-
Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
-
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
-
Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
-
Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
-
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
-
Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
-
Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
-
Terza Salvaguardia - 10.130
-
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Circolare 39 del 18 febbraio 1998
OGGETTO:
98-39. INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE. ESTENSIONE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO E AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.
1 - IL DECRETO LEGISLATIVO 28 MARZO 1996, N. 207, HA ISTITUITO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1996, UN INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO, COME TITOLARI O COADIUTORI, ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO IN SEDE FISSA, ANCHE ABBINATA AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, OVVERO CHE ESERCITANO ATTIVITÀ COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE.
A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998 LA DISCIPLINA DI CUI AL DECRETO N. 207/96 È STATA ESTESA DALL’ARTICOLO 59, COMMA 58, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 (MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA) AI SOGGETTI DI CUI ALLA LEGGE 3 MAGGIO 1985, N. 204, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHÉ AI SOGGETTI PREVISTI DALLA LEGGE 25 AGOSTO 1991, N. 287.
PER EFFETTO DELL’ANZIDETTA DISPOSIZIONE, LA NORMATIVA CONTENUTA NEL DECRETO N. 207/96 SI APPLICA, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 1998, ANCHE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, NONCHÉ AGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E DI BEVANDE CHE FACCIANO VALERE NEL PERIODO DAL 1 GENNAIO 1998 AL 31 DICEMBRE 1998 I REQUISITI RICHIESTI DALL’ARTICOLO 2 DEL DECRETO N. 207/96 E, QUINDI:
PIÙ DI 62 ANNI DI ETÀ, SE UOMINI, OVVERO PIÙ DI 57 ANNI DI ETÀ, SE DONNE;
ISCRIZIONE, AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE INTERVENUTA IN DATA NON ANTECEDENTE AL 1 GENNAIO 1998, PER ALMENO 5 ANNI, IN QUALITÀ DI TITOLARI O COADIUTORI, NELLA GESTIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI PRESSO L’INPS.
L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO È SUBORDINATA ALTRESÌ, NEL PERIODO INDICATO (1 GENNAIO 1998/31 DICEMBRE 1998) ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE;
RICONSEGNA DELL’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ DI QUELLA PER L’ATTIVITÀ COMMERCIALE AL MINUTO, QUALORA QUEST’ULTIMA SIA ESERCITATA CONGIUNTAMENTE;
CANCELLAZIONE DEL SOGGETTO TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, OVVERO DI UN SUO DELEGATO, DAL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DAL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.;
LIMITATAMENTE AGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO OCCORRE CHE GLI STESSI PROVVEDANO ALLA CANCELLAZIONE DAL RUOLO ISTITUITO PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DELLA PROVINCIA IN CUI RISIEDONO.
I NUOVI BENEFICIARI, QUALORA AVESSERO GIÀ PRESENTATO DOMANDA DI INDENNIZZO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96 E PERTANTO PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 449/1997 (1 GENNAIO 1998), DEVONO PRESENTARE NUOVA DOMANDA CHE, SE FAVOREVOLMENTE DECISA DALL’APPOSITO COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 6 DEL CITATO DECRETO, CONSENTIRÀ L’EROGAZIONE DELL’INDENNIZZO DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DI DETTA NUOVA DOMANDA.
L’INDENNIZZO SARÀ EROGATO NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ DEL RELATIVO GETTITO CONTRIBUTIVO CHE AFFLUISCE ALL’APPOSITO FONDO DEGLI INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE COMMERCIALE, PREVISTO DALL’ARTICOLO 5 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO 207/96.
LE SEDI PROVVEDERANNO ALLA ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRODOTTE DAI SOGGETTI DI CHE TRATTASI SULLA BASE DELLE ANZIDETTE PRECISAZIONI E DELLE DIPOSIZIONI GIÀ EMANATE PER I BENEFICIARI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, NONCHÉ A CURARNE L’EVIDENZA SECONDO L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE AL FINE DI PROVVEDERE ALLA LORO TRASMISSIONE ALLA SEDE CENTRALE ALLORQUANDO NE SARÀ FATTA ESPLICITA RICHIESTA.
ALLE SCHEDE ISTRUTTORIE DOVRANNO ESSERE APPORTATE, OVVIAMENTE, LE MODIFICHE DERIVANTI DALLA NUOVA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA.
2 - AD INTEGRAZIONE DI QUANTO COMUNICATO CON CIRCOLARE N.268 DEL 24 DICEMBRE 1997 TRASMESSA IN PARI DATA CON MESSAGGIO N. 2539, IN ORDINE AL RILASCIO DELLA PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 207/96, SI FA PRESENTE CHE LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE ATTIVATA CON LA MASSIMA URGENZA PER LA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI RELATIVAMENTE ALLE QUALI SIANO GIÀ PERVENUTE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO DISPOSTE DAL COMITATO DI GESTIONE E TRASMESSE ALLE DIPENDENZE PERIFERICHE CON APPOSITA LETTERA.
CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE DOVRANNO ALTRESÌ ESSERE ELABORATE LE DELIBERAZIONI DI ACCOGLIMENTO CHE SARANNO A BREVE TRASMESSE, RELATIVAMENTE ALLE QUALI NON SI PONE PERTANTO LA NECESSITÀ DI PROCEDERE ALL’EROGAZIONE DI ACCONTI.
PER LE DOMANDE DI INDENNIZZO NON ACCOLTE DAL COMPETENTE COMITATO, NELLA LETTERA DI REIEZIONE DA INVIARE AGLI INTERESSATI DOVRÀ ESSERE INDICATA MANUALMENTE, DOPO AVER DIGITATO "S" NEL CAMPO 34 DEL PANNELLO EAD75, LA MOTIVAZIONE DELLA REIEZIONE, DI NORMA RIPORTATA AI CAPOVERSI 5 E 6 DELLE SINGOLE DELIBERAZIONI CHE, IN COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, VENGONO TRASMESSE CON APPOSITA LETTERA.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 156 del 17 luglio 1998
OGGETTO:
PROGETTO PENSIONI E PENSIONESUBITO. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE N. 335 DEL 1995, DELLA LEGGE N. 449 DEL 1997 E DELL’ART.3, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 503 DEL 1992.
PREMESSA
SI ILLUSTRANO GLI AGGIORNAMENTI E LE IMPLEMENTAZIONI APPORTATE ALLA PROCEDURA PENSIONI E ALLA PROCEDURA PENSIONESUBITO IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI SECONDO IL SISTEMA CONTRIBUTIVO, DELL’ART.59 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, E DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503.
LA PRESENTE CIRCOLARE AGGIORNA E INTEGRA LA CIRCOLARE N. 185 DEL 17.6.1994
1 - CONVALIDA DEL CONTO ASSICURATIVO
NELLA FASE DI GESTIONE DEL CONTO ASSICURATIVO VENGONO VERIFICATI E CONVALIDATI TUTTI I CONTRIBUTI, ANCORCHÈ NON IMMEDIATAMENTE UTILIZZABILI PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE.
PERTANTO, NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE NELL’AGO LA PROCEDURA VERIFICA E CONVALIDA ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI DA LAVORO AUTONOMO, RILEVANDO LE SOVRAPPOSIZIONI CONTRIBUTIVE E RIDUCENDO I PERIODI TEMPORALMENTE SOVRAPPOSTI. INOLTRE, PUR UTILIZZANDO AI FINI DEL DIRITTO E DEL CALCOLO DELLA PENSIONE LA SOLA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA NELL’AGO, AI FINI DELLA SCELTA DEL SISTEMA DI CALCOLO DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE DALL’1.1.96, LA PROCEDURA PROVVEDE AD ACCERTARE L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA COMPLESSIVAMENTE MATURATA AL 31.12.95 NELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI E NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
2 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI REQUISITI MINIMI DI CONTRIBUZIONE PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
2.1 - REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
PER TUTTE LE PENSIONI DI ANZIANITÀ LA PROCEDURA DETERMINA IN VIA AUTOMATICA LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, COMPUTANDO A TAL FINE I SOLI CONTRIBUTI UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA, LA PROCEDURA EFFETTUA IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI UTILI AL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ SECONDO I CRITERI FISSATI DAL DECRETO LEGGE N. 510 DEL 1 OTTOBRE 1996, CONVERTITO NELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, N. 608, E ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 3 DEL 9 GENNAIO 1997
INOLTRE, AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, I CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ACCREDITATI AL 31.12.83 VENGONO AUTOMATICAMENTE RIDOTTI NELLA CAPIENZA DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA LA DATA DI INIZIO DELL’ASSICURAZIONE E IL 31.12.1983.
2.2 - REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
QUALORA IL REQUISITO DEI 35 ANNI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, RISULTI MATURATO IN DATA SUCCESSIVA AL 31.12.93, LA PROCEDURA DETERMINA ANCHE LA DATA ALLA QUALE L’ASSICURATO MATURA IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA RICHIESTA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIRITTO A PENSIONE INDIPENDENTEMENTE DALL’ETÀ. A TAL FINE COMPUTA SIA I CONTRIBUTI PER IL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ, SIA QUELLI NON UTILI PER IL DIRITTO, MA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE, IN CONFORMITÀ AI CRITERI DI CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 44 DEL 24 FEBBRAIO 1996 E N. 2 DEL 5 GENNAIO 1998, PUNTO 1.6, E CON MESSAGGIO N. 11054 DEL 10.3.1998, PUNTO 4, ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 81 DEL 9 APRILE 1998.
2.2.1 - CALCOLO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO INDIPENDENTEMENTE DAL REQUISITO DI ETÀ
COME PRECISATO NELLE CIRCOLARI CITATE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2, AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, DEVE ESSERE COMPUTATA TUTTA LA CONTRIBUZIONE, IVI COMPRESA QUELLA NON UTILE AL DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ. PUÒ QUINDI VERIFICARSI CHE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL MAGGIOR REQUISITO CONTRIBUTIVO SIANO INFERIORI A QUELLE UTILI PER IL DIRITTO A PENSIONE E VICEVERSA, FERMA RESTANDO IN OGNI CASO LA NECESSITÀ CHE SUSSISTANO I 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE UTILI PER IL DIRITTO.
TALE ULTIMA CONDIZIONE SI VERIFICA, OLTRE CHE NEL CASO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER DISOCCUPAZIONE E MALATTIA, ANCHE IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE AGRICOLA.
INFATTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO PER EFFETTO DELLA COMPUTABILITÀ AI FINI DEL DIRITTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI ANTECEDENTI IL 1984 ENTRO IL LIMITE DEL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83, PUÒ VERIFICARSI L’IPOTESI CHE IL NUMERO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE RISULTI INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI CALCOLATI AI FINI DELLA MISURA.
PARIMENTI, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, PER EFFETTO DEI CRITERI DI CALCOLO DESCRITTI NELLA CIRCOLARE N. 185 DEL 17 GIUGNO 1994 AL PUNTO 2.1.3 (PENSIONI A CARICO DELLE GESTIONI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI) E AL PUNTO 2.1.2 (PENSIONI A CARICO DELLA GESTIONE COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI), IL NUMERO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE PUÒ RISULTARE INFERIORE A QUELLO DEI CONTRIBUTI UTILI AI FINI DELLA MISURA.
CIÒ PREMESSO, LA PROCEDURA DETERMINA LA DATA ALLA QUALE VIENE PERFEZIONATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ, CALCOLA E TRASFORMA IN SETTIMANE CON LE CONSUETE MODALITÀ IL NUMERO DELLE GIORNATE AGRICOLE COMPLESSIVAMENTE ATTRIBUIBILI PER IL DIRITTO E LA MISURA DELLA PENSIONE; APPLICA AI FINI DEL CALCOLO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR NUMERO DI SETTIMANE.
2.2.1.1 - PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE ALLE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER IL DIRITTO A PENSIONE;
LIMITA ENTRO LA CAPIENZA TRA LA DATA DEL PRIMO CONTRIBUTO E IL 31.12.83 I CONTRIBUTI AGRICOLI ACCREDITATI ENTRO TALE DATA E GLI EVENTUALI CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI CONCOMITANTI;
AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI UTILI ALLA MISURA RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE, CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;
AI CONTRIBUTI SETTIMANALI AGRICOLI TOTALIZZA I CONTRIBUTI EXTRA AGRICOLI OBBLIGATORI E FIGURATIVI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO ACCREDITATI FINO ALLA DATA ALLA QUALE È DA VERIFICARE IL REQUISITO.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
2.2.1.2 - PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
QUALORA SIA RISULTATO MAGGIORE IL NUMERO DELLE SETTIMANE UTILI AI FINI DEL DIRITTO A PENSIONE, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È VERIFICATO IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI E I LIMITI PREVISTI PER IL DIRITTO NELLA GESTIONE DELLA PENSIONE IN LIQUIDAZIONE. IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;
AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA OBBLIGATORIA E FIGURATIVA UTILE E NON UTILE AL DIRITTO A PENSIONE.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
QUALORA IL MAGGIOR NUMERO DELLE SETTIMANE SIA RISULTATO QUELLO AI FINI DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER IL CALCOLO DELLA MISURA, LA PROCEDURA PROVVEDE A SVOLGERE LE SEGUENTI OPERAZIONI:
TOTALIZZA I CONTRIBUTI GIORNALIERI RELATIVI AI PERIODI COMPRESI NELL’ARCO TEMPORALE IN CUI È DA VERIFICARE IL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TRASFORMA IN SETTIMANE IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE GIORNATE AGRICOLE CON I PARAMETRI PREVISTI PER LA MISURA DELLA PENSIONE;
IL NUMERO COMPLESSIVO DELLE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE NON VIENE PRESO IN CONSIDERAZIONE PER LA PARTE ECCEDENTE IL NUMERO DEGLI ANNI AGRARI VALUTATI PER 52;
AL NUMERO DI SETTIMANE COSÌ DETERMINATO VENGONO AGGIUNTE LE SETTIMANE RISULTANTI DALLA TRASFORMAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA GIORNALIERA PER DISOCCUPAZIONE E PER INTEGRAZIONE SALARIALE AGRICOLA, NONCHÈ LE ALTRE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA E OBBLIGATORIA UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE.
IL NUMERO COMPLESSIVO DI SETTIMANE NON PUÒ COMUNQUE SUPERARE IL NUMERO DELLE SETTIMANE INTERCORRENTI TRA IL PRIMO CONTRIBUTO E LA DATA ALLA QUALE VIENE EFFETTUATO IL CALCOLO.
NEL CASO IN CUI IL REQUISITO SIA DA VERIFICARE NEL CORSO DI UN ANNO DI ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI, I CONTRIBUTI GIORNALIERI VALUTATI PER CIASCUNA SETTIMANA SONO PARI AL QUOZIENTE CHE SI OTTIENE DIVIDENDO IL NUMERO DELLE GIORNATE DELL’ANNO PER LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE.
2.3 - VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ
LA DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI CONTRIBUTIVI E IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATO A TALE DATA, SONO EVIDENZIATI SUL PANNELLO DI VERIFICA DEL DIRITTO A PENSIONE.
SULLA BASE DEGLI ELEMENTI CALCOLATI, LA PROCEDURA DETERMINA:
LA DECORRENZA ‘TEORICÀ VALUTATA SULLA BASE DEI SOLI REQUISITI CONTRIBUTIVI E ANAGRAFICI;
LA DECORRENZA ‘EFFETTIVÀ CALCOLATA SULLA BASE:
- DELLE EVENTUALI DEROGHE, PREVISTE DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449, QUALORA RISULTINO ACQUISITI NEL PANNELLO DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE GLI ELEMENTI PER LA LORO APPLICAZIONE (VEDI SUCCESSIVO PUNTO 8.1);
- DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA;
- DELLA DATA DELLA DOMANDA DI PENSIONE.
PER LE PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NEL PERIODO DI VIGENZA DELLA LEGGE N. 335/95, LA PROCEDURA NON GESTISCE INVECE LE DEROGHE PREVISTE DALLA CITATA LEGGE N. 335.
3 - CALCOLO CONTRIBUTIVO
LA PROCEDURA TOTALIZZA TUTTI I CONTRIBUTI UTILI E NON UTILI AL DIRITTO A PENSIONE, NONCHÈ, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, I CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, ALLA DATA DEL 31.12.95.
QUALORA IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA INFERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO. QUALORA INVECE IL NUMERO DELLE SETTIMANE CALCOLATE AL 31.12.95 SIA PARI O SUPERIORE A 936, PER LE ANZIANITÀ SUCCESSIVE AL 31.12.95 VIENE PREDISPOSTO IL CALCOLO RETRIBUTIVO.
IL CALCOLO PER TUTTE LE CATEGORIE DI PENSIONI VIENE ESEGUITO SECONDO CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARI N. 180 DEL 1 4 SETTEMBRE 1996 E N. 267 DEL 24 DICEMBRE 1997.
3.1 - ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31.12.95 PER GLI ASSICURATI CHE POSSANO FAR VALERE CONTRIBUZIONE AGRICOLA
CON CIRCOLARE N. 180 DEL 14 SETTEMBRE 1996 SONO STATI DETTATI I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MATURATA AL 31.12.95 AL FINE DI STABILIRE IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO O CONTRIBUTIVO, DA SEGUIRE PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI PENSIONE RELATIVA ALLE ANZIANITÀ MATURATE SUCCESSIVAMENTE AL 31.12.95.
COME ILLUSTRATO AL PUNTO 6 DELLA CITATA CIRCOLARE, AL FINE DELL’INDIVIDUAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA, PARI O SUPERIORE A 18 ANNI OVVERO INFERIORE, MATURATA AL 31.12.95, DEVONO ESSERE COMPUTATI TUTTI I PERIODI DI CONTRIBUZIONE FATTI VALERE NEL REGIME GENERALE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, UTILI NON UTILI E NON UTILIZZATI PER IL DIRITTO A PENSIONE, PURCHÈ COMPATIBILI E NON SOVRAPPOSTI TEMPORALMENTE.
POICHÈ I CONTRIBUTI AGRICOLI COMPATIBILI CON CONTEMPORANEA CONTRIBUZIONE EXTRA AGRICOLA POSSONO ESSERE ATTRIBUITI - OVE NE RICORRANO LE CONDIZIONI - NELL’AMBITO DI UNA CAPIENZA MAGGIORE DELLA LORO COLLOCAZIONE TEMPORALE, SI PUÒ VERIFICARE DI FATTO L’ATTRIBUZIONE DI UNA COLLOCAZIONE DIFFERENTE DA QUELLA DI ACCREDITO E CORRISPONDENTE AI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE.
PERTANTO ANCHE A QUESTO FINE, COME STABILITO PER IL CALCOLO DEL REQUISITO DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ, SONO COMPUTABILI I CONTRIBUTI AGRICOLI NON UTILIZZABILI AL FINE DEL DIRITTO A PENSIONE, MA UTILIZZATI AL FINE DELLA MISURA DELLA STESSA.
LE OPERAZIONI SVOLTE DALLA PROCEDURA SONO LE STESSE DESCRITTE AL PRECEDENTE PUNTO 2.2.1, CON L’AVVERTENZA CHE TUTTI I RIFERIMENTI ALLA DATA DI VALUTAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA SONO DA INTENDERSI ALLA DATA DEL 31.12.95. INOLTRE, PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, PER L’ACCERTAMENTO DELL’ANZIANITÀ AL 31.12.1995, OLTRE AI CONTRIBUTI AGRICOLI ED EXTRA AGRICOLI, VENGONO SOMMATI ANCHE GLI EVENTUALI CONTRIBUTI ACCREDITATI NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, NON UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE.
4 - PENSIONI DI INABILITÀ
LA PROCEDURA PROVVEDE A CALCOLARE AUTOMATICAMENTE LA MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DA ATTRIBUIRE ALLE PENSIONI DI INABILITÀ E ALLE PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO RICONOSCIUTO INABILE.
4.1 - PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA PARI O SUPERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.
IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ DELL’ASSICURATO, STABILITA COME DI SEGUITO DESCRITTO:
A) - 60 ANNI PER GLI UOMINI, 55 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO;
B) - 65 ANNI PER GLI UOMINI, 60 PER LE DONNE, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE, A NORMA DELL’ARTICOLO 2, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 222 LA MAGGIORAZIONE È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI COMPLESSIVI DI CONTRIBUZIONE È DA INDIVIDUARE NEI CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA QUOTA DI PENSIONE DELLA GESTIONE PENSIONISTICA ALLA QUALE È ATTRIBUITA LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA.
QUALORA L’ULTIMA ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO RISULTI ESSERE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME E OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, I PERIODI DI INABILITÀ VENGONO RIDOTTI IN RELAZIONE AL RAPPORTO TRA LE SETTIMANE UTILI ALLA MISURA E LE SETTIMANE UTILI AD DIRITTO RILEVATE DAL MODELLO O1/M.
4.2- PENSIONI DA LIQUIDARE A FAVORE DI ASSICURATI CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI AL 31.12.95.
IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE DELL’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA VIENE DETERMINATO CON RIFERIMENTO AL PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DECORRENZA DELLA PENSIONE E LA DATA DI COMPIMENTO DI 60 ANNI DELL’ASSICURATO, INDIPENDENTEMENTE DAL SESSO E DALLA GESTIONE NELLA QUALE VIENE LIQUIDATA LA PENSIONE.
PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI, LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE SONO ATTRIBUITE FINO AL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E I CONTRIBUTI UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON CONTRIBUZIONE VERSATA IN PIÙ GESTIONI PENSIONISTICHE LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA È DA ATTRIBUIRE A CARICO DELLA GESTIONE DA LAVORO AUTONOMO ALLA QUALE L’ASSICURATO HA CONTRIBUITO PREVALENTEMENTE, NELL’ULTIMO TRIENNIO DI LAVORO AUTONOMO. CIÒ ANCHE NEI CASI IN CUI L’ULTIMO PERIODO CONTRIBUTIVO SIA DA LAVORATORE DIPENDENTE. IL LIMITE DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE, A NORMA DELL’ART.1, COMMA 15 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1995, N. 335, È INVECE DA INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO ALLA CONTRIBUZIONE COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATA.
PERTANTO, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE IN UNA DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI - CON CONTRIBUZIONE MISTA - LE SETTIMANE DI MAGGIORAZIONE CONVENZIONALE SONO ATTRIBUITE ENTRO IL LIMITE COSTITUITO DALLA DIFFERENZA TRA 2080 E IL NUMERO DEI CONTRIBUTI COMPLESSIVAMENTE ACCREDITATI PER LA MISURA DELLA PENSIONE, PURCHÈ NON SOVRAPPOSTI AI FINI DEL DIRITTO.
5 - RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEI PERIODI DI MOBILITÀ DI DURATA CONTINUATIVA SUPERIORE ALL’ANNO - ART.3, COMMA 6, DEL DECRETOLEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503
IN APPLICAZIONE DELL’ART.3, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 503, I PERIODI DI MOBILITÀ MEMORIZZATI NEGLI ARCHIVI, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, VENGONO RIVALUTATI, CON CADENZA MENSILE, IN BASE ALLE VARIAZIONI DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI DEL SETTORE DI APPARTENENZA.
A TAL FINE, QUALORA SIANO INDIVIDUATE LE CONDIZIONI PREVISTE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI, PRIMA DEL PANNELLO DEI DATI RETRIBUTIVI, VENGONO VISUALIZZATI I PERIODI DI MOBILITÀ RILEVATI DALL’ARCHIVIO DS.
NEL CASO IN CUI I PERIODI DI MOBILTÀ RISULTINO SOSPESI PER ATTIVITÀ LAVORATIVA SUBORDINATA CON CONTRATTO A PART-TIME OVVERO A TEMPO DETERMINATO, LA PROCEDURA PROVVEDE A SOMMARE I PERIODI ANTE E POST SOSPENSIONE E, SE COMPLESSIVAMENTE SUPERIORI A 52 SETTIMANE, AD OPERARE LA RIVALUTAZIONE.
L’OPERATORE DOVRÀ FORNIRE, IN CORRISPONDENZA DEI PERIODI RIVALUTABILI, IL CODICE ISTAT DEL SETTORE DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA, RILEVABILE DALLE TABELLE TRASMESSE ALLE SEDI, E LA QUALIFICA DEL LAVORATORE: 1 SE OPERAIO, 2 SE IMPIEGATO.
CON SUCCESSIVA IMPLEMENTAZIONE, IL CODICE ISTAT SARÀ RICAVATO AUTOMATICAMENTE DAL CODICE STASTICO CONTRIBUTIVO (C.S.C.) REGISTRATO SUL MODELLO O1/M DELL’AZIENDA INTERESSATA.
AL COMANDO INVIO LA PROCEDURA RIVALUTA I PERIODI, ATTRIBUENDO PER I PERIODI INFERIORI AL MESE INTERO UN NUMERO DI SETTIMANE PARI AI GIORNI DI CALENDARIO DIVISI PER 7, A CIASCUN MESE INTERO 4,333 SETTIMANE, ALL’ULTIMO PERIODO DI CIASCUN ANNO IL NUMERO DELLE SETTIMANE RESIDUE.
DIGITANDO IL TASTO F2, VIENE VISUALIZZATO IL CALCOLO SVOLTO PER CIASCUN PERIODO. QUALORA SIANO STATI ACQUISITI DEI CODICI ERRATI, DIGITANDO IL TASTO F6 SUL PANNELLO DEI PERIODI DI MOBILITÀ DA RIVALUTARE, È CONSENTITA LA RETTIFICA DEI CODICI E IL RICALCOLO DELLE RETRIBUZIONI.
LE RETRIBUZIONI DI MOBILITÀ, RIVALUTATE IN BASE ALLA VARIAZIONE DELL’INDICE ISTAT DELLE RETRIBUZIONI CONTRATTUALI, VENGONO SUCCESSIVAMENTE RIVALUTATE APPLICANDO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREVISTO PER L’ANNO NEL QUALE SI COLLOCANO LE RETRIBUZIONI STESSE.
6 - APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 388 DEL 20-26 LUGLIO 1995
NEL CASO IN CUI, PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA DA LIQUIDARE A CARICO DELL’AGO, TROVI APPLICAZIONE LA SENTENZA N. 388, LA PROCEDURA, OLTRE AL CALCOLO DELLA PENSIONE CON LA TOTALITÀ DEI CONTRIBUTI, EFFETTUA AUTOMATICAMENTE ANCHE IL CALCOLO CON ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI ACCREDITATI PER INTEGRAZIONE SALARIALE, SECONDO I CRITERI ILLUSTRATI CON CIRCOLARE N. 158 DEL 30 LUGLIO 1996 SONO MEMORIZZATI NELL’ARCHIVIO DELLA PROCEDURA IVS74 I DATI DI INPUT UTILIZZATI PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE.
LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA N. 388 SI AFFIANCANO A QUELLE DELLE SENTENZE N. 307 DEL 1989, N. 428 DEL 1993 E N. 264 DEL 1994. PERTANTO, IN PRESENZA DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER CIG, LA PROCEDURA EFFETTUA I DIFFERENTI CALCOLI:
SENZA BENEFICI, CON I BENEFICI DI CIASCUNA DELLE SENTENZE E CON I BENEFICI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DI ENTRAMBE. ANCHE IN QUESTO CASO SARÀ PRIVILEGIATO IL TRATTAMENTO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE, SEMPRECHÈ SENZA I PERIODI DI CONTRIBUZIONE RIDOTTA, VOLONTARIA E/O FIGURATIVA PER CIG PERMANGANO I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA.
LA DESCRIZIONE DEL TIPO DI CALCOLO RISULTATO PIÙ FAVOREVOLE È VISUALIZZATA SUL PANNELLO DI SINTESI DEI DATI CALCOLATI; DIGITANDO IL TASTO F10 DALLO STESSO PANNELLO SONO CONSULTABILI TUTTI I CALCOLI SVILUPPATI FINO AL CORRISPONDENTE IMPORTO DI PENSIONE.
7 - COMPUTO PROPORZIONALE DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA ACCREDITATA PER PERIODI LAVORO A TEMPO PARZIALE
QUALORA LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RISULTI ACCREDITATA PER PERIODI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, OVE, PER EFFETTO DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, L’ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA UTILE ALLA MISURA DELLA PENSIONE SIA DA COMPUTARE PROPORZIONALMENTE ALL’ORARIO EFFETTIVAMENTE SVOLTO, LA PROCEDURA DETERMINA AUTOMATICAMENTE IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA UTILI ALLA MISURA DELLA PENSIONE.
A TAL FINE LE SETTIMANE ACCREDITATE PER I PERIODI FIGURATIVI VENGONO MOLTIPLICATE PER IL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE RILEVATO DALL’O1/M PER IL PERIODO DI LAVORO PART-TIME DI RIFERIMENTO (SETTIMANE UTILI ALLA MISURA/ SETTIMANE UTILI AL DIRITTO).
8 - MODIFICHE AL PANNELLO ‘INFORMAZIONI ISTRUTTORIE'
8.1 - PENSIONI DI ANZIANITÀ
È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO PANNELLO PER L’ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ISTRUTTORIE NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEL DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ.
SONO STATI INSERITI I SEGUENTI CAMPI:
A) DATA CESSAZIONE ATTIVITÀ SUBORDINATA:
L’ACQUISIZIONE DELLA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ È OBBLIGATORIA PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI. PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI L’ACQUISIZIONE NON È OBBLIGATORIA, PERALTRO, LA DATA DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI LAVORO DIPENDENTE DEVE ESSERE ACQUISITA NEL CASO IN CUI SIA L’ULTIMA ATTIVITÀ LAVORATIVA PRIMA DEL PENSIONAMENTO.
B) MOBILITÀ:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’; DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’IN CORRISPONDENZA DEL ‘TIPÒ DI MOBILITÀ PERCEPITA DALL’ASSICURATO.IL CODICE S DEVE ESSERE ACQUISITO NEL SOLO CASO IN CUI L’ASSICURATO MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI MOBILITÀ.
PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI, IL CODICE S NON DEVE ESSERE ACQUISITO IN CORRISPONDENZA DELLA MOBILITÀ ORDINARIA PERCEPITA IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 3.11.97, PREVISTI DALLA LEGGE N. 223/91 E IN BASE AD ACCORDI STIPULATI ENTRO IL 31.3.98, PREVISTI DALLA LEGGE N. 229/97, IN QUANTO PER TALI SOGGETTI NON SONO PREVISTI PARTICOLARI BENEFICI DI LEGGE AI FINI DEL PENSIONAMENTO NELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA SUCCESSIVA AL 1997. SE SI TRATTA DI MOBILITÀ "LUNGA" O DI MOBILITÀ ORDINARIA RICONOSCIUTA A SEGUITO DI ACCORDI INTERVENUTI ANTERIORMENTE AL 17 AGOSTO 1995, LA LEGGE N. 335 PREVEDE PARTICOLARI BENEFICI (NO ETÀ NO FINESTRE) ANCHE PER LE PENSIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1998.
C) CIG ALLA DATA DEL 3.11.97:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ QUALORA, PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE NELL’AGO, L’ASSICURATO RISULTI AVER PERCEPITO L’INDENNITÀ DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN BASE AD ACCORDI AVVIATI ANTERIORMENTE AL 3.11.97 E MATURI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO CON I PERIODI DI CIG.
D) OPERAI E ASSIMILATI:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO CHE RISULTI AVER SVOLTO, IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO, ATTIVITÀ SUBORDINATA CON LA QUALIFICA DI OPERAIO O ASSIMILATO. PER QUEST’ULTIMA QUALIFICA NON SONO STATI ANCORA EMANATI I DECRETI INTERMINISTERIALI PREVISTI DALLA LEGGE N. 449.
E) PRECOCI:
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE N. DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE S NEL CASO IN CUI LA PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA DA LIQUIDARE AD ASSICURATO PER IL QUALE RISULTINO ACCREDITATE ALMENO 52 SETTIMANE IN ETÀ DAI 14 AI 19 ANNI IN UN REGIME PENSIONISTICO OBBLIGATORIO.
F) DATA AUTORIZZAZIONE VV:
DEVE ESSERE ACQUISITA LA DATA DALLA QUALE DECORRE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI NEL CASO IN CUI IL REQUISITO CONTRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE A CARICO DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI SIA MATURATO CON I VERSAMENTI VOLONTARI ENTRO IL 1998 E A CONDIZIONE CHE L’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI SIA INTERVENUTA ANTERIORMENTE AL 3.11.1997.
8.2 - PENSIONI AI SUPERSTITI DI ASSICURATO
PER LE PENSIONI AI SUPERTITI DI ASSICURATO È STATO PREDISPOSTO UN NUOVO CAMPO DENOMINATO ‘ASSICURATO INABILE'.
IL CAMPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO IL CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO SIA STATO RICONOSCIUTO INABILE.
IN PRESENZA DEL CODICE ‘S’, LA PROCEDURA PROVVEDERÀ A CALCOLARE IN VIA AUTOMATICA, COME DESCRITTO AL SUCCESSIVO PUNTO 2 PER LE PENSIONI DI INABILITÀ, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DI INCREMENTO CONTRIBUTIVO DALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE ALLA DATA DI COMPIMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE DELL’ASSICURATO.
8.3 - PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI
PER LE PENSIONI DA LIQUIDARE A CARICO DELLE GESTIONI DEI LAVORATORI AUTONOMI È STATO PREDISPOSTO UN CAMPO DEFINITO IND. COM. IL CAPO È PRECOMPILATO CON IL CODICE ‘N’ E DEVE ESSERE ACQUISITO L CODICE ‘S’ NEL CASO IN CUI SIA STATA PERCEPITO L’INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE. SE ACQUISITO IL CODICE ‘S’, DOVRÀ ESSERE ACQUISITO, SUL PANNELLO RICHIAMATO CON IL TASTO FUNZIONALE F6, IL NUMERO DELLE SETTIMANE DEL PERIODO INDENNIZZATO UTILE PER IL DIRITTO A PENSIONE, DA ACQUISITE LE SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA. L’OPERAZIONE DEVE ESSERE CONVALIDATA DIGITANDO IL TASTO F3.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Circolare 64 del 17 marzo 1998
Oggetto:
Istituzione del modello DMAG per la dichiarazione della manodopera agricola OTI ed OTD-CI. Illustrazione delle modalità di compilazione. Abolizione dei modelli ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI e ACC1/OTI-Diarie.
INDICE:
Struttura e Caratteristiche del Modello DMAG
Codice Azienda
ipologia Aziendale
Dichiarazione dei Lavoratori
Dati Occupazionali e Retributivi
Denunce di Retribuzioni agli effetti dell’art.8, c. 19, legge 537/24.12.93 e art.3, ter, legge 438/14.11.92
Dichiarazioni di Responsabilità e Autorizzazione alla Riscossione dei Contributi Contrattuali
Denunce di Variazioni
Per gli adempimenti relativi all’obbligo della dichiarazione trimestrale della manodopera OTI ed OTD-CI, che le aziende agricole sono tenute a presentare, entro il 25 aprile p.v., questa Direzione Generale ha istituito un nuovo modello di dichiarazione, denominato DMAG, che deve essere utilizzato a partire dal 1° trimestre ‘98.
Sono pertanto aboliti i modelli in uso ACC1/OTI, ACC1/OTD-CI ed ACC1/OTI Diarie.
I nuovi modelli saranno recapitati, come per il passato, alle aziende presenti negli archivi direttamente al loro domicilio e saranno disponibili in congruo numero presso le Sedi dell’Istituto, entro la seconda decade di marzo.
Per adempiere correttamente al loro obbligo le aziende dovranno attenersi alle istruzioni contenute nelle allegate modalità di compilazione del modello DMAG.
Alcuni esemplari del modello stesso sono stati già spediti alle Sedi, con plico a parte, per consentire agli uffici di prenderne conoscenza.
1) STRUTTURA E CARATTERISTICHE DEL MODELLO DMAG
Il modello DMAG (dichiarazione della manodopera agricola) si compone di due fogli, l’uno denominato DMAG/D (dettaglio) e l’altro DMAG/R (riepilogo).
Esso è concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore ottico. È predisposto per la dichiarazione sia degli operai a tempo determinato che di quelli a tempo indeterminato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD devono continuare a presentare due distinte denunce (una per gli OTI ed una per gli OTD-CI).
Con il foglio DMAG/D è possibile dichiarare i dati anagrafici, gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori.
Nel foglio DMAG/R devono essere riepilogati i dati riportati nel/nei DMAG/D utili per la determinazione dei contributi previdenziali.
2) CODICE AZIENDA
È previsto che il datore di lavoro indichi nel mod. DMAG il codice azienda, che è composto dal codice ISTAT della Provincia, dal codice ISTAT del Comune e dal numero progressivo azienda. Esso coincide con il codice indicato nel campo A2 o A3 della denuncia aziendale di cui all’art.5, D.lgs. n. 375 dell’11.08.93.
Pertanto nella dichiarazione deve essere denunciata la manodopera impiegata dall’azienda nei terreni riportati nel foglio 2 della denuncia aziendale.
3) TIPOLOGIA AZIENDALE
Per identificare il preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettata, è prevista una tabella di codici numerici che devono essere riportati nell’apposito campo "tipo ditta" del modello.
In merito alla tabella dei codici si pone in evidenza che per le ditte in economia sono previsti i codici 06 e 13; il primo è riservato alle aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e i relativi contratti collettivi provinciali stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti, il secondo è previsto per le aziende che applicano contratti collettivi nazionali di lavoro o contratti collettivi regionali o provinciali di lavoro diversi dai contratti degli operai agricoli e florovivaisti (es. Idraulico-Forestale).
Per le aziende con processi produttivi di tipo industriale ricadenti nella prima fattispecie è previsto il codice 14, per quelli rientranti nella seconda fattispecie il codice 15.
La distinzione delle due fattispecie si rende necessaria per consentire la corretta formazione del carico contributivo, con riferimento alla contribuzione associativa e contrattuale secondo le convenzioni previste dall’art.11 della legge 12.03.68 n. 334.
Giova precisare che, per le aziende inquadrate nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL, è necessario indicare nella prima casella il codice di appartenenza (es. 06 ditta in economia) e nella seconda casella il codice 19, che è predisposto all’uopo per determinare il contributo esente INAIL. È questo l’unico caso in cui per la individuazione della tipologia aziendale sono utilizzati contestualmente due codici.
Per la denuncia da parte della stessa azienda di operai impiegati in attività non esenti INAIL, l’azienda deve presentare una distinta dichiarazione di manodopera.
4) DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI
Per denunciare i dati anagrafici, i dati occupazionali e retributivi dei lavoratori occupati nel trimestre, è predisposto il quadro B del foglio DMAG/D. Con un foglio DMAG/D possono essere denunciati fino a quattro lavoratori, per ognuno dei quali è prevista un’apposita sezione.
L’azienda, che abbia la necessità di denunciare più di quattro lavoratori, dovrà compilare un ulteriore foglio. Se per uno stesso lavoratore una sezione non è sufficiente per dichiarare gli elementi tariffari, perché ad esempio il lavoratore ha prestato l’attività in più zone tariffarie nello stesso mese, si dovrà fare ricorso all’utilizzo della sezione successiva seguendo le specifiche modalità descritte nell’allegato.
In tale caso occorre ripetere nella sezione successiva lo stesso n. d’ordine attribuito al lavoratore nella precedente.
In merito alla denuncia degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro, si fa presente che è contemplata la possibilità di dichiarare il parametro relativo all’area di inquadramento del lavoratore, coerentemente con le vigenti norme dei contratti collettivi.
5) DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI
Nella sezione sono predisposti appositi spazi per la dichiarazione dei dati occupazionali e retributivi, distintamente per ciascun mese del trimestre. Nel merito si pone in rilievo che le zone tariffarie in cui sono stati impiegati i lavoratori vengono specificate mediante codici numerici.
Anche per l’identificazione della normativa, che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato (tipo contratto), è predisposta la tabella dei codici numerici. Al riguardo si fa presente che sono state previste le nuove tipologie dell’apprendista (03), dell’apprendista extra-comunitario (08), del lavoratore impiegato nei lavori socialmente utili (14).
I codici 03 e 08 non sono immediatamente operativi. Al riguardo si fa riserva di fornire successive istruzioni circa la regolamentazione dell’apprendistato agli effetti della contribuzione agricola e notizie dell’attivazione dei predetti codici.
Per denunciare la natura delle retribuzioni sono previste le seguenti sigle:
O - Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P.
M - Da utilizzare - anche ai fini della valutazione dei periodi di malattia generica, infortuni e malattie professionali in relazione alla previsione del D.lvo n. 564 del 16.09.96 art.1 - nei casi in cui l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi dall’INPS, dall’INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza".
P - Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro(es. Cassa integrazione salari), l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.
Nelle "ISTRUZIONI" allegate, sono stati illustrati in maniera articolata gli adempimenti relativi alla dichiarazione delle retribuzioni.
Con la stessa dichiarazione l’azienda può denunciare operai a tempo determinato a retribuzione effettiva e a retribuzione convenzionale, avendo cura di indicare negli appositi campi per i primi le giornate e le retribuzioni, per i secondi soltanto le giornate. In questo caso deve essere lasciato in bianco il campo delle retribuzioni.
Alla luce delle nuove disposizioni in materia di indennità di trasferta (art.48, c.5, TUIR), divulgate con circ. INPS n. 263/1997, le somme corrisposte al lavoratore a questo titolo devono essere dichiarate, nella quota eccedente la parte coperta da esenzione, unitamente alle retribuzioni ordinarie.
Si è detto innanzi che i dati occupazionali e retributivi denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D, devono essere riepilogati nel foglio DMAG/R per la determinazione e il calcolo dei contributi dovuti dall’azienda per la manodopera occupata nel trimestre.
È importante, nel procedere al riepilogo, porre la massima attenzione alle operazioni di aggregazione e sommatoria dei dati, così come descritte nelle allegate istruzioni. In particolare si vuole ora richiamare il criterio, illustrato nelle predette istruzioni, di aggregazione delle basi imponibili in rapporto alle zone tariffarie ed ai codici contrattuali, che in modo variabile agiscono sulla base imponibile stessa, nel procedimento di calcolo dei contributi.
6) DENUNCIA DI RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DELL’ART. 8, C. 19, L. 537/24.12.93 E ART. 3 TER, L. 438/14.11.92.
Ai fini della determinazione del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale, da calcolarsi sulla retribuzione corrisposta al lavoratore, eccedente l’importo di œ.40.000.000 fino al limite di œ.150.000.000 (nei casi in cui debba essere ancora riscosso), occorre tener presente che il codice contratto del lavoratore deve essere preceduto dal codice 4.
Per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di œ.64.126.000, il codice contratto lavoratore deve essere preceduto dal cod.6.
In dettaglio, si vedano le modalità di compilazione del Mod. DMAG.
7) DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONTRATTUALI.
Il datore di lavoro al fine del mantenimento dei benefici e delle agevolazioni contributive deve rilasciare la dichiarazione di responsabilità ed autorizzare l’INPS alla riscossione dei contributi per la previdenza e l’assistenza integrative previste dai contratti collettivi, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell’art.11, della legge 12.03.68, n. 334, barrando la casella "SI" del quadro F della prima sezione.
Per autorizzare l’INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.11, della legge 12.03.68, n. 334, il datore di lavoro deve barrare il campo "SI" della seconda sezione. AL riguardo, si vedano in dettaglio le istruzioni alla compilazione del Quadro F delle allegate modalità di compilazione.
8) DENUNCE DI VARIAZIONI
Come è spiegato nelle istruzioni le denunce di variazioni con il Mod. DMAG sono possibili soltanto nei casi di denuncia di giornate e/o retribuzioni omesse. Per tutti gli altri casi si provvede mediante comunicazione alla sede da parte dell’azienda.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato alla circ.n.64 del 17/03/1998
MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO DMAG AI FINI DELLA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE DELLA MANODOPERA AGRICOLA OCCUPATA NELL’ANNO 1998
PRESENTAZIONE
Il modello DMAG è stato istituito per la dichiarazione della manodopera occupata dalle aziende agricole con rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e per i compartecipanti individuali. Le aziende potranno utilizzarlo, per la prima volta, per gli adempimenti relativi alle dichiarazioni il cui termine di scadenza è fissato alla data del 25 aprile 1998. I modelli ACC/1OTI ed ACC/1OTD-CI sono pertanto aboliti.
Il DMAG ha struttura e contenuti nuovi rispetto ai predetti modelli:
è concepito per la procedura di acquisizione della dichiarazione mediante lettore-ottico;
è articolato in due distinti fogli: il DMAG/D nel quale devono essere indicati tutti gli elementi della base imponibile ed i dati necessari per l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori occupati; il DMAG/R nel quale devono essere riepilogati i dati riportati nel DMAG/D, utili per la determinazione dei contributi previdenziali;
consente di denunciare la base imponibile retributiva anche per gli operai a tempo determinato in applicazione dell’art.4 del D.lvo n.146 del 16 aprile 1997 (Circ. INPS n.224 del 14 novembre 1997);
consente di dichiarare le retribuzioni erogate ai lavoratori in base agli accordi di riallineamento ex art.23 del D.lvo n.196 del 24 giugno 1997 (Circ. INPS n.202 del
9 ottobre 1997).
Con il modello DMAG è possibile dichiarare le diarie eventualmente corrisposte agli operai a tempo determinato ed indeterminato, per cui è abolito il modello ACC1/OTI-DIARIE.
Il modello è predisposto per la denuncia della manodopera occupata a tempo indeterminato, come per quella assunta a tempo determinato. Tuttavia le aziende che occupano sia lavoratori OTI che OTD, devono continuare, come per il passato, a presentare due distinte denuncie (una dichiarazione per gli OTI ed una dichiarazione per gli OTD-CI).
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il modulo, che è stampato su carta autoricalcante, deve essere compilato sia nel foglio DMAG/D che nel DMAG/R e deve essere redatto in duplice copia. La prima copia deve essere presentata o spedita (fa fede la data di accettazione dell’ufficio postale) alla competente Sede Provinciale INPS entro il venticinquesimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre. La seconda copia deve essere conservata dal datore di lavoro per gli eventuali controlli.
Entrambe le copie devono essere timbrate e la copia per il datore di lavoro, contrassegnata con la sigla dell’impiegato che le ha accettate.
L’azienda deve sempre presentare sia il foglio DMAG/D che il foglio DMAG/R.
La dichiarazione non è pertanto valida, allorquando l’azienda presenti all’INPS uno dei due fogli, omettendo la presentazione dell’altro.
Per le ditte che hanno già presentato la dichiarazione nell’anno precedente, l’INPS provvede ad inviare al loro domicilio i moduli necessari per i quattro trimestri dell’anno 1998. Presso le Sedi Provinciali INPS sono comunque disponibili ulteriori moduli, eventualmente occorrenti, sui quali devono essere riportati gli stessi dati prestampati dall’Istituto nel quadro A del DMAG. Il nuovo modello unico è ripartito in Quadri, Sezioni, Campi, Colonne e Caselle, per la compilazione dei quali è necessario osservare le seguenti istruzioni.
I) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/D
1-A) Compilazione del Quadro A
Campi "Anagrafica Azienda"
Nel campo dell’anagrafica aziendale sono prestampati, in base alla compilazione delle dichiarazioni di manodopera presentate nell’anno precedente, i dati anagrafici della ditta. Nel caso in cui vi siano errori nella prestampa oppure sia intervenuta una variazione nell’intestazione della ditta (cognome e nome o denominazione o ragione sociale) il modulo prestampato non deve essere utilizzato e deve essere riconsegnato alla Sede INPS, che provvederà a fornire i moduli in bianco, su cui andranno annotati tutti gli elementi utili per la nuova dichiarazione. Le aziende che iniziano la loro attività nell’anno 1998 devono riportare gli stessi dati dichiarati nella denuncia aziendale presentata ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375 dell’11 agosto 1993.
In tale quadro inoltre è previsto, sul margine destro lo spazio per l’apposizione - da parte dell’Ufficio - del timbro a datario attestante la data di presentazione.
Campo "CODICE FISCALE"
Nel campo "codice fiscale" è prestampato il codice fiscale (nel caso di persona fisica) o di partita IVA o codice fiscale d’azienda (nel caso di persona giuridica) attribuiti dall’Amministrazione Finanziaria. Le aziende devono verificarne l’esattezza ed ove se ne riscontri l’inesattezza il modulo prestampato non può essere utilizzato e deve essere riconsegnato alla sede INPS, che provvederà a fornire un nuovo modulo in bianco.
Campo "CODICE AZIENDA"
Il "codice azienda" è composto dai codici: provincia, comune e progressivo azienda, ai quali si riferisce la dichiarazione di manodopera. Esso coincide con i codici indicati nel campo "A2" od "A3" della denuncia aziendale presentata dall’azienda ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375 dell’11.8.1993, che deve essere quindi integralmente riportato nell’apposito campo del modello DMAG/D. Con la dichiarazione di manodopera devono essere pertanto denunciati i lavoratori che nel trimestre sono stati occupati nei terreni riportati nel foglio 2 della stessa denuncia aziendale.
Campo "TRIMESTRE E ANNO"
Indicare il trimestre e l’anno solare cui si riferisce la dichiarazione.
Per il trimestre è sufficiente indicare i numeri 1,2,3,4 a seconda che si tratti del primo, del secondo, del terzo o del quarto trimestre. Per l’anno indicare i quattro numeri.
Campo "TIPO DITTA"
È riservato alla indicazione della tipologia dell’azienda, onde permettere l’identificazione del preciso regime contributivo a cui l’azienda è assoggettabile. Il campo è suddiviso in tre caselle, la terza delle quali non deve mai essere utilizzata in quanto riservata all’ufficio. La casella 2 è utilizzata esclusivamente nel caso del codice 19 (azienda inquadrata nel settore extra-agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL); in tutti gli altri casi il codice identificativo dell’azienda deve essere riportato nella prima casella.
Il datore di lavoro deve riportare il codice che identifica la categoria aziendale della propria azienda sulla base della seguente tabella dei codici ditte:
01:
cooperative o consorzi esclusi i consorzi di bonifica;
02:
consorzi di bonifica;
03:
cooperative e consorzi di trasformazione manipolazione o commercializazione di prodotti agricoli rientranti nell’ambito di applicazione dell’art.2 della legge n. 240/1984;
04:
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Gestione ex Aziende di Stato delle Foreste Demaniali) Corpo delle Foreste o Organismi assimilati in quanto addetti a lavori di forestazione;
05:
riservato all’ufficio;
06:
ditte in economia che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
07:
cooperative che eseguono lavori di forestazione;
08:
datore di lavoro che riveste la qualifica di coltivatore diretto;
09:
coopeative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8.11.1991 n. 381;
10 e 11:
riservati all’ufficio;
12:
concedenti terreni a colonia o mezzadria per le sole giornate assunte dal colono/mezzadro;
13:
ditte in economia che applicano Contratti Collettivi Nazionali di lavoro o Contratti Collettivi Regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod. 06 e non rientranti nelle fattispecie contemplate nella presente tabella codici (es. Idraulico-Forestale);
14:
azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e i relativi Contratti Collettivi Provinciali di Lavoro stipulati per gli operai agricoli e florovivaisti;
15:
azienda in economia con processi produttivi di tipo industriale che applicano Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro o Contratti Collettivi regionali o Provinciali di Lavoro diversi da quelli previsti dal cod.14 e non rientranti nelle fattispecie contemplate in alcun altro codice previsto nella presente tabella (es. Idraulico-Forestale);
16:
cooperative e loro consorzi di tipo industriale;
17:
cooperative sociali e loro consorzi di tipo industriale;
18:
cooperative, e consorzi di trasformazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli zootecnici e alimentari di tipo industriale (solo per operai a tempo indeterminato);
19:
azienda inquadrata nel settore extra agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL.
È stato precisato che la seconda casella è predisposta per l’uso del codice 19, riferito all’azienda inquadrata in settore extragricolo, per i soli contributi dovuti all’INAIL. In questo caso l’azienda deve denunciare tanto la tipologia, per la quale è previsto il particolare trattamento contributivo, indicando nella prima casella il correlativo codice (es.: codice 06 per ditta in economia; codice 08 per coltivatore diretto, etc.), quanto la specifica situazione di essere inquadrata in settore non agricolo per i soli contributi dovuti all’INAIL. Pertanto questa fattispecie rappresenta l’unica ipotesi in cui il contribuente dovrà utilizzare due caselle: nella prima indicherà il codice relativo alla tipologia e nella seconda indicherà il codice 19.
Il coltivatore diretto che, oltre ad assumere manodopera per la coltivazione del fondo rispetto al quale è stato riconosciuto tale, conduce altro fondo in economia è tenuto a produrre due dichiarazioni. Per i lavoratori subordinati che lo hanno coadiuvato nella coltivazione diretta, la dichiarazione deve essere contraddistinta dal codice ditta 08 e dal codice azienda corrispondente alla denuncia aziendale presentata ai sensi dell’art.5 del D.lvo n.375/93, relativa ai fondi coltivati direttamente dal titolare dell’azienda; per la manodopera impiegata nei fondi condotti in economia, la dichiarazione deve essere contrassegnata dal codice ditta 06 e dal codice azienda attribuito per la denuncia aziendale presentata per i fondi condotti in economia.
Il concedente che assume manodopera direttamente su un fondo concesso a mezzadria in presenza di contemporanea assunzione (nello stesso trimestre) anche da parte del mezzadro, dovrà produrre due dichiarazioni: una per la manodopera assunta direttamente (indicando il codice 06) e l’altra per la manodopera assunta dal mezzadro (indicando il codice 12). In entrambe le dichiarazioni dovrà essere indicato lo stesso codice azienda riportato nell’unica denuncia aziendale presentata a norma del precitato art.5.
Campo "TIPO DENUNCIA"
Il campo "tipo denuncia" è composto di due caselle.
La prima casella è destinata alla indicazione della natura del rapporto di lavoro della manodopera alla quale si riferisce la presente denuncia. Difatti, le aziende che occupano sia lavoratori fissi che avventizi devono continuare, come per il passato, a presentare due distinte denunce.
Pertanto nella prima casella del campo "tipo denuncia" in- dicheranno i codici numerici:
1 - se la dichiarazione riguarda la manodopera a tempo determinato e/o compartecipanti individuali;
2 - se la dichiarazione riguarda la manodopera occupata a tempo indeterminato.
La seconda casella è predisposta per identificare la natura della dichiarazione.
La natura delle dichiarazioni può essere:
a) dichiarazione presentata per la prima volta per denunciare la manodopera occupata nel periodo di competenza (trimestre ed anno del quadro A). La dichiarazione mantiene tale caratteristica anche quando è presentata oltre i termini di scadenza, purché si tratti di prima dichiarazione riferita a quel trimestre di competenza. In questi casi la seconda casella non deve essere compilata ma lasciata in bianco.
b) dichiarazione presentata per denunciare spontaneamente variazioni agli elementi e ai dati precedentemente denunciati con le dichiarazioni di cui al punto a).
Si tratta di ipotesi in cui il contribuente intende denunciare variazioni riferentesi alla competenza di trimestri pregressi. La fattispecie, è bene precisare, ricorre soltanto nei casi in cui si voglia denunciare esclusivamente una variazione in aumento della base imponibile (retribuzioni e giornate).
In questo caso, nella casella 2 deve essere indicata la lettera V.
Campo "A.R." - (ACCORDI DI RIALLINEAMENTO)
Barrare la casella qualora la manodopera denunciata sia stata retribuita in base ad accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art. 23 del D.lvo 24 giugno 1997 n.196.
Campo "COD. SEDE" - (CODICE SEDE)
Indicare il codice della sede di competenza.
Campo "DENOMINAZIONE SEDE"
Indicare il nome della sede INPS alla quale la dichiarazione è indirizzata.
1B) COMPILAZIONE DEL QUADRO B
Il quadro "B" si articola in più sezioni, predisposte per la denuncia degli elementi retributivi e dei dati anagrafici riferiti al lavoratore.
Per le dichiarazioni riferite alla manodopera OTI l’Istituto, sulla base dei dati risultanti dai Modd. ACC1/OTI disponibili in archivio, ha prestampato sul Mod. DMAG/D anche i dati anagrafici dei dipendenti per le aziende che occupano fino a quattro lavoratori.
Per le aziende che occupano più di quattro operai a tempo indeterminato, i dati anagrafici non vengono prestampati, perché l’azienda stessa possa utilizzare la modulistica in bianco, che è fornita nella forma del modulo continuo.
Per gli operai che hanno cessato l’attività lavorativa nel corso dell’anno 1997, il datore di lavoro deve compilare - limitatamente alla dichiarazione del primo trimestre 1998 - solamente i campi relativi agli accantonamenti concernenti il "trattamento di fine rapporto", seguendo le istruzioni dettate in relazione alla compilazione di tali campi (vedi oltre); con l’avvertenza di riportare nell’apposito campo la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per i trimestri successivi deve ripetere la data di cessazione del rapporto di lavoro, lasciando liberi gli altri campi.
I nominativi dei nuovi assunti devono essere elencati di seguito a quelli prestampati.
Per la compilazione di questo quadro va tenuto presente quanto segue:
Campo "N. ORD." - (Numero d’Ordine)
Indicare il numero progressivo dei lavoratori dichiarati. Qualora per la dichiarazione degli operai occorrano più Modd. DMAG/D il primo numero del 2^ Modulo deve essere successivo all’ultimo del 1^ Modulo.
Campo "N. PROGR. PAG. REG. D’IMPRESA".
Campo riservato al numero progressivo di pagina del Registro d’Impresa del lavoratore interessato. Qualora nel trimestre il lavoratore sia stato assunto e licenziato più volte, il datore di lavoro è tenuto a compilare una sezione del quadro B per ciascun rapporto di lavoro instaurato. In questo caso ripeterà nella sezione successiva lo stesso N.ORDINE attribuito al lavoratore e il CODICE FISCALE, indicherà il numero progressivo della pagina del Registro d’Impresa del rapporto di lavoro concernente i dati retributivi denunciati nella sezione stessa, compilerà data di assunzione e data di cessazione del rapporto stesso e i dati retributivi secondo le apposite istruzioni (vedi oltre), gli altri campi sono lasciati in bianco.
Campo "CODICE FISCALE".
Indicare con la massima esattezza e chiarezza il codice fiscale del lavoratore, quale risulta dall’apposito certificato rilasciato dal Ministero delle Finanze, se non prestampato, tenendo presente che ogni errore può influire negativamente sulla posizione assicurativa dell’interessato.
Campo "CAT." - (Categoria).
Campo riservato all’indicazione del settore produttivo nel quale il lavoratore è impiegato. La categoria contrattuale del lavoratore va indicata mediante uno dei seguenti codici:
01
se appartiene a categoria contrattuale tradizionale;
02
se si tratta di florovivaista;
03
idraulico forestale;
04
dipendente consorzio di bonifica e miglioramento fondiario;
05
lattiero caseario;
06
avicolo;
07
ortofrutticolo;
08
giardiniere in ville private;
09
cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari;
10
se appartiene a categoria diversa dalle precedenti.
Campo "QUAL. O PAR." - (Qualifica o Parametro)
Campo riservato a livello o area di inquadramento del lavoratore per indicare alternativamente la qualifica o il parametro. Utilizzare i seguenti codici:
01
per operaio comune;
02
per il qualificato;
03
per il qualificato super;
04
per lo specializzato;
05
per lo specializzato super.
Se viene denunciato il parametro è sufficiente trascrivere la numerazione prevista nei relativi contratti di appartenenza.
Campo "DATA ASSUNZIONE"
Indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la data della pagina del Registro d’Impresa del lavoratore interessato.
Campo "DATA CESSAZIONE"
Scrivere la data di cessazione del rapporto di lavoro, corrispondente alla data di cessazione indicata nella pagina del Registro d’Impresa, relativa al lavoratore interessato.
Campi "COGNOME E NOME"
Se non prestampati indicare con la massima esattezza e chiarezza il cognome e nome del lavoratore, tenendo presente che ogni errore può’ influire negativamente sulla posizione assicurativa dell’interessato.
Campo "DATA DI NASCITA" Indicare la data di nascita del lavoratore (es.:
1.01.1938).
Campo "SESSO"
Indicare M o F secondo che si tratti di maschio o femmina.
Campi "PROVINCIA E COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO"
La provincia di nascita del lavoratore va indicata mediante sigla automobilistica (RM per Roma); il comune per esteso. Per i lavoratori stranieri indicare lo Stato Estero di nascita lasciando in bianco il campo provincia.
Campi "COMUNE DI RESIDENZA E C.A.P.".
È indispensabile indicare sempre il comune di residenza aggiornato del lavoratore, compreso il codice di avviamento postale.
DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI
(MESE, ZONA, TIPO RETRIBUZIONE, TIPO CONTRATTO, GIORNATE,
RETRIBUZIONI ED ACCANTONAMENTI)
Prima di compilare questa sezione del quadro B è indispensabile leggere attentamente tutte le avvertenze che seguono, e in particolare quelle concernenti la "Determinazione della retribuzione e relative modalità di dichiarazione".
Si fa presente che i dati occupazionali e retributivi devono essere esposti nel modulo, tenendo conto dell’ubicazione del terreno nel quale sono state effettuate le prestazioni lavorative, dei mesi del trimestre nei quali si è svolto il lavoro, della natura delle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro.
Per la denuncia di questi dati occupazionali e retributivi sono riservati per ogni sezione tre appositi riquadri, ognuno dei quali è rigidamente riservato a ciascun mese del trimestre.
Campo "MESE"
Nel campo "1° MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es. gennaio, aprile, luglio, ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell’anno); nel campo "2^ MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es. febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "3^MESE DEL TRIMESTRE" indicare a lettere l’ultimo mese del trimestre (es. marzo, giugno, settembre, dicembre).
COLONNA "ZT" - (ZONA TARIFFARIA)
Distingue ai fini della determinazione dei contributi i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l’ubicazione del terreno nel quale è stato occupato il lavoratore.
La colonna è composta di due campi per ciascun trimestre. Indicare la zona tariffaria corrispondente ai terreni sui quali è stata impegnata la manodopera, utilizzando nel campo della colonna i seguenti codici numerici:
1 = (Fiscalizzata Nord) Per le aziende che hanno titolo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ex art.1, comma 5, D.L. 19.01.1991 n.18, convertito con modificazioni nella legge 20.03.1991, n.89;
2 = (Fiscalizzazione Mezzogiorno) per i datori di lavoro che hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali di cui all’art.14, comma 1, legge 1^ marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni.
3 = (Zona Svantaggiata Nord) per le aziende agricole operanti in zone svantaggiate del Centro Nord di cui all’art.5 della legge 29 dicembre 1977 n. 984;
4 = (Zona Svantaggiata Sud) per i datori di lavoro agricolo che occupano manodopera per zone svantaggiate (ex art.5 della legge 29 dicembre 1977 n. 984) ricadenti nei territori di cui all’art.1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6.3.1978, n. 218;
5 = (Territori Montani) per le aziende operanti nei territori montani di cui all’art.9 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601.
Nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore, nello stesso mese abbia operato in due distinte zone tariffarie, il datore di lavoro dovrà utilizzare i due campi della colonna ed indicare i codici delle due zone tariffarie. Allorquando si verifichi la necessità di denunciare una terza zona il contribuente utilizzerà gli appositi campi della colonna zona della sezione successiva o, nel caso di anagrafiche lavoratori prestampate dall’Istituto, la prima sezione disponibile, avendo cura di riportare lo stesso numero d’ordine ed il codice fiscale del lavoratore. All’utilizzo dei predetti codici è possibile fare ricorso anche nei casi di ditte operanti in un comune parzialmente ricadente in territori del Mezzogiorno e con terreni a cavallo delle due parti e i datori di lavoro che utilizzano manodopera in trasferta in comuni ricadenti nei territori del Mezzogiorno.
Pertanto in questi casi, per la denuncia della manodopera, non è più necessario presentare due distinte dichiarazioni di manodopera.
Colonna "T.C." (TIPO CONTRATTO)
È composta di due campi nei quali va indicato il codice che identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato. Nel campo tipo contratto, sulla stessa riga della zona tariffaria in cui è stato impiegato il lavoratore, deve essere riportato il codice relativo al contratto utilizzando la seguente tabella dei codici numerici:
01 -
Operaio tradizionale (LT) - operaio assunto con ordinario contratto di lavoro.
02 -
Operaio assunto con contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno o da Imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla 1^ classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art.16 lett. a legge 451/94 (CG).
03 -
Operaio Apprendista (AP) - Operaio assunto con contratto di apprendistato.
04 -
Operaio tradizionale extracomunitario (LE).
05 -
Operaio socio svantaggiato di Cooperative Sociali legge n. 381/91 (SH).
06 -
Operaio assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro-Nord ex art.16 lett.a, legge n. 451/94 (CG3).
07 -
Operaio extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno o da Imprenditore operante nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale ex art.16, lett.a, legge n. 451/94 (LECG).
08 -
Operaio Apprendista extracomunitario (LEAP).
09 -
Extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett.a, legge n. 451/94 (LECG3).
10 -
Operaio di ruolo dipendente da Consorzio di Bonifica (LR).
11 -
Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Mezzogiorno ex.art.8, comma 9, legge n.407/90 (Q1).
12 -
Lavoratore già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto assunto da Imprenditore del Centro Nord (Q2).
13 -
Lavoratrice madre che beneficia di ore di astensione giornaliera del lavoro nel 1^ anno di vita del bambino (RR).
14 -
Lavoratore impiegato in lavori socialmente utili a norma dell’art.14 D.L. 15.05.94 n. 299, convertito in legge 19.07.94, n. 451 e successive modificazioni (LSU).
15 -
Socio volontario di Cooperative Sociali legge n. 381/1991 (VS).
16 -
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con contratto non superiore all’anno art.8, c.2, legge n. 223/91 (MD).
17 -
Solo OTD nel caso che precede, qualora trattasi di extracomunitario (LEMD).
18 -
Qualora trattasi di lavoratore assunto dalle liste di mobilità con Contratto di Lavoro non superiore all’anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art.8, comma 2, legge n.223/91 (MI).
19 -
Qualora trattasi di lavoratore extracomunitario assunto dalla liste di mobilità con Contratto di Lavoro non superiore all’anno che durante lo svolgimento è trasformato a tempo indeterminato ex art.8 comma 2 legge 223/91(LEMI).
20 -
Compartecipante individuale (CI).
21 -
Compartecipante individuale extracomunitario (LECI).
22 -
Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Mezzogiorno ex art.8, comma 9, legge n. 407/90 (LEQ1).
23 -
Lavoratore extracomunitario già disoccupato da almeno 24 mesi sospeso dal lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale di un periodo uguale a quello suddetto, assunto da Imprenditore del Centro Nord (LEQ2).
24 -
Lavoratore disoccupato da meno di due anni ed assunto con contratto di reinserimento ex art.20, legge n.223/91 (Q3).
25 -
Lavoratore extracomunitario disoccupato da meno di due anni assunto con contratto di reinserimento ex art.20, legge n. 223/91 (LEQ3).
26 -
Lavoratore disoccupato da due o tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (Q4).
27 -
.Lavoratore extracomunitario disoccupato da due o tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (LEQ4).
28 -
Lavoratore disoccupato da oltre tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (Q5).
29 -
Lavoratore extracomunitario disoccupato da oltre tre anni assunto con Contratto di reinserimento art.20, legge n. 223/91 (LEQ5).
30 -
Lavoratore assunto con Contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art.20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91 (Q6).
31 -
Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di reinserimento rispetto al quale il datore vuole fruire dei benefici di pagamento dei contributi per un periodo pari al doppio di quello di effettiva disoccupazione del lavoratore art20, comma 3, legge n. 223 del 23.07.91 (LEQ6).
32 -
Lavoratore assunto dalle liste di mobilità con Contratto di lavoro a tempo indeterminato art.25, comma 9, legge n. 223/91 (IM).
33 -
Lavoratore extracomunitario assunto dalle liste di mobilità con Contratto di lavoro a tempo indeterminato art.25, comma 9, legge n. 223/91 (LEIM).
34 -
Operaio assunto con Contratto di formazione e Lavoro da imprenditore del Mezzogiorno ex art.16, lett. b, legge n. 451/94 (CGb).
35 -
Operaio assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Centro Nord ex art.16, lett. b, legge n. 451/94 (CG3b).
36 -
Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e Lavoro da Imprenditore del Mezzogiorno ex art.16, lett.b, legge 451/94 (LECGb).
37 -
Lavoratore extracomunitario assunto con Contratto di Formazione e lavoro da Imprenditore del Centro Nord a decorrere dal’1.1.91 ovvero ex art 16, lett. b, legge 451/94 (LECG3b).
COLONNA "T.R." (TIPO RETRIBUZIONE)
È composta, per ciascun mese del trimestre, di due campi predisposti per specificare la natura delle retribuzioni erogate al lavoratore.
L’azienda deve indicare nell’apposito campo una delle seguenti lettere:
O - Per denunciare i dati occupazionali e retributivi inerenti a tutte le giornate lavorative effettivamente svolte o comunque retribuite, anche parzialmente, salve le fattispecie rientranti nelle seguenti sigle M e P. M - Da utilizzare - anche ai fini della valutazione dei periodi di malattia generica, infortuni e malattie professionali in relazione alla previsione del D.lvo n. 564 del 16.09.96 art.1 - nei casi in cui l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente per periodi di assenza dal lavoro causata da malattia generica, infortuni o malattie professionali, retribuzioni integrative delle indennità erogate, per gli stessi eventi dall’INPS, dall’INAIL, o retribuzioni previste dai contratti per il periodo di "carenza". P - Da utilizzare nei casi - diversi da quelli precedentemente contemplati dalla sigla M - in cui per periodi di assenza dal lavoro causata da determinati eventi e comportanti sospensioni involontarie dal lavoro(es. Cassa integrazione salari), l’imprenditore abbia corrisposto al dipendente retribuzioni integrative delle indennità erogate per gli stessi eventi dagli Enti previdenziali.
Si tenga presente che, qualora per lo stesso lavoratore occorra denunciare per lo stesso mese, retribuzioni di tipo - O - - M - - P - , potranno essere utilizzati gli appositi campi della colonna tipo retribuzione della sezione successiva o, nel caso di anagrafiche prestampate dall’Istituto, la colonna tipo retribuzione della prima sezione disponibile, avendo cura di riportare il numero d’ordine ed il codice fiscale del lavoratore negli appositi campi.
Si precisa che la sigla - P - del tipo retribuzione può essere utilizzata dalle aziende che denunciano retribuzioni integrative per gli operai occupati a tempo indeterminato oppure a tempo determinato, ma per questi ultimi limitatamente a coloro per i quali, a decorrere dal 1^ gennaio 1998, i datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi sulle retribuzioni effettive.
Viceversa, per gli operai a tempo determinato, la cui contribuzione è calcolata sul salario medio provinciale, devono essere utilizzate la sigla - O - per le giornate effettivamente svolte o comunque retribuite e la sigla - M - per le giornate retribuite in occasione di malattia, infortuni e malattie professionali.
COLONNA "GG" (GIORNATE)
La colonna giornate, composta di due campi, è prevista per la dichiarazione dei dati occupazionali del lavoratore.
Pertanto in corrispondenza dei codici distintivi delle zone territoriali in cui si è svolto il lavoro, le giornate mensili del lavoratore, devono esser riportate distintamente nei righi contrassegnati dal datore di lavoro con - O - - M - - P - seguendo le istruzioni della precedente colonna "Tipo Retribuzione". Il datore di lavoro che in alcune o in tutte le giornate utilizzi il dipendente per un numero di ore inferiore alla norma, o gli conceda permessi retribuiti di alcune ore, è tenuto a dichiarare le suddette giornate come se fossero state lavorate per intero, non essendo consentito denunciare frazioni di giornata.
Debbono essere considerate come svolte e pertanto denunciate assieme alle altre, anche le giornate che, sebbene non lavorate, sono state comunque retribuite in dipendenza di obbligo contrattuale (ferie, festività, permessi retribuiti in tutto o in parte ecc.), con esclusione, quindi, delle giornate non retribuite riguardanti assenze volontarie, scioperi, permessi non retribuiti ecc. In caso di effettuazione della cosiddetta "settimana corta" le giornate di effettivo lavoro vanno moltiplicate per il coefficiente 1,20, con arrotondamento del risultato per eccesso o per difetto, secondo che si tratti di frazione non inferiore o inferiore a 0,50. Ad esempio al lavoratore che ha svolto nel mese n. 17 giornate con orario "lungo", si attribuiranno n. 20 giornate (17 x 1,20 = 20,40 arrotondato a 20); a quello che ne ha fatte 18 se ne attribuiranno 22 (18 x 1,20 = 21,60 arrotondato a 22). Il numero delle giornate retribuite per festività soppresse devono essere denunciate, con le relative retribuzioni, anche se corrisposte all’operaio in periodo di assenza dal lavoro per malattia.
Per giornate di assenza dell’operaio dovute a donazione sangue, il datore di lavoro ha diritto a chiedere all’INPS il rimborso della retribuzione obbligatoria corrisposta, presentando apposita domanda al predetto Istituto. Tali giornate e le relative retribuzioni non devono essere dichiarate allorquando, per effetto della domanda stessa, l’onere retributivo si sia trasferito sull’INPS.
COLONNA RETRIBUZIONE
I campi della "colonna retribuzione" devono essere utilizzati per la dichiarazione delle retribuzioni del lavoratore, con l’obbligo di riportarle in corrispondenza dei righi O,M,P, in relazione alla loro natura, come definita nei precedenti paragrafi "tipo retribuzione" e "tipo giornate". Le retribuzioni non vanno denunciate ed il campo non deve essere compilato, naturalmente, nelle denuncie degli operai a tempo determinato, la cui contribuzione continua ad essere calcolata sulla base del Salario Medio Provinciale; per questi lavoratori il campo retribuzioni sarà lasciato in bianco.
In ogni caso le retribuzioni devono essere esposte omettendo le ultime tre cifre, già prestampate (scrivere, ad esempio, 1.600 in luogo di 1.600.000). Per la compilazione della presente colonna vanno osservate le seguenti istruzioni, stabilite in base alle disposizioni che disciplinano la determinazione della retribuzione imponibile contributiva e previdenziale.
La retribuzione che l’imprenditore è tenuto a dichiarare
è la retribuzione che costituisce, a norma di legge, la base imponibile contributiva e previdenziale. In proposito con l’art.6 del D.lvo 2.9.97 n. 314 è stato introdotto il principio in base al quale l’assoggettamento al prelievo contributivo dei redditi di lavoro dipendente avviene sulla medesima base imponibile determinata ai fini fiscali. Per redditi da lavoro dipendente vanno intesi i redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri.
Il reddito di lavoro che costituisce base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale è costituito, a norma dell’art.48 del T.U.I.R., da tutte le somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione al rapporto di lavoro, salve alcune deroghe e particolarità previste nell’art.12, commi 4 e seguenti della legge 30.4.69 n. 153, come sostituito dall’art.6 del D.lvo n.314/97 (si veda circ INPS n. 263 del 24.12.97 .
Il datore di lavoro che corrisponde mensilmente acconti delle retribuzioni, liquidando il saldo a dicembre dell’anno successivo, deve denunciare la retribuzione mensile effettivamente dovuta, anziché l’importo dell’acconto versato.
Nel caso di riduzione dell’orario durante i mesi invernali prevista dai contratti, con recupero nei mesi estivi, vanno sempre denunciate le retribuzioni effettivamente corrisposte in ciascun mese, fermo restando il rispetto del minimo giornaliero imponibile ai fini previdenziali, rivalutato ai sensi della legge 26.09.1981, n. 537. Nel caso di licenziamento dell’operaio senza preavviso la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso e le relative giornate non lavorate devono essere dichiarate con la dichiarazione del trimestre (o dei trimestri) in cui l’operaio avrebbe lavorato qualora avesse ricevuto regolare preavviso.
Ogni altro eventuale emolumento corrisposto nel mese - come la tredicesima o la quattordicesima mensilità, gratifiche, premi, conguagli di retribuzione per competenze arretrate o per compartecipazioni alla suddivisioni dei prodotti, ecc.- deve essere dichiarato cumulativamente con la retribuzione del mese stesso ai sensi dell’art.12, c.9, della legge 153/69, sostituito dall’art.6, c.9, D.lvo n. 314/97. Nell’ipotesi in cui, per il mese, vi sia stata solo la corresponsione dei suddetti emolumenti, e non anche della retribuzione corrente, in quanto l’operaio non ha svolto alcuna attività, oppure sia stato in precedenza licenziato, occorre indicare il valore 0 (zero) nella casella delle giornate e l’importo complessivo di tali emolumenti nella casella delle retribuzioni.
Sono espressamente escluse dalla base imponibile: le somme corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto, le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, i proventi e le indennità conseguite anche in forma assicurativa a titolo di risarcimento danni, le somme poste
a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge, le somme e le provvidenze erogate da casse e fondi, gli importi soggetti a decontribuzione ai sensi dell’art.2 del D.L. 25.3.97 n. 67 convertito con modificazioni dalla legge 23.5.97 n. 135, i contributi e le somme poste a carico del datore di lavoro per il finanziamento di casse e fondi assicurativi e previdenziali previste dai contratti collettivi, i trattamenti di famiglia di cui all’art.3, c.3, lett. d) del T.U.I.R. Nel ricordare che l’elencazione dei casi di esclusione è tassativa, si fa presente che per la loro individuazione è necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nella predetta circolare INPS n. 263/97. L’esenzione dall’imponibile dell’indennità di cassa e di maneggio di denaro, già prevista dalle previgenti norme, continua ad applicarsi sino a tutto l’anno 1998. A partire dall’1.1.99 tali emolumenti saranno pertanto assoggettati alle ordinarie contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale.
Non sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi a piè di lista di spese sostenute per lavoro, fatta salva la normativa in materia di trasferta e di trasferimento. Sono escluse dalla base imponibile le spese anticipate per conto del datore di lavoro.
INDENNITÀ DI TRASFERTA
Per le trasferte iniziate dal 1° gennaio 1998 trova applicazione il nuovo regime contributivo a norma dell’art.48 comma 5 del T.U.I.R. (si veda circ. INPS 263/1997). Per effetto della predetta nuova disciplina giuridica, le somme corrisposte al lavoratore a titolo di Diarie, devono essere denunciate nella parte eccedente gli importi soggetti ad esenzione fiscale e contributiva. Esse vanno dichiarate insieme alle altre retribuzioni, percepite dal lavoratore, nel campo "retribuzioni" in corrispondenza della sigla "tipo retribuzione" contrassegnata dal datore di lavoro.
In materia di retribuzioni imponibili la nuova normativa di
cui all’art.6 del D.lvo 314/97 ha confermato le disposizioni previste dall’art.1 comma 1 della legge 389/89, in forza del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può’ essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo, nonché il principio dell’osservanza dei minimali giornalieri di legge. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre tenuto, a denunciare le retribuzioni imponibili contributive. Pertanto il datore di lavoro stesso deve dichiarare importi non inferiori al minimale giornaliero previsto dalla legge n. 537 del 26.9.81, art.1, allorquando al lavoratore egli abbia corrisposto retribuzioni inferiori al predetto minimale, ancorché tali retribuzioni siano state erogate nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
CAMPI ACCANTONAMENTI
In tali campi devono essere dichiarati, solo nel primo trimestre 1998, le somme accantonate dal datore di lavoro per la corresponsione all’operaio del trattamento di fine rapporto ed aventi rilevanza per gli scopi di cui all’art.2 della legge 29.5.1982 n.297.
In particolare nel campo "ultimo anno" si deve indicare l’importo (arrotondato per eccesso o per difetto, ed espresso sempre in migliaia di lire, come si è innanzi indicato) dell’accantonamento relativo al servizio prestato dal lavoratore nel 1997, al netto sia dei contributi versati per conto del lavoratore medesimo al Fondo Pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art.3, penultimo comma della legge n.297/82, sia delle somme eventualmente erogate al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto. La quota di anticipazione da detrarre va determinata in proporzione a quanto maturato dal lavoratore per l’accantonamento relativo al sevizio compiuto dal 1^gennaio ‘97 alla data della domanda di anticipazione.
Si rammenta che l’accantonamento dell’ultimo anno è escluso dalla rivalutazione di cui al comma 4 dell’art.2120 cc, nel testo sostituito dall’art.1 della legge 29.5.82 n. 297.
Nel campo "totale", invece, si deve indicare l’importo complessivo dell’accantonamento relativo all’ultimo anno, come sopra determinato, e degli accantonamenti relativi agli anni precedenti (questi ultimi comprensivi della rivalutazione di cui al comma 4 del citato art.2120 cc), sempre al netto dei suddetti contributi e delle eventuali anticipazioni.
I dati di cui trattasi devono essere dichiarati, come innanzi evidenziato, nel primo trimestre ‘98 anche per i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso o alla fine dell’anno 1997, ancorché in detto trimestre la ditta non abbia assunto alcun lavoratore; in tal caso l’apposita sezione del Quadro B deve essere compilata soltanto nei campi relativi all’anagrafica del lavoratore lasciando ovviamente in bianco i campi relativi ai dati occupazionali e retributivi.
Nel Modello DMAG/D sono state previste in calce al Modulo tre caselle che vanno compilate indicando i totali pagina relativi al numero delle giornate, al numero dei lavoratori ed al totale delle retribuzioni.
II) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FOGLIO DMAG/R
II A) Compilazione Quadro C
Nel quadro "C" riportare gli stessi dati del Quadro "A" di cui al foglio DMAG/D. Anche in questo quadro è previsto sul margine destro lo spazio per l’apposizione, da parte dell’ufficio, del timbro datario attestante la data di presentazione.
II B) Compilazione Quadro D
Il Quadro "D" si compone di tre sezioni, ognuna delle quali riferita ad un mese del trimestre oggetto della dichiarazione. Tali sezioni sono predisposte a righe numerate ed a colonne che devono essere compilate per dichiarare i dati utili alla tariffazione (zona tariffaria, codice contratto lavoratore, numero giornate e retribuzioni). Ciascuna sezione è concepita per consentire la dichiarazione della base imponibile, costituita dalle retribuzioni e dalle giornate, in rapporto alla zona tariffaria ed al tipo contratto del lavoratore, che rappresentano gli elementi che in modo variabile agiscono sulla base imponibile nel procedimento di calcolo dei contributi. Pertanto i dati retributivi occupazionali denunciati per singolo lavoratore nel foglio DMAG/D devono essere aggregati, procedendo alla sommatoria per zona tariffaria e per tipo contratto delle giornate e delle retribuzioni di tutti i lavoratori denunciati nello stesso DMAG/D. L’aggregazione delle giornate e delle retribuzioni va effettuata senza tener conto della distinzione fatta nella denuncia del DMAG/D tra rigo O, rigo M e rigo P; giornate e retribuzioni eventualmente denunciate nei righi O,M e P devono essere sommate tra di loro, tenendo ovviamente sempre presente le discriminanti della zona tariffaria e del tipo contratto del lavoratore.
Nel caso di denuncia di tipo 1 (DICHIARAZIONE DI OPERAIO A TEMPO DETERMINATO), contenente sia operai a salario convenzionale sia operai a retribuzione effettiva, il procedimento di aggregazione deve essere operato distintamente per le due fattispecie, procedendo alla somma delle giornate degli OTD a salario convenzionale da una parte e giornate e retribuzioni degli OTD a salario effettivo dall’altra.
Pertanto non vanno in nessun caso sommate tra di loro le giornate degli OTD a salario convenzionale con quelle degli OTD a salario effettivo. L’operazione è sempre effettuata, come detto sopra, tenendo conto delle discriminanti costituite dalla zona tariffaria e dal tipo contratto.
Per la compilazione delle sezioni relative ai dati occupazionali e retributivi vanno osservate le seguenti istruzioni:
Campo "MESE DEL TRIMESTRE"
Nel campo "I^ MESE DEL TRIMESTRE" della prima sezione indicare a lettere il primo mese del trimestre di competenza della dichiarazione (es.: gennaio, aprile, luglio e ottobre a seconda che si tratti rispettivamente del primo, secondo, terzo o quarto trimestre dell’anno), nel campo "II MESE DEL TRIMESTRE" della seconda sezione indicare a lettere il secondo mese ricadente nel trimestre (es.: febbraio, maggio, agosto, novembre), nel campo "III MESE DEL TRIMESTRE" della terza sezione indicare a lettere l’ultimo mese del trimestre (marzo, giugno settembre o
dicembre).
Campo "N. Lavoratori"
Indicare il numero dei lavoratori che nel mese sono stati occupati e per i quali sono dichiarati i dati retributivi e occupazionali.
COLONNA "Z.T." (ZONA TARIFFARIA)
La zona tariffaria distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo l’ubicazione dei terreni nei quali sono stati occupati i lavoratori.
In ogni campo della colonna va indicato un codice tariffario per ciascuna sommatoria di giornate e/o retribuzioni effettuate per zona tariffaria e per tipo contratto dei lavoratori, secondo le modalità precedentemente descritte. Pertanto, se per una stessa zona tariffaria vi sono, ad esempio, due sommatorie, in quanto in una stessa zona tariffaria sono stati occupati lavoratori con diverso tipo di contratto, si devono compilare due campi della colonna, riportando in entrambi i campi lo stesso codice zona tariffaria.
Per i codici delle zone tariffarie si vedano le istruzioni relative alla compilazione del campo "colonna zona tariffaria" del foglio DMAG/D, riportate nella prima parte.
Colonna "T.C." (tipo contratto)
Il tipo contratto identifica la normativa che disciplina il rapporto di lavoro dell’operaio occupato e distingue, ai fini della determinazione dei contributi, i dati occupazionali e retributivi del mese di pertinenza, secondo i tipi di contratti dei lavoratori oggetto della dichiarazione.
Nel campo "tipo contratto", in corrispondenza della zona tariffaria indicata sulla stessa riga, deve essere indicato il codice che identifica il tipo di contratto riguardante i lavoratori impiegati in tale zona tariffaria. I codici relativi a ciascun tipo di contratto sono elencati nella prima parte delle istruzioni relative al foglio DMAG/D campo "colonna tipo contratto".
Colonna "N. giornate"
La colonna è predisposta per la dichiarazione dei dati occupazionali dei lavoratori, relativi al mese di pertinenza, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti. In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il numero totale delle giornate lavorate nel mese.
Colonna "Retribuzioni"
In tale colonna devono essere dichiarati i dati retributivi dei lavoratori a tempo indeterminato ed a tempo determinato con retribuzione effettiva, risultanti dalle sommatorie effettuate in base alle zone tariffarie ed ai tipi contratti.
In ciascuna riga, in corrispondenza dei relativi codici "zona tariffaria" e "tipo contratto", dovrà essere riportato il totale delle retribuzioni erogate nel mese di pertinenza.
Pertanto per il riepilogo dei dati relativi agli OTD a salario convenzionale il campo non dovrà essere compilato.
Riga (Totale)
In tale riga deve essere indicata la somma dei dati numerici riportati in ciascuna colonna.
Nel caso in cui le dieci righe predisposte per ciascun mese del trimestre non siano sufficienti per la dichiarazione dei dati aggregati, il datore di lavoro deve compilare un ulteriore foglio DMAG/R.
II C) COMPILAZIONE DEL QUADRO E
Ai sensi dell’art.9-bis, comma 2 del D.L. 29/3/91 n. 103, convertito con modifiche ed integrazioni nella legge 1/6/1991 n. 166, i datori di lavoro tenuti al finanziamento di Casse, Gestioni, forme assicurative e Fondi previsti da contatti collettivi o da accordi sindacali al fine di erogare prestazioni previdenziali e/o assistenziali a favore dei dipendenti, devono indicare in questo quadro la quota a loro carico del totale delle somme, al fine di cui sopra trimestralmente versate ed il numero dei lavoratori cui complessivamente ineriscono. Sulle somme è dovuto un contributo di solidarietà pari al 10% delle somme stesse.
II D) COMPILAZIONE DEL QUADRO E1
L’art.2 del D.L. 25.3.1997, n. 67 convertito nella L. 23.5.1997 n. 135 stabilisce che sono escluse dalla base imponibile le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (vedi circ. INPS n. 132 del 12.6.97 . Le erogazioni sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10%, a carico del datore di lavoro, devoluto alle gestioni pensionistiche cui siano iscritti i lavoratori.
Il datore di lavoro dovrà procedere, per ciascun mese di competenza della dichiarazione, alla determinazione per ogni lavoratore della quota da non assoggettare alla ordinaria contribuzione, bensì alla prevista aliquota ridotta. Nel campo "N. lav." dovrà essere indicato il numero totale dei lavoratori che nel trimestre hanno percepito le erogazioni soggette a decontribuzione. Nel campo "Importi" sarà indicato cumulativamente il totale delle suddette erogazioni.
II E) COMPILAZIONE DEL QUADRO E2
Ai sensi dell’art.2 commi 18,19,20 e 21, L. 29.12.1995 n. 549 le imprese con più di 15 dipendenti sono tenute a versare a favore del Fondo Prestazioni Temporanee dell’Istituto un contributo aggiuntivo pari al 5% della retribuzione eccedente il limite individuale delle 40 ore settimanali (vedi circ. INPS n. 246 del 10.12.96 . Nel campo "N.Lav" il datore di lavoro dovrà indicare il numero dei lavoratori per i quali è dovuto il pagamento di tale contributo.
Nel campo "Importi" deve essere, invece, riportato l’ammontare complessivamente erogato nel trimestre a titolo di retribuzione per lavoro straordinario, effettuato oltre la quarantesima ora settimanale, agli operai a tempo indeterminato ed agli operai a tempo determinato con retribuzione effettiva.
II F) COMPILAZIONE DEL QUADRO F
Nel Quadro F barrare il campo "SI" della prima sezione per dichiarare di aver diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed alle altre agevolazioni contributive, sussistendone i presupposti previsti dalla vigente normativa e di rispettare la legislazione sul collocamento e gli obblighi derivanti dai contratti collettivi. Il datore di lavoro, barrando il campo "SI", autorizza inoltre l’INPS a riscuotere i contributi per la previdenza e l’assistenza integrative previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate a norma dell’art.11 della legge 12.03.68, n. 334.
La mancata applicazione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Si fa presente che, in caso di dichiarazione negativa, il datore di lavoro perde il diritto alle riduzioni contributive, previste dalla vigente legislazione (Cfr. Circ. n. 119 del 27.05.97 .
Si chiarisce che i contributi per la previdenza ed assistenza integrative sono posti in riscossione soltanto nei confronti delle aziende, che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di Lavoro, che hanno sottoscritto le convenzioni ex-art. 11, legge 12.03.68, n. 334. Per le aziende che non rientrano in questa fattispecie il contributo non è riscosso, ancorché sia stato barrato dal Datore di Lavoro il campo "SI" del Quadro F. In proposito si veda quanto descritto per la compilazione del campo "tipo ditta" del Quadro A, in merito ai codici 06,13,14 e 15.
Nel Quadro F stesso, barrare il campo "SI" della seconda sezione per autorizzare l’INPS a riscuotere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, secondo quanto stabilito dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.11, della legge 12.03.68, n. 334.
La mancata apposizione del segno equivale a dichiarazione negativa.
Negli appositi campi del Quadro F il datore di lavoro deve indicare la data di presentazione della dichiarazione di manodopera, sottoscrivere la dichiarazione stessa ed indicare il numero complessivo dei fogli di cui è composta la dichiarazione.
Le sezioni del Quadro F, con le colonne "num.", "cod.", "num. giornate" e "retribuzioni", sono inattive e non devono essere compilate.
A V V E R T E N Z E
La dichiarazione deve essere firmata in calce dal titolare di impresa, quale datore di lavoro, o dal legale rappresentante. In caso di omissione la dichiarazione sarà considerata nulla in quanto carente della attestazione di veridicità dei dati denunciati e dell’assunzione delle relative responsabilità.
I fogli DMAG devono essere numerati progressivamente nella apposita casella a partire dai fogli DMAG/D. Nell’ultimo foglio DMAG/R nell’apposito campo verrà indicato il numero totale di pagine di cui è composta la dichiarazione. Detto numero deve coincidere con il progressivo pagina.
S A N Z I O N I
Chiunque ometta di presentare la dichiarazione o la presenti incompleta, reticente o infedele, in ciascuna delle sue parti, ivi compresi i codici fiscali propri e dei lavoratori dipendenti, è passibile di sanzioni amministrative cumulabili secondo la vigente legislazione. Se da tali fatti è derivata la mancata od una minore imposizione di contributi, il datore di lavoro è tenuto altresì al pagamento, oltre che dei contributi evasi, di una somma aggiuntiva nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative.
DENUNCIA DI RETRIBUZIONI AGLI EFFETTI DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ EX-ART. 8, C.19,-LEGGE 537 DEL 24.12.1993
Le aziende che sono tenute, ancora per l’anno 1998, al pagamento del contributo di solidarietà al Servizio Sanitario Nazionale sulla parte di retribuzione corrisposta al lavoratore eccedente l’importo di œ.40.000.000 fino al limite di œ.150.000.000 annue, per effetto di quanto disposto dall’art.8 c.19, legge 537/93, devono osservare le seguenti specifiche istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui la retribuzione percepita, dal lavoratore, determina il superamento del limite minimo dei 40.000.000, la quota di detta retribuzione, eccedente il limite minimo di 40.000.000, deve essere denunciata distintamente, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice 4.
Tale codice deve essere ripetuto per la denuncia di tutte le successive retribuzioni del lavoratore.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 4 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del Quadro "D" del Modello DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 4. Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zone e tipo contratto con le altre retribuzioni.
DENUNCIA RETRIBUZIONI SOGGETTA ALL’ALIQUOTA AGGIUNTIVA EX-ART.3, TER, LEGGE 438, DEL 14.11.1992
Per l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale a carico del lavoratore, sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di œ.64.126.000 il datore di lavoro dovrà attenersi alle seguenti istruzioni:
Compilazione del foglio DMAG/D Quadro B
Nel mese in cui si verifica il superamento del previsto limite, il datore di lavoro deve denunciare distintamente la quota di retribuzione eccedente il limite, avendo cura di far precedere il codice contratto dal codice 6. Il codice 6 deve essere sempre indicato per la denuncia delle successive retribuzioni mensili.
Compilazione del foglio DMAG/R Quadro D
Le retribuzioni di cui sopra, contraddistinte dal codice 6 posto innanzi al tipo contratto, devono essere riportate distintamente in un rigo del Quadro "D" del Modello DMAG/R, facendo precedere sempre il codice contratto dal codice 6.
Pertanto dette retribuzioni non devono essere aggregate per zona e tipo contratto con le altre retribuzioni.
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO NEI CASI DI "DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE"
Il presente Modello può esser utilizzato dai datori di lavoro che, in periodo successivo alla presentazione di qualsiasi dichiarazione trimestrale, intendano denunciare spontaneamente variazioni:
a) di numero giornate e/o retribuzioni, che determinino un aumento della base imponibile; b) variazioni di dati relativi ai Quadri E,E1 e E2.
SI AVVERTE CHE IL MODELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SOLTANTO PER LE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI DEI DATI OCCUPAZIONALI E RETRIBUTIVI DICHIARATI PER LA MANODOPERA OCCUPATA A DECOR-RERE DALL’1.1.1998; PERTANTO ESSO È UTILIZZABILE, A QUESTO FINE, A PARTIRE DAL SECONDO TRIMESTRE ‘98 PER LE VARIAZIONI DEL PRIMO TRIMESTRE ‘98; LE VARIAZIONI RICADENTI SU PERIODI TRIMESTRALI ANTERIORI AL 31.12.97 SARANNO EFFETTUATE CON APPOSITE COMUNICAZIONI ALLA COMPETENTE SEDE INPS (VEDI OLTRE).
VARIAZIONI SUB A)
L’azienda, nella fattispecie sub A), per la compilazione del nuovo Modello seguirà le seguenti istruzioni:
Essa dovrà compilare i Quadri "A" e "C" del Modello, riportando i dati della precedente dichiarazione con l’avvertenza che nel campo "tipo denuncia" seconda casella, dovrà essere indicato il codice "V" (variazione).
Compilazione Quadro B del foglio DMAG/D
Nel Quadro "B" del Modello DMAG/D nelle apposite sezioni devono essere riportati tutti i dati riguardanti l’anagrafica del lavoratore già denunciati con la precedente dichiarazione. Dovrà, inoltre, essere indicato il mese interessato alla variazione mentre gli altri mesi non devono essere riproposti.
In relazione al mese interessato alla variazione devono essere compilati campi "Zona", "Tipo Retribuzione" e "Tipo Contratto", riportando le stesse informazioni fornite a mezzo della denuncia interessata alla procedura di variazione.
Per la compilazione dei campi "Giornate" e "Retribuzioni" che possono essere interessate alla variazione, si dovranno osservare le seguenti istruzioni a seconda della fattispecie denunciata:
1) L’azienda intende denunciare variazioni di giornate e retribuzioni:
Nei campi "Giornate" e "Retribuzioni" si devono indicare rispettivamente le giornate e le retribuzioni omesse. 2) L’azienda intende denunciare solo le retribuzioni omesse:
Nel campo "Giornate" indicherà a caratteri numerici la cifra "0"; nel campo "Retribuzioni" denuncerà le retribuzioni omesse.
3) L’azienda denuncia solo le giornate omesse:
Questo tipo di variazione riguarda soltanto gli operai a tempo determinato a salario convenzionale. In questo caso nel campo "Giornate" si devono indicare le giornate omesse e lasciare in bianco il campo "Retribuzioni".
Per la denuncia di giornate omesse di operai a tempo indeterminato e di operai a tempo determinato a salario effettivo si vedano le apposite istruzioni (vedi oltre).
4) Si denuncia un rapporto di lavoro, in precedenza omesso: il datore di lavoro compilerà integralmente una delle sezioni del Quadro "B" del Modello DMAG/D con i dati afferenti al lavoratore interessato.
Compilazione Quadro D del foglio DMAG/R
Per la compilazione del Quadro "D" è necessario che l’azienda si attenga alle istruzioni precedentemente fornite in merito nelle presenti modalità di compilazione.
VARIAZIONI SUB B)
L’azienda nella fattispecie sub B) per la denuncia di dati relativi ai Quadri E, E1 e E2 dovrà:
compilare i Quadri "A" ed "C" riportando i dati della precedente dichiarazione con l’avvertenza che nel campo tipo denuncia nella seconda casella, dovrà essere indicata la sigla "V".
Compilerà il Quadro interessato alla variazione lasciando in bianco i restanti campi del Modello.
COMUNICAZIONI DI VARIAZIONI
Fuori dalle ipotesi trattate nel precedente paragrafo, non è ammessa la presentazione di una denuncia di variazione con Modello DMAG, in quanto, come si è più volte precisato, queste riguardano le variazioni in aumento delle giornate e delle retribuzioni.
L’azienda dovrà invece presentare un’apposita comunicazione alla competente Sede dell’INPS, quando le variazioni riguardano ad esempio, una delle seguenti ipotesi:
variazioni antecedenti 1998;
giornate o retribuzioni in diminuzione;
zona tariffaria;
codice contratto;
codice ditta;
tipo retribuzione;
numero di giornate denunciate per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato a retribuzione effettiva nel caso in cui la retribuzione non sia interessata a variazione.
Circolare 89 del 28 aprile 1998
Oggetto:
Promotori finanziari. Riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato effettuati dai promotori finanziari, di cui all’art.1, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
SOMMARIO: 1) Soggetti aventi titolo al riscatto;
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto;
3) Pagamento dell’onere di riscatto.
Con circolare n. 17, punto 4, del 25 gennaio 1997, è stato precisato che ai soggetti di cui al comma 198 dell’art.1 della legge 662/1996, che svolgono attività in qualità di praticanti promotori finanziari ai sensi dell’art.8 del regolamento Consob n. 5388/1991, è consentita - all’atto dell’iscrizione all’Istituto - la facoltà di riscatto per i periodi di praticantato non coperti da contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici.
A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare, si evidenzia che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 22 ottobre 1997 - pubblicato sulla G.U. n.263 dell’11 novembre 1997, ha dettato le modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto attribuita ai promotori finanziari per gli anni di "praticantato".
1) Soggetti aventi titolo al riscatto ai fini pensionistici degli anni di praticantato
I promotori finanziari, al fine di avvalersi della facoltà enunciata, dovranno risultare iscritti - in qualità di promotori finanziari - oltre che all’Istituto anche nell’apposita sezione dell’albo dei promotori finanziari, così come previsto dall’articolo 13 del regolamento n.10629/1997 approvato dalla Consob con deliberazione dell’8 aprile 1997.
2) Modalità e termini d’esercizio della facoltà di riscatto
L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto citato ha in particolare stabilito quanto segue:
a) la presentazione - da parte dei soggetti abilitati della domanda di riscatto deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto;
b) la domanda di riscatto, da presentare alla competente Sede dell’Istituto, deve essere corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in subordine, da autocertificazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
c) per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine di sei mesi - di cui al comma 1 - decorre da tale data e, conseguentemente, la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.
La domanda può essere formulata in forma libera. Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi sono stati predisposti gli uniti moduli (All.1) da duplicare a cura delle Sedi.
3) Pagamento dell’onere di riscatto
Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La disciplina per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistemi predetti, è dettata dall’articolo 2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (1).
Si richiamano pertanto le disposizioni impartite in materia al punto 3 della circolare n. 162 del 19 luglio 1997 nonché le disposizioni a suo tempo impartite in materia di determinazione della riserva matematica con le modalità previste dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 (2) da inquadrare, ovviamente, nella specifica normativa concernente la previdenza dei promotori finanziari.
Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto in parola stabilisce che "il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
Il successivo comma 3, del decreto prevede infine la possibilità per l’interessato di richiedere - entro il termine indicato nel comma 2 (sessanta giorni), il versamento rateale dell’onere di riscatto contributivo per il quale è ammessa una rateizzazione in misura non superiore a quattro rate semestrali, con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.
Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 3, dell’art.3 del decreto medesimo, si comunica che il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.
Si porta a conoscenza delle Sedi che, in attesa del rilascio della procedura automatizzata di acquisizione, di gestione e di calcolo, le Sedi medesime - al fine di permettere agli interessati il pagamento del riscatto dei periodi di praticantato - dovranno effettuare manualmente le operazioni di calcolo tenendo presenti le richieste più urgenti (contestuale richiesta di pensione).
In prosieguo di tempo, verrà comunicato il numero del conto di imputazione relativo alle riserve matematiche ai fini del riscatto dei promotori finanziari.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali d’informazione.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
1) V. "G.U. n. 148 del 27/6/97. (2) V. "Atti Ufficiali" 1962, pag. 715.
RISCATTO DEI PERIODI DI PRATICANTE PROMOTORE FINANZIARIO
(art.1, comma 198, legge 23.12.1996, n.662 e DM 22.10.1997)
Alla Sede INPS di______________________
Il sottoscritto ______________________nato a________________ Prov.____ il _____________ cod. fiscale _______________________ residente a _______________________ CAP ____________Prov._____ Via/piazza _________________________________________ n. ______
chiede il riscatto nella gestione degli esercenti attività commerciali dei sottoelencati periodi di attività di praticante promotore finanziario con iscrizione all’Albo CONSOB di cui all’art.8 del Regolamento n.5388/1991, producendo i redditi per ciascun periodo indicato (1):
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
dal _____________ al ______________ reddito ______________________
Ad ogni buon fine dichiara:
1. di svolgere l’attività di promotore finanziario di cui all’art.5 della legge 1/1991 dal ____________________;
di essere/non essere (2) titolare di posizione assicurativa presso l’INPS per attività lavorativa anteriore al 1. 1.1992;
di aver chiesto, in data ______________, l’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali a norma dell’art.1, comma 196, della legge 662/1996;
di aver chiesto/di non aver chiesto (2), in data ________, l’autorizzazione di cui all’art.1, c.199, della legge 662/ 1996, a versare contribuzione nella Gestione Commercianti per l’attività svolta come promotore finanziario nel periodo compreso fra il 1.1.1992 ed il 31.12.1996.
Il sottoscritto chiede inoltre di versare l’importo dovuto a titolo di riscatto ___ in unica soluzione ___in quattro rate semestrali
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da false attestazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra esposto corrisponde al vero.
Data________________ firma___________________
(1) indicare i periodi distinti per anno solare ed esporre i relativi redditi, dichiarati ai fini IRPEF per ciascun anno.
(2) cancellare l’ipotesi che non ricorre.
Circolare 93 del 30 aprile 1998
OGGETTO:
98-93. DECRETO - LEGISLATIVO 30 APRILE 1997, N.184.
RIFORMA DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
CHIARIMENTI E PRECISAZIONI - IMPORTI ANNO 1998
SOMMARIO:
1) PREMESSA
2) DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA3) REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
4) VERSAMENTI VOLONTARI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
5) IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO
6) LAVORATORI AUTONOMI
7) COEFFICIENTE Dl DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER I PROSECUTORI VOLONTARI AUTORIZZATI CON LA QUALIFICA Dl ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI.
1) PREMESSA
Con circolare n. 206 del 15 ottobre 1997 sono stati fornite le prime istruzioni per la pratica applicazione del decreto-legislativo indicato in epigrafe.
Con la presente si forniscono ulteriori precisazioni e integrazioni tenuto conto anche dei quesiti nel frattempo formulati in materia.
2) DESTINATARI DELLA NUOVA NORMATIVA:
Come precisato con la circolare sopracitata il D.L.vo. n. 184 ha introdotto la prosecuzione volontaria ai regimi pensionistici obbligatori finora esclusi da tale forma assicurativa, armonizzando la normativa vigente nei diversi sistemi previdenziali.
Ne consegue che, a far tempo dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del D.L.vo citato, la normativa di cui al D.P.R. n. 1432/1971 e alla legge n. 47/1983, così come integrata dal D.L.vo n. 184/97, è estesa a tutti i Fondi speciali amministrati dall’Istituto di previdenza e, pertanto, dovendosi ritenere abrogate le norme precedentemente in vigore presso i singoli Fondi che risultino in contrasto con dette norme, le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate dopo la data sopraindicata presso i Fondi stessi devono essere definite sulla base delle norme sopra richiamate.
3) REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI.
Al punto 3) della circolare n. 206/1997 è stata fatta riserva di ulteriori precisazioni in merito alla possibilità di perfezionare il requisito contributivo per il rilascio dell’autorizzazione ai versamenti volontari mediante il cumulo di contributi versati nelle diverse gestioni gestite dall’INPS in quanto erano in corso approfondimenti da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Si fa presente in proposito che il predetto Dicastero a tutt’oggi non ha fatto conoscere il proprio orientamento e, pertanto, le domande di autorizzazione alla prosecuzione volontaria suscettibili di definizione solo in applicazione del cumulo contributivo dovranno essere tenute in sospeso.
Di quanto sopra dovrà essere data formale comunicazione agli interessati.
4) VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI NEL SEMESTRE PRECEDENTE LA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA.
L’art.6, comma 1, del D.Lvo n. 184/97 consente al prosecutore volontario di chiedere di coprire di contribuzione volontaria il semestre precedente la data di presentazione della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.
Si è posto il problema se tale versamento possa essere consentito anche per periodi che, in relazione alla data della domanda, si collocano a data anteriore al 12 luglio 1997.
Al riguardo si precisa che, non contenendo la norma alcuna limitazione, non sussistono preclusioni al riguardo; è ovvio che l’importo del contributo da versare deve essere determinato in base ai criteri introdotti dal decreto legislativo in esame.
5) IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI PER L’ANNO 1998 E ALIQUOTE DI FINANZIAMENTO.
Con la circolare n. 206/1997, al punto 5) sono state illustrate le novità introdotte in materia di importo dei contributi volontari dal decreto legislativo in esame.
Tenuto conto, peraltro, dei numerosi quesiti pervenuti al riguardo si ritiene utile fornire le seguenti precisazioni:
5.1 Retribuzione media settimanale (art.7):
La norma stabilisce che l’importo del contributo volontario deve essere determinato applicando l’aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, alla retribuzione media imponibile percepita nell’anno di contribuzione precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che per "anno di contribuzione precedente la domanda" devono intendersi le 52 settimane di contribuzione obbligatoria antecedenti la data della domanda ancorché le stesse non si collochino nell’anno immediatamente precedente la predetta data.
Il 2° comma dell’articolo in esame dispone che l’importo della retribuzione minima sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge n. 638/1983, e successive modificazioni integrazioni.Il successivo comma 5 stabilisce che le retribuzioni, come sopra calcolate, sono rivalutate annualmente, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, in base alla variazione dell’indice del costo della vita determinato dall’Istat nell’anno precedente.In applicazione di quanto sopra è stato determinato l’importo della retribuzione minima per l’anno 1998 che è risultata pari a L. 279.080 e, tenuto conto che la variazione percentuale del costo vita calcolato dall’Istat è risultato pari a + 1,7, sono stata aggiornate le retribuzioni medie delle classi di contribuzione vigenti in base previgente normativa (v. all. n. 1, 1 bis, 2 e 2 bis), al fine di consentire l’inserimento nella nuova disciplina, ai sensi del comma 7 dell’articolo in esame, dei prosecutori volontari già autorizzati alla data del 12 luglio 1997.
5.2 Importo minimo settimanale.Al punto 5 della più volte citata circolare n. 206/1997 è stata fatta riserva di ulteriori comunicazioni in merito alla portata del 3 comma, prima parte, dell’art.7 del decreto legislativo n. 184/1997 in base al quale l’importo minimo del contributo volontario per tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito per i prosecutori volontari comuni.
L’applicazione letterale della norma avrebbe comportato un significativo aumento dell’importo dei contributi dovuti dagli assicurati autorizzati con qualifica diversa da quella dei lavoratori dipendenti e, pertanto si è ritenuto opportuno sottoporre il problema all’esame del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il predetto Dicastero, nell’osservare che analoga previsione normativa, già prevista nell’art.2 della legge n. 537/1981, successivamente modificata, in ragione dell’eccessiva onerosità per le categorie di prosecutori volontari per i quali vigevano, in regime obbligatorio, aliquote inferiori a quelle dei lavoratori dipendenti, dalla legge n. 638/1983, art.7, comma 8, - che ne aveva conservata la validità solo per i lavoratori autonomi, - e dalla legge n. 233/1990, - che l’aveva confermata solo per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, - ha evidenziato che il legislatore non può aver voluto ripristinare un criterio già superato e oggetto di modifica legislativa.
Osserva, infatti, il Ministero che con tale disposizione si avrebbe sostanzialmente un aumento, solo per i prosecutori volontari del settore privato, delle aliquote di finanziamento più basse in vigore per alcune categorie e non potrebbe, comunque, riguardare il settore pubblico, per i quali, in forza dell’ultima parte del comma in esame, viene confermata la validità di minimali di retribuzione superiori, ove esistenti per gli iscritti a fondi sostitutivi o esclusivi, con conseguente inapplicabilità di un contributo volontario minimo pari a quello dei lavoratori dipendenti comuni.
Da quanto sopra, conclude il Ministero, ne discende che "considerata la finalità del decreto legislativo n. 184 di disciplinare la materia della prosecuzione volontaria secondo criteri possibilmente uguali per tutti, deve ritenersi che l’importo minimo di retribuzione sul quale commisurare i contributi volontari sia il concetto informatore anche del primo periodo del comma 3 e che il suo significato sia nel senso che l’importo del contributo volontario minimo per tutte le categorie dei prosecutori volontari, dei settori pubblico e privato, non possa essere inferiore a quello calcolato sulla base dell’importo minimo di retribuzione, uguale per tutti, (salvo che per gli iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione obbligatoria, quando siano previsti minimi retributivi superiori), determinato ai sensi dell’art.7, comma 1, del decreto legge 12.9.1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.11.1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni."Tenuto conto di tale interpretazione l’importo minimo del contributo volontario per ciascuna categoria di prosecutori volontari è determinato applicando l’aliquota di finanziamento, vigente pro tempore in relazione alla categoria assegnata all’atto del rilascio dell’autorizzazione, alla retribuzione determinata, per ciascun anno, ai sensi dell’art.7, comma 1, della legge n. 638/1983.
5.3. Aliquote di finanziamento vigenti per l’anno 1998.
Per effetto dell’entrata in vigore dell’art.36, comma 1), lettera A) del D.L.VO. n. 446 del 1997, il contributo dello 0,20% per l’assistenza malattia, a far tempo dal 1.1.98, non è più dovuto.
Per quanto sopra le aliquote contributive in vigore per l’anno 1998 per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti devono ritenersi modificate nel seguente modo:
autorizzati ante 31.12.1995
autorizzati post 31.12.1995
LAVORATORI DIPENDENTI (non agricoli)
27,67%
28,17%
LAVORATORI DIPENDENTI AGRICOLI
18,87%
19,37%
PESCATORI EX LEGE N.250/58
10,27%
10,77%
Nessuna variazione è intervenuta nell’aliquota contributiva relativa ai lavoratori domestici e agli allievi dei cantieri scuola e di rimboschimento in quanto tali lavoratori non erano soggetti al contributo di cui sopra.
Per tali categorie di prosecutori volontari le aliquote da applicare sono le seguenti:
autorizzati ante 31.12.1995
autorizzati post 31.12.1995
DOMESTICI
12,69%
13,19%
LAVORATORI OCCUPATI NEI CANTIERI SCUOLA
10,64%
11,14%
Per quanto concerne le aliquote contributive da applicare a favore dei prosecutori volontari con qualifica di lavoratori agricoli dipendenti, si fa presente che sono state determinate apportando - rispetto alle misure che risultano negli allegati nn. 8 e 9 della circolare n. 103 del 30.4.1997 riportanti gli importi dei contributi volontari per l’anno 1997 la suddetta variazione in diminuzione pari allo 0,20% (contributo di malattia non più dovuto) e la variazione in aumento pari allo 0,70% visto l’aumento di pari entità, a decorrere dal 1 gennaio 1998, dell’aliquota di finanziamento applicata nel settore del lavoro agricolo subordinato per il calcolo dei contributi obbligatori di pertinenza del F.P.L.D., disposto dall’art.3 del Decreto legislativo n. 146 del 16 4.1997.
6) LAVORATORI AUTONOMI
6.1 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti nella gestione speciale
Nell’allegato n. 7 è riportata la tabella dei contributi volontari dei CD/CM in vigore per l’anno 1998.Il calcolo dei nuovi contributi è stato effettuato tenendo conto dell’adeguamento delle classi di reddito settimanali di cui alla tabella E della legge 2.8.1990, n. 233, previsto dall’art.10, comma 4, della stessa legge.
L’aliquota percentuale complessiva applicata al reddito medio imponibile di ciascuna classe è pari al 17,80% di cui il 15,80% quale contributo I.V.S. ed il 2% quale contributo aggiuntivo, previsto dall’art.12 della citata legge n. 233/1990.Per quanto concerne il contributo addizionale dovuto ai sensi dell’art.17 della legge 3.6.1975, n.160- lo stesso, a seguito dell’applicazione del meccanismo di adeguamento periodico stabilito dall’art.22 della legge n. 160/1975, risulta pari a L.2.760 a settimana (L.920 giornaliere per 3 giornate a settimana).Si fa presente, infine, che, ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art.10 della legge n. 233/1990, l’importo del contributo volontario minimo dei CD/CM non può essere in alcun caso inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Pertanto, la misura del contributo volontario dovuta dai prosecutori volontari in argomento, assegnati alle prime due classi di contribuzione, risulta aumentata, per l’anno 1998, a L.77.221, se l’autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata rilasciata anteriormente al 31 dicembre 1995, oppure a L.78.617, se detta autorizzazione è stata rilasciata successivamente al 31 dicembre 1995.
6.2 Coloni e mezzadri reinseriti nell’a.g.o.Per quanto concerne la categoria di lavoratori in epigrafe, si fa riserva di comunicare gli importi dei contributi volontari relativi all’anno 1998, non essendo ancora noti i dati necessari per il calcolo degli stessi.
I predetti assicurati continueranno, quindi, a versare provvisoriamente, per l’anno 1998, l’importo dei contributi vigenti alla data del 31 dicembre 1997, riportati nell’allegato n. 1 della circolare n. 256 del 18 dicembre 1997 Espressa la riserva suddetta relativamente ai contributi volontari dovuti per l’anno 1998 dai CM reinseriti nell’A.G.O., si forniscono le ulteriori precisazioni preannunciate nella parte finale della lettera B) della citata circolare n. 256 del 18 dicembre 1997, contestualmente alla direttiva provvisoria di soprassedere dalla determinazione dell’importo dei contributi volontari dovuti dal 12.7.1997 al 30.9.1997(3° trimestre) e dal 1.10.1997 al 31.12.1997 (4° trimestre) dagli appartenenti alla categoria di lavoratori di cui trattasi che avessero presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione IVS dal 12.7.1997 in poi.Infatti, il pronunciamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riportato al precedente punto 5.2. consente di confermare che nei confronti dei CM reinseriti nell’A.G.O. che hanno presentato domanda di versamenti volontari dal 12.7.1997 in poi va effettuata la seguente operazione: L.21.802 + (0.11 x retribuzione imponibile anno precedente la data della domanda) + (6,54 x retribuzione imponibile anno precedente la data della domanda) = contributo settimanale dovuto da detti lavoratori dal 12.7.1997 al 31.12.1997.
6.3 Artigiani e CommerciantiDal 1 luglio 1990 il contributo volontario mensile è commisurato, in ragione delle stesse aliquote percentuali stabilite per il versamento dei contributi obbligatori da parte dei lavoratori attivi, ai redditi medi indicati in otto classi di contribuzione.
Poiché l’aliquota contributiva per la categoria dei commercianti ha subito l’aumento di 0,09 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 1996 a seguito del Dlgs. 28/3/1996 N. 207, e di 0,30 punti percentuali ai sensi dell’art.2, comma 215, della legge N. 662/96, a decorrere dal 1 gennaio 1998 sono state predisposte due separate tabelle di contribuzione una per gli artigiani non interessati dall’aumento dell’aliquota di cui sopra (all. N. 5) ed una seconda per i commercianti (all. N. 6). Per l’anno 1998 le aliquote contributive relative alla categoria dei lavoratori autonomi con la qualifica di commercianti sono state elevate al 16,19% per i titolari e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni e al 13,19% per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, i quali, a partire dal mese successivo al compimento di tale età, dovranno versare i contributi volontari sulla base dell’aliquota del 16,19%. Per la categoria degli artigiani le aliquote sono state elevate rispettivamente al 15,80% e al 12,80%.
6.4 Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
L’importo del contributo da versare deve essere determinato in base alle disposizioni dell’art.7 del decreto n.184/1997: per i lavoratori di che trattasi, pertanto, l’importo del contributo volontario sarà pari all’aliquota dell’11,5 per cento del reddito assoggettato a contribuzione degli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda, per effetto di quanto disposto dall’art.59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Anche per la gestione separata in argomento la retribuzione minima di riferimento sulla quale calcolare l’importo del contributo volontario, per l’anno 1998, è pari a quella, determinata ai sensi dell’art.7, comma 1 della legge n. 638/1983, precisata al precedente punto 5.1.
7) COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER I PROSECUTORI VOLONTARI AUTORIZZATI CON LA QUALIFICA DI "ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI".Non essendo intervenuta nessuna variazione nelle aliquote relative ai prosecutori volontari indicati in epigrafe restano confermati i coefficienti riportati nella circolare n. 103 del 5.5.1997, parte Il, punto 3.
7.1. Coefficienti di riparto
Negli allegati N. 3, 4 e 8 sono riportati i coefficienti di riparto dei contributi volontari in relazione alle singole categorie di prosecutori volontari.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO