Eureka Previdenza

Circolare 119 del 8 ottobre 2007

Oggetto:
Articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007,  n.127.

 Allegati 2

SOMMARIO:
    

L’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.127, prevede, a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni di età e di reddito, a  favore dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

 
1 - Premessa

Sul supplemento ordinario n.182 alla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007 è stata pubblicata la legge 3 agosto 2007, n.127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n.81, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia finanziaria”.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della predetta legge prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva (cosiddetta 14.ma), in presenza di determinate condizioni reddituali, in favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria (allegato 1).
Ai sensi del comma 1 del citato articolo 5 tale somma aggiuntiva deve essere corrisposta, in unica soluzione, per l’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno.
Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, in materia di importo aggiuntivo.
Con la presente circolare, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, si forniscono ulteriori istruzioni per il riconoscimento del diritto e per la determinazione della misura della somma aggiuntiva prevista dalla normativa in argomento ad integrazione della prima informativa alle strutture periferiche contenuta nel messaggio n. 22211 dell’11 settembre 2007.
 
2 – Somma aggiuntiva

Come detto in premessa, il comma 1 dell’articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n.127, ha previsto, per i soggetti ultrasessantaquattrenni titolari dei trattamenti pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito personale, la corresponsione di una somma aggiuntiva.
L’importo della somma aggiuntiva è determinato come indicato nella tabella A allegata alla legge stessa in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale (vedi successivo punto  4).

Il beneficio in argomento spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:

    dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

    della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

    delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

    della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;

    del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

    delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
Ai sensi del comma 4 della legge in esame la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 della legge  stessa.
 
3 – Condizioni per il diritto: età e limiti di reddito

Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono destinatari della somma aggiuntiva i pensionati di età pari o superiore ai 64 anni.
Il beneficio spetta a condizione che il pensionato non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Per l’anno 2007 tale limite è pari ed euro 8.504,73.
A norma del comma 2, in favore dei soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale di cui al comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al medesimo comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
Nell’allegato 2 vengono riportati i limiti di reddito, valevoli per l’anno 2007, che consentono il diritto alla somma aggiuntiva in misura intera o ridotta a seconda del reddito personale posseduto.
 
4 – Misura della somma aggiuntiva

La norma in esame non prevede un importo fisso di somma aggiuntiva, ma stabilisce che la misura di tale beneficio sia determinata in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale, come indicato nella tabella A allegata alla legge stessa.
Per trattamento principale deve intendersi quello con maggiore anzianità contributiva.
Si riporta di seguito la predetta tabella.

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

Somma aggiuntiva

Anni di contribuzione

anno 2014

Fino a 15

Fino a 18

€ 336,00

Oltre 15 e fino a 25

Oltre 18 e fino a 28

€ 420,00

Oltre 25

Oltre 28

€ 504,00

 

Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.
Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva deve essere computata in ragione dell’aliquota di reversibilità riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico.
Si precisa che a tal fine occorre fare riferimento all’aliquota di reversibilità prevista dalla legge al momento dell’attribuzione del beneficio.
Al fine della valutazione dell’anzianità contributiva deve essere considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) relativa alla pensione su cui spetta il beneficio, utile e non utile per il diritto a pensione, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata per la liquidazione di supplementi.
In caso di titolarità di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti a carico delle gestioni indicate al comma 1 deve essere considerata l’anzianità contributiva complessiva relativa a tali pensioni (ovviamente valutata, in caso di pensioni ai superstiti, nell’aliquota di reversibilità prevista). Non devono essere prese in considerazione eventuali anzianità contributive relative a pensioni a carico di gestioni non interessate dalla normativa in argomento.
Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono essere computati una sola volta.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.
Nel caso di pensioni in totalizzazione deve essere valutata solo l’anzianità contributiva relativa alle quote di pensione a carico delle gestioni di cui al comma 1, escludendo eventuali periodi di contribuzione relativi a quota a carico di casse professionali.
La somma aggiuntiva è corrisposta in misura intera a condizione che il reddito personale posseduto non superi il limite previsto.
Come precisato al precedente punto 3, in caso di soggetti il cui reddito annuo sia superiore al limite reddituale previsto dalla norma e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
L’importo della somma aggiuntiva da prendere in considerazione per determinare tale limite è quello spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni con decorrenza diversa dal 1° gennaio, ovvero di compimento del sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.
5- Redditi da considerare

Ai sensi del comma 1 “si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
In applicazione di tale normativa devono essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all’IRPEF nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF fatte salve le esclusioni previste dalla legge.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa:

Ø      i trattamenti di famiglia comunque denominati;

Ø      le indennità di accompagnamento;

Ø      il reddito della casa di abitazione;

Ø      i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;

Ø      le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Non devono altresì essere considerati i redditi:

Ø      delle pensioni di guerra, per espressa previsione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, concernente la disciplina delle pensioni di  guerra (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991);

Ø      dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge; tali provvidenze, infatti , al pari delle indennità di accompagnamento, hanno natura di contributo forfettario per rimborso di spese vive conseguenti al fatto oggettivo della minorazione e, per tale natura, non sono assimilabili ad alcuna forma di reddito concettualmente intesa (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);

Ø      dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; ciò in quanto a suo tempo il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha espresso l’avviso che tale indennizzo non deve essere computato nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia e di altre prestazioni di competenza dell’Istituto collegate al reddito (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000);

Ø      delle 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che per espressa previsione della norma stessa non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. (v. circolare n. 9 del 16 gennaio 2001);

Ø      dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità; ciò in quanto tali interventi economici presentano le caratteristiche di rimborso spese per oneri particolari sopportati dagli anziani piuttosto che quelle di redditi erogati con continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).

Devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio.


6 – Corresponsione del beneficio
 

Come detto in premessa la somma aggiuntiva in argomento deve essere corrisposta in unica soluzione.
Poiché si ritiene che il termine di novembre fissato dalla legge per la corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2007 sia meramente ordinatorio, per tale anno la somma aggiuntiva verrà erogata con la mensilità di ottobre.
Dall’anno 2008 il beneficio verrà erogato con la mensilità di luglio ovvero con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

                                                                                   Il Direttore Generale
                                                                                            Crecco

 

Allegato 1

 
Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 AGOSTO 2007, N.127

Articolo 5

(Interventi in materia pensionistica)

commi da 1 a 4

1. A decorrere dall’anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell’applicazione della predetta tabella A, l’anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall’ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all’anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall’anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell’ultima mensilità corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall’assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall’indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l’importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l’ente incaricato dell’erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall’anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.

Tabella A

Lavoratori dipendenti

Anni di contribuzione
    

Lavoratori autonomi

Anni di contribuzione
    

Somma aggiuntiva

(in euro) - Anno 2007
    

Somma aggiuntiva

 (in euro) – Dal 2008

Fino a 15
    

Fino a 18
    

262
    

336

Oltre 15 fino a 25
    

Oltre 18 fino a 28
    

327
    

420

Oltre 25
    

Oltre 28
    

392
    

504

Allegato 2

LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLa somma aggiuntiva

Articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n.127

ANNO 2007

 
Lavoratori dipendenti
    
Lavoratori autonomi
    

Somma aggiuntiva  Anno 2007
    

Limite di reddito (1)
 

Anni di contribuzione
    

Anni di contribuzione
    

 
    

Fino a 15
    

Fino a 18
    

euro 262
    

Euro 8.766,73

Oltre 15 e fino a 25
    

Oltre 18 e fino a 28
    

euro 327
    

Euro 8.831,73

Oltre 25
    

Oltre 28
    

euro 392
    

Euro 8.896,73

(1) Importo pari a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., pari ad euro 8.504,73, incrementato della somma aggiuntiva spettante all’interessato in relazione all’anzianità contributiva ed alla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento principale

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