Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 1997 Circolare 164 del 22 luglio 1997
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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
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Circolare 164 del 22 luglio 1997
Oggetto: Assegno per congedo matrimoniale.
Cumulabilita' con altri trattamenti assicurativi e
previdenziali.
A seguito di quesiti posti da alcune Sedi in ordine alla
cumulabilita' o meno dell'assegno per congedo matrimoniale con
l'indennita' giornaliera di inabilita' per infortunio sul la-
voro, si comunica che l'INAIL ha precisato che, in presenza
delle condizioni di legge, l'indennita' giornaliera di ina-
bilita' deve necessariamente essere corrisposta senza "limiti
di applicazione a fronte della contestuale presenza di altre
forme previdenziali o assistenziali poste a garanzia del lavo-
ratore ed a carico di soggetti terzi".
Considerato tale orientamento, si ritiene di dover inte-
grare le disposizioni di cui alla circolare n. 248 del
23.10.92 (A.U. 1992, pag. 3.456) con la previsione delle pos-
sibilita' di cumulo delle due menzionate prestazioni previden-
ziali.
Peraltro, pur sussistendo, come si e' detto, il diritto ad
entrambe le prestazioni, l'importo complessivo, secondo l'in-
terpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia
di cumulo di trattamenti previdenziali, riportata nella circo-
lare n. 248 citata, non puo' essere superiore a quello che sa-
rebbe spettato per lo stesso periodo a titolo di retribuzione.
Pertanto, l'assegno per congedo matrimoniale potra' essere
corrisposto nella misura pari alla differenza tra l'importo
spettante e l'importo corrisposto dall'INAIL a titolo di inden-
nita' giornaliera di inabilita' temporanea.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO