Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Decreti DE 2013 Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013
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Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas ((...)), per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189)
Vigente al: 21-9-2014
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare misure per l'avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale
1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l'energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull'energia prodotta ((, ad eccezione dell'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kW e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kW)).
3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa:
a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica;
b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata:
1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente;
3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.
4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. ((Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi)).
5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano:
a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992;
((b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto)).
((6-bis. Al fine di promuovere la competitivita' delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.
6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.
6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas promuove, attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori elettronici e provvede affinche' i dati di lettura dei contatori stessi siano resi disponibili ai clienti in forma aggregata e puntuale, secondo modalita' tali da consentire la facile lettura da parte del cliente dei propri dati di consumo e garantendo nel massimo grado e tempestivamente la corrispondenza tra i consumi fatturati e quelli effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta che siano installati sistemi di telelettura e determinando un intervallo di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata.
6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete, per l'esecuzione dei controlli metrologici sui dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, ovvero con successivi decreti adottati secondo la medesima procedura, sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura gia' messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
6-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuate le disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalita' di sostegno degli investimenti, anche attraverso la componente tariffaria UC4)).
7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:
«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita' immobiliari soggetti a registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresi' allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unita' immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla meta'. ((Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni)). L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
((7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, le parole: "la persona giuridica" sono sostituite dalle seguenti: "l'impresa".
7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera a) e' abrogata)).
8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresi' ai richiedenti, in luogo di quella della nullita' del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia gia' stata dichiarata con sentenza passata in giudicato.
((8-bis. Ai fini del rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, si tiene conto del raffrescamento derivante dalle schermature solari mobili, a condizione che la prestazione energetica delle predette schermature sia di classe 2, come definita nella norma europea EN 14501:2006, o superiore.
8-ter. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da: "LM-4" a: "LM-73" sono sostituite dalle seguenti: "LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73" e le parole da: "4/S" a: "77/S" sono sostituite dalle seguenti: "4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S";
b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: "termotecnica," sono inserite le seguenti: "aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,";
c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: "LM-17" a: "LM-79" sono sostituite dalle seguenti: "LM-17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79" e le parole da: "20/S" a: "86/S" sono sostituite dalle seguenti: "20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S";
d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al comma 1 si intende superato dalle finalita' istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti e organismi";
e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
"a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1";
f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010";
g) all'allegato 1, le parole: "64 ore" sono sostituite dalle seguenti: "80 ore".
8-quater. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, dopo la parola: "locazione," sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno,")).
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9));
c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche' ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»;
d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice».
((10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, dopo la parola: "emissioni" sono inserite le seguenti: "di processo";
b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "immessa nel sistema elettrico" sono aggiunte le seguenti: ", che non puo' in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui";
c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche")).
11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, e' abrogato e cessa l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 marzo 1994, n. 56, relativamente alla concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e produzione di energia elettrica e cogenerazione di fluidi caldi mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione.
12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facolta' di bandire una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto per la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in prossimita' del giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacita' di cattura della CO2 e del funzionamento del relativo stoccaggio nonche' rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. ((Tale incentivo e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia prodotta con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica)). Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo puo' essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea. In caso di funzionamento della centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate del 30%.
13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a carico del sistema elettrico italiano e ad essi si provvede mediante corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche, con modalita' di esazione della relativa componente tariffaria basate su parametri tecnici rappresentanti i punti di connessione alle reti di distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per la valutazione delle offerte della gara di cui al comma 12 nonche' le modalita' dell'audit esterno cui il vincitore della gara e' tenuto sottoporsi per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui al comma 13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a copertura del fabbisogno derivante dal pagamento dell'incentivo sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a.
((15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente: "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente: "2020" e le parole: "e puo' essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2014". Al comma 5-ter dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco, le parole: ", condotta all'interno degli stabilimenti di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al terzo punto dell'elenco, le parole: "durante il processo di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)" sono soppresse; al quarto punto dell'elenco, le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di acidi grassi distillati)" e le parole: "(nella misura massima del 5% in peso della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta nelle aziende oleochimiche" sono soppresse; al settimo punto dell'elenco, dopo le parole: "grassi animali di categoria 1" sono inserite le seguenti: "e di categoria 2". Al comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-quinquies" sono soppresse. Il comma 5-quinquies dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilita' produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati)).
((16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: ", con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalita' operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di localita', valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente. Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di localita' calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di localita', l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante tiene conto delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara. I termini di scadenza previsti dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, relative agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso allegato 1, nonche' i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi")).
((16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico la loro volonta' di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacita' di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto. La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), numero 2), e' indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta e' determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, e' tenuto a realizzare unicamente la capacita' di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 2010 e' effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, puo' essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222," sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,".
16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e' sostituito dal seguente:
"2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete nazionale di gasdotti e la cui quota di mercato all'ingrosso, calcolata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta di vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito dal Gestore dei mercati energetici, di un volume di gas naturale corrispondente al 5 per cento del totale annuo immesso dal medesimo soggetto nei punti di entrata della rete nazionale di trasporto connessi con gasdotti provenienti da altri Stati o da terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (GNL), con contestuale offerta di acquisto sul medesimo mercato per un pari quantitativo, con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto offerti non superiore a un valore definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale definisce altresi' le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il Gestore dei mercati energetici trasmette i relativi dati all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato".
16-quater. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori uscenti anticipano alla stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con le delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o piu' gestori, l'anticipazione e' proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni dell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti, pubblicati nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e' effettuata a titolo di anticipo alla stazione appaltante di cui all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 226 del 2011 ed e' rimborsata, comprensiva di interessi, dal concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas)).
Art. 2
Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, sono inserite le seguenti parole: «Capo 0I, Misure in favore della nuova imprenditorialita' ((nei settori della produzione dei beni e dell'erogazione dei servizi))»;
b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
Art. 2.
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:
a) costituite da non piu' di ((dodici mesi)) alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita' stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ((ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo,)) nonche' le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto decreto.
2. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N.9)).
Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e' disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita' possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma 01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa' Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I, Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro ((sessanta)) giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
((1-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' destinata alla Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per le pari opportunita'" istituita presso il medesimo Fondo))
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da: «Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e' sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea ((, ovvero a valere sulla collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183)), e' disposta l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento ((o della predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale)), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per ciascun anno ai sensi del comma 1, ((a tutte le imprese aventi un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla forma giuridica,)) dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. ((Sono destinatari del credito d'imposta di cui al presente articolo anche i consorzi e le reti di impresa che effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione. In questi casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali, che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese stesse)).
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di ricerca e sviluppo ((, inclusa la creazione di nuovi brevetti)):
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo' trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi' generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti ((, ad esclusione delle attivita' che si concretizzino nella creazione di nuovi brevetti)).
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le universita' e gli organismi di ricerca ((o presso gli stessi)), quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma 12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra' avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle risorse di cui al successivo ((comma 13)).
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ((e con il Ministro per la coesione territoriale)), ((...)) sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo Nazionale di riferimento ((o della pianificazione nazionale definita per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1)) per il ((finanziamento)) del credito di imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita' di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ((e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate compensazioni,)) gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 4
Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l'area di crisi complessa del porto di Trieste
1. L'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 252-bis.
Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonche' con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o piu' proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e ((sviluppo economico)) in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni.
2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalita', il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l'attuazione dei progetti e disciplinano in particolare:
a) l'individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;
b) l'individuazione degli interventi di riconversione industriale e di ((sviluppo economico)) anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da universita' ed enti di ricerca specializzati;
c) il piano economico finanziario dell'investimento e la durata del relativo programma;
d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie;
e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti;
f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell'accordo;
g) l'individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attivita' di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato;
h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica;
i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale.
((i-bis) le modalita' di monitoraggio per il controllo dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti)).
3. La stipula dell'accordo di programma costituisce riconoscimento dell'interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di ((sviluppo economico)) e dichiarazione di pubblica utilita'.
4. Ad eccezione di quanto previsto al comma 5, i soggetti interessati di cui al comma 1 non devono essere responsabili della contaminazione del sito oggetto degli interventi di messa in sicurezza e bonifica, riconversione industriale e di ((sviluppo economico)), tenuto conto anche dei collegamenti societari e di cariche direttive ricoperte nelle societa' interessate o ad esse collegate. A tal fine sono soggetti interessati non responsabili i proprietari e i gestori di siti inquinati che non hanno cagionato la contaminazione del sito e hanno assolto gli obblighi imposti dall'articolo 245, comma 2.
5. Gli Accordi di Programma di cui al comma 1 possono essere stipulati anche con soggetti che non soddisfano i requisiti di cui al comma 4 alle seguenti ulteriori condizioni:
a) i fatti che hanno causato l'inquinamento devono essere antecedenti al 30 aprile 2007;
b) oltre alle misure di messa in sicurezza e bonifica, devono essere individuati gli interventi di riparazione del danno ambientale disciplinati dall'allegato 3 alla Parte VI del presente;
c) termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale e' determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato tenendo conto dell'esigenza di non pregiudicare l'avvio e lo sviluppo dell'iniziativa economica e di garantire la sostenibilita' economica di detti interventi, comunque in misura non inferiore a dieci anni.
6. L'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo. ((La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le misure di cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le attivita' di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto di beni strumentali alla riconversione industriale e allo sviluppo economico dell'area)).
7. Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5, la pubblica amministrazione puo' agire autonomamente nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo nonche' per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
8. Gli interventi per l'attuazione del progetto integrato sono autorizzati e approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi indetta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla Conferenza di Servizi partecipano tutti i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma o titolari dei procedimenti di approvazione e autorizzazione, comunque denominati, aventi ad oggetto gli interventi, le opere e le attivita' previste dall'accordo medesimo, nonche' i soggetti interessati proponenti. L'assenso espresso dai rappresentanti degli enti locali sulla base delle determinazioni a provvedere degli organi competenti, sostituisce ogni atto di competenza di detti enti.
9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonche' la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse.
10. ((Alla progettazione, al coordinamento e al monitoraggio)) dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico in siti inquinati di interesse nazionale di cui al comma 1 sono preposte, con oneri posti a carico delle risorse stanziate a legislazione vigente, una o piu' societa' "in house" individuate nell'accordo di programma, di intesa tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Sulle aree di proprieta' pubblica ovvero nel caso di attivazione degli interventi a iniziativa pubblica, i predetti soggetti sono tenuti ad attivare procedure a evidenza pubblica per l'attuazione degli interventi, salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti per la gestione in house in conformita' ai requisiti prescritti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea)).
11. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le Regioni e Province Autonome, adotta misure volte a favorire la formazione di nuove competenze professionali, anche in ambito degli Istituti tecnici superiori, in materia di bonifica ambientale, finanziate, nell'ambito delle risorse stanziate a legislazione vigente nonche' a valere sulle risorse della programmazione 2014-2020, previamente incluse negli Accordi di programma di cui al comma 1 del presente articolo.».
2. Alle imprese, sottoscrittrici degli accordi di programma di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che acquisiscono beni strumentali nuovi a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, e' attribuito un credito d'imposta secondo le modalita' di cui al presente articolo, e nei limiti delle risorse stanziate al comma 14, a condizione che:
a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L.21 FEBBRAIO 2014, N. 9));
b) abbiano ad oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' risultanti dall'accordo di programma sottoscritto;
c) i nuovi beni strumentali siano acquisiti dai soggetti che hanno sottoscritto l'accordo;
d) i nuovi beni strumentali siano acquisiti nell'ambito di unita' produttive comprese in siti inquinati di interesse nazionale localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero nelle restanti aree qualora riferibili a piccole e medie imprese.
3. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e, per le aree ammissibili agli aiuti a finalita' regionale, di quelle previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2007-2013, fino alla data di vigenza della stessa e, successivamente, nella misura massima consentita in applicazione delle intensita' di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2014-2020, subordinatamente all'approvazione della stessa da parte della Commissione europea. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili anche a titolo di «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/06.
4. Ai fini del comma 2, si considerano agevolabili l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, e, limitatamente ai beni di cui alla lettera a) del presente comma, la realizzazione di:
a) fabbricati classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voce B.II.1 dell'articolo 2424 del codice civile, nell'ambito di strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
b) macchinari, ((veicoli industriali di vario genere,)) impianti ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive localizzate nelle aree territoriali di cui al comma 2;
c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva e brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
5. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 4 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.
6. Il credito d'imposta e' determinato con riferimento ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con il modello di pagamento F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
7. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 2 a 6 al fine di individuare tra l'altro modalita' e termini per la concessione del credito d'imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate, l'ammontare dell'agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'elenco dei soggetti beneficiari e l'importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonche' le eventuali revoche, anche parziali.
8. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle Entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo.
9. L'agevolazione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori della produzione di prodotti di cui all'allegato I del TFUE, dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013 e negli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020 della Commissione europea, nonche' ai settori della pesca, dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina dei grandi progetti di investimento, e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.
10. L'efficacia delle agevolazioni di cui al presente articolo e' subordinata al rispetto delle disposizioni della Commissione europea per l'attuazione di aiuti di stato ad investimenti produttivi.
11. Al fine di assicurare l'attuazione dell'accordo di programma quadro nonche' la realizzazione degli interventi di cui al comma 7-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione ((Friuli Venezia Giulia)) e' nominato, senza diritto ad alcun compenso, indennita', rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili.
12. Il Commissario, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 11 e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sulle aree demaniali marittime, non ricomprese nell'accordo di programma quadro di cui al comma 11, nella circoscrizione dell'Autorita' portuale restano impregiudicate le attribuzioni e le competenze della stessa Autorita', come individuate dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
13. Ai fini dell'attuazione dei commi 11 e 12 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.
14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 20 milioni di euro per l'anno 2014 ed a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro annui per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ((mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per l'anno 2015 e quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4-bis
(( (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati). ))
((1. Nell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al punto n. 13) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati".
2. Nell'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati.))
Art. 4-ter
(( (Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale). ))
((1. Al fine di accelerare la progettazione e l'attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell'amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalita' di cui al presente comma. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, e sono individuati le attivita' del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalita' di utilizzo nonche' il compenso del commissario stesso, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Al fine di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa individuazione delle risorse finanziarie disponibili, puo' nominare un commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il compenso del commissario di cui al presente comma e' determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente comma e' istituita una contabilita' speciale nella quale confluiscono le risorse pubbliche stanziate per la caratterizzazione, la messa in sicurezza e la bonifica del predetto sito contaminato.
3. I commissari di cui ai commi 1 e 2 curano le fasi progettuali, la predisposizione dei bandi di gara, l'aggiudicazione dei servizi e dei lavori, le procedure per la realizzazione degli interventi, la direzione dei lavori, la relativa contabilita' e il collaudo, promuovendo anche le opportune intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Per le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi, i commissari sono autorizzati ad avvalersi degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di societa' specializzate a totale capitale pubblico e degli uffici delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali.))
Art. 5
Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio
1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.
((1-bis. La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
1-ter. Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1)).
2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» e' aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operativita' di cui al precedente periodo e' assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalita' inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».
((2-bis. I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE -- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241))
3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:
((a) al comma 5, le parole: "e agroalimentari" sono sostituite dalle seguenti: ", agroalimentari, agricole e ittiche"));
b) al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;
((c) al comma 6, dopo le parole: "piu' favorevoli." e' inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I annesso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea")).
4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.
5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformita' alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. L'articolo 6-decies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e' abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statutari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.
7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, universita', enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.
((7-bis. Nei progetti e nelle attivita' di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonche' dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una piu' ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunita' di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286))
8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 9, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso le universita' e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non e' richiesto il superamento del test di cui al primo periodo"));
a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;
b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 e' accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;
c) all'articolo 27-ter, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;
d) all'articolo 27-quater, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;
e) all'articolo 27-quater, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» e' soppressa;
f) il comma 4 dell'articolo 39 e' abrogato.
9. ((Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica)). All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
((9-bis. All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La societa' Finest e' autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo")).
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, la modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, tale da favorire l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilita', tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l'acquisto e l'attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l'accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresi' finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1. La somma cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00 euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. Nel caso di installazione dei ricoveri delle infrastrutture contemporanea all'effettuazione dello scavo, l'ente operatore presenta un'istanza unica per lo scavo e per l'installazione dei ricoveri delle infrastrutture ai sensi dell'articolo 88 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
4-ter. Al fine di favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale anche attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale ((nonche' la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti)), con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, ((...)) modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1º ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013.
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
5-bis. Al fine di elaborare soluzioni innovative volte a colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga e di conseguire una mappatura della rete di accesso ad internet, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, costituisce, tramite periodico aggiornamento richiesto agli operatori autorizzati, una banca di dati di tutte le reti di accesso ad internet di proprieta' sia pubblica sia privata esistenti nel territorio nazionale, dettagliando le relative tecnologie nonche' il grado di utilizzo delle stesse. I dati cosi' ricavati devono essere resi disponibili in formato di dati di tipo aperto, ai sensi del comma 3 dell'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalita' elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale e utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate e assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia e oggetto di accertate situazioni interferenziali alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le frequenze oggetto di EU Pilot esistenti alla medesima data. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti alla societa' Poste Italiane Spa in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014, le risorse di cui al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti a soggetti non piu' utilmente collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, a seguito della pianificazione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
9-bis. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalita' e le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso in ambito locale hanno l'obbligo di cedere una quota della capacita' trasmissiva ad essi assegnata, comunque non inferiore a un programma, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore del presente decreto, che procedano al volontario rilascio delle frequenze utilizzate di cui al comma 8 o a cui, sulla base della nuova pianificazione della stessa Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e della posizione non piu' utile nelle graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e successive modificazioni, sia revocato il diritto d'uso.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, ovvero nell'ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita' uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 o sulla predetta pianificazione degli interventi a finanziamento nazionale.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e al Fondo per lo sviluppo e la coesione, in relazione alle previste necessita' per fronteggiare le correlate compensazioni, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
14-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare, nel rispetto della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e mediante procedure di evidenza pubblica, convenzioni con societa' concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di computer emergency response team. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 7
Misura di razionalizzazione dell'istituto del ruling di standard internazionale
1. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia.»;
b) al comma 2 le parole: «per i due periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i quattro periodi d'imposta successivi»;
c) al comma 5 le parole: «, di Milano o di Roma,» sono soppresse.
Art. 8
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9))
Art. 9
Misure per favorire la diffusione della lettura
1. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi ((degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio)) con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri ((, anche in formato digitale,)) muniti di codice ISBN. ((Il credito di imposta e' compensabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni)).
((2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sulla base della popolazione studentesca nell'anno scolastico 2014/2015, fissa, per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale, l'importo disponibile ai sensi del comma 5 nei limiti delle risorse specificamente individuate per ciascun anno nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento. I dirigenti scolastici dei predetti istituti rilasciano a ciascuno studente un buono sconto di pari importo, timbrato e numerato, utilizzabile ai fini dell'ottenimento di uno sconto del 19 per cento per l'acquisto di libri di lettura presso gli esercizi commerciali che decidono di avvalersi della misura di cui al comma 1)).
((2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le modalita' per usufruire del credito di imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione di cui al presente articolo e il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 5)).
3. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N.9)).
4. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N.9)).
5. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste, fruibili a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ((, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo)), e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro a valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Le risorse individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalita' di spesa di cui al presente articolo, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 10
Tribunale delle societa' con sede all'estero
((01. Al comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale e della corte di appello (sezione distaccata) di Bolzano")).
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003 n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, prima delle parole «Le controversie di cui all'articolo 3» sono inserite le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dal comma 1-bis,»;
b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3 nelle quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti ai sensi dell'articolo 33 del codice di procedura civile, una societa', in qualunque forma costituita, con sede all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, e che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti:
1) la sezione specializzata in materia di impresa di Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza;
2) la sezione specializzata in materia di impresa di Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Cagliari e Sassari (sezione distaccata);
3) la sezione specializzata in materia di impresa di Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria;
4) la sezione specializzata in materia di impresa di Genova per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Bologna, Genova;
5) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano;
6) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno;
7) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma;
8) la sezione specializzata in materia di impresa di Torino per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Torino;
9) la sezione specializzata in materia di impresa di Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di ((...)) Trieste, Venezia.
((9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa di Trento per gli uffici giudiziari ricompresi nel distretto di Trento, fermo quanto previsto al numero 9-ter);
9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa di Bolzano per gli uffici giudiziari ricompresi nel territorio di competenza di Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento)). ».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.
Art. 11
Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l'occupazione
1. All'articolo 9 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai finanziamenti del Foncooper" sono inserite le seguenti: "e a quelli erogati dalle societa' finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,".
2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le societa' cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura.
3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle societa' cooperative di cui al comma 2, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonche' dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della societa' cooperativa.
3-bis. Il quarto comma dell'articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle cooperative cui si applicano le norme sulle societa' a responsabilita' limitata, il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito.
3-ter. All'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "per un massimo di 12 mesi" sono aggiunte le seguenti: ", o per un massimo di 24 mesi nel caso in cui, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora realizzata, in tutto o in parte, e risulti, sulla base di una specifica relazione del commissario straordinario, l'utile prosecuzione dell'esercizio d'impresa".
3-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116)).
3-quinquies. All'articolo 9 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, si interpreta nel senso che, fermi restando gli obblighi di cui al comma 2 e le valutazioni discrezionali di cui al comma 3, il valore determinato ai sensi del comma 1 non costituisce un limite inderogabile ai fini della legittimita' della vendita".
Art. 12
Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) all'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La presente legge si applica altresi' alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l'acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della societa' emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante sottoscrizione o acquisto di titoli, i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti alla societa' emittente i titoli"));
b) all'articolo 2, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel caso in cui i titoli oggetto delle operazioni di cartolarizzazione siano destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i titoli possono essere sottoscritti anche da un unico investitore.».
c) all'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le societa' di cui al comma 1 possono aprire ((conti correnti segregati presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui)) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengano accreditate le somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione. Le somme accreditate su tali conti segregati costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del depositario e da quello degli altri depositanti. Su tali somme non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 e tali somme possono essere utilizzate esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione. In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate su tali conti non sono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto e non sono soggette a sospensione dei pagamenti ((e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni)).
2-ter. I soggetti che svolgono, anche su delega dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, possono aprire presso banche conti correnti segregati dove vengano accreditate le somme incassate per conto della societa' cessionaria o della societa' emittente dai debitori ceduti. Sulle somme accreditate sui conti segregati, non sono ammesse azioni da parte dei creditori dei soggetti che svolgono i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente. In caso di avvio di procedimenti concorsuali o di accordi di ristrutturazione, le somme accreditate sui conti segregati, per un importo pari alle somme incassate e dovute alla societa' cessionaria o emittente, non vengono considerate come rientranti nel patrimonio del soggetto che svolge i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c). ((, e vengono integralmente restituite alla societa' per conto della quale e' avvenuto l'incasso, secondo i termini contrattuali e comunque senza la necessita' di attendere i riparti e le altre restituzioni))»;
d) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, ((per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, e' sufficiente che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni)) puo' altresi' applicarsi, su espressa volonta' delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.
2. Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e, in deroga ad ogni altra disposizione, non e' esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati ((dalla societa' di cartolarizzazione)) e i crediti ((di tali debitori nei confronti del cedente)) sorti posteriormente a tale data. Dalla stessa data la cessione dei crediti e' opponibile:
a) agli altri aventi causa del cedente, il cui titolo di acquisto non sia stato reso efficace verso i terzi in data anteriore;
b) ai creditori del cedente che non abbiano pignorato il credito prima della pubblicazione della cessione.
((2-bis. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, l'espletamento delle formalita' di opponibilita' previste dal presente articolo produce gli effetti ivi indicati anche con riferimento a tutti i crediti futuri nascenti da tali contratti, a condizione che i contratti siano stipulati prima della data di espletamento di tali formalita')).»;
2) al comma 3, le parole: «non si applica» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano l'articolo 65 e»;
3) dopo il comma 4 ((sono aggiunti i seguenti)):
«4-bis. Alle cessioni effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' le altre disposizioni che richiedano formalita' diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi ((dal cedente)) e' dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nonche' comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.
((4-ter. In caso di cessione di crediti derivanti da aperture di credito, anche regolate in conto corrente, il diritto di rendere esigibile il credito ceduto e' esercitato dalla societa' cessionaria in conformita' alle previsioni del relativo contratto o, in mancanza, con un preavviso non inferiore a quindici giorni))»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 1, comma 1-bis, anche non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, costituiscono attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.»;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla societa' di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonche' le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.»;
g) al comma 1 dell'articolo 7-bis, dopo le parole: «all'articolo 3, commi 2,» sono inserite le seguenti: «2-bis, 2-ter e»;
h) dopo l'articolo 7-ter e' inserito il seguente:
«Art. 7-quater.
Cessione di ulteriori crediti e titoli
1. Gli articoli 7-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1, e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle operazioni, ivi disciplinate, aventi ad oggetto obbligazioni e titoli similari ((ovvero cambiali finanziarie)), crediti garantiti da ipoteca navale, crediti nei confronti di piccole e medie imprese, crediti derivanti da contratti di leasing o di factoring, nonche' di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura. ((Tali crediti e titoli possono essere ceduti anche da societa' facenti parte di un gruppo bancario)).
2. Il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 7-bis adotta anche disposizioni di attuazione del presente articolo con riferimento ai medesimi profili ivi menzionati. Il medesimo regolamento individua le categorie di crediti o titoli di cui al comma 1, cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ((, e regola l'emissione di titoli di cui al presente articolo differenziandoli dai titoli emessi ai sensi dell'articolo 7-bis)).».
2. All'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 26 e' aggiunto il seguente:
«26-bis. Le obbligazioni ((, le cambiali finanziarie)) e i titoli similari di cui al presente articolo, le quote di fondi di investimento che investono prevalentemente negli anzidetti strumenti finanziari, nonche' i titoli rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto gli anzidetti strumenti finanziari costituiscono, anche se non destinati ad essere negoziati in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione e anche se privi di valutazione del merito di credito da parte di operatori terzi, attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'IVASS adotta un regolamento che disciplini le misure di dettaglio per la copertura delle riserve tecniche tramite gli attivi sopra menzionati. L'investimento nei titoli e nelle quote di fondi di cui al presente comma e' altresi' compatibile con le vigenti disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione.».
3. All'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'ottenimento della data certa del pagamento e' sufficiente l'annotazione del contante sul conto di pertinenza del cedente, in conformita' al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, primo comma, dopo le parole: «dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» sono inserite le seguenti: «per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17,»;
b) all'articolo 17, primo comma, le parole: «sono tenuti a» sono sostituite dalle seguenti: «, a seguito di specifica opzione, possono» e dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «L'opzione e' esercitata per iscritto nell'atto di finanziamento.»;
c) dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente:
«Art. 20-bis.
Operazioni di finanziamento strutturate
1. Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da chiunque sottoscritte, alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie anche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonche' alla modificazione o estinzione di tali operazioni.
2. L'opzione di cui all'articolo 17, primo comma, e' esercitata nella deliberazione di emissione ((o in analogo provvedimento autorizzativo)).
3. L'imposta sostitutiva e' dovuta dagli intermediari finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, delle attivita' di promozione e collocamento delle operazioni di cui al comma 1, ovvero, nel caso in cui tali intermediari non intervengano, dalle societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con riferimento ai quali e' stata esercitata l'opzione. Il soggetto finanziato risponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell'imposta.
4. Gli intermediari finanziari e le societa' emittenti tenute al pagamento dell'imposta sostitutiva dichiarano, secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente decreto e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, l'ammontare delle obbligazioni collocate.
5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202.».
5. Dopo l'articolo 32, comma 9 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente:
«9-bis. La ritenuta del 20 per cento di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, corrisposti a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e il cui patrimonio sia investito prevalentemente in tali obbligazioni, titoli o cambiali finanziarie.».
6. All'articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice civile, ((...)) la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «banca creditrice» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante»;
2) dopo le parole: «e le condizioni del finanziamento» sono inserite le seguenti: «o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile».
((6-bis. In aggiunta a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa in favore delle societa' di gestione del risparmio che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivano obbligazioni o titoli similari di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia puo' essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalita' di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonche' l'ammontare massimo delle disponibilita' finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente articolo)).
7. All'onere derivante ((dal comma 4)), pari a 4 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall'esercizio 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
((7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalita' per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalita' previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonche' le modalita' di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione.
7-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 26 febbraio 2014, e' modificata la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 145744 del 23 dicembre 2013, al fine di eliminare, per l'anno 2014, l'incremento dell'accisa sulla birra, decorrente dal 1º marzo 2014. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 7,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Art. 13
Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo
1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualita' disponibili:
a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell'Evento Expo 2015, gia' individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro;
b) per l'importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l'accessibilita' ferroviaria Malpensa - terminal T1-T2;
c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano.
1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1º gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalita' alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate.
2. L'importo di 42,8 milioni di euro per l'anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano e' assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, e' revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio.
3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l'affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l'immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione.
4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate. Per le medesime finalita' sono revocati i fondi statali di cui all'articolo 1, comma 994, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trasferiti o assegnati alle Autorita' portuali, anche mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali, essendo trascorsi almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione, non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori, fatti salvi gli effetti dei bandi pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui al precedente periodo sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2014, ad apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma, le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre 2006, revocata ai sensi del comma 1 del presente articolo, subordinatamente alla trasmissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, del progetto definitivo aggiornato ai prezzari vigenti, che viene posto a base di gara, e del relativo cronoprogramma. In sede di assegnazione del finanziamento, il CIPE prevede le modalita' di revoca in caso di mancato avvio dei lavori nel rispetto del cronoprogramma. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 maggio di ogni anno, assegna al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto le risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del presente articolo ai fini dell'attuazione del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196.
5. Nel caso in cui la revoca riguardi finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il decreto di cui al comma 4 e per le medesime finalita' e' disposta la cessione ad altra Autorita' portuale della parte di finanziamento ancora disponibile presso il soggetto finanziatore, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continua a corrispondere alla banca mutuante, fino alla scadenza, la quota del contributo dovuta in relazione all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione dei contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica.
6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a valere sulle risorse ivi previste, una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso dell'amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle autorita' portuali, con modalita' che la citata amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e in particolare per la realizzazione del modulo informatico/telematico di interconnessione del sistema di gestione della rete logistica nazionale con la piattaforma logistica nazionale digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale virtuale, il soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione con le societa' EXPO 2015 Spa e Fiera di Milano Spa e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le relative attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. Il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le Regioni interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse di cui ai commi 4, 5 e 6, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 6, contestualmente all'approvazione dei progetti definitivi degli interventi. In caso di mancata presentazione dei progetti entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Presidente della Regione interessata, e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Commissario delegato del Governo per l'attuazione dell'intervento.
7-bis. Nell'ambito delle infrastrutture considerate strategiche ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese che subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali come conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di ostacolare o rallentare l'ordinaria esecuzione delle attivita' di cantiere, e pertanto pregiudicando il corretto adempimento delle obbligazioni assunte per la realizzazione dell'opera, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere concesso un indennizzo per una quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma. Per tali indennizzi e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
9. In deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, il comune di Napoli e' autorizzato a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli.
9-bis. Al fine di assicurare la continuita' del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Stazione centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta medesima e non utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalita' del contratto di servizio ferroviario regionale per il biennio 2014-2015.
10. All'articolo 118 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidita' finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso puo' provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonche' al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite";
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita' aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle societa', anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
3-ter. Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicita' e trasparenza, e' in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari".
11. Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all'articolo 237-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le societa' o enti comunque denominati di proprieta' del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, e' fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriannuale l'ammontare complessivo della liquidita' liberata e l'oggetto di destinazione della stessa.
11-bis. All'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale".
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 9.
13. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «per l'energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, il gas ed il sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse.
14. I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento ai vettori aerei in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del beneficiario, trasparenti e tali da garantire la piu' ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalita' da definirsi con apposite Linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti e l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorita' di regolazione dei trasporti e all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile l'esito delle procedure previste dal comma 14, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitivita'.
15-bis. Al fine di evitare effetti distorsivi della concorrenza tra gli scali aeroportuali e di promuovere l'attrattivita' del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento agli eventi legati all'EXPO 2015, nella definizione della misura dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure IRESA non puo' essere superiore a euro 0,50. Fermo restando il valore massimo sopra indicato, la determinazione del tributo e' rimodulata tenendo conto anche degli ulteriori criteri della distinzione tra voli diurni e notturni e delle peculiarita' urbanistiche delle aree geografiche prospicienti i singoli aeroporti.
16. L'addizionale comunale istituita dall'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed i successivi incrementi disposti dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, dall'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 4, comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e' dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici.
17. L'addizionale Commissariale per Roma Capitale di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi a tutti i passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di Roma Fiumicino e Ciampino, ad eccezione di quelli in transito aventi origine e destinazione domestica.
18. Alle minori entrate derivanti dai commi 16 e 17, pari a 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti correnti da parte dello Stato all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui all'articolo 11-decies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate a favore dei soggetti interessati, si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. Per l'anno 2014 le indennita' di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi. Le medesime indennita' di cui al periodo precedente concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, che a tal fine, per il medesimo importo sono versate dall'ENAV stesso all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
21. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;
b) al comma 48, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
22. All'articolo 3, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera c) e' abrogata.
23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante il corrispondente incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, da destinare all'INPS. La misura dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata l'efficacia della disposizione di cui al comma 21.
24. Anche in vista dell'EXPO 2015, al fine di promuovere il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonche' il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, sono finanziati progetti che individuino uno o piu' interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu' interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potra' essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno finanziario ((entro il 31 marzo 2015)) e ne sia possibile la conclusione entro venti mesi da quest'ultima data. In via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati, il soggetto o i soggetti interessati dovranno indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente.
((25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) )).
25-bis. Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvedera' a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.
26. All'intervento di cui al comma 24, sono destinati finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500 milioni di euro.
27. Alla copertura dei suddetti oneri si provvede con le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Piano di Azione Coesione, secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonche' con le risorse derivanti dalla eventuale riprogrammazione, in accordo con le Amministrazioni responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi della programmazione 2007-2013 della politica regionale comunitaria.
28. Eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili in conseguenza delle riprogrammazioni di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare, fino a concorrenza dei relativi importi, il plafond di finanziamenti previsto al comma 26 destinabili all'intervento di cui al comma 24.
Art. 13-bis
(( (Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). ))
((1. All'articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Le prescrizioni di cui al comma 2 non si applicano ai carrelli di cui all'articolo 58, comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione".
2. All'articolo 85, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) i velocipedi")).
Art. 14
(( (Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare). ))
((1. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di duecentocinquanta unita', di cui duecento nel profilo di ispettore del lavoro di area III e cinquanta nel profilo di ispettore tecnico di area III, e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni. Ferma restando la previsione di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la disposizione di cui all'articolo 34-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, trova applicazione con esclusivo riferimento al personale in possesso di specifiche professionalita' compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica annualmente al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unita' assunte e la relativa spesa. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2016;
b) l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e' aumentato del 30 per cento. In relazione alla violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2002, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. Restano soggette alla procedura di diffida le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
c) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono raddoppiati; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati:
1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una piu' efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
Art. 15
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei
ministri
Zanonato, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Bonino, Ministro degli affari esteri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri