Eureka Previdenza

Circolare 144 del 19 giugno 1990

OGGETTO: Retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite
dai lavoratori dipendenti donatori di sangue.
Con circolare n. 134367 A.G.O.n. 535 Rg - n. 198370 - n. 225 B
del 5 febbraio 1981 sono state impartite istruzioni - in
applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (art. 1, 2 comma) -
circa le condizioni e le modalita' di rimborso ai datori di lavoro
delle retribuzioni corrisposte per le giornate di riposo fruite dai
dipendenti donatori di sangue in virtu' della legge 13 luglio 1967,
n. 584 e delle relative norme di attuazione contenute nel Decreto
Ministeriale 8 aprile 1968.
E' stata, peraltro, pubblicata nella G.U. n. 108 dell'11.5.1990
la legge 4 maggio 1990, n. 107 concernente la "Disciplina per le
attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati", che, all'art. 13
recita testualmente:
1"L'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 e' sostituito dal
seguente: "Art. 1 - I donatori di sangue e di emocomponenti con
rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro
per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando
la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I
relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi
dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155".
Come appare evidente, l'entrata in vigore di tale articolo
introduce nel quadro sistematico legislativo il principio della
copertura previdenziale delle giornate di riposo in argomento
attraverso lo strumento della contribuzione figurativa, fermo
restando, per quanto concerne la competenza dell'Istituto, il
restante assetto normativo della materia.
Di conseguenza, mentre per il momento si confermano le
disposizioni contenute nella circolare richiamata in premessa circa
le condizioni e le modalita' di rimborso ai datori di lavoro delle
retribuzioni di cui trattasi, si fa riserva di successive istruzioni
in ordine agli ulteriori adempimenti connessi alla nuova
disposizione di legge, che, atteso il periodo di "vacatio", dovra'
trovare applicazione relativamente alle giornate di riposo fruite a
partire dal 27.5.1990.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to BILLIA

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