Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Leggi LE 1981 Legge 6 del 3 gennaio 1981
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Legge 6 del 3 gennaio 1981
Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.
Vigente al: 11-4-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed
architetti corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda, ad esclusione delle pensioni di cui alle lettere a) e d) del precedente comma, che decorrono dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto.
((Su richiesta dell'interessato la decorrenza della pensione di cui
alla lettera a) del primo comma e' differita al primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda, sempreche' tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa.
Le pensioni corrisposte dalla Cassa sono cumulabili con altri
trattamenti pensionistici)).
Art. 2.
Pensione di vecchiaia
((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1)).
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a);i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge.
((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione)).(3)
((PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:
a) all'((1,71)) per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all'((1,43)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all'((1,14)) per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato.
((Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni)). (3)((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge."
Art. 3.
Pensione di anzianita'
La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano
compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione e' subordinata alla cancellazione
dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
((La pensione e' determinata con applicazione dei commi dal primo
al quarto dell'articolo 2)).
Verificandosi uno dei casi di incompatibilita' di cui al secondo
comma, la pensione di anzianita' e' revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita'.
Art. 4.
Pensione di inabilita'
La pensione di inabilita' spetta all'iscritto qualora concorrano le
seguenti condizioni:
a) la capacita' dell'iscritto all'esercizio della professione sia
esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
(( b) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva
iscrizione e contribuzione, anche non continuativi. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'inabilita' e' causata da infortunio)).
Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino ad un massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 12 milioni annui; si considera a tal fine la media del triennio precedente alla domanda di pensione di inabilita'.
Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare
fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entita' dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la perdita del beneficio stesso.
La concessione della pensione e' subordinata alla cancellazione
dall'albo professionale ed e' revocata in caso di nuova iscrizione.
Entro i dieci anni dalla concessione della pensione, la Cassa puo'
in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilita'. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Art. 5.
Pensione di invalidita'
La pensione di invalidita' spetta all'iscritto la cui capacita'
all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermita' o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresi' concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermita' o difetti
fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purche' vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermita' che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacita' lavorativa.
La misura della pensione e' pari al 70 per cento di quella
risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che
all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidita' e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione e' definitiva quando l'invalidita', dopo la concessione, e' stata confermata altre due volte. L'erogazione della pensione e' sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidita' che abbia proseguito l'esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianita' puo' chiedere la liquidazione di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2, in sostituzione della pensione di invalidita'.
Art. 6.
Norme comuni alle pensioni di inabilita' e invalidita'
Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Art. 7.
Pensioni di riversibilita' ed indirette
((1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili
ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:
a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio
minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal comma 2;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e
ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
2. La misura della pensione e' pari al sessanta per cento della
pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui
al comma 1, ai coniugi e ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, sempreche' quest'ultimo abbia maturato al momento del decesso almeno cinque anni anche non consecutivi di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Si prescinde dall'anzianita' minima quando l'evento e' causato da infortunio. La pensione indiretta e' calcolata con le stesse modalita' previste per la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianita' maturata a tal fine; la pensione minima di cui al terzo comma dell'articolo 2 e' proporzionalmente ridotta in trentesimi in base all'anzianita' medesima, con un minimo non inferiore a venti trentesimi. La pensione indiretta spetta nelle percentuali di cui al comma 2.
4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di
studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno d'eta')).
Art. 8.
Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilita' di eguale importo. La
tredicesima mensilita' e' pagata nel mese di dicembre.
Art. 9.
Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto
alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:
a) sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;(2)
b) sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento.
E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati
che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo.
((Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima
di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo)).
Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.M. 18 dicembre 1987, n.548 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" Con effetto dal 1 gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e'
ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento."
Art. 10.
Contributo integrativo
A partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo all'entrata in
vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione e' ripetibile nei confronti di quest'ultimo.
Le associazioni o societa' di professionisti devono applicare la
maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di ingegnere e architetto; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista e' calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o societa', pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il
titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.
((Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa
prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi l'importo minimo del contributo integrativo e' ridotto ad un terzo)).
Salvo quanto disposto dall'articolo 12, secondo comma, la
maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, e' stabilita nella misura del 2 per cento.
((Il contributo integrativo non e' dovuto per le prestazioni
effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri ed architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o societa' di professionisti.
Il contributo integrativo minimo non e' dovuto dai pensionati della
Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.
Il contributo integrativo non e' assoggettabile all'IRPEF ne'
all'IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale ne' del volume d'affari)).
Art. 11.
Fondo di garanzia
((Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due
annualita' della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo e' stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, sulla base degli orientamenti dettati dal comitato nazionale dei delegati in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed il relativo provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro)).
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della
costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terra' conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell'ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
Art. 12.
Variabilita' dei contributi
La percentuale di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a), puo' essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, ((ogni due anni)), con effetto dal 1 gennaio successivo. Essa non puo' eccedere il 15 per cento. La prima variazione puo' avvenire nel 1983, con effetto dal 1 gennaio 1984.
La percentuale di cui all'articolo 10 puo' essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Essa non puo' eccedere il 5 per cento.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ((ogni due anni)), sull'equilibrio della gestione.
Le percentuali di cui al presente articolo devono essere aumentate quando la misura delle entrate annue complessive non e' sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia.
Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualita' delle pensioni erogate.
Art. 13.
Soppressione di contributi
Il contributo di cui all'articolo 24 della legge 4 marzo 1958, n.
179, ed all'articolo 5 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, cessa di avere applicazione col 31 dicembre 1985.
Il contributo e' dovuto soltanto in relazione agli elaborati
redatti e sottoscritti da ingegneri ed architetti.
Art. 14.
Rivalutazione dei redditi
((Le entita' dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di
riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 15.
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige entro
il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione)).
(1)
La percentuale di cui sopra puo' essere variata con la procedura di
cui all'articolo 12, secondo comma, tenuto conto dell'andamento finanziario della Cassa.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.M. 27 novembre 1987, n.547 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1 gennaio 1988, la percentuale di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 3 gennaio 1981, n.
6, e' aumentata dal 75 al 100 per cento."
Art. 15.
Rivalutazione delle pensioni e dei contributi
((1. Con delibera del consiglio di amministrazione, gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno piu' recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.
2. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i limiti di reddito di cui all'articolo 2, quarto comma, all'articolo 4, secondo comma, all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire piu' vicine per i primi ed il secondo, e alle 10.000 lire piu' vicine per il terzo)).
Art. 16.
Comunicazioni obbligatorie alla Cassa
((Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti
devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonche' il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA. Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA relativamente ad attivita' professionale)).
Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati anche gli
accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, degli imponibili IRPEF e dei volumi d'affari IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a societa' od
associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 10, secondo comma.
Chi non ottemperi all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti
commi o effettui una comunicazione infedele, e' tenuto a versare alla Cassa, oltre ai contributi evasi, una somma pari ai contributi stessi. Tale somma e' ridotta ad un quarto se la comunicazione o la rettifica e' fatta entro novanta giorni dalla scadenza del termine ed e' accompagnata dal pagamento di tutte le somme dovute, fermo il disposto di cui all'articolo 17, secondo comma.
((L'omissione, il ritardo oltre centottanta giorni e l'infedelta'
della comunicazione non seguita da rettifica entro centottanta giorni costituiscono infrazione disciplinare. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti a dare corso alla relativa procedura; la seconda infrazione comporta la sospensione dall'albo fino all'adempimento)).
Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo
col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi, e stabilisce con regolamento le modalita' per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 17 e 24 della presente legge.
La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti
uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e gli accertamenti definitivi concernenti tutti gli ingegneri e architetti nonche' i pensionati.
Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della
dichiarazione annuale dei redditi, chi richiede la pensione puo' dichiarare provvisoriamente l'entita' del reddito soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.
Art. 17.
Pagamento dei contributi
I contributi minimi di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 10, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per meta' contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16, e per l'altra meta' entro il 31 dicembre successivo. I pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.
Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella stessa misura prevista per le imposte dirette.
Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1 gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione e sono dovuti anche sulle somme di cui all'articolo 16, quarto comma.
La Cassa puo' provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 16, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
Ai fini della riscossione la Cassa puo' in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
Date e modalita' di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale con sentenza 18 luglio 1997, n.239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/1997, n.30) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art .17 della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette, impedisce al debitore - nell'ipotesi in cui contesti l'esistenza o l'entita' del credito - di proporre opposizione
all'esecuzione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria."
Art. 18.
Prescrizione dei contributi
La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo
accessorio si compie con il decorso di dieci anni.
Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione di cui all'articolo 16.
Art. 19.
Controllo delle comunicazioni
La Cassa ha facolta' di esigere dall'iscritto e dagli aventi
diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi dieci anni.
La Cassa puo' altresi' inviare questionari con richiesta di
conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica il disposto di cui all'articolo 16, quinto comma, ed e' sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Art. 20.
Restituzione dei contributi
((1. Coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta'
e che cessino dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto a pensione, possono ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 9 nonche' degli eventuali contributi individuali previsti dalla legislazione precedente.
2. Il rimborso spetta anche ai superstiti dell'iscritto indicati
all'articolo 7 sempreche' i medesimi non abbiano titolo alla pensione indiretta conseguibile anche mediante ricongiunzione.
3. Sulle somme rimborsate e' dovuto l'interesse composto del cinque
per cento dal 1 gennaio successivo ai relativi pagamenti)).
Iscrizione alla Cassa
L'iscrizione alla Cassa e' obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la liberar professione con carattere di continuita'.
L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. L'iscritto, in caso di omessa domanda, e' tenuto a pagare una penalita' pari ad una volta e mezzo i contributi per ogni anno di ritardo.
Il Comitato nazionale dei delegati provvede ogni cinque anni, e per la prima volta nel secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare, se necessario, i criteri per accertare l'esercizio della libera professione.
Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento, dei consigli regionali, o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con piu' di 50.000 abitanti, sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuita' dell'esercizio professionale. Essi possono supplire alle deficienze di reddito rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 14 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 9, rapportato al reddito stesso, nonche' il contributo di cui all'articolo 10 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 9 e 10. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma.
Sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata.
La giunta esecutiva della Cassa, sulla scorta dei criteri fissati dal comitato dei delegati, puo' provvedere periodicamente alla revisione degli iscritti con riferimento alla continuita' dell'esercizio professionale nel quinquennio, rendendo inefficaci agli effetti della anzianita' di iscrizione i periodi per i quali, entro il medesimo termine, detta continuita' non risulti dimostrata.
Sono rimborsabili a richiesta i contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci.
Art. 22.
Decorrenza del regime contributivo
I contributi minimi e percentuali di cui all'articolo 9 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
Base del reddito per il passato
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge,
e' data facolta' di integrare alla misura di cui al primo comma dell'articolo 9, i versamenti contributivi individuali effettuati per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22 e successivi al 1973.
Per gli anni 1973 e precedenti e' data facolta' di integrare i
versamenti contributivi individuali effettuati in regime obbligatorio alla misura minima di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge,
per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo 22, si assume quale reddito, ai fini di cui all'articolo 2, primo comma, e di cui alle altre norme che vi fanno riferimento:
a) per gli anni per i quali non siano state esercitate le
facolta' di cui ai precedenti commi il decuplo del contributo individuale versato dall'iscritto per ciascuno degli anni da considerare in regime obbligatorio;
b) per gli anni per i quali sia stata esercitata la facolta' di
cui al precedente secondo comma, il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 24.
Integrazione contributiva per il passato
Le facolta' di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 23
devono essere esercitate entro il termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.((4))
In relazione alla facolta' di cui al primo comma dell'articolo 23,
la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla comunicazione prevista dall'articolo 16, limitatamente ai redditi professionali ai fini IRPEF, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'integrazione contributiva. Nel caso di comunicazione infedele si applicano i disposti di cui all'articolo 16, quinto comma.
I conguagli dovuti devono essere corrisposti, a pena di decadenza,
in unica soluzione, entro 6 mesi dalla data della richiesta della Cassa, nei modi di cui all'articolo 17, terzo comma.
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AGGIORNAMENTO (4)
La L.11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.18) che:" Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio l98l, n. 6, e' riaperto ai fini anche, ove sia stata gia' esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al primo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 6 del 1981, come
modificato dall'articolo 2 della presente legge."
Art. 25.
Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorie
Sono disciplinate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianita' che maturano dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore.
Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al comma precedente sono regolate dalla normativa previgente; cosi' anche le relative pensioni di reversibilita' e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data.
Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidita' per le quali i presupposti si sono verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Resta salva, nei limiti dei relativi presupposti, la facolta' di chiedere il ricalcolo secondo l'articolo 27 della presente legge.
Per coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 sono utili, ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianita', anche gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale. L'entita' della pensione e' commisurata all'anzianita' effettiva di iscrizione e contribuzione.
Per coloro che siano iscritti continuativamente alla Cassa dalla data di entrata in funzione della Cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di eta', di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b), ed all'articolo 7, quarto comma.
Gli iscritti alla Cassa in data anteriore alla entrata in vigore della presente legge conservano il diritto:
1) alla pensione di vecchiaia con l'anzianita' minima di 20 anni;
2) alla pensione di inabilita' ed indiretta con l'anzianita'
minima di:
a) due anni se iscritti prima del cinquantesimo anno di eta';
b) cinque anni, ovvero due anni ove l'evento sia conseguente ad infortunio, se iscritti devono il cinquantesimo anno di eta' ma prima del sessantesimo anno di eta'.
In caso di maturazione del diritto a pensione in virtu' dei requisiti di cui al comma precedente, la pensione di vecchiaia e commisurata agli anni di effettiva iscrizione e contribuzione, con le modalita' di cui all'articolo 2;la pensione di inabilita' e indiretta e' liquidata con i criteri di cui rispettivamente agli articoli 4 e 7.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290))
Sino alla data di cui al primo comma del presente articolo la pensione minima di vecchiaia e' fissata in lire tre milioni annui.
L'importo di cui al comma precedente e' comprensivo del supplemento di pensione previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 55.
I trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, non sono soggetti a rideterminazione in dipendenza delle variazioni delle pensioni per altro titolo percepite ma restano definitivamente acquisiti nella misura gia' in godimento.
1 trattamenti previdenziali maturati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e non ancora in godimento, saranno liquidati nella misura e con le modalita' stabilite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 26.
Decorrenza delle rivalutazioni
Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all'articolo
25, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 15, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
La rivalutazione ai sensi dell'articolo 14 e' applicata anche ai
trattamenti previdenziali di cui al penultimo e all'ultimo comma del precedente articolo 25.
Gli adeguamenti di cui all'articolo 15, secondo comma, sono
disposti per la prima volta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Le entita' dei redditi di cui agli articoli 2, quarto comma, 4,
secondo comma, e 9, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'articolo 15, si fa riferimento
all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27.
Ricalcolo delle pensioni
Coloro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidita' od a pensione di reversibilita' o indiretta prima della data di cui all'articolo 25, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 23, presentando domanda documentata alla Cassa, a pena di decadenza, entro l'anno solare successivo all'entrata in vigore della presente legge. Ove detta domanda non sia presentata, la pensione resta stabilita nella misura in atto, con le successive rivalutazioni.
Ai fini del ricalcolo, sono verificati i requisiti contributivi e calcolata l'entita' della pensione secondo le norme della presente legge che varrebbero per la sua concessione, riferite al momento dell'originaria maturazione e con l'osservanza dell'articolo 23: la pensione e' rivalutata secondo le norme della presente legge, e l'eventuale maggior misura di essa e' riconosciuta all'iscritto con effetto dalla domanda di ricalcolo.
Nei confronti di coloro che abbiano proseguito l'esercizio professionale dopo il pensionamento si applica l'articolo 2, sesto comma. Ai fini del calcolo dell'entita' della pensione secondo le norme della presente legge, si tiene conto della sola anzianita' effettiva, esclusi gli anni comunque riscattati.
Art. 28.
Iscritti volontari
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
abrogato l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046. Per coloro che alla data predetta si trovano iscritti nel ruolo degli iscritti volontari, il contributo e' determinato in misura pari al contributo obbligatorio minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9 maggiorato di una somma pari a 2 volte l'importo minimo di cui al terzo comma dell'articolo 10.
Agli effetti del calcolo delle pensioni secondo la presente legge
si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 9.
Art. 29.
Durala in carica degli organi della Cassa
Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione, del
collegio dei revisori dei conti e del comitato dei delegati della Cassa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.
Art. 30.
Disposizione finale
Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o
con essa comunque incompatibili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 gennaio 1981
PERTINI
FORLANI - FOSCHI -
ANDREATTA - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: SARTI