Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare n. 99 del 26 aprile 1993
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
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Circolare n. 99 del 26 aprile 1993
OGGETTO: Quesiti vari in materia di prestazioni non pensionistiche in
regime internazionale: chiarimenti.
Al fine di assicurare la necessaria uniformita' di indirizzi e
l'omogeneizzazione di comportamento nell'area delle prestazioni non
pensionistiche in regime internazionale, si e' venuti nella determi
nazione di divulgare mediante circolare a tutte le strutture opera
tive le risposte rese nella materia ai quesiti di maggior rilevanza
sul piano dell'interpretazione delle norme o degli adempimenti ammi
nistrativi, proposti dalle varie Sedi.
L'aggiornamento avverra' trasmettendo di volta in volta, con
messaggio via terminale, il contenuto della risposta fornita al sin
golo quesito, con l'omissione, peraltro, dei riferimenti specifici.
1 - PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE.
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1.1 - Concorso di trattamenti pensionistici in regime
nazionale con prestazioni di disoccupazione estere.
Quesito
Si chiede se le prestazioni di disoccupazione erogate da
Stati esteri siano compatibili con i trattamenti pensionistici
liquidati in regime nazionale.
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Chiarimenti
Considerato che la normativa italiana sull'incompatibilita' tra
prestazioni di disoccupazione e prestazioni pensionistiche non fa
menzione dei trattamenti erogati da Organismi esteri, si ritiene che,
in conformita' degli orientamenti giurisdizionali in materia, sia
della Corte Costituzionale che della Corte di Giustizia delle
Comunita' Europee (1), le prestazioni corrisposte a titolo di
disoccupazione dagli altri Stati C.E.E. siano - diversamente dalle
prestazioni dovute in base alla legislazione nazionale - compatibili
con i trattamenti pensionistici gestiti dall'Istituto, ivi compresi i
trattamenti di pensionamento anticipato. .
1.2 - Presentazione all'estero della domanda di indennita' di disoc-
cupazione in regime C.E.E..
Quesito
Si chiede se possa essere riconosciuto il diritto all'indennita'
di disoccupazione ai sensi dell'art.69 del Regolamento C.E.E.
n.1408/71, in favore di assicurati che al termine dell'attivita' la-
vorativa in Italia si rechino all'estero senza aver provveduto a
presentare la domanda di prestazione.
Chiarimenti
Non costituisce impedimento al sorgere del diritto la mancata
presentazione della domanda di prestazione prima del trasferimento
all'estero, sempreche' l'assicurato vi provveda - presso l'Istitu-
zione estera - entro i termini previsti dalla legislazione italiana.
Infatti, in virtu' di quanto stabilito dall'art.86 del Regola-
mento n.1408/71, la domanda inoltrata in una determinata data
all'Istituzione estera vale come domanda presentata all'I N P S
sotto la stessa data(2). Ovviamente, equivale alla domanda di pre-
stazioni la richiesta del mod. E303 italiano, avanzata per il tramite
della suddetta istituzione estera.
1.3 - Decorrenza del trattamento di disoccupazione in favore di
assicurati che ne esportano il diritto da altro Stato C.E.E..
Quesito
E' stato chiesto se sia possibile, nel caso di tardiva iscri-
zione all'Ufficio di collocamento (piu' esattamente alla Sezione
circoscrizionale per l'impiego) per mancanza della documentazione di
rito, erogare l'indennita' di disoccupazione a carico di Istituzioni
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estere dalla data indicata sul mod.E 303 anziche' dalla data di ef-
fettiva iscrizione.
Chiarimenti
Allo scopo di non precludere ai lavoratori comunitari che ven-
gono in Italia la possibilita' di conservare il diritto a percepire
le prestazioni di disoccupazione a carico di Stati esteri, sono state
emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale precise
disposizioni sulle procedure connesse all'iscrizione al collocamento
Secondo tali disposizioni, le Sezioni circoscrizionali per
l'impiego sono tenute ad iscrivere tempestivamente nelle liste di
collocamento i lavoratori disoccupati provenienti dall'estero, ita-
liani o stranieri, pur se sforniti del libretto di lavoro o, comun-
que, della documentazione ordinariamente prescritta per l'iscrizione
stessa.(3)
Alla luce di quanto sopra, gli assicurati in questione, la cui
formale iscrizione nelle liste sia stata erroneamente ritardata fino
alla regolarizzazione della loro posizione soggettiva (acquisizione
della residenza, del libretto di lavoro ecc.) debbono essere conside-
rati iscritti nelle liste di collocamento sin dalla data in cui si
sono inizialmente presentati ai competenti uffici circoscrizionali.
In favore di tali assicurati, va' pertanto riconosciuto il di-
ritto alle prestazioni di disoccupazione di cui al mod. E 303, rila-
sciato dalle istituzioni estere, a decorrere dalla data in cui si
sono materialmente messi a disposizione dei predetti uffici (anche se
questi ne hanno di fatto procrastinato l'iscrizione), data che potra'
essere accertata a mezzo di specifiche attestazioni degli uffici
stessi.
1.4 - Erogazione del trattamento di disoccupazione in favore di
assicurati che ritornano all'estero prima della scadenza
del periodo indicato sul mod.E 303.
Quesito
Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle modalita' di ero-
gazione da parte dell'I N P S dell'indennita' di disoccupazione in
favore di disoccupati i quali, pur avendo titolo a fruirne in base al
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formulario E 303 rilasciato dalle Istituzioni competenti, ritornano
all'estero senza aver ricevuto - in tutto o in parte - il paga-
mento di quanto loro spettante.
Chiarimenti
Va premesso che il sistema di pagamento delle prestazioni di
disoccupazione vigente in Italia non consente in alcun caso la ri-
scossione all'estero, essendo necessario che l'interessato (o il suo
delegato) apponga la firma per ricevuta in presenza dell'Organo ero-
gatore.
Pertanto, qualora il disoccupato torni nello Stato di prove-
nienza e richieda il pagamento delle prestazioni ancora spettantigli
in base al mod. E 303, si rende necessario che la SAP inviti l'inte-
ressato a rilasciare delega a una persona di sua fiducia, residente
in Italia, per la riscossione delle somme maturate sino alla data
della sua partenza.
Infatti, i competenti Organismi stranieri riprenderanno even-
tualmente i pagamenti dell'indennita' soltanto a decorrere dal giorno
in cui il disoccupato si mettera' di nuovo a disposizione del mercato
del lavoro locale. (4)
1.5 - Esportabilita' del diritto ai trattamenti di
disoccupazione erogati in regime C.E.E. a carico delle
Istituzioni spagnole.
Quesito
Atteso che talune Istituzioni spagnole trasmettono formulari E
303 nei quali il periodo di erogazione delle prestazioni di disoccu-
pazione supera in misura consistente il periodo massimo di tre mesi
fissato dalla normativa comunitaria, sono stati chiesti chiarimenti
in ordine alla possibilita' di riconoscere il diritto per l'intero
periodo, nonche' in ordine alle difficolta' sorte nell'applicazione
della procedura automatizzata, che consente un'acquisibilita' massima
di 180 giornate.
Chiarimenti
Si sottolinea che, anche dopo l'adesione della Spagna alle C-
omunita' Europee e' stata mantenuta in vigore la disposizione di cui
all'art.23 della Convenzione italo-spagnola del 30 ottobre 1979, me-
diante espresso richiamo nell'"Atto di adesione"; orbene, tale norma
non stabilisce alcun limite temporale per la corresponsione nell'altro
Stato delle prestazioni in questione. (5)
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Ne consegue la perfetta regolarita' dell'erogazione delle pre-
stazioni di disoccupazione per l'intero periodo indicato sui formu-
lari E 303 rilasciati dalle Istituzioni spagnole, anche se per pe-
riodi (notevolmente) superiori ai tre mesi.
Sotto il profilo procedurale, potra' essere adottato l'accorgi-
mento di frazionare la prestazione in piu' elementi successivi, di
180 giornate ciascuno, sino a concorrenza del numero complessivo
delle giornate indennizzabili in base al formulario E 303 spagnolo.
Nel caso di difficolta' nell'applicazione della procedura, le
SAP vorranno tempestivamente contattare la Direzione Centrale per la
Tecnologia Informatica, Ufficio Prestazioni non pensionistiche, u-
tilizzando il numero di fax 06.5917859.
1.6 - Erogazione del trattamento speciale di disoccupazione
previsto dalla Legge 1 giugno 1991, n.169, art.2, comma
14, in favore di civili, cittadini comunitari, licenziati
da Organismi militari operanti nel territorio nazionale
nell'ambito della Comunita' atlantica.
Quesito
Premesso che la disposizione citata in epigrafe stabilisce la
concessione di un trattamento pari al trattamento speciale previsto
per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini in favore dei
civili italiani che abbiano prestato servizio continuativo da almeno un
anno alla data del 30 giugno 1990 presso organismi militari N.A.T.O., e'
sorto il dubbio che la norma non possa trovare applicazione nei confronti
di civili, cittadini di Stati membri C.E.E., in quanto non in possesso
del requisito della cittadinanza italiana.
Chiarimenti
Il trattamento speciale previsto dalla Legge 1 giugno 1991,
n.169, art.2, comma 14 va riconosciuto anche in favore dei cittadini
comunitari, nei confronti dei quali non e' opponibile - quale mo-
tivo di reiezione - la mancanza del requisito della cittadinanza i-
taliana.
In effetti, come e' stato sottolineato dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, la clausola della cittadinanza non e'
opponibile ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' Europee,
in quanto viola l'art.7 del Trattato di Roma ( il quale vieta qual-
siasi discriminazione sulla base della nazionalita').
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1.7 - Applicazione del principio della totalizzazione per il
conseguimento del requisito contributivo richiesto dal
comma 7 dell'art.7 della Legge 23 luglio 1991, n.223 per
il prolungamento della durata dell'indennita' di mobilita'.
Quesito
Sono sorte perplessita' in ordine alla possibilita' dell'appli-
cazione del principio della totalizzazione per il raggiungimento del
requisito (anzianita' contributiva non inferiore ai 28 anni) occor-
rente per fruire dell'indennita' di mobilita' prolungata fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di anzianita'
(art.7, comma 7 della Legge 23 luglio 1991, n.223).
Chiarimenti
In proposito, fermo restando che, ai fini del perfezionamento
del requisito dei 12 mesi di anzianita' aziendale previsto per l'ac-
quisizione del diritto all'indennita', non puo' farsi ricorso alla
totalizzazione (6), si ritiene viceversa che la totalizzazione possa
essere operata per il conseguimento del requisito contributivo ri-
chiesto dal citato comma 7 dell'art.7 per il prolungamento della du-
rata dell'indennita'fino alla data di maturazione del diritto alla
pensione di anzianita'.
In effetti, tenuto conto del disposto del comma 12 dell'art.7
medesimo, in forza del quale, in generale, "l'indennita' di mobilita'
e'regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione involontaria", si debbono estendere a
tale indennita' tutte le disposizioni ordinariamente applicabili ai
trattamenti di disoccupazione.
Quindi, fatti salvi gli aspetti riconducibili alla specificita'
della prestazione e appositamente disciplinati dalla legge, il cri-
terio della totalizzazione, costituendo una delle principali linee
portanti della normativa internazionale anche nel campo dell'assicu-
razione contro la disoccupazione involontaria, puo' e deve essere
applicato, in linea di massima, anche all'indennita' di cui trattasi.
Il medesimo principio vale, ovviamente, per il raggiungimento
del requisito contributivo, richiesto dal comma 6 dello stesso art.7,
ai fini del prolungamento dell'indennita' in parola sino alla data di
compimento dell'eta' prescritta per il pensionamento di vecchiaia.
1.8 - Recupero delle prestazioni di disoccupazione
indebitamente corrisposte dalle istituzioni estere a titolari
di trattamenti pensionistici A.G.O..
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Quesito
E' stato chiesto se nei confronti di soggetti, titolari di pen-
sione A.G.O., che risultino aver fruito indebitamente del trattamento
di disoccupazione a carico di Organismi degli Stati membri della
C.E.E., sia possibile operare il recupero d'ufficio sulla prestazione
pensionistica, nell'ipotesi che l'importo della pensione sia inte-
grato al minimo.
Chiarimenti
Va premesso che le disposizioni di cui all'art.111, paragrafo 2,
del Regolamento C.E.E. n.574/72 prevedono, nell'eventualita' che
l'istituzione di uno Stato membro abbia corrisposto prestazioni in-
debite ad un assicurato, la possibilita' di procedere a ritenute
d'ufficio sulle prestazioni previdenziali di cui lo stesso assicurato
beneficia da parte di un altro Stato membro (v. circolare n.2062
Ce.N.P.I. punto 3, gia' citata).
Peraltro, per quanto attiene la fattispecie rappresentata nel
quesito, si fa presente che non e' possibile procedere al recupero
d'ufficio sul trattamento pensionistico nel limite di un quinto del
suo ammontare, ostando a cio' la norma contenuta nell'art.69 della
Legge 30 aprile 1969, n.153, che fa salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo.
In effetti, tale modus operandi e' perfettamente in linea con il
tenore del citato paragrafo 2 dell'art.111, nella parte in cui san-
cisce che la trattenuta d'ufficio sulle prestazioni previdenziali
fruite dal debitore puo' aver luogo solo alle condizioni e nei limiti
previsti dalle legislazioni di entrambi i Paesi interessati (v. anche
punto 4 della circolare n.2085 C.I. del 7 giugno 1983, gia' menzio-
nata).
2 - PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA E ANTITUBERCOLARI.
2.1 - Fasi istruttorie delle pratiche afferenti prestazioni
economiche di malattia e antitubercolari in regime
internazionale.
Quesito
E' stato sollevato il problema dell'esatto iter istruttorio da
seguire nella definizione delle pratiche relative a prestazioni eco-
nomiche di malattia e antitubercolari, concernenti assicurati che
facciano valere periodi di attivita lavorativa in Italia e in Paesi
esteri convenzionati.
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Charimenti
Nella fattispecie occorre preliminarmente verificare se l'ultima
occupazione sia stata esercitata in Italia o all'estero, in quanto
solo il Paese in cui e' stata svolta da ultimo un' attivita' lavora-
tiva, assoggettata all'obbligo assicurativo, e' abilitato ad effet-
tuare il cumulo dei periodi nazionali ed esteri (documentabili con
gli appositi formulari internazionali destinati all'assicurazione
malattie, come, ad esempio, l'E 104 per i Paesi CEE).
Qualora sussista un diritto a prestazioni nel Paese estero in
cui e' stata svolta l'ultima attivita' lavorativa, la pratica dovra'
essere definita negativamente dall'Istituto con la motivazione che
"le prestazioni spettano prioritariamente a carico dell'assicurazione
estera, a cui l'interessato e' stato da ultimo assoggettato".
Qualora, invece, l'ultima occupazione sia stata esercitata in
Italia o, comunque, non siano stati perfezionati nell' assicurazione
estera i presupposti di legge per il diritto alle prestazioni, dovra'
essere accertata l'esistenza dei requisiti fissati dalla legislazione
italiana per il riconoscimento di tale diritto nei confronti
dell'Istituto:
a) con il cumulo dei periodi assicurativi esteri, se l'ultima
attivita' lavorativa sia stata espletata in Italia;
b) con il computo dei soli periodi assicurativi italiani, se
l'interessato sia stato assoggettato da ultimo all'assicurazione
estera.
2.2 - Erogazione delle prestazioni economiche di malattia ai
sensi della convenzione italo-monegasca: individuazione
dell'Istituzione competente in ordine agli accertamenti
sanitari.
Quesito
Sono state chieste precisazioni circa l'identificazione
dell'Istituzione tenuta ad espletare gli accertamenti medico-legali
per conto degli organismi monegaschi nei confronti dei lavoratori
frontalieri ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
economiche di malattia ai sensi della convenzione italo-monegasca.
Chiarimenti
Si fa presente che il controllo medico effettuato in applica-
zione delle convenzioni internazionali (ivi compresa la convenzione
italo-monegasca) rientra istituzionalmente nelle attribuzioni delle
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Unita' Sanitarie Locali territorialmente competenti, alle quali gli
interessati si rivolgono per ottenere le prestazioni sanitarie (7).
La circostanza che le risultanze del controllo medico possano
eventualmente esplicare i loro effetti anche ad altri fini (ad esem-
pio, per talune categorie di assicurati, nell'area delle prestazioni
economiche) non inficia minimamente tale conclusione, tanto piu' se
si considera che le indennita' di malattia e maternita' sono, in ge-
nerale, erogate direttamente dalle istituzioni interessate e, quindi,
senza che l'I N P S debba procedere ad alcun adempimento.
Ulteriore conferma si trae dalla lettura dell'art.9 dell'Accordo
amministrativo relativo alle modalita' di applicazione della conven-
zione italo-monegasca, ove e' esplicitamente stabilito che l'Istitu-
zione monegasca, allorche' consideri necessario espletare diretta-
mente il controllo sanitario in Italia, deve rivolgersi al medico di
controllo dell'Unita' Sanitaria Locale.
2.3 - Applicabilita' del principio della neutralizzazione ai
fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni
termalistiche in favore dei lavoratori frontalieri
svizzeri.
Quesito
Sono sorti dubbi circa la possibilita' di neutralizzare i pe-
riodi di assicurazione maturati dai frontalieri nella Confederazione
elvetica al fine del conseguimento dei requisiti richiesti per la
concessione delle cure balneo-termali.
Chiarimenti
In proposito, si rammenta che, secondo il disposto dell'art.26
del D.P.R. 26 aprile 1957, n.818, le cure termali possono essere
concesse ai pensionati di invalidita' nonche' agli assicurati I V S
che alla data della domanda possano far valere almeno due anni di
assicurazione e, nel quinquennio precedente, i requisiti di contri-
buzione previsti per il raggiungimento del diritto alla pensione di
invalidita'.
Ai fini del conseguimento del diritto a quest'ultima prestazio-
ne, la convenzione italo-svizzera prevede la totalizzazione dei pe-
riodi assicurativi svizzeri e italiani.
Da quanto sopra consegue che le domande di cure termali inol-
trate da lavoratori italiani (frontalieri e non) occupati in Svizzera
devono essere decise attenendosi al criterio del cumulo contributivo
anziche' a quello della neutralizzazione.
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Il medesimo criterio trova ovviamente applicazione nei confronti
di tutti i lavoratori che abbiano prestato la propria opera nei ter-
ritori di Paesi, con i quali sono stati stipulati accordi di sicu-
rezza sociale che si estendono all'assicurazione invalidita'.
Per quanto superfluo, si precisa che condizione indispensabile
per la totalizzazione e' che gli interessati risultino gia' assicu-
rati in Italia.
Fermo restando tale presupposto, nei confronti dei lavoratori
italiani, gia' occupati in Svizzera, potranno essere totalizzati
esclusivamente i periodi fatti valere nella specifica assicurazione
invalidita' (AI) vigente nella Confederazione elvetica.
2.4 - Possibilita' o meno di riconoscere il diritto alle prestazioni
antitubercolari in favore di titolari di pensione liquidata in
regime C.E.E..
Quesito
E' stata sollevata la questione circa la possibilita' di ac-
cordare le prestazioni economiche antitubercolari, spettanti in qu-
alita' di assicurato, in favore di titolare di pensione di vecchiaia
liquidata in regime C.E.E., il quale sia stato ricoverato per malat-
tia specifica a distanza di tempo (piu' di un anno) rispetto alla
cessazione dell'attivita' lavorativa, avvenuta all'estero.
Chiarimenti
Per quanto concerne il riconoscimento del diritto alle presta-
zioni economiche antitubercolari in qualita' di assicurato, si precisa
quanto segue:
- non sussiste, innanzi tutto, alcuna possibilita' di ottenere le
prestazioni di cui trattasi, a carico dello Stato estero in cui
e' stata esercitata l'ultima attivita' lavorativa, in quanto il
ricovero e' avvenuto in epoca di gran lunga successiva alla
cessazione di tale attivita'ed e', di conseguenza, venuta meno la
copertura dell'assicurazione malattia, nella quale in genere
rientra la tutela della tubercolosi negli altri Stati;
- parimenti, nessun diritto puo' essere vantato a carico del
regime assicurativo italiano, in quanto dopo il rientro
dall'estero l'interessato non si e' occupato in attivita'
soggette all'obbligo assicurativo e, pertanto, non puo'
avvalersi del cumulo dei contributi italiani ed esteri per
perfezionare il requisito di cui all'art.3 della Legge 6 agosto
1975, n.419.
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Le suddette prestazioni spettano, peraltro, in qualita' di pensio-
nato, in virtu' della normativa nazionale, in base al disposto dell'art.1
della legge dianzi citata (8), essendo del tutto irrilevante che la
pensione sia stata liquidata in autonomo o in regime internazionale.
2.5 - Applicazione del principio dell'automaticita'
delle prestazioni concernenti l'assicurazione contro la
tubercolosi, nella definizione delle pratiche in regime
internazionale.
Quesito
E' stato chiesto se debba trovare applicazione il principio
dell'automaticita' delle prestazioni antitubercolari allorche' sia
diretto ad accertare la sussistenza del requisito contributivo, ai
sensi della normativa internazionale.
Il caso concreto si riferisce ad assicurato, gia' occupato in
Stato C.E.E., il quale al rientro in Italia ha prestato attivita'
lavorativa per alcuni mesi nel settore agricolo - in epoca precedente
il ricovero per malattia specifica - alle dipendenze di un datore di
lavoro che ha evaso l'obbligo contributivo nei confronti del lavora-
tore stesso.
Chiarimenti
In proposito si sottolinea che il principio dell'automaticita'
delle prestazioni vigente nella specifica branca assicurativa di-
spiega i suoi effetti anche nella trattazione delle pratiche in re-
gime internazionale (9).
Di conseguenza, acclarata la sussistenza del rapporto di lavoro,
va considerata dovuta la contribuzione relativa al periodo di occu-
pazione corrispondente, senza attendere il perfezionamento della
procedura di recupero.
Inoltre, tenuto conto che l'attivita' lavorativa soggetta
all'obbligo assicurativo e' stata prestata successivamente al rimpa-
trio, si dovra' procedere - ai fini del perfezionamento del diritto -
al cumulo dei periodi di assicurazione italiani ed esteri.
2.6 - Riconoscimento del diritto alle prestazioni
antitubercolari in favore di titolari di pensione in
convenzione.
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12
Quesito
Domanda di indennita' antitubercolare presentata da titolare di
pensione di cat.IO/S, il quale alla data del ricovero non puo' far
valere, nell'assicurazione contro la tubercolosi, il requisito
dell'anno di contribuzione richiesto dall'art.3 della Legge 6 agosto
1975, n.419.
Chiarimenti
Si precisa che nella fattispecie le prestazioni antitubercolari
vanno accordate al degente, nella sua qualita' di pensionato, ai
sensi dell'art.1 delle Legge 6 agosto 1975, n.419.
Va, infatti, sottolineato quanto segue:
- i titolari di pensione derivante dall'assicurazione generale
obbligatoria, qual'e' indubbiamente quella di cui gode l'inte-
ressato, vantano un titolo autonomo alle prestazioni in parola,
nei casi in cui non facciano valere il requisito contributivo di
cui all'art.3 della legge citata (v. punto II della summenzionata
circolare n.134342 Prs del 26 settembre 1975);
- la circostanza che il diritto alla pensione sia stato
raggiunto in regime C.E.E., utilizzando la contribuzione
maturata in Stati esteri, non vale a modificare l'elemento
obiettivo dell'esistenza della condizione - titolarita'
della pensione - richiesta dal preciso dettato legislativo.
Si coglie l'occasione per rammentare che la norma di cui al
predetto art.1 della citata Legge n.419/75 non opera qualora gli in-
teressati possano fruire delle prestazioni antitubercolari in qualita' di
2.7 - Incompatibilita' tra prestazioni antitubercolari e presta-
zioni economiche di malattia a carico di istituzioni estere.
Quesito
E' stata sollevata la questione se possa aver diritto alle pre-
stazioni antitubercolari in regime nazionale un assicurato, occupato
da ultimo in Germania, il quale, ricoverato in Italia per malattia
specifica con dimissione in cura ambulatoria, ha fruito durante il
periodo di ricovero e di cura ambulatoria delle prestazioni economi-
che di malattia a carico di un'Istituzione tedesca.
Chiarimenti
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In virtu' del disposto di cui all'art.12 del Regolamento C.E.E.
n.1408/71, nessun diritto alle prestazioni antitubercolari italiane
puo' essere vantato dall'interessato per l'evento morboso in que-
stione, in relazione al quale fruisce in via prioritaria di presta-
zioni a carico dell'assicurazione tedesca, alla quale e' stato da
ultimo assoggettato.
Non e', infatti, possibile beneficiare per uno stesso periodo di
prestazioni della medesima natura o assimilabili, concesse da parte
di piu' Stati.
Qualora, peraltro, l'interessato possa far valere in Italia al-
meno un anno di contribuzione nell'assicurazione contro la tuberco-
losi e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti di legge, allo
stesso potra' venir riconosciuto il diritto all'indennita' post-sa-
natoriale a far tempo dal primo giorno successivo al termine del pe-
riodo gia' indennizzato dall'istituzione estera.
2.8 - Documentazione del diritto alle prestazioni antitubercolari
- in qualita' di familiare di assicurato - in favore di
rifugiato politico di nazionalita' etiopica.
Quesito
Vengono sollevati dubbi circa la possibilita' di riconoscere il
diritto alle prestazioni antitubercolari, in qualita' di familiare di
assicurato, a persona di nazionalita' etiopica, dimorante in Italia
quale rifugiato politico sotto il mandato dell'O N U, stante che la
condizione di "familiare di assicurato" non e' accertabile con docu-
mentazione delle pubbliche autorita' dello Stato d'origine, mancando
la registrazione del matrimonio agli effetti civili.
Chiarimenti
Va premesso che attualmente non esiste alcuna convenzione in
materia di sicurezza sociale tra l'Italia e l'Etiopia.
Cio' posto, alla luce del parere espresso in merito dall'Avvo-
catura Centrale, si fa presente che i diritti connessi allo status
personale dei rifugiati politici continuano, secondo la dottrina
prevalente, ad essere retti dalla legge in base alla quale essi sono
sorti.
Nella fattispecie, atteso che l'Etiopia considera rilevante nel
proprio ordinamento anche il solo matrimonio religioso, potrebbe es-
sere sufficiente, per riconoscere all'interessato la qualita' di
"familiare", una certificazione dell'avvenuto matrimonio religioso,
rilasciata dalle autorita' religiose di quel Paese.
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Va inoltre considerato che, sia ai sensi degli artt.23 e 24
della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, sia ai sensi del combi-
nato disposto degli artt. 3 e 10 della Convenzione O.I.L. n.118 del
1962 sull'uguaglianza di trattamento nell'ambito della sicurezza so-
ciale, i rifugiati politici sono parificati ai cittadini agli effetti
dell'assistenza pubblica e della sicurezza sociale, con il ricono-
scimento dei relativi diritti ed alle stesse condizioni previste nei
confronti dei cittadini medesimi, prescindendosi da qualsiasi condi-
zione di reciprocita'.
Quanto sopra induce ad ammettere la possibilita' di avvalersi -
in mancanza della certificazione richiesta - delle disposizioni di
cui alla Legge 4 gennaio 1968, n.15, che consente di comprovare de-
terminate situazioni personali (compreso lo stato di coniugato) con
dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato.
Pertanto, ove null'altro osti, lo status di "familiare di assi-
curato" puo' nel caso specifico ritenersi sussistente e provato con
la presentazione di un certificato di matrimonio rilasciato dalle
autorita' religiose etiopiche, ovvero con una dichiarazione sostitu-
tiva sullo status di coniuge, sottoscritta dall'assicurato e dal
presunto familiare, dichiarazione che dovra' riguardare sia l'avve-
nuto matrimonio sia il luogo e la data della relativa celebrazione.
3 - PRESTAZIONI FAMILIARI.
3.1 - Diritto alle prestazioni familiari nei confronti di
lavoratori, cittadini di Paesi non convenzionati.
Quesito
Sono insorte perplessita' circa il riconoscimento del diritto
all'A N F nei confronti di lavoratori stranieri con famiglie resi-
denti nei Paesi d'origine, non convenzionati.
Chiarimenti
Ai cittadini di Stati esteri non convenzionati non spetta l'A N
F per i familiari residenti fuori del territorio italiano.
Infatti, ai sensi del comma 6 bis dell'art.2 della legge 13
maggio 1988, n.153, non hanno diritto all'A N F i lavoratori
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stranieri, cittadini di Paesi non convenzionati, i cui familiari non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana (10).
E' appena il caso di rammentare che per Paesi non convenzionati
si intendono non solo quelli per i quali non esiste alcuna conven-
zione ma anche quelli per i quali la convenzione stipulata con
l'Italia non si estende alla specifica branca delle prestazioni fa-
miliari.
3.2 - Inapplicabilita' della normativa comunitaria in ordine alle
prestazioni familiari spettanti a pubblici dipendenti.
Quesito
Nel caso prospettato, il padre dei minori, residente in Italia
con i figli, era titolare di prestazioni d'invalidita' a carico del
Belgio. L'Organismo belga, tenuto all'erogazione delle prestazioni
familiari per i figli, ne aveva sospeso la corresponsione in quanto,
ai sensi dell'art 79 del Regolamento C.E.E. n.1408/71 (11) opponeva
l'esistenza di un diritto prioritario alle prestazioni in parola in
favore della madre, occupata in Italia come cuoca presso un'Ammini-
strazione comunale.
Chiarimenti
In proposito va osservato che i dipendenti delle Amministrazioni
comunali sono iscritti ai fini previdenziali ad un regime speciale
applicabile esclusivamente a dipendenti pubblici, quali sono indub-
biamente quelli degli Enti locali.
Detto regime esula - come esplicitamente stabilito dall'art.4,
par. 4 del Regolamento C.E.E. n.1408/71 - dalla sfera di pertinenza
dei Regolamenti stessi e deve, pertanto, essere considerato del tutto
irrilevante rispetto alla legislazione previdenziale degli altri
Stati membri.
Nel caso di specie, quindi, nei confronti della madre dei minori
non puo' trovare applicazione neppure la regola di priorita' stabi-
lita dall'art.79 del Regolamento C.E.E. n.1408/71.
Eventuali ulteriori chiarimenti richiesti da parte degli orga-
nismi degli altri Stati membri dovrebbero, pertanto, essere forniti
dalle Amministrazioni pubbliche interessate, cui i suddetti organismi
dovrebbero essere invitati a rivolgersi direttamente.
3.3 - Applicazione della Convenzione italo-iugoslava in materia di
prestazioni familiari, agli Stati nati dalla dissoluzione della
Repubblica Federativa di Iugoslavia.
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Quesito
Il caso riguarda un lavoratore che in data 6.12.1991 ha presen-
tato alla SAP domanda intesa ad ottenere l'assegno per il nucleo fa-
miliare in favore dei familiari residenti in Croazia, per il periodo
dal 1.6.1990 al 31.12.1991.
E' stato chiesto se nella fattispecie si ravvisino gli estremi
per l'applicazione della Convenzione italo-iugoslava in materia di
assicurazioni sociali.
Chiarimenti
Si deve tener conto della circostanza che alla data della do-
manda la Croazia faceva parte, sul piano giuridico internazionale,
della Repubblica Federativa di Iugoslavia e che, in particolare, il
riconoscimento da parte italiana della Croazia stessa come entita'
statale a se' stante e' intervenuto soltanto il 15 gennaio 1992.
Da quanto sopra consegue che alla domanda (inoltrata il 6 di-
cembre 1991) deve ritenersi applicabile, a tutti gli effetti, la
convenzione stipulata con la Repubblica iugoslava il 14 novembre
1957.
Cio' premesso, la predetta convenzione resta comunque provviso-
riamente applicabile anche dopo il 15 gennaio 1992 - in virtu'
dell'art.34 della Convenzione di Vienna del 23 agosto 1988 sulla
successione di Stati in materia di Trattati - fintantoche' non si
perverra' alla sua formale denunzia o alla stipula di una nuova spe-
cifica convenzione con la Croazia.
3.4 - Irrilevanza del requisito della residenza in ordine
all'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di
prestazioni familiari.
Quesito
E' stato rappresentato il dubbio se sia possibile concedere
l'autorizzazione per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare, ai sensi dell'art.211 della Legge 19.5.75, n.151, in re-
lazione alla posizione di lavoratore occupato in Italia, direttamente
a favore della moglie separata residente con il figlio in Spagna.
Chiarimenti
In premessa va sottolineato che il campo di applicazione della
normativa comunitaria si estende, in virtu' dell'art.2, par.1 del
Regolamento C.E.E. n.1408/71 ai lavoratori che sono o sono stati
soggetti alla legislazione di uno degli Stati membri e che sono
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cittadini di uno degli Stati membri e residenti nel territorio di uno
di tali Stati nonche' ai loro familiari ed ai loro superstiti (12).
Cio' posto, per quanto concerne specificamente le prestazioni
familiari, si rammenta che, ai sensi degli artt.73 e 75 del citato
Regolamento, le medesime debbono essere erogate indipendentemente
dallo Stato di residenza della persona alla quale esse sono dovute.
Pertanto, nulla osta a che vengano concesse le prestazioni fa-
miliari - ai sensi dell'art.211 della Legge 19 maggio 1975, n.151 -
per i congiunti residenti in Spagna di un lavoratore (cittadino ita-
liano o di un altro Stato membro) occupato in Italia, sempreche'
sussistano tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale
(compresi quelli reddituali).
Al fine di evitare pagamenti indebiti debbono, inoltre, trovare
applicazione - per analogia - le istruzioni fornite al punto 15.3
della summenzionata circolare n.12 del 12 gennaio 1990, nonche'
quelle di cui alla circolare n.24 del 30 gennaio 1992 (13), in ordine
alla necessita' e periodicita' annuale dell'autorizzazione.
3.5 - Prestazioni familiari in favore di figli naturali nati
all'estero.
Quesito
Sono state chieste precisazioni in merito ai criteri da osser-
vare per l'accertamento - ai sensi dell'ordinamento italiano - dello
status di figlio naturale legalmente riconosciuto, qualora la nascita
sia avvenuta all'estero.
Chiarimenti
Premesso che l'art.3 del Testo Unico n.797/55 sancisce l'equi-
parazione ai figli legittimi dei figli naturali legalmente ricono-
sciuti, va sottolineato che il riconoscimento deve ovviamente inter-
venire con le modalita' previste dalla legislazione nazionale, non
potendosi automaticamente recepire nell'ordinamento italiano un atto
assunto nel quadro di un ordinamento estero.
La legislazione italiana, pur non prescrivendo determinate forme
rituali per il riconoscimento del figlio naturale, esige una dichia-
razione espressa del genitore. Pertanto, il riconoscimento puo' ri-
sultare dall'atto di nascita - formato o trascritto presso i
competenti uffici comunali italiani - ovvero da una apposita dichia-
razione resa davanti ad un ufficiale dello stato civile, davanti ad
un notaio, al giudice tutelare o, infine, risultare dal testamento,
qualunque ne sia la forma.
Al riconoscimento si puo' addivenire anche mediante sentenza
ovvero a seguito di un provvedimento di volontaria giurisdizione.
Qualora il provvedimento dell'autorita' giudiziaria sia stato
ottenuto all'estero, esso puo' acquisire efficacia in Italia attra-
verso il procedimento di delibazione disciplinato dagli artt. 796 e
seguenti del codice di procedura civile, proponendo la relativa do-
manda alla Corte d'Appello del luogo in cui la sentenza deve avere
attuazione.
In ordine all'assunzione del cognome da parte del minore, va
infine precisato che il figlio naturale assume il cognome del geni-
tore, che per primo lo ha riconosciuto; se il riconoscimento e' stato
effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, esso assume il
cognome del padre.
Se il riconoscimento da parte del padre avviene successivamente
a quello della madre, il figlio naturale puo' assumere il cognome del
padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre: trattasi,
naturalmente, di una facolta' di scelta che, nel caso di figlio mi-
nore, viene esercitata per lui dal giudice tutelare.
3.6 - Documentazione da produrre per l'istruttoria delle domande di
prestazioni familiari in regime di convenzioni bilaterali.
Quesito
Sono state richieste delucidazioni in ordine alla documentazione
necessaria per la concessione delle prestazioni familiari, qualora
manchino certificazioni analoghe a quelle prescritte dalla legisla-
zione nazionale, nonche' sulla possibilita' di ricorrere a semplici
dichiarazioni personali di responsabilita' per l'accertamento di e-
Chiarimenti
Per quanto concerne il certificato di stato di famiglia, come
del resto per qualsiasi altra certificazione indispensabile ai fini
della concessione delle prestazioni in argomento, valgono - nei casi
d'inesistenza nel Paese d'origine dei lavoratori di una documenta-
zione analoga - le disposizioni dettate al punto 8 della citata cir-
colare n.203 dell'8 ottobre 1988.
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Tali lavoratori saranno, pertanto, tenuti ad esibire quelle
certificazioni che sia possibile acquisire secondo la legislazione
del loro Paese, purche' siano munite dell'attestazione del competente
Consolato italiano, che faccia fede non solo della validita' alla
stregua delle leggi locali, ma anche della circostanza che esse rap-
presentano l'unico modo disponibile per attestare la composizione
della famiglia ovvero le altre situazioni di fatto o di diritto e-
ventualmente contemplate dalla normativa italiana.
Quanto alla utilizzazione di dichiarazioni personali di re-
sponsabilita', talora previste nell'ambito di ordinamenti stranieri,
per attestare l'inesistenza di diritti a prestazioni familiari nei
confronti di istituzioni estere (come "l'attestation de non foction",
per la Tunisia), si fa presente che le convenzioni bilaterali in ma-
teria esigono il rilascio di certificazioni ufficiali da parte degli
organismi previdenziali competenti.
Tali certificazioni debbono anzi essere redatte su formulari
appositi nei casi in cui questi sono stati bilateralmente concordati
(com'e' il caso, ad esempio, della Tunisia, per la quale viene uti-
lizzato lo specifico modulo I/TN 6, elaborato sulla falsariga del
formulario comunitario E 411).
IL DIRETTORE GENERALE
MARIA ANNA MANZARA
NOTE
(1) - V. anche l'esplicita disposizione di recente introdotta
dall'art.46 bis, paragrafo 3, lett.a del Regolamento n.1408/71
(cfr. versione coordinata nel Supplemento agli Atti Ufficiali
del dicembre 1992).
(2) - V. circolare n. 2039 Prs del 22 dicembre 1972, parte III, punto
3, lett.B, sub a, in " Atti Ufficiali" 1972, pag. 2755.
(3) - V. circolare n.1037 Prs del 12 maggio 1975, in "Atti
Ufficiali" 1975, pag. 1065, nonche' punto 3 della circolare n.
2085 C.I. del 7 giugno 1983, in "Atti Ufficiali" 1983,
pag.1545.
(4) - V. circolare n.2062 Ce.N.P.I. - n.444 Rg del 19 novembre 1977,
punto 2, in "Atti Ufficiali" 1977, pag.1858 e circolare n. 2081
C.I. del 29 marzo 1982, parte III, in "Atti Ufficiali" 1982,
pag. 1222; v. anche circolare n. 2101 C.I. del 17 ottobre 1987,
punto 3, in "Atti Ufficiali" 1987, pag.2638.
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(5) - V. circolare n.2091 C.I. del 18 marzo 1986, punto 4.3, in "Atti
Ufficiali" 1986, pag.651.
(6) - V. circolare n.3 del 2 gennaio 1992, punto 14, lett. c, in
"Atti Ufficiali" 1992, pag.105.
(7) - V., in particolare, circolare n. 1802 C.I. del 13 gennaio 1986,
parte II, cap. 1 , punto 8, in "Atti Ufficiali" 1986, pag. 189.
(8) - V. circolare n. 134342 Prs del 26 settembre 1975, punto II,
secondo periodo, sub lett.C, in "Atti Ufficiali" 1975,
pag.2045.
(9) - V. circolare n.1062 C.I. del 16 dicembre 1980, in "Atti
Ufficiali" 1980, pag.3073.
(10) - V. punto 8 della circolare n.203 dell'8 ottobre 1988, in "Atti
Ufficiali" 1988, pag.2286, nonche' punto 3.3 della circolare
n.39 del 23 febbraio 1989, in "Atti Ufficiali" 1989, pag.379 e
punto 2.2, lett.d) della circolare n.12 del 12 gennaio 1990,
in "Atti Ufficiali" 1990,pag.100.
(11) - V. circolare n.2057 GS del 26 giugno 1975, parte V, nonche'
circolare n.2081 C.I. del 29 marzo 1982, parte IV, gia'
citata.
(12) - V. parte III della circolare n. 2036 Prs del 6 ottobre 1972,
in "Atti Ufficiali" 1972, pag.2368.
(13) - V. "Atti Ufficiali" 1992, pag. 321.
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