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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Legge 160 del 20 maggio 1988
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Vigente al: 11-10-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, recante norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 11, 12 e 13";
al comma 3, sono premesse le parole: "A partire dal periodo di
paga in corso al 1° gennaio 1988";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. I datori di lavoro, per i lavoratori utilizzati in
conseguenza di contratti stipulati e di obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986, sono esonerati dall'obbligo assicurativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre che non siano operanti clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo che consentano di traslare al committente i maggiori oneri sopravvenuti per effetto del decreto medesimo ed i lavoratori risultino assicurati con compagnie di assicurazione privata, purche' la copertura assicurativa offra prestazioni non inferiori, complessivamente, a quelle
dell'assicurazione obbligatoria".
All'articolo 3:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. La facolta' di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, e' riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese che diano comunicazioni al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155,
trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato dipendenti dalle aziende edili che occupano piu' di cento lavoratori e per le quali il CIPI abbia accertato entro il 30 aprile 1988 la sussistenza di una crisi ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, nel
limite di centocinquanta unita'.
1-ter. Le domande di ammissione al pensionamento anticipato devono
essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro trenta giorni dalla predetta data il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa con decreto i criteri di formazione della graduatoria tenendo conto dell'anzianita' anagrafica e di servizio nell'azienda,
nonche' della entita' di eccedenza del personale.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1- bis del
presente articolo, valutati in lire 6.300 milioni nel triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente prelievo dalle disponibilita' della gestione speciale di cui all'articolo 26 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845";
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "e' disposta" sono
aggiunte le seguenti: ", in coerenza con quanto previsto
nell'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,";
dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'articolo 21 della legge 11 marzo 1988, n. 67, si
interpreta nel senso che la retribuzione pensionabile va calcolata sulla media delle retribuzioni imponibili e pensionabili, rivalutate a norma dell'undicesimo comma dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e relative alle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione. Ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile per il calcolo delle pensioni liquidate dall'INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988, le retribuzioni annue di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relative al quinquennio precedente il 1° gennaio 1988 sono prese in considerazione entro il limite pari al doppio dei massimali annui INPDAI in vigore nel suddetto quinquennio, secondo le modalita' applicative che saranno stabilite con il decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il comma 56 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e' sostituito dal seguente:
'56. La disciplina di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio
1984, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio sino al 31 dicembre 1988. Il relativo onere e' valutato in lire 350 miliardi per l'anno 1988 e in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990'".
All'articolo 4:
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, e' sostituito dal seguente:
'1. Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste
delle circoscrizioni territorialmente competenti'.
4-ter. L'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova
applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonche' in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unita'
sanitarie locali.
4-quater. All'emanazione del decreto previsto dall'articolo 16,
commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
4-quinquies. Il comma 9 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, e' abrogato. Le disposizioni di cui al comma 4- bis del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1989. Sino al 31
dicembre 1988 continua ad applicarsi la disciplina vigente.
4-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, si applicano anche al personale non docente
della scuola".
All'articolo 6:
al comma 2, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 3";
al comma 3, dopo le parole: "istituiti nel suo ambito" sono
aggiunte le seguenti: "sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera a),"; e le parole: "commi 4, 5 e 6" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 4 e 5";
al comma 4, la lettera a) e' sostituta dalla seguente:
"a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di
cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa
ed alla capacita' di sviluppare l'innovazione tecnologica";
al comma 8, le parole: "o da persona da lui delegata" sono
sostituite dalle seguenti: "o da un sottosegretario di Stato da lui
delegato";
al comma 10, le parole: "540 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "533 miliardi".
All'articolo 7:
al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "La
retribuzione di riferimento per la determinazione della indennita' giornaliera di disoccupazione e' quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento e' quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di
categoria";
al comma 4, nel primo e nel terzo periodo, le parole: "a tempo
determinato" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "31 maggio 1988" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 1988"; e sono aggiunte, in fine, le parole: "I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori gia' occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, e' tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si
riferisce";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilita' degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'articolo 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in
particolare nei territori del Mezzogiorno'".
Dopo l'articolo 7, e' aggiunto il seguente:
"Art. 7-bis. - 1. I lavoratori frontalieri italiani occupati in
Svizzera con contratto di lavoro stagionale hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, a decorrere da quelli iniziati nel secondo semestre dell'anno 1987. Detti trattamenti spettano per tutte le giornate di sosta fino ad un massimo di novanta, detratte quelle eventualmente retribuite dal
datore di lavoro svizzero.
2. Per i periodi di sosta iniziati nel secondo semestre del 1987,
la domanda di prestazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata alla competente sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore, dall'attestato del datore di lavoro utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione da cui risultino la durata del rapporto di lavoro, i termini iniziale e finale della sosta stagionale, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro svizzero. Devono essere altresi' prodotti i permessi di lavoro frontaliero relativi agli anni 1987 e 1988. In caso di mancata iscrizione nelle liste di collocamento, i lavoratori interessati devono presentare una dichiarazione di responsabilita', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la mancata occupazione durante il periodo di sosta
stagionale.
3. Per le domande di prestazione relative ai periodi di sosta
stagionale successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 228. In ogni caso l'attestato rilasciato dal datore di lavoro, utilizzato nell'assicurazione svizzera contro la disoccupazione, dovra' contenere l'indicazione dei termini iniziale e finale del periodo di sosta, nonche' il numero delle giornate eventualmente retribuite, nel predetto periodo, dal datore di lavoro
svizzero.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si
fa fronte con le disponibilita' della separata contabilita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 12 giugno 1984, n. 228, utilizzando anche le somme accantonate ai sensi dell'articolo 9 della
legge stessa".
All'articolo 8:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione
salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 12, numero 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta
al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti";
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo addizionale di cui all'articolo 16, quarto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' dovuto anche dalle imprese esercenti attivita' commerciale che occupano piu' di
mille dipendenti";
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Sono abrogati la lettera a) del numero 2) dell'articolo 1 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.
2-bis. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e' sostituito dal seguente: 'Le quote di accantonamento relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro sono a carico della cassa
integrazione guadagni'";
al comma 7, le parole: "a quello previsto al comma 1, calcolato
sull'"; sono sostituite dalle seguenti: "al 7 per cento dell'"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disposizione trova applicazione per i contratti di formazione e lavoro stipulati
in data successiva al 31 marzo 1988";
al comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano alle
societa' sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria nonche' alle societa' di reimpiego dei lavoratori costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n.
684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452. Il comma 1 non trova altresi' applicazione per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ivi compresa l'amministrazione controllata, e per quelle di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e
successive modificazioni ed integrazioni".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Fino alla data del 31 dicembre 1989, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, al fine di provvedere alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie atte alla costituzione di un sistema informatico sull'intero territorio nazionale, puo' stipulare direttamente contratti e convenzioni per l'acquisizione di impianti e attrezzature, programmi e consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, universita', centri di ricerca o soggetti privati di comprovata esperienza nel settore specifico e di documentata idoneita' tecnica, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione
di ogni forma di gestione fuori bilancio";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di fronteggiare urgenti ed indilazionabili esigenze
funzionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione e delle loro sezioni circoscrizionali, connesse con l'approntamento dei mezzi strumentali per realizzare il sistema informatico delle procedure di avviamento al lavoro ed in particolare di quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, emanato in attuazione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato ad assumere, in via eccezionale, con contratto di diritto privato di durata non superiore a dodici mesi, duemila unita' di personale da adibire a mansioni impiegatizie.
All'assunzione delle predette unita' si provvede mediante concorsi, su base regionale, per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione publica. Il bando di concorso e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento delle commissioni esaminatrici. In quanto compatibili trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, in materia di snellimento delle procedure concorsuali. I lavoratori sono assunti nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni attinenti al IV livello funzionale e nel numero di mille unita' per lo svolgimento di mansioni attinenti al VI livello funzionale, secondo la ripartizione territoriale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi devono avere eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, fatti salvi i casi di elevazione del limite di eta' previsti dalle norme vigenti ed essere in possesso di diploma di scuola media inferiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del IV livello retributivo-funzionale o del diploma di scuola media superiore se da destinare a mansioni corrispondenti a quelle del VI livello retributivo-funzionale. Il trattamento economico ad essi spettante e' quello previsto rispettivamente per il IV ed il VI livello retributivo di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266";
il comma 3 e' soppresso;
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce
al Parlamento, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di dodici mesi previsto per l'effettuazione delle attivita' alle quali sono destinate le duemila unita' di personale da assumere ai sensi del comma 2, sullo stato di attuazione del programma di informatizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' sui risultati conseguiti mediante la stipula dei contratti e l'affidamento delle
convenzioni di cui al comma 1";
al comma 4, secondo periodo, le parole da: "e la consistenza dello
stesso" fino a: "legge di approvazione del bilancio" sono soppresse;
al comma 5, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti:
"comma 4";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le somme non impegnate nel corrente anno possono essere
impegnate nell'anno 1989".
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1987, n. 535, e 15 gennaio 1988, n. 8,
ad eccezione dell'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
Visto, il Guardasigili: VASSALLI
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1988.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 giugno 1988.
Legge 508 del 21 novembre 1988
Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti.
Vigente al: 28-6-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Aventi diritto alla indennita' di accompagnamento
1. La disciplina della indennita' di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, e' modificata come segue.
2. L'indennita' di accompagnamento e' concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilita' totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
3. Fermi restando i requisiti sanitari previsti dalla presente legge, l'indennita' di accompagnamento non e' incompatibile con lo svolgimento di attivita' lavorativa ed e' concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. L'indennita' di accompagnamento di cui alla presente legge non e' compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidita' contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.
5. Resta salva per l'interessato la facolta' di optare per il trattamento piu' favorevole.
6. L'indennita' di accompagnamento e' concessa ai cittadini residenti nel territorio nazionale.
Art. 2.
Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.((1))
2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima.((1))
3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.((1))
4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. ((1))
5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."
Istituzione, misura e periodicita' di una speciale indennita' in favore dei ciechi parziali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, e' concessa una speciale indennita' non reversibile al solo titolo della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilita'.(3) ((5))
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. L'indennita' speciale di cui al comma 1 non si applica alle altre categorie di minorati civili.
4. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati con le modalita' previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) (4)
------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi: a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988; b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988; c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988; d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988." ------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 3 aprile 2001, n. 131 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilita in L. 215.730 a decorrere dal 1 gennaio 2002". ---------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 40, comma 4) che " L'indennita' di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 e l'indennita' speciale dei ciechi civili ventesimisti istituita dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, sono ridotte di 93 euro mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennita' usufruiscono del servizio di accompagnamento di cui al presente articolo."
---------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 467) che " L'importo dell'indennita' speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e' stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1° gennaio 2008."
Istituzione, misura e periodicita' di una indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, ai sordomuti come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' concessa una indennita' di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di L. 200.000 mensili per dodici mensilita'.
2. Detta indennita' sara' corrisposta d'ufficio ai sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
3. Per gli anni successivi, l'adeguamento automatico della indennita' di cui al comma 1 sara' calcolato, sulla base degli importi sopra indicati, con le modalita' previste al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.(1) ((4))
------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 ottobre 1990, n. 289 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettere a), b), c) e d)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508, sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988."
------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma 17) che "A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennita' di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, concessa ai sordomuti come definiti al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e' aumentata dell'importo di 41 euro per dodici mensilita'".
Norme transitorie
1. Ai ciechi assoluti, di eta' inferiore ai 18 anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verra' erogata, in sostituzione della medesima, l'indennita' di accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa.
2. Le domande pendenti presso i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica all'atto della data di entrata in vigore della presente legge sono definite secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si intende rivolta all'ottenimento dell'indennita' di accompagnamento.
3. I titolari dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti non sia stata accertata una riduzione della capacita' lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente legge; tale importo non sara' soggetto a rivalutazioni periodiche o straordinarie, ne' ad ulteriori aumenti.
Art. 5-bis
(( (Indennita' di accompagnamento per i minori ciechi assoluti pluriminorati). ))
(( 1. Per i minori ciechi assoluti pluriminorati l'indennita' di accompagnamento di cui all'articolo 1 e' aumentata del 45 per cento )).
Art. 6.
Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
2. Sono fatte salve le domande presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118 del 1971. ((2))
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-18 marzo 1992, n. 106, (in G.U. 1a s.s. 25/03/1992, n. 13) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), nella parte in cui non prevede l'erogazione dell'assegno di accompagnamento fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990, n. 289".
Art. 7.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Adeguamento delle indennita' di accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed integrazioni alla
normativa sulle pensioni di guerra".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
GAVA, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 544 del 29 dicembre 1988
Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti
delle pensioni.
Vigente al: 27-10-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici)
1. Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti,
per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'
corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni
nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilita', a
condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore
al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo
pari o superiore a quello di cui alla lettera a), ne' redditi,
cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al
limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e
dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo
dei redditi con quelli del coniuge legelmente ed effettivamente
separato.
2. Con effetto dal 1 gennaio 1990 la misura della maggiorazione di
cui al comma 1 e' elevata a lire 80.000 mensili, per tredici
mensilita'.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, la maggiorazione sociale e'
corrisposta in misura tale da non comportare il superamento dei
limiti stessi.
4. Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il
nucleo familiare ovvero agli assegni familiari.
5. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione.
6. La domanda per ottenera la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'INPS
territorialmente competente.
7. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di riscossione,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
8. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
9. La suddetta sanzione e' comminata dall'INPS attraverso le
proprie sedi territorialmente competenti.
10. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e' cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda
entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
maggiorazione decorre dal 1 luglio 1988 o dal mese successivo a
quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 1 luglio 1988.
11. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'INPS
concernenti la concessione della maggiorazione, nonche' per la
comunicazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 8 e per le
conseguenti controversie in sede giurisdizionale si applicano le
norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni,
disciplinano il contenzioso in materie di pensioni.
12. Con effetto dal 1 gennaio 1989, la corresponsione della
maggiorazione sociale, secondo la disciplina del presente articolo,
e' estesa ai titolari ultrasessantenni delle pensioni di cui al comma
1, in misura pari a lire 30.000 mensili, per tredici mensilita', con
corrispondente rideterminazione dei limiti di reddito di cui alle
lettere a) e b) del comma 1.
13. Il presente articolo sostituisce l'articolo 1 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
Art. 2.
(Aumento della pensione sociale)
1. Con effetto dal 1 luglio 1988, la pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' aumentata secondo quanto stabilito
dai commi successivi con riferimento ai redditi delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.
2. La misura dell'aumento e' pari a lire 1.625.000 annue, da
ripartire in tredici mensilita' di lire 125.000 ciascuna. La misura
dell'aumento stesso, alle condizioni di seguito stabilite, fermi
restando gli altri requisiti previsti per la concessione della
pensione sociale, spetta anche ai soggetti esclusi in relazione alle
condizioni di redditto di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'aumento e' corrisposto, su domanda, a condizione che la
persona:
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore
all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale e dell'aumento
di cui al presente articolo;
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari
o superiore a quello di cui alla lettera a) ne' redditi, cumulati con
quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite
costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale
comprensiva dell'aumento di cui al presente articolo e dell'ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
4. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b) del comma 3, l'aumento e' corrisposto in misura
tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
5. Agli effetti dell'aumento di cui al presente articolo, si tiene
conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da
imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo
familiare ovvero dagli assegni familiari.
6. L'aumento e' posto a carico del Fondo sociale ed e' corrisposto,
con le stesse modalita' previste per l'erogazione delle pensioni,
dall'INPS, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la
concessione.
7. La domanda per ottenere l'aumento, corredata dal certificato di
stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa dal richiedente
su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti,
e' presentata alla sede dell'INPS territorialmente competente. Alla
dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante e' tenuto, oltre
alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena
pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente
percepite, a favore del Fondo sociale. Tale sanzione e' comminata
dall'INPS attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione di un acconto dell'aumento di cui al presente
articolo, sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei
requisiti prescritti, sottoscritta dagli interessati, in sede di
riscossione, su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo.
9. L'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile,
ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui ai commi precedenti, presentino la domanda entro il primo anno di
applicazione della presente legge, l'aumento decorre dal 1 luglio
1988, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
sono verificati i requisiti stessi.
10. Il presente articolo sostituisce l'articolo 2 della legge 15
aprile 1985, n. 140.
Art. 3.
(Miglioramenti delle pensioni superiori al
trattamento minimo)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1),
2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985,
n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi
degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono
disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione
delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a
780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione
pensionabile in vigore anteriormente al 1 gennaio 1988, ulteriori
miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1
gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in
ragione di anno.
Art. 4.
(Miglioramento delle pensioni a carico delle
forme di previdenza sostitutive ed esonerative
del regime generale nonche' a carico del Fondo
gas e del Fondo esattoriale)
1. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed
esonerative del regime genenrale dei lavoratori dipendenti, del fondo
di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del
gas e del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette saranno rivalutate, con
effetto dal 1 gennaio 1989, sentite le categorie interessate, con
separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in
materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi
oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle
categorie interessate.
Art. 5.
(Miglioramenti delle pensioni
del settore pubblico)
1. Ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29
aprile 1976, n. 177, che non hanno beneficiato della riliquidazione
del trattamento di quiescenza con il riconoscimento dell'anzianita'
pregressa, di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
e delle disposizioni della legge 23 dicembre 1986, n. 942, sono
concesse le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi
anche sulla tredicesima mensilita', nella misura di:
a) dal 1 gennaio 1988, lire 21.500 e lire 12.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita';
b) dal 1 gennaio 1990, lire 28.000 e lire 18.000, rispettivamente
per le pensioni dirette e per quelle di riversibilita'.
2. I miglioramenti di cui al comma 1 competono anche alle categorie
di pensionati che non hanno fruito dei benefici di cui al
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e di cui alla
legge 6 agosto 1984, n. 425.
3. I benefici previsti al comma 1 del presente articolo sono
concessi anche ai titolari delle pensioni di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nonche' ai titolari
delle pensioni di cui all'articolo 8 della legge 24 gennaio 1986, n.
16. Il conseguente onere per gli anni 1988 e 1989, valutato in
complessive lire 196 miliardi, e' anticipato dalle Casse pensioni
amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza
del Ministero del tesoro e sara' alle stesse rimborsato, a decorrere
dall'anno 1990, in ragione di lire 28 miliardi annui a carico del
bilancio dello Stato.
4. L'onere per il miglioramenti delle pensioni di cui al comma 1,
corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale
degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai
portalettere e dalla Cassa integrativa di previdenza per il personale
telefonico statale, e' a carico del Fondo della Cassa predetti.
5. Alla corresponsione dei benefici previsti dal presente articolo
provvedono d'ufficio le Direzioni provinciali del tesoro e gli altri
uffici che hanno in carico le relative partite di pensione.
6. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e'
valutato in lire 150 miliardi per ciscuno degli anni 1988 e 1989 ed
in lire 350 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990.
Art. 6.
(Benefici per gli ex-combattenti)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1
dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle
pensioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 6 aventi decorrenza
anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una
maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione,
determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila
mensili.
2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma
precedente si applicano le modalita' di cui ai commi 3, 5, 6, 7,
7-bis e 7-ter dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 7.
(Pensioni dei liberi professionisti)
1. I trattamenti pensionistici corrisposti dalle Casse di
previdenza per i liberi professionisti non possono essere d'importo
inferiore a quello minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. A tal fine, entro il 30 giugno 1989, con separati
provvedimenti che tengano conto dei limiti di reddito previsti per il
Fondo pensioni laoratori dipendenti e delle specifiche normative
delle singole gestioni, i competenti organi delle Casse adottano i
provvedimenti necessari ad assicurare la copertura dei relativi
oneri, che restano a loro carico, sempreche' le disponibilita'
complessive delle rispettive gestioni lo consentano e con esclusione,
comunque, di oneri a carico dello Stato.
Art. 8.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1988, in
lire 1000 miliardi per l'anno 1989 e lire 1500 miliardi a decorrere
dall'anno 1990, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, si
provvede, per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del trattamento
di minimo vitale" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Istituzione del
trattamento di minimo vitale".
2. All'onere, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989 ed in lire 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 1990,
derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 5, si provvede, per
l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando lo
specifico accantonamento "Perequazione dei trattamenti pensionistici
pubblici e privati" e, per gli anni 1989, 1990 e 1991, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Perequazione dei
trattamenti pensionistici pubblici e privati".
3. All'onere derivante dall'articolo 6, valutato in lire 70
miliardi per l'anno 1989, in lire 65 miliardi per l'anno 1990 e in
lire 60 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1989, utilizzando per il 1989
l'accantonamento "Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria"
e per il 1990 ed il 1991 l'accantonamento "Revisione delle
contribuzioni sociali".
4. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS fissato per
l'anno 1989 si intende al netto della spesa a carico dell'Istituto
stesso derivante dall'applicazione della presente legge.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Legge 153 del 13 maggio 1988
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli
enti portuali ed altre disposizioni urgenti.
Vigente al: 15-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, recante norme in materia
previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: "ed e' concesso per i componenti del nucleo
familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale" sono
soppresse; e le parole da: "Per i nuclei familiari" fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "I livelli di reddito della
predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei
familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di
infermita' o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente
impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se
minorenni, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie della loro eta'. I medesimi livelli di reddito
sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si
trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata,
separato o separata legalmente, celibe o nubile";
al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "Del nucleo
familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i
figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta'
inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta', qualora si
trovino, a causa di infermita' o difetto fisico o mentale,
nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo
lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e
non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti";
dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
"6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il
coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non
abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo
Stato di cui lo straniero e' cittadino sia riservato un trattamento
di reciprocita' nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata
stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di
reciprocita' e' effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il Ministro degli affari esteri";
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8- bis. Per lo stesso nucleo familiare non puo' essere concesso
piu' di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui
l'assegno e' corrisposto, l'assegno stesso non e' compatibile con
altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque
spettante";
dopo il comma 12, e' aggiunto il seguente:
"12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad
avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni".
All'articolo 3:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto
franco di Trieste, in armonia con la funzione statutaria fissata
dall'allegato VIII del trattato di pace di Parigi del 10 febbraio
1947, reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato con legge 25
novembre 1952, n. 3054, l'aumento di cui al comma 1 non si applica
altresi' in detto scalo. Le modalita' di applicazione di tutte le
tasse e diritti marittimi vigenti per navi, merci e passeggeri nel
porto di Trieste saranno definite con decreto del Ministro della
marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in
esecuzione dei princi'pi stabiliti dal suddetto allegato";
al comma 3, le parole: "Sono esenti dalla tassa erariale di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "Sono esenti dalla tassa
erariale e da quella portuale di cui al primo, secondo e quarto
comma";
al comma 6, le parole: "e sono autorizzate ad operare" sono
soppresse; e le parole: "in misura non inferiore al 50 per cento ad
investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "ad investimenti per il
miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei
servizi portuali";
i commi 8 e 9 sono soppressi.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5, ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 1.
3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1988
COSSIGA
DE MITA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro del lavoro e
della previdenza sociale
PRANDINI, Ministro della marina
mercantile
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI