Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 1991 Circolare n. 271 del 27 novembre 1991
-
Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
-
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
-
Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
-
Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
-
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
-
Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
-
Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
-
Terza Salvaguardia - 10.130
-
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 31136
Circolare n. 271 del 27 novembre 1991
Oggetto:
Gestione speciale CD/CM. Accreditamento dei con- tributi figurativi per servizio militare. Chiarimenti ai fini dell'istruttoria e della definizione delle domande di riscatto dei contributi obbligatori 1957/61.
1 - Accreditamento dei contributi figurativi per servizio
militare nella Gestione speciale CD/CM e loro computo ai
fini del calcolo dell'onere di riscatto.
E' stato segnalato che alcuni assicurati, nel presen-
tare la domanda di riscatto, hanno chiesto contemporanea-
mente anche l'accreditamento dei contributi figurativi per
periodi di servizio militare.
In relazione a cio' e' stato posto il quesito se ai
fini della determinazione dell'onere di riscatto debbano
essere computati anche i contributi figurativi predetti.
Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni.
Le richieste di accreditamento figurativo devono essere
sempre definite prima della lavorazione delle pratiche di
riscatto.
Le Sedi, in base alla posizione fatta valere dall'as-
sicurato, devono verificare se l'accreditamento richiesto
debba essere effettuato o meno nella Gestione speciale dei
CD/CM.
Al riguardo si rammenta che, se il richiedente e'
iscritto anche nell'assicurazione generale obbligatoria,
l'accreditamento deve essere sempre effettuato in quest'ul-
tima assicurazione.
Se l'assicurato non risulta titolare di posizione
nell'assicurazione generale obbligatoria, ma risulta
iscritto oltre che nella Gestione speciale CD/CM anche in
altra Gestione speciale dei lavoratori autonomi, la gestione
in cui deve essere effettuato l'accreditamento dovra' essere
individuata applicando le disposizioni di cui all'art. 8
della legge n. 23 aprile 1981, n. 155 (1).
Di conseguenza, il servizio militare sara' accreditato
nella Gestione speciale in cui l'assicurato, nell'anno
solare in cui si colloca il servizio militare, risulta aver
versato i contributi obbligatori ovvero, non esistendo in
detto anno alcun contributo obbligatorio, nella Gestione
speciale in cui, risalendo a ritroso, risulta versata da
ultimo una contribuzione obbligatoria. Se il servizio
militare si colloca in periodi anteriori all'inizio
dell'assicurazione, la Gestione speciale in cui deve essere
effettuato l'accreditamento e' ovviamente quella in cui ha
inizio l'assicurazione medesima.
Se i contributi figurativi devono essere accreditati
nell'assicurazione generale obbligatoria o in una gestione
speciale diversa da quella dei CD/CM, i contributi stessi,
in conformita' con quanto precisato al punto 2 della circo-
lare n. 223 del 16 settembre 1991, non devono essere compu-
tati per il calcolo dell'incremento della quota di pensione
annua derivante dall'operazione di riscatto.
Se invece i contributi figurativi sono accreditati
nella Gestione speciale CD/CM essi devono essere presi in
considerazione ai fini del calcolo suddetto.
Per quanto concerne il contributo base e il valore
reddituale da attribuire a ciascuna settimana figurativa
accreditata nella Gestione si fa rinvio a quanto precisato
rispettivamente al paragrafo IV della circolare n. 6306
R.C.V. - n.60077 A.G.O. - n. 11750 O./173 del 24 luglio 1982
(3) e al punto 3 della circolare n. 242 del 10 ottobre 1991.
Chiarito quanto sopra si avvertono le Sedi che, ai fini
di un corretto calcolo dell'onere di riscatto, si rende
necessario invitare gli interessati che non abbiano gia'
chiesto, anteriormente o contestualmente alla domanda di
riscatto, l'accreditamento dei contributi figurativi, a far
conoscere se possono far valere periodi da accreditare
figurativamente e, in caso affermativo, a presentare la
relativa domanda debitamente documentata.
2 - Soggetti iscritti negli elenchi CD/CM per periodi
anteriori al compimento del 14 anno di eta'.
In occasione dell'esame di domande di riscatto dei
contributi CD/CM relativi al periodo 1957/61 sono stati
rilevati, da parte di alcune Sedi, casi di assicurati
iscritti negli elenchi di categoria per l'anno intero, pur
avendo compiuto l'eta' minima per l'assoggettamento all'ob-
bligo assicurativo (14 anni) nel corso dell'anno medesimo.
Al riguardo si osserva che tali situazioni sono da
porsi in relazione alla norma di cui all'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 (2), secondo la quale
gli accreditamenti dei contributi ai CD/CM dovevano essere
effettuati, all'epoca, sulla base della composizione della
famiglia quale risultava al 31 dicembre dell'anno cui i
contributi si riferivano.
Si fa presente peraltro che l'applicazione di tale
norma trova un limite nel principio di carattere generale in
base al quale l'obbligo assicurativo non puo' sorgere prima
della data di compimento del 14 anno di eta'.
Pertanto nei confronti dei CD/CM che, durante il
periodo di vigenza della citata disposizione della legge n.
1047, risultano iscritti negli elenchi per l'intero anno nel
corso del quale hanno compiuto l'eta' minima prevista per
l'assoggettamento all'obbligo assicurativo, deve essere
accreditato un numero di contributi proporzionato al periodo
intercorrente fra la data di compimento del 14 anno di eta'
e il 31 dicembre.
Come ulteriore conseguenza, nei casi predetti, il
numero di giornate da ammettere a riscatto non potra' essere
ovviamente quello che l'assicurato ha richiesto per l'intero
anno, bensi' quello risultante dalla riduzione di tale
numero in misura proporzionale al periodo compreso tra la
data del compimento del 14 anno di eta' e la fine dell'an-
no.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO BILLIA
----------------------
(1) V. "Atti Ufficiali" 1981, pag. 794.
(2) V. "Atti Ufficiali" 1957, pag. 877.
(3) V. "Atti Ufficiali" 1982, pag. 2395.