Eureka Previdenza

Circolare 175 del 16 ottobre 2000

Oggetto:
Art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184: facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria, i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, compresi nel semestre anteriore alla domanda. Chiarimenti.
SOMMARIO:     

La facoltà di coprire, mediante contribuzione volontaria, i periodi compresi nel semestre anteriore alladomanda e non coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, è concessa anche:
1) quando venga chiesta la rideterminazione del contributo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997, dopo un periodo di occupazione alle dipendenze di terzi, successivo all’autorizzazione;
2)nel caso in cui gli autorizzati alla classe massima di contribuzione abbiano chiesto il calcolo del contributo volontario in applicazione del comma 8 del medesimo articolo 7.

1. Versamento per i periodi compresi nei sei mesi precedenti la domanda.

Come previsto all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 i soggetti che hanno chiesto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria a partire dal 12 luglio 1997, possono effettuare versamenti anche per i sei mesi precedenti la domanda, a condizione che non sussista alcuna causa ostativa.

La norma citata si limita a stabilire una facoltà ma non fissa i criteri del relativo esercizio, stabilendo unicamente (al comma 2 dell’art. 8) che i contributi relativi al semestre precedente debbano essere versati entro il trimestre successivo a quello nel corso del quale è stata rilasciata la suddetta autorizzazione.

Non essendo prevista una specifica manifestazione della volontà di effettuare versamenti per i periodi pregressi, si deve conseguentemente ritenere che, ricorrendone le condizioni, tutte le autorizzazioni concesse su domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 184/1997 consentano ai prosecutori volontari di eseguire il versamento anche per i periodi compresi nei sei mesi precedenti la domanda, purché gli stessi risultino privi di qualsiasi copertura assicurativa.

Sono conseguentemente titolari della medesima facoltà, in assenza di cause ostative, anche gli autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base di domanda di pensione presentate in vigenza del D.Lgs. 184/1997 e respinta per mancanza dei necessari requisiti contributivi.

In tal senso dovranno essere riesaminati d’ufficio i provvedimenti assunti a seguito di reiezione di domande di pensione, eventualmente in contrasto con i suddetti criteri.

2. Estensione della facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997.

Come è noto l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori volontari che intendano riprendere i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo all’autorizzazione, di chiedere - entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza - che l’importo del contributo volontario venga rideterminato sulla base della media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la ripresa dei versamenti stessi.

Il medesimo articolo, che ha di fatto abolito il limite massimo di retribuzione entro il quale - sulla base della normativa precedente al D.Lgs. 184/1997 - veniva determinato il contributo volontario, ha stabilito (al comma 8) che i soggetti autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione potessero richiedere – entro il 12 luglio 1998 – la determinazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri, cioè con riferimento alla media delle retribuzioni imponibili percepite in costanza di rapporto di lavoro nell’anno di contribuzione precedente la data di decorrenza dell’autorizzazione.

L’esercizio della suddetta facoltà determina il conseguente inserimento di tali prosecutori volontari nella nuova disciplina.

Atteso che il comma 1 dell’art. 6 non contiene alcuna specifica preclusione ad avvalersi della possibilità di versare contributi volontari per i periodi privi di copertura assicurativa compresi nel semestre anteriore alla domanda, si ritiene che la stessa possa essere esercitata anche da coloro i quali – pur autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 12 luglio 1997 - ricadano nella vigenza del decreto in esame a seguito di espressa manifestazione di volontà, concretizzata mediante domanda di autorizzazione all’esercizio delle facoltà previste dai commi 6 e 8 del citato art. 7.

Le Agenzie dovranno pertanto riesaminare, a richiesta degli interessati, le domande presentate da soggetti rientranti nelle fattispecie sopra evidenziate e già decise sulla base di criteri difformi rispetto a quelli indicati nella presente circolare.

3. Rettifica decorrenza dell’autorizzazione.

Come noto, l’attuale procedura automatizzata di gestione dei versamenti volontari obbliga ad effettuare una retrodatazione di decorrenza dell’autorizzazione in tutti i casi in cui gli interessati intendano coprire di contribuzione i sei mesi precedenti la domanda, avvalendosi della possibilità loro concessa dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997.

Atteso che l’esercizio della suddetta facoltà non comporta retrodatazione della decorrenza, si rendono necessari interventi di modifica di tale procedura ed una revisione dei provvedimenti assunti in vigenza del citato decreto.

Pertanto, una volta realizzato l’aggiornamento delle procedure, le Agenzie verranno interessate a riesaminare le domande dei soggetti autorizzati a coprire di contribuzione i sei mesi anteriori alla domanda, al fine di rettificare la data di decorrenza dell’autorizzazione e di quantificare conseguentemente l’ammontare dei contributi dovuti rispetto a quelli versati, per procedere al rimborso di eventuali eccedenze.

4. Integrazione delle autorizzazioni rilasciate in vigenza del D.Lgs. 184/1997.

Sulla base di quanto previsto al punto 4 della circolare 206 del 15 ottobre 1997 ed al punto 6 della circolare n. 88 del 27 aprile 2000, si è ritenuto che la facoltà prevista dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997 fosse esercitabile solo sulla base di una specifica richiesta degli interessati, da presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione.

Può essersi pertanto verificato che, in assenza di esplicita manifestazione di volontà in tal senso, l’autorizzazione ai versamenti volontari sia stata rilasciata solo per i periodi successivi alla domanda.

Per facilitare l’individuazione di coloro che, avendone interesse, potevano esercitare la facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 184/1997, a ciascuna Agenzia verrà in seguito inviata una lista delle autorizzazioni concesse in vigenza del citato decreto.

Ciò per consentire ai prosecutori volontari interessati di chiedere - entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’allegato 1, da riprodurre in sede locale – il rilascio di apposito bollettino di conto corrente postale, da utilizzare per il versamento del semestre anteriore alla domanda di autorizzazione.

Le Agenzie dovranno momentaneamente accantonare dette richieste, in attesa che la procedura automatizzata dei versamenti volontari venga debitamente aggiornata, per consentire l’acquisizione dei periodi pregressi senza dover effettuare la retrodatazione della decorrenza.

    

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO
    

Allegato 1

ISTITUTO NAZIONALE

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Agenzia di ______________________

Ufficio ______________________

R.A.R.

allegato 1

Al Sig. _______________________________

_______________________________________

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Oggetto: autorizzazione ai versamenti volontari

A seguito della domanda da Lei presentata il _____________, questa Agenzia ha rilasciato l’autorizzazione ad effettuare versamenti volontari a decorrere dal ____________.

La normativa vigente in materia consente peraltro di coprire, mediante contribuzione volontaria, anche i periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o da altro tipo di contribuzione, compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione sopra richiamata.

Atteso che la verifica della sua posizione assicurativa ha evidenziato periodi privi di copertura assicurativa anteriormente alla data della domanda sopra indicata, Ella potrà rivolgersi alla scrivente per il rilascio di uno specifico bollettino di conto corrente postale, da utilizzare per effettuare il versamento a copertura dei suddetti periodi.

Nel caso in cui Ella ritenesse di avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà far pervenire a questa Agenzia una specifica richiesta entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della presente, utilizzando il modello allegato alla presente.

IL DIRIGENTE

Allegato 2

All’Agenzia di ________________________

Oggetto: richiesta di rilascio del bollettino di conto corrente postale per il versamento di contributi relativi al semestre anteriore alla data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

__l__ sottoscritt__ ______________________________________________________________

nat__ il __________________ a _______________________________________________ e residente a ______________________________, Via ___________________________________, n. ____, CAP ___________, autorizzato ai versamenti volontari dal 1° sabato successivo alla domanda, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,

C H I E D E

il rilascio del bollettino di conto corrente postale per effettuare il versamento di contributi volontari relativi ai periodi privi di copertura assicurativa compresi nei sei mesi precedenti la richiesta di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

________________________

data

_______________________________________________

firma

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