-
Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
-
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
-
Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
-
Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
-
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
-
Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
-
Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
-
Terza Salvaguardia - 10.130
-
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 869 del 12 agosto 1947
Nuovo disposizioni sulle integrazioni salariali.
Vigente al: 26-10-2014
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50;
Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 371;
Visto il regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 332;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 152;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 115;
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 636, e 16 luglio 1947, n. 752;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e commercio e per la grazia e giustizia:
HA SANZIONATO E PROMULGA:
Art. 1.
Ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che vengano licenziati dai 1° agosto 1947 e fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compete, oltre alla indennita' di licenziamento prevista da legge o da contratto a carico dell'imprenditore, il seguente trattamento:
1) per i primi 60 giorni successivi alla data del licenziamento,
una indennita' a completo carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, pari ai due terzi della
retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali e gli
assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa
relativa;
2) per i successivi 120 giorni, la indennita' e l'assegno
integrativo di disoccupazione, previsti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto.
Il trattamento di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sostituisce ad
ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria e cessa comunque dalla data in cui il lavoratore abbia trovato altra occupazione.(2)((3))
----------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. C.P.S. 31 ottobre 1947, n. 1324 ha disposto (con l'art.
1) che "Il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano licenziati dopo il 60° giorno dalla pubblicazione del citato decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869,
e sino al 31 dicembre 1947."
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D. Lgs. 23 gennaio 1948, n. 77 ha disposto (con l'art. 1) che
"Il trattamento economico previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, spetta anche ai lavoratori delle imprese industriali soggette al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 523, per i quali vigeva il divieto di licenziamento ai sensi del decreto stesso, che siano stati licenziati dopo il 31 dicembre 1947 e
sino al 31 maggio 1948."
Art. 2.
((A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e' regolata dalle norme contenute negli articoli da 1 a 17 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dalle disposizioni di cui al presente decreto)).
Art. 3.
Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei
guadagni degli operai dell'industria:
le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie
dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
le imprese di spettacoli;
gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca
industriale;
le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni
familiari;
le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini,
portabagagli, birocciai e simili;
le imprese industriali degli enti pubblici, anche se
municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggetate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.((11))
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale
data."
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 MAGGIO 1951, N. 498))
La integrazione per gli operai dell'industria e' dovuta anche:
1) limitatamente ai periodo di sospensione, agli operai che vengano sospesi temporaneamente dal lavoro, fino ad un periodo massimo di un mese previa autorizzazione della Commissione di cui al successivo art. 8, e fino a tre mesi previ autorizzazione del Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sempreche' la sospensione sia causata da eventi non imputabili all'imprenditore o agli operai, e risulti certa la riammissione, entro breve periodo, degli operai stessi nell'attivita' produttiva dell'impresa:
2) ai soci e non soci delle cooperative di produzione e di lavoro, i quali svolgano attivita' lavorativa similare a quella degli operai delle imprese industriali;
3) agli operai di altri settori dipendenti da imprese industriali che siano addetti a lavorazioni accessorie connesse direttamente con l'attivita' delle aziende stesse;
4) agli operai addetti a lavorazioni stagionali o a lavorazioni soggette a periodi di disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione, secondo il decreto Ministeriale 11 dicembre 1939 e successive modificazioni, anche oltre il termine della normale sospensione, quando vi sia continuazione di attivita' lavorativa e limitatamente alla durata da essa, e agli operai addettivi.
Art. 6.
L'integrazione non e' dovuta agli operai assunti o mantenuti in
soprannumero rispetto alle esigenze delle imprese, la cui mansione o mantenimento nell'attivita' di esse dia origine a turni o a riduzione dell'orario di lavoro, finche' permanga tale loro posizione.((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
La L. 29 aprile 1949, n. 264 ha disposto (con l'art. 56, comma 1)
che "Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, e' corrisposta, l'integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria. Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sara' corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla, integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della
rispettiva, Cassa degli assegni familiari."
Art. 7.
Per essere ammessa alla integrazione salariale l'impresa dovra'
tasmettere entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione di orario alla sede provinciale del l'Istituto nazionale della previdenza sociale apposita domanda, nella quale dovranno essere indicati: la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero degli operai che dovranno beneficiare della integrazione e il numero dalle ore da effettivo lavoro.
Qualora la presentazione della domanda avvenga dopo 15 giorni
dall'inizio dell'orario ridotto o della sospensione del lavoro, la eventuale concessione della integrazione non potra' essere data per periodi anteriori di una settimana alla detta data di presentazione della richiesta all'Istituto.
Non sono ammessi rimborsi, da porte della Cassa di integrazioni
salariali per le quali non mia stata emessa l'autorizzazione di cui all'articolo seguente.
Art. 8.
((La concessione dell'integrazione data dalle sedi provinciali
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, su deliberazione di una commissione nominata con decreto del prefetto presso ogni sede dell'istituto stesso e composta dal direttore della sede, presidente, da un funzionario dell'ispettorato del lavoro, da un funzionario dell'intendenza di finanza, da tre rappresentanti degli imprenditori e da tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria designati dalle rispettive organizzazioni sindacali)).
Nulla concessione sono indicati i limiti della sua durata e le
eventuali condizioni cui viene subordinata.
Contro le decisioni della Commissione provinciale e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, al Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 768.
Art. 9.
La richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai
lavoratori non e' ammessa dopo trascorsi tre mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.((9))
-----------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 20 maggio 1975, n. 164 ha disposto (con l'art. 16) che "Il
termine di tre mesi fissato dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' elevato a
sei mesi."
Art. 10.
All'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945,
n. 788, e' aggiunto il seguente comma:
"La integrazione si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga.
Art. 11.
La corresponsione della integrazione puo' essere sospesa nei
riguardi di coloro che durante il periodo di riduzione o sospensione del lavoro ai rifiutino di frequentare i corsi per la formazione professionale dei lavoratori.
Art. 12.
L'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945,
n. 788, e' cosi' modificato:
"Agli operai ammessi alla integrazione sono dovuti gli assegni
familiari a carico della relativa Cassa nella misura normale ove lavorino non meno di 24 ore alla settimana.
A coloro che compiono meno di 24 ore di lavoro nella settimana sono
corrisposti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate".
Art. 13.
Il contributo a carico delle imprese previsto nel secondo comma
dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e' fissato nella misura del 3,50% della retribuzione lorda corrisposta agli operai.((4))
Per la determinazione e per i limiti della retribuzione soggetta a
contributo, nonche' per il pagamento di esso, si applicano le disposizioni vigenti ai fini dei contributi dovuti per gli assegni familiari.
In via transitoria, fino al 31 ottobre 1947, restano in vigore per
le provincie dell'Alta Italia le disposizioni sui contributi dovuti alla Casse ivi vigenti al 31 luglio 1947 in base all'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, e successive modificazioni e proroghe.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1138 ha disposto (con l'art. 1) che
"Con effetto dall'inizio del primo periodo di paga successivo alla data del 31 luglio 1948 il contributo a carico delle imprese previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' fissato nella misura dell'1,50% sulla retribuzione lorda corrisposta agli operai."
Art. 14.
Sono abrogati gli articoli 11 e 13 del decreto legislativo
luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788.
Art. 15.
La misura del contributo degli imprenditori puo' essere modificata
con decreto del Capo provvisorio dello stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 16.
Il concorso finanziario dello Stato, previsto dall'articolo 11 del
decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e dall'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 50, per gli oneri derivanti alla Cassa integrazione guadagni ((fino alla data di entrata in vigore del presente decreto)), nonche' per quelli che deriveranno in dipendenza del trattamento di cui all'art. 11 del presente decreto, e' stabilito nella misura della meta' della spesa complessiva sostenuta o da sostenersi dalla Cassa predetta entro il limite massimo di lire otto miliardi.
Con decreto del Ministro per li lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro saranno fissate le modalita' per il recupero, da parte dell'erario, della eventuale eccedenza tra il concorso fissato dal comma precedente e le somme anticipate dallo Stato a norma dell'art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e dell'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1946, n. 788.
Art. 17.
Sono convalidati fino al 30 giugno 1947 i benefici accordati dalla
Cassa integrazione guadagni in ordine al trattamento dei lavoratori assunti dopo il 25 aprile 1945.
Art. 18.
Le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto a Carico
della speciale gestione prevista dal terzo comma dell'art. 26 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, di rimborsi da parte degli imprenditori e di contributi da questi dovuti afferenti a operazioni riguardanti lo speciale trattamento previsto per le provincie dell'Alta Italia dai decreti legislativi luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523; 9 novembre 1945, n. 788; 8 febbraio 1946, n. 50, e successive proroghe, devono essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 19.
E' riaperto, fino a 60 giorni dopo l'entrata in vigore del presente
decreto, il termine di cui al terzo comma dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, per le richieste di prestazioni da parte degli aventi diritto, di rimborsi da parte dei datori di lavoro e di contributi da questi dovuti, afferenti alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria lavoranti ad orario ridotto, istituita con il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 giugno 1941.
Agli effetti dei contributi e delle prestazioni afferenti alla
Cassa predetta, il conglobamento della indennita' di presenza nella retribuzione dovuta al lavoratore, prevista dal contratto collettivo nazionale 21 aprile 1943, deve considerarsi avvenuto: dal 1° ottobre 1944 nelle provincie della Lombardia e della Venezia Euganea (esclusa Udine); dal 1° gennaio 1945 nelle provincie del Piemonte, della Liguria e dell'Emilia e in quelle facenti capo all'ex Commissariato Supremo per la zona, del litorale Adriatico; e dalla scadenza del periodo di paga in corso al 25 aprile 1945 nelle provincie facenti capo all'ex Commissariato Supremo per la zona delle prealpi; salvo che accordi locali non abbiano stabilito a date precedenti a quelle predette il conglobamento suindicato.
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio
decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 21.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addi' 12 agosto 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI
DEL VECCHIO - EINAUDI
TOGNI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei Conti, addi' 11 settembre 1947
Atti del Governo, registro n. 12 foglio n. 41. - FRASCA