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Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
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Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
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Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
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Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
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Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
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Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
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Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
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Terza Salvaguardia - 10.130
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Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Vigente al: 29-4-2015
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge disciplina l'ordinamento e le attivita' portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti.
2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' abrogato.
Art. 2.
(Organizzazioni portuali, autorita' portuali e autorita' marittime)
1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:
a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto- legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n.
1342, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) il Consorzio autonomo del porto di Genova, di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e succes- sive modificazioni ed integrazioni;
c) l'Ente autonomo del porto di Palermo di cui alla legge 14 novembre 1961, n. 1268;
d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 223;
e) l'Ente autonomo del porto di Trieste, di cui alla legge 9 luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;
g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui al decreto- legge 11 gennaio 1974, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) le aziende dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.
2. Sono autorita' portuali ai sensi della presente legge gli enti di cui all'articolo 6.
3. Sono autorita' marittime ai sensi della presente legge i soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.
Art. 3.
(Costituzione del comando generale del
Corpo delle capitanerie)
1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, senza aumento di organico ne' di spese complessive, dipende dal Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di quanto dispone l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, e svolge le attribuzioni di cui al regio decreto 19 febbraio 1940, n. 194, e successive modificazioni ed integrazioni ((; esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione)). Il Ministero dell'ambiente si avvale delle capitanerie di porto.
Art. 4.
(Classificazione dei porti)
1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:
a) categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale.
((1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II.))
2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi.
3. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
a) commerciale;
b) industriale e petrolifera;
c) di servizio passeggeri;
d) peschereccia;
e) turistica e da diporto.
4. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;
b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
c) livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra.
5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.
6. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al comma 5.
Art. 5.
(Programmazione e realizzazione delle opere portuali. Piano regolatore portuale)
1. Nei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, con esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera e), l'ambito e l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale che individua altresi' le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.
2. Le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.
2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, ((e' valutata con priorita' la)) finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, pre- via intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non e' istituita l'autorita' portuale, il piano regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il comune o i comuni interessati. Il piano e' quindi inviato per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.
4. Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, esaurita la procedura di cui al comma 3, e' sottoposto, ai sensi della normativa vigente in materia, alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale ed e' quindi approvato dalla regione.
5. Al piano regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e' allegato un rapporto sulla sicurezza dell'ambito portuale ai fini degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.
6. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente:
"1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I e alla categoria II, classe I, e le opere di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione nonche' per la difesa delle coste".
7. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria II, classi II e III.
8. Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Le regioni, il comune interessato o l'autorita' portuale possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi I e II. Spetta alla regione o alle regioni interessate l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale nei limiti dei rispettivi statuti. Le autorita' portuali, a copertura dei costi sostenuti per le opere da esse stesse realizzate, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entita' dei canoni di concessione.
9. Sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonche' l'escavazione e l'approfondimento dei fondali. I relativi progetti sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti dalle autorita' portuali, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a), individua annualmente le opere di cui al comma 9 del presente articolo, da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I e II.
11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai piani regionali dei trasporti o ai piani di sviluppo economico- produttivo, il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive di coordinamento.
11-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
11-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
11-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
11-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
11-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27.
Art. 5-bis
(Disposizioni in materia di dragaggio)
1. ((Nelle aree portuali e marino costiere poste in siti)) di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. ((Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione, previo parere, solo se il progetto di dragaggio prevede anche il progetto di infrastrutture di contenimento non comprese nei provvedimenti di rilascio della Valutazione d'impatto ambientale dei Piani regolatori portuali di riferimento, o comunque difformi da quelle oggetto dei provvedimenti della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sull'assoggettabilita' o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale)). Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche ((...)) idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positivita' ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorita' competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il rifacimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attivita' di capping, nel rispetto delle modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;
b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalita' previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla tabella di cui all'allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresi' autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;
c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilita' equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a 1,0 x 10 - 9 m/s, ((...)).
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei 'Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati' elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto superiore di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilita' delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura puo' essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneita' delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, ((adotta con proprio decreto le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale al fine dell'eventuale reimpiego dei materiali dragati ed al fine di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo)). Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorita' competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.
Art. 6.
(Autorita' portuale)
1. Nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, ((Manfredonia,)) Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia e' istituita l'autorita' portuale con i seguenti compiti, in conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1:
a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attivita' ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;
b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;
c) affidamento e controllo delle attivita' dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti ne' strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'autorita' portuale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall'articolo 12, nonche' di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni nonche' le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge.
3. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale e' disciplinata da un regolamento di contabilita' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e' allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo e' approvato.
4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale e' soggetto al controllo della Corte dei conti.
5. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c), e' affidato in concessione dell'autorita' portuale mediante gara pubblica.
6. Le autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente ne' tramite la partecipazione di societa', operazioni portuali ed attivita' ad esse strettamente connesse. Le autorita' portuali possono costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita' accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle autorita' medesime, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalita', della logistica e delle reti trasportistiche.
7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individua entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorita' portuale.
8. Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 13, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in porti di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui al comma 1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU). A decorrere dal 1 gennaio 1995 puo' essere disposta l'istituzione, previa verifica dei requisiti, di autorita' portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.
9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la proposta di cui al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
10. Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la procedura di cui al medesimo comma, quando, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti nel suddetto comma. Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.
11. In sede di prima applicazione della presente legge, le autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le sedi delle locali autorita' marittime.
12. E' fatta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita l'autorita' portuale di Trieste, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi.
Art. 7.
(Organi dell'autorita' portuale)
1. Sono organi dell'autorita' portuale:
a) il presidente;
b) il comitato portuale;
c) il segretario generale;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'autorita' e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:
a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30)).
c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.
4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario puo' imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.
Art. 8.
(Presidente dell'autorita' portuale)
1. Il presidente e' nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato. Il Ministro, con atto motivato, puo' chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente, previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalita' che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale.
1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata. (10a)
2. Il presidente ha la rappresentanza dell'autorita' portuale, resta in carica quattro anni e puo' essere riconfermato una sola volta. In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 e' comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni gia' pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.
2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.
3. Il presidente dell'autorita' portuale:
a) presiede il comitato portuale;
b) sottopone al comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
c) sottopone al comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;
d) sottopone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del segretario generale, nonche' il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa;
e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessini di cui all'articolo 6, comma 5;
f) provvede al coordinamento delle attivita' svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonche' al coordinamento e al controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
g) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647.
h) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale dagli articoli 16 e 18 e rilascia, sentito il comitato portuale, le autorizzazioni e le concessioni di cui agli stessi articoli quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di cui all'articolo 17;
((m) assicura la navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili));
n) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'autorita' marittima e le amministrazioni locali interessate.
n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale.
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AGGIORNAMENTO (10a)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378 (in G.U. 1a s.s. 12/10/2005, n. 41) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 6 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 2004, n. 186 (che ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo).
Art. 9.
(Comitato portuale)
1. Il comitato portuale e' composto:
a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede;
b) dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente;
c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;
d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;
e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;
g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;
h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato;
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.
l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale.
((2. I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.))
3. Il comitato portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'articolo 6, comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed i);
g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1 e 3;
h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale;
i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano;
l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10;
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo 18, comma 4;
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'articolo 23.
n-bis) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6.
4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.
Art. 10.
(Segretariato generale)
1. Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa.
2. Il segretario generale e' nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.
3. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale.
4. Il segretario generale:
a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' portuale;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato portuale;
f) elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2.
5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo.
((6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorita' portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale.))
Art. 11.
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre supplementi, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. ((Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)).
2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. 3. Il collegio dei revisori dei conti:
a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
b) redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;
c) assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.
Art. 12.
(Vigilanza sull'autorita' portuale)
1. L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative:
a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo;
b) alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico- operativa;
c) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1998, N. 30)).
3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera a), e' esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Qualora l'approvazione dell'autorita' di vigilanza non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, esse sono esecutive.
Art. 13.
(Risorse finanziare delle autorita' portuali)
1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite:
a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonche' dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita' portuali non possono determinare canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione di aree destinate a porti turistici, in misura piu' elevata di quanto stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo stesso fine;
b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);
c) salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni;
d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
e) da entrate diverse.
2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i contributi alle organizzazioni portuali previsti dalle rispettive leggi istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione e l'acquisto di impianti portuali nei porti di Ancona, Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (1)
((2-bis. Le Autorita' portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.))
----------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dal comma 2 del presente articolo, e' differito al 1 gennaio 1995.
Art. 14.
(Competenze dell'autorita' marittima)
1. Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorita' portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e promozione nonche' nell'ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, spettano all'autorita' marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.
1-bis. ((I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo. Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e' stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. Per gli altri servizi l'autorita' marittima puo' renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate)). I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorita' portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.
1-ter. Nei porti sede di Autorita' portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-bis sono stabilite dall'Autorita' marittima di intesa con l'Autorita' portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Art. 15.
(Commissioni consultive)
((1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorita' portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere i) ed l). Nei porti ove non esista Autorita' portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita' portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.))
((1-bis. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.))
2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.
((3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e' istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanita' e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorita' portuali, dalle autorita' marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.))
Art. 16.
(Operazioni portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. ((Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.))
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali ((e dei servizi portuali)), nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5 ((, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione)).
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. ((Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa.)) Le imprese autorizzate sono iscritte ((in appositi registri distinti tenuti)) dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'.
((3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'articolo 17.))
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione e alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
((7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.))
Art. 17.
(Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo).
1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le autorita' marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non puo' essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti).
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva.
15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), e' riconosciuta un'indennita' pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche' la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime. (12)
15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori. ((21))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2007, n. 247 ha disposto (con l'art. 1, comma 86) che la suddetta modifica ha efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 111) che il comma 15-bis del presente articolo si interpreta nel senso che le entrate proprie derivanti da tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate comprendono anche quelle derivanti dalle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate.
Art. 18.
(Concessione di aree e banchine)
1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attivita' marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorita' concedenti, le modalita' di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' indicati i criteri cui devono attenersi le autorita' portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
((4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.)) ((15))
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6, lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 57, comma 8-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico".
Art. 18-bis
(Autonomia finanziaria delle autorita' portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).
1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti e gli investimenti necessari alla messa in sicurezza, alla manutenzione e alla riqualificazione strutturale degli ambiti portuali, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 90 milioni di euro annui. (18) ((21))
2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonche' la quota da iscrivere nel fondo.
3. Le autorita' portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
4. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalita' perequative, tenendo altresi' conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorita' portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 13, comma 6) che "Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno 2014 alla realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti italiani e a rendere piu' efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali previsti al comma 4".
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AGGIORNAMENTO (21)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 236) che "Per il miglioramento della competitivita' dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il CIPE assegna le risorse ivi previste e quantificate in 20 milioni di euro annui dal 2015 al 2024, senza applicare le procedure di cui all'articolo 18-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. A tal fine il limite di 90 milioni di euro di cui al predetto articolo 18-bis e' ridotto a 70 milioni di euro".
Art. 19.
(Autonomie funzionali)
1. Le imprese industriali dei settori siderurgico e metallurgico che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione a svolgere l'attivita' di carico e scarico delle merci direttamente connesse alla attivita' produttiva con personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo produttivo, possono continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive concessioni, per la movimentazione di merci o materiali direttamente connessi all'attivita' produttiva delle imprese stesse o di imprese collegate facenti parte dello stesso gruppo, senza alcuna limitazione, del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro stabilimenti e nelle aree adiacenti. Alla scadenza delle suddette concessioni, la prosecuzione della attivita' industriale costituisce titolo di preferenza per il rinnovo delle stesse.
Art. 20.
(( (Costituzione delle Autorita' portuali e successione delle societa' alle organizzazioni portuali).
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia' non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale,commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni.I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.
2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorita' portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attivita' operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in societa' secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita' di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonche' in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:
a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle societa' derivanti dalla trasformazione;
b) all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;
c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali societa' ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.
3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonche' alla gestione delle Autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al piu' presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.
4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.
5. Le Autorita' portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresi' preposti alla gestione delle Autorita' portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorita' portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprieta' e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.
6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorita' portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorita', per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorita' marittime)).
Art. 21.
(Trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali).
1. Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono ((costituirsi)) in una o piu' societa' di seguito indicate:
a) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;
b) in una societa' o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
c) in una societa' secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni gia' appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.
2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.
3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le societa' e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonche' di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le societa' o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.
4. Le societa' derivanti dalla ((costituzione)) succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.
5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove societa' di cui al comma 1, e' data facolta' di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le societa' costituite dai soci delle compagnie.
6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attivita' di impresa.
7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di enti portuali e l'autorita' marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato la delibera di ((costituzione)) secondo le modalita' di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.
8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di ((costituzione)) ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorita' portuale, nei porti gia' sedi di enti portuali ed all'autorita' marittima nei restanti porti.
((8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le quindici unita', le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attivita' comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti)).
Art. 22.
(Agevolazioni fiscali)
1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000; tali operazioni non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di personale)
((1. I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo 21.))
2. Il personale delle organizzazioni portuali e' trasferito alle dipendenze delle autorita' portuali, in continuita' di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonche', ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Il personale di cui al presente comma che, successivamente alla determinazione dell'organico da parte di ciascuna autorita' portuale, risulti in esubero e' mantenuto alle dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero ed e' assoggettato, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a mobilita' secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che si possono determinare in altre autorita' portuali.
3. Il personale di cui al comma 2, collocato in posizione di soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche' i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che risultino in esubero alle societa' di cui all'articolo 21, sono impiegati in regime di mobilita' temporanea, di comando o di distacco, ai sensi del presente articolo, con provvedimento dei presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato portuale e le commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da un apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, dalle societa' di cui all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16 e 18. ((Tali societa' ed imprese, qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996, ad impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma.))
4. Il personale, impiegato in mobilita' temporanea ai sensi del comma 3, conserva, in continuita' di rapporto di lavoro, il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data dell'impiego temporaneo, nonche' ad personam il trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale fino a riassorbimento. Le societa' e le imprese di cui al comma 3, provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione a tali lavoratori della retribuzione e di tutti i trattamenti accessori. Il trattamento normativo, gli orari e le condizioni di lavoro del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di contrattazione collettiva con le societa' e le imprese che lo impiegano. Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea, alla scadenza del termine previsto nel comma 3, puo' optare per l'assunzione alle dipendenze dell'impresa utilizzatrice, in alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale.
5. ((. . .)), le autorita' portuali istituite nei porti in cui le organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all' articolo 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento degli esuberi il personale di cui al comma 2 del presente articolo, promuovendo anche la costituzione di una o piu' societa' tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria.
((6. Le Autorita' portuali concedono alle societa' e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilita' temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorita' portuali.))
Art. 24.
(Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)
1. E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e 21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento anticipato ai sensi delle norme vigenti in materia, ovvero gia' posti in prepensionamento ai sensi delle stesse norme.
2. I lavoratori delle imprese operanti in porto, nonche' i dipendenti delle associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647)).
((2-bis. Ferme restando le attribuzioni delle unita' sanitarie locali competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano alle Autorita' portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.
2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorita' portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorita' portuale.))
3. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152, ratificata ai sensi della legge 19 novembre 1984, n. 862, nonche' di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della sanita', un regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e manutenzione navale svolte negli ambiti portuali.
4. Ai lavoratori gia' cancellati dai registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite di ulteriori mille unita'. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente negli anni 1992 e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno 1994.
6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del beneficio di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58.
Art. 25.
(( (Norme assistenziali)
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', con decreto da emanare di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, imporre a carico degli spedizionieri e ricevitori di merci nonche' delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali un contributo in misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai lavoratori da esse dipendenti, nei limiti e con le modalita' stabiliti dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione del contributo e' destinato all'assistenza ed alla tutela della integrita' fisica dei lavoratori delle imprese operanti in porto e delle loro famiglie.
2. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare della gestione "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale". L'eventuale saldo attivo derivante dalla liquidazione e' versato all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potra' avvalersi del personale in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione. Con lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del "Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale")).
Art. 26.
(Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)
1. Dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e successive modificazioni ed integrazioni, cessa di appartenere al Ministero dei lavori pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento del personale e dei mezzi, con i relativi cantieri, appartenenti al servizio di cui al comma 1.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, emana le norme per il funzionamento del servizio di cui al comma 1.
4. Dalla data di cui al comma 1, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione appositi capitoli rispettivamente per l'acquisizione, l'ammodernamento e la manutenzione dei mezzi effossori, nonche' per la gestione del servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale riduzione dei corrispondenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente per le questioni che attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il piano poliennale di escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle attrezzature.
6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. ((3))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha disposto (con l'art. 102, comma 1, lettera g)) che sono soppresse le funzioni amministrative relative al piano poliennale di escavazione dei porti di cui al presente articolo.
Art. 27.
(Norme transitorie e abrogative)
1. Rimangono in vigore le norme legislative, regolamentari e statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, emana un decreto recante modifiche alle procedure amministrative riguardanti le merci trasportate tra porti nazionali in modo da uniformarle alle procedure vigenti per il trasporto terrestre.
3. I piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della seguente legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuare secondo le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni portuali e le concessioni di aree e banchine portuali in atto qualora l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attivita' coerente con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima. Gli indennizzi, eventualmente dovuti a seguito della decadenza delle concessioni di cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto cui e' affidata in concessione la relativa area ai sensi dell'articolo 18.
5. I contributi delle province e dei comuni chiamati a concorrere alle spese sostenute dai consorzi autonomi dei porti, secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, di cui al regolamento approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, nonche' di cui al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire da quelli esigibili dal ((1 gennaio 1995)) e riguardanti le spese effettuate dai consorzi negli anni a partire ((dal 1994)).
6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso di realizzazione, le autorita' portuali subentrano alle organizzazioni portuali nelle convenzioni in atto con i Ministeri e le regioni competenti.
7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica degli esuberi occupazionali, rispetto ai quali proporre provvedimenti in materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.
((8. Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi' abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1996.))
Art. 28
Copertura finanziaria
((1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie, risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che provvede direttamente al relativo pagamento)).
2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, nel limite di lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e 7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2 dell'articolo 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.
4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. (1)
5. Il gettito della tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1994 al bilancio dello Stato. (1)
6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio 1994. Per i porti ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. (1)
6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.
7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio dello Stato.
8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7.
9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dai comma 4 e 5 del presente articolo, e' differito al 1 gennaio 1995. Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che il termine del 1 gennaio 1994 previsto dal comma 6 del presente articolo, e' differito al 1 luglio 1994.
Art. 29.
(Interventi vari)
1. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto- legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed il collegio sindacale restano in carica fino al completamento degli atti di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.
2. Nel rispetto del limite massimo di 800 unita' di personale, tra i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di cui all'articolo 6, comma 15, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' ricompreso anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui all'articolo 101 del codice della navigazione.
3. Al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la gestione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, spetta il trattamento giuridico ed economico in relazione alle posizioni riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
COSTA, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Legge 451 del 19 luglio 1994
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione
degli oneri sociali.
Vigente al: 10-11-2013
CAPO I
NORME IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI,
MOBILITA', TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE, CONTRATTI
DI SOLIDARIETA' E GESTIONE DELLE ECCEDENZE OCCUPAZIONALI.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarieta' e gestione
delle eccedenze occupazionali, nonche' in materia di lavori
socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti
di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e
della navigazione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Norme in materia di cassa integrazione guadagni
1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) periodicamente esamina, anche ai fini della programmazione
delle risorse a sostegno del reddito dei lavoratori, l'andamento
occupazionale, sia sul piano congiunturale sia su quello strutturale,
con riferimento ai settori produttivi e alle aree territoriali e
detta, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, i criteri generali per la gestione degli interventi di
trattamento straordinario di integrazione salariale.
2. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono
attribuite al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le
competenze del soppresso Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI) in materia di
trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comitato
tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
presieduto da un dirigente generale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in posizione di fuori ruolo, opera presso il
predetto Ministero ed elabora con periodicita' trimestrale relazioni
sull'andamento degli interventi di cassa integrazione salariale. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche sulla base
degli elementi forniti dal comitato tecnico, riferisce semestralmente
al CIPE sull'andamento dell'utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi a sostegno del reddito dei lavoratori.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2000, N. 218)).
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e' sostituito dal seguente:
" 3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione
o conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facolta' di
concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici
mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una
particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche
dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi
comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio.".
5. Il secondo comma dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980,
n, 427, e' sostituito dal seguente:
"L'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per
gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna
settimana indipendentemente dal periodo di paga, non puo' superare:
a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire
1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo
dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive, e superiore a lire 2.700.000 mensili. Detti importi
massimi vanno comunque rapportati alle ore di integrazione
autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire
dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere
a) e b), nonche' la retribuzione mensile di riferimento di cui alla
medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati."
6. Le disposizioni in materia di diritto a trattamenti
pensionistici di anzianita' di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e di cui
all'articolo 11, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
si applicano, oltre che nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b),
dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
ai lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilita'.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1994 la disciplina del trattamento
straordinario di integrazione salariale si applica ai dipendenti
delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e, se costituite in
forma cooperativa, anche ai soci lavoratori, addetti in modo
prevalente e continuativo allo svolgimento delle attivita' appaltate.
Il trattamento di integrazione salariale e' concesso nei casi in cui
i predetti lavoratori siano sospesi dal lavoro o effettuino
prestazioni di lavoro ad orario ridotto in conseguenza della
riduzione delle attivita' appaltate ove connessa all'attuazione, da
parte dell'appaltante, di programmi di crisi aziendale, o di
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale, che abbiano dato luogo all'applicazione del trattamento a
carico della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Art. 2.
Norme relative alla disciplina della mobilita' dei lavoratori
1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto,
dopo il comma 4, il seguente:
"4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti
e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati
collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa
((dello stesso o di diverso settore di attivita')) che, al momento
del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente
coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che
assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della
richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451))".
2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto beneficio e'
escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa
disposta ad assumere, nei rapporti di cui all'articolo 8, comma
4-bis. ((...))".
((2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223. La
disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche
nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236)).
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato, alla convocazione
da parte degli uffici circoscrizionali o della agenzia per l'impiego
ai fini degli adempimenti di cui alle lettere che precedono nonche'
di quelli previsti dal comma 5-ter dell'articolo 6 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.".
4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
sostituito dal seguente:
" 3. La cancellazione dalla lista di mobilita' ai sensi del comma 1
e' dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il
provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni.".
5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "All'atto
dell'iscrizione nelle liste di mobilita', i lavoratori che fruiscono
dell'assegno o della pensione di invalidita' devono optare tra tali
trattamenti e quello di mobilita'. In caso di opzione a favore del
trattamento di mobilita' l'erogazione dell'assegno o della pensione
di invalidita' resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto
trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il
periodo corrispondente all'ammontare della relativa anticipazione del
trattamento di mobilita'.".
6. Il lavoratore in mobilita' assunto da un'impresa, ove venga da
questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti
dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
reiscritto nelle liste di mobilita' ed ha diritto ad usufruire della
relativa indennita' per un periodo corrispondente alla parte residua
non goduta decurtata del periodo di attivita' lavorativa prestata.
Art. 3.
Trattamenti di disoccupazione
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario di disoccupazione e' elevata al 27 per cento dal 1 gennaio
1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento dal 1 luglio 1994 al 31
dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico,
secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e all'articolo 1,
comma 5, trova applicazione anche al trattamento ordinario di
disoccupazione avente decorrenza successiva alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento straordinario
di integrazione salariale, i lavoratori edili licenziati ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i quali abbiano
una anzianita' aziendale di almeno trentasei mesi, di cui almeno
ventiquattro di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i
periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festivita' ed
infortuni, hanno diritto al trattamento di disoccupazione speciale
previsto dall'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del
1991.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aventi
i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro il 31
dicembre 1994 da imprese edili, trovano applicazione le disposizioni
di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, anche al di la' dei limiti territoriali ivi previsti.((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 24, comma 4)
che " Le disposizioni in materia di indennita' di mobilita' nonche'
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono
estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le
attivita' comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di
applicazione della disciplina relativa all'indennita' di mobilita'
stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione.
L'espletamento della relativa procedura di mobilita', estesa
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilita'. Conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data
di entrata in vigore della presente legge."
Art. 4.
Norme in materia di contratti di solidarieta'
1. All'articolo 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 3
e' abrogato ed il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Nelle unita' produttive interessate da contratti di
solidarieta' e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le condizioni alle quali e' consentito il cumulo dei
due distinti benefici sono disciplinate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' sostituito dal seguente:
" 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle imprese
artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, anche ove occupino meno di
sedici dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da esse dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, una prestazione di
entita' non inferiore alla meta' della quota del contributo pubblico
destinata ai lavoratori.".
Art. 5.
Misure temporanee in materia di gestione delle eccedenze
occupazionali
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei periodi
massimi di godimento del trattamento ordinario di integrazione
salariale una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di
orario sia stata di ammontare almeno pari al dieci per cento
dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unita'
produttiva e destinatari della normativa sulle integrazioni
salariali. Le riduzioni di ammontare inferiore si cumulano ai fini
del computo dei predetti periodi massimi.
2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le parole: "a quindici dipendenti" sono sostituite dalle
seguenti: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennita' di mobilita' e' estesa
alle aziende destinatarie del trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , alle stesse condizioni ivi
previste.(2)
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto dall'articolo 7, commi
5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gia' prorogato
dall'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si applicano altresi' ai lavoratori collocati in
mobilita' entro il 31 dicembre 1994 da imprese appartenenti ai
settori della chimica, dell'industria della difesa, dell'industria
minero metallurgica non ferrosa, dell'industria tessile,
dell'abbigliamento e delle calzature, nonche' da imprese che si
trovano nelle aree di declino industriale individuate ai sensi del
regolamento CEE n. 2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori
collocati in mobilita' in conseguenza di procedura per la
dichiarazione di mobilita' avanzata successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai
sensi del presente comma su base settoriale operano a condizione che
la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della predetta
procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, entro il termine
del 31 dicembre 1994, previsto dal comma 4, anche nei confronti dei
lavoratori occupati in unita' produttive che non rientrano nell'area
di applicazione delle predette disposizioni e collocati in mobilita'
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,
a condizione che:
a) le predette unita' produttive appartengano ad impresa che
occupa piu' di cinquecento dipendenti dei quali non meno di un terzo
in una o piu' unita' produttive situate nelle aree territoriali cui
trovano applicazione le citate disposizioni della legge 23 luglio
1991, n. 223, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che l'eccedenza di personale interessi
anche le unita' produttive presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 10-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si interpreta nel senso che il
riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensionamento
di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia relativamente
all'eta' richiesta per l'ammissione al beneficio del prolungamento
dell'indennita' di mobilita', sia al requisito di eta' per il
pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unita' produttive interessate
da accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico
soggetto e situate nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, la durata del programma per crisi aziendale puo'
essere fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'indennita' di mobilita' spettante ai lavoratori delle predette
unita' produttive che siano stati licenziati prima del termine del
programma di utilizzo del trattamento di integrazione salariale per
crisi aziendale e' prolungata di un periodo pari a quello
intercorrente tra la data di estinzione del rapporto e quella del
termine del programma. In tali casi la riduzione dell'ammontare
dell'indennita' di mobilita' viene operata a decorrere dal
trecentosessantaseiesimo giorno successivo a quello in cui sarebbe
venuto a scadenza il trattamento di integrazione salariale. La somma
dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, e' aumentata di un importo pari a quello della contribuzione
addizionale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decretolegge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata con
riferimento al predetto residuo periodo.
9. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, l'ultimo periodo e' soppresso.
10. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56, al secondo periodo le parole: "Tale proroga non opera" sono
sostituite dalle seguenti: "Le proroghe di cui al presente comma e di
cui ai commi 1 e 1-bis non operano".
11. Le proroghe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1994, n. 56, non operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo
periodo del comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai benefici
previsti dai commi 4, 5 e 6 e dal comma 4 dell'articolo 3 del
presente decreto.
12. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1993,
n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994,
n. 56, si interpreta nel senso che i periodi di durata del
trattamento straordinario ivi previsti sono concessi anche in deroga
ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
13. L'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, si
interpreta nel senso che nelle procedure ivi previste non trova
applicazione quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
14. Per i dipendenti delle societa' non operative costituite dalla
GEPI, operanti nei territori del Mezzogiorno indicati nel testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, di cui
all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per i dipendenti dell'INSAR, nonche' per i dipendenti di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive
modificazioni, per i quali il trattamento di mobilita' cessa nel
corso del 1994 e per i quali il periodo di fruizione dell'indennita'
di mobilita' risulta ridotto per effetto dell'applicazione di norme
di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione salariale con
pari riduzione della predetta indennita', quest'ultima e' attribuita
per un periodo di sei mesi.
15. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 501, il termine del 1 gennaio 1991 di cui
all'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
differito al 31 dicembre 1992.
16. Per consentire la prosecuzione, ((fino e non oltre il 31 maggio
1995)), degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, e' assegnata alla GEPI ((la somma di lire 21,5
miliardi)) da utilizzare con le modalita' di cui al comma 8 del
predetto articolo 4.
17. Per i lavoratori di cui all'articolo 22, commi 7 e 8, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il periodo di fruizione dei relativi
trattamenti, ((in scadenza entro l'anno 1994)), e' prorogato ((fino
al 31 dicembre 1994)), previa domanda, da inoltrarsi alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio da parte dei
soggetti interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
18. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree
di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i quali il trattamento di
mobilita' e' scaduto o scade entro il primo semestre 1994, il
medesimo e' prorogato ((fino al 31 dicembre 1994)).
19. Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui
all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460,
come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e' prorogato ((fino e non oltre il 31 maggio 1995)),
limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del
predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 22)
che "L'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale
e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita'
commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori
turistici con piu' di cinquanta addetti di cui, rispettivamente,
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e
all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e
prorogato fino al 31 dicembre 1997 nei limiti di una spesa
complessiva non superiore a lire 40 miliardi annui."
Art. 6.
Misure sperimentali in materia di occupazione
1. In via sperimentale, al fine di promuovere il metodo consensuale
di gestione dei problemi del mercato del lavoro finalizzato a
difendere e ad incrementare i livelli occupazionali, alle imprese di
cui al comma 2 e' riconosciuto il beneficio dello sgravio totale o
parziale degli oneri previdenziali ed assistenziali per i lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto alle imprese,
appartenenti a settori interessati da crisi occupazionale, che danno
attuazione a piani occupazionali concordati tra le organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori e
dei datori di lavoro approvati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro entro
il 31 dicembre 1995. Il beneficio e' riconosciuto, per un periodo
determinato nel medesimo decreto, per i lavoratori assunti, in
attuazione del piano, successivamente alla data della sua
approvazione. Il beneficio puo' essere concesso anche ad imprese di
nuova costituzione purche' ricorrano le condizioni di cui al comma 4-
bis dell'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dal
comma 1 dell'articolo 2.
3. Sono escluse dal beneficio di cui al comma 1 le imprese che nei
dodici mesi precedenti all'assunzione hanno effettuato riduzioni di
personale.
4. I piani ed il decreto di cui al comma 2 stabiliscono termini,
modalita' e condizioni del beneficio di cui al comma 1, che e'
concesso tenendo conto delle risorse finanziarie relative ai benefici
previsti dall'ordinamento, a favore dei datori di lavoro, in caso di
assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' o che
fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il
beneficio e' concesso, eventualmente per la parte aggiuntiva alle
predette risorse finanziarie, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo previsto dall'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 7.
Misure sperimentali di flessibilita' della durata del lavoro
1. In attesa di un intervento di ridefinizione organica delle
misure di incentivazione di un diverso assetto degli orari di lavoro
in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al fine di
promuovere, in via sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo
parziale nonche' a forme di utilizzo flessibile dell'orario di
lavoro, puo' concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in
applicazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, i
seguenti benefici:
a) una riduzione, a beneficio delle imprese, dell'aliquota
contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai
contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli
organici esistenti ((...));
b) una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo
0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il trattamento di
integrazione salariale dall'articolo 12, primo comma, n. 1), della
legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni, nonche' una
integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori nelle imprese
in cui vengano stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2
del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che altresi'
determinino la durata dell'orario settimanale come media di un
periodo plurisettimanale non inferiore a quattro mesi.
2. Il beneficio di cui al comma 1, lettera a), puo' essere
determinato in misura differenziata con riferimento a differenti
fasce di orario.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, vengono stabiliti misure,
termini, modalita' e condizioni dei benefici di cui al comma 1.
Art. 8.
Disposizioni inerenti il settore siderurgico
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede
comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il
piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con
riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in
sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo ((di 17.100
unita')), un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento
anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore
siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia'
beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.
181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
industriale nel settore siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994,
di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni
se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e
contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, e'
concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo
massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la
data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del
raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo
necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita'
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.
1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel
limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi anche
lavoratori dipendenti, alla data del 1° gennaio 1993, dalle imprese
indicate nel medesimo comma e successivamente collocati in mobilita'
ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n.
223, che non abbiano fatto richiesta, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, di corresponsione
anticipata dell'indennita' ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della
medesima legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati
per cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994
avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva.((3))
2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero
che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato
sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei
dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale,
si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del
trattamento pensionistico.
((2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal
comma 1 del presente articolo si applica anche nel caso in cui i
lavoratori, le cui domande di pensionamento anticipato sono
selezionate e trasmesse dalle imprese ai competenti istituti
previdenziali ai sensi del comma 2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.))
3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che
"Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma 1-bis,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995."
Art. 9.
Disposizioni inerenti il trasporto aereo
1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e produttivo
delle imprese esercenti il trasporto aereo, anche in conseguenza del
progressivo processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato
interno comunitario, sono autorizzati:
a) per la totalita' dei dipendenti, con decorrenza dal 1 gennaio
1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, stabilite a
favore delle imprese armatoriali di navigazione dal decreto-legge 4
giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1990, n. 210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e
dal decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, dalla legge 20
maggio 1993, n. 151;
b) per il biennio 1994-1995, un piano di pensionamento anticipato
nel limite massimo di 800 unita' in favore delle imprese appartenenti
al gruppo Alitalia sulla base dei seguenti criteri:
1) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del gruppo in possesso
di almeno trenta anni di anzianita' contributiva e assicurativa
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento
pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianita'
contributiva ed assicurativa pari al periodo necessario per la
maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni
regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni
caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di
eta'. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti, ovvero
che li matureranno nel corso del 1995, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di pensionamento
anticipato, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione,
provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole
all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono
trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno
del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e incompatibilita'
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'.
2. Possono essere altresi' ammessi al beneficio del pensionamento
anticipato rispetto all'eta' prevista per il pensionamento di
vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal
presente articolo, nonche' nell'ambito del limite massimo di cui al
comma 1, lettera b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti
dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di eta' non inferiore ai 55
anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano maturato i
requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta
una maggiorazione dell'anzianita' contributiva commisurata ai periodi
mancanti al compimento dell'eta' di 60 anni se uomini e di 55 anni se
donne.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), e' approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro.
Art. 10.
Interventi a sostegno di processi di ristrutturazione
riorganizzazione o conversione aziendale
1. Al fine di favorire l'attuazione di programmi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale,
concordati con le organizzazioni sindacali, che presentano rilevanti
conseguenze sul piano occupazionale avuto riguardo alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio, e'
autorizzato, nel limite massimo di 8.500 unita', un piano di
pensionamenti anticipati a beneficio dei lavoratori, dipendenti dalle
imprese industriali, interessati da procedure di mobilita' intraprese
nel corso dell'attuazione dei predetti programmi e che, ove
licenziati nel corso dell'anno 1994, avrebbero avuto titolo per
beneficiare del trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223. I predetti lavoratori devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) rientrare in categorie di difficile ricollocamento
individuate, anche con riferimento alle caratteristiche del mercato
del lavoro locale, dai contratti collettivi di gestione delle
eccedenze;
b) alla data del 31 dicembre 1993 aver compiuto 50 anni se donne
ovvero 55 se uomini ed aver maturato nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i supersiti, una
anzianita' contributiva di almeno 25 anni;
c) alla medesima data di cui alla lettera b) aver maturato
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti una anzianita' contributiva di almeno 30
anni.
2. Ai lavoratori ammessi al beneficio del pensionamento anticipato
e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva pari, nel caso di
cui al comma 1, lettera b), al periodo intercorrente tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del
cinquantacinquesimo anno di eta' se donne o del sessantesimo anno di
eta' se uomini, ovvero al periodo necessario al conseguimento di
trentacinque anni di anzianita' contributiva e, nel caso di cui al
comma 1, lettera c), al periodo intercorrente tra la data di
risoluzione del rapporto e la data di maturazione del
trentacinquesimo anno di anzianita' contributiva.
3. Le imprese che intendono partecipare al piano di pensionamenti
anticipati di cui al comma 1, debbono presentare domanda al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La
domanda puo' congiuntamente riguardare anche imprese collegate a
quella interessata dal programma di cui al comma 1, che siano di
minore dimensione occupazionale e che attuino programmi di crisi
aziendale, purche' quest'ultima costituisca un riflesso del programma
di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione dell'impresa
collegata di maggiore dimensione.
4. La domanda di cui al comma 3, corredata dalle comunicazioni di
avvio delle procedure di mobilita', deve indicare il numero dei
lavoratori per i quali si richiede il pensionamento anticipato. Entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al comma 3,
il piano di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
tenendo conto della rilevanza delle conseguenze occupazionali.
5. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori
interessati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di approvazione del piano di pensionamento
anticipato di cui al medesimo comma 1. Le imprese, sulla base di tale
piano e delle esigenze di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione, provvedono entro i trenta giorni successivi a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS, precisando
in tale comunicazione la data di risoluzione dei rapporti di lavoro,
che dovra' comunque coincidere con l'ultimo giorno del relativo mese.
Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese
successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
6. La gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun
mese di anticipazione della pensione, una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per
il Fondo medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun
lavoratore interessato, ragguagliata a mese, nonche' una somma pari
all'importo mensile della pensione anticipata, ivi compresa la
tredicesima mensilita'.
7. L'impresa, entro trenta giorni dalla richiesta da parte
dell'INPS, e' tenuta a corrispondere a favore della ((gestione di cui
al comma 6)) per ciascun dipendente che abbia usufruito del
pensionamento anticipato, un contributo pari al cinquanta per cento
degli oneri complessivi di cui al comma 6, diminuiti degli importi
relativi alla mancata corresponsione dei trattamenti di mobilita' e
ai minori correlativi oneri figurativi, che sarebbero spettati ai
medesimi lavoratori quali fruitori del trattamento di cui
all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.((Tali importi sono
determinati assumendo quale data di decorrenza l'ottavo giorno
successivo al licenziamento ovvero l'ottavo giorno successivo alla
cessazione della corresponsione dell'indennita' di mancato
preavviso)). L'impresa ha facolta' di optare per il pagamento del
contributo stesso, con addebito di interessi nella misura del tasso
legale annuo, in un numero di rate mensili, di pari importo, non
superiore a quello dei mesi di anticipazione della pensione.
8. Fermi restando le procedure, le contribuzioni e il contingente
numerico di 8.500 unita' previsti dal presente articolo, il beneficio
del pensionamento anticipato di cui al comma 1, lettera c), si
applica nel limite di ottocento unita', e con effetto dalla
maturazione dei requisiti previsti nel presente comma, ai lavoratori
dipendenti dalle imprese appartenenti al settore dell'industria della
difesa, che attuino i programmi di cui al comma 1, i quali maturino
il requisito contributivo previsto dal predetto comma 1, lettera c),
entro il 31 dicembre 1994 ed il requisito di eta' previsto
dall'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro
il 31 dicembre 1996.
Art. 11.
Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione tecnologica
1. Al fine di assicurare un piu' efficace e diretto rapporto tra
attivita' produttive e attivita' di ricerca scientifica e
tecnologica, anche in funzione di promozione dei livelli
occupazionali, il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuove iniziative di attivita' di ricerca
e di qualificazione e formazione di risorse umane orientate alle
esigenze delle attivita' produttive con particolare funzione di
supporto ai processi di sviluppo delle piccole e medie imprese.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in particolare:
a) alla formazione di ricercatori e tecnici, anche orientati allo
svolgimento di attivita' di valorizzazione, trasferimento, controllo
e gestione per l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione
nelle varie aree economico-produttive;
b) al riorientamento e recupero di competitivita' di strutture di
ricerca industriale anche mediante la creazione di imprese destinate
ad operare nel sistema della ricerca, della produzione e dei servizi,
utilizzando tecnologie innovative, attraverso progetti di ricerca e
formazione compresi nell'ambito di uno specifico programma organico
di intervento.((7))
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con
contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, su proposta, oltre che dei soggetti previsti dallo stesso
articolo 10, dei soggetti ammissibili alle agevolazioni a valere sul
Fondo speciale per la ricerca applicata, nonche' di consorzi e
societa' consortili costituite con la partecipazione prevalente di
uno o piu' dei soggetti indicati. I relativi contratti possono essere
affidati ai medesimi soggetti proponenti, sentito il comitato di cui
all'articolo 7 della citata legge n. 46 del 1982.((7))
4. L'eta' per partecipare alle attivita' di formazione previste
dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
elevata a 32 anni.((7))
5. Al finanziamento delle iniziative ((di cui al comma 1)) si
provvede nel limite delle risorse finanziarie, non inferiori a lire
50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge
24 dicembre 1993, n. 537. ((Tali risorse sono destinate ad
incrementare le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla
ricerca, istituito nello stato di previsione del MURST)).
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma
4, lettera a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del
primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2:
a) sono abrogate le seguenti disposizioni:
[...]
8) articolo 11, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451".
Art. 12.
Norme transitorie e finali
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 1,
comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la competenza a
determinare composizione e funzionamento del comitato tecnico di cui
all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' attribuita al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita di
concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente
generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato
continua ad operare nella composizione prevista nella previgente
normativa.
2. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' alla data di entrata in vigore del presente decreto devono esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale opzione ha effetto per il residuo periodo.
3. L'onere derivante dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, relativamente al personale del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale interessato, e' valutato in lire 55
miliardi per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in
lire 71 miliardi per l'anno 1996.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per lire 19 miliardi per l'anno
1994, per lire 123 miliardi per l'anno 1995, per lire 158 miliardi
per l'anno 1996 e per lire 72 miliardi per l'anno 1997, intendendosi
i relativi interventi prorogati per i predetti anni.
5. Per consentire il pagamento rateale dei contributi a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, in conto
residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1994 e ai corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
6. Nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono soppresse le parole: "con piu' di cento dipendenti".
7. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, e' fissato al ((31 dicembre 1994)).
8. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dal 1
luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano
parte due o piu' figli, l'importo mensile dell'assegno spettante e'
aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.".
Art. 13.
O n e r i
1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del presente
capo, con esclusione di quello derivante dall'applicazione degli
articoli 5, comma 19, 6, 7 e 11, valutato in lire 1.654 miliardi per
l'anno 1994, in lire 1.365 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.375
miliardi per l'anno 1996, si provvede: quanto a lire 947 miliardi per
l'anno 1994, a lire 1.010 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 940
miliardi per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a
lire 170 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; quanto a lire 537 miliardi per l'anno 1994, a
lire 185 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 265 miliardi per l'anno
1996, mediante riduzione delle disponibilita' del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto
articolo 11.
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468))
Capo II
NORME IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INSERIMENTO
PROFESSIONALE DEI GIOVANI E CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
Art. 15.
Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione
1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le
regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati
a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa
tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata
iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati
attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente
utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al
recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale
dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento
di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente
qualificate.(3)
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa
al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle
disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma
formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi
professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di
concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente
articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un
periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e
di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a
L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente
avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo
convenzionati. ((A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti
utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche
per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per
l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa
rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)). La meta' del
costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di
formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso
all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso
cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo
non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento
dei giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1,
lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro,
non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non
preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane,
al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti
devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto
utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali
connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si
provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510 Cconvertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 9-octies, comma
4) che "I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998."
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52. comma
72) che "L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001."
Art. 16.
Norme in materia di contratti di formazione e lavoro
1. Possono essere assunti con contratto di formazione e lavoro i
soggetti di eta' compresa tra sedici e trentadue anni. Oltre ai
datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, possono stipulare contratti di formazione e
lavoro anche gruppi di imprese, associazioni professionali,
socio-culturali, sportive, fondazioni, ((enti pubblici di ricerca))
nonche' datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il
progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi
professionali ed autorizzato in conformita' a quanto previsto al
comma 7.
2. Il contratto di formazione e lavoro e' definito secondo le
seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) acquisizione
di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita'
elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto
produttivo ed organizzativo.
3. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere inquadrati ad un
livello inferiore a quello di destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non puo'
superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a)
del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b)
del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del comma 2
devono prevedere rispettivamente almeno ottanta e centotrenta ore di
formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il
contratto di cui alla lettera b) del comma 2 deve prevedere una
formazione minima non inferiore a 20 ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro,
nonche' alla prevenzione ambientale e antinfortunistica. I contratti
collettivi possono prevedere la non retribuibilita' di eventuali ore
aggiuntive devolute alla formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma 2 continuano a
trovare applicazione i benefici contributivi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per i contratti di cui alla lettera b) del predetto
comma 2 i medesimi benefici trovano applicazione subordinatamente
alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e
successivamente ad essa, per una durata pari a quella del contratto
di formazione e lavoro cosi' trasformato e in misura correlata al
trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto di
formazione medesimo.((Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le
disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti
ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore
di lavoro e' tenuto alla restituzione dei benefici contributivi
percepiti nel predetto periodo)).
7. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 29
marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
giugno 1991, n. 169, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Nel caso in cui la delibera della commissione regionale per
l'impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione.". Al medesimo articolo 3, comma
3, sono soppresse le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine
di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della
commissione regionale per l'impiego".
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di cui al
comma 2, lettera a), il datore di lavoro, utilizzando un modello
predisposto, sentite le parti sociali, dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, trasmette alla sezione circoscrizionale per
l'impiego competente per territorio idonea certificazione dei
risultati conseguiti dal lavoratore interessato. Le strutture
competenti delle regioni possono accertare il livello di formazione
acquisito dal lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e
lavoro di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi
formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi
siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione
del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralita'
di imprese, individuate nei progetti medesimi. La titolarita' del
rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, e' elevata al sessanta per cento.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 19 LUGLIO 1994, N. 451.
13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro
devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed
indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma
1, primo periodo, non trovano applicazione nei confronti dei
contratti di formazione e lavoro gia' stipulati alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, 8, 11 e 15, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione e lavoro stipulati entro il 30 giugno
1995, sulla base di progetti che alla data del ((31 marzo 1995))
risultino gia' approvati, presentati ovvero riconosciuti conformi ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 169. PERIODO SOPPRESSO
DAL D.L. 1 OTTOBRE 1996, N. 510, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 28 NOVEMBRE 1996, N. 608.
15. Dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e' eliminato il procedimento per
l'approvazione dei progetti di formazione e lavoro da parte del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previsto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Art. 17.
Copertura finanziaria
1. Per le finalita' di cui agli articoli 14 e 15 il fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno 1994 e per lire 80
miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede: quanto a
lire 19 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente utilizzo
delle disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tali somme sono versate all'entrata
di bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire 1 miliardo per l'anno 1994 ed a lire 80
miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle disponibilita'
del fondo di cui all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto
articolo 11. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario
possono esserlo, per le medesime finalita', in quello successivo.
Capo III
NORME IN MATERIA DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI
Art. 18.
Fiscalizzazione oneri sociali
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri
contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e
modalita' previsti dal predetto decreto ((...)).
2. L'obbligo contributivo per le imprese industriali operanti nel
territorio della provincia di Gorizia nei confronti degli enti
previdenziali ed assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge
29 gennaio 1986, n. 26, si considera regolarmente assolto con i
versamenti dalle predette imprese effettuati anteriormente alla data
di entrata in vigore dell'articolo 2, comma 17, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire
2.063 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno
1995 ed in lire 2.200 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 19.
Sgravi contributivi
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo
alla definizione ed attribuzione, in conformita' agli indirizzi della
Comunita' europea, degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, ((il termine del 30 novembre 1993, previsto dall'articolo 1,
comma 1, del predetto decreto-legge e quello del 31 dicembre 1993,
previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1988,
n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1988, n.
337, sono differiti)) fino a tutto il periodo di paga in corso al 30
giugno 1994, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi
primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 6 per
cento alla misura del 5 per cento, relativamente al periodo di paga
in corso al 1 gennaio 1994 e fino al 30 giugno 1994.
2. Per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1993 al 30 giugno 1994, ad
incremento delle unita' effettivamente occupate alla data del 30
novembre 1993, nelle aziende industriali operanti nei settori
indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59,
comma primo, del testo unico di cui al comma 1 e' concesso in misura
totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per un periodo di un
anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle
retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10,
11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al comma 1 si
provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga in
corso dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire 5.000 miliardi
per i periodi di paga in corso dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre
1995 e di lire 4.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1
dicembre 1995 al 30 novembre 1996. Al relativo onere per il triennio
1994-1996, pari a lire 6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede
mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Alla
quantificazione dell'onere relativo ai periodi di paga successivi si
provvede, in armonia con gli indirizzi della Comunita' europea
((recepiti dal decreto attuativo di cui al comma 1 del presente
articolo)), ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 20.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 16 maggio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASTELLA, Ministro del
lavoro e della previdenza
sociale
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
DINI, Ministro del tesoro
GNUTTI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
FIORI, Ministro dei trasporti
e della navigazione
PODESTA', Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Legge 724 del 23 dicembre 1994
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
Vigente al: 14-10-2013
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Esenzioni)
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire
3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per
prescrizioni di piu' confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, la parola "100.000" e' sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1 gennaio 1995 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i
cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta' superiore a
sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un
reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire
70 milioni. Sono altresi' esentati dalla partecipazione alla spesa
sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie
neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i
titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purche'
appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo,
riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni,
incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in
ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari
di pensioni al minimo di eta' superiore a sessanta anni e i
disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su
dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul
retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le
categorie previste dal decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresi' esenti le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di
cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, come sostituito dal comma 16-quinquies del
presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera
esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma
10 lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di
cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di
guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi
per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi
invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota
fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e
di lire 6.000 per prescrizioni di piu' confezioni nonche' per
prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle
unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono
verifiche sulla regolarita' delle prescrizioni, in regime di
esenzione, dei medici convenzionali e dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni di esenzione apposte
sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni
delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le
sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono
esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza
fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanita' 14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli
accertamenti del possesso dei requisiti di idoneita' da parte dei
giovani che si avviano all'attivita' sportiva agonistica nelle
societa' dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanita' provvede con proprio decreto
ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del
Ministro della sanita' 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - del 16 gennaio 1995 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Art. 2.
(Prestazioni specialistiche)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989,
n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990,
n. 8, e' sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche
diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta
puo' contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima
branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione
ogni ricetta non puo' contenere piu' di sei tipi di prestazioni; per
ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in
caso di cicli terapeutici, e' fissato in un numero non superiore a
dodici".
Art. 3
(Ospedali).
1. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382.
2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382.
3. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 18 LUGLIO 1996, N. 382.
4. le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale
termine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, e acquisito il parere degli
operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono
definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri
Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le RSA
nonche' i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle
strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione
delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi
pubblici, privati o misti, disciplinando le modalita' di controllo
della qualita' delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo
affidatario della gestione della RSA fa fronte in via prioritaria al
fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di
corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base
volontaria, dai servizi dismessi dell'unita' sanitaria locale, fermo
restando il riconoscimento dell'anzianita' di servizio e di
qualifica.
5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali
previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale
1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere
disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di
ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla
chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996.
((I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici, gia'
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di
reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I
redditi prodotti sono utilizzati prioritariamente per la
realizzazione di strutture territoriali, in particolare residenziali,
nonche' di centri diurni con attivita' riabilitative destinate ai
malati mentali in attuazione degli interventi previsti dal piano
sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo tutela della
salute mentale 1998-2000" approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori
somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del
presente comma, le aziende sanitarie potranno utilizzare per altre
attivita' di carattere sanitario)).
6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4,
commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, le unita' sanitarie locali,
le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista
dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una
contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti
e indiretti, nonche' delle spese alberghiere. Tale contabilita' non
puo' presentare disavanzo. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE
1999, N. 488.
7. Nel caso in cui la contabilita' separata di cui al comma 6
presenti un disavanzo, il direttore generale e' obbligato ad assumere
tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe
o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle
prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti
solventi in proprio.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, le unita' sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le
aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilita'
del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche
ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei
ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sara' soggetto a
verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle
vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse
possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle
prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia
della riservatezza delle persone.
9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche
mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti
letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle
aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate
provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai
reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal
tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresi' al
ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilita' del
personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza
definite nel Piano sanitario nazionale.
Art. 4.
(Dotazioni organiche)
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di
mobilita' del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo
del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni
del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996. I direttori
generali ed i commissari straordinari delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro
attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di
articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo
16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei
servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle
attivita' di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le
attivita' ambulatoriali.
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di
assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo
semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per
cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1995, le
regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10
per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per
cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei
carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure
di mobilita', da effettuarsi tra il personale del comparto sanita' in
ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di
priorita', e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che
le unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano
provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a
seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di
cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle
riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di
competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si
applicano al personale sanitario delle unita' di terapia intensiva e
di rianimazione.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1996 la corresponsione dell'indennita'
di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, e' sospesa,
limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale
dipendente che esercita l'attivita' libero-professionale, ai sensi
dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno
delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il
commissario straordinario dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda
ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma.
Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennita' di tempo
pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice
civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta
causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata
risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli
istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le
istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il
contingente di personale da assumere a contratto, ai sensi del
medesimo articolo, non potra' superare il 10 per cento della
rispettiva dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse
di bilancio.
4. I giudizi di idoneita' di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8,
e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelli di cui
all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono
a partire dal 1 settembre 1995.
Art. 5.
(Congedo ordinario aggiuntivo per categorie di lavoratori esposti a
rischio radiologico)
1. A partire dal 1 gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di
quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai
medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina
nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attivita'
professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per
recupero biologico e' vietato, a pena di decadenza dall'impiego,
l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e
privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovra' essere
effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio
effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al
personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta
l'indennita' mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della
legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Art. 6.
(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non puo' superare, a
livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto
del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e
del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato
l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e
servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari
straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili
delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro
il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti
dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato
pagamento rientrano nella responsabilita' contabile del funzionario
delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in
caso di mancato controllo. In nessun caso e' consentito alle regioni
di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni,
ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti
capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal
fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando
l'ufficio responsabile delle medesime. ((11))
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni
e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-
medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei
mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, inviano una relazione al Ministro della sanita' e ai
Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni
permanenti.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le
regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti
da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di
riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento
dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza
dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono
subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti
servizi direttamente gestiti ed il relativo personale e' posto in
mobilita' d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento
d'ufficio e' collocato in disponibilita' ai sensi dell'articolo 34
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, il comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalita'
di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti
principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno
1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura
parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella
misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente,
decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri
passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a
fronte del finanziamento erogato secondo le modalita' di cui alla
lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale
preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca
quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu'
convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale
preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unita'
sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi
ospedalieri con autonomia economico-finanziaria, dall'altra. La
verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e
delle unita' sanitarie locali dell'osservanza dello stesso
preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma
criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole
aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno
successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio
dell'attivita' libero-professionale dei diversi operatori ed i
corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti
dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse
acquisite per contratti e convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate
rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o
in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al
comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresi' effettuate
le compensazioni della mobilita' sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per
l'anno 1995, dovra' essere progressivamente superato nell'arco di un
triennio, al termine del quale si dovra' accedere esclusivamente al
sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e
privati".
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di
pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate
dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in
vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla
remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di
verifica della qualita' previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni. La facolta' di libera scelta da parte dell'assistito si
esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti
accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino
effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione.
Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti
dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di
alta specialita' in regime di assistenza indiretta regolata da leggi
regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della
remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione con
il servizio pubblico".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 14)
che "Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformare in gestioni
liquidatorie."
Art. 7.
(Spesa farmaceutica)
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel
procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento
dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie
rurali che godono dell'indennita' di residenza alle quali e'
trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale e' ridotto del 2,5 per cento rispetto al
prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione e'
del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti
collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo
semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento
rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione
delle modalita' applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'effetto
della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450
miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del
primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanita',
determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al
conseguimento del predetto risparmio. (10)
3. A decorrere dal 1 giugno 1995 ai farmaci viene applicata
l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della
Comunita' Europea. Tale abbattimento dovra' applicarsi direttamente
sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data
l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi e'
aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 e' determinato in lire
9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica
risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo
semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica
del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266, procedera' alla riclassificazione di cui al comma 10
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei
consumi farmaceutici nell'anno 1994.
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica e' determinato in lire 9.000 miliardi per
ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione
adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni
medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai
Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni
permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre
del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del
Servizio sanitario nazionale, nonche' sull'andamento previsto per
l'intero 1995 e per il 1996. (17) ((19))
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e' abrogato.
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 dicembre 1995, n. 509, convertito con modificazioni dalla
L. 31 gennaio 1996, n. 34, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che
"Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al
complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario
nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito
ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo
periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo
scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per
cento."
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 36)
che "L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza farmaceutica, previsto per l'anno 1997 dall'articolo 7,
comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' rideterminato in
lire 9.600 miliardi anche per assicurare l'erogazione di farmaci
innovativi di alto valore terapeutico, nonche' la copertura degli
oneri di cui al comma 42."
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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, nel modificare l'art. 1 della L. 23
dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "il
limite di lire 9.600 miliardi, previsto dall'articolo 1, comma 36,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' elevato a lire 9.960
miliardi".
Art. 8.
(Norme in materia di classificazione delle specialita' medicinali)
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati
dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1 gennaio 1995 il Ministro
della sanita' dispone idonei controlli circa l'applicazione delle
norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, da parte delle unita' sanitarie locali e dei medici,
curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un
confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti
farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica
del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al
Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla
possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento
dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di
sperimentazione nella applicabilita' di tale sistema. Eventuali
variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1 gennaio 1996
con specifico provvedimento legislativo.
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi
ospedalieri nonche' agli istituti di ricovero e cura sulle
specialita' medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al
pubblico e' inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, e' stabilito
mediante contrattazione tra le parti interessate, e non puo' essere
inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 9.
(Assistenza farmaceutica)
1. La prescrizione di specialita' medicinali e di prodotti generici
con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale e' limitata al
numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i
prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i
medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali
si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i
farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro
della sanita' 1 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a
favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi
articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti
affetti da epatite cronica, la prescrizione e' limitata ad un numero
massimo di sei pezzi per ricetta.
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanita', sentito il
parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio
decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla
cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della
sanita' 1 febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di
terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a
posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di
intolleranza nonche' l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la
prescrizione per tali farmaci e' limitata al numero massimo di due
pezzi per ricetta.
Art. 10.
(Norme finali)
1. Alle unita' sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali
disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilita' diretta
delle predette unita' sanitarie locali, provvedono le regioni con
risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da
parte dello Stato. ((4))
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo,
in quanto costituente fonte di responsabilita' patrimoniale, deve
essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla
competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della
unita' sanitaria locale e' direttamente responsabile per le somme
indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai
pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o
inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E'
altresi' direttamente responsabile del rispetto dei termini e della
regolarita' di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai
pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di
lavoro.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 416 (in
G.U. 1a s.s. 2/8/1995, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con
risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione
anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato".
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 11.
(Eta' per il pensionamento di vecchiaia)
1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e' sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 12.
(Attivita' usuranti)
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sara'
ridefinito l'elenco delle attivita' cosiddette "usuranti" al fine di
ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'eta' di
pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
CAPO II
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianita' nel regime
generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori
dipendenti privati e pubblici, nonche' dei lavoratori autonomi, e'
sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento,
di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti
pensionistici anticipati rispetto all'eta' stabilita per il
pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo
d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino
alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo
di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30
giugno 1995. Tale provvedimento, unitamente alla predetta
disposizione di sospensione, dovra' essere idoneo ad assicurare
effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi
per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui
all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354
miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire
5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e
lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato
il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di
cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da
emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1
luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti
finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto
1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli
artigiani, degli esercenti attivita' commerciali, dei coltivatori
diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo
principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai
trattamenti pensionistici di anzianita' non si applicano: nei casi di
cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da causa di
servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente
previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di
manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e
7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei
confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianita'
contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianita'
contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresi':
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in
possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato,
siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato
dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva
lettera b), sempreche' dalla predetta data non prestino attivita'
lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla
documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza,
dalla dichiarazione di responsabilita' dell'interessato rilasciata,
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di
pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno
presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento
anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in
possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato,
siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione
entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli
atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di
lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilita';
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data
anteriore al 28 settembre 1994, nonche' per i lavoratori per i quali
a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto di lavoro, sempreche' la comunicazione di
preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa
dichiarazione di responsabilita';
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui e' concesso il
trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle pro-
cedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975,
n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente
alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscono alla data del 28 settembre 1994
dell'indennita' di mobilita', ovvero collocati in mobilita' in base
alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge
1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602;
per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano
avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da
specifiche normative, nonche' per i lavoratori eccedenti degli enti
locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da
parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68;
g) ai lavoratori privi di vista.
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a
decorrere dal 1 novembre 1994 e per il persoanle dell'Accademia
nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1 ottobre
1994.
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando
quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e
pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro
la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di
anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data
dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in
servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto
previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) da 1 luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 37
anni;
b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31
anni; ((21))
c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano
maturato un'anzianita' contributiva o di servizio inferiore a 31
anni.
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianita' dei lavoratori di cui
al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11,
comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se piu' favorevoli
rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della
prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito
contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti
antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del
medesimo comma 5, il trattamento pensionistico e' attribuito con la
decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina
prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle
pensioni di anzianita'.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' fatta salva la
possibilita' di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorche'
accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di
riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da
coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre
1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con
l'anzianita' di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo
e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera
eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il
periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti
sulla continuita' del rapporto di impiego e viene considerato, ai
fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro
analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono
abrogate fermi restando la validita' degli atti e dei provvedimenti
adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base
al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di
contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici
anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1 gennaio 1995, secondo
criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro,
entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno
1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di
riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si
terra' conto degli effetti derivanti dal presente comma. (4)
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che "Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione
di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto
ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1
settembre 1995."
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997, n. 347
(in G.U. 1a s.s. 26/11/1997, n. 48) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo per dimissioni".
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 14.
(Perequazione automatica delle pensioni)
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della
perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' differito al 1 gennaio successivo
di ogni anno.
Art. 15
(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e
omogeneizzazione dei trattamenti di pensione).
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1995, ai soli fini
dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione
dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli
assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari
funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti
aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli
articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti
iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che
rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successivamente modificazioni ed integrazioni.
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e
pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori
pubblico e privato, con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le
altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di
previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli
elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa
l'indennita' integrativa speciale, ovvero l'indennita' di
contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
4. La pensione di cui al comma 3 e' reversibile, con riferimento
alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in
vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)).
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai
dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai
regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 16.
(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'idenitita' di
buonuscita)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
e' sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro
che siano cessati dal servizio dal 1 dicembre 1984 al 31 dicembre
1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel
biennio 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro
che siano cessati dal servizio nel biennio 1 gennaio 1989 - 31
dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal
servizio nel biennio 1 gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il
1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1
gennaio 1993 al 30 novembre 1994 ".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87,
e' sostituito dal seguente:
" 1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente
legge e' valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400
miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e
1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890
miliardi a decorrere dall'anno 2000 ".
CAPO II
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 17.
(Aliquote di rendimento per calcolo della pensione, pensioni in
regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1995 le disposizioni in materia di
aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della
misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi
pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi
dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di
servizio maturate a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti
pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la
privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n.
153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, le parole: " a cinque anni " sono sostituite
dalle seguenti: " a dieci anni ".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui
agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma
3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, gia' differita
dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
ulteriormente differita al 1 ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30
giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a
carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle
gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei
conseguenti maggiori oneri. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, convertito con modificazioni
dalla L. 1 marzo 1996, n. 105, ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Con effetto dal 1 gennaio 1996, il criterio di riparto tra
datore di lavoro e lavoratori degli oneri derivanti dagli incrementi
delle aliquote contributive di cui all'articolo 17, comma 5, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, si intende applicato anche alle forme
esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria interessate".
Art. 18.
(Condono previdenziale ed assistenziale)
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi
previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la
loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4
dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63,
possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi
relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in
luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per
cento annuo nel limite massimo del 17 per cento annuo nel limite
massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente
dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
gia' iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi
omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data
del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o
la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i
soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione puo' avvenire, secondo le modalita' fissate
dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale
importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il
31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il
30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate suc-
cessive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per
cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali
in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni
per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio,
connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonche' con
la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della
terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui
all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601,
alle scadenze, gia' previste dal decreto stesso, rispettivamente, del
30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento
della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento, ne' del diritto di mora del 4 per cento,
previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo
principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative
agli anni ((1994 e precedenti)), anche nel caso di omissione
contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di
lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli
unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali dovuti.
7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 e'
effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non
inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non
superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o
la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel
periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima
saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il
periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o
di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti
dello SCAU il versamento di cui al presente comma e' effettuato in 5
rate trimestrali consecutive.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-
legge 25 novembre 1994, n. 648, e' ridotta, per ciascuno degli anni
1995, 1996 e 1997, di lire 200 miliardi.
9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli
interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli
unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla
ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il
termine perentorio del 15 febbraio 1995. Nei casi di omissione
contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di
lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a
pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel
periodo di riferimento. ((1))
10. I richiedenti, apena di inammissibilita' della domanda, sono
tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma
pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in
parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi
compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in
acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli
contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa
denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del
debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti
versamenti l'importo non puo' essere inferiore a lire 1.000.000.
11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000
dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli
accessori di legge, nonche' gli importi dovuti per accessori di legge
dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a
periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di
entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa
luogo alla loro riscossione.
12. I contributi omessi sono calcolati in conformita' delle somme
esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo
SCAU.
13. Possono essere corrisposti, con le modalita' ed i termini
previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno
formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi
di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme da
corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonche' dei
contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento
rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione,
comporta la decadenza del beneficio della regolarizzazione agevolata
disciplinata dal presente articolo.
15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai
commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di
accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonche' le obbligazioni
per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di
pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale
pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo
alle scadenze dallo stesso previste.
16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a
tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987
nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei
rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della
regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di
lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio
nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi
da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed
assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale
all'orario di lavoro ridotto.
18. Qualora le competenti autorita' regionali non abbiano proceduto
all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il
diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui
al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno
1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n.
367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n.
31, e' definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito con modificazioni dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto (con l'art. 14-bis, comma 1) che
"Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 18 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e' prorogato al 31 dicembre 1995.
Conseguentemente fino a tale data sono sospesi i procedimenti
esecutivi riguardanti il recupero dei contributi agricoli unificati."
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 19.
(Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative funzioni
all'INPS)
1. Con decorrenza 1 luglio 1995 lo SCAU e' soppresso e tutte le
strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale
per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive
competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le
professionalita' specifiche, con tempi e modalita' stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da
emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12
marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle
modalita' stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva, in via
generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano
o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.
CAPO II
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 20.
(Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro)
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli
2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai
fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui
l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti
contributivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le
somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di
cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi ((. . .)), sono
utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per
interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti
dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi.
A tal fine e' istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita
evidenziazione contabile.
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza
del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi
degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656,
((limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre
1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi
previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel
caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato
non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi
dovuti, nessuna e' dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il
contributi e' calcolato sulla differenza)).
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 21.
(Norma finanziaria)
1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo,
sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi
dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale)
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque
giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei
principi generali di cui al titolo I del predetto decreto
legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze
dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuita' e che
richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della
settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonche' quelle
derivanti dalla necessita' di assicurare comunque la funzionalita'
delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento
dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario
settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo
contrattuale, e' funzionale all'orario di servizio e si articola su
cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le
particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura
al pubblico e dell'orario di lavoro e' definita, con le procedure di
cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le
finalita' e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da
assicurare, secondo modalita' maggiormente rispondenti alle esigenze
dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, e' accertato
mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque
giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati
nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario
al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto
agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19
della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento
per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le
altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente
all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla
riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono defi-
nite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, e'
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed
a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle
categorie protette. (6)
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997,
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, fatta eccezione per la mobilita' che puo' avvenire per la
copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni
dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
mobilita' nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di
ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o
appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive puo' essere
utilizzato, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni,
negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai
portatori di handicap purche' risulti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione. (11)
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma
6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato,
esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente
articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi,
approvate dall'organo competente a decorrere dal 1 gennaio 1992, la
cui validita' e' prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre
1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e
attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle
amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti
delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale. (11) (29)
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' al personale del Corpo di
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il
personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le
disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo
e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri
di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente
sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma
15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni
del personale docente sui posti delle dotazioni organiche
provinciali, preordinate alle finalita' di cui all'articolo 3 del
decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento
delle predette dotazioni. (11)
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi
il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(11)
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli
enti locali territoriali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e comunque, nei limiti delle
disposizioni di bilancio. (11)
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano,
altresi', alle camere di commercio che non versino in condizioni di
squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria
dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito
dei posti vacanti e delle relative disponibilita' di bilancio,
utilizzando le somme percepitte ai sensi dell'articolo 34 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive
modificazioni. (11)
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilita',
a decorrere dal 1 luglio 1995, le camere di commercio danno
comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna
camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire
mediante le procedure di mobilita'. In mancanza di tale trasmissione
nel termine, la camera di commercio puo' avviare le procedure di
assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9,
lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive
modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che
hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione
della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio
riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non
ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in
mobilita', daranno parimenti comunicazioni di tali vacanze alla
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, ai
fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilita' di
ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilita' da
altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro
novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali
trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti
vacanti mediante concorsi pubblici con facolta' di riservare una
quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a
dipendenti gia' in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad
ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento puo' essere
superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in
organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per
tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i
requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui
all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3, ed
agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 1994, n. 439.
15. ((IL D.LGS.30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche
amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite
entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le
amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione,
semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c)
del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva
verifica biennale dei carichi di lavoro, cosi' da pervenire,
nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o
procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione,
semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma
la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni.
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruita' del
Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione
dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel
comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici
non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle
verifiche di congruita' delle metodologie di rilevazione dei carichi
di lavoro e' comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie
adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali
per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11
ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti
organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo
atto la congruita'.
19. Il Dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della
rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al
comma 18 per monitorare le linee di attivita' omogenee allo scopo di
definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il
dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale
previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presedente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il
limite percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle
domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il
30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo
8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che
l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'essenza di un
solo giorno.
23. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, dopo le parole: " le disposizioni di cui al comma 39 non si
applicano " sono inserite le seguenti: " nei casi di congedo
straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, nonche' ".
24. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di
congedo staordinario puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi
dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di altre analoghe
disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi".
25. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
" 42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche
speciali, che prevedono la possibilita' per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in
aspettativa per infermita' per attendere alle cure termali,
elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ".
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente
abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che
disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in
modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del
personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli
istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti del dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la
determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita
dell'integrita' fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in
godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del
procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni
dell'integrita' fisica ascritte alla prima categoria della tabella A
allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e' pari a due
volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del
comma 24 del presente articolo.
29. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano dal 1
gennaio 1995.
31. E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta
nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei
profili professionali, ivi previsti, non producono effetti
sull'indennita' di servizio all'estero che, fino alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure
di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione
conferito con provvedimento formale al personale in servizio
all'estero a decorrere dal 1 luglio 1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della
disciplina delle indennita' di servizio e degli assegni di sede,
comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli
affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31
dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennita' di
sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in
aumento rispetto alle misure stabilita dal 1 gennaio 1994, fatta
eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche
dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo
decreto.
34. Per l'anno 1995 e' fatto divieto a tutte le pubbliche
amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque
divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, e' sostituito dal seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile
1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, nonche' quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100,
e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si
applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo
spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa
localita', purche' il cambiamento di sede, comporti un effettivo
disagio da comprovare anche mediante idonea documentazione, secondo i
criteri e le modalita' previsti in apposito regolamento, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta
del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri
dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennita' di
trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni."
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, e' emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si
applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed
assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla
percezione entro il 23 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti
pubblici e privati in attivita' di servizio o in quiescenza. I
criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono
determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(32)
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro
costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono
nell'ambito della propria autonomia e capacita' di spesa. le regioni
si avvalgono altresi' della disciplina sulle assunzioni prevista per
gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano
autenticamente nel senso della loro applicabilita' anche ai
professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di
entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme
indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovra'
essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle
amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno
1995.
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta
autenticamente nel senso della sua applicabilita' ai dipendenti
pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e
nei consigli regionali.
40. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446.
41. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 LUGLIO 1996, N. 446. (18)
--------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che
"L'articolo 22, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve
essere interpretato nel senso che le limitazioni per le assunzioni di
personale ivi previste non si applicano al personale di
magistratura."
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e
secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 21 dicembre 1996, n. 665 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "In deroga a quanto disposto dall'articolo 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ed in attesa della definizione delle dotazioni
organiche previa verifica dei carichi di lavoro, l'AAAVTAG e'
autorizzata ad assumere personale operativo."
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1)
che "La proroga stabilita dall'articolo 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999, anche
agli idonei delle graduatorie dei concorsi a posti di ispettore
tecnico del Ministero della pubblica istruzione, indetti con i
decreti del Ministro della pubblica istruzione del 6 luglio 1984,
pubblicati nel supplemento ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n.
264 del 25 settembre 1984, e del 23 maggio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 1988, e
con i decreti del medesimo Ministro del 21 giugno 1988, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 2 del 10 gennaio
1989, approvate in data antecedente al limite temporale indicato nel
medesimo articolo 22, comma 8, della citata legge n. 724 del 1994."
--------------
AGGIORNAMENTO (32)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000,
n. 459 (in G.U. 1a s.s. 08/11/2000, n. 46), ha dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), limitatamente alle parole "e privati"."
Art. 23.
(Commissioni giudicatrici degli esami di maturita'. Semplificazione
delle procedure di pagamento del personale della scuola.
Universita')
1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Dall'anno
scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma
dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di
maturita', i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione
del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre
scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il
comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale
dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per
le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale,
tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine,
da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in
subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non
possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola
sede di esame, ad eccezione del membro interno". (22)
2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi
forfettari per gli esami di maturita' sono stabiliti entro il limite
di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro
della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per
la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di
qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di
missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi
e' differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti
e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze.
Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza e' attribuito il
compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa
provincia del comune sede di esame. (17) (22) ((25))
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di
quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto
con decreto ministeriale 23 marzo 1990, gia' prorogate dalla legge 11
febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di
un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali
le graduatorie risultano esaurite.
4. A decorrere dal 1 settembre 1995, il pagamento degli stipendi,
delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti
elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo,
amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli
istituti tecnici, professionali e d'arte e' disposto dalle Direzioni
provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli
di spesa fissa.
5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul
trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il
riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di
carriera, nonche' i provvedimenti di accettazione di dimissioni
volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianita' di servizio
e per limiti di eta' del medesimo personale, sono devoluti alla
competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori
amministrativi, in aggiunta a quelle gia' ad essi attribuite. Con
regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli
provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di
competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti
riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza
dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di
stato giuridico ed economico non puo' comportare comunque incrementi
delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole
di ogni ordine e grado.
6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica
istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al
personale di cui al comma 4.
7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del
Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili
sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali
e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonche' le
somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici,
professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044,
2400, 2401 e 2602.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le pro-
cedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4.
Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di
semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo
dei sistemi informatici.
9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito,
il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo puo' prevedere
l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze
professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera
nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e
1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola
elementare puo' essere utilizzata per la formazione dei docenti da
destinare a tale insegnamento.
11. La destinazione dei docenti alle attivita' indicate nel comma
10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti
provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la
concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonche' le modalita'
per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va
interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati
esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in
vigore della legge medesima.
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma 80)
che "Il comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo
di lire 116 miliardi e' riferito alla spesa complessiva per i
compensi forfettari relativi agli esami di maturita', compresi gli
oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge citata."
--------------
AGGIORNAMENTO (22)
La L. 10 dicembre 1997, n. 425 ha disposto (con l'art. 8, comma 2)
che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 della suddetta legge sono abrogati i commi 1 e 2 del
presente articolo con esclusione del limite di spesa di lire 116
miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199
del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli
esami di maturita'.
La stessa legge ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 5) che "La
partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella
misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di
spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33
miliardi."
--------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ha disposto (con l'art. 9, comma
8) che "La partecipazione dei presidenti e dei commissari e'
compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, entro il limite di
spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33
miliardi."
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662))
Art. 25.
(Incarichi di consulenza)
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e
imparzialita' dell'azione amministrativa, al personale delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal
servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di
vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia
il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata
di anzianita' previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere
conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca
da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con
le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni
precedenti a quello della cessazione dal servizio. ((18))
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti
stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono
confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione,
per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a
comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie
relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente
disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al
comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del
rapporto con provvedimento dell'autorita' amministrativa competente e
viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della
controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione
stessa.
--------------
AGGIORNAMENTO (18)
La L. 21 dicembre 1996, n. 665, ha disposto (con l'art. 11, comma
2) che in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo
"l'AAAVTAG puo' instaurare, fino al 31 dicembre 1997 e nel limite di
ottanta unita' da impiegare in via prioritaria per le attivita' di
formazione, rapporti di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina
verra' definita al momento della loro accensione, per periodi non
superiori ad un anno, rinnovabili una sola volta, con personale gia'
dipendente dall'Azienda stessa e dall'Aeronautica militare e in
possesso delle necessarie abilitazioni e dei requisiti di idoneita'
psico-fisica, con eta' non superiore a 57 anni all'atto
dell'instaurarsi del predetto rapporto."
CAPO IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 26.
(Soppressione di regimi fiscali particolari)
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennita' percepite dai membri del Parlamento e del Governo
nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei
consigli e delle giunte regionali, nonche' dai titolari di cariche
elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei
consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti
riferibili a trattenute effettuate al percettore e gia' assoggettate
a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono
abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985,
n. 816.
Art. 27.
(Neutralita' fiscale delle operazioni societarie di fusione e
scissione)
1. Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli effetti delle
imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di
fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni di valori
in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai
fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere
appllicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere
in precedenza dalle societa' incorporate. ((La fusione tra societa'
che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi
dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo
10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della
legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della
plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta
plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il
reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia
utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite.))
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione,
si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 28.
(Norma contro l'elusione)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n.
408, e' sostituito dal seguente:
" 1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i
vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione,
trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione,
valutazione di partecipazioni, cessione di crediti o cessione o
valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni
economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un
risparmio d'imposta ".
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di
liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di
crediti i alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si
applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di
imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
Art. 29.
(Lettori a scheda magnetica)
((1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad emanare, con
proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di
installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro
dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di
gioco elettromagnetici od elettronici, nonche' sui distributori
automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui
abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense
aziendali)).
2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle
apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori
in conformita' alle normative fiscali vigenti al momento.
3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di
cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi
da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano
installati e posti a disposizione del pubblico.
Art. 30
(Societa' di comodo. Valutazione dei titoli)
1. Agli effetti del presente articolo le societa' per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilita' limitata, in nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi
quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto,
e' inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le
seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati
nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione
nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo
unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; per
gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta
percentuale e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei
due precedenti, la percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per
cento; ((per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per cento;)) c)
il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in
locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si
applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita'
svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o straordinaria; 4)
alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonche'
alle stesse societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi
controllate, anche indirettamente; 5) alle societa' esercenti
pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci
((non inferiore a 50)). ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE
2007, N. 244)).
((6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita';
6-ter) alle societa' in stato di fallimento, assoggettate a
procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle societa' che presentano un ammontare complessivo del
valore della produzione (raggruppamento A del conto economico)
superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini
degli studi di settore)). (38)
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per
la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per
i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la
somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto.
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli enti non operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni
indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria; per le
immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa
acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la
predetta percentuale e' ridotta al 3 per cento; ((per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale
e' ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili
situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la
percentuale e' dello 0,9 per cento;)) c) il 12 per cento sul valore
complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere
computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente
quello minimo di cui al presente comma. (38)
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le societa' e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il
valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo
determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi.
4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto non e' ammessa al rimborso ne' puo' costituire
oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa' o l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla
applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi. (38)
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso
impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui
al comma 4, la societa' interessata puo' richiedere la
disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (38)
((4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in
presenza delle quali e' consentito disapplicare le disposizioni del
presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare
l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia
delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione
presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante
servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento,
ovvero a mezzo fax o posta elettronica)).
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.
--------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 35, comma 16) che
le presenti modifiche "si applicano a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"
Art. 31.
(Rivalutazione delle rendite dei terreni.
Coltivazioni di vegetali produttive di reddito d'impresa. Crediti
IVA)
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli
fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti
redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 1955 del 55 per cento e i vigenti redditi
agrari sono rivalutati del 45 per cento.
2. Per il periodo d'imposta in corso al 23 dicembre 1994, le
percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per
cento e al 32 per cento.
3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si
applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali.
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dal
terreno" sono aggiunte le seguenti: "e le attivita' dirette alla
produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o
mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione
e' coltivata per almeno la meta' del terreno su cui la produzione
insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro
delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetale
e i requisiti delle strutture fisse e mobili".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, devono intendersi non applicabili nei
confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a
ripetizione di somme gia' rimborsate a detti enti a titolo d'imposta
sul valore aggiunto.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.
Art. 32
(Beni patrimoniali e demaniali)
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni
patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in
deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati
rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a
2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo,
concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni
di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno
1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i
soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad
ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i
soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad
ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al
presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del
canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei
decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge
24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque,
tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti
decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello
derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di
servizio, quelli in godimento delle vedove o alle persone gia' a
carico, e finche' mantengano i requisiti per essere considerati tali,
di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti
appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo,
riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni
di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalita' culturali,
sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro,
((nonche' ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,)) individuate con apposito decreto del
Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nonche' i beni patrimoniali
adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case
popolari, gia' assoggettati al regime dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno
effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza
dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del
presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati
possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo
contestualmente il bene.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi,
che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di
civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento di
un canone meramente ricognitorio.
8. A decorrrere dal 1 gennaio 1995 i canoni annui per i beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga
alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in
rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non
inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.
Art. 33.
(Gioco del lotto)
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a
fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5
della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di
raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di
15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i
tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1 marzo di ogni anno,
purche' sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con
decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni
sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza
nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate
il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di
progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti
entro il 31 dicembre di ogni anno. Per conseguire tali obiettivi, la
distanza tra le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di
monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto
prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6
maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, e' ridotta a 200
metri, seguendo il percorso pedonale piu' breve. ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448)).
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto e'
soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorita'
concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire
1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura
di una volta e mezzo gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo,
provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione
governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi
della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle
finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22
del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di
una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n.
85, perequando gli importi relativi in funzione della redditivita'
media delle rispettive attivita'.
CAPO V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 34.
(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento
dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e
prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a),
della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificano dall'articolo 4,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, e' ridotta al 2,3 per
cento.
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento
delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere
dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determi-
nate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono
poste a carico degli interessati, a condizione che il trasferimento
venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere
possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le
medesime norme di attuazione viene altresi' delegato alle regioni e
alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle
funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali
soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento
degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate che
provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse
che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare
risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-
Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e
al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome
di Trento e Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato utilizzando prioritariamente le
entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti
dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad
integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti
cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui
all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502
del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con
riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si
applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge. (11)
((16))
4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e
le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo
di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto
dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello
Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle
d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura
dei disavanzi delle unita' sanitarie locali per gli anni dal 1987 al
1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.
6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione
Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, e' stabilita in lire 6
miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio
delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al
processo di risanamento della finanza pubblica.
7. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n.
158, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti
devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b),
da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali
di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le
regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma 2.
4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di
attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota
variabile".
8. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, le parole da: "; le procedure di riparto" fino alla fine del
comma sono soppresse. E' abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12
della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione
degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si
applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato
gia' ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281.
9. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' l'istituzione
dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (con l'art. 2, comma 3)
che "Le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono elevate
rispettivamente al 35 per cento e al 25 per cento."
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 1, comma
143) che "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dall'anno 1997
le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo
34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate
dall'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono
elevate, rispettivamente, al 42,5 ed al 29 per cento".
Art. 35
(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le citta'
metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane, i consorzi tra
enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione
di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento
degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui
all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato
dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto
di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte
corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra
enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne
fanno parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti
obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia
espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed
integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto
articolo 46 sara' a totale carico dell'ente emittente.
((1.bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa
autorizzazione di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le
comunita' montane e i consorzi tra enti locali, per il finanziamento
di singole opere pubbliche, possono attivare prestiti obbligazionari
di scopo legati alla realizzazione delle opere stesse e garantiti da
un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e' formato da beni
immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al primo
periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed
e' destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi
creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dall'ente locale.
Con apposito regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, determina le
modalita' di costituzione e di gestione del predetto patrimonio
destinato a garantire le obbligazioni per il finanziamento delle
opere pubbliche.))
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e' subordinata alle
seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui
partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovano in
situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie
come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi
di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal penultimo
esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato
deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e'
prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve
essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare
del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli
investimenti, ai quali e' finalizzato il prestito obbligazionario,
devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari
all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari
emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti
alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla
normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore
a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da
consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo'
essere successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento
dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei
comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli
articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei
rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito e'
trasferito al nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in
azioni di societa' possedute dagli enti locali.
6. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N. 448. Il
rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del
prestito non dovra' essere superiore, al momento della emissione, al
rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese
precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero
state emissioni della specie si fara' riferimento al rendimento dei
titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a
quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I
titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in
anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in
pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti
emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di
imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai
possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i
soggetti tassati in base all'IRPEG. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 28
DICEMBRE 1995, N. 549.
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito
deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la
durata e le modalita' di rimborso e deve essre corredata del relativo
piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del
prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con
fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali
disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del
servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa
nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne
disciplinano l'attivita'. L'ente emittente provvede ad erogare il
ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di cui
all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere
dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli
enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al
netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo
il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi
rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con
gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il rilacio
delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21
dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni
e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a
dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E'
vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata
altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da
enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei Bot di cui
al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni
obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca
d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla
richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli
obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamenti ai
sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente
emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di
bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il
Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli
obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti
emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;
definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno
percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresi' i criteri
di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere
previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di
bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
Art. 36
(Competenze della regione Valle d'Aosta)
1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle
d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690.
Art. 37
(Indebitamento degli enti locali dissestati)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera
a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di
prestiti obbligazionari purche':
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti
consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente
quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di
gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende
municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche' gli eventuali
disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale
interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli
risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi
all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione
del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai
prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate
dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni
stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui
disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.
144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione
del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli
esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi
di bilancio riequilibrato.
CAPO VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 38
(Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti)
1. Le annualita' da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e
prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli
articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9
del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1,
commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11
marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio
successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi
limiti di impegno.
Art. 39
(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come
ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle
opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che
non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria ovvero,
indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni
trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel
termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai
750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in
sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al
presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva
modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla
data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di
cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della
concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi
edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da
terzi per suo conto, e' sospeso fino alla sentenza definitiva di non
luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non puo'
essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se
interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle
condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale
ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione
sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di
cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
((1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di
sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti
beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, puo'
altresi' autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria
sospeso ai sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non
opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il
divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto periodo del
medesimo comma)).
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non
comporta limitazione ai diritti dei terzi.
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16
marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista
nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al
periodo dal 30 gennaio 1977 al 1 ottobre 1983, e' moltiplicata
rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come
determinata ai sensi del presente comma, e' elevata di un importo
pari alla meta', nei comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con
la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al
comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La
documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e' sostituita da apposita dichiarazione del
richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione
fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia
giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto
terzo comma, nonche' del progetto di adeguamento statico di cui al
quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione
dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale
integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al
comma 9, nonche' la documentazione di cui al presente comma e la
denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato
dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con
piu' di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della
presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del
comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in
sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del
rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento
degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto
puo' essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente
corrisposta o e' stata determinata in modo non veritiero e
palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o
concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli
articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate
sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato
effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla
riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti
previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa
richiesta di integrazione notificata dal comune comporta
l'improcedibilita' della domanda e il conseguente diniego della
concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di
documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la
determinazione delle modalita' di versamento, riscossione e rimborso
dell'oblazione. (17)
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere
corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 1995,
dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente
legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da
effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il
15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento
della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove
l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari
rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero
l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di
cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985,
n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione
per ciascuna unita' immobiliare, deve essere effettuato in unica
soluzione, entro il 15 dicembre 1995, purche' la domanda sia stata
presentata nei termini. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della
tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire
5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalita' di cui sopra.
Le somme gia' versate, in adempimento di norme contenute nei
decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25
novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello
indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo
complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995.
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di
autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non e' stata
interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa
legge devono, a pena di improcedibilita' della domanda, versare, in
luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma
dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996.
La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a
seguito dell'intero pagamento l'oblazione sia dovuto unicamente il
conguaglio purche' sia stato richiesto nei termini di cui
all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
"Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno
1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad
ampliamenti o tipologie d'abuso che non comportano aumento di
superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro
centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende
reso in senso favorevole".
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati
sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il
rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in
sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle
Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato
per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresi'
allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui
territorio e' ubicata la costruzione, di una somma a titolo di
anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella
misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge,
rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per le
modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il
pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa
rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in
forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle
opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle
aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse
pubblico. Le modalita' di pagamento del conguaglio sono definite
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal comune in cui l'abuso e' stato realizzato. Qualora
l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di
ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella
predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve
essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30
giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione,
secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo
periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate
dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al
comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui
al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati
determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla
legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di
questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto
previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in
applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il
mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al
presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente
comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo
sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria
presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia
espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995,
sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono
chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della
presente legge. (17) (19)
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993
istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e
degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia
considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 30 giugno
1998, i comuni determinano in via definitiva i contributi di
concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei
versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli
adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della
richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario puo'
accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o
ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili
oggetto della domanda di sanatoria.
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai
soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice
penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale
confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al
patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La
sentenza di cui al presente comma e' titolo per l'immediata
trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di
estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione e' ridotta
percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed
all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla
tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento
dell'oblazione si applicano le modalita' di cui al comma 5 del
presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6
e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di
concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro
destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonche' alle
loro caratteristiche geografiche, non puo' risultare inferiore al 70
per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di
legiferare in tal senso e' esercitabile entro novanta giorni dalla
predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le
disposizioni vigenti alla medesima data.
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione e' in ogni
caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione
principale, ovvero destinata ad abitazione principale del
proprietario residente all'estero del possessore dell'immobile o di
altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro
il terzo grado o di affinita' entro il secondo grado, e che vi sia
convivenza da almeno due anni; e' necessario inoltre che le opere
abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al
comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica
anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione
degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione
non si applica nel caso di presentazione di piu' di una richiesta di
sanatoria da parte dello stesso soggetto.
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 e' quello
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del
possessore ovvero, nel caso di piu' aventi titolo, e' quello
derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi
dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori
dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito
prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile
sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto inter vivos
a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' dovuta la differenza tra
l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come
determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella
misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve
essere allegata a pena di nullita' all'atto di trasferimento
dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo
continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo,
quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero,
anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente
articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo
34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al
comma 4 e' integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo
comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La
riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del
settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 e'
aumentata al 50 per cento. Se l'opera e' da completare, il
certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere sostituito da
dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15.
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per
l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria
edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.
64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonche'
dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra
disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone
sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, puo' essere predisposto secondo
le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli
edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla
lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e
verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia
incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di
versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di
presentazione delle domande, che si intendono come modificative di
quelle sopra indicati.
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente
legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la
sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni
al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa
realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative
trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di
certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della
domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei
terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state
destinate ad attivita' di pubblica utilita' entro la data del 1
dicembre 1994. (30)
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1,
i vincoli di inedificabilita' richiamati dall'articolo 33 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di
edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti
delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di
quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il
versamento di questa. (24)
--------------
AGGIORNAMENTO (17)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 2, comma 38)
che "I termini di uno o due anni di cui all'articolo 39, comma 4,
quarto periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di
cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, introdotte dal
comma 37, lettera d), del presente articolo, relative alla mancata
presentazione dei documenti, si applicano a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La domanda di cui al comma
10-bis dell'articolo 39 della citata legge n. 724 del 1994,
introdotto dal comma 37, lettera g), del presente articolo, deve
essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge."
--------------
AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel modificare l'art. 2 della L.
23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 10, comma 5-bis)
che "La domanda di cui al comma 10-bis dell'articolo 39 della citata
legge n. 724 del 1994, introdotto dal comma 37, lettera g), del
presente articolo, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge anche qualora la notifica
del provvedimento di diniego intervenga successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge".
--------------
AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla
L. 30 marzo 1998, n. 61, ha disposto (con l'art. 13, comma 6-octies)
che "Il termine del 31 dicembre 1997 per le denunce in catasto degli
immobili oggetto di concessione o di autorizzazione edilizia in
sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni ed integrazioni, e'
ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998 limitatamente alle regioni
Umbria e Marche".
--------------
AGGIORNAMENTO (30)
La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 24, comma 2)
che il comma 19 del presente articolo "deve intendersi nel senso che
il diritto del proprietario di ottenere l'annullamento
dell'acquisizione al patrimonio comunale, qualora abbia adempiuto
agli oneri previsti per la sanatoria, si esercita anche nei casi in
cui la predetta acquisizione sia stata disposta in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 15, commi terzo e tredicesimo, della
legge 28 gennaio 1977, n. 10."
Art. 40
(Sistema di finanziamento CONSOB)
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le
societa' e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento
la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di
ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per
l'esercizio successivo, nonche' la previsione delle entrate,
realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione
delle contribuzioni di cui al comma 3.
2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266)).
3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la
CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni
dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri
di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso
delle attivita' svolte relativamente a ciascuna categoria di
soggetti.
3-bis. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle
materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi
previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle
partecipazioni societarie detenute indirettamente.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese
esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
5. Le contribuzioni di cui al comma 3 sono versate direttamente
alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni, e vengono iscritte in apposita voce del
relativo bilancio di previsione.
6. La riscossione coattiva delle contribuzioni previste dal comma 3
avviene tramite ruolo e secondo le modalita' di cui all'articolo 67,
comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.
Art. 41.
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1)
1. All'articolo 24 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono apportate
le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "Il consiglio di
borsa ha personalita' giuridica";
b) al comma 3, dopo le parole: "riservatezza anche con riferimento
al personale addetto.", e' inserito il seguente periodo: "Il
consiglio di borsa provvede alla dotazione del personale necessario
con gli strumenti e le forme del diritto privato.";
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le spese necessarie per il funzionamento del consiglio di
borsa, ivi comprese quelle per la dotazione del personale e per le
attivita' di promozione della borsa, sono coperte dalle entrate
previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1
agosto 1988, n. 340";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe
dei diritti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
legge 1 agosto 1988, n. 340, e di quelle di cui all'articolo 20,
comma 3, della presente legge, sono assunte dal consiglio di borsa e
divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero del tesoro,
sentita la CONSOB.
4-ter. La titolarita' dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di
dotazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 1 agosto 1988,
n. 340, o dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano
stati oggetto, nonche' le residue disponibilita' liquide del fondo
non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle
funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le
disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55, comma
3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni".
Art. 42.
(Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di
sostegno).
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti
nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi 1, 2 e 5-b di
cui al regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993,
per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli
istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a
ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di
cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato;
tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di
opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e
l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalita' di
funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 puo' essere previsto che gli
istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del
tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, a valere sui fondi del quadro comunitario di sostegno,
presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari
relativi all'uso dei fondi strutturali.
Art. 43.
(Alloggi militari e delle Forze di polizia)
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui
al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle
Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 1 dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7,
comma 1, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 831, rientrano
nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative
destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978,
n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1
dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive
modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino
di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni;
nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento
per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la
realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa ,
e delle altre amministrazioni di cui alla citata legge n. 831 del
1986 e al citato decreto-legge n. 387 del 1987, di altri alloggi.
((Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
competenti commissioni parlamentari, emana, con proprio decreto, il
regolamento di gestione e utilizzo del fondo casa, sentito il parere
delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza interessate)).
Art. 44.
(Contratti pubblici)
1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - (Contratti pubblici). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi
quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi.
I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni
accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico
interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volonta' di
procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalita' previste dal presente articolo le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono
recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione
viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti
responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati
di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le
acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove
rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione
del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la
elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi
acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla
comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di
mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta
entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno
semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la
natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di
mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 6 definendo modalita',
tempi e responsabilita' per la loro realizzazione. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da
parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e
dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la
presentanzione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato, puo' proporre riduzioni da apportare agli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempimenti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il
Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i
beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di
capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi
per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di
controllo interni, nonche' per l'analisi dei costi sostenuti dalle
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del
contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno
annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini
dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze
professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e
servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano e' costituito, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e
servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per
conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione
di beni e servizi. La richiesta puo' essere avanzata anche
congiuntamente da piu' amministrazioni allo scopo di ottenere
condizioni contrattuali piu' favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario
con qualifica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei
ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati,
rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria
generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato e dalla
regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti
prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove
opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante
dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra
nei compiti di istituto e non da' titolo a compensi aggiuntivi a
quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il
funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le
amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12
febbraio 1993, n. 39, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. L'Autorita', nel rispetto della vigente normativa in
materia di scelta del contraente, puo' stipulare convenzioni con le
quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza
della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai
prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati
dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto
parere di congruita' economica".
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente
articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del
giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n.
1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20
giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni".
2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e' emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 45.
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi
dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle
condizioni, dei limiti e delle modalita' degli interventi in materia
di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle
disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451.
Art. 46.
(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)
1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e
servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi
natura obbligatoria, sono ridotti di 471 miliardi di lire.
Corrispondente riduzione viene operata, sulla medesima categoria, per
gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso
l'incremento, per l'anno 1995, e sui corrispondenti capitoli degli
anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di
parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Art. 47.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza
dal 1 gennaio 1995.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
TABELLA A.
(v. articolo 11, comma 1)
ETA' RICHIESTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA
=====================================================================
Periodo di riferimento Uomini Donne
_____________________________________________________________________
dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1995 . . . . . . .. 61 anno 56 anno
dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996 . . . . . .. 62 anno 57 anno
dal 1 gennaio 1997 al 30 giugno 1998 . . . . . . .. 63 anno 58 anno
dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1999 . . . . . .. 64 anno 59 anno
dal 1 gennaio 2000 in poi 65 anno 60 anno
TABELLA B.
(v. articolo 39, comma 5).
IMPORTO FISSO DA VERSARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1994
Tipologia di abuso Importo dovuto
Lire
__ __
Opere edilizie fino a 100 metri cubi . . . . 800.000
Opere edilizie fino a 200 metri cubi . . . . 2.000.000
Opere edilizie fino a 400 metri cubi . . . . 4.000.000
Opere edilizie fino a 750 metri cubi . . . . 7.000.000
Opere edilizie oltre 750 metri cubi . . . . ((10.000 a mq oltre
all'importo previsto
fino a 750 m3))
TABELLA C.
(v. articolo 39, comma 9)
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE RIPARTITI PER POPOLAZIONE DEL COMUNE.
Nuove costruzioni Ristrutturazioni
ampliamenti modifiche
Numero abitanti Lire/mq destinazione d'uso
Lire/mq
__ __ __
Fino a 3.000 . . . . . . . 30.000 15.000
Da 3.001 a 20.000 . . . .. 60.000 30.000
Da 20.001 a 100.000 . . .. 90.000 45.000
Da 100.001 a 300.000 . . . 120.000 60.000
Oltre i 300.000 . . . . .. 150.000 75.000
TABELLA D.
(v. articolo 39, comma 13)
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'OBLAZIONE ((. . .
DOVUTA)) NEI CASI DI ABUSIVISMO DETERMINATO DA SITUAZIONI DI ESTREMO
DISAGIO ABITATIVO
a) Riduzione dell'oblazione ((. . .)) in relazione ai
limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro
dipendente):
Percentuale di riduzione
__
Limiti di reddito fino a:
1) lire 15.000.000 . . . . . . . . . . . . . 50%
2) lire 25.000.000 . . . . . . . . . . . . . 30%
3) lire 30.000.000 . . . . . . . . . . . . . 25%
b) Riduzione dell'oblazione ((. . .)) in relazione ai
limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):
Percentuale di riduzione
__
Limiti di reddito fino a:
a) lire 24.000.000 . . . . . . . . . . . . . . 50%
b) lire 40.000.000 . . . . . . . . . . . . . . 30%
c) lire 48.000.000 . . . . . . . . . . . . . . 25%
c) Correlazione percentuale dell'oblazione ((. . .))
in relazione all'ubicazione dell'immobile [da applicare agli importi
calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b)]:
1) Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti:
Zone Valori di calcolo
1.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . .. 0,85
1.2) zona edificata periferica . . . . . . . .. 1
1.3) zona edificata compresa fra
quella periferica ed il centro storico . . 1,20
1.4) zona di particolare pregio sorta
nella zona edificata o nella zona agricola 1,20
1.5) centro storico . . . . . . . . . . . . . . 1,30
2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
Zone Valori di calcolo
2.1) zona agricola . . . . . . . . . . . . . .. 0,85
2.2) centro edificato . . . . . . . . . . . . . 1
2.3) centro storico . . . . . . . . . . . . . . 1,10
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.