Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 94 del 18 marzo 1994
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Circolare 94 del 18 marzo 1994
Oggetto:
Sentenza della Corte Costituzionale n. 275/1993 - Riscatto nell'A.G.O. del corso di studi per il conseguimento del diploma di "assistente sociale".
Con sentenza 28-5/10.6.1993 n. 275 (G.U. n. 25 del
16.6.1993), la Corte Costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 novies della
legge 16.4.1974, n. 114, di conversione del D.L. 2.3.1974,
n. 30, "nella parte in cui non prevede la facolta' di ri-
scattare i periodi corrispondenti alla durata degli studi
per il conseguimento del diploma di assistente sociale
rilasciato da una scuola universitaria diretta a fini
speciali".
La sentenza e' strutturata sulla esplicita presupposi-
zione, risultante dalla parte motiva, che il possesso del
diploma sia richiesto per l'ammissione o la progressione in
carriera.
In considerazione della natura della decisione e in
applicazione del principio generale secondo cui la sentenza
va interpretata nel suo insieme, integrando il dispositivo
con la motivazione che ne costituisce l'antecedente logico-
giuridico, emerge chiaramente dalla pronuncia della Corte la
riscattabilita' nell'A.G.O. non solo dei corsi di laurea
gia' riconosciuti dalla norma censurata, ma anche dei corsi
di studio per il conseguimento del diploma di assistente
sociale, subordinatamente, peraltro, alla sussistenza del
duplice presupposto:
- che il diploma di assistente sociale sia stato conseguito
presso "una scuola universitaria diretta a fini speciali";
- che il possesso del diploma costituisca "condizione
necessaria per l'ammissione o la progressione in carriera"
del richiedente il riscatto presso il proprio datore attuale
o anche presso un datore di lavoro precedente.
La sussistenza di tali requisiti alla data della
domanda di riscatto dovra' pertanto essere di volta in volta
dimostrata dagli interessati mediante la presentazione di
apposita attestazione.
La sentenza in argomento, dal 17.6.1993, giorno suc-
cessivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
ha efficacia giuridica ed e' estesa ai rapporti pendenti e
non gia' definiti, secondo i noti principi di carattere
generale.
Le indicazioni contenute nella presente circolare
dovranno, pertanto, essere seguite sia per la definizione
delle domande e di ricorsi ancora pendenti, sia nella
trattazione dei giudizi ancora in corso.
A richiesta degli interessati potranno essere anche
riesaminati i provvedimenti che non sono ancora divenuti
definitivi per mancato decorso del termine decennale previ-
sto per l'esperibilita' dell'azione giudiziaria - purche'
non siano intervenuti atti negoziali ad effetti interamente
esauriti, quali transazioni o rinunce - ovvero che hanno
formato oggetto di azione giudiziaria non ancora conclusa
con sentenza passata in giudicato.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO