Eureka Previdenza

Circolare 175 del 31 luglio 1997

OGGETTO: soci di cooperative di lavoro art. 24 legge
24.6.1997 n. 196. Norme di tutela previdenziale
per i soci di cooperative di lavoro.
SOMMARIO: soci di cooperative di lavoro.
1) applicabilita' delle norme relative al fondo di
garanzia per il T.F.R.
2) assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.
L'art. 24 della legge 24.6.1997 n. 196, pubblicata nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 154 del
4.7.1997 ed entrata in vigore il 19.7.1997, detta disposi-
zioni in materia di tutela previdenziale per i soci
lavoratori di cooperative di lavoro delle quali si illustra
il contenuto.
1) Contribuzione al Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto.
Con circolare n. 77 del 5.4.1996, in seguito alle
pronunce emesse dalla Corte Costituzionale in tema di
inapplicabilita' ai soci lavoratori di cooperative di
lavoro dell'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art.
2 della legge 29.5.1982, n. 297, e' stato disposto il
rimborso, a domanda, della contribuzione di finanziamento al
citato Fondo di garanzia, versata per i soci di cooperative
di lavoro.
Nel comma 1 dell'art. 24 della legge 196/97 viene
statuito:
- che le norme relative al Fondo di garanzia si applicano
anche ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro;
- che conservano efficacia i contributi gia' versati al
predetto titolo;
- che devono essere restituiti dalle cooperative, entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i
contributi gia' rimborsati.
Sulla base di quanto statuito dalla normativa citata si
precisa quanto segue.
- A decorrere dal 1/7/1997 la contribuzione di
finanziamento al predetto Fondo di garanzia, attualmente
pari allo 0,20%, e' dovuta anche per i soci lavoratori di
cooperative di lavoro;
- la contribuzione gia' versata a tale titolo per i suddetti
soci resta salva e conserva la propria efficacia; nessuna
pretesa deve peraltro essere avanzata nei confronti delle
cooperative che non abbiano versato la contribuzione in
parola per periodi antecedenti il 1/7/1997;
- la contribuzione che sia stata rimborsata secondo la
predetta circolare n. 77 del 5.4.1996 deve essere
restituita dalle cooperative di lavoro senza aggravio di
oneri accessori entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge n. 196/97 e cioe' entro il 17.10.1997.
A tal fine le societa' cooperative di che trattasi
dovranno provvedere al versamento in parola a mezzo
bollettino di conto corrente relativo alle "riscossioni
varie". Detto bollettino dovra' riportare, oltre alla deno-
minazione ed al numero di matricola dell'azienda, anche la
seguente causale: "Contrib. Fondo garanzia art. 24 l.
196/97". Le somme riscosse a tale titolo dovranno essere
imputate al conto esistente PTO 21/01 "Contributi riscossi
con altri sistemi".
Al riguardo le Sedi dovranno attivarsi, in relazione a
quanto statuito, affinche le societa' cooperative provvedano
ad operare in conformita' alle citate disposizioni entro i
termini stabiliti fornendo all'occorrenza ogni utile colla-
borazione agli organismi interessati.
Il mancato adempimento contributivo, entro il termine
stabilito, comportera' l'irrogazione delle somme aggiuntive
per ritardato versamento da computare a decorrere dalla data
di scadenza.
Tali somme aggiuntive, essendo connesse con la contri-
buzione sopracitata di esclusiva pertinenza della Gestione
Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti, dovranno
essere imputate direttamente al conto esistente PTR 24/20.
Con l'occasione si precisa che per le cooperative
disciplinate dal D.P.R. n. 602 del 30.4.1970, il contributo
in questione deve essere calcolato sulle retribuzioni
determinate ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n. 602 stesso e
cioe' su quelle prese a base per il calcolo delle contribu-
zioni "minori".
1.1.) Istruzioni operative.
In relazione a quanto comunicato con il messaggio n.
23216 del 24.4.1996 (all.1) si forniscono le seguenti
istruzioni:
a) Cooperative ex DPR n. 602/70 e Cooperative della piccola
pesca ex lege n. 250/58.
A partire dalle denunce relative al periodo di paga
"luglio '97", la procedura di calcolo provvedera' a richie-
dere anche per i soci lavoratori il contributo dello 0,20%
dovuto al Fondo di garanzia per il TFR.
Eventuali note di rettifica a credito dell'azienda,
emesse per il periodo da aprile 1996 a giugno 1997, al
titolo di cui sopra, non ancora definite, dovranno essere
annullate; ove le stesse abbiano costituito oggetto di
rimborso, l'importo relativo al contributo in questione
dovra' essere restituito dall'azienda secondo la procedura
indicata al punto 1).
b) Cooperative diverse da quelle indicate alla lettera a).
Le istruzioni riguardanti l'apertura di una separata
posizione per i soci lavoratori contrassegnata dal codice di
autorizzazione 8F (azienda non soggetta al contributo per il
Fondo di garanzia per il TFR) devono intendersi annullate.
Si richiama quanto detto alla precedente lettera a) in
relazione alle eventuali note di rettifica a credito delle
aziende.
2) Assicurazione contro la disoccupazione involontaria
dei soci lavoratori di cooperative di lavoro.
2.1) Disposizioni in materia contributiva.
Le disposizioni del comma 2 e seguenti dell'articolo 24
hanno inteso conferire un assetto certo al quadro normativo
in materia di assoggettamento all'assicurazione contro la
disoccupazione involontaria dei soci lavoratori delle
cooperative di lavoro, assoggettamento posto in discussione
in sede interpretativa e giurisprudenziale, essendosi
argomentato che nei confronti dei soci per la loro stessa
configurazione, indipendentemente dal sistema di remunera-
zione adottato, trovasse applicazione l'esclusione prevista
dall'art. 40, primo comma, n. 7, del R.D.L. 4.10.1935, n.
1827 per coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente
nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda.
La norma, pertanto, afferma la sussistenza di tale
obbligo in deroga alla previsione del citato art. 40 facendo
salve le contribuzioni gia' versate anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge n. 196/1997.
Si precisa pertanto quanto segue.
A decorrere dall'1.7.1997 i soci lavoratori delle
cooperative di lavoro, salvo quanto appresso specificato,
sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria indipendentemente dal sistema di remunerazione
adottato e cioe' sia che esso contempli una paga fissa sia
che preveda una forma di compenso variabile.
I contributi gia' versati a tale titolo restano acqui-
siti e dispiegano la loro efficacia ai fini assicurativi e
delle prestazioni.
Peraltro nessuna pretesa sara' avanzata nei confronti
delle cooperative che per i periodi anteriori all'1.7.1997
non abbiano versato i contributi in parola.
Per i soci di cooperative che per la natura dell'at-
tivita' svolta e per consistenza della forza occupazionale
rientrano nel campo di applicazione della disciplina della
mobilita' e' dovuto il contributo dello 0,30% sulla retri-
buzione assoggettata al contributo per l'assicurazione
contro la disoccupazione nonche', nei casi di attivazione
delle procedure di mobilita', il previsto contributo di
ingresso (art. 16, comma 2, legge 23.7.1991, n. 223).
Dalle cooperative di lavoro edili e' dovuto in aggiunta
alla contribuzione per la disoccupazione ordinaria il
contributo dello 0,80% di finanziamento del trattamento
speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6.8.1975,
n. 427.
Come chiaramente statuito dalla norma (art. 24, comma
2), l'intervento legislativo non coinvolge categorie di soci
per altro titolo esclusi dall'assicurazione contro la
disoccupazione o per i quali la stessa non e' contemplata e
segnatamente:
- i soci di cooperative disciplinate dal DPR 30.4.1970, n.
602;
- i soci delle cooperative della piccola pesca disciplinate
dalla legge 13.3.1958, n. 250;
- i soci rientranti nella categoria del personale artistico,
teatrale cinematografico facenti parte di cooperative
svolgenti attivita' teatrale o cinematografica e dotati di
preparazione tecnica, culturale o artistica (cfr. anche
con riferimento agli orchestrali la circolare n. 130 del
24.6.1996).
Per tali categorie continua, pertanto, ad applicarsi
l'esclusione dall'assicurazione contro la disoccupazione.
2.2) Disposizioni in materia di prestazioni.
Il comma 2 dell'art. 24 citato stabilisce che ai soci
lavoratori e' riconosciuto il diritto ai trattamenti ordi-
nari di disoccupazione non agricola (con requisiti normali e
con requisiti ridotti) e al trattamento speciale di disoc-
cupazione per l'edilizia, di cui alla legge 6 agosto 1975,
n. 427, e successive modificazioni, ivi compreso pertanto
quello previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Lo stesso comma 2 riconosce ai soci lavoratori di
cooperative agricole il diritto sia al trattamento ordinario
di disoccupazione agricola che ai trattamenti speciali di
cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n.
37. Ovviamente il diritto a tali trattamenti sussiste
soltanto in presenza degli specifici requisiti di legge.
Il comma 4 dell'art. 24 dispone inoltre che ai lavora-
tori in parola possono essere riconosciuti anche l'inden-
nita' di mobilita', istituita dalla legge n. 223/1991, e il
trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di cui
all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Natural-
mente i lavoratori avranno diritto a tali prestazioni
soltanto nel caso in cui le cooperative di lavoro delle
quali sono stati soci abbiano svolto attivita' comprese nei
settori produttivi rientranti nel campo della disciplina
relativa all'indennita' di mobilita' ovvero del trattamento
speciale per l'edilizia e siano soggette ai relativi obbli-
ghi contributivi
Per cio' che concerne la concessione dell'indennita' di
mobilita' occorre peraltro che la relativa procedura sia
preceduta, secondo quanto espressamente stabilito dal comma
4 dell'art. 24, dall'approvazione del programma di mobilita'
da parte dell'assemblea dei soci.
Poiche' i commi 2 e 4 citati prevedono che i contributi
versati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della legge n. 196/1997 conservano la loro efficacia ai fini
della concessione delle relative prestazioni, le Sedi, per
le pratiche in essere, potranno procedere al riconoscimento
del diritto alle prestazioni di disoccupazione dopo aver
accertato l'esistenza degli specifici requisiti. Le pratiche
eventualmente gia' definite senza la concessione della
prestazione richiesta potranno essere riesaminate su speci-
fica istanza presentata dagli interessati.
Si chiarisce, inoltre, che presupposto necessario per
il riconoscimento del diritto alle prestazioni di disoccu-
pazione in parola e' la cessazione del rapporto associativo,
circostanza che fa ottenere ai lavoratori in questione lo
"status" di disoccupato; a tal fine le Sedi acquisiranno
pertanto copia dello stralcio del verbale dal quale risulta
la cessazione del rapporto associativo del lavoratore ovvero
apposita dichiarazione del presidente della cooperativa.
A tale riguardo, si precisa che qualora la perdita
dello stato di socio avvenga su iniziativa della cooperati-
va, compreso il caso di scioglimento della cooperativa
stessa, il recesso del socio deve considerarsi equiparato a
tutti gli effetti al licenziamento; la perdita dello stato
di socio su iniziativa del singolo socio, invece, e' equi-
parata alle dimissioni.
Si sottolinea, infine, che, ai sensi del comma 6
dell'art. 24, le disposizioni stabilite da tale articolo
trovano applicazione soltanto fino all'emanazione della
disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali
per i soci lavoratori di societa' cooperative.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

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