Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Circolari Inps CI 2002 Circolare 44 del 1 marzo 2002
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Circolare 44 del 1 marzo 2002
Oggetto:
Legge 28 dicembre 2001, n.448. Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati
SOMMARIO: L’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n.448, prevede, a determinate condizioni di età e di reddito, l’incremento dell’importo delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n. 544 del 1988, delle pensioni sociali, degli assegni sociali e delle pensioni e assegni spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordomuti in misura tale da garantire un reddito personale mensile pari a 516,46 euro per tredici mensilità. Ulteriori istruzioni.
1 - Premessa
Al fine di agevolare il lavoro delle sedi, in merito alla corresponsione degli aumenti di pensione di cui all’oggetto, con particolare riferimento all’attività di consulenza da fornire agli utenti, si illustrano di seguito gli aspetti normativi relativi alla prestazione anzidetta.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2001, n. 448, avente per oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che, all’articolo 38, commi da 1 a 6, innova la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista da varie disposizioni di legge (allegato 1).
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l’articolo 38, commi 1 e 2, prevede, in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5, l’incremento, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) per tredici mensilità, della misura delle maggiorazioni sociali spettanti:
ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni;
ai titolari di assegno sociale ai sensi dell’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388;
ai titolari di pensione sociale ai sensi dell’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.544;
ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381 (sordomuti), e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione.
Il comma 3 della normativa in esame prevede che l’età anagrafica di 70 anni può essere anticipata fino a 65 anni in relazione alla contribuzione fatta valere dall’interessato.
Il successivo comma 4 dispone inoltre che hanno diritto al beneficio in parola, in presenza delle medesime condizioni reddituali, i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, nonché i titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.222.
Con circolari n. 225 del 20 dicembre 2001 e n.17 del 16 gennaio 2002 sono state fornite indicazioni sulle modalità di attribuzione dell’aumento in sede di rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 2002 nonché sulle modalità di gestione delle operazioni preordinate all’attribuzione dell’aumento per gli altri potenziali destinatari.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dalla nuova normativa.
2 - Incremento fino a 516,46 euro mensili (1 milione di lire) della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988.
L’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n.544, e successive modificazioni e integrazioni, ha previsto, per i soggetti ultrasessantenni titolari dei trattamenti pensionistici indicati nella norma stessa, che non superino determinati limiti di reddito personale e cumulato con quello del coniuge, una maggiorazione sociale della pensione.
L’importo di tale maggiorazione, stabilito in relazione all’età del pensionato, fino al 31 dicembre 2001 è pari a 25,83 euro mensili (lire 50.000) per i pensionati ultrasessantenni, a 82,64 euro mensili (lire 160.000) per i pensionati ultrasessantacinquenni, ed a 92,97 euro mensili (lire 180.000) per i pensionati ultrasettantacinquenni. La maggiorazione è corrisposta in misura intera o ridotta in relazione alla specifica situazione reddituale dell’interessato.
L’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, nell’innovare, per i soggetti che si trovino in determinate condizioni di età e di reddito, la previgente disciplina, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale.
Il predetto articolo 38, al comma 1, lettera a), stabilisce infatti che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la misura della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988, e successive modificazioni, è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro (1 milione di lire) al mese per tredici mensilità.
Il comma 3 della norma in esame prevede che l’età anagrafica di 70 anni è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dall’interessato. Il successivo comma 4 fissa in 60 anni l’età a partire dalla quale, in presenza delle condizioni di reddito richieste, spetta il beneficio in parola ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n.222 (v. successivo punto 2.2).
Il diritto e la misura del beneficio sono correlati, ai sensi del comma 5, al non superamento di determinati limiti di reddito annuo personale e cumulato con quello del coniuge (v. successivo punto 4).
2.1 - Trattamenti pensionistici interessati
La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988 - e conseguentemente la maggiorazione sociale nella nuova misura prevista dalla legge finanziaria del 2002 - spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico:
dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria.
Si ricorda che, non essendo condizione essenziale la titolarità di pensione integrata al trattamento minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, possono aver diritto alla maggiorazione sociale, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’articolo 1 della legge n.222 del 1984 ed i titolari di pensione (o di assegno di invalidità) di importo superiore al trattamento minimo.
Ovviamente, sono escluse dal diritto all’incremento le pensioni di importo superiore a 516,46 euro mensili (1 milione di lire).
2.2 - Soggetti beneficiari in relazione all’età
2.2.1 - Soggetti titolari di pensione diversa dalla pensione di inabilità
Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono destinatari dell’incremento della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge n.544 del 1988 i pensionati di età pari o superiore ai 70 anni.
Il successivo comma 3 dispone che "L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio".
I soggetti di età inferiore ai settanta anni possono quindi aver diritto all’aumento con un’età anagrafica ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo, fatta valere dall’interessato.
Possono pertanto aver diritto al beneficio, in presenza delle condizioni reddituali richieste, anche i pensionati di età compresa tra i 65 ed i 70 anni.
In particolare, l’incremento della maggiorazione sociale spetta a partire dalle seguenti età:
- 70 anni indipendentemente dalla contribuzione
- 69 anni con almeno 2 anni e 6 mesi di contribuzione
- 68 anni con almeno 7 anni e 6 mesi di contribuzione
- 67 anni con almeno 12 anni e 6 mesi di contribuzione
- 66 anni con almeno 17 anni e 6 mesi di contribuzione
- 65 con almeno 22 anni e 6 mesi di contribuzione
A tal fine è utile tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) fatta valere dall’interessato relativamente alla pensione su cui spetta il beneficio, ivi compresa eventuale contribuzione utilizzata o utilizzabile per la liquidazione di supplementi.
Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto alla pensione stessa. Per le anzidette pensioni saranno comunque fornite apposite istruzioni con successiva circolare.
Eventuali periodi sovrapposti temporalmente devono ovviamente essere computati una sola volta.
Per la riduzione dell’età anagrafica si deve tener conto dell’anzianità contributiva utile per il diritto o, se più favorevole, di quella utile per la misura della pensione.
Per le pensioni ai superstiti occorre prendere in considerazione la contribuzione fatta valere dal dante causa.
In caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto all’incremento in parola, l’età ridotta a partire dalla quale deve essere concesso il beneficio è quella più favorevole ottenuta computando separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.
2.2.2 - Pensionati ultrasessantenni titolari di pensione di inabilità
Il comma 4 dell’articolo 38 in esame stabilisce che l’incremento spetta ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che siano titolari della pensione di inabilità prevista dall’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Per tali pensionati pertanto, ove ricorrano le condizioni di reddito richieste, il beneficio deve essere concesso, come nei confronti dei pensionati ultrasettantenni, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta.
3 - Incremento fino a 516,46 euro mensili (1 milione di lire) delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici assistenziali.
L’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha previsto, per i titolari di assegno sociale di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n.335, che non superino determinati limiti di reddito personale e cumulato con quello del coniuge, una maggiorazione dell’assegno sociale pari a 12,92 euro mensili (lire 25.000) per i soggetti con età inferiore a 75 anni e a 20,66 euro mensili (lire 40.000) per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni.
Il successivo comma 4 ha stabilito che il beneficio di cui al comma 1 spetti, alle medesime condizioni, ai titolari di pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, ad incremento della misura dell’aumento della pensione sociale (pari a 64,55 euro mensili, cioè lire 125.000) già previsto dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, 544.
Il comma 5 del predetto articolo 70 ha disposto, alle medesime condizioni, che il beneficio di cui ai commi 1 e 4 spetti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n.381 (sordomuti), e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n.118 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari dei relativi trattamenti pensionistici con età pari o superiore a 65 anni.
Infine, il comma 6 ha previsto, a determinate condizioni reddituali, una maggiorazione di 10,33 euro mensili (lire 20.000) per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a 65 anni titolari di pensione o assegno di invalidità.
L’articolo 38 della legge n.448 del 2001, ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 4, stabilisce che, a decorrere dal 1º gennaio 2002, la misura delle suddette maggiorazioni sociali è incrementata, a favore dei soggetti che si trovino nelle condizioni stabilite dalla norma stessa (v. successivi punti 3.2 e 4), fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese (1 milione di lire) per tredici mensilità.
3.1 - Trattamenti pensionistici interessati
In applicazione della normativa in esame deve essere incrementata fino a garantire il suddetto reddito personale, ove sussistano le condizioni richieste, la misura delle maggiorazioni sociali spettanti:
ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335;
ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni;
agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari del relativo trattamento pensionistico.
Il beneficio in parola spetta anche a coloro che, pur non essendo titolari di pensione sociale, siano peraltro titolari dell’aumento della pensione sociale previsto dall’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n.544.
Si ricorda infatti che, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 2, l’aumento della pensione sociale spetta, ove sussistano i previsti requisiti, anche ai soggetti esclusi dal diritto alla pensione sociale per mancanza dei requisiti reddituali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni.
I soggetti esclusi dal diritto all’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n.335 del 1995, istituito dal 1° gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale, non possono invece beneficiare – in assenza di analoga disposizione legislativa - della maggiorazione dell’assegno sociale e, conseguentemente, dell’incremento di detta maggiorazione previsto dall’articolo 38 della legge in esame.
Parimenti, gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti devono essere titolari, per aver diritto al beneficio in parola, del relativo trattamento pensionistico.
3.2 - Soggetti beneficiari in relazione all’età
3.2.1 - Soggetti titolari di pensione che non siano invalidi civili totali, ciechi civili assoluti o sordomuti
Ai sensi del comma 1 della norma in argomento sono destinatari dell’incremento delle maggiorazioni sociali i pensionati di età pari o superiore ai 70 anni.
Il successivo comma 3 dispone che "L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio".
Nel richiamare in proposito quanto precisato al precedente punto 2.2.1, considerato che per le prestazioni assistenziali non esiste contribuzione relativa alla prestazione, si precisa che al fine della riduzione dell’età deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico "previdenziale", fatta valere dal pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero in una forma esclusiva o sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria.
3.2.2 - Pensionati ultrasessantenni invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti
Il comma 4 dell’articolo 38 in esame stabilisce che l’incremento spetta ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.
Per tali pensionati pertanto, ove ricorrano le condizioni di reddito richieste, il beneficio deve essere concesso, come nei confronti dei pensionati ultrasettantenni, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta.
4 - Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale
Il comma 5 dell’articolo 38 della legge n.448 del 2001 dispone che "L’incremento di cui al comma 1 è concesso alle seguenti condizioni:
il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente".
4.1 - Limiti di reddito
Ai sensi del comma 5, lettere a) e b), dell’articolo 38 per l’anno 2002 i limiti di reddito per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione sociale nella nuova misura sono i seguenti:
nel caso di pensionato non coniugato, ovvero effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta a condizione che lo stesso possegga redditi propri per un importo annuo inferiore a 6.713,98 euro (tredici milioni di lire);
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, per il diritto all’incremento è richiesto, oltre al non superamento del limite di reddito personale del richiedente, anche che il reddito annuo del pensionato, cumulato con quello del coniuge, sia inferiore a 6.713,98 euro aumentati dell’importo annuo dell’assegno sociale.
Si riportano di seguito i limiti di reddito valevoli per l’anno 2002
Pensionato non coniugato |
Pensionato coniugato |
Limite di reddito personale euro 6.713,98 |
Limite di reddito personale euro 6.713,98 Limite di reddito cumulato (1) euro 11.271,39 |
(1) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di 4.577,41 euro |
(1) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo dell’assegno sociale di 4.577,41 euro
Per gli anni successivi il citato comma 5, lettera d), stabilisce che il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
4.2 - Misura della maggiorazione sociale
Il comma 1 dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n.448, non prevede un importo fisso di maggiorazione sociale, ma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la maggiorazione sia incrementata in misura tale da garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità.
La misura massima della maggiorazione sociale nella nuova misura è pertanto determinata come differenza tra il predetto reddito minimo garantito ed il reddito personale posseduto.
Ai sensi del comma 5, lettera c) della norma in esame l’incremento della maggiorazione sociale di cui al comma 1 è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti di reddito previsti.
Conseguentemente, nell’anno 2002:
nel caso di pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo di reddito 6.713,98 euro. Pertanto la misura annua della maggiorazione sociale sarà determinata dalla differenza tra 6.713,98 euro ed il reddito personale posseduto nell’anno;
nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo di reddito proprio di 6.713,98 euro, né di un importo annuo di reddito cumulato con quello del coniuge pari a 6.713,98 euro aumentati dell’importo dell’assegno sociale per l’anno 2002. Pertanto, se il reddito proprio e quello cumulato sono entrambi inferiori ai suddetti limiti, per determinare la misura annua della maggiorazione sociale occorrerà procedere distintamente al calcolo dei seguenti importi:
differenza tra 6.713,98 euro e il reddito personale posseduto;
differenza tra 11.271,39 euro e il reddito cumulato posseduto.
La maggiorazione sociale spetterà in misura pari al minore dei due importi così determinati.
L’importo annuo diviso per tredici dà l’importo mensile della maggiorazione sociale spettante nell’anno 2002 in applicazione della nuova normativa.
In caso di due coniugi entrambi aventi titolo, sul rispettivo trattamento pensionistico, alla maggiorazione sociale nella nuova misura, si richiama l’attenzione sulla circostanza che se l’attribuzione ad uno dei due coniugi dell’incremento comporta il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è più dovuto all’altro coniuge.
Qualora invece tale limite non sia raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere all’altro coniuge dovrà essere determinato tenendo conto del reddito cumulato posseduto a seguito dell’attribuzione dell’aumento al primo coniuge.
Considerato che ai fini del diritto e della misura della pensione sociale e dell’assegno sociale è rilevante anche il reddito della pensione di guerra, che viceversa non rileva per le maggiorazioni previste dall’articolo 2 della legge n.544 del 1988 e dall’articolo 70 della legge n.388 del 2000, nonché per l’incremento previsto dall’articolo 38 della legge in esame (v. successivo punto 5), si fa riserva di successive istruzioni in merito ai criteri di attribuzione del predetto incremento nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale che siano titolari di pensione di guerra.
5 - Redditi da considerare
Tenuto conto che la nuova normativa, nel prevedere l’incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, al comma 5 stabilisce genericamente che ai suddetti fini il pensionato non deve possedere "redditi propri né redditi cumulati con quelli del coniuge" superiori ai limiti stabiliti, e considerata la precisazione di cui al comma 6, che dal 1° gennaio 2002 esclude dai redditi da valutare il reddito della casa di abitazione, ai fini dell’incremento in parola si deve tener conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Devono pertanto essere presi in considerazione i redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione, nonché i redditi tassati alla fonte, ed i redditi esenti non assoggettabili all’IRPEF con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
In deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.
Non devono essere inoltre considerati i redditi:
delle pensioni di guerra (v. circolare n.268 del 25 novembre 1991 );
delle indennità di accompagnamento di ogni tipo (v. messaggio n.38607 del 22 gennaio 1993);
dell'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);
dell’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n.210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000 );
delle 300.000 lire di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388 (circolare n. 9 del 16 gennaio 2001).
dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (v. messaggio n.362 del 18 luglio 2000).
Devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato e dal coniuge nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio. In prima applicazione, per l’attribuzione dal 1° gennaio 2002, devono essere pertanto considerati i redditi presuntivi dell’anno 2002
Gli articoli 1 e 2 della legge n.544 del 1988 prevedono che la maggiorazione sociale e l’aumento della pensione sociale spettano a domanda dell'interessato e ne fissano la relativa decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’articolo 70 della legge n.388 del 2000, nell’istituire la maggiorazione dell’assegno sociale e le maggiorazioni per le prestazioni agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, non richiede invece apposita domanda.
Del pari ai fini dell’attribuzione dell’incremento della maggiorazione sociale l’articolo 38 nulla dispone in ordine alla necessità di apposita domanda ed alla decorrenza della prestazione.
Al riguardo occorre tener conto che la normativa in esame innova – in presenza di determinate condizioni di età e di reddito - la disciplina delle maggiorazioni sociali in genere, riferendosi non solo alle maggiorazioni sociali di cui ai predetti articoli 1 e 2 della legge n.544, ma anche alle maggiorazioni sociali spettanti indipendentemente dalla presentazione della relativa domanda, e che la decorrenza dell’aumento è fissata al 1° gennaio 2002 indistintamente per tutte le prestazioni considerate.
Per le pensioni in essere il beneficio in argomento decorre pertanto, ove sussistano i requisiti reddituali, dal 1° gennaio 2002 o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo al 31 dicembre 2001).
Per quanto ovvio si ritiene utile sottolineare che per effetto dell’elevazione dei limiti di reddito operata dall’articolo 38 in esame anche i pensionati, titolari delle prestazioni di cui ai punti 2.1 e 3.1, che non avevano titolo alla maggiorazione sociale fino al 31 dicembre 2001 possono acquisire tale diritto a far tempo dalle date suindicate.
Per le pensioni di futura liquidazione il beneficio in parola decorrerà, ove sussistano i requisiti reddituali, dalla data di decorrenza della pensione o dal 1° giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età (se successivo).
Ove alle date suindicate non sussista il requisito reddituale, il beneficio decorrerà dal 1° gennaio dell’anno in cui risulterà eventualmente soddisfatto tale requisito.
7 - Attribuzione dell’aumento
L’aumento stabilito dall’articolo 38 è stato posto in pagamento d’ufficio dal 1° gennaio 2002 ai pensionati che al 31 dicembre 2001 avevano titolo alle maggiorazioni sociali utilizzando le informazioni reddituali e contributive memorizzate sugli archivi.
Per quanto riguarda le modalità di attribuzione nei confronti degli altri soggetti che potrebbero beneficiarne si richiamano le istruzioni di cui alla circolare n. 17 del 16 gennaio 2001.
8 - Pensionati infrasettantenni non aventi titolo all’incremento della maggiorazione sociale
Resta ferma la disciplina della maggiorazione sociale stabilita dall’articolo 1 della legge n.544 del 1988, e successive modificazioni e integrazioni, per i titolari di pensione - diversa dalla pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n.222 del 1984 - di età compresa tra i 60 ed i 65 anni, ovvero di età compresa tra i 65 ed i 70 anni con un’anzianità contributiva tale da non consentire (o da non consentire ancora) il diritto all’incremento fino a 516,46 euro previsto dalla normativa in esame.
Resta altresì ferma la disciplina delle maggiorazioni sociali prevista dall’articolo 70, commi da 1 a 6, della legge n.388 del 2000 in favore:
dei titolari di assegno sociale di età compresa tra i 65 ad i 70 anni privi di anzianità contributiva o con anzianità che non consente anticipazione di età;
degli invalidi civili e ciechi civili di età compresa tra i 65 ad i 70 anni, e che non siano invalidi civili totali o ciechi civili assoluti, privi di anzianità contributiva o con anzianità che non consente anticipazione di età;
degli invalidi civili e ciechi civili di età compresa tra i 60 ad i 65, e che non siano invalidi civili totali o ciechi civili assoluti;
degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti infrasessantenni.
Si richiamano al riguardo le istruzioni fornite con circolari n. 35 del 15 febbraio 1989 , n.9 del 16 gennaio 2001 e n.61 del 14 marzo 2001, ferma restando, anche per le anzidette maggiorazioni, l’esclusione della casa di abitazione dal reddito da valutare dal 1° gennaio 2002.
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to PRAUSCELLO
Allegato 1
Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 38
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
commi da 1 a 6
1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all’articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all’INPS ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L’età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L’incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè redditi, cumulati con quello del c
oniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell’importo annuo dell’assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l’incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all’incremento dell’importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all’anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.