Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 142 del 22 giugno 1993
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Circolare 142 del 22 giugno 1993
Oggetto:
MODALITA' E TERMINI RIGUARDANTI LE RICHIESTE DI VERSAMENTO DELLE RISERVE MATEMATICHE CALCOLATE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 12.8.1962, N. 1338.
Per la costituzione di posizioni assicurative relative
a periodi gia' esclusi dall'obbligo assicurativo o a periodi
contributivi prescritti e per il riscatto dei corsi legali
di studio universitario e di lavoro svolto all'estero (artt.
50 e 51 della legge n. 153/1969 e artt. 2 octies e 2 novies
della legge 114/1974) e' previsto - come e' noto - il
versamento di una riserva matematica calcolata secondo le
modalita' di applicazione dell'art. 13/1338 sulla base delle
tariffe contenute nei relativi decreti ministeriali di
attuazione di tale norma.
Le disposizioni operative finora applicate dalle SAP
nell'esame delle domande necessitano di essere modificate ed
integrate alla luce sia dell'esperienza acquisita che degli
orientamenti recentemente emersi in giurisprudenza e in seno
al Comitato Amministratore del "F.P.L.D.".
Nel richiamare, in particolare, le istruzioni fornite
con circolare n. 6568 O. ed altri del 17.7.1986 e da ultimo
con messaggio n. 25665 in data 15.4.1993, si impartiscono le
presenti nuove disposizioni da applicare per tutte le
pratiche di costituzione o riscatto di periodi assicurativi
per le quali il legislatore non ha ritenuto di prefissare
termini temporali per il versamento dei relativi oneri;
pertanto, nulla si intende innovare, con la presente circo-
lare, in materia di ricongiunzione ex lege n. 29/1979.
In assenza di previsione dei termini anzidetti,
l'Istituto ha ritenuto di poter attribuire efficacia vinco-
lante al termine amministrativo di 60 giorni entro cui viene
preteso il versamento delle riserve matematiche di cui
trattasi e tale assunto ha trovato conferma di legittimita'
in una recente pronuncia emessa da parte della Corte di
Cassazione.
L'atto di assegnazione del termine per il pagamento
dell'onere calcolato in applicazione del decreto ministe-
riale 19.2.1981 di attuazione dell'art. 13/1338 e' stato
ritenuto, infatti, pienamente legittimo non in quanto atto
normativo bensi' come un atto di negoziazione pubblico-am-
ministrativa e, come tale, manifestazione di un potere
esercitato per il conseguimento di interessi pubblici.
Premesso quanto sopra e per trasparenza e correttezza
di rapporti tra l'Istituto e gli assicurati, si invitano le
SAP ad osservare scrupolosamente i seguenti criteri generali
di istruttoria e di definizione delle pratiche in argomento,
fatte salve quelle istruzioni precedentemente impartite se
ed in quanto non risultino contrastanti o incompatibili con
tali criteri:
A) Attraverso l'informazione ai vari livelli occorre rap-
presentare l'esigenza che le domande presentate per avva-
lersi delle disposizioni di legge in materia di costituzione
di posizione assicurativa o riscatto con le modalita'
previste dall'art. 13/1338 siano possibilmente corredate
della documentazione necessaria per la loro definizione e
contengano in ogni caso esatte generalita', codice fiscale e
recapito del richiedente, nonche' ogni utile indicazione sia
sulle posizioni assicurative di cui il richiedente stesso
sia gia' titolare sia su eventuali altre richieste prece-
dentemente presentate per ottenere l'accredito di periodi
contributivi o figurativi e non ancora definite.
Qualora non risulti acquisita la documentazione la cui
presentazione deve far carico al richiedente, quale il
certificato di studi universitari, il libretto di lavoro od
altro documento equipollente, il mod. O1/M sost. per periodi
recenti (anno in corso ed eventuale anno precedente) etc...
e che sia "essenziale" per l'esame di merito delle domande
o per la quantificazione degli oneri relativi (cfr. citato
messaggio del 15.4.1993), le SAP inviteranno con lettera
raccomandata a.r. l'interessato a provvedervi entro il
termine di 60 giorni dalla ricezione, pena la reiezione
senza ulteriore avviso delle domande stesse e salva la
possibilita' di definizione favorevole parziale sulla base
delle risultanze agli atti.
In ogni caso, le lettere interlocutorie con le quali viene
richiesta la documentazione "essenziale", oltre ad assegnare
il termine di 60 giorni, devono contenere l'avvertenza degli
effetti che ne discendono in caso di inosservanza.
Altra documentazione utile che l'Istituto dovrebbe gia'
possedere o avere la possibilita' di acquisire direttamente
potra' essere ugualmente richiesta all'interessato con la
stessa lettera, ma separatamente da quella "essenziale" e
senza l'apposizione di termini perentori;
B) Il provvedimento di accoglimento delle domande, da
notificare a mezzo raccomandata a.r., dovra' contenere
l'invito al versamento di quanto dovuto con l'indicazione
delle modalita' da seguire per il pagamento,in unica solu-
zione o in forma rateale, precisando che i termini assegnati
hanno carattere di perentorieta' e che la loro inosservanza
determina, automaticamente e senza ulteriori avvisi, la
caducazione della richiesta originariamente presentata e la
restituzione delle somme eventualmente versate in ritardo
(senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi) salvo
quanto precisato alla successiva lettera "D";
C) Con lo stesso provvedimento, verra' assegnato il termine
di 60 giorni dalla sua ricezione, entro il quale dovra'
essere versata l'intera somma dovuta ovvero - qualora l'in-
teressato intenda avvalersi della forma rateale di pagamento
- la prima delle 60 rate mensili comprensive degli interessi
calcolati al tasso legale vigente e si dovra' inoltre
precisare che le rate residue andranno pagate allo scadere
di ogni mese successivo alla data sotto la quale e' venuto a
scadere il predetto termine dei 60 giorni;
D) In via eccezionale, per le rate mensili successive alla
prima, appena sara' dato rilevare che il loro versamento
risulti effettuato oltre le date di scadenza ma con un
ritardo non superiore a 30 giorni, e' consentita la loro
accettazione per non piu' di due rate (anche non consecuti-
ve) e a condizione che i complessivi importi delle rate
stesse siano maggiorati degli interessi di dilazione al
tasso che viene applicato sui contributi a carico dei datori
di lavoro quale risulti in vigore al momento della richiesta
da parte delle SAP;
E) Tutti i pagamenti effettuati per importi parziali o per
un minore numero di rate entro i termini assegnati dovranno
essere convalidati determinando in proporzione l'accredito
del corrispondente periodo assicurativo;
F) Il pagamento di somme effettuato oltre i termini asse-
gnati e quando non possa ritenersi convalidato in relazione
a quanto precisato al precedente punto D) potra', su espli-
cita richiesta dell'interessato, considerarsi espressione di
una rinnovata volonta' di avvalersi delle norme invocate e
con riferimento alla data di tale pagamento andra' aggior-
nata la corrispondente quota di pensione teorica e relativa
riserva matematica;
G) I provvedimenti sia istruttori che definitivi (di re-
iezione o di accoglimento) vanno notificati a mezzo racco-
mandata a.r. al recapito indicato dal richiedente o a quello
rilevabile dagli atti delle SAP.
Qualora detti provvedimenti debbano essere notificati
all'Ente di Patronato delegato dal richiedente e cio' a
tutti gli effetti di legge, copia della lettera (non racco-
mandata) dovra' essere inviata, per conoscenza, al richie-
dente medesimo;
H) Le lettere che, per errore o fatto comunque imputabile
all'Istituto, non siano state fatte pervenire al recapito
del destinatario dovranno essere nuovamente notificate
all'esatto indirizzo.
I termini, in tali casi, decorreranno ovviamente dalla data
di ricezione da parte degli assicurati dei provvedimenti in
parola.
Al riguardo si precisa che, in ordine ad eventuali conte-
stazioni, per presunte irregolarita' nella consegna delle
lettere, da parte degli Uffici postali, a recapiti diversi
da quello segnalato o a persone diverse non autorizzate dal
destinatario, e' opportuno che siano interessati detti
Uffici per i chiarimenti del caso;
I) Le lettere restituite al mittente perche' respinte o per
fine giacenza dovranno essere tempestivamente rilevate ed,
effettuati i riscontri del caso, inviate nuovamente all'e-
satto indirizzo.
Qualora le stesse lettere vengano di nuovo respinte al
mittente, la domanda originaria dovra' considerarsi riget-
tata; circostanza questa che sara' resa nota all'interessato
non appena possibile;
L) La possibilita' di derogare al principio del rispetto dei
termini in parola in presenza di oggettiva impossibilita' ad
adempiere o per causa di forza maggiore, sara' valutata caso
per caso in sede di decisione dei ricorsi da parte degli
Organi deliberanti.
In tale sede sara' dato altresi' di valutare l'opportunita'
di assegnare un nuovo termine per l'adempimento richiesto
dall'Istituto qualora si dovessero riscontrare dalla docu-
mentazione agli atti vizi di forma o di procedura nella
notifica ovvero quando, anche avuto riguardo all'eventuale
ritardo verificatosi nella trattazione delle pratiche da
parte degli Uffici, il ritardato o mancato rispetto del
termine sia da attribuirsi a situazioni di ordine oggettivo
non dipendenti dalla volonta' degli assicurati.
In attesa di aggiornare le procedure di gestione automatiz-
zata delle pratiche in parola, le SAP daranno applicazione
ai criteri sopra descritti, predisponendo conformemente
apposite lettere-tipo, per tutte le pratiche non ancora
definite alla data di ricezione della presente circolare e
riesamineranno i provvedimenti precedentemente adottati in
modo difforme da tali criteri nei casi in cui risulti
presentato ricorso avverso i provvedimenti stessi e non sia
ancora intervenuta la relativa decisione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to D.ssa MANZARA