Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Terza salvaguardia - 10.130 Norme Messaggi ME 1997 Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
-
Iscritti alla gestione dipendenti pubblici
-
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione - Lettera B
-
Lavoratori cessati entro il 30/09/2012 e in mobilita ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 - Lettera A
-
Lavoratori contemporaneamente prosecutori volontari e cessati per accordi individuali o collettivi
-
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per accordi individuali o per accordi collettivi di incentivo all'esodo - Lettera C
-
Lavoratori prosecutori volontari in mobilità ordinaria che attendono il termine della stessa per effettuare il versamento volontario - Lettera D
-
Soggetti non scrutinati nella prima e seconda salvaguardia (65.000, 55.000)
-
Terza Salvaguardia - 10.130
-
Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
- Dettagli
- Visite: 25428
Messaggio 15172 del 3 luglio 1997
Parere del Consiglio di Stato n. 65 del 14.11.1996 , Art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma
Con parere n. 65 del 14.11.1996 il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente per la concessione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 al padre lavoratore dipendente nell’ipotesi in cui la madre del portatore di handicap grave svolga attività di lavoro autonomo.
Il contenuto del suddetto parere è stato recepito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 165 del 5.12.1996.
A modifica, pertanto, di quanto precisato al 3^ capoverso del punto 3) della circolare n. 211 del 31.10.1996 (non riconoscibilità del diritto ai giorni di permesso al padre lavoratore dipendente quando la madre è lavoratrice autonoma, salvo il caso di grave infermità) si dispone che, fermi restando tutti i requisiti previsti con circolare n. 80 del 24.3.1995 e circolare n. 211 del 31.10.1996, anche al padre lavoratore dipendente che si trovi nella situazione di cui al primo capoverso, possa essere riconosciuto, su richiesta, il diritto alla indennità prevista per la fruizione dei permessi in questione.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente - come da parere del Consiglio di Stato - ai permessi "a giorni", previsti dal comma 3 dell’art. 33 in argomento.