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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Circolare 51306 del 19 febbraio 1964
Cassa integrazione guadagni - Criteri di massima.
Ai Direttori di Sede
e, per conoscenza, agli Ispettori compartimentali.
Si portano a conoscenza i seguenti criteri di massima per l'applicazione delle
norme sulla Cassa integrazione guadagni.
I) - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DA CONSIDERARE
APPARTENENTI AL SETTORE DELLA EDILIZIA ED AFFINI AGLI
EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963,
n.77.
La legge 3 febbraio 1963, n. 77 (1), che ha istituito, in seno alla Cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria, una speciale gestione per gli
operai appartenenti al settore dell'edilizia ed affini, ha indicato genericamente
le attività che debbono essere comprese nel campo di applicazione delle
norme contenute nella legge stessa.
Poichè tale generica indicazione ha dato luogo alla formulazione di vari
quesiti intesi a stabilire l'individuazione delle attività in argomento, con
particolare riguardo a quelle da considerare affini all'industria edilizia, il
Comitato speciale per la cassa integrazione guadagni e la Commissione
centrale per l'edilizia, al fine di dirimere ogni dubbio al riguardo, hanno
ravvisato l'opportunità di regolare la materia mediante l'adozione di un
criterio di carattere generale e di conseguenza hanno proceduto alla
elencazione delle attività che vanno assoggettate alle norme della speciale
disciplina sulle integrazioni salariali per l'industria dell'edilizia ed affini,
instaurata con la citata legge 3 febbraio 1963, n. 77.
In proposito è stato precisato che la legge sopraricordata deve intendersi
operante nei confronti delle aziende - e conseguentemente degli operai da
esse dipendenti - la cui attività rientra nella sfera di applicazione del contratto
collettivo per il settore edile e cioè delle aziende che svolgono, con il
personale alle proprie dipendenze, le attività comprese nella predetta
elencazione, mentre sono da escludersi dall'applicazione della legge le opere
in legno, metallo, ecc., le opere di completamento e rifinitura delle
costruzioni edili e, in genere, le opere complementari e sussidiarie della
edilizia, anche se comprese nella elencazione stessa, quando siano eseguite
con personale alle dipendenze di aziende produttrici dei materiali o manufatti
posti in opera o di aziende comunque appartenenti, in relazione all'attività
principale esercitata, ad altri settori merceologici.
Ciò premesso, si riporta qui di seguito l'elenco delle attività da considerare
appartenenti al settore dell'industria edilizia e affini ai sensi della legge 3
febbraio 1963, n. 77.
COSTRUZIONI EDILI
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature,
le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere
provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e
manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in
muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate interamente con impiego
di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere degli elementi
prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di
refrigerazione, ecc.
- Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, sempre che i relativi
lavori siano eseguiti con personale alle dipendenze di una impresa edile.
In particolare:
intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura,
doratura, argentatura e simili;
decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre
naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle,
mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato,
gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto,
bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali
coibenti;
posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne
per bandiere, per televisori, ecc.; opere similari;
lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e
attrezzature degli edifici;
spolveratura, raschiatura, pulitura e genere di muri e di monumenti,
sgombero della neve dai tetti;
demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
COSTRUZIONI IDRAULICHE
- Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni
allagabili:
opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
acquedotti;
gasdotti, metanodotti;
oleodotti;
fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
pozzi d'acqua (scavati trivellati o realizzati con sistema autofondante)
per uso potabile, industriale o irriguo;
cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il
contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
canali navigabili, industriali, di irrigazione;
opere per impianti idroelettrici;
porti (anche fluviali e lacuali);
opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
MOVIMENTI DI TERRA - CAVE DI PRESTITO - COSTRUZIONI
STRADALI PONTI E VIADOTTI
- Movimento di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e
geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni;
preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di
parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali
arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana incoerente, farine fossili, tripoli,
lapilli) e cave di argilla che siano direttamente gestite da aziende edili ed i cui
prodotti siano utilizzati esclusivamente dalle aziende stesse.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la
pulizia delle cunette, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
strade ferrate e tramvie (corpo stradale e sovrastruttura);
impianti di funicolari terrestri ed aeree;
ponti e viadotti (in muratura; in cemento armato, con impiego di
elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere degli
elementi stessi; in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri
galleggianti; ponti canale).
COSTRUZIONI SOTTERRANEE
- Costruzione, rivestimenti, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche
artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali,
ferroviarie e idrauliche.
COSTRUZIONE DI LINEE E CONDOTTE
- Messa in opera di pali, tralicci e simili per la stesura dei fili; preparazione di
scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino
della pavimentazione stradale per la posa in opera dei cavi di linee (aeree e
sotterranee), elettriche, telegrafiche e telefoniche;
installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale
ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle
tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
TUTTE LE ALTRE ATTIVITÀ
- Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà alla
edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri,
lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.) che vi è addetto,
è aIle dipendenze di una impresa edile.
II) - ART. 7 - 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869.
Il Comitato speciale per la Cassa integrazione guadagni, ripresa in esame la
questione relativa al termine di cui al primo comma dell'art. 7 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 (2), ha
stabilito che la decorrenza dei 15 giorni previsti per la presentazione delle
domande di integrazione salariale debba avere inizio dalla fine del periodo di
paga in corso al momento in cui si verifica la sospensione o la riduzione di
orario denunciata nella richiesta.
Il Comitato stesso ha inoltre esclusa ogni possibilità di giustificare il ritardo
nella presentazione della domanda anche se determinato da un impedimento
oggettivo.
I suesposti criteri che, ovviamente, rendono inoperanti le disposizioni sinora
impartite sulla materia quando risultino con essi contrastanti, dovranno essere
portati immediatamente a conoscenza delle Commissioni provinciali.
Ciò premesso, si richiama l'attenzione delle Sedi sulla necessità che, da ora in
poi, nel trasmettere le richieste di autorizzazione per operai sospesi, di
competenza, degli Organi centrali nonchè i ricorsi avverso i provvedimenti di
reiezione di domande presentate oltre i termini previsti dall'art. 7 del decreto
legislativo n. 869, siano sempre indicati il periodo di paga adottato dalla ditta
e la data di scadenza di quello in corso al momento in cui si è verificata la
sospensione o la riduzione di orario.
III) - NEGATO RIMBORSO DI INTEGRAZIONI SALARIALI AI SENSI
DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO
PROVVISORIO DELLO STATO 12 AGOSTO 1947, N. 869 - TERMINE
PER RICORRERE.
A!cune Sedi hanno chiesto chiarimenti in ordine al termine per ricorrere
avverso i provvedimenti di negato rimborso di integrazioni salariali adottati
ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869.
In proposito si reputa opportuno precisare che, anche nei suddetti casi, deve
ritenersi applicabile il termine di 30 giorni dalla data di notifica del
provvedimento.
IL DIRETTORE GENERALE
CATTABRIGA
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(1) V. "Atti ufficiali" febbraio 1963, pag. 198.
(2) V. "Atti ufficiali" novembre 1947, pag. 672.