Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 2007 Circolare 77 del 17 aprile 2007
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Circolare 77 del 17 aprile 2007
OGGETTO:
Indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007. Importi delle prestazioni economiche per il 2007.
SOMMARIO:
A) Salari medi e convenzionali ed altre retribuzioni di riferimento per l’anno 2007 ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc, ai seguenti lavoratori:
1. Lavoratori soci degli organismi cooperativi di cui al DPR 602/1970, art. 4 (malattia, maternità e tbc).
2. Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tbc).
3. Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità e tbc). Anno 2006.
4. Lavoratori italiani operanti all’estero, in Paesi extracomunitari (malattia, maternità e tbc).
5. Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità).
6. Lavoratrici commercianti, artigiane, CD - CM e imprenditrici agrcole professionali (maternità).
B) Importi per l’anno 2007 da prendere a riferimento per le seguenti prestazion:
1. Lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (maternità e malattia).
2. Assegni di maternità ei Comuni (importo prestazione e limite reddituale).
3. Assegni di maternità dello Stato.
4. Congedo parentale ex art.34, comma 3, D. Lgs. 151/2001 (limite reddituale).
A) SALARI MEDI E CONVENZIONALI ED ALTRE RETRIBUZIONI DI
RIFERIMENTO PER L’ANNO 2007
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, di maternità e di tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2007, si portano a conoscenza gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.
Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi i criteri indicati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate in base alla misura fissa.
1) LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI ANCHE DI FATTO DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità e tubercolosi).
Come è noto (v. circ. n. 33 del 4.2.2002), in virtù di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del dlgs. n. 423/2001, al 31.12.2006 si è concluso il percorso di graduale innalzamento della retribuzione imponibile ai fini contributivi, finalizzato al superamento dello speciale regime basato sulle retribuzioni convenzionali. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la retribuzione imponibile ai fini contributivi ed utile ai fini della liquidazione delle prestazioni in oggetto deve essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 6 Dlgs. n. 314/1997 e art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989). In particolare, ai sensi dell’ art. 1, comma 1, del D.L. n.338/1989, convertito in L. n. 389/1989, la retribuzione da assumere a base a fini contributivi “non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.”
Pertanto, per i lavoratori in epigrafe, i trattamenti economici previdenziali in oggetto relativi ad eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2007 – e, cioè, quelli insorti a partire dal 1° febbraio 2007, salvo che l’evento, pur iniziato nel mese di gennaio 2007, debba essere indennizzato con la retribuzione del medesimo mese in quanto il rapporto di lavoro è sorto nel mese di gennaio 2007 (1) – sono da liquidare sulla base dei nuovi criteri.
La retribuzione da assumere a riferimento non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari, per il 2007, ad euro 41,43.
2) LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità e tubercolosi).
L’art. 1, comma 5 della L. n. 81/2006, di conversione del D.L. n. 2/2006, ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato è quella indicata all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella L. 389/1989, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. Viene meno quindi la possibilità, prevista dall’art. 4 del dlgs n. 146/97, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, ai salari convenzionali, laddove gli stessi non fossero stati superati da quelli contrattuali.
Le disposizioni applicative della norma sopra citata sono state impartite col messaggio n. 16217 del 6 giugno 2006, che integralmente si richiama. Giova, infine, sottolineare, comela retribuzione di riferimento non possa mai essere inferiore ai minimali di legge pari, per il 2007, ad euro 36,86.
3) COMPARTECIPANTI FAMILIARI, INDIVIDUALI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità e tubercolosi).
Come già comunicato al punto 5 della circolare n. 72/2007, il comma 785, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha autenticamente interpretato l’art. 01, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti), per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, colono e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 28 del DPR 488/68 e dall’art. 7 della legge 233/1990, pertanto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Con circolare n. 32 del 2.2.2007, è stata data notizia del decreto direttoriale del 10 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali col quale sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2006 ai fini previdenziali (v. tabella A allegata).
Per quanto si riferisce ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità e per tubercolosi (per i primi 180 giorni di assistenza), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari,individuali e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del DPR n. 488/68 (v. circ. n. 56 del 2.3.2000, paragrafo 2 e messaggio n. 000955 del 19.12.2001).Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2006 (in proposito v. circ. n. 134386 AGO del 6 aprile 1982) e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2005 dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.
I salari applicabili per l’anno 2007 saranno comunicati a suo tempo: nel frattempo saranno come consueto utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari validi per l’anno 2006.
4) LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL’ESTERO, IN PAESI EXTRACOMUNITARI (malattia, maternità e tubercolosi).
Con Decreto 19 gennaio 2007 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. del 30.1.07, n. 24) sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2007 a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero, in paesi extracomunitari, per le assicurazioni obbligatorie non contemplate da accordi in materia di sicurezza sociale.
Le predette retribuzioni, utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità e tbc per le quali sono da prendere a riferimento le retribuzioni relative all’anno 2007, sono riportate nella circolare n. 45 del 23.2.2007.
5) LAVORATRICI ITALIANE E STRANIERE ADDETTE AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI (maternità).
Ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità (astensione obbligatoria e interdizione anticipata dal lavoro), il cui inizio si colloca nel 2007, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
Euro 6,06 per le retribuzioni orarie effettive fino a Euro 6,83
Euro 6,83 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 6,83
e fino a Euro 8,34
Euro 8,34 per le retribuzioni orarie effettive superiori a Euro 8,34
Euro 4,41 per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
6) LAVORATRICI AUTONOME: ARTIGIANE, COMMERCIANTI, COLTIVATRICI DIRETTE, COLONE, MEZZADRE, IMPRENDITRICI AGRICOLE PROFESSIONALI (maternità).
L’indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l’indennità per congedo parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate utilizzando i seguenti importi.
Coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionale: Euro 36,14, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2006 (all. A alla circ. n. 18 dell’8.2.06), con riferimento alle nascite avvenute nel 2007 (anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2006).
Artigiane: Euro 36,89, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 per la qualifica di impiegato dell’artigianato (v. tab A allegata alla circolare n. 34 del 6.2.2007), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.
Commercianti: Euro 32,33, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2007 per la qualifica di impiegato del commercio (v. tab A allegata alla circolare n. 34 del 6.2.07), con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile ha inizio nel 2007.
B) IMPORTI DI RIFERIMENTO PER ALTRE PRESTAZIONI
1) LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DEI LAVORATORI AUTONOMI DI CUI ALLA LEGGE N. 335/1995 (malattia e maternità).
- Generalità
L’art. 1 comma 770 della L . 296/2006 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione Separata non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è pari al 23%. Pertanto l’aliquota contributiva complessiva (comprensiva del contributo dello 0,50 % istituito dall’art. 59 della L. 449/1997 e successive modificazioni ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno per il nucleo familiare e del trattamento di malattia per degenza ospedaliera) è pari, per il 2007, al 23,50 %. Il contributo mensile utile ai fini dell’accertamento del requisito richiesto si ottiene quindi, per il 2007, applicando l’aliquota del 23,50 % sul minimale di reddito di cui all’art. 1 comma 3 della L . 233/90 che è pari, per l’anno 2007, a euro 13.598. Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 266,29.
Per gli eventi insorti nel 2007 il limite di reddito previsto ai fini dell’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera ed ora, anche dell’indennità di malattia, corrisponde a Euro 59834,6 (= 70% del massimale 2006, pari a Euro 85.478,00).
- Indennità di malattia a favore di collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori occasionali (art. 1 comma 788 l. 296/2006)
La misura della prestazione è pari al 50 % dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata. Pertanto l’indennità andrà calcolata - applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento - assumendo a riferimento l’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’art. 2 comma 18 della L . n. 335/1995 valido per l’anno di inizio della malattia.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell’anno 2007, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 87.187,00, l’indennità sarà calcolata su euro 238,87 (euro 87.187 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
o euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
o euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
o euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
- Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del 23.7.2001), l’indennità in questione va calcolata –con percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all’art. 2, comma 18, della citata legge 8.8.1995, n. 335, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2007, l’indennità, calcolata su Euro 238,87, corrisponderà, per ogni giornata indennizzabile, a:
Euro 19,11 in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
Euro 28,66 in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
Euro 38,22 in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
2) ASSEGNO DI MATERNITA’ DELLO STATO.
L’importo dell’assegno di maternità dello Stato, di cui all’art. 75 del D. Lgs 151/2001, valevole per le nascite avvenute nel 2007, per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2007, è pari a Euro 1.813,08 (misura intera), tenuto conto che la variazione dell’indice ISTAT da applicarsi per il 2007 è, come detto al paragrafo precedente, pari al 2% (2).
3) LIMITI DI REDDITO PER L’INDENNIZZABILITA’ DEL CONGEDO PARENTALE NEI CASI PREVISTI DALL’ART. 34, COMMA 3, DEL D.LGS. 151/2001
In base al decreto del 20.11.2006 (G.U. n. 294 del 19.12.2006) che stabilisce nella misura del 2,0% la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni da attribuire in via previsionale per l’anno 2007, il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2007 è pari a Euro 5.669,82.
Tale importo, come è noto, è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dal comma 3 dell’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (v. circolari n.109/2000, n. 8 del 17.1.2003 e n. 33 del 17.2.2004), nel senso che il genitore che nel 2007 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 32 del citato decreto, ha diritto alla indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: per il 2007 il valore provvisorio di tale importo risulta, pertanto, pari a Euro 14.174,55 ( = 5669,82 x 2,5).
Si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2007, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Il Direttore Generale
Crecco