativa, codeste Prefetture potranno continuare, pertanto, ad inserire o variare le posizioni tramite i terminali in dotazione.
Per il più adeguato espletamento di tutti i summenzionati adempimenti, si rende necessario conseguenzialmente che, nel periodo transitorio, codeste Prefetture continuino a disporre dei fascicoli dei singoli assistiti.
3 - Nuovo regime contenzioso giurisdizionale ed amministrativo
a) contenzioso giurisdizionale
Il 3° comma dell’art. 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della Regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/98 laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle Regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura Generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso: nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla Regione.
La legittimazione passiva del predetto Istituto nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ratei non spettanti ecc..)
Quanto sopra in un’ottica di semplificazione amministrativa e di anticipazione di quello che sarà il definitivo assetto con l’attuazione del passaggio della funzione concessoria alle Regioni.
Pertanto, atti introduttivi di giudizio depositati dal 3 settembre dovranno essere promossi nei confronti dell’INPS e notificati presso la Sede Provinciale dell’Istituto. Parimenti dalla stessa data andranno notificati alle Sedi INPS atti di precetti, pignoramento e decreti ingiuntivi.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite liquidate in favore dei ricorrenti, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti Uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di sostituto processuale che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al Direttore di Ragioneria delle competenti Prefetture, come previsto dalla vigente normativa, parimenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’Amministrazione in tutti i giudizi instaurati sino al 2 settembre e per tutta la durata degli stessi nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Si confida, in relazione a tutti gli adempimenti di cui sopra, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti Uffici.
b) contenzioso amministrativo
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero, ecc..) secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
La normativa vigente in materia di pensione sociale prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al Comitato Provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione del gravame in carta semplice.
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre , andranno presentati al Comitato Provinciale INPS territorialmente competente.
Si rammenta che in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti Uffici a decorrere dal 3 settembre dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a provvedimenti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Si ritiene di converso che debba permanere in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti Uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste Prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente Comitato Provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Stante la particolare complessità della materia, l’entità del volume di pratiche e di procedimenti in essere che caratterizza il settore dell’invalidità civile, le obiettive possibili difficoltà di avvio delle operazioni di trasferimento della funzione erogatoria nonché del contenzioso, si raccomanda vivamente la massima disponibilità ed il più proficuo spirito di collaborazione con il nuovo Ente, onde consentire che l’operazione si svolga in modo tale da contenere al massimo gli eventuali disagi e ritardi per l’utenza.
Il Direttore Generale
( Del Mese )
Circolare Ministero dell'Interno 17 del 31 agosto 1998
Oggetto:
Attuazione art. 130, D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Facendo seguito a circolare telegrafica del 1°/7 u.s., pari protocollo, si forniscono ulteriori e più specifiche linee direttive in merito all’attuazione dell’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il trasferimento delle funzioni di concessione e di erogazione delle provvidenze economiche ai minorati civili rispettivamente alle regioni ed all’INPS. Quanto sopra essendo state solo di recente compiutamente definite le intese con tutte le amministrazioni interessate ed in particolare con l’INPS e l’Avvocatura generale dello Stato.
Si conferma che il trasferimento della funzione di concessione alle regioni è subordinato alla preliminare adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che fisseranno scadenze temporali e modalità dell’operazione.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di cui sopra la funzione di concessione permane alle Prefetture che continueranno ad adottare provvedimenti di concessione, previa istruttoria delle relative posizioni, di revoca delle provvidenze economiche, nonché a gestire le eventuali variazioni intervenute nel rapporto con l’assistito, sino all’effettivo trasferimento della funzione alle regioni.
Sino a nuovo avviso la trasmissione dei dati di cui sopra avverrà nelle consuete modalità attraverso il CED dei servizi elettorali, che, a sua volta, fornirà gli stessi al nuovo ente erogatore. Codesti uffici, pertanto, potranno riprendere gli inserimenti in banca dati dal giorno 7 settembre p.v.
E prevedibilmente sino al 15 ottobre p.v. per i pagamenti del 1° bimestre 1999. Per il momento, pertanto, non dovrà essere inviata alcuna documentazione cartacea all’Istituto per quanto concerne i pagamenti tramite la procedura informatizzata.
Per variazioni intervenute sulle posizioni già elaborate per il VI bimestre 1998 e già in possesso dell’INPS, si è concordato con detto ente che codesti uffici potranno comunicarle direttamente alla Direzione Generale Pensioni – gruppo di controllo – tramite fax (nn.ri 06-59054485, 06-59647063) sino al 2 ottobre p.v. con priorità assoluta per le revoche e i decessi.
Codesti uffici contestualmente avranno cura di apportare in maniera definitiva le variazioni nella procedura informatica relativa ai pagamento per il I bimestre 1999.
Si conferma altresì che il pagamento del bimestre settembre-ottobre avverrà secondo le consuete modalità.
Quanto sopra, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 maggio 1998), in relazione alla complessità dell’operazione e tenuto conto dell’ormai avanzato stato di elaborazione dei pagamenti per il bimestre settembre-ottobre, da parte del CED dei servizi elettorali, che, come noto, anticipa la lavorazione a circa due mesi dalla scadenza prefissata.
Il pagamento "a regime" delle provvidenze economiche da parte dell’INPS, secondo le proprie procedure informatiche ed a carico del fondo di gestione di cui al comma 1 dell’articolo 130 avverrà, pertanto, dal mese di novembre p.v.
Cesserà di converso con il 2 settembre p.v. la possibilità di procedere a liquidazioni sulla contabilità speciale, mediante emissione di ordinativi di pagamento presso la Tesoreria provinciale venendo meno gli accreditamenti nei competenti capitoli (4288, 4289, 4290).
Permane a codesti uffici esclusivamente la titolarità dei pagamenti, anche per il periodo successivo, afferenti a somme già vincolate ed indisponibili, a seguito di atti di pignoramento intervenuti a tutto il 2 settembre 1998 sia nel caso che la relativa ordinanza di assegnazione sia stata già emessa dal giudice dell’esecuzione sia per quelle che via via saranno notificate.
Quanto sopra tenuto conto che tali fondi si trovano già vincolati nella destinazione per ordine del giudice ed appare, pertanto, giuridicamente corretto che nei confronti del pignorante continuino a risponderne codesti uffici.
In merito è stato acquisito altresì il favorevole avviso sia dell’Avvocatura generale dello Stato che del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica – dipartimento Ragioneria generale dello Stato.
Fatta eccezione per la fattispecie di cui sopra, codesti uffici non potranno, pertanto, dal 3 settembre procedere a pagamenti di sorta.
La tipologia dei pagamenti sulla contabilità speciale, come noto, afferisce ad ipotesi diverse caratterizzate dalla necessità talora di disporre pagamenti "una tantum" (es. liquidazione ratei maturati e non riscossi dal "de cuius" agli eredi), talaltra dalla particolare urgenza (esempio esecuzione di sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto e di pignoramento), al fine di non esporre l’erario ad ulteriori maggiori oneri.
In presenza di domande di eredi per la liquidazione in via amministrativa di ratei maturati e non riscossi da minorati civili deceduti, una volta assolto il competente obbligo di riconoscimento del diritto alle provvidenze in capo al "de cuius", codeste prefetture invieranno alle sedi provinciali dell’Istituto, con appositi elenchi, gli interi fascicoli per l’ulteriore istruttoria e liquidazione, trattenendone eventualmente copia per ogni evenienza.
Per l’esecuzione di sentenze che comportino anch’esse liquidazioni "una tantum" (es. pagamento ratei maturati e non riscossi dal "de cuius", pagamento interessi legali e rivalutazione monetaria ecc.) saranno inviate all’INPS, anch’esse con appositi elenchi, copie conformi dei relativi titoli ed ogni opportuna indicazione necessaria per l’effettuazione dei conseguenti conteggi da parte dell’ente stesso.
In via generale, si può dire che per ogni tipo di pagamento a carico dell’INPS, al di fuori del sistema di pagamento informatizzato, si renderà necessario inviare tempestivamente copia conforme della documentazione a sostegno della spesa di che trattasi.
Avverrà ad opera del predetto Istituto altresì il recupero dei ratei indebitamente percepiti, concernenti prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre, su dettagliata e motivata comunicazione di codesti uffici. L’Ente provvederà anche alla relativa notifica all’interessato.
Rimane di competenza delle Prefetture, invece, il recupero di somme afferenti a prestazioni che alla data di cui sopra non sono più in pagamento.
L’INPS, infine, subentrerà "ex lege", a decorrere dal 1° novembre 1998, nei rapporti con l’A.N.M.I.C., l’U.I.C. e l’E.N.S. per quanto riguarda le ritenute delle quote associative sui ratei di provvidenze erogate a proprio carico.
Allorchè potrà essere attivato un collegamento con il sistema informatizzato dell’INPS, si è concordato che alcuni tipi di variazioni concernenti in particolare la fase erogatoria del beneficio (es. deleghe a riscuotere, cambio di ufficio pagatore, accreditamento in conto corrente bancario) potranno essere effettuate anche dalle sedi INPS, con maggiore convenienza per gli utenti.
Si fa riserva di comunicare la data dalla quale quanto sopra si renderà possibile.
Si è concordato altresì che quale gestore del casellario centrale pensionistico, l’Istituto in ogni momento potrà offrire la propria collaborazione comunicando alle Prefetture accertate situazioni di non permanenza dei requisiti reddituali secondo la normativa vigente in materia di invalidità civile, per l’adozione del competente formale provvedimento di revoca e sospendendo opportunamente il pagamento della prestazione, ex art. 5 del D.P.R. 698/1994.
Il 3° comma dell’articolo 130 del decreto legislativo in argomento prevede la legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi attivati dal 120° giorno dall’entrata in vigore del decreto medesimo, laddove abbiano ad oggetto le provvidenze concesse dalle stesse e negli altri casi dell’INPS, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al predetto termine.
Non essendo stata ancora trasferita la funzione concessoria alle regioni, sentito l’avviso dell’Avvocatura generale dello Stato e dell’INPS, si è concordemente interpretato che il legislatore delegato abbia inteso, nella fase transitoria, ricondurre all’INPS la legittimazione passiva per ogni tipo di contenzioso giurisdizionale ed a carattere esecutivo ed in tutti i casi in cui comunque la legittimazione passiva non spetti alla regione.
La legittimazione passiva del predetto istituto, nei procedimenti di concessione delle provvidenze economiche è da intendersi estesa a tutti i fatti connessi e conseguenziali (es. provvedimenti di revoca, di recupero ratei non spettanti ecc…).
Pertanto a decorrere dal 3 settembre p.v. gli atti introduttivi di giudizio diretti ad ottenere le provvidenze spettanti alle categorie degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti, come pure gli atti di precetto, di pignoramento ed i decreti ingiuntivi andranno notificati all’INPS presso la competente sede provinciale dell’ente.
La legittimazione passiva dell’INPS nelle procedure esecutive si estende altresì a quelle azionate per il recupero delle spese di lite (cap. 1291) liquidate in sentenza, stante la natura accessoria delle stesse e la chiara volontà del legislatore delegato di attribuire all’INPS l’intera legittimazione processuale già del Ministero dell’Interno.
Laddove, come prevedibile, nella prima fase di applicazione della legge, possano essere ancora notificati a codesti uffici gli atti in questione, al fine di semplificare gli adempimenti e le procedure nonché evitare ritardi nei pagamenti, gli stessi saranno trasmessi tempestivamente per l’ulteriore seguito all’INPS, corredati della documentazione in copia conforme e di rapporto informativo, ove necessario, dandone opportuna formale notizia all’interessato.
La soluzione di cui sopra risulta possibile stante la configurazione di "sostituto processuale" che viene ad assumere "ex lege" l’INPS.
Per quanto concerne invece gli atti di pignoramento che siano notificati al direttore di ragioneria delle competenti prefetture, come previsto dalla vigente normativa, pagamenti a decorrere dal 3 settembre, si ritiene che il sunnominato funzionario debba eccepire l’intervenuta incompetenza erogatoria ex art. 130 del decreto legislativo n. 112/98 con la conseguente indisponibilità di appositi capitoli di bilancio e, pertanto, la nullità del pignoramento medesimo.
Anche in detta fattispecie si rende necessario ed opportuno dare formale notizia all’interessato per l’eventuale rinuncia all’atto e l’attivazione di altro procedimento esecutivo sul fondo di gestione istituito presso l’INPS.
Permane, invece, la legittimazione passiva dell’amministrazione nei procedimenti giurisdizionali notificati a tutto il 2 settembre nonché, come detto, nelle procedure esecutive il cui pignoramento sia stato notificato in data anteriore al 3 settembre.
Il 4° comma dell’art. 130 prevede la competenza dell’INPS a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso provvedimenti di concessione o di diniego e conseguenziali provvedimenti connessi (es. provvedimenti di revoca, di recupero ecc…), secondo la normativa vigente in materia di pensione sociale.
Detta normativa prevede un termine per ricorrere in via amministrativa al comitato provinciale INPS di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento all’interessato, nonché la presentazione di gravame in carta semplice (l. 9 marzo 1988, n. 89).
Per effetto di quanto sopra i ricorsi amministrativi, a decorrere dal 3 settembre andranno presentati al Comitato provinciale INPS territorialmente competente.
A tal fine, come è noto, farà fede la data di spedizione del gravame mediante raccomandata a. r. se inviato a mezzo posta.
A fini di semplificazione della procedura e di riduzione dei tempi di decisione, tenuto conto che in merito ai vari gravami codesti uffici dovranno fornire documentazione in copia conforme ed elementi di valutazione, si è opportunamente concordato con l’INPS che i ricorsi siano presentati tramite la competente prefettura.
Per tutto quanto sopra detto, in calce ad ogni provvedimento adottato da codesti uffici a decorrere dal 3 settembre 1998, dovranno essere riportate tutte le indicazioni di cui sopra.
Secondo principi di logica ermeneutica ed in sintonia con quanto previsto dal precedente comma per la tutela giurisdizionale, la menzionata competenza dell’INPS sussiste anche laddove i gravami afferiscano a fatti concessori antecedenti alla suindicata data del 3 settembre 1998.
Rimarrà di converso in capo al Ministero la competenza a decidere ricorsi amministrativi presentati a tutto il 2 settembre 1998.
Eventuali ricorsi presentati dopo tale data a codesti uffici dovranno essere inoltrati tempestivamente con le circostanziate deduzioni di codeste prefetture, corredate della relativa documentazione in copia conforme, al competente comitato provinciale dell’INPS, avendo cura, anche in questo caso, di darne formale notizia all’interessato.
Nel fare riserva di ulteriori comunicazioni e chiarimenti si confida, in relazione agli adempimenti tutti contenuti nella presente circolare, nella massima collaborazione, disponibilità e tempestività di codesti uffici stante altresì la complessità della materia e l’entità del volume di pratiche e di procedimenti che caratterizzano da tempo il settore dell’invalidità civile.
In proposito si ritiene di poter rappresentare la necessità e l’opportunità di istituire una conferenza dei servizi tra tutte le amministrazioni coinvolte nella procedura, compresa in prospettiva la regione.
Si ringrazia per l’attenzione.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MESE